Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2165/2023 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RA, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Alberto Munno;
pronunciando mediante la sola consultazione telematica degli atti accessibili ex latere iudicis e senza la materiale preventiva acquisizione del fascicolo cartaceo che non deve così essere restituito;
pronunciando all'esito dell'udienza tenutasi il 06 dicembre 2024 con modalità telematico-cartolari ex art. 127ter cpc e 35 DLvo 149/2022, ha emesso la presente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale in data 07 aprile 2023 col numero d'ordine 2165 dell'anno 2023 e vertente
T R A
(c.f. , nata a [...] il [...]) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Via Dario Lupo n. 67 a RA presso lo studio dell'Avv. Ivan Zaccaria (c.f.
) dal quale è rappresentato e difeso come da documentazione in atti;
C.F._2
Ricorrente
C O N T R O
in persona del , corrente in Via Arenula n. 70 a Roma Controparte_1 Controparte_2
e domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato in Lecce;
Convenuto contumace
All'esito della udienza tenutasi il 06 dicembre 2024 con modalità telematico-cartolari ex art. 127ter cpc
Osserva in fatto ed in diritto
_______________ 1 Dr.Alberto Munno
di RA, nell'ambito del procedimento n. 3228/2021 r.g.n.r. in cui l'attrice era persona offesa, ne dichiarava inammissibile l'istanza di fruizione del beneficio del gratuito patrocinio per due ordini di motivazione: 1) assenza di una dichiarazione sostitutiva attestante con specificità e completezza l'esistenza dei requisiti reddituali in conformità ai criteri dettati dagli artt. 76 e 79 dpr 115/2002, non potendo il suddetto requisito essere surrogato dalla dichiarazione ISEE;
2) l'insussistenza nella dichiarazione sostitutiva dei requisiti richiesti dagli artt. 46 comma 1 lett.o) e 38 del dpr 445/2000, non essendo stata indicata la consistenza del nucleo familiare.
II.- Colui il quale fa istanza di ammissione è tenuto ad allegare e provare la sussistenza delle condizioni di reddito che danno diritto al conseguimento del beneficio, come si desume inequivocabilmente non solo dai principi generali informatori dell'intero ordinamento giuridico ( onus probandi incumbit ei qui dicit, art. 2697 cc), ma anche dal combinato disposto degli artt. 78 dpr 115/2002 (“L'interessato che si trova nelle condizioni indicate dall'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.”), 79 commi 1 e 2 del dpr 115/2002
(“L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:….- omissis -…..c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 comma 1 lett. O) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76; d)
l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione).
Dalla disamina della istanza presentata da , data 02 gennaio 2023 e con sottoscrizione CP_3
autenticata dall' Avv. Daniele Lombardi sembra potersi evincere il seguente contenuto di seguito riprodotto pedissequamente con sistemi di copia in uso al programma Ministeriale Consolle del
Magistrato:
_______________ 2 Dr.Alberto Munno _______________ 3 Dr.Alberto Munno Pare evidente al Tribunale la sussistenza dei requisiti di Legge avendo la istante: 1) espressamente fatto riferimento alla consistenza del nucleo familiare, composto soltanto da ella medesima;
2) dichiarato espressamente il reddito percepito nell'ultimo anno d'imposta per il quale era scaduto il termine di presentazione, ed indicandone l'ammontare in euro 6295,00; 3) indicato la fonte del reddito percepito a titolo di cittadinanza.
L'istanza aveva così i requisiti per la sua ammissione.
L'istruttoria compiuta dall'intestato Tribunale ha confermato la persistenza del requisito reddituale e le evidenze estratte dal Casellario giudiziale non hanno denunciato precedenti condanne penali a carico della reclamante.
_______________ 4 Dr.Alberto Munno II.- L'istanza deve essere così accolta con annullamento del decreto impugnato.
III.- Con ordinanza emessa il 09 gennaio 2024 nel ricorso n. 23748/2022 la Suprema Corte di
Cassazione Seconda Sezione Civile ( Presidente Cons. Dott. Mocci Mauro;
Cons. dott.
[...]
; Cons. Dott. ; Cons. Dott. ; Cons. dott.ssa Poletti Dianora rel. CP_4 Controparte_5 Persona_1
Ed est. ) ha così stabilito:
“5. – Il secondo motivo è invece fondato.
Entrambe le ragioni indicate dal giudice di merito per la compensazione delle spese di lite non rientrano fra quelle idonee a giustificarla, come previsto dall'art. 92 c.p.c. e dalla sentenza n.
77/2018 della Corte Costituzionale e a rendere di conseguenza la relativa statuizione incensurabile in questa sede.
Quanto alla prima, costituisce principio consolidato che nel caso in cui la parte ammessa al gratuito patrocinio risulti vincitrice nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione delle sue spettanze, non costituisce, di per sé, giusto motivo per compensare le spese, e per non applicare il principio di soccombenza, il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Controparte_1
intimato (Cass. n. 5255/2022; Cass. n. 7072/2018).
[...]
Ma anche la seconda ratio della motivazione, individuata nella “infondatezza della tesi che vuole la liquidazione autonoma di spese e compensi per l'attività di cui agli artt. 696 e 696 bis c.p.c., cui va ricondotta quella di cui all'art. 445 bis c.p.c.” non è tale da giustificare la compensazione delle spese, vista la sostanziale soccombenza del convenuto. CP_1
6.- In conclusione, va rigettato il primo motivo di ricorso;
va accolto il secondo;
l'ordinanza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di RA in persona di altro magistrato, il quale provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità;”
Ai sensi dell'ordinanza emessa il 09 gennaio 2024 dalla Suprema Corte di Cassazione Sezione
Seconda nel procedimento n.23748/2022, il , sebbene contumace, deve Controparte_1
sentirsi condannare al pagamento delle spese del presente giudizio.
IV.- Con sentenza n. 10 del 20 gennaio 2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 dpr 115/2002 nella parte in cui non prevede che nelle fattispecie previste dagli artt. 74 comma 2 e 75 comma 1 del dpr 115/2002 alla liquidazione del difensore provveda
_______________ 5 Dr.Alberto Munno l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.
La competenza del Tribunale nella sottoscritta ed epigrafata composizione si esaurisce con l'annullamento del decreto impugnato, dovendo tanto il riesame della istanza sotto il profilo dei requisiti reddituali quanto la liquidazione del difensore essere effettuata dal cd giudice a quo, ovverosia dal giudice del procedimento penale n. 3228/2021 nel cui ambito era stato emesso in data
20 marzo 2023 il decreto reiettivo dell'ammissione al beneficio.
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
b) accoglie il reclamo e, per l'effetto, annulla il decreto emesso il 20 marzo 2023 col quale il G.U.P. del Tribunale di RA ha dichiarato inammissibile l'istanza di diretta alla Parte_1
concessione del beneficio del gratuito patrocinio nel proc. penale 3228/2021 r.g.n.r.;
c) null'altro dispone, essendo gli ulteriori provvedimenti di competenza del giudice del procedimento penale n. 3228/2021 r.g.n.r. anche nelle eventuali fasi ulteriori;
d) vista ed applicata l'ordinanza emessa il 09 gennaio 2024 nel ricorso n. 23748/2022 dalla Suprema
Corte di Cassazione Seconda Sezione Civile ( Presidente Cons. Dott. Mocci Mauro;
Cons. dott.
; Cons. Dott. ; Cons. Dott. ; Cons. dott.ssa Poletti Controparte_4 Controparte_5 Persona_1
Dianora rel. Ed est. ), condanna il a rifondere le spese del presente Controparte_1
procedimento di reclamo in favore di liquidandole in euro 800,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza;
e) visto ed applicato l'art. 133 dpr 115/2002 dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello
Stato;
f) manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti ulteriori, autorizzandola ad avvalersi dell'Ufficio Unep in caso di disservizi del sistema telematico-informatico e/o dei domicili digitali.
Così deciso in Monopoli il 12 dicembre 2024.
Il giudice dott. Alberto Munno
_______________ 6 Dr.Alberto Munno