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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 18/07/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico – Presidente rel.
Dott. Emanuele De Gregorio – Consigliere
Dott.ssa Maria Lucia Insinga – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 217 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
(in proprio e n.q. di esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale nei confronti delle figlie minori e Persona_1
Persona_2
Parte_2 Parte_3 Parte_4
e
[...] Parte_5 elettivamente domiciliati in San Cataldo, viale della Rinascita n. 6/f, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Centorbi che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello
A P P E L L A N T I
E
Controparte_1
In persona del procuratore, dott. come da procura Parte_6 speciale in Notar di Bologna del 26 giugno 2021, Persona_3 elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele n. 161, presso lo studio dell'Avv. Massimo Dell'Utri, con l'Avv. Santo Spagnolo che la
1 rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
A P P E L L A T A
[...]
Parte_7
[...]
A P P E L L A T I – CONTUMACI
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da rispettive note sostitutive ex art. 127ter c.p.c. dell'udienza del 13 marzo 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato rispettivamente il 19 settembre ed il 2 ottobre
2019, gli odierni appellanti convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di
Caltanisetta la e . Controparte_1 Controparte_2
Esponevano gli attori:
• che in data 5 giugno 2018, alle ore 22:10 circa, la sig.ra
[...] percorreva la Via Xiboli di Caltanissetta, alla guida Controparte_2 della propria autovettura RENAULT Clio tg BL816ML, assicurata presso la suddetta Compagnia convenuta;
• che il detto veicolo investiva il sig. provocandone il Persona_4 decesso;
• che il predetto si trovava già a terra in quanto scivolato dal Per_1 suo motociclo mentre percorreva la stessa via, provenendo dall'opposto senso di marcia e finendo perciò in quello di pertinenza dell'autovettura condotta dalla CP_2
• che, pertanto, la vettura Clio schiacciava il malcapitato sig. Per_1
e lo trascinava per alcuni metri, per poi finire la sua corsa impattando, con la parte anteriore destra, contro un muretto di tufo posto al margine della strada;
2 • che il veniva estratto di sotto il veicolo e trasportato in Per_1 ambulanza verso l'ospedale di Caltanissetta, decedendo però già durante il tragitto a causa del gravissimo trauma toracico subito.
Sostenevano gli attori che il sinistro si era verificato per esclusiva colpa della che viaggiava alla velocità, come poi accertato, di 72 Km/h in tratto CP_2 stradale in cui vigeva il limite di 20 Km/h, e guidando un veicolo non sottoposto a revisione entro la data di scadenza del 3 maggio 2018.
Esposte le proprie ragioni in fatto e diritto, gli attori chiedevano il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. A tale titolo, i danni venivano quantificati in:
• € 339.500,00 per moglie convivente della vittima;
Parte_8
• € 329.800,00 per ciascuna delle due figlie, ed;
Per_1 Persona_2
• € 281.300,00 ciascuno per e Parte_2 Parte_3
genitori della vittima;
[...]
• € 164.900,00 ciascuno per e , fratelli del Pt_5 Parte_4 defunto.
Chiedevano, inoltre, il risarcimento dei danni morali ed esistenziali.
La moglie e le figlie di deducevano altresì gravi danni Persona_4 patrimoniali per essere la vittima la sola fonte di reddito del nucleo familiare, titolare di attività commerciale e socio in altre imprese. Facevano tuttavia presente che l' aveva istituito in loro favore una rendita, atteso che il Pt_7 sinistro era stato riconosciuto infortunio in itinere, con riflessi sulla quantificazione del danno. Evidenziavano, peraltro, la sussistenza anche di un danno c.d. da perdita di chance, costituente un danno a sé, suscettibile di autonoma valutazione giuridica ed economica.
Concludevano pertanto chiedendo la condanna dei convenuti, in solido fra loro, al pagamento della complessiva somma di € 1.839.630,00 come sopra ripartita
(o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia), oltre accessori, nonché, in favore delle sole e ed al Parte_8 Per_1 Persona_2 pagamento del danno patrimoniale e da perdita di chance nella misura ritenuta equa all'esito del giudizio. Il tutto con vittoria di spese.
Si costituivano le parti convenute che chiedevano il rigetto delle domande attrici. Evidenziavano che, come accertato dal Consulente Tecnico nominato dal P.M. nel procedimento penale, il sinistro era avvenuto per colpa esclusiva della stessa vittima, che percorreva la sede stradale a velocità doppia (105
Km/h) rispetto al limite ivi vigente (50Km/h) e che nell'affrontare una curva
3 volgente a destra aveva perso il controllo del motociclo, venendone disarcionato e catapultato verso l'opposto senso di marcia dove sopraggiungeva l'incolpevole sig.ra che procedeva a velocità regolare ed aveva prontamente Parte_7 azionato il sistema frenante, recentemente sottoposto a verifica. A seguito di tali risultanze, il P.M. aveva chiesto ed ottenuto l'archiviazione del procedimento. L'assenza di responsabilità della era stata dichiarata Parte_7 anche dal Giudice di Pace di Caltanissetta nel procedimento dalla stessa promosso avverso il provvedimento di sospensione cautelare della patente, perciò annullato.
In subordine contestavano l'esistenza dei danni patrimoniali, vista la rendita
, e comunque la quantificazione dei risarcimenti. Pt_7
Interveniva volontariamente in giudizio l'Istituto previdenziale, che chiedeva dichiararsi la responsabilità esclusiva o almeno concorrente della Parte_7 nella causazione del sinistro e chiedeva la condanna dei convenuti, in solido fra loro, al pagamento in proprio favore della somma di € 583.796,09, quale ammontare delle somme erogate e da erogare a titolo di rendita alle superstiti a seguito dell'infortunio mortale occorso al sig. Persona_4
All'esito dell'attività istruttoria, il Tribunale, con sentenza n. 432/2022 dell'8 giugno 2022, rigettava le domande sia degli attori, sia dell' , con condanna Pt_7 degli stessi alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti.
Gli originari attori propongono appello e chiedono, con la riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande formulate in primo grado.
Si è costituita la chiedendo la declaratoria di inammissibilità Controparte_3
e comunque il rigetto dell'appello.
Con ordinanza depositata il 18 dicembre 2022, questa Corte dichiarava la contumacia della e dell' , dichiarava l'insussistenza dei Parte_7 Pt_7 presupposti per la declaratoria ex artt. 348bis e 348ter c.p.c. dell'inammissibilità dell'appello e, rigettate le richieste degli appellanti, in particolare quella di integrazione della CTU, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, avvenuta all'udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., del 13 marzo 2025. A tale data la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione dei termini dell'art. 190 c.p.c., nella formulazione ratione temporis ancora applicabile.
Il Tribunale ha ritenuto che dagli atti ed in particolare dalla consulenza espletata in sede penale emergesse l'esclusiva responsabilità di
[...] nella causazione del sinistro, in quanto lo stesso viaggiava ad una Per_4
4 velocità accertata di 105 km/h a fronte di un limite di velocità di 50 km/h, con chiara violazione degli artt. 141 e 142 CdS.
Premesso che, rispetto al decreto di archiviazione con cui si era concluso il procedimento penale, il giudice civile aveva piena libertà di giudizio, come sancito da giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza, il Tribunale ha ricordato che la generale responsabilità extracontrattuale deriva dalla colpevolezza, dal nesso causale fra condotta colpevole e fatto materiale e l'ingiustizia del danno.
Il Tribunale ha escluso la colpevolezza della non potendole essere Parte_7 mosso alcun addebito in quanto “il sinistro si è verificato a causa del sbandamento del motoveicolo che, procedendo a velocità sostenuta, disarcionava il conducente e lo proiettava verso la traiettoria dell'autovettura
Renault CLIO” rimasta nella propria corsia di pertinenza.
L'elevata velocità del motoveicolo faceva perdere al il controllo del Per_1 mezzo e lo scagliava verso l'autovettura proveniente dal senso opposto intersecandone la marcia. Si verificava così l'impatto fra la testa della vittima e la parte anteriore del veicolo.
Al momento dell'impatto, la velocità della vettura condotta dalla era di Parte_7
40 Km/h, sicché non si riscontrava una violazione del limite di velocità da parte della convenuta. Il limite di 20 Km/h, affermato in citazione, non era in realtà operativo in quanto la relativa segnaletica era posizionata molto prima del punto del sinistro e concerneva il tratto di strada interessato da lavori e dall'uscita di automezzi, come rilevabile dalla relazione del CTU del PM.
Nessun ruolo causale aveva poi svolto la mancata revisione dell'autoveicolo, data l'accertata efficacia del suo sistema frenante.
Non era ravvisabile neppure il nesso eziologico fra la condotta della convenuta e l'evento mortale, alla luce del criterio di valutazione, proprio del giudizio civile, del “più probabile che non”.
Il primo giudice ha richiamato giurisprudenza di legittimità (Cass. 6 luglio
2021 n. 19033) secondo cui occorre verificare se, appunto in base all'anzidetto criterio, è possibile individuare, fra varie cause possibili ed alternative, una causa idonea a determinare in via autonoma l'evento, e solo laddove un tale accertamento non sia possibile deve farsi applicazione del criterio di cui all'art. 41 c.p. sul concorso di cause.
Il Tribunale, sostanzialmente reiterando quanto già osservato, ha ritenuto che proprio in applicazione dell'art. 41 c.p. fosse possibile individuare come fattore
5 causale unico la velocità del motoveicolo, ponendosi perciò la condotta di guida del “come causa eccezionale ed atipica, imprevista ed imprevedibile Per_1 dell'evento da sola sufficiente a produrlo”.
Non trovava poi adeguato riscontro la tesi di parte attrice secondo cui
[...] si trovava già a terra al momento del passaggio della vettura, anzi Per_4 si trattava di circostanza smentita dalle immagini video in atti, che mostravano
“l'effetto sorpresa generato dal corpo della vittima proiettato in modo chiaramente dinamico verso il veicolo della che non potè fare a meno di Pt_7 investirlo”. Da escludere quindi che, come sostenuto dagli attori, il corpo della vittima già giacesse in posa statica sul manto stradale al momento dell'investimento.
La versione degli attori non aveva inoltre trovato conforto né nell'interrogatorio formale della che aveva negato che l'investito fosse fermo sulla sede Parte_7 stradale, né nella testimonianza di , amico del defunto, che Testimone_1 aveva dichiarato di non avere visto l'impatto fra lo stesso e la vettura della convenuta.
Ribadito, dunque, che l'incidente non era in alcun modo attribuibile alla convenuta difettando tanto la colpevolezza quanto il nesso eziologico fra la sua condotta e l'evento mortale, il Tribunale emetteva il dispositivo di rigetto delle domande degli attori e dell'Istituto intervenuto, regolando le spese secondo soccombenza.
Con sostanzialmente unico motivo, seppur variamente articolato, gli appellanti censurano la sentenza impugnata per contraddittorietà ed illogicità della motivazione e travisamento nella ricostruzione del fatto.
Rilevano che il Tribunale non ha considerato, senza fornire alcuna spiegazione in proposito, che la velocità tenuta dalla era stata accertata in 72 Parte_7
Km/h, secondo quanto risultante dalla stessa relazione del CTU che il
Tribunale aveva posto a fondamento della propria decisione. La convenuta ed appellata aveva perciò violato l'art. 142 C.d.S. anche se nel tratto stradale teatro dell'incidente il limite fosse stato davvero di 50 Km/h. Già per questo, dunque, la convenuta non poteva essere ritenuta esente da responsabilità.
Il Tribunale, ancora, non aveva considerato che la in sede di Parte_7 dichiarazioni spontanee presso la Questura, aveva affermato il falso, parlando di corpo della vittima che aveva impattato contro il parabrezza della propria autovettura, viceversa sicuramente non interessato dall'urto. Ancora, il
Tribunale non aveva considerato che il disarcionamento e la caduta del
6 erano dipese non dalla velocità eccessiva, ma dalle cattive Per_1 condizioni del manto stradale, circostanza anch'essa emergente dall'accertamento tecnico eseguito nel procedimento penale.
Altra circostanza su cui il Tribunale aveva inspiegabilmente sorvolato era che la vettura della convenuta circolava senza essere stata sottoposta a revisione, scaduta il 3 maggio 2018 e ciò in violazione del divieto assoluto di circolazione previsto in tal caso dalla legge.
Non considerata, nemmeno, la ridotta funzionalità dell'impianto frenante, che, con riferimento all'asse posteriore, aveva rivelato un'efficacia inferiore a quella che sarebbe stata necessaria per superare positivamente la revisione, ove effettuata. Anche questo era emerso dagli accertamenti del CTU, così come il fatto che la vettura condotta dalla aveva frenato per nove metri prima Parte_7 di impattare contro il corpo del Per_1
Insistono, poi, gli appellanti nel sottolineare che il limite di velocità era di 20
Km/h, dal momento che, dopo il precedente segnale che lo imponeva, non si era verificato alcuno dei tre presupposti che, alternativamente, avrebbero consentito di affermare l'effettiva vigenza – nel successivo tratto stradale interessato dall'incidente – del limite di 50 Km/h, vale a dire un segnale di fine limite (20Km/h), un'intersezione sul lato destro della strada oppure un segnale di ripristino del limite di 50 Km/h. Nonostante la carenza di tutte e tre queste condizioni, nonostante quindi, non potesse “confermare (giustamente) la fantasiosa teoria dell'intersezione invalidante lato sx formulata” dal CTU del
P.M. , il Tribunale aveva considerato inefficace il limite per il solo fatto che, a proprio parere, era collocato molto prima del punto di impatto.
Pure ignorata, secondo gli appellanti, la sostanziale confessione della Parte_7 che in interrogatorio formale aveva dichiarato di avere effettivamente notato il segnale che imponeva il limite di 20 Km/h e che ciò nondimeno non lo aveva rispettato.
Richiamano poi gli appellanti tutte le difese conseguenti all'intervento in giudizio dell' e quelle relative alla specificazione e quantificazione dei Pt_7 danni.
**********
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione della Compagnia assicuratrice secondo cui gli appellanti non avrebbero assolto l'onere di riproposizione previsto dall'art. 346 c.p.c. in quanto, circa la specificazione e la quantificazione dei danni, essi si sono limitati a riportarsi agli atti di primo
7 grado. L'art. 346 c.p.c., ai sensi del quale “le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”, esige appunto la riproposizione espressa della domanda, non di tutti gli elementi specifici, fattuali e giuridici, su cui si fonda.
Nella specie, alla stregua già del solo petitum dell'atto di citazione in appello, è indubbio che gli appellanti abbiano riproposto le domande formulate in primo grado, anche indicando le varie tipologie di danno (parentale, morale, esistenziale, patrimoniale) oggetto della richiesta risarcitoria, per cui il generico rinvio agli atti di primo grado concerne solo la parte argomentativa sul fondamento e quantificazione della domanda, non sulla sua proposizione in sé.
L'appello è parzialmente fondato.
E' pacifico, e risulta del resto dalla documentazione prodotta dalla stessa convenuta nel fascicolo di parte di primo grado, che la Renault Clio tg Parte_7
BL816ML condotta dalla stessa nella serata del 5 giugno 2018 non Parte_7 era stata sottoposta a revisione entro il 31 maggio 2018, posto che la precedente era stata effettuata il 3 maggio 2016.
Ai sensi dell'art. 80 co. 14 D.Lgs. n. 285 del 1992 (C.d.S.), in caso di revisione scaduta, “… E' consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione.”
Premesso che la parte convenuta non aveva allegato né tanto meno provato che stava circolando proprio al fine di far effettuare la prescritta revisione (finalità, del resto, chiaramente incompatibile con l'orario dell'incidente – h. 22:10 circa),
è evidente che la vettura circolava in violazione del divieto suddetto.
Come recentemente affermato dalla Suprema Corte,
Il proprietario del veicolo che viene posto in circolazione, pur non essendo stato sottoposto a revisione periodica, in violazione delle vigenti norme precauzionali, previste dal Codice della strada, si espone consapevolmente al rischio di porsi in una situazione da cui consegue la probabilità che si produca, a proprio danno, un evento pregiudizievole. Tale presupposto rende inevitabile l'affermazione di corresponsabilità dello stesso proprietario danneggiato ed impone di ridurre proporzionalmente la responsabilità del danneggiante. La condotta negligente del danneggiato, infatti, costituisce un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., di cui lo stesso
8 risponde, sulla scorta dell'obbligo di ognuno, di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti.
Cass. 29 ottobre 2024 n. 27903
Nella motivazione della sentenza, la Cassazione, nel rimarcare la “assolutezza del divieto posto dal co. 14 dell'art. 80 del CDS”, ha osservato che tale prescrizione “è posta a presidio della sicurezza della circolazione stradale, posto che solo tramite la revisione può essere verificato lo stato manutentivo del veicolo con il decorrere del tempo, e quindi la sua idoneità a poter circolare, verificando che le sue condizioni non determinino un incremento del pericolo insito nella circolazione stradale.
In tal senso rileva la giurisprudenza di legittimità che per i veicoli che non abbiano passato la revisione periodica ha escluso anche la circolazione in prova
(Cass. n. 16310/2016), potendosi unicamente invocare lo stato di necessità, costituito da una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, persuasione provocata da circostanze oggettive (Cass. n.
4710/1999).
Ne consegue che il proprietario avrebbe dovuto astenersi sia dal mettere personalmente in circolazione sia dal permettere che altri lo facessero, così che avere consentito al (omissis) di condurre la vettura…., in presenza di una situazione di contrasto con le regole precauzionali poste in maniera assoluta dal
CDS, implica che questi si sia volontariamente esposto ad un rischio, nella consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, il che rende incensurabile
l'affermazione di corresponsabilità del danneggiato, ed impone di ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all'ambito della circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti”.
Come si vede, nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte la violazione del divieto di circolazione si poneva come causa di concorso di responsabilità del danneggiato;
ma il principio è chiaramente identico nel caso in cui la violazione sia invece attribuibile (come nel caso presente) al danneggiante, in quanto si
9 tratta di ricostruire i rispettivi apporti causali e le connesse responsabilità nella causazione del sinistro, indipendentemente dalle conseguenze lesive del medesimo e quindi dalla qualità di danneggiato – danneggiante dell'uno o dell'altro dei protagonisti.
Pertanto, il fatto che la Renault Clio della circolasse illecitamente è di CP_2 per sé un antecedente causale del sinistro addebitabile alla conducente e proprietaria e che ne determina la responsabilità. La vettura della convenuta si trovava in un punto in cui non si sarebbe assolutamente dovuta trovare e questo è stato un fattore causale essenziale nella determinazione dell'impatto fra la vettura stessa ed il corpo del Per_1
Questo esclude la responsabilità esclusiva del danneggiato ritenuta dal
Tribunale, ma non, evidentemente, quella concorrente, da ritenersi preponderante.
Quantunque non sottoposta a revisione, la vettura della non avrebbe Parte_7 prodotto alcun danno al se non fosse stato quest'ultimo a Per_1 catapultarsi (seppur involontariamente, è ovvio) contro l'automobile sopraggiungente sull'opposto senso di marcia.
Le allegazioni degli appellanti sul fatto che la convenuta avrebbe travolto il corpo del già presente sulla sede stradale, in posizione statica, Per_1 sono smentite da tutti gli elementi di valutazione disponibili.
L'ing. , CTU nominato in sede penale, ha ricostruito l'incidente Persona_5 nei termini che seguono. Nell'approssimarsi alla curva ad ampio raggio volgente a destra (v. foto a pag. 25 relazione ing. ) e “giunto in Per_5 corrispondenza del civico 240, lungo il rettilineo che immetteva nella curva destrorsa, per motivi non accertati, il Signor iniziava una Persona_4 manovra di repentina frenatura che lo portava a lasciare sull'asfalto una lunga traccia gommosa di slittamento di pneumatico” (pag. 24 relazione). Prosegue
l'ing. riferendo che “dopo aver percorso <
56,20 frenando e lasciando sull'asfalto una traccia discontinua e ciò a causa … dell'asfalto che in quel tratto era in cattive condizioni, il veicolo si abbatteva sul fianco sinistro, causando il disarcionamento del conducente che assumeva quindi un andamento diverso da quello del veicolo” il quale, in fase di abbattimento, percorreva una distanza di m. 7,90. Dopo il disarcionamento, il motociclista “proseguiva quindi verso sinistra, mentre il veicolo assumeva una traiettoria più spostava verso destra” arrestandosi poi a 30 metri di distanza
(pag. 26 relazione).
10 Di contro, la convenuta, “in quel frangente … si accorgeva dell'arrivo sulla sinistra del motoveicolo instabile nella fase di ribaltamento sul fianco sinistro e intuendo una traiettoria del veicolo a due ruote che avrebbe interessato la propria, metteva anche lei in atto una brusca frenatura” con slittamento delle
“ruote del proprio veicolo per … m. 9,00”. (sempre pag. 26).
All'esito di una esaustiva analisi dei dati di fatto disponibili (caratteristiche dei veicoli coinvolti, condizioni della sede stradale e meteorologiche la sera dell'incidente, rilievi effettuati dalla P.S. intervenuta), l'ing. ha Per_5 determinato in 105 Km/h (v. pagg. 27 e ss. relazione) la velocità tenuta dal velocità che “si scosta grandemente dal limite” nella specie “pari a Per_1
50 km/h” e “del tutto in contrasto con i dettami dell'art. 41 del … Codice (della
Strada) per avere circolato in un tratto di strada tortuoso ad una velocità non regolata alle condizioni della strada e ciò anche in relazione alla pavimentazione stradale” (pag. 32 relazione). Come già visto trascrivendo parte della ricostruzione della dinamica del sinistro, la suddetta “velocità ha peraltro contribuito alla perdita di controllo del motoveicolo che, dopo una lunga frenatura, si è ribaltato su di un fianco disarcionando il conducente e lanciando quest'ultimo verso la traiettoria dell'autoveicolo” (grassetto dell'estensore).
I fattori causali scatenanti furono quindi due: la velocità manifestamente eccessiva, oltre il doppio del consentito, tenuta dal motoveicolo e la frenatura improvvisa o comunque troppo energica – rispetto, appunto, alla notevole velocità – impressa dal conducente alla moto che ne determinò, dopo oltre 56 metri, l'abbattimento sul fianco sinistro, con successiva proiezione del corpo verso l'opposto senso di marcia.
Fu dunque il solo a creare deliberatamente, con la sua guida Per_1 imprudente ed imperita, la situazione di gravissimo pericolo di sinistro stradale, poi purtroppo concretizzatosi proprio a suo danno.
Il CTU ha dato contezza di un manto stradale in cattive condizioni, ma non ha individuato in ciò una causa concorrente del sinistro, anzi, ha rilevato che proprio lo stato non ottimale dell'asfalto avrebbe dovuto a maggior ragione indurre il ad una guida rientrante nei limiti degli artt. 141 e 142 Per_1
C.d.S.. Del resto, è quanto mai significativo che nonostante sostengano che “la causa prevalente del disarcionamento del centauro è rappresentata dalle cattive condizioni del manto stradale e non dalla velocità”, con tanto di doppio punto esclamativo (pag. 11 atto di appello) e nonostante la consulenza dell'ing. Per_5
e l'archiviazione del procedimento penale nei confronti della siano Parte_7
11 (ovviamente) anteriori all'instaurazione del presente giudizio civile, gli attori non abbiano avanzato domande (anche) verso l'Ente proprietario della strada.
Gli appellanti osservano altresì che “non risulta che controparte abbia fornito prova della velocità che il corpo - già disarcionato (si cfr. pag. 26 CTU Ing. ) Per_5
– avrebbe avuto al momento dell'impatto (si ricorda che gli asseriti 105 Km/h riguardano la presunta velocità della moto e non la velocità del corpo)” (pag.
13 atto di citazione in appello).
Gli aggettivi “asseriti” e “presunta” sembrano esprimere una riserva degli appellanti sull'attendibilità dei calcoli e delle conclusioni del CTU. A parte che sulla base degli stessi elementi di calcolo l'ing. ha determinato la velocità Per_5 della Renault Clio in 72 Km/h (aspetto che a breve sarà esaminato) e che su questa conclusione, invece, gli appellanti non hanno dubbi ed osservazioni di sorta, l'operato del CTU non è stato sottoposto ad alcun rilievo circostanziato e specifico, tanto meno proveniente da un organo tecnico qualificato (v. Cass.
Sez. Lav. 21 aprile 2005 n. 8297, Cass. 4 dicembre 2014 n. 25662), per cui i suoi accertamenti e le sue conclusioni possono essere senz'altro recepiti e posti a fondamento della decisione.
Quanto alla velocità del corpo, è di elementare evidenza che, se un veicolo viaggia ad una certa velocità, l'oggetto o il corpo su di esso trasportati viaggiano a loro volta all'identica velocità. Poi è altrettanto chiaro che il corpo dello sfortunato non poteva “viaggiare” a 105 Km/h nel momento Per_1 in cui andò ad impattare la Clio della sia perché la moto stessa aveva Parte_7 ridotto la velocità con la brusca e malaugurata – visti gli effetti – frenata che ne determinò l'abbattimento, sia per un minimo di attrito del corpo stesso nel rotolamento o slittamento sulla sede stradale dopo la caduta. Quello che rileva, però, è che il corpo del non era già in posizione statica sulla sede Per_1 stradale allorché venne travolto dalla Renault Clio, ma, come scritto dal CTU, era lanciato – a quale precisa velocità non è dato saperlo – contro di essa.
Questa conclusione è avvalorata non solo dalla ricostruzione del CTU – non contraddetta, come rilevato, da circostanze di fatto o pareri tecnici contrari – ma dalla prova documentale costituita dal video acquisito dagli agenti di Polizia intervenuti (del quale alcuni fotogrammi in allegato agli atti della P.G si rinvengono nei fascicoli di parte). Sul punto, il Tribunale ha osservato “la visione del video dal tenore assai conferente per la formulazione del giudizio di esclusione di ogni corresponsabilità della nella causazione del sinistro Parte_7 mostra l'effetto sorpresa generato dal corpo della vittima proiettato in modo
12 chiaramente dinamico verso il veicolo della che non potè fare a meno di Pt_7 investirlo arrestando la corsa del povero ( ciò decisivamente Per_1 contrasta l'assunto di parte attrice che il corpo della vittima già giacesse in posa statica sul manto stradale quando venne attinto dalla vettura della convenuta ).”
(pag. 8 sentenza impugnata). E' da notare che fra i plurimi e reiterati rilievi che gli appellanti muovono alla sentenza di primo grado non figura alcuna contestazione specifica relativa a questa valutazione del Tribunale, l'atto di appello non contiene alcuna diversa interpretazione o ricostruzione del fatto basata sull'analisi della medesima fonte probatoria, rimasta ignorata.
Pertanto, deve ritenersi definitivamente acclarato che la Renault Clio condotta dalla non investì il corpo del sostanzialmente immobile Parte_7 Per_1 sulla corsia di marcia dell'autovettura per essersi ormai esaurita la spinta ad esso impressa dalla velocità del motociclo e dal suo successivo abbattimento sulla sede stradale, ma che vi fu una collisione fra due masse in movimento, il corpo del e la vettura della Per_1 Parte_7
L'analisi si sposta sulla velocità della stessa Renault Clio, accertata dal CTU in
72 Km/h su tratto stradale avente limite di 50 Km/h.
Come visto, gli appellanti sono fortemente critici avverso tale individuazione del limite, dal momento che, sostengono, quello, precedentemente segnalato, di 20
Km/h aveva continuato a vigere lungo il percorso seguito dalla vettura della e fino al luogo del sinistro. In particolare, non si sarebbe verificata Parte_7 alcuna delle condizioni che avrebbero ripristinato il limite di 50 Km/h (si rinvia, per il dettaglio, alla pag. 15 dell'atto di appello).
Si deve riconoscere che, forse, il Tribunale è stato un po' sbrigativo nel dare per appurato il limite di 50 Km/h. Ciò nondimeno, l'assunto degli appellanti è del tutto infondato.
Ciò emerge dalla lettura della relazione e dagli allegati verbali di sopralluogo redatti dal CTU che, fra l'altro, è un pubblico ufficiale ed i cui accertamenti fanno perciò fede sino a querela di falso.
Alle pag. 11-12 si legge che lungo la via Xilobi, nel senso percorso dalla vettura della era presente “un segnale poggiato a terra indicante il limite di Parte_7 velocità pari a 20 km/h seguito da un secondo segnale, anch'esso poggiato a terra, indicante un pericolo generico con il cartello integrativo sulla presenza di mezzi d'opera sulla strada. Poco più avanti un cartello circolare a sfondo blu era coperto da un segnale di dimensioni non regolamentari indicante un pericolo generico e la scritta “attenzione uscita automezzi”. Dopo tali segnali era presente
13 una intersezione con una strada a sinistra. Nessun'altra segnaletica, né verticale né orizzontale, era presente nel verso di marcia indicato fino al luogo del sinistro”.
Il fatto stesso che i segnali descritti dal CTU fossero poggiati a terra e che essi avvisassero del pericolo derivante dalla “presenza di mezzi d'opera sulla strada” indica con somma evidenza che il limite di velocità era strettamente correlato alla zona di cantiere e che dunque, cessata tale zona, non poteva che tornare operativo il limite già vigente sulla stessa strada, data l'assurdità del mantenimento del limite di 20 Km/h una volta palesemente venute meno le ragioni che lo avevano giustificato e solo perché gli addetti al cantiere o la
Polizia urbana o altri soggetti avevano dimenticato di piazzare, al termine di quella zona, un segnale aggiuntivo di fine divieto o di ripristino dei 50 Km/h.
Ma il limite di velocità era da ritenersi di 50 Km/h anche per altre ragioni.
Come visto, il CTU aveva riscontrato la presenza di un cartello recante la scritta “attenzione uscita automezzi”. Non si comprende a che cosa dovrebbe servire una segnalazione del genere, per di più accompagnata da un segnale di pericolo generico, se non perché c'è un'intersezione dalla quale gli automezzi possono uscire per immettersi sulla strada, così creando il pericolo ampiamente segnalato dai cartelli, e tale intersezione è stata infatti constatata dal CTU, dopo quei segnali, sul lato sinistro rispetto al senso di marcia seguito dalla Clio. Pertanto, l'esistenza dell'intersezione a sinistra – senza la quale, come detto, il suddetto cartello non avrebbe avuto alcun senso – non è frutto di una “fantasiosa teoria… formulata dall'Ing. ” (pag. 15 dell'atto di appello), Per_5 ma un dato di fatto riscontrato dal CTU.
Ciò detto, si ricorda che, ai sensi dell'art. 104, co. 2 D.P.R. 16 dicembre 1992
n. 495, “lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione. Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità zonale”.
In difetto, per quanto concerne i limiti di velocità, “rivive la prescrizione generale dei limiti di velocità relativi al tipo di strada, salvo quanto disposto da segnali a validità zonale o da altre condizioni specifiche” (Cass. 20 maggio 2014
n. 11018).
Va dunque ribadito che nel tratto stradale interessato dal sinistro, il limite di velocità, anche nel senso di marcia seguito dall'autovettura condotta dalla era di 50 Km/h. Parte_7
14 La velocità tenuta dalla Renault Clio violava tale limite in quanto pari a 72
Km/h. Sul punto non può che rilevarsi l'erroneità della valutazione del
Tribunale che ha ritenuto il limite rispettato in quanto, al momento dell'impatto con il corpo della vittima, la velocità dello stesso veicolo era pari a
40 Km/h. E' chiaro che la valutazione del rispetto delle regole di comportamento stradale – nella specie, quelle sulla velocità dei veicoli – deve essere condotta in relazione al momento in cui si presenta il pericolo che il limite di velocità tende a scongiurare, non in quello, successivo, in cui il pericolo si trasforma in evento dannoso, perché in tale ultimo momento è presumibile che il conducente abbia adottato tutte o alcune delle misure necessarie ad evitare l'impatto o almeno ad attenuarne le conseguenze, misure magari risultate in tutto o in parte inefficaci proprio perché pregiudicate dalla pregressa violazione dei limiti di velocità ed a seconda della gravità di quest'ultima. Può anche accadere che la violazione della regola di comportamento non abbia un'effettiva incidenza causale nella verificazione del sinistro. Il quesito da porsi è dunque se l'incidente si sarebbe ugualmente verificato e con le stesse conseguenze anche laddove la vettura della Parte_7 avesse rispettato il limite di velocità di 50 Km/h nel tratto stradale precedente quello del sinistro. Un siffatto “accertamento a contrario o "controfattuale" si deve svolgere in base al principio della cd. preponderanza dell'evidenza o del
"più probabile che non". (Cass. 27 novembre 2012 n. 20996; conf. Cass. 17 gennaio 2019 n. 1070, Cass. 31 ottobre 2019 n. 27985, Cass. 8 aprile 2020 n.
7760, Cass. 7 marzo 2022 n. 7355). Sul punto, la valutazione del CTU è inequivoca: “qualora l'autoveicolo avesse viaggiato ad una velocità conforme al
Codice della Strada il fatto non avrebbe variato la traiettoria nella fase di frenatura innescando comunque un urto fra il corpo del motociclista con la parte anteriore dell'autoveicolo. Ciò avrebbe potuto produrre un minore contributo nelle conseguenze dell'incidente (vale a dire, in sostanza, delle lesioni meno gravi n.d.r.). Tali aspetti però sono di natura più propriamente medica”.
Il CTU ha dunque ritenuto, con valutazione che non si presta a censure, non, perlomeno, sulla base di elementi sufficientemente sicuri, che l'urto fra corpo umano e vettura vi sarebbe comunque stato. Occorre dire che la vettura, procedendo più lentamente (anche) al momento dell'urto, avrebbe avuto una minore energia cinetica;
analogamente, il corpo della vittima, prima di impattare contro la parte anteriore bassa della Clio, avrebbe percorso una distanza maggiore e, dunque, anche la sua energia cinetica si sarebbe ridotta.
15 Resta però impossibile dire se l'impatto, ancorché meno violento, sarebbe stato o no comunque mortale, dal momento che l'effetto funesto è (e sarebbe) dipeso non solo dalla violenza dell'urto, ma dalla parte del corpo interessata dall'investimento. Nella specie, l'esame medico – legale ha riscontrato un
“gravissimo politrauma cranio encefalico e toracico di natura contusiva”. Se, per un casuale diverso andamento e posizionamento del corpo nel suo tragitto sull'asfalto, il fosse stato raggiunto dalla vettura “solo” sulle Per_1 gambe, forse oggi non si discuterebbe questa causa o lo si farebbe in termini diversi e meno drammatici. Appunto per questo appare del tutto inutile disporre la CTU integrativa (rispetto a quella del procedimento penale) più volte richiesta dagli appellanti: non essendo possibile determinare quale movimento avrebbe avuto il corpo lanciato del né stabilire in quale punto Per_1 della carreggiata si sarebbe verificato l'impatto – dato comunque per certo dall'Ing. – fra corpo e vettura, né determinare quale parte del corpo Per_5 stesso avrebbe subito l'investimento, è evidente che non sarebbe neppure stato possibile fornire una risposta plausibile al quesito.
In definitiva, poiché, come detto, si deve formulare una valutazione in termini probabilistici e poiché, secondo la comune esperienza, è probabile che, a parità di altre condizioni, fra due impatti della stessa tipologia quello meno violento produca danni minori rispetto a quello più violento, ritiene questa Corte che un pur contenuto contributo causale nel decesso del debba ravvisarsi Per_1 anche nella violazione del limite di velocità da parte della La diversa Parte_7 valutazione effettuata dal Pubblico Ministero, e condivisa dal GIP che ha archiviato il procedimento penale, si spiega con il diverso criterio con cui va accertata la responsabilità penale di un imputato, improntato – in estrema sintesi – ad una ragionevole certezza che deve riguardare tutti gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, del reato, rispetto alla valutazione relativa alla responsabilità civile, per la quale è sufficiente (con riferimento al nesso causale) un criterio probabilistico.
Non si ritiene, invece, realmente incidente sul piano causale la ridotta efficacia del sistema frenante della con riferimento all'asse posteriore della Pt_9 medesima, rilevata dal CTU sulla base di apposito test (v. pag. 17 relazione). Lo stesso CTU ha proseguito l'analisi nei termini che seguono “.. il veicolo è stato soggetto ad una brusca azione frenante di grande entità che ha fatto sovraccaricare l'asse anteriore e scaricare l'asse posteriore. L'altezza del baricentro delle masse diversa da zero infatti provoca sul veicolo sottoposta ad
16 una brusca frenatura la rotazione in avanti che, visivamente, fa abbassare la parte anteriore del veicolo e alzare quella posteriore. Sono le ruote anteriori che quindi vengono maggiormente sollecitate e per questo devono rispondere con efficienza all'azione frenante. L'avere ritrovato valori all'interno della norma per
l'efficienza frenante dell'asse anteriore quindi porta ad affermare che…. il veicolo rispondeva … sufficientemente alla richiesta azione frenante”. Se, dunque,
l'efficienza complessiva del sistema frenante della è risultata adeguata, è Pt_9 automaticamente escluso un contributo causale autonomo dell'inidoneità concernente il solo asse posteriore della vettura.
Quanto alla determinazione delle quote di responsabilità nella causazione del sinistro, non può che ribadirsi la preponderanza della condotta di guida del come sopra ampiamente descritta, che è stata l'unica causa Per_1 scatenante del sinistro e senza la quale la violazione del divieto di circolazione e del limite di velocità da parte della non avrebbero mai potuto Parte_7 cagionare danni di sorta. Tuttavia, se questo è vero con riguardo alla genesi dinamica dell'incidente, è innegabile che, quanto ai tragici effetti finali del medesimo, vi fu anche un apporto causale significativo, e non minimo, dell'odierna appellata, soprattutto attraverso la circolazione in sé della Renault
Clio, assolutamente vietata a causa della revisione scaduta.
In definitiva, questa Corte ritiene di dover assegnare alla vittima una quota di responsabilità pari al 70% ed il residuo 30% alla Parte_7
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Gli appellanti rivendicano, in primo luogo, il c.d. danno parentale, cioè da perdita del congiunto.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
Il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale;
esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente si tratta infatti di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale, se ritenuto spettante in astratto, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che
17 l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare.
Cass. 14 febbraio 2023 n. 4571
In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd.
"danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione.
Cass. 30 agosto 2022 n. 25541
Pertanto, il danno da perdita del congiunto, perdita costituente di per sé un dato oggettivo, per quanto non sia un danno in re ipsa, ha natura presuntiva, basata sulla normale esistenza di rapporti affettivi e di solidarietà fra congiunti appartenenti al medesimo nucleo familiare, rapporti che solitamente determinano la sofferenza degli altri per la morte di uno di essi. Ciò implica che il danno non sia risarcibile solo quando risultino elementi positivi idonei a contraddire la presunzione in parola.
Nella specie non sono stati addotti e tanto meno provati elementi idonei a sovvertire la presunzione di esistenza del danno.
La liquidazione del risarcimento si effettua in base alle apposite tabelle, nella specie quelle elaborate nel giugno 2022 ed aggiornate al 2024 presso il
Tribunale di Milano, salvo che si ravvisino specifiche e motivate ragioni per discostarsene (cfr. Cass. 16 dicembre 2022 n. 37009). Si fa riferimento, appunto, alle tabelle aggiornate perché il risarcimento deve essere determinato in base alle tabelle vigenti al momento della liquidazione (v. Cass. 11 ottobre
2016 n. 20381, Cass. 28 giugno 2018 n. 17018, Cass. 26 febbraio 2021 n.
5417, Cass. 29 dicembre 2021 n. 41933).
Tali tabelle tengono conto di alcuni elementi che la giurisprudenza ritiene indefettibili ai fini della liquidazione e precisamente “l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi” (Cass. 18 aprile 2023 n. 10335, nonché Cass. 21 aprile 2021 n.
10579, dalla quale a Milano si è avvertita la necessità di integrare le tabelle
18 precedenti), salvi eventuali correttivi in relazione ad elementi peculiari ed eccezionali del caso concreto (cfr. Cass. 16 marzo 2025 n. 6981).
Ciò premesso, si procede alla liquidazione del danno per ciascuno degli appellanti.
Parte_1
Alla data del decesso, 5 giugno 2018, nato il 19 gennaio Persona_4
1981 (v. certificato di morte, all. 5 fascicolo di parte appellante), aveva 37 anni.
Pertanto, per l'età della vittima primaria vanno riconosciuti 22 punti.
moglie del predetto, nata il 19 luglio 1984, il [...] Parte_1 aveva quasi 34 anni di età, per cui vanno attribuiti altri 22 punti.
I coniugi erano conviventi (all. 2, certificato di situazione di famiglia) per cui devono essere riconosciuti altri 16 punti.
Oltre che dai coniugi, il nucleo familiare era composto dalle due figlie (v. anzidetto certificato). Di qui due familiari conviventi superstiti, con conseguente attribuzione, per la sig.ra di altri 12 punti. Pt_1
A questo punto, le tabelle qui in applicazione prevedono il riconoscimento di altri punti, fino a 30, in relazione a “qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto”. Si tratta, all'evidenza, come del resto chiariscono le note illustrative alla tabella, di importo variabile e desumibile sia dalle medesime circostanze oggettive considerate per l'attribuzione dei punti precedenti, sia da ulteriori e specifiche circostanze personalizzanti rivelanti la profondità e l'intensità concrete del rapporto fra vittima primaria e vittima secondaria ed il particolare stravolgimento che possa derivare al superstite dalla perdita del congiunto.
Vengono in considerazione la condivisione (o meno) di attività lavorative, amicizie, tempo libero e relativi modi di trascorrerlo, vacanze, l'assistenza prestata dall'uno all'altro.
Nella specie, si rileva che la vittima primaria è il coniuge, che è per definizione, almeno nelle aspettative, lo stabile compagno di vita, colui o colei con cui ci si prepara ad affrontare il resto della vita, compresi gli anni del tramonto e delle difficoltà che ciò comporta. I due erano sposati da dodici anni (v. estratto di matrimonio, doc. 3) e nulla indica una crisi della coppia, né una significativa attenuazione del rapporto affettivo e solidaristico.
Questo induce a riconoscere un apprezzabile punteggio per tale criterio.
Dall'altro lato, però, l'appellante non ha fornito elementi dimostrativi di almeno parte delle circostanze sopra indicate come rilevanti, quali la persistenza di
19 particolari manifestazioni d'affetto e devozione interne al rapporto di coppia (ad es. festeggiamenti in occasione di compleanni, onomastici, anniversari di matrimonio), la comunanza di interessi e frequentazioni extrafamiliari, la partenza insieme per periodi di vacanza. Pertanto, rispetto al massimo di 30 punti, appare equa l'attribuzione di 22 punti.
Si ha perciò un totale di n. 94 punti, che vanno moltiplicati per il valore del punto, pari ad € 3.911,00. Ne deriva un risarcimento ammontante ad €
367.634,00. In considerazione della quota di responsabilità attribuita alla vittima primaria, la somma va ridotta del 70%, pervenendosi così all'importo definitivo di € 110.290,20.
e Persona_1 Persona_2
Si tratta delle figlie di Persona_4
Punti 22 per l'età, già vista, della vittima primaria.
, alla data del 5 giugno 2018, aveva 11 anni (compiuti il 4 novembre Per_1
2017), , nata il [...], ne aveva 8. A Per_2 Persona_1 vanno perciò attribuiti 26 punti, ad 28. Persona_2
Altri 16 punti ad entrambe per la convivenza ed ulteriori 12 per avere entrambe due superstiti nel nucleo familiare (loro stesse, reciprocamente, e la madre).
Circa il criterio della qualità e quantità del rapporto familiare ed affettivo, gli appellanti non hanno offerto elementi specifici di valutazione. Il padre, soprattutto per i figli in età preadolescenziale, è normalmente un saldo punto di riferimento, una figura benevolente, autorevole e protettiva. L'età delle bambine, poi, era tale da renderle pienamente consapevoli della tragicità ed irreversibilità della morte del padre (viceversa forse non così avvertibile, perlomeno non consciamente, prima dei 2-3 anni di età) e perciò particolarmente traumatizzate da un tale evento. Di contro, viste, come detto, le carenze di allegazione sul punto, non è possibile conoscere e, quindi, valorizzare, elementi indicativi di una particolare intensità dei rapporti affettivi fra padre e figlie quali, per es., la partecipazione del primo a giochi ed alla vita sociale delle seconde, aiuto e verifica nelle attività scolastiche, condivisione in genere del tempo libero. Ritiene pertanto la Corte di poter riconoscere, ad entrambe le figlie e per la “voce” qui di interesse 25 punti.
I punti complessivi sono pertanto 101 per e 103 per . Persona_1 Per_2
Pertanto, l'ammontare del risarcimento è:
• per di € 3.911,00 x 101 = € 395.011,00, – 70% = € Persona_1
118.503,30
20 • per di € 3.911,00 x 103 = € 402.833,00 – 70% = € Persona_2
120.849,90.
e Parte_2 Parte_3
Sono i genitori di Persona_4
22 punti ad entrambi per l'età della vittima primaria.
nato il [...], alla data della morte del figlio Parte_2 stava compiendo 75 anni, per cui gli vanno riconosciuti 12 punti.
La nata il [...], aveva 64 anni e dunque le vanno Parte_3 attribuiti 16 punti.
Non erano conviventi con il figlio (non figurano infatti nel già sopra ricordato certificato della situazione di famiglia di e dunque non Persona_4 possono essere riconosciuti punti per questa voce.
I signori – avevano altri due figli, per cui si hanno tre Per_1 Parte_3 superstiti (i due coniugi, reciprocamente, ed appunto gli altri due figli), con conseguente attribuzione di 9 punti.
Circa qualità ed intensità del rapporto affettivo, per gli appellanti in esame è stata allegata una persistente frequentazione del figlio della casa dei genitori, favorita dal fatto che la propria abitazione si trovasse proprio sopra il bar gestito dal figlio. La teste – rispettivamente cognata e sorella dei Parte_3 due appellanti qui in esame – ha confermato la circostanza (v. verbale udienza del 18 giugno 2021) e, pur tenendo conto dell'indiretto interesse affettivo derivante dall'anzidetto rapporto familiare, non vi sono ragioni per dubitare della sua attendibilità sul punto, tanto più che la circostanza dell'identità di ubicazione del bar della vittima primaria e dell'abitazione dei suoi genitori trova riscontro documentale (si vedano, ad es., le bollette per l'energia elettrica dalle quali risulta che la “Caffetteria del Vialetto di Cammarata” si trova in via Xilobi
269, appunto via e numero civico dell'abitazione dei genitori della vittima). Non altrettanto può tuttavia dirsi con riguardo alle dichiarazioni, anche un po' vaghe, afferenti alle conseguenze del decesso di secondo le Persona_4 quali per i due appellanti in esame “non c'è più vita”. Se la perdita di un figlio, con il quale per di più si sono mantenuti contatti quotidiani, non può che essere fonte di enorme afflizione, va tuttavia osservato che i coniugi
– avevano altri due figli nonché le nipoti, figlie dello Per_1 Parte_3 stesso (nulla è stato allegato o chiesto sull'eventuale presenza di altri Per_4 nipoti). Appare inverosimile, tenuto anche conto dell'effetto solitamente lenitivo del decorso del tempo, che un lutto pur così grave abbia reso la vita dei genitori
21 di una sorta di deserto esistenziale ed emotivo, totalmente Persona_4 privo di gioie e soddisfazioni, che viceversa è lecito presumere possano aver trovato fonte negli altri membri della famiglia. Il capitolato di prova i) sottoposto alla teste faceva riferimento anche a cure specialistiche rese necessarie dal trauma psicologico riportato, cure delle quali, però, non è dato rinvenire alcuna traccia documentale quali referti diagnostici e prescrizioni di medicinali, carenza inspiegabile ove le cure fossero state effettivamente intraprese. Figura in atti soltanto un certificato rilasciato dal ON SI
(all. 19 alla memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.) da cui risulta che la sig.ra aveva intrapreso in data 19 ottobre 2017 un percorso di Parte_3 supporto psicologico. E' da supporre un errore materiale nell'indicazione della data, visto che l'evento luttuoso è del 5 giugno 2018. In ogni caso, questa certificazione attesta solo una più marcata difficoltà della madre della vittima nell'affrontare ed elaborare il lutto, ma non uno stato di sua irreversibile prostrazione ed indifferenza verso il resto della famiglia e la conseguente incapacità di apprezzarne le manifestazioni di partecipazione ed affetto, stato che, del resto, avrebbe dovuto condurre, altrimenti, ad un vero e proprio danno alla salute, in particolare a qualche forma di depressione che, come visto, non
è stata mai diagnosticata.
Appunto in ragione della quotidiana frequentazione fra genitori e figlio, quasi
“sostitutiva” della cessata convivenza, appare equo riconoscere ad entrambi gli appellanti 25 punti per l'ultima delle “voci” risarcitorie previste dalla tabella, con l'aggiunta di un punto per la vista la più accentuata incidenza Parte_3 della morte del figlio nella sua sfera emotiva e relazionale.
A vanno perciò complessivamente attribuiti 68 punti, Parte_2 mentre alla 73. Parte_3
Di qui i risarcimenti di:
• € 3.911,00 x 69 = 265.948,00 – 70% = € 79.784,40 per il Per_1
• € 3.911,00 x 73 = 285.503,00 – 70 % = € 85.650,00 per la Parte_3
e . Parte_5 Parte_4
Si tratta dei fratelli del deceduto. Per i parenti in linea collaterale, le tabelle prevedono diversi criteri di liquidazione, con punto di valore dimezzato rispetto a quello fissato per i parenti in linea retta e punteggio inferiore per i parametri relativi all'età, sia della vittima primaria, sia della vittima secondaria.
Ciò premesso, vanno attribuiti ad entrambi tali appellanti 16 punti per l'età della vittima primaria.
22 Alla data del 5 giugno 2018, , nato il [...], aveva Parte_5
49 anni e n. 1° dicembre 1972, ne aveva 45. Parte_4
Rientrando entrambi nella fascia di età 41 – 50, vanno riconosciuti loro 14 punti ciascuno.
Tra i fratelli non vi era convivenza al momento dell'incidente fatale e non risulta che precedentemente avessero convissuto per almeno 30 anni. Nessun punto spetta dunque loro a tale titolo.
Considerati i due stessi fratelli, reciprocamente, ed i loro genitori, si hanno tre superstiti con conseguente attribuzione di 9 punti.
Circa qualità ed intensità del rapporto affettivo, per gli appellanti in esame è stata allegata la frequentazione quotidiana fra e e periodica Per_4 Parte_4 fra e (v. capitolato h) della prova testimoniale con Per_4 Pt_5 [...]
. Sebbene la teste abbia dato conferma della circostanza, Tes_2
l'indicazione sulla quotidianità della frequentazione resta vaga.
Contrariamente, come visto, ai genitori, non risiedeva Parte_4 nella stessa via Xilobi in cui aveva sede il bar gestito dal fratello e non sono state spiegate altre e più specifiche ragioni per cui l'odierno appellante dovesse o potesse recarsi quotidianamente presso il suddetto esercizio o comunque incontrarsi altrove col fratello. La frequentazione risulta ancora più sfumata con riferimento a , residente a [...], dal momento che Parte_5 non è stato specificato quale fosse la periodicità della frequentazione, per quante volte e per quanto a lungo si recasse a Parte_5
Caltanissetta e facesse visita al fratello, o viceversa.
In definitiva, mancando indicazioni chiare e precise sull'assiduità e sull'intensità affettiva delle frequentazioni tra i fratelli, e nulla risultando sugli altri parametri (interessi comuni, vacanze insieme, anche con le rispettive famiglie, e simili), appare equo attribuire 15 punti a e Parte_4
12 a , dal momento che, per quest'ultimo, il fatto di risiedere a Palermo Pt_5
e di avere perciò necessariamente meno contatti personali con il fratello defunto, lascia presumere un allentamento dei rapporti.
Conseguentemente, per si hanno 54 punti che, Parte_4 moltiplicati per il valore del punto di € 1.698,00, danno un risarcimento pari ad € 91.692,00, che, con la riduzione del 70%, diventano € 27.507,60.
Per , il risarcimento ammonta invece ad € 1698,00 x 51 = € Parte_5
86.598,00 – 70%= € 25.979,40.
23 Sulla somma liquidata per ciascun attore – appellante sono dovuti gli interessi al tasso legale, previa devalutazione della somma medesima alla data del decesso di (5 giugno 2018), alla quale il danno si è Persona_4 cristallizzato, e via via annualmente rivalutata. Sulla somma complessiva sono poi dovuti gli interessi, al tasso legale, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
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Oltre a quello sopra riconosciuto, non spettano agli appellanti altri risarcimenti.
Per quanto concerne il danno esistenziale, come afferma la giurisprudenza,
In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca.
Cass. 17 maggio 2024 n. 13786 (v. anche Cass. 26 marzo 2021 n. 8622)
Sempre in forza della necessità di evitare duplicazioni risarcitorie, ad identiche conclusioni deve pervenirsi con riguardo al danno morale (v. Cass. 10 gennaio
2017 n. 238, Cass. 11 novembre 2019 n. 28989).
Anche la domanda per danno patrimoniale, presentata dalle sole moglie e figlie del defunto, deve essere rigettata.
In primo luogo, nulla prova che la rendita istituita dall' per avere Pt_7 riconosciuto l'incidente occorso a quale infortunio in Persona_4 itinere, non abbia costituito sufficiente ristoro del danno patrimoniale derivato ai suoi familiari. Intervenendo in giudizio, l' aveva dichiarato che il valore Pt_7 della rendita erogata ai superstiti era pari ad € 583.769,09. Tale importo risultava da apposita attestazione del direttore della sede erogatrice (doc. Pt_7
3 fascicolo primo grado , rimasto agli atti del procedimento) che, secondo Pt_7 pacifico orientamento giurisprudenziale, ne costituisce prova “quale atto amministrativo assistito dalla relativa presunzione di legittimità, che può essere inficiata solo da contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui
l'atto sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento” (Cass.
Sez. Lav. 2 febbraio 2015 n. 1841, conf. Cass. 23 aprile 2008 n. 10529, Cass.
Sez. Lav. 13 maggio 2010 n. 11617, Cass. Sez. Lav. 21 maggio 2019 n. 13587,
Cass. 26 giugno 2020 n. 12898). Del resto, nel formare gli atti, l' non Pt_7
24 persegue un interesse patrimoniale né tende a precostituirsi la prova in un successivo giudizio, ma assolve esclusivamente i propri compiti istituzionali.
Restano perciò sterili le generiche contestazioni mosse dagli attori in primo grado (v. pag. 9 memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.), peraltro neppure reiterate in appello, sulla determinazione del valore capitale della rendita operata dall' . Pt_7
Parte attrice, in primo grado, si era limitata a depositare documentazione di vario tipo (fiscale, contabile, bollette, foto di cambiali), fra l'altro neppure depositata ex novo in appello, ma comunque consultabile nel fascicolo telematico di primo grado, senza nulla specificare su che cosa rivelasse l'insufficienza della rendita a “coprire” il danno patrimoniale o, Pt_7 diversamente detto, quale fosse l'ammontare medio dei redditi del defunto onde poterne verificare, perlomeno a livello di allegazione, la superiorità rispetto alle somme erogate dall' , che, appunto, per quanto riguarda la rendita ai Pt_7 superstiti del lavoratore deceduto, vanno ad indennizzare un pregiudizio di natura patrimoniale (cfr. Cass. Sez. lav. 22 dicembre 2017 n. 30857). Fra
l'altro, nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., le attrici in questione lamentavano di avere “immediatamente ereditato l'esposizione in cui il de cuius versava in funzione sia delle attività commerciali (debiti con i fornitori, locali in affitto, utenze etc..), nonché quelli contratti per far fronte alle primarie necessità familiari (acquisto prima casa, alimenti, utenze, spese etc..). In sintesi, l'evento ha cagionato anche un danno patrimoniale riflesso in termini anche di esposizione debitoria che è difficilmente compensabile dalla sola rata di indennità”. Ma, allora, se versava in una situazione Persona_4 debitoria che, sembra di capire, era piuttosto seria, viene da chiedersi se gli introiti derivanti dall'attività commerciale del de cuius fossero davvero superiori alle somme poi erogate dall' . Pt_7
Peraltro, gestiva un bar, non era un professionista o un Persona_4 artigiano che, come tale, rendeva una prestazione, se non proprio infungibile, di certo preclusa a chi non sia dotato della stessa preparazione professionale, per cui non si comprende perché la quale erede del marito e Pt_1 genitrice esercente la relativa responsabilità sulle figlie coeredi, non avrebbe potuto proseguire l'attività del defunto e quindi mantenere la relativa fonte di reddito. L'eventuale scelta contraria della predetta attrice costituirebbe una rinuncia volontaria del danneggiato ad una possibilità di reddito che non può essere imputata al danneggiante. L'uso del condizionale “costituirebbe” non è
25 casuale perché, a ben vedere, le attrici ed appellanti non hanno neppure specificamente allegato e tanto meno provato l'effettiva cessazione dell'attività commerciale in precedenza gestita dal marito e padre, dal momento che nessuno dei numerosi documenti prodotti verte su tale decisiva circostanza.
Non si riscontrano in atti, per es., una certificazione camerale, una disdetta del contratto di locazione dei locali della caffetteria, una disdetta delle utenze per la fornitura di energia elettrica allo stesso locale, comunicazioni ai fornitori, la restituzione della licenza, la chiusura della partita IVA e quant'altro sarebbe indicatore dell'effettivo venir meno dell'attività commerciale già facente capo a
Persona_4
Per questa stessa ragione, non è configurabile il dedotto danno da perdita di
“chance”. Nulla prova che l'attività economica già esercitata dal padre di Per_1 ed sia cessata e che le medesime non possano pertanto Persona_2 farne l'oggetto della propria attività lavorativa ed imprenditoriale. Peraltro, anche prescindendo da questo pur troncante rilievo, nulla prova che al momento del decesso di fosse probabile che le due figlie, Persona_4 dell'età rispettivamente di 11 ed 8 anni, avrebbero davvero proseguito l'attività del padre, poiché tale eventualità era subordinata a fattori destinati a manifestarsi nel corso del tempo, quali, ad es., le preferenze nello studio e le conseguenti aspirazioni di natura professionale, estremamente variabili ed imprevedibili, a seconda dell'evoluzione della personalità e delle inclinazioni delle due.
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Pertanto, deve ribadirsi che, ad eccezione di quelle concernenti il danno parentale, tutte le domande risarcitorie vanno rigettate.
Poiché, viste le diverse tipologie di danno rivendicate, devono ravvisarsi più domande degli attori o, quanto meno, una domanda articolata in più capi, si configura soccombenza reciproca delle parti (cfr. Cass. 9 giugno 2023 n.
16430, Cass. 11 marzo 2025 n. 6486). Inoltre, anche la domanda sul danno parentale è stata accolta in misura largamente inferiore rispetto al quantum richiesto. Ritiene perciò questa Corte di dover compensare integralmente le spese di lite fra gli appellanti e le altre parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
26 In parziale riforma della sentenza n. 432/2022 dell'8 giugno 2022 del
Tribunale di Caltanissetta
C O N D A N N A
La e , in solido fra loro, Controparte_1 Parte_7
a pagare:
• ad la somma di € 110.290,20; Parte_1
• ad , n. q. di esercente la responsabilità genitoriale Parte_1 nei confronti della figlia la somma di € 118.503,30; Persona_1
• ad , n. q. di esercente la responsabilità genitoriale Parte_1 nei confronti della figlia la somma di € Persona_2
120.849,90;
• a la somma di € 79.784,40; Parte_2
• a la somma di € 85.650,00; Parte_3
• a la somma di € 27.507,60; Parte_4
• a la somma di € € 25.979,40 Parte_5 oltre, su ciascuna delle somme anzidette, gli interessi al tasso legale, previa devalutazione alla data del 5 giugno 2018, alla quale il danno si è cristallizzato,
e via via annualmente rivalutata. Sulla somma complessiva così risultante sono poi dovuti gli interessi, al tasso legale, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
C O N F E R M A
Nel resto, l'impugnata sentenza
D I C H I A R A
Integralmente compensate fra gli appellanti e le altre parti le spese dei due gradi di giudizio
Caltanissetta, camera di consiglio del 10 luglio 2025
Il Presidente est.
Roberto Rezzonico
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