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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 852/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
OR OS MARIA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4195/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230004825462000 CEDOLARE SECCA 2017
- RUOLO n. 2023/550100 CEDOLARE SECCA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: il difensore del ricorrente insiste in atti.
Resistente/Appellato: ade insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 293 2023 00048254 62, notificata in data 10/04/2024 emessa sulla base del controllo formale ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 operato dall'Ufficio sulla dichiarazione Modello Unico PF/2018 presentata per l'anno d'imposta 2017.
Quale unico motivo di impugnazione l'odierno ricorrente eccepisce l'intervenuta decadenza dal potere di riscossione atteso che la cartella di pagamento, trattandosi di ruolo scaturente dal controllo formale ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, avrebbe dovuto essere notificata, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, entro il 31/12/2023 (tenuto conto della proroga COVID).
Resiste l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La notifica delle cartelle di pagamento relative alla cd. “liquidazione automatica” delle dichiarazioni (ex artt.
36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972), deve avvenire, secondo l'art. 25, co. 1, lett. a), del D.P.
R. 602/1973, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Tuttavia, tale norma è stata oggetto di diverse modifiche nel corso della pandemia da Covid-19 sia con interventi specifici, sia attraverso norme di portata più generale.
Rientrano nel primo ambito le seguenti proroghe:
9. 14 mesi disposta con l'art. 157, co. 3, del D.L. 34/2020 per le dichiarazioni presentate nell'anno 2018;
10. ii) 12 mesi prevista dall'art. 5, co. 8, del D.L. 41/2021, per le dichiarazioni presentate nel 2019;
11. iii) 12 mesi disposta dall'art. 1, co. 158, della legge 197/2022, relativamente alle dichiarazioni del 2020.
Con un intervento di portata più generale, inoltre, l'art. 68, co.
4-bis, del D.L. 18/2020 – relativamente ai carichi tributari affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione Covid-19 (8.03.2020 -
31.12.2021), nonché, anche successivamente solo se relativi alla liquidazione delle dichiarazioni presentate nel 2018 – ha disposto, tra l'altro, una proroga di 24 mesi per i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Per il controllo formale, in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d'imposta
2017), il termine per la notifica della cartella di pagamento scadeva dunque il 31 dicembre 2023. E' nota la recente pronuncia della Cassazione sul punto, di cui si riporta di seguito il principio:“«Il termine per l'effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall'art. 157, comma 1, d.l. n. 34/20 - norma speciale rispetto a quella di cui all'art. 12, d.lgs. n. 159/2015 - al periodo intercorrente fra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non è ulteriormente prorogato di ottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all'art. 67 del d.l. n. 18/20, termine che infatti risulta assorbito agli effetti di cui sopra».” (Cass. n. 17668/2025).
Il ricorso deve essere, pertanto accolto e le spese processuali compensate in considerazione della novità della questione trattata alla luce della recente sentenza della Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Catania 28.1.2026
Il giudice monocratico
SA M. NA
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
OR OS MARIA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4195/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230004825462000 CEDOLARE SECCA 2017
- RUOLO n. 2023/550100 CEDOLARE SECCA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: il difensore del ricorrente insiste in atti.
Resistente/Appellato: ade insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 293 2023 00048254 62, notificata in data 10/04/2024 emessa sulla base del controllo formale ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 operato dall'Ufficio sulla dichiarazione Modello Unico PF/2018 presentata per l'anno d'imposta 2017.
Quale unico motivo di impugnazione l'odierno ricorrente eccepisce l'intervenuta decadenza dal potere di riscossione atteso che la cartella di pagamento, trattandosi di ruolo scaturente dal controllo formale ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, avrebbe dovuto essere notificata, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, entro il 31/12/2023 (tenuto conto della proroga COVID).
Resiste l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La notifica delle cartelle di pagamento relative alla cd. “liquidazione automatica” delle dichiarazioni (ex artt.
36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972), deve avvenire, secondo l'art. 25, co. 1, lett. a), del D.P.
R. 602/1973, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Tuttavia, tale norma è stata oggetto di diverse modifiche nel corso della pandemia da Covid-19 sia con interventi specifici, sia attraverso norme di portata più generale.
Rientrano nel primo ambito le seguenti proroghe:
9. 14 mesi disposta con l'art. 157, co. 3, del D.L. 34/2020 per le dichiarazioni presentate nell'anno 2018;
10. ii) 12 mesi prevista dall'art. 5, co. 8, del D.L. 41/2021, per le dichiarazioni presentate nel 2019;
11. iii) 12 mesi disposta dall'art. 1, co. 158, della legge 197/2022, relativamente alle dichiarazioni del 2020.
Con un intervento di portata più generale, inoltre, l'art. 68, co.
4-bis, del D.L. 18/2020 – relativamente ai carichi tributari affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione Covid-19 (8.03.2020 -
31.12.2021), nonché, anche successivamente solo se relativi alla liquidazione delle dichiarazioni presentate nel 2018 – ha disposto, tra l'altro, una proroga di 24 mesi per i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Per il controllo formale, in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d'imposta
2017), il termine per la notifica della cartella di pagamento scadeva dunque il 31 dicembre 2023. E' nota la recente pronuncia della Cassazione sul punto, di cui si riporta di seguito il principio:“«Il termine per l'effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall'art. 157, comma 1, d.l. n. 34/20 - norma speciale rispetto a quella di cui all'art. 12, d.lgs. n. 159/2015 - al periodo intercorrente fra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non è ulteriormente prorogato di ottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all'art. 67 del d.l. n. 18/20, termine che infatti risulta assorbito agli effetti di cui sopra».” (Cass. n. 17668/2025).
Il ricorso deve essere, pertanto accolto e le spese processuali compensate in considerazione della novità della questione trattata alla luce della recente sentenza della Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Catania 28.1.2026
Il giudice monocratico
SA M. NA