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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/07/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione I civile
riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati
dott.ssa Caterina Santinello Presidente
dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Giudice
dott.ssa Paola Rossi Giudice relatore ed est.
nel procedimento n. 166-1/2025 r.g.p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di
Parte_1
promosso dal debitore, rappresentato e difeso dall'avv. Selene LÈ e
Federico LÈ
RICORRENTE
OCC dott Michele Ferraro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale
1 premesso che con ricorso depositato in data 29.5.2025, il sig. Pt_1
adiva l'intestato Tribunale chiedendo l'apertura della liquidazione del
[...]
patrimonio ai sensi degli artt. 268 e segg. CCI;
premesso, altresì, che, a fondamento della propria domanda, il ricorrente deduceva di trovarsi in stato di sovraindebitamento;
visti i chiarimenti e le integrazioni al ricorso e alla relazione dell'OCC resi a seguito di richiesta del giudice delegato;
rilevato che, ai sensi dell'art. 65, comma II, CCI anche alla presente procedura per l'apertura di liquidazione controllata trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo III;
rilevato, altresì, che, dalla disamina degli artt. 40 e 41 CCI, si evince che, in tema di liquidazione giudiziale, non è necessaria la convocazione delle parti laddove l'istanza di apertura del procedimento venga proposta dall'imprenditore, cosicché, anche in ipotesi di liquidazione controllata, ove la domanda sia stata proposta dallo stesso debitore e non ricorra la necessità di instaurare uno specifico contraddittorio, può essere omessa la celebrazione dell'udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale di Padova in ragione della residenza del sig. ; Pt_1
ritenuto che il debitore che richiede l'apertura della liquidazione controllata debba depositare la documentazione di cui all'art. 39, comma I e II, CCI
che è individuabile in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (o certificazione unica); 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma II lett. e della successiva
2 redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma II, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore,
con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma II, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma II,
CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma IV lett. b), CCI).
Documentazione che è stata prodotta dal ricorrente;
rilevato che il gestore della crisi, nella propria relazione, ha concluso esprimendo un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione ed ha esposto che l'attivo da destinare ai creditori deriva sostanzialmente dalla continuazione dell'attività di lavoro dipendente;
rilevato, altresì, che a fronte del patrimonio del debitore costituito essenzialmente dal reddito da lavoro (euro 2.500 al mese circa) e da beni mobili di limitato valore e tenuto conto dell'indebitamento complessivamente maturato (euro 145.000 circa), deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, comma I, lett. c) CCI;
verificato che il ricorrente, pur avendo di fatto cessato la precedente attività
d'impresa svolta in forma individuale, risulta ancora iscritto al Registro delle
Imprese ma, alla luce dei dati di attivo, ricavi e passivo, non risulta essere soggetto alla procedura di liquidazione giudiziale;
3
considerato che
ricorrano i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
ritenuto di doversi determinare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 268
comma 4 lettera b, la quota di stipendio del ricorrente non ricompresa nella liquidazione in quanto necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia;
considerato, sotto questo profilo, che il debitore riferisce e l'OCC conferma che il nucleo familiare è costituito dal ricorrente, che percepisce uno stipendio di euro 2.500 netti al mese, dalla moglie disoccupata, dal figlio
, che percepisce uno stipendio di euro 1.390 netti al mese, e dal Per_1
figlio , che percepisce uno stipendio di circa euro 1.300 mensili;
Per_2
considerato inoltre che l'OCC, esaminate nel dettaglio le spese indicate dal ricorrente per il mantenimento del nucleo familiare, quantificate in ricorso in euro 2.150 mensili, ha reputato estranea a quelle necessarie per il mantenimento la sola spesa di euro 50 per l'abbonamento alla piattaforma
“Sky”, valutazione che il Collegio condivide, ragione per cui le spese possono quantificarsi in euro 2.100 mensili;
ritenuto che le spese, così quantificate, debbano gravare quo quota sui membri del nucleo familiare in relazione al reddito da lavoro da ciascuno percepito e che pare quindi corretto imputarle per ½ al ricorrente, per ¼ al figlio e per ¼ al figlio . Non può infatti Persona_3 Persona_4
condividersi la prospettazione secondo cui i figli dovrebbero contribuire in termini minori (euro 240 mensili ed euro 120 ), al fine di Per_1 Per_2
tenere conto del fatto: (i) che ha un contratto di apprendistato fino Per_2
al 2026; (ii) che i figli aspirano, prima o poi, ad uscire dal nucleo familiare e
(iii) che si prospettano in futuro ulteriori spese, una volta che gli automezzi
4 del ricorrente (utilizzati anche dai figli) vengano venduti. La valutazione del
Tribunale è effettuata allo stato degli atti e deve tenere conto delle condizioni attuali della famiglia, con la precisazione che la quota di reddito da lasciarsi al sovraindebitato potrà in futuro essere modificata dal giudice delegato, in presenza di fatti sopravvenuti che incidano sulle spese e/o sulle entrate del nucleo familiare e sulla sua composizione;
ritenuto che possa pertanto valutarsi in euro 1.050 la quota mensile di reddito del ricorrente da destinarsi alle esigenze di mantenimento, salva diversa valutazione che potrà essere effettuata dal giudice delegato una volta aperta la procedura, a fronte di variazioni della condizione del ricorrente e del nucleo familiare. Il restante reddito da lavoro/pensione dovrà essere riversato nella procedura;
ritenuto che debba indicarsi anche la durata di apprensione del reddito da lavoro alla procedura,
considerato infatti che, pur in difetto di una previsione corrispondente al disposto di cui all'art. 14 undecies legge n. 3/2012 in ordine al limite temporale di apprensione alla procedura dei beni sopravvenuti nel patrimonio del debitore, sia necessario stabilire detto limite;
considerato, al riguardo, che così come non è pensabile far coincidere l'apprensione, quale bene sopravvenuto, di quota parte dello stipendio all'intera durata del rapporto di lavoro (soprattutto qualora sia, come nel caso di specie, a tempo indeterminato), non è altrettanto pensabile che siffatta apprensione possa coincidere con l'esaurimento dell'attività
liquidatoria di tutti gli altri beni inventariati (spesso di modesta entità sia in termini economici, sia in termini quantitativi);
5 considerato, infatti, che dalla disamina dell'art. 282 CCI in combinato disposto con l'art. 279 CCI in tema di esdebitazione, si desume che la procedura di liquidazione controllata debba avere una durata di almeno tre anni: l'art. 279 fissa il diritto del debitore a conseguire l'esdebitazione
“decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento
della chiusura della procedura, se antecedente”, così lasciando intendere che la procedura può avere durata anche inferiore a tre anni, laddove l'art. 282 fissa il diritto alla esdebitazione “a seguito del provvedimento di
chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura”, così
lasciando intendere che prima del decorso di tre anni il debitore non può
essere esdebitato e, dunque, continuano ad essere esigibili i crediti della massa;
ritenuto, allora, che, proprio in ragione di tale persistente esigibilità, sia interesse del debitore stesso mantenere aperta la procedura per la durata minima di tre anni, giacché, se fosse possibile la sua chiusura al momento della cessazione dell'attività di liquidazione in epoca antecedente ai tre anni, il debitore medesimo “tornato in bonis” si potrebbe trovare nella situazione di dover rispondere (dal momento della chiusura della liquidazione controllata e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non abbiano trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale;
ritenuto, per converso, che facendo coincidere la durata “minima” della liquidazione controllata con il triennio necessario per conseguire l'esdebitazione, il debitore è tenuto a soddisfare i crediti della massa nei limiti dell'attivo appreso alla procedura, cosicché, anche in caso di attività
6 liquidatoria cessata anteriormente al triennio, è interesse del debitore stesso protrarre la durata della procedura fino allo scadere dei tre anni;
considerato, pertanto, che, anche la quota parte dello stipendio possa essere incamerata dal liquidatore per anni tre;
ritenuto, tuttavia, di dover al contempo considerare il triennio anche come limite temporale massimo di incasso della quota parte di stipendio;
ritenuto, infatti, che se è ben vero che, al pari di quanto espressamente stabilito dall'art. 281, commi V e VI, CCI, la dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI non possa in sé precludere la prosecuzione dell'attività liquidatoria, è altrettanto vero che l'attività liquidatoria non può
che essere intesa in relazione ai beni rientranti nella massa al momento della esdebitazione;
ritenuto, pertanto, che, intervenuta la dichiarazione di esdebitazione, non possa proseguire l'acquisizione dei beni consistenti nelle quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cosicché l'apprensione della quota parte di reddito dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI;
considerato in ogni caso che ogni valutazione sull'esistenza nel caso di specie dei presupposti per l'esdebitazione non può nella presente sede essere anticipata dal Tribunale ma viene rinviata alla presentazione dell'istanza in tal senso;
ritenuto che possa essere accolta la richiesta di autorizzarsi il sig Pt_1
all'utilizzo dell'automezzo Volkswagen Golf targato BK264NA, avendo il ricorrente rappresentato che il mezzo gli è necessario per recarsi sul luogo di lavoro;
con la precisazione che l'autorizzazione all'utilizzo non esime il
7 Liquidatore dal procedere alla vendita del bene e che l'utilizzo cesserà
all'aggiudicazione dello stesso;
visto l'art. 270 CCI;
p.q.m.
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
, C.F. , residente a [...]di Padova Parte_1 C.F._1
(PD), via Trieste n. 17/B, anche quale titolare della ditta individuale LÈ
, con sede in Via Trieste 17, Masera Di Padova (Pd) Frazione Pt_1
Bertipaglia;
2) nomina Giudice Delegato la dott.ssa Paola Rossi;
3) nomina liquidatore il dott. Michele Ferraro (CF: ) C.F._2
con Studio in Via Nazareth, 8 - 35128 Padova (PD);
4) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, della certificazione unica degli ultimi tre anni e dell'elenco dei creditori;
5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo,
predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
6) dispone che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del sino alla concorrenza dell'importo di Pt_1
euro 1.050 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
8 autorizza il sig ad utilizzare, fino all'aggiudicazione, l'automezzo Pt_1
Volkswagen Golf targato BK264NA;
7) dispone che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Padova e la trascriva nei registri immobiliari ove si trovano i beni immobili dei ricorrenti;
- provveda alla pubblicazione della sentenza presso il registro delle imprese;
- notifichi la presente sentenza ai debitori ai sensi dell'art. 270, comma IV
CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio,
via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà
essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un
9 programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273
CCI;
- entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno (a partire dal 31.12.2025)
depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte,
accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice,
dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280
CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma III CCI;
10 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al
Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
Si comunichi ai ricorrenti, all'OCC e al Liquidatore
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 3/07/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Paola Rossi dott.ssa Caterina Santinello
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