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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/07/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott. ssa Silvia Governatori Presidente relatore
Dott.ssa Monica Tarchi Giudice
Dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.9370/2025 R.G.V.G., avente come oggetto:
“adozione di maggiorenne” promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. MASETTI SIMONE, che lo rappresenta e assiste come da mandato in atti - per l'adozione di:
, nata a [...] il [...], Parte_2 con l'intervento del Pubblico Ministero
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 27/05/2025 ha chiesto di adottare Parte_1 ai sensi degli artt.291 ss c.c. Parte_2
All'udienza del 09.07.2025 comparivano l'adottante e l'adottanda che prestavano il loro consenso, oltreché la madre dell'adottanda e la figlia dell'adottante, che davano il proprio assenso e la causa veniva rinviata all'udienza del 22.07.2025 per la precisazione delle conclusioni disponendone la trattazione scritta e, al contempo, veniva sollecitata l'autorità di PS a far pervenire le informative richieste in data 28.05.2025; all'esito la causa veniva rimessa al collegio.
* * * * *
Sussistono i presupposti per farsi luogo all'adozione come richiesta. È stato infatti manifestato il consenso di adottante e adottanda, nonché della madre della stessa (mentre il padre è deceduto nel 2005) e della figlia dell'adottante; il ricorrente è nato il [...] mentre l'adottanda è nata il [...] e, pertanto, risultano rispettate le condizioni di cui all'art. 291 c.c circa l'età di adottante e adottanda. Dai fatti emerge che l'istanza di adozione è conforme agli interessi dell'adottanda, in primo luogo, da un punto di vista morale - considerato che il ricorrente ha una relazione sentimentale con la madre biologica dell'adottanda con la quale ha contratto matrimonio in data 29.07.2010, convive con lei, e ha instaurato con un forte legame affettivo al quale vuole dare veste Pt_2 giuridica.
Da un punto di vista economico dalle informative assunte è emerso che il ricorrente lavora ed è impiegato in un'azienda chimica ed è proprietario della casa in cui abita.
Il PM ha espresso parere favorevole, e non si ritiene che la condanna riportata dal ricorrente nel 1990 e l'applicazione pena a carico dell'adottanda di giorni venti d'arresto e ammenda di 1.750,00 Euro, sostituita con prestazione di lavoro di pubblica utilità costituiscano motivo ostativo all'adozione, considerato che la condanna a carico dell'adottante è risalente nel tempo e quella a carico della adottanda è relativa ad una contravvenzione.
Non sussistono, pertanto, dubbi sui vantaggi che deriverebbero per l'adottanda con l'adozione, posto che ormai si è consolidato quel rapporto affettivo tra adottante e adottata che va a costituire il presupposto per la creazione di un nucleo familiare;
l'adozione di maggiorenne, assume infatti funzioni nuove rispetto a quella tradizionale, avendo la giurisprudenza da tempo precisato che "l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio" ma anche quella di "consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto" (Cass. Sez. I,
3.2.2006, n. 2426).
L'adottata assumerà, quindi, il cognome dell'adottante con le modalità di cui all'art. 299
c.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale fa luogo all'adozione di nata a [...] il Parte_2
05/11/1998, da parte di ato a FIRENZE (FI) il 29/05/1967. Parte_1
Dispone che l'adottanda assuma il cognome dell'adottante anteponendolo al proprio. Manda alla Cancelleria per la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c. e per la comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottata -
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 23/07/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Silvia Governatori