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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/07/2025, n. 3208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3208 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
n.r.g.2612/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Michele Posio Presidente est.
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2612/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. CHERUBINI SIMONA Parte_1 C.F._1
DOMENICA MARIA
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. SCIOSCIOLI MASSIMO Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso). ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 15.7.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente
Attese le risultanze delle relazioni da ultimo depositate da parte dei Servizi Sociali, da cui rileva che la madre Per_
“ha manifestato delle rigidità che confermano la lettura sopresposta ovvero la difficoltà di a sentirsi pienamente accolta nelle proprie istanze e vissuti, spesso in contrasto con l'atteggiamento materno improntato alla necessità di precisare o di affermare il proprio punto di vista”, con le presenti note di trattazione scritta i sottoscritti difensori chiedono che venga disposta la prosecuzione della presa in carico e del monitoraggio in atto da parte dei Servizi Sociali già incaricati del caso o, laddove il Giudice ritenesse la causa matura per la decisione, venga fissata udienza di precisazione delle conclusioni, comunque con conferma dell'incarico ai
Servizi Sociali.
pagina 1 di 3 [omissis]
Per parte resistente
Nell'eventualità che codesto Giudice ritenesse la causa matura per la decisione chiede siano accolte le conclusioni come formulate in via subordinata nella propria comparsa di costituzione, con conferma dell'affido condiviso, collocamento della minore presso il padre, e previsione di un assegno di mantenimento a carico della resistente non superiore ad € 150,00 mensili e straordinarie interamente a carico del padre.
[omissis]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 1.3.2024, domandava la modifica delle Parte_1 condizioni della sentenza del Tribunale di Brescia del 29.5.2019 che, nel pronunciare il divorzio tra il ricorrente e , regolava i rapporti personali ed economici concernenti la figlia Controparte_1
Per_
, nata il [...] (per quanto qui di interesse: affidamento condiviso, collocazione prevalente presso la madre, contributo del padre al mantenimento della figlia di € 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo). In particolare, riferiva dell'intervenuta stabile Per_ convivenza della figlia presso il padre e della volontà di di non frequentare la madre, formulando le trascritte conclusioni.
, ritualmente costituitasi, si opponeva alle avverse istanze, formulando le Controparte_1 conclusioni in epigrafe.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 31.10.2024 le parti concordavano provvisoriamente di mantenere tale collocamento con contributo della madre al mantenimento nella misura di € 150,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie come da Protocollo. Era dato altresì incarico ai Servizi Sociali del monitoraggio del nucleo familiare.
Con ordinanza del 19.3.2025 erano assunti i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: conferma dell'ordinanza del 31.10.2024, salve le frequentazioni materne in modalità protetta, le spese straordinarie al 100% a carico del padre ed assegno unico integralmente in suo favore.
Quindi, all'udienza del 15.7.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Quanto alle questioni personali, le parti proseguono nelle convergenti conclusioni a conferma dell'ordinanza temporanea e urgente, non oggetto di reclamo, per cui non vi è alcun motivo sopravvenuto per disporre in difformità. Si rimarca l'età quasi adulta della minore che non consente allo stato opzioni alternative, se non auspicare un graduale recupero dei rapporti con la madre, da ultimo positivamente riscontrato dai Servizi Sociali, il cui monitoraggio, rivelatosi d'aiuto per la ragazza, va senz'altro proseguito sino alla maggiore età.
pagina 2 di 3 Resta controversa unicamente la misura del contributo materno al mantenimento della figlia, che il
Collegio reputa di confermare nella misura già stabilita di € 150,00 mensili, a fronte della maggior capacità reddituale del padre (€ 1.600,00 mensili, peraltro percepiti in ambito di impresa familiare), privo di spese di locazione, rispetto alla madre percettrice di € 1.500,00 mensili e gravata da locazione per € 600,00 mensili. Ferma la regolazione delle spese straordinarie e dell'assegno unico in essere.
La particolare delicatezza della materia del contendere, la collaborazione prestata dalle parti col
Servizio incaricato e la reciproca soccombenza consentono di disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita, a modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Brescia n. 1618/2019 del
29.5.2019, Per_
1. colloca la figlia prevalentemente presso l'abitazione del padre, con residenza anagrafica;
2. frequentazioni madre-figlia in forma protetta, secondo tempistiche e calendario predisposto dai
Servizi Sociali, con facoltà di questi ultimi di apporre graduale liberalizzazione;
3. dispone la presa in carico della minore per un sostegno psicologico;
4. segnala alle parti l'opportunità di un sostegno individuale alla genitorialità;
5. dispone che i Servizi Sociali proseguano di monitorare il nucleo familiare sino alla maggiore età della figlia, rivalutando periodicamente le condizioni della prole;
segnalando prontamente al PM, presso il Tribunale per i Minorenni, eventuali situazioni di pregiudizio;
6. pone a carico della madre a titolo di contributo per il mantenimento della figlia l'assegno di €
150,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, da versare al padre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
7. spese straordinarie integralmente a carico del padre;
8. assegno unico integralmente a favore del padre;
9. spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi ai Servizi Sociali Parte_2
Brescia, camera di consiglio del 17.7.2025
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Michele Posio Presidente est.
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2612/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. CHERUBINI SIMONA Parte_1 C.F._1
DOMENICA MARIA
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. SCIOSCIOLI MASSIMO Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso). ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 15.7.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente
Attese le risultanze delle relazioni da ultimo depositate da parte dei Servizi Sociali, da cui rileva che la madre Per_
“ha manifestato delle rigidità che confermano la lettura sopresposta ovvero la difficoltà di a sentirsi pienamente accolta nelle proprie istanze e vissuti, spesso in contrasto con l'atteggiamento materno improntato alla necessità di precisare o di affermare il proprio punto di vista”, con le presenti note di trattazione scritta i sottoscritti difensori chiedono che venga disposta la prosecuzione della presa in carico e del monitoraggio in atto da parte dei Servizi Sociali già incaricati del caso o, laddove il Giudice ritenesse la causa matura per la decisione, venga fissata udienza di precisazione delle conclusioni, comunque con conferma dell'incarico ai
Servizi Sociali.
pagina 1 di 3 [omissis]
Per parte resistente
Nell'eventualità che codesto Giudice ritenesse la causa matura per la decisione chiede siano accolte le conclusioni come formulate in via subordinata nella propria comparsa di costituzione, con conferma dell'affido condiviso, collocamento della minore presso il padre, e previsione di un assegno di mantenimento a carico della resistente non superiore ad € 150,00 mensili e straordinarie interamente a carico del padre.
[omissis]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 1.3.2024, domandava la modifica delle Parte_1 condizioni della sentenza del Tribunale di Brescia del 29.5.2019 che, nel pronunciare il divorzio tra il ricorrente e , regolava i rapporti personali ed economici concernenti la figlia Controparte_1
Per_
, nata il [...] (per quanto qui di interesse: affidamento condiviso, collocazione prevalente presso la madre, contributo del padre al mantenimento della figlia di € 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo). In particolare, riferiva dell'intervenuta stabile Per_ convivenza della figlia presso il padre e della volontà di di non frequentare la madre, formulando le trascritte conclusioni.
, ritualmente costituitasi, si opponeva alle avverse istanze, formulando le Controparte_1 conclusioni in epigrafe.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 31.10.2024 le parti concordavano provvisoriamente di mantenere tale collocamento con contributo della madre al mantenimento nella misura di € 150,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie come da Protocollo. Era dato altresì incarico ai Servizi Sociali del monitoraggio del nucleo familiare.
Con ordinanza del 19.3.2025 erano assunti i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: conferma dell'ordinanza del 31.10.2024, salve le frequentazioni materne in modalità protetta, le spese straordinarie al 100% a carico del padre ed assegno unico integralmente in suo favore.
Quindi, all'udienza del 15.7.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Quanto alle questioni personali, le parti proseguono nelle convergenti conclusioni a conferma dell'ordinanza temporanea e urgente, non oggetto di reclamo, per cui non vi è alcun motivo sopravvenuto per disporre in difformità. Si rimarca l'età quasi adulta della minore che non consente allo stato opzioni alternative, se non auspicare un graduale recupero dei rapporti con la madre, da ultimo positivamente riscontrato dai Servizi Sociali, il cui monitoraggio, rivelatosi d'aiuto per la ragazza, va senz'altro proseguito sino alla maggiore età.
pagina 2 di 3 Resta controversa unicamente la misura del contributo materno al mantenimento della figlia, che il
Collegio reputa di confermare nella misura già stabilita di € 150,00 mensili, a fronte della maggior capacità reddituale del padre (€ 1.600,00 mensili, peraltro percepiti in ambito di impresa familiare), privo di spese di locazione, rispetto alla madre percettrice di € 1.500,00 mensili e gravata da locazione per € 600,00 mensili. Ferma la regolazione delle spese straordinarie e dell'assegno unico in essere.
La particolare delicatezza della materia del contendere, la collaborazione prestata dalle parti col
Servizio incaricato e la reciproca soccombenza consentono di disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita, a modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Brescia n. 1618/2019 del
29.5.2019, Per_
1. colloca la figlia prevalentemente presso l'abitazione del padre, con residenza anagrafica;
2. frequentazioni madre-figlia in forma protetta, secondo tempistiche e calendario predisposto dai
Servizi Sociali, con facoltà di questi ultimi di apporre graduale liberalizzazione;
3. dispone la presa in carico della minore per un sostegno psicologico;
4. segnala alle parti l'opportunità di un sostegno individuale alla genitorialità;
5. dispone che i Servizi Sociali proseguano di monitorare il nucleo familiare sino alla maggiore età della figlia, rivalutando periodicamente le condizioni della prole;
segnalando prontamente al PM, presso il Tribunale per i Minorenni, eventuali situazioni di pregiudizio;
6. pone a carico della madre a titolo di contributo per il mantenimento della figlia l'assegno di €
150,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, da versare al padre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
7. spese straordinarie integralmente a carico del padre;
8. assegno unico integralmente a favore del padre;
9. spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi ai Servizi Sociali Parte_2
Brescia, camera di consiglio del 17.7.2025
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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