Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 4803/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
in persona della dott.ssa Maria Ida SCOTTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite RG 4803/2024, RG 4823/2024, RG 4860/2024 e RG 5048/2024
promosse da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentate e difese, in forza di procure depositate nei fascicoli informatici,
[...]
dall'avv. Paolo Languasco
ricorrenti
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle ricorrenti: come da ricorsi introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con separati ricorsi, poi riuniti ai sensi dell'art 151 disp. att. c.p.c. , Parte_1
, e hanno convenuto in Parte_2 Parte_3 Parte_4
giudizio il , esponendo: Controparte_1
1
forza di reiterati contratti a tempo determinato, specificamente indicati in ricorso;
- di avere svolto, in forza dei citati contratti a termine, mansioni del tutto identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato;
- di non aver ricevuto, in violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, la c.d. carta docente dell'importo annuo di euro 500,00, prevista dall'art. 1, co. 121, legge n. 107/2015, erogata ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente o “carta docente”).
Le ricorrenti hanno pertanto chiesto di:
1. accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti a percepite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui alla L. 107/15;
2. condannare la convenuta amministrazione a creare la pagina internet relativa alla
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” de quo in capo alle ricorrenti e ad accreditarvi la somma di euro 500 annui netti per ogni anno lavorato a tempo determinato (o la quota parte che il Giudice riterrà) o per il periodo meglio visto;
quindi a favore di complessivi euro 1.000,00 netti in relazione agli Parte_1
aa.ss. 2019/2020, 2020/2021; a favore di complessivi euro 1.000,00 Parte_2
in relazione agli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021; a favore di complessivi Parte_3
euro 500,00 in relazione all'a.s. 2020/2021 e a favore di complessivi Parte_4
euro 1.000,00 in relazione agli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025, o la somma maggiore o minore che il Giudice riterrà, il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
3. In alternativa a quanto sopra condannare la convenuta amministrazione a corrispondere alle ricorrenti le somme suddette al titolo meglio visto fondato sui fatti dedotti, o le somma maggiori i minori meglio viste;
il tutto oltre la maggior somma fra
2 la rivalutazione e gli interessi legali. Vinte le spese, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Il , pur se ritualmente citato, non si è costituito in giudizio ed è stato CP_1
pertanto dichiarato contumace.
La causa è stata discussa oralmente e viene decisa, con sentenza con motivazione contestuale, senza necessità di attività istruttoria.
Le domande sono fondate nei termini e per le ragioni che seguono.
2. Quanto alla disciplina applicabile alla prestazione oggetto delle domande, la carta elettronica del docente è stata istituita con l'art. 1, co. 121 ss. legge n. 107/2015, ai cui sensi:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico,
può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software,
per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...]
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale,
per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Ai sensi del successivo co. 122 dell'art. 1 della legge. n. 107/2015:
3 “122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_3
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il co. 124 precisa che "nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale".
In attuazione delle previsioni di cui al menzionato co. 122, sono stati emanati dapprima il d.P.C.M. 23 settembre 2015 e poi il d.P.C.M. 28 novembre 2016, che ha sostituito il primo a far data dal 2 dicembre 2016.
Il d.P.C.M. 23 settembre 2015 ha previsto:
- art. 2: la “carta docente” spetta ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; “Il Controparte_2
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di
[...]
lavoro nel corso dell'anno scolastico”; “La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”;
- art. 3: “Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento…”; “La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”;
- art. 5: “La Carta è assegnata a ciascun docente a mezzo di apposita card personale elettronica”;
4 Il successivo d.P.C.M. 28 novembre 2016, nel confermare l'importo annuale della carta, all'art. 3 ha anche confermato quali “beneficiari della carta” … “i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale,
compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova…”.
È infine intervenuto l'art. 15 d.l. 13 giugno 2023, n. 69 prevedendo che:
“1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13
luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
3. La Corte di Giustizia UE con ordinanza 18 maggio 2022, n. 450 ha esaminato il profilo della compatibilità della disciplina della “carta docente” con la clausola 4, punto 1,
dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE, affermando che “… osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale Controparte_2
docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Come indicato nella motivazione dell'ordinanza della CGUE, infatti:
5 “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”;
“…. per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4,
punto 1, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019,
[...]
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata)”; Per_1
“35. Nel caso di specie, anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del CP_1
decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgime<nto da parte dei docenti impiegati>presso il dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì CP_1
che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”; …
“41. Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire,
conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le
6 condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”;
“43. A tale riguardo, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio risulta, in sostanza, che nel procedimento principale è pacifico, da un lato, che la situazione… [di parte ricorrente] e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal nell'ambito di un CP_1
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal nell'ambito CP_1
di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”;
“44. Ciò premesso, occorre verificare, in quarto luogo, se esista una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento di cui al procedimento principale.
45. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive»
richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui,
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto,… non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro...
7 47. A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità
del rapporto dei docenti a tempo indeterminato”.
Secondo noti principi, “l'interpretazione del diritto comunitario, adottata dalla
Corte di giustizia, ha efficacia “ultra partes”, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino “ex novo”
norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito della Comunità (Cass. 22577/2014).” (Cass., 8 febbraio
2016 n. 2468).
4. La Corte di Cassazione ha da tempo affermato che “la disparità di trattamento non può
essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare.
… a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di giustizia 5 giugno 2018, in causa C-
677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di giustizia, 18 ottobre 2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7 marzo 2013,
causa C-393/11, Bertazzi)” (Cass. 28 maggio 2020 n. 10219).
5. Né parte convenuta ha allegato alcuna concreta e specifica ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità - comprovata dalla stessa disciplina di settore - delle mansioni
8 espletate da parte ricorrente, allorché dipendente con contratti a termine, rispetto a quelle svolte da docenti a tempo indeterminato.
Infatti, l'eventuale mancata partecipazione del “supplente” ad alcune attività (ad es. di programmazione dell'a.s.) risulta (mera) conseguenza della temporaneità degli incarichi e delle date di conferimento/termine degli stessi, piuttosto che di differenti competenze e mansioni.
6. Da ultimo la Corte di Cassazione, con sentenza pronunciata su rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c. (Cass. 27 ottobre 2023 n. 29961), ha chiarito quanto segue:
- la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v.
ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
- la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico'
evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
- si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro,
quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”;
- l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di CP_1
pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
- la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
9 - il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione” [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota]
“quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”;
si tratta del resto di “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;
- non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque
“tarato sull'intero anno scolastico”);
- la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
- irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto),
perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente;
- “… la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente,
con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”;
- “in sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d.lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio
10 ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una didattica”;
- “semmai… il tema è se un termine sostanzialmente analogo [ai 180 giorni] non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999”;
- potrebbe rilevare se il ricorrente, al di là della “veste giuridica” delle supplenze, “…
presenta quell'annata come unitariamente svolta come supplenza fino al termine delle attività
didattiche”, ovvero se “… fra… primo contratto e quello successivo non vi è alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici…”.
7. A fronte delle differenti opzioni prospettate dalla Corte di Cassazione, ritiene il tribunale che (fermo il diritto all'integrale riconoscimento del beneficio ai supplenti su posti dell'organico di fatto e dell'organico di diritto, peraltro, questi ultimi, normativamente equiparati ai docenti di ruolo per l'a.s. 2023/2024):
- anche le supplenze (pur) temporanee, che abbiano interessato nel complesso (anche a seguito del susseguirsi di più contratti) il periodo dell'anno scolastico che va dal mese di gennaio (quando la “copertura” delle cattedre tende normalmente a consolidarsi) a quello di giugno (quando le attività didattiche si avviano a conclusione), ovvero di equivalente durata (gg. 150 circa), diano diritto al riconoscimento integrale della carta del docente, in quanto tale durata non si discosta di molto dal “termine” ex artt. 489,
co. 1, e 527 d.lgs. 297/1994 (che - pur non strettamente pertinente - può essere
“recuperato” al fine dell'individuazione di una prestazione temporanea “non dissimile” da quella “annuale”: v. supra) e da quella delle supplenze su organico di fatto. Esse appaiono caratterizzate da requisiti di durata e di “continuità” (da valutarsi complessivamente, a fronte dell'intero anno scolastico e delle connesse esigenze didattiche) comparabili a quelli delle supplenze fino al 30 giugno;
11 - a fronte di supplenze temporanee di minor durata, deve applicarsi, al fine di non collidere con la disciplina unionale, la regola pro rata temporis, ricalibrando l'entità
economica del beneficio cui i docenti “precari” hanno diritto, in ragione della
(minore) durata dei periodi d'insegnamento. La predetta regola è in effetti prevista dalla clausola 4, punto 2, dell'Accordo quadro. Secondo la clausola, dunque, il generale divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, che, con riguardo alle condizioni d'impiego, non possono essere trattati in modo meno favorevole di quelli a tempo indeterminato comparabili (a meno che non sussistano ragioni oggettive), non esclude che “Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis”. E le situazioni ora in questione giustificano certamente il ricorso al principio pro rata temporis, alla luce della minore (rispetto allo standard annuale e situazioni equiparate) partecipazione dei “supplenti” alla didattica;
didattica che costituisce - come indicato dalla Suprema Corte - il fulcro delle valutazioni legislative,
non irragionevoli, circa l'opportunità dell'attribuzione del peculiare (e non esclusivo)
sostegno alla formazione in discorso. Insomma, la riparametrazione della carta docente appare non irragionevole e neppure discriminatoria, a fronte delle situazioni obiettive in disamina.
- quantificata in 302 giorni la durata massima (dal 1 settembre al 30 giugno dell'anno successivo) delle supplenze sull'organico di fatto, che, per quanto fin qui detto, danno comunque diritto al riconoscimento della carta e pertanto da utilizzarsi quale parametro di riferimento per il calcolo pro rata temporis, per ciascuno degli aa.ss.
caratterizzati da periodi di servizio di durata complessivamente inferiore a quella sopra indicata (gg. 150 circa), il docente ha diritto a tanti trecentoduesimi della somma complessiva (euro 500,00) spettante per a.s. quanti sono i giorni di durata delle supplenze svolte nello stesso a.s.
12 8. Venendo quindi alla situazione di fatto delle ricorrenti, sulla base della documentazione in atti risulta documentalmente provato che le ricorrenti abbiano prestato attività
lavorativa, con contratti a termine, per quanto qui rileva, nei seguenti aa.ss.:
: Parte_1
- nell'a.s. 2019/2020 con contratto dal 18 settembre 2019 al 31 agosto 2020 (supplenza annuale);
- nell'a.s. 2020/2021 con contratto dal 5 ottobre 2020 al 31 agosto 2021 (supplenza annuale);
: Parte_2
- nell'a.s. 2019/2020 con contratto dal 18 settembre 2019 al 30 giugno 2020 (fino al termine delle attività didattiche);
- nell'a.s. 2020/2021 con contratto dal 29 settembre 2020 al 31 agosto 2021 (supplenza annuale);
: Parte_3
- nell'a.s. 2020/2021 con contratto dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021 (fino al termine delle attività didattiche);
Pt_4 Pt_4
- nell'a.s. 2023/2024 con contratti per supplenze brevi e saltuarie dal 24/10/2023 al
27/10/2023, dal 31/10/2023 al 12/11/2023, dal 13/11/2023 al 24/11/2023, dal 25/11/2023 al
22/12/2023, dal 06/02/2024 al 07/02/2024, dal 09/02/2024 al 09/02/2024, dal 13/02/2024 al
15/02/2024, dal 19/02/2024 al 19/02/2024, dal 21/02/2024 al 23/02/2024, dal 26/02/2024 al
28/02/2024, dal 04/03/2024 al 04/03/2024, dal 06/03/2024 al 06/03/2024, dal 18/03/2024 al
27/03/2024, dal 04/04/2024 al 23/04/2024, dal 06/05/2024 al 22/05/2024, per complessivi
119 giorni;
- nell'a.s. 2024/2025 con contratto dal 30 settembre 2024 al 30 giugno 2025 (fino al termine delle attività didattiche).
13 In relazione a detti periodi di lavoro le ricorrenti non risultano aver percepito il beneficio della carta docente
9. Una volta accertato l'inadempimento del , debbono esaminarsi i rimedi CP_1
esperibili dai lavoratori a termine.
La Corte di Cassazione (Cass. 27 ottobre 2023 n. 29961) ha chiarito, al riguardo,
che:
- l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; “oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, co,,a 36, della L. n. 724 del 1994,
dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
- la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
- ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione “dare accesso al portale” agli aventi diritto, al fine di provvedere al “pagamento”;
- il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
- l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché “sia ancora interno al sistema educativo scolastico”; del pari permane, in tali casi, l'interesse del CP_1
all'adempimento con modalità specifiche;
- la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta “per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione 'di scopo'”,
- - “… rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata,
perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il
14 servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è… poiché la Carta può
comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico”;
- “Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico”; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
- “Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta,
resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e,
eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla
Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione,
per fuoriuscita dal sistema scolastico”;
- l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di “distinguo
[che] attiene al merito”.
Nella specie dalla documentazione in atti emerge che nessuna delle ricorrenti è
“uscita dal sistema scolastico”:
- è stata assunta dal con contratto a tempo indeterminato Parte_1 CP_1
con decorrenza economica e giuridica dal 1/09/2021;
- è stata assunta dal con contratto a tempo Parte_2 CP_1
indeterminato con decorrenza giuridica al 1/09/2021, retrodatata al 1/09/2020;
15 - è stata assunta dal con contratto a tempo indeterminato Parte_3 CP_1
con decorrenza economica e giuridica dal 1/09/2022;
- è attualmente supplente con contratto a tempo determinato dal Parte_4
20/09/2024 al 30/06/2025.
10. Alla luce di quanto fin qui argomentato, il convenuto deve essere condannato CP_1
ad assegnare alla ricorrente la carta elettronica con accredito della somma di euro 500,00
per ogni anno scolastico per cui spetta il diritto e così:
- quanto a per complessivi euro 1.000,00 in relazione agli aa.ss. Parte_1
2019/2020 e 2020/2021;
- quanto a per complessivi euro 1.000,00 in relazione agli aa.ss. Parte_2
2019/2020 e 2020/2021;
- quanto a per complessivi euro 500,00 in relazione all'a.s. 2020/2021; Parte_3
- quanto a per complessivi euro 697,01 in relazione agli aa.ss. Parte_4
2023/2024 e 2024/2025 e precisamente: 500,00 euro in relazione all'a.s. 2024/2025 ed euro 197,00 in relazione l'a.s. 2023/2024 (a.s. in cui la ricorrente ha lavorato con contratti di durata complessiva di 119 giorni, con conseguente diritto ad un accredito sulla carta docente pari a 119/302 della somma complessiva - euro 500,00 - spettante per l'anno scolastico intero).
11. Su tali somme spettano interessi o rivalutazione, nei limiti di cui all'art. 22, comma 36,
legge n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass. n.
29961/2023).
Non può trovare applicazione la disciplina dell'art. 1284 co. 4° c.c.., ai cui sensi, se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
“Il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i
16 cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti”,
cosicché l''espressione "interessi legali", senza ulteriori specificazioni, deve essere intesa come riferita al saggio previsto dall'art. 1284 comma 1 c.c. (Cass. Sez. Un., 7 maggio 2024
n. 12449).
Per contro “l'art. 429, comma 3, cod. proc. civ. … detta per i crediti di lavoro un regime giuridico speciale rispetto a quello, generale, delle obbligazioni pecuniarie, sottraendoli sia al principio nominalistico sia a quello proprio della responsabilità civile da inadempimento, e disponendo che il giudice, anche di ufficio, deve applicare un meccanismo di adeguamento monetario tale da garantire che, tendenzialmente, il creditore riceva la prestazione con neutralizzazione degli effetti pregiudizievoli del ritardo nell'adempimento, ancorché non imputabile a colpa del debitore ( Cass. n. 13213/2008; Cass. S.U. n. 16036/2010; Cass. n.
18558/2014); gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, spettanti al lavoratore ex art. 429
cod. proc. civ., in cumulo fra loro per l'impiego privato, in alternativa nell'impiego pubblico contrattualizzato, non hanno la natura di veri e propri "accessori" del credito "principale", bensì
costituiscono componenti essenziali di una prestazione unitaria (Cass., 29 settembre 2020 n.
20682).
In ragione da un lato della specialità della disciplina prevista dall'art. 429 c.p.c.
(che prevale sulla disciplina generale dell'art. 1284, comma 4, c.c. e non è cumulabile con questa), dall'altro della “relativa autonomia” della fattispecie produttiva dei c.d. super-
interessi, rispetto a quella produttiva degli ordinari effetti legali, il richiamo dell'art.429
c.p.c. agli "interessi nella misura legale" deve essere inteso in senso stretto e cioè nel senso di fare riferimento (in mancanza di ulteriori specificazioni) ai soli interessi di cui all'art.1284 comma 1 c.c.
“Presupposto per l'operatività dell'art. 1284, comma 4, c.c. è che le parti possano determinare pattiziamente la misura degli interessi moratori (la norma stabilisce il saggio degli
17 interessi spettanti dal momento della proposizione della domanda giudiziale, “se le parti non ne hanno determinato la misura”).
“Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “nel caso in cui in relazione a crediti di lavoro sia prevista una disciplina convenzionale degli interessi di mora, a norma dell'art. 429, comma terzo, c.p.c. trova applicazione, alternativamente, il regime più favorevole tra quello legale e quello pattizio” (cfr. Cass., 24 marzo 1997 n. 2582 e precedenti ivi citati).
Nell'ambito del rapporto di lavoro, dunque, la disciplina legale di cui al richiamato art. 429, comma 3, c.p.c. è derogabile pattiziamente solo in melius a favore del prestatore di lavoro.
Si tratta di un riflesso della tutela costituzionale del diritto alla retribuzione sufficiente ex art. 36 Cost.; come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 459/2000, “la materia concernente le conseguenze del ritardato adempimento dei crediti di lavoro non può in alcun modo ritenersi estranea alla garanzia costituzionale della giusta retribuzione, essendo indubbio che l'idoneità della retribuzione ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa si ponga in funzione non solo del suo ammontare ma anche della puntualità della sua corresponsione, del pari essenziale, come è evidente, al soddisfacimento delle quotidiane esigenze di vita del lavoratore e dei suoi familiari. Aspetto quest'ultimo che porta necessariamente a diversificare i crediti di lavoro da quelli comuni e che, perciò stesso, richiede per i primi una tutela differenziata da quella accordata ai secondi”.
La peculiarità della descritta disciplina non consente di ritenere riferibile ai crediti di lavoro il presupposto di applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. cui si è fatto cenno,
rappresentato dalla facoltà per le parti di concordare liberamente la misura degli interessi moratori.
A fortiori l'art. 1284, comma 4, c.c. non si ritiene applicabile ai crediti di lavoro maturati alle dipendenze di una pubblica amministrazione, categoria cui va ricondotto il credito oggetto della presente controversia.
In forza dell'art. 22, comma 36, legge 23 dicembre 1994 n. 724, ai crediti in esame è stata estesa la regola della non cumulabilità di rivalutazione ed interessi già prevista per i crediti
18 previdenziali dall'art. 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991, n. 412, riconoscendosi, in sostanza,
al lavoratore la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria (“l'importo dovuto a titolo di interesse è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”).
I crediti in parola, dunque, sono soggetti ad una disciplina connotata da ancor maggiore specialità rispetto ai crediti da lavoro privato, le cui ragioni giustificatrici sono state individuate dalla Corte costituzionale “in un "contesto di progressivo deterioramento degli equilibri della finanza pubblica", nella "necessità di una più adeguata ponderazione dell'interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica” (cfr. Corte Cost., sentenza n. 459/2000 cit.).
L'art. 1284, comma 4, c.p.c. si pone in aperto contrasto con la ratio della disposizione di cui sopra, sicché, anche per tale ragione, va escluso che esso si applichi ai crediti oggetto della presente controversia” (Corte Appello Milano 28 marzo 2023 n. 85).
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione della serialità del contenzioso, delle limitate questioni giuridiche e di fatto trattate e della minima attività processuale svolta), con distrazione in favore del difensore delle ricorrenti, antistatario. Ai sensi del medesimo art 4 co. 2, dal momento dell'avvenuta riunione dei procedimenti (e quindi nella specie per la fase decisionale), spetta un unico compenso, con un minimo aumento attesa la serialità del contenzioso e il limitato impegno richiesto per la differenziazione delle posizioni
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione,
eccezione e conclusione:
- dichiara il diritto delle ricorrenti ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1,
comma 121, legge n. 107/2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, e così:
19 - quanto a per complessivi euro 1.000,00 in relazione agli aa.ss. Parte_1
2019/2020 e 2020/2021;
- quanto a per complessivi euro 1.000,00 in relazione agli Parte_2
aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021;
- quanto a per complessivi euro 500,00 in relazione all'a.s. Parte_3
2020/2021;
- quanto a per complessivi euro 697,01 in relazione agli aa.ss. Parte_4
2023/2024 (pro rata temporis) e 2024/2025;
- conseguentemente condanna il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, ad attribuire alle ricorrenti la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare su di essa gli importi indicati, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle maturazioni annuali al saldo;
- condanna altresì il convenuto a rifondere alle ricorrenti le spese di lite, che CP_1
liquida in complessivi euro 1.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Paolo Languasco.
Genova, 24 gennaio 2025
Il Giudice
Maria Ida Scotto
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