Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00174/2026REG.PROV.COLL.
N. 00300/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 300 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Immordino, Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Immordino in Palermo, viale Libertà n. 171;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - 1 Reparto – SM - Ufficio personale Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, in persona del rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso n. -OMISSIS- R.G. avente a oggetto l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 27/09/2016 con il quale è stata rigettata l'istanza presentata in data 12/03/2016 di cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo ai sensi dell'art. 1369 del Codice dell'Ordinamento militare; dei pareri delle Autorità gerarchiche e della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. UN CA e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. -OMISSIS-, appuntato dell’Arma dei Carabinieri in pensione, ha proposto appello nei confronti della sentenza del T.A.R. che ha rigettato il ricorso avente a oggetto l’annullamento della determinazione contenuta nel provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 27 settembre 2016, notificato l'8 ottobre 2016, con la quale era stata rigettata l'istanza presentata in data 12 marzo 2016, ai sensi dell'art. 1369 del Codice dell'ordinamento militare, ai fini della cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo, riportate tra l’11 maggio 1984 e il 22 maggio 2013.
2. Il Giudice di primo grado, dopo avere rilevato che il provvedimento gravato si fondava sui pareri dei superiori gerarchici e sulla pendenza di un procedimento penale nei confronti dell’odierno ricorrente, ha affermato che l’art. 1369 del decreto legislativo n. 66 del 2010 e la circolare del Ministero della difesa del 26 settembre 2014 non prevedevano alcuna forma di automatismo tra la pendenza di un procedimento penale e il mancato accoglimento della domanda, né tale automatismo si era verificato nel provvedimento impugnato che era stato adottato sulla base di una valutazione complessa in cui la prospettata pendenza del procedimento penale aveva rappresentato solo uno dei plurimi fattori di valutazione; inoltre, l’effettiva posizione nell’ambito del procedimento penale dell’istante era rimasta indefinita e indimostrata nel corso del giudizio non essendo stata versata in atti la certificazione ex art. 335 c.p.p. o il certificato dei carichi pendenti.
3. Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e il Ministero della difesa si sono costituiti ai sensi dell’art. 55, comma settimo, del d.lgs. n. 104 del 2010.
4. Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha depositato memoria oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 73 c.p.a..
5. -OMISSIS- ha depositato memoria di replica.
6. Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare va disattesa l’eccezione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse (rilevabile anche d’ufficio) in ragione del pensionamento di -OMISSIS- avvenuto in data 21 agosto 2018, dovendo evidenziare che l’istanza di cessazione degli effetti delle sanzioni è stata presentata in data 12 marzo 2016 e che il provvedimento di rigetto è stato emesso in data 27 settembre 2016, momenti temporali entrambi in cui -OMISSIS- era in servizio attivo.
1.1. Non è superfluo ricordare, in proposito, che il presente giudizio ha ad oggetto l’annullamento dell’istanza di rigetto del 27 settembre 2016 (e non anche la richiesta di riesame avanzata da -OMISSIS- nel 2021), atto amministrativo, dunque, di cui si discute dell’illegittimità ab origine e di cui si chiede l’annullamento con effetti che retroagiscono al momento dell'adozione dell'atto.
2. Il primo ed unico motivo di appello deduce “ Erroneità della sentenza in relazione alla dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1393 e 1369 del d. lgs. 15-3-2010 n. 66, dell’art. 3 l. n. 241/90 e ss.mm.ii. e degli artt. 27 e 97 Cost., nonché dei paragrafi 7 e 8 della circolare 0725024 del 5.12.2022 del Ministero della difesa. Erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione. Vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado in ordine all’eccepito assoluto difetto di motivazione del rigetto impugnato in prime cure, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ”. Diversamente da quanto ritenuto dal T.A.R. era stato puntualmente dedotto che, al momento della adozione del provvedimento impugnato, non sussisteva alcun carico pendente, né alcun procedimento penale pendente ed era stata, in particolare, evidenziata l’assurdità del ragionamento secondo il quale sarebbe bastata una mera denunzia per negare all’interessato il beneficio della cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari, svuotando di senso la ratio riabilitativa dell’art. 1369 del Codice dell’ordinamento militare (che peraltro non prevedeva alcuna condizione per l’accoglimento dell’istanza). In tale ottica, era stato rimarcato che il provvedimento impugnato, in assenza di congrua motivazione, era illegittimo. I pareri dei superiori gerarchici erano soltanto un elemento della complessiva valutazione, dovendosi comunque tenere conto “ di tutti i precedenti di servizio ” e di tutte le circostanze utili a verificare la buona condotta del richiedente nei due anni dalla data di comunicazione dell’ultima punizione. Si trattava di un procedimento che attingeva al medesimo potere disciplinare dell’Amministrazione e che seguiva le medesime regole informatrici. Sicché, il T.A.R. aveva omesso di esaminare detta censura e, a differenza di quanto affermato, nessuno dei parametri rilevanti si rinveniva nel diniego impugnato, che limitandosi a riferire la “ pendenza di un [inesistente] procedimento penale ” presentava un assoluto difetto di motivazione, disatteso nella sentenza appellata. La circostanza che l’Amministrazione si fosse riservata, al termine del menzionato (inesistente) procedimento penale, di “ esaminare ” la condotta dell’appellante “ sotto il profilo disciplinare ”, lungi dal diminuire, aumentava l’esigenza di una più adeguata motivazione, atteso che l’Amministrazione avrebbe dovuto spiegare, ed il T.A.R. non si era pronunciato sul punto, per quale ragione da tale indagine sarebbe dovuta scaturire una valutazione di carattere disciplinare, che, in ogni caso, alla luce della più volte ribadita inesistenza del procedimento penale menzionato nel procedimento impugnato, non era mai stata avviata. Piuttosto, la determinazione impugnata non conteneva alcuna effettiva valutazione dei precedenti di servizio e delle note personali dell’interessato, con la conseguenza che si risolveva in una motivazione solo apparente. In ogni caso, il “ procedimento penale nei confronti del militare ” per il reato di cui all’art. 595 c.p. pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Perugia era stato definito da parte del Giudice per le indagini preliminari con decreto di archiviazione (in atti), né dall’esame della Banca dati del Casellario giudiziale dell’appellante risultava la pendenza di alcun carico penale.
2.1 L’appello è infondato.
2.2 Deve ritenersi, infatti, che, a fronte del tenore letterale dell’art. 1369 del Codice dell’Ordinamento Militare (“1. I militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. L’istanza relativa può essere presentata, per via gerarchica, al Ministro della difesa dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari diverse dal richiamo. 2. Il Ministro, ovvero l’autorità militare da lui delegata, decide entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente. 3. In caso di accoglimento dell’istanza le annotazioni relative alla sanzione inflitta sono eliminate dalla documentazione personale, esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva ”), l’atto impugnato non presenta nessuno dei vizi dedotti, lo stesso esplicitando le ragioni del diniego e il percorso valutativo seguito dall’Amministrazione, in aderenza al quadro normativo richiamato e alla circolare applicativa del 26 settembre 2014 (cui poi è succeduta la circolare del 5 dicembre 2022), dovendosi precisare che, per pacifica giurisprudenza, il difetto di motivazione della sentenza, così come l’omesso esame di uno o più motivi di gravame, restano assorbiti dall’effetto devolutivo dell’appello, in virtù del quale il giudice di secondo grado può correggere e integrare eventuali deficit motivazionali della pronuncia gravata (ex plurimis Cons. Stato, sez. VI, 23 novembre 2021, n. 7840; Cons. Stato, sez., VI, 3 novembre 2021, n. 7345 e, da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2025, n. 6279).
2.3 Nel provvedimento impugnato l’autorità decidente dà atto – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – di avere effettuato una valutazione di tutte le circostanze necessarie a esprimere la propria determinazione e specificamente dei pareri delle Autorità gerarchiche, oltre che della pendenza, presso la Procura della Repubblica del Tribunale di -OMISSIS-, di un procedimento penale nei confronti del militare, al cui termine la sua condotta avrebbe dovuto essere esaminata sotto il profilo disciplinare.
2.4 Più specificamente il parere contrario del 23 giugno 2016 è così motivato: ≪ Occorre tenere conto del comportamento nel suo complesso, con particolare, ma non esclusivo, riferimento al periodo successivo ai provvedimenti di cui chiede la cessazione degli effetti; il militare ha fornito un rendimento in servizio di livello non sempre adeguato, con l'attribuzione di qualifiche "sfavorevoli" ed "insufficienti" e soltanto dal 3 maggio 2014 ha ristabilito un comportamento che gli ha fatto riportare il giudizio di "NELLA MEDIA "≫.
2.5 Nel parere contrario del 10 giugno 2016 si legge: ≪ all' 11.05.1984 al 01.10.1996 il graduato ha riportato 11 (undici) sanzioni disciplinari; il 29.10.1997 il medesimo è stato collocato in congedo, a domanda; il 05.08.2011 l'interessato è stato riammesso in servizio, a domanda; in epoca successiva alla sua riammissione in servizio, il predetto ha riportato altri 6 (sei) provvedimenti disciplinari; nel periodo antecedente al collocamento in congedo ed in quello immediatamente successivo al rientro in servizio, il graduato è stato valutato con la qualifica "INSUFFICIENTE" e/o con giudizi sfavorevoli e, solamente dal 03.05.2014 si è dedicato al servizio con rendimento soddisfacente, venendo giudicato "NELLA MEDIA"; dalla verifica volta ad accertare se a carico dell'istante risultino pendenze amministrative aventi rilevanza disciplinare oppure siano state irrogate sanzioni amministrative, comprese quelle di cui all'art. 75 DPR 309/90, ancora oggetto di valutazione disciplinare o, altrimenti, risultino sanzioni disciplinari di stato, è stato riscontrato che: risulta pendente presso l'A.G. di -OMISSIS- il fascicolo processuale nr. -OMISSIS-R.G.N.R. (allo stato nella fase delle indagini preliminari), relativo ai fatti verificatisi allorquando il graduato era in congedo (29.09.2010) ≫.
2.6 Ciò - motiva il provvedimento impugnato - determina il non accoglimento dell'istanza di cessazione degli effetti delle menzionate sanzioni disciplinari, rendendosi necessario “ un ulteriore periodo di verifica, prima di concedere il beneficio richiesto ”.
2.7 Si tratta di un percorso valutativo svolto dall’Amministrazione che appare perfettamente conforme al dettato letterale dell'art. 1369 del Codice dell’Ordinamento Militare, chiaro nel rimettere all’Autorità militare la valutazione e la decisione in merito alla sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda dell’interessato, avendo considerando il parere espresso dai superiori gerarchici e i precedenti di servizio del richiedente, oltre che aderente alle previsioni della circolare applicativa dell’art. 1369 del Codice dell’Ordinamento Militare, che, nel dettare le modalità applicative del suddetto articolo, specifica che i superiori gerarchici, nell'esprimere il proprio parere, devono compiere una valutazione globale del comportamento dell'interessato, tenendo conto delle eventuali pendenze di carattere penale, nonché dei procedimenti già definiti e passati in giudicato per i quali non sia stato ancora concluso il vaglio disciplinare della sentenza.
2.8 Il Giudice di primo grado, dunque, correttamente, dopo avere rilevato che il provvedimento gravato si fondava sui pareri dei superiori gerarchici e sulla pendenza di un procedimento penale nei confronti dell’odierno ricorrente (al riguardo va precisato che -OMISSIS- soltanto in grado di appello ha prodotto la richiesta di archiviazione e il decreto di archiviazione), ha affermato che il provvedimento impugnato era stato adottato sulla base di una valutazione complessa in cui la prospettata pendenza del procedimento penale aveva rappresentato uno dei plurimi fattori di valutazione e che, comunque, l’effettiva posizione nell’ambito del procedimento penale dell’istante era rimasta indefinita e indimostrata nel corso del giudizio non essendo stata versata in atti la certificazione ex art. 335 c.p.p. o il certificato dei carichi pendenti.
2.9 E’ utile anche precisare che, in materia, la giurisprudenza amministrativa riconosce all’Amministrazione ampia discrezionalità in ordine all’accoglimento o meno delle domande di cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo, della quale la maturazione dei due anni di servizio senza ulteriori sanzioni disciplinari costituisce mero presupposto necessario, ma non sufficiente (Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2004, n. 2999; Cons. Stato, sez. II, n. 1549 del 27 marzo 2012) e, da ultimo, ha ribadito che la valutazione in ordine alla cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari debba tener conto dei " pareri della scala gerarch ica" e dell'eventuale " miglioramento " del militare (cfr. Cons. Stato, sez. I, pareri 18 dicembre 2023, n. 1552, 30 marzo 2023 n. 551, 24 febbraio 2022, n. 440 del 2022).
2.10 Sono prive di fondamento, di conseguenza, le censure formulate in quanto il Giudice di primo grado ha sostanzialmente ritenuto che l’Amministrazione, nell’esercizio della ampia discrezionalità riconosciutale dalla giurisprudenza, non aveva applicato alcun automatismo nell’adozione dell’atto contestato e ha motivatamente ritenuto che non fossero sussistenti i presupposti per la cessazione degli effetti della sanzione in questione, rilevando, altresì, che la verifica di eventuali pendenze di carattere penale a carico del richiedente costituiva, ai sensi della disposizione contestata, soltanto uno degli elementi di cui il Comandante di Corpo aveva tenuto conto nella propria valutazione complessiva.
3. Conclusivamente, l’appello va respinto.
3.1 Le spese processuali, tenuto conto dell’oggetto del giudizio, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello n. 300/2024 R.G., lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare l’appellante.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO de NC, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
UN CA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UN CA | NO de NC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.