Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 18/06/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 197/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione Prima civile, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello promossa con atto di citazione in appello notificato il 25/10/2023 ed iscritta a ruolo in data 2/11/2023 al n.197/2023 promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. ) Parte_3 C.F._3
, (c.f. Parte_4 CodiceFiscale_4
tutte rappr. e dif. dall'avv. Andrea Mantovani per mandato in atti di primo grado ed elett. dom.te presso lo studio in Trento dello stesso difensore;
APPELLANTI
CONTRO
(c.f.. ); Controparte_1 C.F._5
rappr. e dif. dall'avv. Lorenzo Widmann per procura in atti di primo grado ed elett. dom.ti presso lo studio in Cles dello stesso difensore;
APPELLATO
E
(c.f. ) Controparte_3 C.F._7
(c.f. ) Controparte_4 C.F._8
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: usucapione
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Le appellanti concludono: in totale riforma della sentenza n.553/23 del
Tribunale di Trento,
1. respingere le domanda proposta da Controparte_1
2. con vittoria di spese (anche generali) e compenso avvocato, IVA e
CNPA, di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria In via istruttoria si oppongono all'ammissione delle istanze di prova avversarie per le ragioni indicate nella loro memoria ex art.183/6 n.3 c.p.c. 30 dicembre 2020.
L'appellato conclude: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, accertati i fatti per cui è causa e per le ragioni di cui in narrativa degli scritti difensivi, così pronunciare:
Nel merito: respingere le domande tutte ed il gravame proposto dalle appellanti avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. 553/2023 dd.
30.06.2023 e pubblicata in data 4.07.2023, confermando la sentenza di primo grado.
In via istruttoria: si insiste nelle istanze tutte di cui alla “Seconda memoria ex art. 183 6° comma cpc” dd. 16.11.2020.
In ogni caso: con vittoria delle spese e compensi professionali, oltre ad
IVA, CPA e rimborso del 15% per spese generali.
FATTO
convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Controparte_1
Trento Controparte_5 Controparte_6 Parte_1 CP_2 [...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_4
e per l'accertamento dell'avvenuto acquisto per
[...] Controparte_3
usucapione dell'intera proprietà dei fondi coltivati a meleto pp.ff. 93/1in
PT 714 CC e 2341 in PT 2415 II CC , a lui intestati Per_1 Per_2
rispettivamente per la quota di 6/24 e 30/108, le cui restanti quote erano in titolarità, al Libro Fondiario, ai convenuti (per usufrutto, in capo ad quanto alle quote delle figlie e ). Parte_4 Pt_1 Pt_2 Pt_3
Espose che gli esiti tavolari per la p.f. 2341 erano derivati dalle successioni intercorse in morte di in favore di (per Persona_3 Controparte_7
la quota di 5/18), di , suo padre, (per quota di 5/18), di , (per Per_4 Per_5
quota di 5/18) e di (per la quota di 3/18) e che, in seguito, in morte Per_6
di questi ultimi, in favore, rispettivamente, di e Controparte_8 CP_2
di , e , di e , Controparte_5 CP_6 CP_1 Controparte_4 CP_3
oltre alla moglie , di , e , ed CP_9 Parte_1 Pt_2 Pt_3
oltre alla coniuge;
che gli eredi di Parte_4 Persona_7
( , e ), nel 1984 avevano Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
introdotto una causa nei confronti di, , e , CP_10 CP_7 Per_4
lamentando la lesione della quota di riserva in relazione alla successione in morte di e e che tale contenzioso era Persona_3 Persona_8
stato definito con accordo transattivo di divisione del 22/12/1984, cui erano intervenuti e , nonché, per gli eredi di CP_10 Per_4 Per_7
, , coniuge di ,
[...] Parte_3 Persona_9 Parte_1
coniuge di e, per gli eredi di Persona_10 Parte_2 CP_7
, e e gli eredi di
[...] Controparte_8 CP_2 Persona_7
avevano accettato l'importo di £ 17.500.000,00 quale compenso di ogni loro spettanza per la divisione materna e paterna di e a Persona_7
fronte dell'estinzione del giudizio intrapreso.
Soggiungeva che contemporaneamente i fratelli di , Persona_7
, e , avevano completato la divisione sui Controparte_7 Per_4 Per_5 terreni in comproprietà per la p.f. 93/1 consolidando una situazione di fatto in essere sin dalla morte dei genitori anche se non era stato stipulato alcun rogito e che a seguito degli accordi ciascuno aveva iniziato a godere in maniera piena ed esclusiva uti dominus i beni a ciascuno assegnati di comune accordo (specificamente aveva preso a possedere CP_11
uti dominus i fondi pp.ff. 93/1 e 2341) e nel 2001 lui era succeduto per eredità al padre , continuando a possedere i fondi coltivandoli Per_4
personalmente a frutteto,
Con la resistenza di Parte_2 Parte_3 Parte_1
ed e in contumacia degli altri convenuti, il
[...] Parte_4
tribunale, assunte prove, con sentenza del 4/7/2023 accolse la domanda dell'attore, dichiarandolo proprietario dell'intera proprietà dei fondi, pp.ff.
93/1 e 2341 per intervenuta usucapione delle quote intestate ai convenuti, valorizzando il negozio transattivo intervenuto a chiusura della vertenza in materia di successione introdotta dalle eredi di Persona_7
( ed . Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
Avverso la sentenza, notificata in data 25/9/2023, hanno interposto appello ed Parte_2 Parte_3 Parte_1 [...]
notificando citazione in appello a e ad Parte_4 Controparte_4 CP_3
in data 25/10/2023.
[...]
Con unico motivo, le appellanti hanno contestato la valenza della scrittura del 22 dicembre 1984, valorizzata dal giudice di prime cure ai fini del ritenuto mutamento del possesso in capo agli attori, da compossesso a possesso esclusivo, eccependo che tale scrittura non ha valore giuridico, non ha contenuto di un accordo divisionale, non comprova il possesso dei fondi ed è inidonea a dimostrare il mutamento del titolo.
Ha resistito all'appello chiedendo l'integrale Controparte_1
conferma della sentenza gravata. È stato integrato il contraddittorio nei confronti di CP_5
e
[...] Controparte_6 Controparte_3 Controparte_4 CP_2
i quali sono rimasti tutti contumaci.
[...]
La causa perviene quindi in decisione sulle trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda per cui è causa riguarda l'usucapione di beni in comproprietà, specificamente in comunione ereditaria, avendo l'appellato ottenuto in prime cure sentenza di accertamento del suo Controparte_1
acquisto per usucapione delle quote di comproprietà dei fondi pp.ff. 864 e
2336/2 in PT 1138 II CC I e p.d. 2487/3 in PT 1103 II CC Per_2
I intestate alle appellanti e agli altri comproprietari Per_2 CP_4
e . A tale decisione il tribunale è pervenuto
[...] Controparte_3
valorizzando la scrittura del 22/12/1984, del seguente letterale tenore: “I sottofirmati e accettano Persona_11 Persona_10
per loro e per conto degli eredi di la somma di lire Persona_7
17.500.000 diciasettemilionicinquecentomila lire quale compenso di ogni loro spettanza per la divisione dell'eredità materna e paterna di Per_7
– I sottofirmati si impegnano inoltre di ritirare l'atto di citazione
[...]
depositato presso il Tribunale di Trento- La somma verrà corrisposta alla firma del regolare rogito notarile – Nella somma di cui sopra è compresa la cessione di proprietà della p.f. 93/1 (1/4 di sua proprietà) – Per la controparte sono presenti i sig. , , per CP_10 CP_11
i figli e , – Testimoni Controparte_7 CP_8 CP_2 Controparte_3
e ”. Tale accordo era stato sottoscritto Testimone_1 CP_12
da dal marito di , dal Parte_3 Persona_12
marito di per loro e per conto degli eredi Parte_5
di nonché da , , Persona_7 CP_10 CP_11 CP_8
, , e dai testimoni
[...] Controparte_2 Controparte_3 Tes_1
e , a seguito dell'introduzione del giudizio per la
[...] Testimone_2 divisione delle eredità di e danti causa Persona_3 Persona_8
dei fratelli , , ed in cui le odierne Per_6 Per_5 Per_4 Controparte_7
appellanti avevano agito, quali eredi di contro , Persona_7 Per_4 Per_5
ed (i cui eredi sono, rispettivamente, e Controparte_7 CP_3 [...]
e la vedova poi deceduta per , , CP_4 Per_13 Per_5 CP_1
e per , ed , poi deceduto, per CP_5 CP_6 Per_4 CP_2 CP_8
). Secondo quanto deciso in prime cure, a seguito della CP_7
sottoscrizione di tale accordo si sarebbe verificato, per Controparte_1
il mutamento del titolo del possesso, da uti condominus ad uti dominus, stante la rinuncia immediata ad ogni spettanza, non subordinata alla stipula dell'atto notarile, rispetto alla controversa successione, e quindi ai fondi che ne formavano oggetto oltre che al fondo p.f. 93/1.
L'unico motivo di appello investe il rilievo dato dal tribunale a tale accordo, da cui è stata tratta la prova dell'elemento soggettivo del possesso a fondamento dell'usucapione.
In punto di diritto, l'insegnamento della S.C., richiamato sia in sentenza che dalle appellanti, è assolutamente consolidato nel senso che il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (tra le tante v. CASS. 6452/2025;
CASS. 35067/2022; CASS. 24781/2017; CASS. 11903/2015; CASS.
23539/2011; CASS. 12775/2008; CASS. 9003/2006; CASS.
12260/2002); ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocabilmente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva.
Nella fattispecie in esame è pacifico come, dal punto di vista della relazione materiale tra l'appellato e i fondi, nulla sia mutato nel tempo e che lo stesso abbia continuato a compiere sui fondi le stesse attività; la trasformazione del compossesso in possesso esclusivo riguarderebbe soltanto il profilo dell'elemento soggettivo, che secondo l'appellato, e così come ritenuto dal primo giudice, si sarebbe trasformato in animus possidendi uti dominus, e non più uti condominus dal momento della sottoscrizione dell'accordo del 22/12/1984.
L'elemento soggettivo della condotta umana deve essere accertato sulla base delle manifestazioni esteriori o comunque sulla base di fatti storici atti a comprovarlo;
in particolare, nel caso in esame, perché possa dirsi accertato il mutamento da animus possidendi uti condominus ad animus possidendi uti dominus dovrebbero constare determinati avvenimenti da cui desumere siffatto mutamento secondo un ragionamento deduttivo.
Orbene, contrariamente a quanto opinato in prime cure, non ritiene la Corte che l'accordo summenzionato abbia siffatta valenza, non essendo sufficiente la sua sottoscrizione per connotare il possesso dei fondi in comproprietà, da parte di come possesso esclusivo Controparte_1
anziché come compossesso, rispetto agli altri comproprietari eredi dei danti causa e Persona_3 Persona_8
La volontà di di possedere uti dominus avrebbe Controparte_1
potuto presumersi dal momento in cui lo stesso avesse corrisposto ai comproprietari il prezzo convenuto di £ 17.500.000, in quanto a seguito di ciò si poteva delineare la sua convinzione di aver liquidato i coeredi, soddisfacendo ogni loro pretesa sulle eredità, e di essere divenuto quindi unico proprietario dei fondi caduti in successione, con la correlata e simmetrica convinzione dei coeredi, percettori del corrispettivo, di aver conseguito con ciò ogni spettanza e di non poter accampare più alcun diritto sui fondi oggetto dell'eredità.
Senonché le appellanti hanno contestato di aver ricevuto l'importo e l'appellato ha dedotto di non poter dare dimostrazione del pagamento, avendo smarrito la quietanza, dati i lunghi anni trascorsi da allora.
La prova del pagamento non può d'altra parte essere desunta dall'avvenuto abbandono del giudizio all'epoca introdotto dalle eredi di
Anche se tale abbandono era stato previsto nell'accordo, Persona_7
la sua ragione non si può ricondurre in modo inequivoco all'avvenuto pagamento del corrispettivo, ben potendo essere stato determinato anche solo dalla soddisfazione di aver raggiunto l'accordo per la divisione, procastinandone l'esecuzione senza più la necessità di coltivare il giudizio di divisione;
del resto, a tenore di accordo, il versamento del prezzo avrebbe dovuto avvenire al momento del rogito, che pacificamente non vi
è stato. Desumere dal fatto, noto, dell'abbandono del giudizio il fatto, ignoto, dell'avvenuto pagamento e, da tale fatto, l'intervenuta trasformazione dell'elemento soggettivo del possesso dell'appellato, da uti condominus ad uti dominus, significherebbe applicare la c.d. praesumptio de praesumpto, che è inammissibile, non potendosi valorizzare una presunzione come fatto noto per derivarne da essa un'altra presunzione (cfr. CASS. 1278/2019; CASS. 5045/2002).
Ne deve conseguire che manca la prova di fatti inequivocabilmente idonei a comprovare la trasformazione dell'elemento soggettivo del possesso dell'appellato, e per l'effetto la mancanza di prova degli elementi costitutivi dell'usucapione delle quote facenti capo ai comproprietari. La domanda di usucapione non poteva quindi essere accolta.
L'appello merita conseguentemente accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 147/2022, per ambo i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, e avverso la
[...] Parte_3 Parte_2 Parte_4
sentenza del tribunale di Trento n. 553/2023 del 4/7/2023
In accoglimento dell'appello
Respinge la domanda di;
Controparte_1
Condanna a rifondere in favore di , Controparte_1 Parte_1
, e le spese del giudizio, Parte_3 Parte_2 Parte_4
liquidate, quanto al primo grado, in € 5.077,00 quale compenso per la difesa oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge e, quanto al secondo grado, in € 398,88 per esborsi ed € 4.977,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Trento, 23 5 2025 il c. est. Il presidente dr.ssa Adriana De Tommaso dr. Ugo Cingano