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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/03/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N.2867/2024 VG.
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopraindicata promossa con ricorso depositato il 19.11.2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1 residente in [...] con l'Avv. ISABELLA TOSTO
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: Cod. Fisc. Pt_3 C.F._2 residente in [...] con l'Avv. ISABELLA TOSTO
letto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla , (nata Persona_1 Parte_4
l'11.11.2029 a San Fermo D.B.); rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole;
rilevato, precisamente, che i ricorrenti hanno concordemente chiesto al Tribunale di recepire il seguente accordo:
1. la figlia (nata l'[...] a [...] D.B.) è affidata congiuntamente ad entrambi i Parte_4 genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, in Porlezza, Via Guglielmo della
Porta n.2;
2. ogni decisione di carattere straordinario relativa all'indirizzo educativo e formativo della figlia, alla salute, all'educazione religiosa, alla vita ricreativa e sportiva, dovrà essere assunta concordemente dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di;
Pt_4
3. il padre provvederà al pagamento dell'assegno di mantenimento per la minore nella misura di € 400,00=, somma da versare entro il 3 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo l'ISTAT, oltre il pagamento della mensa scolastica e il rimborso delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Como, nella misura del 70% a carico del padre e il 30% a carico della madre;
4. le parti concordano che gli assegni famigliari svizzeri, ammontanti ad 200 CHF, verranno devoluti integralmente alla sig.ra Pt_1
5. relativamente ai giorni di visita, le parti concordano quanto segue: il padre avrà diritto di avere con sè
nei week-end - alternati con la madre- da venerdì fino alla domenica sera fino alle ore 20:00 con Pt_4 pernottamento, oltre i giorni di martedì e giovedì dalle ore 18 alle ore 20:00 nella settimana senza weekend, mentre il martedì con il weekend di sua competenza;
6. il padre avrà diritto di tenere con sé per 15 giorni anche non consecutivi per le ferie estive da Pt_4 concordare entro il mese di aprile di ogni anno;
le vacanze natalizie verranno concordate entro ottobre e saranno così suddivise: i giorni 24 e 25 ad anni alterni e così il periodo dal 26 al 31 dicembre e dall'1 al
6 gennaio, così come quelle pasquali, alternativamente;
7. le parti prestano il reciproco consenso per i documenti di espatrio per la figlia minore. ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario delle frequentazioni padre-figlia può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge
8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013; osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4,
u.c., cpc;
consideratoche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto P.M., ritenuto che la natura congiunta del ricorso e l'esito processuale le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al soprariportato accordo delle parti, da intendersi qui interamente trascritto;
2) SPESE di lite compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 28.3.2025.
SI COMUNICHI
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott.ssa M. R. Manenti Dott.ssa B. Cao
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopraindicata promossa con ricorso depositato il 19.11.2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1 residente in [...] con l'Avv. ISABELLA TOSTO
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: Cod. Fisc. Pt_3 C.F._2 residente in [...] con l'Avv. ISABELLA TOSTO
letto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla , (nata Persona_1 Parte_4
l'11.11.2029 a San Fermo D.B.); rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole;
rilevato, precisamente, che i ricorrenti hanno concordemente chiesto al Tribunale di recepire il seguente accordo:
1. la figlia (nata l'[...] a [...] D.B.) è affidata congiuntamente ad entrambi i Parte_4 genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, in Porlezza, Via Guglielmo della
Porta n.2;
2. ogni decisione di carattere straordinario relativa all'indirizzo educativo e formativo della figlia, alla salute, all'educazione religiosa, alla vita ricreativa e sportiva, dovrà essere assunta concordemente dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di;
Pt_4
3. il padre provvederà al pagamento dell'assegno di mantenimento per la minore nella misura di € 400,00=, somma da versare entro il 3 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo l'ISTAT, oltre il pagamento della mensa scolastica e il rimborso delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Como, nella misura del 70% a carico del padre e il 30% a carico della madre;
4. le parti concordano che gli assegni famigliari svizzeri, ammontanti ad 200 CHF, verranno devoluti integralmente alla sig.ra Pt_1
5. relativamente ai giorni di visita, le parti concordano quanto segue: il padre avrà diritto di avere con sè
nei week-end - alternati con la madre- da venerdì fino alla domenica sera fino alle ore 20:00 con Pt_4 pernottamento, oltre i giorni di martedì e giovedì dalle ore 18 alle ore 20:00 nella settimana senza weekend, mentre il martedì con il weekend di sua competenza;
6. il padre avrà diritto di tenere con sé per 15 giorni anche non consecutivi per le ferie estive da Pt_4 concordare entro il mese di aprile di ogni anno;
le vacanze natalizie verranno concordate entro ottobre e saranno così suddivise: i giorni 24 e 25 ad anni alterni e così il periodo dal 26 al 31 dicembre e dall'1 al
6 gennaio, così come quelle pasquali, alternativamente;
7. le parti prestano il reciproco consenso per i documenti di espatrio per la figlia minore. ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario delle frequentazioni padre-figlia può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge
8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013; osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4,
u.c., cpc;
consideratoche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto P.M., ritenuto che la natura congiunta del ricorso e l'esito processuale le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al soprariportato accordo delle parti, da intendersi qui interamente trascritto;
2) SPESE di lite compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 28.3.2025.
SI COMUNICHI
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott.ssa M. R. Manenti Dott.ssa B. Cao