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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/07/2025, n. 2249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2249 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Cinzia Mondatore
- Presidente Dott.ssa
Francesca Caputo Giudice est. Dott.ssa
Alessandro Carra Giudice Dott.
-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8590/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Giorgio Marsano, come da mandato in Parte_1
atti;
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Parlati, come da mandato in atti;
Controparte_1
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 27.5.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Pt 1 e la CP_1 contraevano matrimonio in data 31.08.1998, regolarmente iscritto presso l'Ufficio di Stato civile di Matino (Le) – atto n. 38 parte II Serie A Ufficio 1 Anno 1998, dal quale nasceva un figlio, in data 30.10.1997.
Nel corso dell'udienza di prima comparizione del 27.5.2025, le parti decidevano di definire il giudizio senza alcuna condizione;
la causa, pertanto, veniva immediatamente riservata per la decisione.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento. Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti delle parti tra di loro, i coniugi hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo senza alcuna condizione, sicché non vi è ragione per discostarsene.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 31.8.1998 in
Matino (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 38 parte II Serie A Ufficio 1 anno 1998, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, senza alcuna condizione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 14.7.2025
Il Giudice relatore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Cinzia Mondatore
- Presidente Dott.ssa
Francesca Caputo Giudice est. Dott.ssa
Alessandro Carra Giudice Dott.
-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8590/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Giorgio Marsano, come da mandato in Parte_1
atti;
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Parlati, come da mandato in atti;
Controparte_1
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 27.5.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Pt 1 e la CP_1 contraevano matrimonio in data 31.08.1998, regolarmente iscritto presso l'Ufficio di Stato civile di Matino (Le) – atto n. 38 parte II Serie A Ufficio 1 Anno 1998, dal quale nasceva un figlio, in data 30.10.1997.
Nel corso dell'udienza di prima comparizione del 27.5.2025, le parti decidevano di definire il giudizio senza alcuna condizione;
la causa, pertanto, veniva immediatamente riservata per la decisione.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento. Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti delle parti tra di loro, i coniugi hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo senza alcuna condizione, sicché non vi è ragione per discostarsene.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 31.8.1998 in
Matino (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 38 parte II Serie A Ufficio 1 anno 1998, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, senza alcuna condizione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 14.7.2025
Il Giudice relatore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)