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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/04/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1993/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1993/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BERTUCCINI GIANNI, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
SANCHINI PAOLO
RECLAMANTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 Parte_1 P.IVA_1
RECLAMATI CONTUMACI
Con l'intervento del
P.G. presso la Corte di Appello di Firenze INTERVENUTO avverso la sentenza n. 42/2024 emessa dal Tribunale di Arezzo pubblicata il 12.9.2024
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per la parte reclamante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze adìta, in contraddittorio con
e dell'omonima ditta individuale e Controparte_3 creditore procedente nella procedura n°65/2024 P.U. Tribunale di Arezzo: revocare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
e della ditta individuale omonima, di cui alla sentenza n°42/2024 R.S. Tribunale di Arezzo 12.09.2024 (dep. il 12.09.2024) e, per l'effetto, dichiarare la sussistenza di tutti i requisiti di cui agli artt. 2 lett. d) e 121 C.C.I.I. nella fattispecie e quindi la esclusione dall'assoggettabilità a procedura concorsuale di
e della ditta individuale di questi, con ogni conseguente Parte_1 di legge. Con vittoria delle spese e competenze di lite in caso di resistenza dei creditori istanti o del Curatore della procedura, con gli oneri accessori come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Arezzo ha dichiarato aperta la Liquidazione Giudiziale dell'impresa individuale con sentenza n. 42/2024 pubblicata il Parte_1
12.9.2024, ritenendo sussistenti i presupposti per tale declaratoria, in presenza dello stato di insolvenza, della soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, comma 5, CCII e dell'assenza di prova della mancanza del possesso congiunto dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII da parte dell'IMPRESA
DEBITRICE, rimasta contumace nel procedimento.
Parte RECLAMANTE ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, ha fondato il reclamo sui seguenti motivi:
1) mancato superamento dei limiti dimensionali per l'apertura della liquidazione giudiziale;
2) difetto di motivazione in ordine allo stato di insolvenza.
Radicatosi il contraddittorio, la Curatela ed il creditore procedente sono rimasti contumaci.
La Corte ha richiesto informazioni al Curatore, il quale ha fornito le risposte di che saranno oggetto di esame in parte motiva.
pagina 2 di 8 La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
************
Il reclamo è infondato e quindi non è meritevole di accoglimento.
I. La critica contenuta nel primo motivo di impugnazione è infondata.
Ai sensi dell'art. 2 lett. d) CCII, è “impresa minore” (non soggetta a liquidazione giudiziale) l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad €
300.000 nei 3 esercizi antecedenti il deposito dell'istanza di apertura di liquidazione giudiziale;
2) ricavi risultanti per ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza di apertura di liquidazione giudiziale;
3) ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad € 500.000.
Nel caso in esame, deduce di avere avuto la seguente situazione Parte_1 patrimoniale:
Tale situazione viene desunta dalla contabilità dell'impresa, che non ha prodotto bilanci, avendo adottato il regime di contabilità semplificata.
A seguito della richiesta della Corte, il Curatore ha riferito che dall'esame della documentazione in suo possesso risulta che:
pagina 3 di 8 - quanto all'attivo, il libro cespiti del sig. è formato da un cellulare iphone Pt_1 del valore storico di € 1.065. Sono stati rilevati dei veicoli e motoveicoli intestati però alla sua sfera privata.
- dalle dichiarazioni iva presentate e dalle denunce reddituali si evincono i seguenti ricavi: anno 2020 € 117.786, anno 2021 € 114.228, anno 2022 €
43.356 anno 2023 € 0.
- quanto all'ammontare dei debiti, lo stato passivo esecutivo, formato da n. 5 domande di insinuazione, riporta un debito complessivo di € 441.103,07, a cui vanno però aggiunti € 35.212,69 relativi ad una cartella esattoriale notificata in data 23/01/2025.
Il Curatore ha quindi aggiunto: «Preso atto che tale ultima cartella riguarda debiti fiscali relativi principalmente all'anno 2021 è verosimile che, mano a mano
l'Agenzia delle Entrate liquida i periodi di imposta fino al 2024, data di apertura della liquidazione giudiziale, possano pervenire al liquidatore ulteriori somme da ammettere allo stato passivo».
Alla luce del fatto che lo stesso Curatore ha riferito che lo stato passivo poteva non rappresentare compiutamente la situazione debitoria dell'impresa, la Corte ha chiesto un'integrazione, nel senso di precisare se vi fossero margini per l'insinuazione di ulteriori debiti e se il Curatore fosse a conoscenza di pendenze fiscali in fase di notifica.
A tale richiesta il Curatore ha risposto:
«che lo stato passivo esecutivo, formato da n. 5 domande di insinuazione, riporta un debito complessivo di € 441.103,07;
- che il termine per l'ammissione delle domande di insinuazione al passivo tardive non è spirato;
- che alla data odierna lo scrivente non ha ricevuto nessuna domanda di insinuazione tardiva ma solamente notifiche di enti creditori relativi ad importi non ancora insinuati che si elencano:
1) Avviso di addebito INPS anno 2023 per € 3.591,51; pagina 4 di 8 2) Avviso di addebito INPS anno 2020 per € 20.782,84;
3) Avviso Agenzia Entrate Direzione di Montevarchi anno 2023 per € 3.654,02;
4) Avviso Agenzia Entrate Direzione di Montevarchi anno 2022 per € 22.188,47;
5) Cartella Agenzia della Riscossione per Inail 2024 per € 2.579,60;
6) Cartella Agenzia della Riscossione per multa Codice della Strada anno 2020 per € 177,08;
7) Cartella Agenzia della Riscossione per debiti giudiziari anno 2024 per € 292,81;
8) Cartella Agenzia della Riscossione per debiti fiscali Irap 2021, Redditi 2021,
770 anno 2020 e 2021 per € 35.212,69; così per un totale di € 88.479,02.
- Che l'ultima notifica ricevuta è quella pervenuta dall'Agenzia della Riscossione in data odierna e che comunque giovedì 10 Aprile si accerterà nuovamente presso il competente sportello dell'Agenzia della Riscossione di ulteriori ruoli ancora eventualmente non notificati in modo da poter relazionare in maniera ancora più precisa».
A questo ha poi aggiunto in una successiva nota: «La verifica odierna effettuata presso l' evidenzia che ad oggi non è stata notificata la Controparte_4 cartella n. 00720250004419735000 dell'importo complessivo di € 505,31 relativa ad una multa del Codice della Strada anno 2023 pari ad € 240,80, alla tassa automobilistica anno 2020 e anno 2022 per un importo rispettivamente di €
197,31 ed € 61,32 e alle spese di notifica per € 5,88.
Tale ultima cartella deve essere sommata agli importi già comunicati nella relazione Tribunale di Arezzo L.G. 34/2024 “Ditta Individuale Ercole Antonio” depositata in data 08/04/2025».
Le informazioni rese dal Curatore dimostrano che lo stato passivo definitivo non esaurisce l'ammontare della situazione debitoria, e potrebbe essere incrementato a seguito delle domande di insinuazione tardiva, andando a superare la soglia dei
500.000 euro.
pagina 5 di 8 La difesa del reclamante contesta il dato numerico che porta ad evidenziare il superamento della soglia, deducendo che i debiti nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate riscossioni non sarebbero pari ad € 431.357,60, dovendo essere detratto l'importo di quelli sospesi, pari a € 52.008,71.
Tale difesa si scontra però con la constatazione che lo stato passivo riporta il debito nei confronti dell' nella sua totalità ed è Controparte_5 ormai divenuto esecutivo, per cui tale dato deve ormai ritenersi consolidato.
In ogni caso, poi, va evidenziato che il reclamante è tenuto a fornire la prova concreta del mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 CCII, prova che nel caso in esame non può certamente essere ritenuta raggiunta, in considerazione di quanto riferito dal Curatore ed alla luce del fatto che ai fini che ci occupano assumono rilievo anche i debiti non ancora scaduti.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Sotto un secondo profilo il reclamante contesta la motivazione adottata dal
Tribunale di Arezzo per sostenere l'esistenza dello stato di insolvenza, desunto dal fatto che “il debitore non è riuscito a soddisfare un credito da attività lavorativa piuttosto basso e il pignoramento mobiliare tentato dal ricorrente ha dato esito negativo”.
Si afferma in proposito:
«Trattasi di credito da lavoro subordinato modesto, per € 9.143,75; pacifico, pertanto, come l'importo azionato sia pure inferiore all'importo minimo (fissato in
€ 30.000,00) previsto dall'art. 49 D.Lgs n°14/2019.
I pignoramenti mobiliari effettuati (solo due, nelle non recenti date del
12.12.2023 e del 10.01.2024) presso l'abitazione dell'imprenditore (e non presso la sede legale della ditta), hanno dato esito negativo per aver l'Ufficiale
Giudiziario procedente trovato “chiuso” detto immobile (a ore 9.40 nel primo accesso e 12.20 nel secondo).
Deve precisarsi, peraltro, come il dato relativo all'attivo patrimoniale sia pari a
“zero” negli ultimi anni in virtù del sostanziale stato di inattività della ditta. pagina 6 di 8 Tali circostanze, pertanto non possono ritenersi indicative di un generalizzato stato di insolvenza della ditta o personale: a tal proposito, si ricorda che i redditi di dichiarati (in atti) assommano agli importi di: € 101.296,00 Parte_1 nell'esercizio 2020, € 55.844,00 nell'esercizio 2021, € 27.220,00 nell'esercizio
2022.
Vi è da evidenziare, inoltre, che l'imprenditore ha provveduto con le proprie risorse (e con puntualità) al pagamento degli impegni derivanti dalle rottamazioni azionate per i ruoli gravanti (come evidenziato negli estratti comunicati).
La mancanza di altre e più azioni esecutive nei confronti della ditta e della persona di confortano l'assenza di un suo vero e proprio “stato di Parte_1 insolvenza”».
Tale argomento non è convincente.
E' innegabile che non ha rinvenuto nel risorse neppure per pagare Parte_1 il debito del lavoratore, sebbene di importo minimo.
I redditi indicati risultano in forte contrazione ed il patrimonio dell'impresa è pari a zero, ammettendo il reclamante il suo stato di inattività.
A fronte di ciò vi è una esposizione debitoria di oltre 500.000 euro, per lo più per debiti fiscali, a dimostrazione del fatto che non ha provveduto al Parte_1 pagamento delle imposte per numerosi anni, ragionevolmente a causa della mancanza di flussi di cassa sufficienti a far fronte a tale onere.
Lo stato di insolvenza risulta pertanto evidente, non potendo dubitarsi dell'incapacità dell'imprenditore di soddisfare regolarmente alle sue obbligazioni.
III. I motivi di censura sono quindi infondati. Ne consegue il rigetto del reclamo.
IV. Stante la contumacia delle parti reclamate, non vi è necessità di pronunciarsi sulle spese processuali.
V. Va infine dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sul reclamo proposto da nei confronti di e della Parte_1 CP_1 [...]
, con l'intervento del P.G. presso la Corte di Controparte_3
Appello di Firenze, avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n.
42/2024 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 12.9.2024, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di e della Curatela;
CP_1
2. RESPINGE il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza reclamata;
3. NULLA sulle spese;
4. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 sia per la parte reclamante.
Firenze, camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1993/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BERTUCCINI GIANNI, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
SANCHINI PAOLO
RECLAMANTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 Parte_1 P.IVA_1
RECLAMATI CONTUMACI
Con l'intervento del
P.G. presso la Corte di Appello di Firenze INTERVENUTO avverso la sentenza n. 42/2024 emessa dal Tribunale di Arezzo pubblicata il 12.9.2024
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per la parte reclamante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze adìta, in contraddittorio con
e dell'omonima ditta individuale e Controparte_3 creditore procedente nella procedura n°65/2024 P.U. Tribunale di Arezzo: revocare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
e della ditta individuale omonima, di cui alla sentenza n°42/2024 R.S. Tribunale di Arezzo 12.09.2024 (dep. il 12.09.2024) e, per l'effetto, dichiarare la sussistenza di tutti i requisiti di cui agli artt. 2 lett. d) e 121 C.C.I.I. nella fattispecie e quindi la esclusione dall'assoggettabilità a procedura concorsuale di
e della ditta individuale di questi, con ogni conseguente Parte_1 di legge. Con vittoria delle spese e competenze di lite in caso di resistenza dei creditori istanti o del Curatore della procedura, con gli oneri accessori come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Arezzo ha dichiarato aperta la Liquidazione Giudiziale dell'impresa individuale con sentenza n. 42/2024 pubblicata il Parte_1
12.9.2024, ritenendo sussistenti i presupposti per tale declaratoria, in presenza dello stato di insolvenza, della soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, comma 5, CCII e dell'assenza di prova della mancanza del possesso congiunto dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII da parte dell'IMPRESA
DEBITRICE, rimasta contumace nel procedimento.
Parte RECLAMANTE ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, ha fondato il reclamo sui seguenti motivi:
1) mancato superamento dei limiti dimensionali per l'apertura della liquidazione giudiziale;
2) difetto di motivazione in ordine allo stato di insolvenza.
Radicatosi il contraddittorio, la Curatela ed il creditore procedente sono rimasti contumaci.
La Corte ha richiesto informazioni al Curatore, il quale ha fornito le risposte di che saranno oggetto di esame in parte motiva.
pagina 2 di 8 La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
************
Il reclamo è infondato e quindi non è meritevole di accoglimento.
I. La critica contenuta nel primo motivo di impugnazione è infondata.
Ai sensi dell'art. 2 lett. d) CCII, è “impresa minore” (non soggetta a liquidazione giudiziale) l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad €
300.000 nei 3 esercizi antecedenti il deposito dell'istanza di apertura di liquidazione giudiziale;
2) ricavi risultanti per ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza di apertura di liquidazione giudiziale;
3) ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad € 500.000.
Nel caso in esame, deduce di avere avuto la seguente situazione Parte_1 patrimoniale:
Tale situazione viene desunta dalla contabilità dell'impresa, che non ha prodotto bilanci, avendo adottato il regime di contabilità semplificata.
A seguito della richiesta della Corte, il Curatore ha riferito che dall'esame della documentazione in suo possesso risulta che:
pagina 3 di 8 - quanto all'attivo, il libro cespiti del sig. è formato da un cellulare iphone Pt_1 del valore storico di € 1.065. Sono stati rilevati dei veicoli e motoveicoli intestati però alla sua sfera privata.
- dalle dichiarazioni iva presentate e dalle denunce reddituali si evincono i seguenti ricavi: anno 2020 € 117.786, anno 2021 € 114.228, anno 2022 €
43.356 anno 2023 € 0.
- quanto all'ammontare dei debiti, lo stato passivo esecutivo, formato da n. 5 domande di insinuazione, riporta un debito complessivo di € 441.103,07, a cui vanno però aggiunti € 35.212,69 relativi ad una cartella esattoriale notificata in data 23/01/2025.
Il Curatore ha quindi aggiunto: «Preso atto che tale ultima cartella riguarda debiti fiscali relativi principalmente all'anno 2021 è verosimile che, mano a mano
l'Agenzia delle Entrate liquida i periodi di imposta fino al 2024, data di apertura della liquidazione giudiziale, possano pervenire al liquidatore ulteriori somme da ammettere allo stato passivo».
Alla luce del fatto che lo stesso Curatore ha riferito che lo stato passivo poteva non rappresentare compiutamente la situazione debitoria dell'impresa, la Corte ha chiesto un'integrazione, nel senso di precisare se vi fossero margini per l'insinuazione di ulteriori debiti e se il Curatore fosse a conoscenza di pendenze fiscali in fase di notifica.
A tale richiesta il Curatore ha risposto:
«che lo stato passivo esecutivo, formato da n. 5 domande di insinuazione, riporta un debito complessivo di € 441.103,07;
- che il termine per l'ammissione delle domande di insinuazione al passivo tardive non è spirato;
- che alla data odierna lo scrivente non ha ricevuto nessuna domanda di insinuazione tardiva ma solamente notifiche di enti creditori relativi ad importi non ancora insinuati che si elencano:
1) Avviso di addebito INPS anno 2023 per € 3.591,51; pagina 4 di 8 2) Avviso di addebito INPS anno 2020 per € 20.782,84;
3) Avviso Agenzia Entrate Direzione di Montevarchi anno 2023 per € 3.654,02;
4) Avviso Agenzia Entrate Direzione di Montevarchi anno 2022 per € 22.188,47;
5) Cartella Agenzia della Riscossione per Inail 2024 per € 2.579,60;
6) Cartella Agenzia della Riscossione per multa Codice della Strada anno 2020 per € 177,08;
7) Cartella Agenzia della Riscossione per debiti giudiziari anno 2024 per € 292,81;
8) Cartella Agenzia della Riscossione per debiti fiscali Irap 2021, Redditi 2021,
770 anno 2020 e 2021 per € 35.212,69; così per un totale di € 88.479,02.
- Che l'ultima notifica ricevuta è quella pervenuta dall'Agenzia della Riscossione in data odierna e che comunque giovedì 10 Aprile si accerterà nuovamente presso il competente sportello dell'Agenzia della Riscossione di ulteriori ruoli ancora eventualmente non notificati in modo da poter relazionare in maniera ancora più precisa».
A questo ha poi aggiunto in una successiva nota: «La verifica odierna effettuata presso l' evidenzia che ad oggi non è stata notificata la Controparte_4 cartella n. 00720250004419735000 dell'importo complessivo di € 505,31 relativa ad una multa del Codice della Strada anno 2023 pari ad € 240,80, alla tassa automobilistica anno 2020 e anno 2022 per un importo rispettivamente di €
197,31 ed € 61,32 e alle spese di notifica per € 5,88.
Tale ultima cartella deve essere sommata agli importi già comunicati nella relazione Tribunale di Arezzo L.G. 34/2024 “Ditta Individuale Ercole Antonio” depositata in data 08/04/2025».
Le informazioni rese dal Curatore dimostrano che lo stato passivo definitivo non esaurisce l'ammontare della situazione debitoria, e potrebbe essere incrementato a seguito delle domande di insinuazione tardiva, andando a superare la soglia dei
500.000 euro.
pagina 5 di 8 La difesa del reclamante contesta il dato numerico che porta ad evidenziare il superamento della soglia, deducendo che i debiti nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate riscossioni non sarebbero pari ad € 431.357,60, dovendo essere detratto l'importo di quelli sospesi, pari a € 52.008,71.
Tale difesa si scontra però con la constatazione che lo stato passivo riporta il debito nei confronti dell' nella sua totalità ed è Controparte_5 ormai divenuto esecutivo, per cui tale dato deve ormai ritenersi consolidato.
In ogni caso, poi, va evidenziato che il reclamante è tenuto a fornire la prova concreta del mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 CCII, prova che nel caso in esame non può certamente essere ritenuta raggiunta, in considerazione di quanto riferito dal Curatore ed alla luce del fatto che ai fini che ci occupano assumono rilievo anche i debiti non ancora scaduti.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Sotto un secondo profilo il reclamante contesta la motivazione adottata dal
Tribunale di Arezzo per sostenere l'esistenza dello stato di insolvenza, desunto dal fatto che “il debitore non è riuscito a soddisfare un credito da attività lavorativa piuttosto basso e il pignoramento mobiliare tentato dal ricorrente ha dato esito negativo”.
Si afferma in proposito:
«Trattasi di credito da lavoro subordinato modesto, per € 9.143,75; pacifico, pertanto, come l'importo azionato sia pure inferiore all'importo minimo (fissato in
€ 30.000,00) previsto dall'art. 49 D.Lgs n°14/2019.
I pignoramenti mobiliari effettuati (solo due, nelle non recenti date del
12.12.2023 e del 10.01.2024) presso l'abitazione dell'imprenditore (e non presso la sede legale della ditta), hanno dato esito negativo per aver l'Ufficiale
Giudiziario procedente trovato “chiuso” detto immobile (a ore 9.40 nel primo accesso e 12.20 nel secondo).
Deve precisarsi, peraltro, come il dato relativo all'attivo patrimoniale sia pari a
“zero” negli ultimi anni in virtù del sostanziale stato di inattività della ditta. pagina 6 di 8 Tali circostanze, pertanto non possono ritenersi indicative di un generalizzato stato di insolvenza della ditta o personale: a tal proposito, si ricorda che i redditi di dichiarati (in atti) assommano agli importi di: € 101.296,00 Parte_1 nell'esercizio 2020, € 55.844,00 nell'esercizio 2021, € 27.220,00 nell'esercizio
2022.
Vi è da evidenziare, inoltre, che l'imprenditore ha provveduto con le proprie risorse (e con puntualità) al pagamento degli impegni derivanti dalle rottamazioni azionate per i ruoli gravanti (come evidenziato negli estratti comunicati).
La mancanza di altre e più azioni esecutive nei confronti della ditta e della persona di confortano l'assenza di un suo vero e proprio “stato di Parte_1 insolvenza”».
Tale argomento non è convincente.
E' innegabile che non ha rinvenuto nel risorse neppure per pagare Parte_1 il debito del lavoratore, sebbene di importo minimo.
I redditi indicati risultano in forte contrazione ed il patrimonio dell'impresa è pari a zero, ammettendo il reclamante il suo stato di inattività.
A fronte di ciò vi è una esposizione debitoria di oltre 500.000 euro, per lo più per debiti fiscali, a dimostrazione del fatto che non ha provveduto al Parte_1 pagamento delle imposte per numerosi anni, ragionevolmente a causa della mancanza di flussi di cassa sufficienti a far fronte a tale onere.
Lo stato di insolvenza risulta pertanto evidente, non potendo dubitarsi dell'incapacità dell'imprenditore di soddisfare regolarmente alle sue obbligazioni.
III. I motivi di censura sono quindi infondati. Ne consegue il rigetto del reclamo.
IV. Stante la contumacia delle parti reclamate, non vi è necessità di pronunciarsi sulle spese processuali.
V. Va infine dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sul reclamo proposto da nei confronti di e della Parte_1 CP_1 [...]
, con l'intervento del P.G. presso la Corte di Controparte_3
Appello di Firenze, avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n.
42/2024 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 12.9.2024, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di e della Curatela;
CP_1
2. RESPINGE il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza reclamata;
3. NULLA sulle spese;
4. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 sia per la parte reclamante.
Firenze, camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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