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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino - Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna Deceglie - Consigliere
Dott. Nicola Morgese - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 163 del 2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Maldera, Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Tedone.
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 03.02.2020 ed iscritto al
R.G. n. 2113/2020, premetteva di aver lavorato come Parte_1 operaio agricolo negli anni dal 2014 al 2018 e di essere stato ingiustamente cancellato dagli elenchi agricoli in seguito ad accertamento ispettivo eseguito presso l'azienda datrice del padre – sull'assunto che Parte_2 sussistessero i presupposti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione, a far data dal
01.01.2014 e fino al 31.12.2018, nella gestione coltivatori diretti, quale
1 coadiuvante familiare e di non aver ricevuto l'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2018; tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Trani di pronunciarsi nei confronti dell in accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni: «A) Accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente, OR e la per n. 180 giornate Parte_1 Parte_3 nell'anno 2014, n. 185 giornate nell'anno 2015, n. 180 giornate nell'anno 2016, n. 182 giornate nell'anno 2017 e n. 185 giornate nell'anno 2018 è valido ai fini delle assicurazioni obbligatorie e della conseguente tutela previdenziale ed assistenziale;
B)
Per l'effetto, condannare l' convenuto ad iscrivere il OR CP_1 Parte_1 negli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato per il numero di giornate sopra indicate o che risulteranno dalla effettuanda istruttoria e comunque ad attribuire l'esatta posizione previdenziale ed assicurativa;
C) Con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario».
2. Si costituiva in giudizio l' che, in via preliminare, eccepiva CP_1
l'improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 443 c.p.c. e, nel merito, contestava le argomentazioni avverse, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Espletata l'istruttoria, con sentenza n.1515/2023 del 18.09.2023, il
Tribunale di Trani ha così definito la controversia: «1) rigetta ogni domanda proposta dal ricorrente;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali dell' che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre RGS, CAP e IVA come per CP_1 legge».
Più specificamente, richiamato il criterio di riparto degli oneri probatori in materia, ha esaminato le risultanze dell'accertamento ispettivo alla luce delle dichiarazioni rese dal titolare dell'azienda agricola, dal ricorrente e da altri lavoratori subordinati e l'esito dell'istruttoria orale, ritenendo corretta la valutazione degli ispettori.
In particolare, ha rilevato che il rapporto di lavoro tra il ricorrente e suo padre ( ) non sia configurabile alla stregua di un rapporto di Parte_2 lavoro subordinato, essendo emersa agli atti l'esistenza di un'azienda agricola prevalentemente a conduzione familiare i cui figli si sono occupati della gestione, dell'assunzione dei dipendenti, della coordinazione sui campi, della
2 vendita del prodotto e del pagamento delle retribuzioni. Ha inoltre evidenziato che dalle buste paga emerge che il ricorrente non è stato assunto per lo svolgimento delle asserite mansioni di caposquadra, ma di bracciante agricolo, a conferma della fittizietà del rapporto di subordinazione.
Alla luce di tanto, ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4. Avverso la decisione ha interposto appello con ricorso Parte_1 depositato in data 12.03.2024, chiedendone l'integrale riforma.
5. L' si costituiva e resisteva. CP_1
6. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante lettura e pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
- - - - - - - - - - - -
I. Sul ricorso in appello.
I.
1.a. Con il primo motivo di gravame, il censura la decisione del Pt_1
Tribunale di Trani nella parte in cui ha ritenuto corretto l'accertamento operato dagli ispettori alla luce del materiale probatorio emerso in corso CP_1 di causa.
Deduce in particolare che le conclusioni del verbale ispettivo non sarebbero attendibili, anche perché fondate su informazioni assunte, in carenza di contraddittorio, in un solo giorno dell'anno 2019, da parte di lavoratori non assunti a tempo indeterminato. Aggiunge, inoltre, che all'epoca dei fatti suo padre, , aveva circa ottant'anni e che, pertanto, sarebbe del Parte_2 tutto normale e plausibile che, pur restando «titolare dell'azienda», lo abbia delegato a svolgere alcune funzioni di preposto, nonostante il suo inquadramento come semplice lavoratore agricolo dipendente;
sottolinea che, ad ogni modo, le dichiarazioni rese dai terzi e da lui stesso in fase di accertamento ispettivo andrebbero valutate quali meri elementi rimessi alla discrezionalità del giudicante e non quale piena prova di quanto prospettato dall' CP_1
Ciò posto rileva inoltre che il primo giudice, pur avendo richiamato i medesimi principi in tema di valutazione delle dichiarazioni, avrebbe fatto
«malgoverno delle proprie funzioni» non avendo correttamente valutato il caso
3 concreto ed avendo reso un erroneo apprezzamento delle testimonianze rese in giudizio. Rileva poi che l'accertamento sarebbe in contraddizione rispetto alla circostanza che, nel precedente anno 2013, la medesima azienda era stata certificata come regolare.
I.
1.b. Con il secondo motivo di appello, concernente «la documentazione in atti», l'appellante censura la sentenza impugnata per non aver tenuto in debita considerazione la documentazione prodotta, fra cui il libro unico del lavoro, le buste paga e le dichiarazioni dei redditi, dalle quali emergerebbe la sua qualifica di lavoratore subordinato. Evidenzia altresì la singolarità per cui l' dopo averlo considerato lavoratore subordinato fino al 2013 e CP_1 collaboratore familiare dal 2014 al 2018, lo abbia in seguito qualificato come operaio agricolo a tempo determinato.
I.
1.c. Con il terzo motivo di gravame, relativo alla «valutazione fatta dal
Tribunale di Trani in relazione alle prove testimoniali», l'appellante contesta l'apprezzamento operato dal primo giudice delle deposizioni testimoniali rese in giudizio. In particolare, sottolinea, in primo luogo, che: a) il teste sarebbe stato in grado di riferire solo in relazione a limitati periodi Tes_1 di tempo e che, perciò, le sue dichiarazioni non permetterebbero di ritenere insussistente il rapporto di lavoro subordinato;
b) il teste avrebbe Tes_2 lavorato per quattro anni circa ma per poche giornate nel corso di ciascun anno, con la conseguenza che quanto riferito non avrebbe dovuto essere preso in considerazione;
c) il teste , al contrario, non solo avrebbe lavorato Tes_3 alla potatura o alla raccolta delle olive ma avrebbe una maggiore conoscenza della realtà aziendale dei rapporti intercorrenti con la ditta;
d) Parte_2 il teste avrebbe confermato che l'accertamento ispettivo si è basato solo Tes_4 su dichiarazioni rese in assenza di contraddittorio e senza accertamenti diretti sui campi volti a verificare l'effettività e la natura dei rapporti lavorativi in essere.
L'appellante contesta poi la sentenza anche nella parte in cui ha ritenuto incompatibile la descritta attività di caposquadra con la sussistenza di un vincolo di subordinazione;
evidenzia che il primo giudice ha omesso di considerare la «circostanza che il signor lavorasse con tutti gli altri operai», Pt_1
4 espletando le medesime mansioni e rispettando gli stessi orari. Aggiunge che, ad ogni modo, la qualifica di caposquadra non potrebbe cambiare il livello e la qualifica con cui è stato assunto, in quanto si sarebbe limitato, in ragione dell'età del padre, a farne le veci, occupandosi del pagamento dei dipendenti e di impartire agli stessi disposizioni.
I.
1.e. Con la quarta doglianza, denuncia la violazione degli artt. 7 e 8 L.
241/1990 che, peraltro, non sarebbe stata presa in considerazione dal primo giudice. Nello specifico, secondo l'appellante l' avrebbe dovuto dare CP_1 notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale al fine di garantire la sua partecipazione al procedimento e una maggiore trasparenza amministrativa.
I.
1.f. Con il motivo sub 5), rubricato «Sulla non ricorrenza dei requisiti, oggettivo e soggettivo, per l'iscrizione del OR nella gestione Parte_1 autonoma dei coltivatori diretti e sulla conseguente illegittimità della non iscrizione negli elenchi agricoli per gli anni 2014-2018», l'appellante contesta poi la sussistenza dei presupposti per la sua iscrizione nella gestione dei coltivatori diretti, ribadendo che «il titolare dell'azienda si è sempre avvalso di lavoratori dipendenti» e di aver sempre svolto attività di lavoro subordinato, seppur
«preposto dal titolare all'esercizio di alcune funzioni che avrebbero indotto in errore gli ispettori».
I.
1.g. Con il motivo sub 6), infine, l'appellante deduce che, in fattispecie come quella in esame, dovrebbe essere l' a provare l'insussistenza del CP_1 rapporto di lavoro subordinato nel periodo di interesse, facendone valere la natura fittizia o simulata, non essendo onere del lavoratore dimostrare lo svolgimento complessivo del proprio rapporto di lavoro, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale;
sicché, evidenzia di aver già provato il proprio diritto ad essere iscritto negli elenchi agricoli, mentre l' avrebbe omesso di CP_1 predisporre un provvedimento adeguatamente motivato, non fornendo prova delle proprie ragioni.
I.
1.h. Con il settimo e ultimo motivo di appello, relativo alla «posizione previdenziale e contributiva del OR , l'appellante evidenzia poi Parte_1 le gravi conseguenze derivanti dalla cancellazione dagli elenchi agricoli per gli
5 anni 2014-2018, che avrebbe determinato un “buco contributivo” di cinque anni, con ripercussioni sull'importo del rateo di pensione, nonostante risultino versati i contributi anche per tali annualità.
In ragione di tanto e delle complementari argomentazioni ivi esposte, ha dunque richiesto la riforma dell'impugnata sentenza, con integrale accoglimento della domanda proposta.
- - - - - - - - - - - - -
II.
1. L'appello è infondato e va respinto sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
II.
1.a. Occorre in primis rilevare, a confutazione della censura concernente la mancata comunicazione personale dell'avvio del procedimento che, come espressamente affermato in giurisprudenza, in caso di disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura da parte dell previdenziale la CP_1 contestazione giudiziale del relativo atto da parte del lavoratore integra non già un'impugnativa del medesimo ma un'azione di accertamento del diritto suddetto, in quanto il giudice ordinario è giudice del rapporto e non dell'atto
(così Cass. n. 3022 del 1990).
Senza dire che la specialità della materia, correlata alle peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli (evidenziate anche dalla Corte costituzionale nella sent. n.192 del 2005), esclude l'applicabilità della l. n.241 del 1990 nella sua interezza, sicché la censura prospettata dall'appellante è comunque destituita di fondamento.
Invero, sebbene tali disposizioni «si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali» (art. 29, 1° comma), il procedimento che conduce al disconoscimento o alla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo, aventi rilevanza contributiva, ha una disciplina specifica nel d.l. 3 febbraio 1970, n.
7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83; una disciplina che, da un lato, risulta rispettata nella specie, dall'altro, soddisfa i parametri di motivazione, comunicazione e informazione più di recente fissati in via generale dalla l. 241/90.
Aggiungasi poi che (v. Cass. n.20604 del 2014), la natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento,
6 alla liquidazione e all'adempimento della prestazione in favore dell'assicurato comporta che l'eventuale inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento dettate dalla l. n. 241 del
1990, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio: motivo per cui l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all (v. più CP_1 di recente Cass. n. 31954 del 2019 e n.19142 del 2020).
II.
1.b. Ciò posto, anche le residue doglianze – che possono essere trattate congiuntamente, perché tutte vertenti sulla fondatezza dell'accertamento ispettivo nonché sulla tematica della ripartizione degli oneri assertivi e CP_1 probatori nelle controversie aventi per oggetto la domanda di accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli e delle sue ricadute applicative concrete – sono infondate e devono essere respinte.
Per un compiuto vaglio della vicenda oggetto di gravame è bene premettere che il diritto dei lavoratori agricoli subordinati, a tempo determinato, all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n.212/1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto in regime di subordinazione. Il lavoratore deve, dunque, fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di disconoscimento e di cancellazione dagli elenchi (ex multis, Cass. 13877/2012; 18605/2017).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
7 A maggior ragione, l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi -analoghe al presente- di iscrizione negata negli elenchi nominativi ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione, atteso che,
l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli assolve ad una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito CP_1 di un controllo, disconosca l'esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell'art. 9 del d.lgs. n.375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio. (Cass. 16.5.2018, n. 12001).
Da ultimo, la Suprema Corte ha ancor più puntualmente chiarito, in fattispecie analoga alla presente, che l'agevolazione probatoria costituita dall'iscrizione negli elenchi esime l'assicurato (ma non è il caso di specie) dalla prova dei presupposti di fatto utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli, fino a che sussiste (id est: fino a che non vi sia stata la cancellazione) e sempre che l'ente previdenziale, convenuto in giudizio, non contesti l'attendibilità delle risultanze documentali richiamando elementi di fatto (come il contenuto di accertamenti ispettivi o la sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio tra le parti), idonei a far dubitare dell'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato;
tale contestazione, pur in presenza dell'iscrizione, è infatti sufficiente ad escludere che il giudice possa risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione ancora in essere, dovendo invece pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa e, in caso di persistenza del dubbio, tornando ad applicare la regola di giudizio consacrata nell'art. 2697 cod. civ.” (cfr. Cass.,
n. 7079/2024).
Muovendo dal ponderato criterio suggerito dalla giurisprudenza di legittimità, osserva la Corte che, nell'odierna controversia, non sono emersi elementi probatori idonei a supportare la fondatezza della domanda attorea;
in particolare, come già accertato dal primo giudice, le dichiarazioni rese dai
8 testi sono risultate approssimative e recessive rispetto al contenuto degli accertamenti ispettivi espletati, supportati tra l'altro dalla documentazione aziendale e dalle dichiarazioni rese dai lavoratori al cospetto degli ispettori, ivi compresa lo stesso Parte_1
Ribadito, quindi, che è il lavoratore, odierno appellante, a dover fornire il riscontro dei fatti costitutivi della domanda e passando alla valutazione delle prove offerte in questa controversia, deve evidenziarsi che l' a differenza CP_1 di quanto dedotto nell'atto di gravame, ha ben spiegato le ragioni dell'intervenuto disconoscimento del rapporto, richiamando puntualmente le risultanze degli accertamenti ispettivi.
Ed invero, dagli atti contenuti nel fascicolo dell e dalle difese CP_1 rassegnate dall'Istituto nel giudizio di primo grado, emerge che il disconoscimento del rapporto lavorativo per cui è causa - ricondotto nell'alveo della collaborazione familiare - è scaturito da quanto accertato dai funzionari di vigilanza in sede di verifica circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro subordinato denunciati all' dalla ditta agricola CP_1 [...]
. Pt_2
In particolare, gli accertamenti sfociati nel verbale n.2019000833 del
18.02.2019, in relazione al periodo compreso tra 01.01.2014 e 31.12.2018, hanno fatto emergere l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato del ricorrente, ricondotto, per tipologia e contenuto dell'attività espletata, nell'alveo delle collaborazioni familiari.
Si evidenzia, difatti, nel verbale in atti che:
- l'azienda agricola risulta iscritta alla Camera di Parte_2
Commercio con la qualifica di Impresa individuale dal 25.10.1996 esercitante attività di “coltivazioni di colture permanenti”;
- il titolare, , non risulta iscritto ad alcuna gestione Parte_2 previdenziale in quanto coltivatore diretto non attivo;
CP_1
- figlio del titolare, collabora e/o ha collaborato, senza Parte_1 alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia, alla conduzione dell'azienda;
9 - ascoltato dagli ispettori, , in qualità di titolare dell'azienda, Parte_2 ha dichiarato: «Conduco in affitto circa 24 o 25 ettari di terreni suddivisi in circa 5 o 6 appezzamenti …erano di mia proprietà e li ho dati ai miei figli nell'anno 1987 che sono diventati proprietari, pertanto dopo e li hanno affittati a me ed io li CP_2 Pt_1 ho condotti senza soluzione di continuità nell'ottica di una gestione familiare … Da sempre i miei figli hanno lavorato sui terreni di famiglia all'interno di una conduzione familiare … Le operazioni di coltivazione e raccolta delle olive è sempre stata fatta a livello familiare da noi uomini e cioè da me medesimo fino a quando l'ho potuto fare, dai miei figli e poi anche da mio nipote e da qualche operaio CP_2 Pt_1 assunto. Io non do nessuna disposizione ai miei familiari sui lavori da fare, loro si muovono autonomamente … Con i miei figli non osserviamo e non abbiamo mai osservato un orario di lavoro … si stabiliscono insieme i lavori da fare e non si rispettano orari … Gli operai che noi nominiamo estranei alla famiglia vengono contattati indifferentemente dai miei figli e Gli operai vengono CP_2 Pt_1 seguiti e vengono date le disposizioni dai miei figli…e loro seguono i lavori i quali provvedono ai pagamenti degli operai ed io non sono a conoscenza di quando e come vengono pagati … Io non ho mai esercitato poteri sanzionatori nei confronti dei miei figli perché sono i miei figli e facciamo tutto a livello familiare…La gestione economica dell'attività agricola è demandata ai miei figli perché è una gestione familiare…Io non ho mai pagato i miei figli per il lavoro svolto sui terreni in quanto i terreni sono coltivati
a livello familiare … noi ci dividiamo il ricavato del prodotto”;
- lo stesso ricorrente, ha poi dichiarato: “Io sono un Parte_1 bracciante agricolo di mio padre e lavoro per 150 o 170 giornate l'anno…Io sono quello che si occupa di dare le disposizioni sul lavoro mi occupo di verificare i lavori. Il controllo del rispetto dell'orario è sempre stato affidato a me medesimo…Il pagamento agli operai è sempre stato effettuato da me medesimo e da mio fratello…La gestione aziendale è affidata a me…Io non sono mai stato pagato come gli altri operai…abbiamo sempre preso degli acconti sui risultati della intera conduzione familiare”;
- la prestazione resa da difetta dei requisiti sostanziali Parte_1 della subordinazione, trattandosi di «coadiuvanza familiare rientrante nell'obbligo
10 dell'assicurazione IVS esteso ai coltivatori diretti…nonché agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi»;
- svolge attività lavorativa in assoluta e totale autonomia, Parte_1 senza alcun vincolo di subordinazione;
l'orario di lavoro è autogestito secondo le proprie necessità ed esigenze personali;
spesso è identificato quale titolare dell'azienda; mancano certezze in ordine alla riscossione della retribuzione in data certa. (cfr. verbale di accertamento in atti).
Orbene, a fronte di tali risultanze, che avvalorano fortemente la tesi degli ispettori circa l'assenza di qualsivoglia vincolo di subordinazione tra l'odierno appellante e l'azienda agricola , l'unico possibile supporto Parte_2 probatorio della domanda attorea avrebbe potuto essere fornito dalla prova testimoniale che tuttavia appare insuscettibile di minare le conclusioni raggiunte dagli ispettori.
Osserva infatti la Corte che il quadro probatorio emerso all'esito dell'espletata istruttoria testimoniale - di cui si riportano tratti salienti - è quello di una inconcludente rappresentazione della vicenda in contestazione, per nulla idonea a sovvertire e ad inficiare l'univoca attitudine dimostrativa dei citati rilievi ispettivi, ed in particolare delle dichiarazioni rese dai medesimi testi in sede ispettiva.
In particolare, il teste ha riferito di aver lavorato alle dipendenze Tes_1 della ditta dal 2014 al 2021 «esclusivamente per la potatura» e che Parte_2
«anche il ricorrente si occupava delle operazioni di potatura;
infatti, le svolgeva insieme
a me ed osservavamo gli stessi orari»; ha, tuttavia, dichiarato di non sapere «se il ricorrente ricevesse direttive dal padre» e che «al di fuori delle operazioni di potatura non posso riferire se il ricorrente svolgesse altre mansioni». Ha, infine, affermato che
«il ricorrente…osservava gli orari di lavoro previsti. Nulla posso dire in ordine alla sua retribuzione ed alle direttive eventualmente impartitegli».
Contraddittorie risultano le medesime affermazioni rispetto a quelle rese dinanzi agli ispettori, da cui emerge la totale autonomia dell'appellante nella gestione operativa;
si legge, infatti: «Ogni anno vengo chiamato da Parte_1 che mi rinnova annualmente l'invito per andare a potare gli ulivi…venivo pagato da
11 alla fine delle giornate lavorative;
se ho qualche dubbio sulle modalità Pt_1 operative il mio riferimento è col quale mi confronto». Parte_1
Il teste ha invece riferito: «per gli anni in cui io ho lavorato Testimone_5 presso il OR il OR durante la raccolta delle olive, non si Pt_1 Parte_1 recava sui campi, ma restava nel frantoio. Sui campi si recava il fratello OR
[...]
»; il teste ha riferito di aver lavorato con il ricorrente dal 2014 Per_1 Tes_6 al 2018 e che «il padre del ricorrente, , titolare della ditta, impartiva Parte_2 direttive al figlio il quale a sua volta le impartiva a noi braccianti. Per Parte_1 la retribuzione posso dire che a fine mese venivano tutti pagati secondo la busta paga mensile che ci veniva consegnata».
Ebbene, dall'esame delle deposizioni risulta evidente: a) che nessuno dei testi è stato in grado di precisare le concrete mansioni asseritamente svolte dal sui campi (in aggiunta alle attività di direzione dei lavoratori Parte_1 agricoli subordinati) ovvero l'effettivo assoggettamento dello stesso al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del padre;
b) la totale irrilevanza dell'affermazione resa dal su asserite direttive date dal titolare Tes_6 dell'azienda, in quanto priva di riscontri e smentita dallo stesso Pt_2 in sede ispettiva, secondo cui «Io non do nessuna disposizione ai miei
[...] familiari, sul lavori da fare, loro si muovono autonomamente, sanno quello che devono fare non ho bisogno di dire nulla»; c) la totale genericità delle deposizioni in ordine alle giornate lavorative espletate da e all'orario Parte_1 lavorativo asseritamente osservato.
Significativo è poi che il teste oltre a precisare di non ricordare se Tes_2 il titolare dell'azienda fosse o ha confermato Parte_2 Parte_1 la mancata presenza dell'appellante sui campi, ribadendo quanto già dichiarato agli ispettori il 07.02.2019 ovvero: «Ogni fine settimana mi pagava
detto , al frantoio. Solo con lui io ho avuto rapporti Pt_1 Per_2 Pt_1 lavorativi. oltre a darci disposizioni lavorative, ogni sabato ci pagava in Pt_1 contanti, a fine giornata».
Tanto premesso, è assolutamente pacifico in giurisprudenza che, con riferimento all'attività lavorativa prestata in agricoltura in favore di parenti o affini, nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà, la mera
12 prestazione di attività lavorativa non è sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato, essendo invece necessaria una specifica prova della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, che può essere fornita anche al di fuori degli elementi sintomatici più tipici della subordinazione, purché risulti un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorative e quella retributiva, entrambe caratterizzate dall'obbligatorietà, e la prestazione lavorativa sia soggetta a quel tanto di direttive e controlli, che valgano a differenziare il rapporto dal lavoro autonomo, pur in un eventuale quadro di elasticità di orari e di altre modalità (Cass. n. 1218 del 2004, n 12551/11,
n.9043/11); ed ancora, la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare, che trova la sua fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono normalmente rese "affectionis vel benevolentiae causae", può essere superata dalla parte che faccia valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti solo con una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità; in tale contesto, l'avvenuto pagamento dei contributi dell'assicurazione obbligatoria non può assumere, senza il riscontro di altre risultanze positive, valenza probatoria univoca e determinante (v. tra le altre Cass. n. 7845 del 2003).
Tanto non è accaduto nella fattispecie, atteso che, già in sede ispettiva il pur avendo riferito di aver lavorato alle dipendenze del padre, da un Pt_1 alto, ha sempre ribadito di essersi occupato di dare le disposizioni lavorative e di verificare i lavori e l'osservanza dell'orario lavorativo da parte dei dipendenti nonché di gestire i pagamenti dei predetti;
dall'altro, non ha mai allegato e provato circostanze concrete attestanti l'assoggettamento alle direttive del padre nonché l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la percezione a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita.
Né a diverse conclusioni potrebbe giungersi per il fatto che vi sia in atti documentazione aziendale come le buste paga o il libro unico: essendo noto che, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa
13 del tutto irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, ovvero le buste paga di formazione unilaterale, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, potendo accadere che tali annotazioni siano funzionali a fornire una situazione di apparenza di regolarità.
Ne deriva che non è sulle registrazioni, sulle denunce aziendali, sulle buste paga o sui contratti individuali di lavoro concernenti la manodopera, che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati.
In definitiva, tutte le circostanze sinora passate in rassegna smentiscono, all'evidenza, l'asserita subordinazione del rapporto di lavoro per cui è causa, e pertanto, appare corretto l'accertamento del Tribunale che ha dato credito alla tesi dell circa l'insussistenza, quantomeno nel periodo in esame (e CP_1 dunque a prescindere dalla realtà aziendale precedente), di un rapporto di lavoro connotato da subordinazione, svolto alle dirette dipendenze dell'anziano padre.
In tale situazione a fronte dell'assoluta coerenza fra il quadro probatorio emerso dall'istruttoria ed i requisiti per l'iscrizione del Leone presso la
Gestione coltivatori diretti, quale coadiuvante familiare (non avendo il predetto contestato la ricorrenza dei relativi presupposti, fra cui l'accertato fabbisogno di manodopera non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue: requisito oggettivo che peraltro prescinde dall'esistenza di ulteriori lavoratori preposti alle attività), l'appello non può che essere rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata va confermata. Resta assorbita ogni altra questione.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo con d.m. n. 147 del 2022) tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002, come modificato
14 dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato il Parte_1
12.03.2024, avverso la sentenza emessa in data 18.09.2023 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Trani, nei confronti dell' così provvede: CP_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell delle spese del CP_1 presente giudizio di gravame, liquidate complessivamente in € 2.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15%, I.v.a. e c.p.a; dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, addì 03.02.2025
Il Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino
Il Consigliere est.
Dott. Nicola Morgese
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