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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 927/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott.ssa Maria Ida Ercoli Presidente dott.ssa Anna Bora Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 927/2020
promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), in proprio e quale erede di Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. Strozzieri Vincenzo e dell'Avv. Reale Persona_1
Maurizio
APPELLANTI
Contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._3
(C.F. ), Controparte_2 C.F._4
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_3 C.F._5
Taffoni Vittorio e dell'Avv. Liberati Antonella ) C.F._6
APPELLATI pagina 1 di 14 e nei confronti di
(C.F. ), Controparte_4 C.F._7
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. in data 13.7.2020, all'esito del procedimento n.
2135/2017
CONCLUSIONI
DEGLI APPELLANTI:
In via principale nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
Preliminarmente in rito, valutata ed accertata la complessità della lite e la necessità di istruzione probatoria, convertire il rito sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. in rito ordinario;
Preliminarmente nel merito, per tutto quanto esposto in narrativa, sospendere il presente giudizio al fine di espletare la mediaconciliazione obbligatoria;
Nel merito, nominare Consulente Tecnico d'Ufficio a cui affidare il calcolo della tabella millesimale di ciascun proprietario e successivamente, solo dopo aver redatto una tabella millesimale di proprietà, provvedere alla divisione della corte tenendo conto degli accessi fino ad oggi fruiti dai proprietari delle singole unità immobiliari e soprattutto tenendo conto delle finestre delle camere (lato nord del fabbricato) e del bagno (lato ovest del fabbricato) dell'unità immobiliare abitativa posta al piano terra di proprietà del SI. , oggi di proprietà della Persona_1
SI.ra ; Parte_2
In via subordinata, previa remissione della causa in istruttoria, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle richieste di cui sopra, ordinare la rinnovazione delle indagini ex art. 196 c.p.c. per insufficienza, incoerenza, illogicità, lacunosità dell'elaborato peritale;
ovvero, convocare il CTU per fornire pagina 2 di 14 chiarimenti sulla relazione depositata e/o disporre un supplemento e/o una integrazione delle indagini svolte.
DEGLI APPELLATI:
“-in via pregiudiziale e cautelare:
“ci si oppone alla richiesta di parte appellante, formulata ai sensi e per gli
“effetti di cui all'art. 351 c.p.c., di sospensione della provvisoria “esecutività dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 13-14 luglio 2020 resa “dal Tribunale di
Ascoli Piceno nella persona del Giudice Dott. Roberto “ in quanto richiesta CP_5 assolutamente infondata in linea di fatto, errata “in punto di diritto, oltre che completamente destituita dei necessari e “fondamentali presupposti del “fumus boni iuris” e del “periculum in “”mora”;
”si chiede che, ex art. 283 comma n. 2 c.p.c., parte appellante venga
“condannata al pagamento della sanzione pecuniaria di € 5.000,00, o di “quella maggiore o minore che risulterà di giustizia;
“con vittoria del compenso professionale e delle spese legali sia della “presente fase di giudizio sia di entrambi i gradi di giudizio;
“-in via preliminare in rito:
“ci si oppone alla infondata eccezione di diritto sollevata da parte “appellante circa la conversione del rito sommario di cognizione ex art. 702 “bis c.p.c. in rito ordinario, anche perché eccezione assolutamente infondata “oltre che irrituale e non più proponibile nel presente grado di giudizio;
“con vittoria del compenso professionale e delle spese legali di entrambi i “gradi di giudizio;
-in via preliminare nel merito:
“ci si oppone alla richiesta di espletamento della media conciliazione
“obbligatoria, essendo peraltro già stata espletata la mediazione;
“con vittoria del compenso professionale e delle spese legali di entrambi i “gradi di giudizio;
“-in via pregiudiziale nel merito:
“l'appello avversario venga dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c.;
pagina 3 di 14 “con vittoria del compenso professionale e delle spese legali di entrambi i “gradi di giudizio;
“-nel merito:
“l'appello avversario venga rigettato in quanto infondato in linea di fatto “oltre che errato in punto di diritto”;
“con vittoria del compenso professionale e delle spese legali di entrambi i “gradi di giudizio;
“-in ogni caso:
“giusto il disposto di cui all'art. 345 c.p.c., non si accetta il contraddittorio “sulle domande nuove per la prima volta ora proposte da parte appellante “nel presente grado di giudizio, e ci si oppone sin da ora alla ammissione “delle richieste istruttorie ivi formulate e alla chiesta rinnovazione della “CTU, in quanto richieste infondate, inammissibili, nuovamente pretestuose “e dilatorie, peraltro già ampiamente ed esaustivamente espletate nel “giudizio di primo grado;
“con vittoria del compenso professionale e delle spese legali di entrambi i “gradi di giudizio.”
FATTI DI CAUSA
I) e hanno depositato Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. - notificato a , e Parte_2 Persona_1
- con cui, premesso di essere proprietari, così come i Parte_1 resistenti, di immobili facenti parte dell'edificio sito in San Benedetto del
Tronto, via Monte San Michele n. 86, circondato su tutti i lati da una corte comune, hanno chiesto procedersi alla divisione di tale area, attesi i contrasti insorti fra le parti in relazione al godimento della stessa, in base alle quote determinate dal CTU Geom. (in misura pari a Persona_2
395,69 millesimi - e - e pari a Parte_1 Parte_2 Persona_1
604,31 millesimi - , , con Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 la relazione depositata nel procedimento ex art. 696 c.p.c. n. 1491/1016
r.g.
pagina 4 di 14 II) I resistenti, costituendosi, hanno rilevato l'insussistenza dei presupposti per procedere con il rito sommario, la obbligatorietà della mediazione, la non condivisibilità delle risultanze emerse nel procedimento per a.t.p. rispetto ai millesimi attribuiti a ciascun proprietario per tutti i motivi meglio indicati in quella sede attraverso le osservazioni, redatte dal tecnico di parte, Geom. ma non prese in considerazione dal CTU che Persona_3 aveva redatto una tabella per l'uso della cosa comune e non per la proprietà generale del fabbricato;
hanno quindi chiesto di disporre CTU per il ricalcolo della tabella millesimale di ciascun proprietario e di disporre poi la divisione della corte tenendo conto degli accessi fino ad oggi fruiti dai proprietari delle singole unità immobiliari e soprattutto tenendo conto delle finestre delle camere (lato nord del fabbricato) e del bagno (lato ovest del fabbricato) dell'unità immobiliare abitativa posta al piano terra di . Persona_1
III) All'udienza del 07.10.2019 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito del decesso di riassunto il giudizio nei confronti degli Persona_1 eredi, si è costituita in proprio e quale erede del de cuius, Parte_2 mentre è rimasto contumace. Controparte_4
All'esito del procedimento e della disposta CTU, con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale ha dichiarato la divisione della corte sulla base del progetto divisionale A di cui all'allegato B1 della relazione redatta dal
CTU Geom. disponendo il versamento dei conguagli ivi previsti Persona_4 entro la data del 30 settembre 2020; ha infine condannato i resistenti a rifondere le spese di lite in favore dei ricorrenti.
IV) Hanno proposto appello e quest'ultima, Parte_1 Parte_2 in proprio e quale erede del defunto padre, chiedendo, previa Persona_1 sospensione della gravata sentenza, l'accoglimento delle domande svolte in primo grado e, in via subordinata, la convocazione del CTU.
V) , e , costituendosi, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 hanno chiesto, previo rigetto della inibitoria e applicazione della sanzione di cui all'art. 283 comma n. 2 c.p.c., di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex pagina 5 di 14 art. 342 c.p.c. ed il rigetto dell'appello, opponendosi alle domande e richieste istruttorie nuove, con vittoria delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
VI) Respinta la istanza di inibitoria con riferimento all'unica statuizione di condanna (alle spese processuali) suscettibile di sospensione e disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti di già parte Controparte_4 contumace del procedimento di primo grado, le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione in data
26.6.2024 assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Gli appellanti, riepilogata la vicenda processuale, con il primo motivo censurano le argomentazioni svolte dal Tribunale ed il rigetto della richiesta di trasformazione del rito rilevando la complessità e difficoltà della controversia desumibili anche dal fatto che il CTU, al quale era stato richiesto di predisporre il progetto di divisione sulla base di due ipotesi, ne aveva prospettate ben sei.
1.2) Con il secondo ed il terzo motivo di gravame gli appellanti lamentano sia la errata, contraddittoria e carente motivazione circa la scelta del progetto di divisione, sia la carenza di motivazione in ordine alla scelta della proposta divisionale A di cui all'allegato B1 rilevando che:
- il progetto divisionale fatto proprio dal primo giudice è stato redatto senza tener conto di quanto proposto dai convenuti i quali avevano evidenziato la disponibilità di a spostare l'accesso del suo appartamento al piano Persona_1 terra “condizionando il tutto …. alla compensazione non in denaro, ma in superficie di corte”, erano disposti a rinunciare ai loro diritti sul locale contatore
“condizionando, l'eventuale conguaglio alla compensazione non in denaro ma in superficie della corte”, erano altresì disposti a rinunciare all'eventuale conguaglio in denaro nel caso in cui il conteggi del consulente “avessero portato un credito in loro favore”;
pagina 6 di 14 - in caso di mancato accoglimento di tali proposte i convenuti sarebbero rimasti nello stato di fatto in cui si trovavano senza rinunciare ad alcun diritto ormai consolidato;
- il CTU non solo non ha tenuto conto di quanto proposto, ma ha elaborato sei ipotesi “che non avrebbero avuto alcun fondamento se non si fosse dato per scontato, come egli stesso ha fatto, dello spostamento dell'ingresso dell'abitazione posta al piano terra di proprietà del sig. , cosa questa Persona_1 priva di ogni senso e fondamento;
- sono state predisposte sei ipotesi divisionali sulla base di tale presupposto
(che scontato non era) senza peraltro imporre ai condomini di separare e porre i contatori dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua all'interno della corte di ognuno, esigenza evidenziata dai convenuti attraverso la formulazione di uno specifico quesito (“accerti il CTU, prima della eventuale divisione, se l'impianto fognario e tutte le servitù passive, acqua, luce, gas, etc. abbiano bisogno di manutenzione e se le essenze arboree esistenti, che non danno poco fastidio agli impianti di cui sopra, siano da manutenere o da estirpare”), che tuttavia non è stato ammesso;
- il CTU non ha provveduto a rilevare la posizione di alcune essenze arboree ed ha errato il posizionamento metrico delle finestre del piano terra poste a nord,
“per cui una nuova dividente è capitata all'interno di una di esse. A causa di tale altro macroscopico errore commesso dal CTU, i condomini hanno dovuto sottostare, seduta stante, ad un cambiamento delle due dividenti compensando la superficie, l'una per non abbattere l'essenza arborea e l'altra per non avere l'affaccio della propria finestra sulla porzione assegnata agli odierni appellati (cfr. allegato A doc. 1), sottoscrivendo una scrittura privata in data 31.07.2020 (doc.
2), in sede di apposizione della recinzione da parte degli odierni appellati, con la quale viene precisato quanto segue: “… ed Parte_2 Parte_1 sempre nel rispetto della predetta ordinanza del 13.07.2020, hanno chiesto alle parti e di procedere ad Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 una lieve compensazione e cioè: - circa 0,39 metri quadrati lato nord (ad ovest della fontanella) a favore delle parti e in qualità di Parte_2 Controparte_4
pagina 7 di 14 eredi di (lo spostamento è da est verso ovest); - circa 0,39 metri Persona_1 quadrati lato sud (nei pressi della palma) a favore delle parti Controparte_3
e (lo spostamento è da ovest verso est); Controparte_1 Controparte_2
…. Le parti e , al fine di Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 venire incontro alle esigenze dalle parti ed pro Parte_2 Parte_1 bono pacis, acconsentono alla richiesta”;
- altra carenza della CTU riguarda la posizione dei contatori ENEL che sono rimasti all'interno del vano sottoscala assegnato agli odierni appellati e quelli del gas e dell'acqua che sono all'interno della corte degli odierni appellanti;
- la soluzione prescelta impedisce “…all'appartamento del sig. di Persona_1 avere un accesso all'interno dell'immobile”.
Secondo gli appellanti gli aspetti evidenziati denotano che gli accertamenti tecnici sono privi di quel “rigore tecnico” invece ritenuto sussistente dal primo giudice il quale peraltro ha ritenuto “maggiormente congruo” il progetto divisionale indicato in dispositivo senza spiegare le ragioni di tale decisione e senza indicare rispetto a che cosa il progetto divisionale sarebbe “maggiormente congruo”.
1.3) Gli appellanti evidenziano infine alcuni errori materiali nel dispositivo della sentenza limitatamente alla indicazione dei soggetti tenuti al versamento delle spese processuali ( - insieme a e - Persona_1 Parte_2 Controparte_4 anziché e destinatari di tale del pagamento – Parte_1 CP_6 insieme a e – anziché . Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
2.) Va anzitutto dichiarata la contumacia di che non si è Controparte_4 costituito nonostante la notifica dell'atto di appello perfezionatasi il 28.6.2023, nel rispetto dei termini a comparire.
3.) Va poi, preliminarmente, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., poiché l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto in dal primo giudice rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda: la parte appellante ha infatti censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice,
pagina 8 di 14 indicando i motivi dell'evidenziato dissenso, tanto che la parte appellata ha poi esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente, per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
4.) Le doglianze articolate con il primo motivo non sono fondate.
Invero nell'ambito del procedimento sommario di cognizione spetta al giudice valutare l'opportunità di trasformare il rito in giudizio ordinario, dopo aver verificato, in relazione al complesso delle difese svolte, se la controversia sia compatibile con un'istruttoria semplificata, che non impone di decidere in base alle sole prove documentali, potendo essere articolate anche prove costituende da assumersi con modalità deformalizzate.
Nel caso di specie considerati l'oggetto del contendere (divisione di una corte comune) e le questioni di natura tecnica (da valutare mediante l'espletamento di una CTU, in mancanza di altri mezzi di prova che non sono stati richiesti) si ritiene che lo svolgimento della attività istruttoria fosse compatibile con il rito sommario scelto dai ricorrenti, odierni appellati, atteso che i fatti da accertare non risultavano di particolare complessità né erano tali da richiedere indagini prevedibilmente lunghe.
5.) Ciò posto si rileva che le altre doglianze articolate dagli appellanti riguardano esclusivamente le statuizioni relative alla divisione della corte comune che circonda il fabbricato in cui si trovano gli immobili di proprietà delle parti e non anche la decisione nella parte in cui il Tribunale ha respinto l'eccezione relativa alla improcedibilità della domanda per difetto di mediazione ed ha posto a fondamento della pronuncia di divisione le tabelle millesimali elaborate dalla
Geom. nel procedimento per accertamento tecnico preventivo n. Persona_2
1491/2016.
5.1) Invero, sotto il primo profilo, si osserva che il Tribunale ha evidenziato che, nella specie, le parti avevano affrontato le problematiche concernenti la divisione del bene comune nel procedimento di mediazione introdotto per la consegna delle chiavi della cassetta postale ed ha accertato che ogni tentativo posto in essere in sede di mediazione, diretto a verificare la possibilità di definire pagina 9 di 14 la controversia riferita alla divisione della corte comune, era risultato vano sicché sussistevano le condizioni per procedere all'accertamento giudiziale.
In mancanza di specifiche censure dirette a contestare tali argomentazioni, si ritiene che la domanda, ribadita in questa sede, diretta ad ottenere la sospensione del presente giudizio per espletare la mediazione, sia inammissibile.
5.2) Parimenti inammissibile risulta la richiesta finalizzata alla nomina di un
CTU al quale affidare il calcolo della tabella millesimale, atteso che gli appellanti, articolando i motivi di gravame, non hanno contestato (anche) le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo già espletato né, in particolare, la entità delle quote attribuite in misura pari a 604,31 millesimi, a Controparte_1
, e, in misura pari a 395,69 millesimi, agli Controparte_2 Controparte_3 odierni appellanti.
6.) Passando ad esaminare il merito della controversia si ritiene che i motivi di gravame possano essere esaminati congiuntamente per la stretta connessione delle problematiche trattate dagli appellanti.
6.1) A tale riguardo va premesso che nel caso di specie non sussiste contestazione in ordine al fatto che il bene di cui è stata chiesta la divisione dagli odierni appellati consiste in uno “spazio condominiale comune rappresentato dal giardino che su tutti i lati circonda l'immobile sito in San Benedetto del Tronto
(AP) alla Via Monte San Michele n. 86” (v. atto introduttivo del giudizio di primo grado), composto da più unità immobiliari appartenenti a diversi proprietari (le parti in causa): è altresì pacifico tra gli appellanti e gli appellati che, in merito alle parti comuni di detto immobile, è stato espletato l'accertamento tecnico preventivo di cui si è detto al fine di accertare l'esatta consistenza della quota di proprietà di ciascuno e di elaborare la tabella millesimale.
Dalla CTU espletata nel giudizio di primo grado si evince che l'area di cui si discute che circonda il fabbricato è strutturalmente destinata a dare aria, luce e accesso a tutte le unità immobiliari ed al godimento di tutti i singoli proprietari che possono accedere alla corte comune tramite ingressi carrabili ed uno pedonale, possono transitare su detta area per raggiungere sia le rispettive pagina 10 di 14 proprietà sia un locale sottoscala comune ( “ripostiglio condominiale”) in cui si trovano i contatori per le utenze ENEL del fabbricato.
6.2) Sulla base della prospettazione degli stessi ricorrenti-odierni appellati, non contestata dagli appellanti, e tenuto conto della ubicazione, delle dimensioni e delle caratteristiche dell'area esterna di cui si discute, si ritiene che la comproprietà del bene in contestazione non sia configurabile quale comunione ordinaria, ma quale comproprietà in regime di condominio, poiché la corte non può che essere considerata come parte comune del fabbricato in uso ai singoli proprietari che, insieme alla unità immobiliare, ne hanno acquisito anche la relativa quota millesimale.
6.3) Ciò considerato e dato atto che nella fattispecie in esame non è ravvisabile alcun elemento di prova dal quale poter desumere l'attribuzione in proprietà esclusiva di una parte del bene di cui si tratta, si ritiene che la corte comune si collochi nell'ambito dei beni condominiali, ossia di uso comune, in quanto caratterizzata dalla sua diretta strumentalità ed accessorietà rispetto alle singole proprietà individuali.
Dalla natura condominiale dell'area esterna, oggetto di causa, discende la sua indivisibilità ai sensi dell'art. 1119 c.c.
7.1) In ogni caso, anche a voler ritenere che nella specie si tratti di un bene
(non condominiale, ma) utilizzato in comunione, si osserva che la divisione del bene in comunione, prevista dall'art. 1111 c.c., non è automaticamente conseguente alla domanda, dovendosi valutare i suoi effetti sulla destinazione d'uso, atteso che il successivo art. 1112 c.c. esclude che la comunione può essere chiesta nel caso di beni che, se divisi, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinati;
ne consegue che, se anche si esclude la natura condominiale del bene, esso non è comunque da ritenersi divisibile ex art. 1112 c.c. (in tal senso Cass. civ. n. 4014/2020).
7.2) Alla luce di tali principi le doglianze degli appellanti appaiono fondate nei limiti in cui sono dirette ad evidenziare che la divisione della corte determina la perdita della possibilità di usare ulteriormente il bene comune in conformità all'uso al quale era destinata.
pagina 11 di 14 Invero (come esplicitamente indicato dal consulente, pag. 6 della relazione) tutte le ipotesi divisionali elaborate dal CTU prevedono sia lo spostamento dell'accesso ad una unità immobiliare (quella dell'originario convenuto
[...]
) sia l'assegnazione esclusiva del ripostiglio alla originaria Per_1 CP_7 parte ricorrente (odierni appellati).
Dal contenuto della relazione e, in particolare, dall'esame degli allegati all'elaborato peritale (che riproducono graficamente lo stato dei luoghi e le diverse ipotesi divisionali) si evince che la divisione comporterebbe un eccessivo frazionamento della corte che cesserebbe di servire all'uso cui era destinata in considerazione del fatto che:
-il vano sottoscala (ripostiglio ) in cui sono collocati i contatori CP_7 delle utenze ENEL dovrebbe essere assegnato in proprietà esclusiva ad alcuni proprietari, diversi dagli odierni appellanti (v. CTU, pag. 6 ed allegati);
- l'unità immobiliare di proprietà dell'originario convenuto Persona_1 risulterebbe priva dell'accesso pedonale che, attraverso la corte comune, permetteva di raggiungere la proprietà individuale (v. allegati);
- l'ingresso alla stessa unità immobiliare non sarebbe più possibile, dovendo il proprietario spostare l'accesso (v. CTU, pag. 6 ed allegati);
- come evidenziato dal CTU “dato il posizionamento su ciascun lato dell'edificio delle aperture delle unità immobiliari non è possibile suddividere ed assegnare le aree esterne in maniera tale che ogni apertura esistente sia del tutto autonoma ed indipendente dalle aree prospicienti, sia per rispettare il più possibile le quote di superficie date dai millesimi di proprietà sia per garantire a ciascuna delle parti degli spazi funzionalmente fruibili” (relazione pag. 6).
Le circostanze delineate denotano che la corte, se divisa, perderebbe la propria funzione originaria, poiché non sarebbe più destinata – come in precedenza – a dare luce, aria ed accesso a tutte le unità immobiliari del fabbricato ed a servire all'uso o al godimento da parte di tutti i proprietari delle singole unità, tenuto conto anche del fatto che, con la divisione, sarebbe inglobato nella proprietà di alcune parti un locale (il vano sottoscala), pacificamente condominiale e destinato all'uso comune.
pagina 12 di 14 7.3) Per le considerazioni svolte, stante la esigenza di preservare la funzione originaria dell'area esterna a servizio di tutti gli immobili di proprietà delle parti, tenuto conto che le ipotesi elaborate dal CTU (compresa quella posta a fondamento della decisione del Tribunale) non realizzano detta finalità e che gli appellanti non hanno individuato diverse ipotesi di divisione atteso che le soluzioni prospettate risultano tutte condizionate alla assegnazione di una porzione della corte maggiore rispetto alla quota millesimale agli stessi spettante, si ritiene che la domanda di divisione non possa essere accolta e che, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado debba essere riformata respingendo detta domanda.
Implicito nelle considerazioni svolte è il giudizio di irrilevanza ai fini decisori della rinnovazione della CTU e della convocazione del CTU a chiarimenti, richieste dagli appellanti.
8.1) La decisione rende superfluo l'esame delle questioni concernenti gli errori materiali contenuti nel capo di condanna al pagamento delle spese processuali atteso che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte il provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale ( Cass. Sez. 3, 12.04.2018 n.
9064).
8.2) Nella specie, considerata la natura delle questioni trattate e l'esito del giudizio caratterizzato dalla reciproca soccombenza delle parti, si ritiene di compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio e di porre a carico delle parti stesse, nella misura del 50% ciascuna, le spese sostenute per la CTU, così come liquidate dal primo giudice.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria e diversa istanza, accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto avverso la ordinanza del pagina 13 di 14 Tribunale di Ascoli Piceno emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. in data
13.7.2020, all'esito del procedimento n. 2135/2017 e, in riforma della ordinanza impugnata, respinge la domanda di divisione avente ad oggetto la corte esterna comune che circonda il fabbricato sito in San Benedetto del Tronto (AP), via
Monte San Michele n. 86;
dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
pone le spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Ancona, in data 15 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott.ssa Maria Ida Ercoli Presidente dott.ssa Anna Bora Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 927/2020
promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), in proprio e quale erede di Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. Strozzieri Vincenzo e dell'Avv. Reale Persona_1
Maurizio
APPELLANTI
Contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._3
(C.F. ), Controparte_2 C.F._4
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_3 C.F._5
Taffoni Vittorio e dell'Avv. Liberati Antonella ) C.F._6
APPELLATI pagina 1 di 14 e nei confronti di
(C.F. ), Controparte_4 C.F._7
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. in data 13.7.2020, all'esito del procedimento n.
2135/2017
CONCLUSIONI
DEGLI APPELLANTI:
In via principale nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
Preliminarmente in rito, valutata ed accertata la complessità della lite e la necessità di istruzione probatoria, convertire il rito sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. in rito ordinario;
Preliminarmente nel merito, per tutto quanto esposto in narrativa, sospendere il presente giudizio al fine di espletare la mediaconciliazione obbligatoria;
Nel merito, nominare Consulente Tecnico d'Ufficio a cui affidare il calcolo della tabella millesimale di ciascun proprietario e successivamente, solo dopo aver redatto una tabella millesimale di proprietà, provvedere alla divisione della corte tenendo conto degli accessi fino ad oggi fruiti dai proprietari delle singole unità immobiliari e soprattutto tenendo conto delle finestre delle camere (lato nord del fabbricato) e del bagno (lato ovest del fabbricato) dell'unità immobiliare abitativa posta al piano terra di proprietà del SI. , oggi di proprietà della Persona_1
SI.ra ; Parte_2
In via subordinata, previa remissione della causa in istruttoria, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle richieste di cui sopra, ordinare la rinnovazione delle indagini ex art. 196 c.p.c. per insufficienza, incoerenza, illogicità, lacunosità dell'elaborato peritale;
ovvero, convocare il CTU per fornire pagina 2 di 14 chiarimenti sulla relazione depositata e/o disporre un supplemento e/o una integrazione delle indagini svolte.
DEGLI APPELLATI:
“-in via pregiudiziale e cautelare:
“ci si oppone alla richiesta di parte appellante, formulata ai sensi e per gli
“effetti di cui all'art. 351 c.p.c., di sospensione della provvisoria “esecutività dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 13-14 luglio 2020 resa “dal Tribunale di
Ascoli Piceno nella persona del Giudice Dott. Roberto “ in quanto richiesta CP_5 assolutamente infondata in linea di fatto, errata “in punto di diritto, oltre che completamente destituita dei necessari e “fondamentali presupposti del “fumus boni iuris” e del “periculum in “”mora”;
”si chiede che, ex art. 283 comma n. 2 c.p.c., parte appellante venga
“condannata al pagamento della sanzione pecuniaria di € 5.000,00, o di “quella maggiore o minore che risulterà di giustizia;
“con vittoria del compenso professionale e delle spese legali sia della “presente fase di giudizio sia di entrambi i gradi di giudizio;
“-in via preliminare in rito:
“ci si oppone alla infondata eccezione di diritto sollevata da parte “appellante circa la conversione del rito sommario di cognizione ex art. 702 “bis c.p.c. in rito ordinario, anche perché eccezione assolutamente infondata “oltre che irrituale e non più proponibile nel presente grado di giudizio;
“con vittoria del compenso professionale e delle spese legali di entrambi i “gradi di giudizio;
-in via preliminare nel merito:
“ci si oppone alla richiesta di espletamento della media conciliazione
“obbligatoria, essendo peraltro già stata espletata la mediazione;
“con vittoria del compenso professionale e delle spese legali di entrambi i “gradi di giudizio;
“-in via pregiudiziale nel merito:
“l'appello avversario venga dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c.;
pagina 3 di 14 “con vittoria del compenso professionale e delle spese legali di entrambi i “gradi di giudizio;
“-nel merito:
“l'appello avversario venga rigettato in quanto infondato in linea di fatto “oltre che errato in punto di diritto”;
“con vittoria del compenso professionale e delle spese legali di entrambi i “gradi di giudizio;
“-in ogni caso:
“giusto il disposto di cui all'art. 345 c.p.c., non si accetta il contraddittorio “sulle domande nuove per la prima volta ora proposte da parte appellante “nel presente grado di giudizio, e ci si oppone sin da ora alla ammissione “delle richieste istruttorie ivi formulate e alla chiesta rinnovazione della “CTU, in quanto richieste infondate, inammissibili, nuovamente pretestuose “e dilatorie, peraltro già ampiamente ed esaustivamente espletate nel “giudizio di primo grado;
“con vittoria del compenso professionale e delle spese legali di entrambi i “gradi di giudizio.”
FATTI DI CAUSA
I) e hanno depositato Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. - notificato a , e Parte_2 Persona_1
- con cui, premesso di essere proprietari, così come i Parte_1 resistenti, di immobili facenti parte dell'edificio sito in San Benedetto del
Tronto, via Monte San Michele n. 86, circondato su tutti i lati da una corte comune, hanno chiesto procedersi alla divisione di tale area, attesi i contrasti insorti fra le parti in relazione al godimento della stessa, in base alle quote determinate dal CTU Geom. (in misura pari a Persona_2
395,69 millesimi - e - e pari a Parte_1 Parte_2 Persona_1
604,31 millesimi - , , con Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 la relazione depositata nel procedimento ex art. 696 c.p.c. n. 1491/1016
r.g.
pagina 4 di 14 II) I resistenti, costituendosi, hanno rilevato l'insussistenza dei presupposti per procedere con il rito sommario, la obbligatorietà della mediazione, la non condivisibilità delle risultanze emerse nel procedimento per a.t.p. rispetto ai millesimi attribuiti a ciascun proprietario per tutti i motivi meglio indicati in quella sede attraverso le osservazioni, redatte dal tecnico di parte, Geom. ma non prese in considerazione dal CTU che Persona_3 aveva redatto una tabella per l'uso della cosa comune e non per la proprietà generale del fabbricato;
hanno quindi chiesto di disporre CTU per il ricalcolo della tabella millesimale di ciascun proprietario e di disporre poi la divisione della corte tenendo conto degli accessi fino ad oggi fruiti dai proprietari delle singole unità immobiliari e soprattutto tenendo conto delle finestre delle camere (lato nord del fabbricato) e del bagno (lato ovest del fabbricato) dell'unità immobiliare abitativa posta al piano terra di . Persona_1
III) All'udienza del 07.10.2019 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito del decesso di riassunto il giudizio nei confronti degli Persona_1 eredi, si è costituita in proprio e quale erede del de cuius, Parte_2 mentre è rimasto contumace. Controparte_4
All'esito del procedimento e della disposta CTU, con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale ha dichiarato la divisione della corte sulla base del progetto divisionale A di cui all'allegato B1 della relazione redatta dal
CTU Geom. disponendo il versamento dei conguagli ivi previsti Persona_4 entro la data del 30 settembre 2020; ha infine condannato i resistenti a rifondere le spese di lite in favore dei ricorrenti.
IV) Hanno proposto appello e quest'ultima, Parte_1 Parte_2 in proprio e quale erede del defunto padre, chiedendo, previa Persona_1 sospensione della gravata sentenza, l'accoglimento delle domande svolte in primo grado e, in via subordinata, la convocazione del CTU.
V) , e , costituendosi, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 hanno chiesto, previo rigetto della inibitoria e applicazione della sanzione di cui all'art. 283 comma n. 2 c.p.c., di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex pagina 5 di 14 art. 342 c.p.c. ed il rigetto dell'appello, opponendosi alle domande e richieste istruttorie nuove, con vittoria delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
VI) Respinta la istanza di inibitoria con riferimento all'unica statuizione di condanna (alle spese processuali) suscettibile di sospensione e disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti di già parte Controparte_4 contumace del procedimento di primo grado, le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione in data
26.6.2024 assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Gli appellanti, riepilogata la vicenda processuale, con il primo motivo censurano le argomentazioni svolte dal Tribunale ed il rigetto della richiesta di trasformazione del rito rilevando la complessità e difficoltà della controversia desumibili anche dal fatto che il CTU, al quale era stato richiesto di predisporre il progetto di divisione sulla base di due ipotesi, ne aveva prospettate ben sei.
1.2) Con il secondo ed il terzo motivo di gravame gli appellanti lamentano sia la errata, contraddittoria e carente motivazione circa la scelta del progetto di divisione, sia la carenza di motivazione in ordine alla scelta della proposta divisionale A di cui all'allegato B1 rilevando che:
- il progetto divisionale fatto proprio dal primo giudice è stato redatto senza tener conto di quanto proposto dai convenuti i quali avevano evidenziato la disponibilità di a spostare l'accesso del suo appartamento al piano Persona_1 terra “condizionando il tutto …. alla compensazione non in denaro, ma in superficie di corte”, erano disposti a rinunciare ai loro diritti sul locale contatore
“condizionando, l'eventuale conguaglio alla compensazione non in denaro ma in superficie della corte”, erano altresì disposti a rinunciare all'eventuale conguaglio in denaro nel caso in cui il conteggi del consulente “avessero portato un credito in loro favore”;
pagina 6 di 14 - in caso di mancato accoglimento di tali proposte i convenuti sarebbero rimasti nello stato di fatto in cui si trovavano senza rinunciare ad alcun diritto ormai consolidato;
- il CTU non solo non ha tenuto conto di quanto proposto, ma ha elaborato sei ipotesi “che non avrebbero avuto alcun fondamento se non si fosse dato per scontato, come egli stesso ha fatto, dello spostamento dell'ingresso dell'abitazione posta al piano terra di proprietà del sig. , cosa questa Persona_1 priva di ogni senso e fondamento;
- sono state predisposte sei ipotesi divisionali sulla base di tale presupposto
(che scontato non era) senza peraltro imporre ai condomini di separare e porre i contatori dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua all'interno della corte di ognuno, esigenza evidenziata dai convenuti attraverso la formulazione di uno specifico quesito (“accerti il CTU, prima della eventuale divisione, se l'impianto fognario e tutte le servitù passive, acqua, luce, gas, etc. abbiano bisogno di manutenzione e se le essenze arboree esistenti, che non danno poco fastidio agli impianti di cui sopra, siano da manutenere o da estirpare”), che tuttavia non è stato ammesso;
- il CTU non ha provveduto a rilevare la posizione di alcune essenze arboree ed ha errato il posizionamento metrico delle finestre del piano terra poste a nord,
“per cui una nuova dividente è capitata all'interno di una di esse. A causa di tale altro macroscopico errore commesso dal CTU, i condomini hanno dovuto sottostare, seduta stante, ad un cambiamento delle due dividenti compensando la superficie, l'una per non abbattere l'essenza arborea e l'altra per non avere l'affaccio della propria finestra sulla porzione assegnata agli odierni appellati (cfr. allegato A doc. 1), sottoscrivendo una scrittura privata in data 31.07.2020 (doc.
2), in sede di apposizione della recinzione da parte degli odierni appellati, con la quale viene precisato quanto segue: “… ed Parte_2 Parte_1 sempre nel rispetto della predetta ordinanza del 13.07.2020, hanno chiesto alle parti e di procedere ad Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 una lieve compensazione e cioè: - circa 0,39 metri quadrati lato nord (ad ovest della fontanella) a favore delle parti e in qualità di Parte_2 Controparte_4
pagina 7 di 14 eredi di (lo spostamento è da est verso ovest); - circa 0,39 metri Persona_1 quadrati lato sud (nei pressi della palma) a favore delle parti Controparte_3
e (lo spostamento è da ovest verso est); Controparte_1 Controparte_2
…. Le parti e , al fine di Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 venire incontro alle esigenze dalle parti ed pro Parte_2 Parte_1 bono pacis, acconsentono alla richiesta”;
- altra carenza della CTU riguarda la posizione dei contatori ENEL che sono rimasti all'interno del vano sottoscala assegnato agli odierni appellati e quelli del gas e dell'acqua che sono all'interno della corte degli odierni appellanti;
- la soluzione prescelta impedisce “…all'appartamento del sig. di Persona_1 avere un accesso all'interno dell'immobile”.
Secondo gli appellanti gli aspetti evidenziati denotano che gli accertamenti tecnici sono privi di quel “rigore tecnico” invece ritenuto sussistente dal primo giudice il quale peraltro ha ritenuto “maggiormente congruo” il progetto divisionale indicato in dispositivo senza spiegare le ragioni di tale decisione e senza indicare rispetto a che cosa il progetto divisionale sarebbe “maggiormente congruo”.
1.3) Gli appellanti evidenziano infine alcuni errori materiali nel dispositivo della sentenza limitatamente alla indicazione dei soggetti tenuti al versamento delle spese processuali ( - insieme a e - Persona_1 Parte_2 Controparte_4 anziché e destinatari di tale del pagamento – Parte_1 CP_6 insieme a e – anziché . Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
2.) Va anzitutto dichiarata la contumacia di che non si è Controparte_4 costituito nonostante la notifica dell'atto di appello perfezionatasi il 28.6.2023, nel rispetto dei termini a comparire.
3.) Va poi, preliminarmente, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., poiché l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto in dal primo giudice rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda: la parte appellante ha infatti censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice,
pagina 8 di 14 indicando i motivi dell'evidenziato dissenso, tanto che la parte appellata ha poi esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente, per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
4.) Le doglianze articolate con il primo motivo non sono fondate.
Invero nell'ambito del procedimento sommario di cognizione spetta al giudice valutare l'opportunità di trasformare il rito in giudizio ordinario, dopo aver verificato, in relazione al complesso delle difese svolte, se la controversia sia compatibile con un'istruttoria semplificata, che non impone di decidere in base alle sole prove documentali, potendo essere articolate anche prove costituende da assumersi con modalità deformalizzate.
Nel caso di specie considerati l'oggetto del contendere (divisione di una corte comune) e le questioni di natura tecnica (da valutare mediante l'espletamento di una CTU, in mancanza di altri mezzi di prova che non sono stati richiesti) si ritiene che lo svolgimento della attività istruttoria fosse compatibile con il rito sommario scelto dai ricorrenti, odierni appellati, atteso che i fatti da accertare non risultavano di particolare complessità né erano tali da richiedere indagini prevedibilmente lunghe.
5.) Ciò posto si rileva che le altre doglianze articolate dagli appellanti riguardano esclusivamente le statuizioni relative alla divisione della corte comune che circonda il fabbricato in cui si trovano gli immobili di proprietà delle parti e non anche la decisione nella parte in cui il Tribunale ha respinto l'eccezione relativa alla improcedibilità della domanda per difetto di mediazione ed ha posto a fondamento della pronuncia di divisione le tabelle millesimali elaborate dalla
Geom. nel procedimento per accertamento tecnico preventivo n. Persona_2
1491/2016.
5.1) Invero, sotto il primo profilo, si osserva che il Tribunale ha evidenziato che, nella specie, le parti avevano affrontato le problematiche concernenti la divisione del bene comune nel procedimento di mediazione introdotto per la consegna delle chiavi della cassetta postale ed ha accertato che ogni tentativo posto in essere in sede di mediazione, diretto a verificare la possibilità di definire pagina 9 di 14 la controversia riferita alla divisione della corte comune, era risultato vano sicché sussistevano le condizioni per procedere all'accertamento giudiziale.
In mancanza di specifiche censure dirette a contestare tali argomentazioni, si ritiene che la domanda, ribadita in questa sede, diretta ad ottenere la sospensione del presente giudizio per espletare la mediazione, sia inammissibile.
5.2) Parimenti inammissibile risulta la richiesta finalizzata alla nomina di un
CTU al quale affidare il calcolo della tabella millesimale, atteso che gli appellanti, articolando i motivi di gravame, non hanno contestato (anche) le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo già espletato né, in particolare, la entità delle quote attribuite in misura pari a 604,31 millesimi, a Controparte_1
, e, in misura pari a 395,69 millesimi, agli Controparte_2 Controparte_3 odierni appellanti.
6.) Passando ad esaminare il merito della controversia si ritiene che i motivi di gravame possano essere esaminati congiuntamente per la stretta connessione delle problematiche trattate dagli appellanti.
6.1) A tale riguardo va premesso che nel caso di specie non sussiste contestazione in ordine al fatto che il bene di cui è stata chiesta la divisione dagli odierni appellati consiste in uno “spazio condominiale comune rappresentato dal giardino che su tutti i lati circonda l'immobile sito in San Benedetto del Tronto
(AP) alla Via Monte San Michele n. 86” (v. atto introduttivo del giudizio di primo grado), composto da più unità immobiliari appartenenti a diversi proprietari (le parti in causa): è altresì pacifico tra gli appellanti e gli appellati che, in merito alle parti comuni di detto immobile, è stato espletato l'accertamento tecnico preventivo di cui si è detto al fine di accertare l'esatta consistenza della quota di proprietà di ciascuno e di elaborare la tabella millesimale.
Dalla CTU espletata nel giudizio di primo grado si evince che l'area di cui si discute che circonda il fabbricato è strutturalmente destinata a dare aria, luce e accesso a tutte le unità immobiliari ed al godimento di tutti i singoli proprietari che possono accedere alla corte comune tramite ingressi carrabili ed uno pedonale, possono transitare su detta area per raggiungere sia le rispettive pagina 10 di 14 proprietà sia un locale sottoscala comune ( “ripostiglio condominiale”) in cui si trovano i contatori per le utenze ENEL del fabbricato.
6.2) Sulla base della prospettazione degli stessi ricorrenti-odierni appellati, non contestata dagli appellanti, e tenuto conto della ubicazione, delle dimensioni e delle caratteristiche dell'area esterna di cui si discute, si ritiene che la comproprietà del bene in contestazione non sia configurabile quale comunione ordinaria, ma quale comproprietà in regime di condominio, poiché la corte non può che essere considerata come parte comune del fabbricato in uso ai singoli proprietari che, insieme alla unità immobiliare, ne hanno acquisito anche la relativa quota millesimale.
6.3) Ciò considerato e dato atto che nella fattispecie in esame non è ravvisabile alcun elemento di prova dal quale poter desumere l'attribuzione in proprietà esclusiva di una parte del bene di cui si tratta, si ritiene che la corte comune si collochi nell'ambito dei beni condominiali, ossia di uso comune, in quanto caratterizzata dalla sua diretta strumentalità ed accessorietà rispetto alle singole proprietà individuali.
Dalla natura condominiale dell'area esterna, oggetto di causa, discende la sua indivisibilità ai sensi dell'art. 1119 c.c.
7.1) In ogni caso, anche a voler ritenere che nella specie si tratti di un bene
(non condominiale, ma) utilizzato in comunione, si osserva che la divisione del bene in comunione, prevista dall'art. 1111 c.c., non è automaticamente conseguente alla domanda, dovendosi valutare i suoi effetti sulla destinazione d'uso, atteso che il successivo art. 1112 c.c. esclude che la comunione può essere chiesta nel caso di beni che, se divisi, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinati;
ne consegue che, se anche si esclude la natura condominiale del bene, esso non è comunque da ritenersi divisibile ex art. 1112 c.c. (in tal senso Cass. civ. n. 4014/2020).
7.2) Alla luce di tali principi le doglianze degli appellanti appaiono fondate nei limiti in cui sono dirette ad evidenziare che la divisione della corte determina la perdita della possibilità di usare ulteriormente il bene comune in conformità all'uso al quale era destinata.
pagina 11 di 14 Invero (come esplicitamente indicato dal consulente, pag. 6 della relazione) tutte le ipotesi divisionali elaborate dal CTU prevedono sia lo spostamento dell'accesso ad una unità immobiliare (quella dell'originario convenuto
[...]
) sia l'assegnazione esclusiva del ripostiglio alla originaria Per_1 CP_7 parte ricorrente (odierni appellati).
Dal contenuto della relazione e, in particolare, dall'esame degli allegati all'elaborato peritale (che riproducono graficamente lo stato dei luoghi e le diverse ipotesi divisionali) si evince che la divisione comporterebbe un eccessivo frazionamento della corte che cesserebbe di servire all'uso cui era destinata in considerazione del fatto che:
-il vano sottoscala (ripostiglio ) in cui sono collocati i contatori CP_7 delle utenze ENEL dovrebbe essere assegnato in proprietà esclusiva ad alcuni proprietari, diversi dagli odierni appellanti (v. CTU, pag. 6 ed allegati);
- l'unità immobiliare di proprietà dell'originario convenuto Persona_1 risulterebbe priva dell'accesso pedonale che, attraverso la corte comune, permetteva di raggiungere la proprietà individuale (v. allegati);
- l'ingresso alla stessa unità immobiliare non sarebbe più possibile, dovendo il proprietario spostare l'accesso (v. CTU, pag. 6 ed allegati);
- come evidenziato dal CTU “dato il posizionamento su ciascun lato dell'edificio delle aperture delle unità immobiliari non è possibile suddividere ed assegnare le aree esterne in maniera tale che ogni apertura esistente sia del tutto autonoma ed indipendente dalle aree prospicienti, sia per rispettare il più possibile le quote di superficie date dai millesimi di proprietà sia per garantire a ciascuna delle parti degli spazi funzionalmente fruibili” (relazione pag. 6).
Le circostanze delineate denotano che la corte, se divisa, perderebbe la propria funzione originaria, poiché non sarebbe più destinata – come in precedenza – a dare luce, aria ed accesso a tutte le unità immobiliari del fabbricato ed a servire all'uso o al godimento da parte di tutti i proprietari delle singole unità, tenuto conto anche del fatto che, con la divisione, sarebbe inglobato nella proprietà di alcune parti un locale (il vano sottoscala), pacificamente condominiale e destinato all'uso comune.
pagina 12 di 14 7.3) Per le considerazioni svolte, stante la esigenza di preservare la funzione originaria dell'area esterna a servizio di tutti gli immobili di proprietà delle parti, tenuto conto che le ipotesi elaborate dal CTU (compresa quella posta a fondamento della decisione del Tribunale) non realizzano detta finalità e che gli appellanti non hanno individuato diverse ipotesi di divisione atteso che le soluzioni prospettate risultano tutte condizionate alla assegnazione di una porzione della corte maggiore rispetto alla quota millesimale agli stessi spettante, si ritiene che la domanda di divisione non possa essere accolta e che, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado debba essere riformata respingendo detta domanda.
Implicito nelle considerazioni svolte è il giudizio di irrilevanza ai fini decisori della rinnovazione della CTU e della convocazione del CTU a chiarimenti, richieste dagli appellanti.
8.1) La decisione rende superfluo l'esame delle questioni concernenti gli errori materiali contenuti nel capo di condanna al pagamento delle spese processuali atteso che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte il provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale ( Cass. Sez. 3, 12.04.2018 n.
9064).
8.2) Nella specie, considerata la natura delle questioni trattate e l'esito del giudizio caratterizzato dalla reciproca soccombenza delle parti, si ritiene di compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio e di porre a carico delle parti stesse, nella misura del 50% ciascuna, le spese sostenute per la CTU, così come liquidate dal primo giudice.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria e diversa istanza, accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto avverso la ordinanza del pagina 13 di 14 Tribunale di Ascoli Piceno emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. in data
13.7.2020, all'esito del procedimento n. 2135/2017 e, in riforma della ordinanza impugnata, respinge la domanda di divisione avente ad oggetto la corte esterna comune che circonda il fabbricato sito in San Benedetto del Tronto (AP), via
Monte San Michele n. 86;
dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
pone le spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Ancona, in data 15 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
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