Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento del 15.10.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 182 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
, con gli Avv.ti Domenico Pitingolo e Giovanni Giacomo Pitingolo Parte_1
già e , in persona CP_1 Controparte_2 Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Domenico Pitingolo e Giovanni Giacomo Pitingolo
appellanti
E
in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, con i funzionari dr.sse Annarita Carnuccio, Maria Grazia Balestrieri e Antonella Trocino
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di TO. Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
CP_ 1) A seguito di accertamenti ispettivi eseguiti dall' di TO nei confronti della ditta edile Edil
già , l' Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 di adottava le ordinanze ingiunzioni n° 10/2019-2, a carico di Controparte_4 Parte_1
e, quale responsabile in solido, di per la somma di euro 27.085,00, e
[...] Controparte_2
n° 10/2019-2/1, a carico di e, quale responsabile in solido, di Parte_2 Controparte_2
per la somma di euro 2.681,00.
[...]
1
112/18 e dell'art. 23, commi 1 e 4, D. Lgs n° 81/15 in relazione all'art. 93 del CCNL per i dipendenti imprese edili e affini.
3) La violazione dell'art. 39 DL 112/18 era riferita al fatto che l'azienda aveva annotato sul Libro unico del lavoro l'erogazione ai dipendenti di indennità di trasferta, in assenza dei relativi presupposti, per somme non superiori ai limiti di cui al comma 5, art. 51 Tuir, così omettendo di versare su tali somme la contribuzione dovuta.
4) La violazione dell'art 23, comma 1, D. Lgs. n° 81/15, in relazione all'art. 93 CCNL Edilizia applicato, era dovuta al fatto che l'azienda aveva occupato alle sue dipendenze un numero di operai a tempo determinato superando la percentuale del 25% ammessa dalle richiamate norme di legge e pattizia.
5) Avverso l'ordinanza ingiunzione n° n° 10/2019-2 ha proposto opposizione sia Parte_1
, sia avverso l'ordinanza ingiunzione n°10/2019-2/1 ha proposto
[...] Controparte_2 opposizione solo Controparte_2
6) Riuniti i ricorsi, con la sentenza impugnata il tribunale di TO li ha respinti con la seguente motivazione:
“Le opposizioni sono infondate e devono essere rigettate per le seguenti ragioni. Co Secondo la prospettazione dell' di TO, l'infedele annotazione nel libro unico del lavoro di
“trasferte esenti al 100 %” in realtà non effettuate dai dipendenti della Controparte_2
(già ) avrebbe determinato una riduzione Controparte_3 dell'imponibile fiscale (per effetto dell'applicazione dell'art.51, co.5, d.p.r.917/1986) dei Co lavoratori interessati dalle registrazioni infedeli. Nello specifico, l' di TO ritiene non configurabile nel caso di specie l'istituto della trasferta (che presuppone la temporaneità ed occasionalità dello spostamento e, inoltre, la presenza di una sede normale di prestazione dell'attività lavorativa), in quanto alla quasi totalità dei dipendenti è stata corrisposta mensilmente, nel periodo dal 2013 al 2017, una indennità giornaliera di trasferta esente da imposizione fiscale (ex art.51, co.5, d.p.r.917/1986). L'erogazione sistematica della predetta indennità evidenzierebbe dunque l'assenza della temporaneità ed occasionalità dello spostamento, che costituisce invece uno dei tratti salienti dell'istituto della trasferta, tra l'altro di regola non configurabile nel settore dell'edilizia, in cui i lavoratori sono occupati sempre in cantieri diversi (con la conseguenza che non vi sarebbe mai, di regola, uno spostamento temporaneo ed occasionale da un cantiere all'altro, ma un semplice passaggio dal cantiere concluso a quello di nuova apertura, il quale diventerebbe la nuova sede normale di lavoro).
Le parti ricorrenti sostengono al contrario che i dipendenti avrebbero effettuato le trasferte annotate nel libro unico del lavoro, avendo lavorato in diversi cantieri “funzionalmente legati” alla sede operativa della società sita a Laives (BZ), con il corollario che nella fattispecie in esame non ricorrerebbero gli estremi dell'illecito amministrativo previsto dall'art.39 (co.1, 2 e 7) d.l.112/2008 (anche in ragione del fatto che nel settore edile sarebbero ammesse anche trasferte di lunga durata, ai sensi della circolare n.326/1997). Co Tanto premesso, questo Giudice ritiene che le doglianze dell' di TO colgano nel segno, in quanto dagli atti di causa emerge che i lavoratori interessati dalle registrazioni infedeli svolsero la loro attività in diversi cantieri edili siti nella provincia di Bolzano (vedi, al riguardo, le dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 10/3/2022) ma, nel contempo, che non vi fosse una vera e propria sede normale di lavoro: i testi escussi si sono infatti limitati a riferire genericamente che la sede
2 operativa dell'azienda fosse a Laives, senza dichiarare di aver espletato ordinariamente le proprie mansioni in un cantiere di Laives, risultando per contro dal verbale ispettivo del 27/2/2018 in atti che la sede operativa di Laives era costituita soltanto da un garage e da un ufficio con scrivania e computer (vedi, al riguardo, le dichiarazioni rese da , coniuge di Parte_2 Parte_1
e amministratore unico della .
[...] Controparte_2
La mancanza della temporaneità ed occasionalità degli spostamenti (evincibile dalla sistematica adibizione dei lavoratori a diversi cantieri edili ubicati nella provincia di Bolzano e dalla sistematica
- e, a questo punto, indebita - corresponsione in loro favore dell'indennità di trasferta), in uno con l'assenza di una sede normale di prestazione dell'attività lavorativa (per le ragioni di cui si è detto sopra), depongono quindi nel senso della non configurabilità nel caso di specie dell'istituto della trasferta.
Quanto al fatto che la circolare n.326/1997 ammetterebbe nel settore edile le trasferte di lunga durata, trattasi di una circostanza che non può essere esaminata da questo Giudice, perché la circolare in parola non è stata prodotta in giudizio e, non essendo una fonte del diritto, non opera il principio iura novit curia ed il giudice non è comunque vincolato alla sua applicazione: in ogni caso, anche volendola ritenere applicabile, resterebbe il problema della mancanza nella fattispecie in esame di una sede normale di lavoro (di cui si è già detto sopra). Tra l'altro, come emerge dalla lettura del verbale unico di accertamento e notificazione dell'8/5/2018 in atti, l'azienda erogò (indebitamente) l'indennità di trasferta anche a lavoratori operanti in cantieri siti nello stesso comune indicato come luogo di lavoro nelle lettere di assunzione e/o nei modelli
UNILAV e anche per un numero di giorni superiore a quello delle giornate effettivamente lavorate
(circostanze non specificatamente contestate dalle parti ricorrenti e, dunque, da porre a base della decisione a mente dell'art.115, co.1, c.p.c.), ulteriori elementi che inducono a ritenere fondate le Co doglianze dell' di TO. Quanto all'asserita violazione dell'art.23 (co.1 e 4) d.lgs.81/2015 per impiego di un numero di lavoratori a tempo determinato superiore a quello consentito dalla legge, le specifiche deduzioni sul punto contenute nella memoria difensiva e nel verbale unico di accertamento e notificazione non sono state contrastate validamente dalle parti ricorrenti, le quali si sono limitate a sostenere genericamente di aver stipulato degli accordi sindacali che avrebbero loro permesso di derogare ai limiti imposti dall'art.23 (co.1 e 4) d.lgs.81/2015, senza neanche specificare quali sarebbero tali Co accordi (avendo per contro l' di TO calcolato la percentuale massima di assunzioni a tempo determinato ammesse per ciascun anno proprio tenendo conto della contrattazione collettiva e, in particolare, dell'art.93 del CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini, percentuale massima sforata dalla società nei termini analiticamente indicati nelle tabelle di cui al verbale unico di accertamento e notificazione).
Per quanto esposto, le opposizioni sono infondate e devono essere rigettate.”
7) Avverso tale sentenza hanno proposto appello e già Parte_1 CP_1 CP_2
e , denunciando:
[...] Controparte_3 Parte_1
7.1) che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, nel caso di specie l'indennità di trasferta annotata sul Libro unico del lavoro dal 2008 al 2017 era stata erogata agli operai edili in presenza dei relativi presupposti, sicché era anche corretto l'omesso versamento della contribuzione sulle somme a tale titolo corrisposto in virtù di quanto previsto dall'art. 51, comma 5, Tuir. Nel caso di specie, la sede operativa aziendale, nonché luogo abituale di lavoro, era nel Comune di Laives in provincia di
Bolzano e gli operai venivano comandati a lavorare in comuni diversi da Laives, come risultava dalla documentazione aziendale, sicché si trattava di genuine trasferte che venivano retribuite a tale titolo. Né era condivisibile l'affermazione del tribunale secondo cui quella di Laives non era la normale sede di lavoro dei dipendenti perché la stessa era costituita soltanto da un garage e da un ufficio con scrivania e computer. Gli ispettori avevano travisato le dichiarazioni rese dal il quale nel CP_2 corso degli accertamenti aveva chiarito che l'azienda, dal 2014 in avanti, svolgeva lavori edili nella
3 Provincia di Bolzano, intendendo sia i lavori svolti in vari comuni del capoluogo altoatesino, sia i lavori che svolti nello stesso comune di Laives ove era presente con la sede operativa dell'azienda che disponeva di un luogo con attrezzatura e mezzi. Si tratta, nella fattispecie de quo, di effettivi spostamenti del personale sui cantieri fuori sede della ditta che rendono in re ipsa la CP_2 legittimità della indennità della trasferta posto che è incontestato ed incontestabile che le opere edili nei vari territori della provincia di Bolzano sono sati effettivamente eseguiti. Atteso che il Comune di LAIVES rappresenta, dunque, la corretta sede legale della per come da lettere Controparte_2 di assunzione, ictu oculi si palesa la diversità dei luoghi ove è stata resa la prestazione lavorativa da parte dei dipendenti della è sufficiente infatti scorrere le pagine del documento CP_2 ispettivo per constatare, immediatamente, la diversità dei luoghi ove sono stati realizzati di fatto i cantieri (tra i tanti: anno 2013 Comune di Bolzano, Scena, Nova Levante, Appiano sulle Strade del
Vino, Nova levante;
anno 2014 Appiano Sulle, Bressanone, Malles..; anno 2015 Laives, Nova Ponente, Bressanone..; anno 2016 Laives, Affi, Appiano;
anno 2017 Bronzolo, Merano, Scena..). A ciò doveva aggiungersi la contraddizione emergente dal verbale ispettivo in cui, da un lato, si negava che il Comune di Laives fosse una effettiva sede operativa aziendale, dall'altro si affermava che in quel Comune vi erano cantieri in cui i dipendenti avevano prestato la loro attività. Nelle lettere di assunzione, poi, veniva sempre indicato dall'azienda che il luogo di lavoro era nel Comune di Laives ed è infatti qui che i dipendenti della si trovano giornalmente e abitualmente e svolgono CP_2 gli incarichi demandati dal datore anche per recarsi in trasferta. Inoltre, doveva tenersi conto dello ius superveniens costituito dall'art. 7 quinquies DL 193/16 che aveva dettato una norma di interpretazione autentica dell'art. 51, comma 6, Tuir e su cui si erano pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n° 27093/17, chiarendo che l'eventuale continuatività della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica l'assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso (di quello stabilito in via generale per la retribuzione imponibile), rispettivamente previsto dalle citate disposizioni”; “l'art.7 quinques del d.l. 22 ottobre 2016, n.193 (convertito dalla legge 1 dicembre 2016, 225) – che ha introdotto una norma retroattiva auto qualificante di “interpretazione autentica” del comma 6 dell'art. 51 del TUIR con la quale ha stabilito (comma 1) che i lavoratori rientranti nella disciplina prevista dal suddetto comma 6 sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti tre condizioni a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione “in misura fissa”, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta”. “…In caso di mancata contestuale esistenza delle suindicate condizioni, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51 – risulta conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all'art. 117, primo comma, Cost., sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo, consacrati nell'art. 6 della CEDU (…)”. Ciò imponeva di ritenere che l'utilizzo pur se frequente nel suo utilizzo – compatibilmente con la natura stessa dell'attività lavorativa di edilizia – non può che rientrare di conseguenza nella disciplina di cui al comma 5 dell'art. 51 TUIR in quanto nel caso di specie difettava il requisito di cui alla lettera A) del citato art. 7 quinquies, con riconoscimento del trattamento previsto di cui al comma 5 del medesimo articolo 51 del TUIR. In ogni caso il giudice di primo grado, non avendo ravvisato la sussistenza dei presupposti per applicare il comma 5 dell'art. 51 Tuir, avrebbe dovuto comunque riconoscere al caso di specie l'adozione della disciplina del trasfertismo di cui al comma 6 dell'art. 51 TUIR. Qualora non si procedesse neanche in tal senso i lavoratori appartenenti al settore dell'edilizia rimarrebbero sprovvisti di qualsiasi forma di tutela per attività lavorativa regolarmente prestata, allorquando si recano in trasferta.
7.2) l'errore del tribunale nell'affermare che con i ricorsi in opposizione non erano state sollevate censure alla accertata violazione di assunzione di operai a tempo determinato in misura superiore al
4 25%. Al contrario, proprio in riferimento ai limiti quantitativi per la stipula di contratti a termine, è stato espressamente indicato che tali limiti operano in assenza di una diversa disciplina contrattuale applicata e, pertanto, con riferimento al settore dell'edilizia, vigono le disposizioni introdotte dal contratto collettivo di riferimento (25% più 15%). È stato, inoltre, chiarito che il conteggio dei rapporti a tempo indeterminato andrà effettuato in relazione al complesso dei lavoratori in forza nell'impresa, a prescindere dall'unità produttiva dove gli stessi sono occupati e che i lavoratori a termine potranno essere destinati presso una o soltanto alcune unità produttive del medesimo datore di lavoro.
Con 8) L' di si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_4 della sentenza impugnata.
9) Le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
10) Preliminarmente si rileva che l'ordinanza ingiunzione n° 10/2019-2/1 è definitiva nei confronti di , che in tale ordinanza era individuato come trasgressore, mentre Parte_2 CP_2 quale responsabile in solido.
[...]
10.1) Ciò in quanto l'opposizione avverso tale ordinanza, iscritta al n° RG 198/21 del tribunale di TO, è stata proposta da solo quale legale rappresentante di Parte_2 Controparte_2
non anche in proprio.
[...]
10.2) Tanto è del resto confermato nello stesso atto di appello in cui si precisa che il gravame è proposto solo da e, appunto, da oggi Parte_1 Controparte_2 CP_1
11) Non si comprende, poi, in che termini rileverebbe nel presente giudizio la sentenza n° 182/22, che gli appellanti hanno prodotto con le note di trattazione scritta, con cui il tribunale di TO ha CP_ accertato che , nonostante il disconoscimento operato dall' era effettivamente Parte_2 alle dipendenze di dal 2008 al 2017. Controparte_3
Con 12) Va inoltre precisato che, contrariamente a quanto eccepito dall' di le Controparte_4 allegazioni contenute nell'atto di appello con riferimento all'art. 51, comma 6, Tuir, come autenticamente interpretato dall'art. 7 DL 193/16, non sono inammissibili perché con esse non si introducono nuovi elementi in fatto, ma una diversa qualificazione giuridica dei fatti di causa.
13) Ciò detto, l'appello deve essere respinto.
CP_ 14) Quanto al primo motivo relativo alla indennità di trasferta, l'organo ispettivo ha accertato che nel periodo marzo 2013 – dicembre 2017 la società ricorrente ha annotato in modo costante e sistematico nel Lul il pagamento ai suoi dipendenti di somme di denaro a titolo di “Trasferte esenti al 100%”. Tali somme erano pari ad euro 46,48 al giorno, per le trasferte in Italia, e ad euro 77,47 al giorno, per le trasferte all'estero. Attraverso queste annotazioni, e tenuto conto delle previsioni dell'art. 51, comma 5, Tuir, l'azienda ha omesso di versare la contribuzione sulle somme erogate a titolo di trasferte.
15) L'amministrazione ha contestato la violazione dell'art. 39, comma 7, DL 112/08 ritenendo che tali annotazioni sul Lul costituivano infedeli registrazioni tali da determinare differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali ai sensi del succitato comma 7.
5 16) In particolare, l'amministrazione ha fondato le sue conclusioni sul fatto: a) che la trasferta è istituto che presuppone uno spostamento occasionale e temporaneo del lavoratore dalla sua normale sede di lavoro, mentre nel caso di specie l'azienda aveva annotato ed erogato le somme a titolo di
“Trasferte esenti al 100%” in modo del tutto costante e sistematico;
b) che nella quasi totalità delle lettere di assunzione era indicata come sede di lavoro dei singoli operai il Comune di Laives (Bz), mentre in tale comune si trovava solo un garage e un altro locale, peraltro adibito ad ufficio;
c) che lo stesso , legale rappresentante all'epoca dell'ispezione del 2018, interpellato circa Parte_2 le somme erogate a titolo di trasferta, aveva dichiarato di aver raggiunto con i lavoratori una sorta di accordo per il pagamento di una cifra fissa a ristoro dei tempi di viaggio e dello straordinario;
d) che per alcuni lavoratori elencati nel verbale di accertamento era emersa l'annotazione sul Lul e la conseguente corresponsione di somme a titolo di trasferte esenti al 100% anche a lavoratori operanti su cantieri ubicati nei comuni di Isola Capo Rizzuto e Laives, che nelle lettere di assunzione venivano indicati come sede di lavoro;
e) che per alcuni lavoratori elencati nel verbale di accertamento era emersa la corresponsione dell'indennità di trasferta per un numero di giorni maggiore rispetto a quelli effettivamente lavorati o, al contrario, il pagamento della citata indennità per un numero di giorni inferiore.
17) Ora, gli appellanti non contestano, anzi confermano, che l'annotazione sul Lul e l'erogazione di somme di denaro a titolo di indennità di trasferta veniva effettuato in modo continuativo e costante e anche per giornate non lavorate o per lavori svolti nello stesso Comune di Laives indicato come sede di lavoro nelle lettere di assunzione. E del resto quanto riassunto alle succitate lettere d) ed e) è stato documentato dall'amministrazione appellata e, a monte, è stato visivamente accertato dall'ispettore CP_ previo esame della documentazione aziendale analiticamente indicata nel verbale unico di accertamento e notificazione.
18) Il modus procedendi dell'azienda ispezionata, a ben vedere, era più che altro quello dei c.d. trasfertisti abituali di cui al comma 6 dell'art. 51 Tuir secondo cui: Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità …… concorrono
a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
19) Come è noto tale norma è stata autenticamente interpretata dall'art. 7 quinquies DL 193/16, il cui primo comma prevede che: Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che
i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si
è svolta.
20) Nel caso di specie, però, non è rilevante stabilire se ricorressero contestualmente i tre requisiti previsti dalla norma di interpretazione autentica, perché anche in caso di risposta affermativa a tale quesito, comunque sussisterebbe la violazione amministrativa contestata.
21) Ciò in quanto il comma 6 considera reddito nella misura del 50% le somme percepite dai trasfertisti abituali, con la conseguenza che, almeno su quella percentuale, la contribuzione doveva essere versata.
6 22) Nel caso di specie tanto non è avvenuto e ciò è dipeso dal fatto che l'azienda, pur procedendo ad annotazioni sul Lul nei termini di cui al citato comma 6, ovvero considerando i suoi dipendenti come trasfertisti abituali, indicava le somme erogate come “Trasferte esenti al 100%”, con annotazione infedele che ha consentito di evitare il versamento della contribuzione quanto meno sulla metà delle somme corrisposte.
23) Né può dirsi che nel caso di specie possa rientrarsi nelle previsioni del comma 5 dell'art. 51 Tuir, come le annotazioni sul Lul lascerebbero intendere laddove si faceva riferimento ad un'esenzione al
100%.
24) Sotto tale profilo, ma la circostanza vale anche con riferimento al comma 6 del citato art. 51, gli appellanti non prendono alcuna posizione sulle dichiarazioni rese da , in qualità di Parte_2 legale rappresentante della in data 27.2.18 (cfr. verbale n° 3 del 27.2.18 Controparte_2 Con prodotto dall' di TO).
CP_ 25) In tale occasione, infatti, lo stesso legale rappresentante dichiarò all'ispettore “circa la spettanze della trasferta anche per i lavori eseguiti nel comune di Laives, e negli altri luoghi riferisco che in passato avevo concluso una sorta di accordo sindacale con i lavoratori che prevedeva la corresponsione di una cifra fissa a ristoro del tempo di viaggio e dello straordinario. Tale accordo riguardava tutti i lavoratori e tutte le località in cui l'azienda ha lavorato”.
26) Tale dichiarazione costituisce chiara ammissione della inattendibilità delle annotazioni operate sul Lul di somme erogate ai dipendenti a titolo di “Trasferte esenti al 100%”, con conseguente assenza di valida giustificazione dell'omesso versamento della contribuzione ai sensi dell'art. 51, comma 5,
Tuir. Ciò in quanto l'esplicito riferimento a somme corrisposte forfettariamente a titolo di straordinario smentisce chiaramente che le somme venivano erogate a titolo di trasferta.
27) A ciò si aggiunga che per essere considerate somme corrisposte a titolo di trasferte dei lavoratori ai sensi del succitato comma 5, doveva risultare trattarsi di trasferte occasionali e momentanee rispetto ad una ordinaria sede di lavoro. Ciò in quanto le trasferte di cui al comma 5, a differenza di quelle di cui al successivo comma 6, sono appunto riferite ai cd. trasfertisti occasionali (cfr. in motivazione
Cass. SSUU n° 27093/17).
28) Ma ciò deve escludersi alla luce di quanto emerso in sede ispettiva, ovvero il pagamento continuativo e costante della asserita indennità di trasferta, la corresponsione della stessa anche in giornate in cui gli operai non avevano lavorato e anche per lo svolgimento di lavori edili nel Comune di Laives che, come è documentale dalle lettere di assunzione e come affermato nello stesso atto di appello, costituiva l'ordinaria sede di lavoro dell'azienda appellante.
29) Anche per tale via, dunque, le annotazioni contenute nel Lul devono essere considerate infedeli ai sensi dell'art. 29, comma 7, DL 112/08 ed hanno avuto l'effetto di comportare un ingiustificato omesso versamento della contribuzione sulle somme erogate.
30) Quanto al comma 2 dell'art. 7 quinquies DL 193/16, lo stesso non può essere interpretato nel senso che nell'ipotesi in cui non ricorra la contestuale presenza dei tre requisiti di cui al comma 1, si rientrerebbe de plano nella previsione del comma 5 dell'art. 51 Tuir. Si tratterebbe di una interpretazione del tutto illogica perché finirebbe per affermare il principio secondo cui l'assenza di uno dei requisiti per l'applicazione di una norma che consente una parziale agevolazione contributiva consentirebbe addirittura di applicare una norma che prevede una agevolazione totale almeno nei limiti indicati dal comma 5 dell'art. 51 Tuir.
7 31) Deve invece ritenersi che l'impossibilità di applicare il comma 6 può consentire l'applicazione del precedente comma 5 sempre che si tratti di genuina indennità di trasferta di natura saltuaria ed occasionale. Il che, per quanto detto, non è nel caso di specie.
32) Infine, è destituito di fondamento il secondo motivo di appello relativo al superamento dei limiti di legge e contrattazione collettiva per le assunzioni di operai edili a tempo determinato.
33) Con l'ordinanza ingiunzione è stata applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 23, comma
4, D. Lgs. n° 23/15 perché in sede ispettiva, attraverso puntuali e specifici richiami sia alla norma di legge sia all'art. 93 CCNL Edilizia applicato, era stato accertato che nel periodo dal 25.6.15 al
31.12.17 l'azienda aveva assunto operai a tempo determinato superando la percentuale del 25% degli operai a tempo indeterminato assunti nell'anno precedente. Nel verbale ispettivo si precisava che l'azienda non poteva beneficiare di un ulteriore 15% per l'assunzione di operai a tempo determinato, non avendo fatto ricorso alla iscrizione dei lavoratori alla Borsa Lavoro dell'Edilizia Nazionale
(Blen), come ammesso dallo stesso legale rappresentante che aveva dichiarato di non conoscere nemmeno tale possibilità.
34) Nel verbale di accertamento, poi, si procedeva ad un analitico calcolo da cui emergeva lo sforamento della percentuale del 25% negli anni 2015, 2016 e 2017, precisando sia i mesi in cui tale sforamento era avvenuto, sia i nominativi dei lavoratori la cui assunzione aveva determinato lo sforamento.
35) A fronte di ciò, nei due ricorsi in opposizione non si denunciava alcuno specifico errore in cui l'organo ispettivo era incorso, limitandosi ad un generico accenno alla possibilità di assumere anche un ulteriore 15% di lavoratori a tempo determinato senza in alcun modo contraddire le risultanze del verbale ispettivo soprattutto nella parte in cui si chiariva, per come ammesso dallo stesso legale rappresentante, che l'azienda non si era avvalsa della iscrizione degli operai nella Borsa Lavoro dell'Edilizia Nazionale e non poteva quindi beneficiare dell'ulteriore 15%. Nei ricorsi, inoltre, si faceva riferimento del tutto inconferente alle assunzioni effettuate “a far tempo dall'anno 2018”, mentre le violazioni riscontrate in sede di ispettiva, come detto, erano riferite al periodo 25.6.15 –
31.12.17. Infine, nei ricorsi si faceva cenno a non meglio chiariti accordi sindacali “per legittimamente derogare al limite percentuale dei lavoratori a termine”.
36) La conseguenza è che la sentenza impugnata merita ampia conferma laddove ha affermato che: le specifiche deduzioni sul punto contenute nella memoria difensiva e nel verbale unico di accertamento e notificazione non sono state contrastate validamente dalle parti ricorrenti, le quali si sono limitate a sostenere genericamente di aver stipulato degli accordi sindacali che avrebbero loro permesso di derogare ai limiti imposti dall'art.23 (co.1 e 4) d.lgs.81/2015, senza neanche Co specificare quali sarebbero tali accordi (avendo per contro l' di TO calcolato la percentuale massima di assunzioni a tempo determinato ammesse per ciascun anno proprio tenendo conto della contrattazione collettiva e, in particolare, dell'art.93 del CCNL per i dipendenti delle imprese edili
e affini, percentuale massima sforata dalla società nei termini analiticamente indicati nelle tabelle di cui al verbale unico di accertamento e notificazione).
37) La censura contenuta nel secondo motivo di appello è dunque da disattendere e ciò anche in ragione del fatto che nel motivo di gravame si continua a non prendere posizione sugli specifici e convincenti calcoli che hanno indotto l'amministrazione a ravvisare la violazione dell'art. 23, comma 4, D. Lgs. n° 23/15.
8 38) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia dichiarato dagli stessi appellanti (euro 29.822,00) e della riduzione del 20% di cui all'art. 9, comma 2, D. Lgs. n° 149/15.
39) Dal tenore della decisione discende per gli appellanti l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da CP_1 Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di TO n° 57/23, così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello;
2) condanna in solido gli appellanti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.800,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico degli appellanti i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 4.12.24.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
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