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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 17/07/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1183/2025
promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ZANUSSI MANUELA, con elezione di domicilio in VIALE
GRIGOLETTI n. 72/D, 33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
ZANUSSI MANUELA, con elezione di domicilio in VIALE GRIGOLETTI n.
72/D, 33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Zoppola (PN), in data
19/12/2020, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio
1 ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1. i sig.ri e Parte_1 [...]
vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
CP_1
2. i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e di non pretendere alcunché l'uno dall'altro a titolo di assegni di mantenimento nonché a qualsivoglia altro titolo a seguito dell'intercorso matrimonio;
3. la sig.ra si impegna sin da subito e comunque con la sottoscrizione Pt_1
del presente ricorso a farsi carico del pagamento delle ulteriori rate del finanziamento ancora dovute, come ha sempre provveduto, ad estinguere il finanziamento medesimo entro il 30.4.25 nonché di tutti i costi e oneri legati al passaggio di proprietà della macchina di cui sopra e che i coniugi concordano verrà trasferita alla signora Pt_1
4. l'oro da investimento, acquistato in comune dai coniugi, viene suddiviso in parti eguali tra essi nella misura del 50% contestualmente alla sottoscrizione del presente;
5. darsi atto che le Parti definiscono la questione del conto corrente deposito con il versamento in un'unica soluzione da parte del sig. in favore della CP_1
sig.ra della somma di € 12.000,00 (dodicimila) mediante bonifico Pt_1
bancario entro il 30.4.2025 nonché entro la stessa data con estinzione del finanziamento per l'acquisto dell'auto e trasferimento dlela proprietà del mezzo a favore dlela signora con il versamento del predetto importo le Pt_1
parti dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altra per le spese congiuntamente e reciprocamente sostenute in costanza di matrimonio.
6. Spese legali interamente compensate.
***
Decorsi i termini di legge, le parti
CHIEDONO
che l'Ill.mo Tribunale adito, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto
2 della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, con rinuncia alla comparizione personale in udienza, Voglia
PRONUNCIARE
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni sopra indicate”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 27/05/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
05/06/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
3 Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in Zoppola (PN), in data CP_1
19/12/2020;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di ZOPPOLA (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2020, atto n. 15, parte 1) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
4 Così deciso in Pordenone, in data 17/07/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1183/2025
promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ZANUSSI MANUELA, con elezione di domicilio in VIALE
GRIGOLETTI n. 72/D, 33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
ZANUSSI MANUELA, con elezione di domicilio in VIALE GRIGOLETTI n.
72/D, 33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Zoppola (PN), in data
19/12/2020, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio
1 ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1. i sig.ri e Parte_1 [...]
vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
CP_1
2. i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e di non pretendere alcunché l'uno dall'altro a titolo di assegni di mantenimento nonché a qualsivoglia altro titolo a seguito dell'intercorso matrimonio;
3. la sig.ra si impegna sin da subito e comunque con la sottoscrizione Pt_1
del presente ricorso a farsi carico del pagamento delle ulteriori rate del finanziamento ancora dovute, come ha sempre provveduto, ad estinguere il finanziamento medesimo entro il 30.4.25 nonché di tutti i costi e oneri legati al passaggio di proprietà della macchina di cui sopra e che i coniugi concordano verrà trasferita alla signora Pt_1
4. l'oro da investimento, acquistato in comune dai coniugi, viene suddiviso in parti eguali tra essi nella misura del 50% contestualmente alla sottoscrizione del presente;
5. darsi atto che le Parti definiscono la questione del conto corrente deposito con il versamento in un'unica soluzione da parte del sig. in favore della CP_1
sig.ra della somma di € 12.000,00 (dodicimila) mediante bonifico Pt_1
bancario entro il 30.4.2025 nonché entro la stessa data con estinzione del finanziamento per l'acquisto dell'auto e trasferimento dlela proprietà del mezzo a favore dlela signora con il versamento del predetto importo le Pt_1
parti dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altra per le spese congiuntamente e reciprocamente sostenute in costanza di matrimonio.
6. Spese legali interamente compensate.
***
Decorsi i termini di legge, le parti
CHIEDONO
che l'Ill.mo Tribunale adito, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto
2 della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, con rinuncia alla comparizione personale in udienza, Voglia
PRONUNCIARE
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni sopra indicate”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 27/05/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
05/06/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
3 Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in Zoppola (PN), in data CP_1
19/12/2020;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di ZOPPOLA (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2020, atto n. 15, parte 1) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
4 Così deciso in Pordenone, in data 17/07/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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