Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/06/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 883/2021 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 883/2021 R.G., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 domiciliata in Castellammare di Stabia (NA) al Viale Europa n. 144, presso lo studio dell'avvocato Francesco Circiello, che la rappresenta e lo difende in virtù di procura apposta in calce al ricordo introduttivo.
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia RT
(NA) alla Via G. Marconi n. 87, presso lo studio dell'avvocato Gaetano De Stefano che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
RESISTENTE
Oggetto: contratto d'opera professionale
Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 25-2-
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 1
1. Con ricorso depositato in data 19-2-2021, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., Pt_1 chiedeva al Tribunale la condanna di al pagamento, in
[...] RT proprio favore, della somma di euro 17.695,00 (14.550,00 oltre IVA) a titolo di compenso per l'attività professionale prestata per gli anni 2015/19.
A tal fine premetteva che: era una società operante nel campo della consulenza aziendale, fiscale e tributaria;
nel periodo compreso tra il mese di aprile 2015 ed il mese di aprile 2019, aveva prestato la propria attività professionale in favore dell'architetto pattuendo che, a fronte della consulenza ricevuta, quest'ultimo RT corrispondesse alla società, a titolo di compenso annuo, la somma di euro 3.500,00 oltre
IVA; nel corso degli anni, però, il resistente, in virtù del rapporto di amicizia che lo legava al dott. , legale rappresentante della S.a. Fin. S.p.A., non aveva Controparte_2 versato nulla alla società per l'attività professionale effettuata in suo favore;
in data 9-9-
2020, aveva intimato, tramite il proprio avvocato, il pagamento della somma di euro
14.550,00 oltre IVA a titolo di compenso professionale.
Instaurato il contraddittorio, mediante notifica del ricorso e del decreto che fissava l'udienza di comparizione delle parti, in data 9-3-2021, mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge
53/1994, eccepiva l'improcedibilità e la inammissibilità della RT domanda, il difetto di legittimazione attiva/titolarità della società attrice e contestava l'an e il quantum della pretesa creditoria.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda con vittoria di spese e lite.
Disposto il mutamento di rito in data 15-3-2022 e raccolte le prove ammesse, all'esito delle conclusioni rese la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, co. 1, c.p.c..
2. In primo luogo, devono essere respinte le eccezioni di rito proposte.
Invero, in corso di causa è stata espletato, con esito negativo, il procedimento di negoziazione assistita (con invito indirizzato alla controparte il 4-11-2021) mentre, con ordinanza disposta in corso di causa il rito è stato mutato in quello ordinario.
Conseguentemente, i rilievi della parte resistente relativa alla mancanza della procedura di negoziazione assistita e alla inammissibilità della domanda per la necessità di una istruttoria complessa, non possibile con il procedimento sommario, risultano superate,
3. Priva di pregio è anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, proposta dal resistente.
pag. 2 Secondo , la richiesta di pagamento non poteva essere RT proposta nei suoi confronti in quanto non aveva mai avuto alcun rapporto professionale con la società ricorrente, di cui non conosceva l'esistenza e l'attività da questa esercitata, ma solo con – titolare delle azioni della società ricorrente insieme e Controparte_2
e - in virtù del rapporto di amicizia esistente. Controparte_3 Persona_1
Precisato che la questione posta dal resistente ha ad oggetto la titolarità attiva, e quindi la fondatezza nel merito della domanda e non la legittimazione attiva - che, come quella attiva, deve essere valutata in base alla prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio: cfr. Cass. civ., sez. un., n. 2951 del 16-2-
2016 – l'eccezione risulta del tutto infondata.
Invero, l'azione è stata proposta dalla società ricorrente nei confronti del resistente allegando la prima di aver espletata l'attività professionale descritta in ricorso in favore del secondo, e ciò è sufficiente per ritenere la società legittimata attivamente.
4. Nel merito, com'è noto, costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza, avallato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 13533/2001, quello secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis, Cass. 3373/2010, 2387/2004, 8615/2006, 13674/2006, 3373/2010).
Nel caso di specie, ai fini della prova della fonte del credito azionato, rappresentato dal contratto di opera professionale concluso tra SA.FIN s.p.a. e per RT
l'attività di consulenza, la ricorrente ha depositato copiosa corrispondenza, intercorsa tra l'architetto e la casella mail ” da cui emerge, per CP_1 Email_1 gli anni 2018, 2019 e 2020, da un lato, la consegna da parte di alla CP_1 Pt_1 della documentazione necessaria alla predisposizione degli adempimenti fiscali
[...]
(fatture attive e passive), e, dall'altro lato, l'invio da parte della dei modelli Parte_1
F24 da saldare per il versamento delle imposte, dei modelli dichiarativi e dei dati fiscali per pag. 3 la predisposizione della dichiarazione e degli adempimenti (come verificato CP_4 anche dal c.t.u.).
L'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti in causa è stata confermata altresì dalle dichiarazioni rese dai testi escussi.
In particolare, il teste , consulente e revisore fiscale, sentito Testimone_1 all'udienza del 3-10-2023, ha dichiarato che nel periodo in cui ha collaborato con la Pt_1
“la società si è occupata anche delle procedure fiscali, contabili e previdenziali dell'architetto ; il periodo è stato orientativamente tra il 2015 e il 2019; la CP_1 Pt_1 con tutti i suoi clienti si accordava per un corrispettivo annuale compreso tra i 3000 e i
4000 euro e poiché con il il rapporto è durato diversi anni, ritengo che anche con CP_1 questi ci fu un simile accordo;
[…] in ogni caso, ricordo che il doveva 3500 euro, CP_1 oltre i.v.a., per il periodo 2015-2019”.
Anche il testo , escusso all'udienza del 14-12-2023, ha dichiarato di Testimone_2 aver lavorato tra il 2010 e il 2019 come collaboratore esterno per la società Parte_1 con compito di preparare le fatture pro forma nell'interesse dei suoi clienti e di emettere le fatture, una volta che la incassava con bonifici le somme richieste mediante le Pt_1 suddette fatture pro forma. Il teste ha precisato che “tra il 2015 e il 2019 sicuramente furono emesse fatture pro forma nei confronti del e ciascuna erano dell'importo CP_1 di euro 3.500,00 più iva per l'attività svolta per l'intero anno, per ciascun anno”; tuttavia,
“durante il periodo che io ho lavorato, ovvero sino al 2019, non ho emesso fatture per avvenuto pagamento in favore di perché non risultava che questi RT avesse pagato il compenso dovuto”.
Il convenuto ha negato di aver conferito incarico professionale alle società ricorrente, evidenziando come l'attività espletata fosse stata prestata in virtù del rapporto di reciproci favori professionali instaurato con il legale rappresentante della società attrice.
Il rilievo è infondato.
Invero, dal descritto materiale istruttorio - dichiarazioni testimoniali e scambio cartolare emergente dalle e-mail indirizzate e ricevute da – emerge Email_1 univocamente che fosse del tutto consapevole che l'interlocutore RT
a cui chiedeva le prestazioni professionali fosse la società ricorrente e non CP_2
[...]
pag. 4 La convergenza di quanto emerso dalle prove descritte, consente di ritenere provata l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti avente ad oggetto la prestazione di opera professionale da parte della SA.FIN s.p.a. in favore dell'architetto RT
.
[...]
Pertanto, attesa la mancanza di qualsiasi prova in ordine ad eventuali fatti modificativi o estintivi della pretesa, deve affermarsi la spettanza in favore della società ricorrente del diritto a percepire il corrispettivo per l'attività professionale svolta in favore del resistente.
5. In odine al quantum debeatur, mancando la prova che le parti abbiano raggiunto un accordo sul compenso, occorre procedere alla determinazione di esso secondo i criteri stabiliti dall'art. 2233 c.c., secondo il quale “Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene”.
A tal fine soccorre la espletata c.t.u. – redatta dal dott. commercialista PE
, depositata in data 18-7-2024 – le cui conclusioni sono condivise dal Tribunale, in
[...] quanto immuni da censure e vizi logici, essendo fondata su un attento esame di tutta la documentazione prodotta e idonea valutazione della normativa del settore.
In particolare, sulla base di quanto evidenziato dal c.t.u. nel proprio elaborato - alla luce dell'art. 2233 c.c. e del decreto 2 settembre 2010, n. 169 -, in ragione dei criteri e delle valutazioni ivi precisate, incluse le repliche alle osservazioni formulate dai consulenti di parte, che devono intendersi qui richiamate integralmente, deve riconoscersi alla a titolo di compenso per le attività professionali espletate in favore Parte_2 dell'architetto per il periodo aprile 2015 – aprile 2019, la complessiva somma di CP_1 euro 7.024,55 oltre IVA.
Tale importo è stato determinato sommando i seguenti singoli importi per le attività indicate: per la tenuta della contabilità semplificata 2015/2019, euro 5.036,55; per la predisposizione delle dichiarazioni Unico persone Fisiche, euro 600,00; per la predisposizione delle dichiarazioni IVA, euro 540,00; per la predisposizione delle liquidazioni periodiche IVA, euro 420,00; per la predisposizione della comunicazione annuale dati IVA, euro 188,00; per la predisposizione della dichiarazione INARCASSA, euro
240,00.
Per tutto quanto sopra, in accoglimento della domanda – per come precisata nelle conclusioni rese nelle note di trattazione depositate in data 24-2-2025 - il resistente deve pag. 5 essere condannato al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di euro 7.024,55 oltre IVA.
6. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att.
c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria, euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal Pt_1
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti ,
[...] CP_1 CP_1 ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento RT in favore di in persona del legale rappresentante p.t., della somma di Parte_1 euro 7.024,55 oltre IVA;
B) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di RT
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 145,50 per Parte_1 esborsi ed euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovuti, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato Francesco Circiello;
C) pone le spese di c.t.u. a carico di . RT
Torre Annunziata, 4 giugno 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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