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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/10/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 776/2024 La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: Francesco Filocamo Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore Silvia Rita Fabrizio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 776/2024 R.G., riservata in decisione il
10.9.2025, vertente tra
, elettivamente domiciliata in Giulianova, alla Via Bompadre n. 8/A, presso Parte_1
e nello Studio dell'avv. Costanzo D'Amelio del Foro di Teramo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellante e rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Muffato, elettivamente Controparte_1 dom.to in Frosinone, Via S. Simeone n. 1, giusta procura in atti;
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 66/2024 pubblicata in data 07.02.2024, emessa nell'ambito del giudizio iscritto al n. 146/2020 R.G. ed avente ad oggetto
“azione di rivendicazione”.
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello de L'Aquila adita, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 66/2024 pubblicata il 07/02/2024, Repert. n. 168/2024 del 07/02/2024, pronunciata dal Tribunale Civile de L'Aquila, in persona del Giudice Onorario Avv. Annarita Giuliani, a definizione del giudizio iscritto dinanzi il predetto Tribunale al n. 146/2020 R.G.: Nel merito ed in via principale:
1) accogliere integralmente tutte le conclusioni proposte dinanzi il Tribunale Civile de L'Aquila dalla sig.ra nei confronti del resistente sig. Parte_1 Controparte_1 analiticamente formulate nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 27/01/2020 nel primo grado di giudizio, che qui si intendano integralmente richiamate, trascritte e ribadite, per le circostanze e ragioni tutte riportate in narrativa del predetto atto, nonché del presente atto;
2) per l'effetto, anche in accoglimento dei motivi sub 1), sub 2) e sub 3) formulati nel presente atto, riformare l'impugnata Sentenza, e quindi accogliere integralmente le domande formulate in primo grado dalla ricorrente, per le circostanze e ragioni tutte riportate in narrativa del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 27/01/2020 nel primo grado di giudizio, nonchè delle note conclusionali del 21/10/2022 depositate nel primo grado di giudizio, nonché del presente atto;
3) per l'effetto, accertare e dichiarare l'esatto confine tra il fondo della ricorrente e quello del resistente, indicati in narrativa, e quindi accerti e dichiari l'esatta estensione del fondo della ricorrente e di quello del resistente, indicati in narrativa, nonché la rispondenza tra i dati riportati nella documentazione in atti ed in quella eventualmente acquisita, relative alla estensione delle due unità immobiliari, con l'attuale stato dei luoghi, confermando quanto riportato nelle conclusioni formulate dal CTU Geom. nella propria Persona_1 relazione depositata in data 09/03/2017 nel procedimento civile iscritto dinanzi il Tribunale Civile de L'Aquila al n. 2403/2016 R.G., per le ragioni tutte indicate in narrativa;
4) per l'effetto, condannare il resistente sig. a ripristinare l'originario stato Controparte_1 dei luoghi, come risultante dai dati riportati nella documentazione in atti depositata, e quindi a rilasciare la porzione di fondo appartenente alla ricorrente sig.ra come Parte_1 esattamente determinata nella propria estensione nella relazione depositata dal CTU Geom.
in data 09/03/2017 nel procedimento civile iscritto dinanzi il Tribunale Persona_1
Civile de L'Aquila al n. 2403/2016 R.G., quindi condannando il resistente a consegnare alla ricorrente la predetta porzione di fondo indebitamente utilizzata da esso resistente, previa esecuzione sempre da parte del resistente, a propria cura e spese, delle opere necessarie ad eventualmente abbattere e/o spostare e quindi a ricostruire il recinto di confine tra i due fondi, secondo quanto riportato nelle conclusioni formulate dal CTU Geom.
[...]
nella propria relazione depositata in data 09/03/2017 nel procedimento civile Per_1 iscritto dinanzi il Tribunale Civile de L'Aquila al n. 2403/2016 R.G., per le ragioni tutte indicate in narrativa;
5) accertare e dichiarare la irregolarità ed illegittimità del manufatto indicato in narrativa (già rimosso dal resistente nel maggio 2017), precisamente il locale chiuso realizzato dal resistente sig. sulla sua proprietà, sul confine tra le due unità immobiliari, posto sul Controparte_1 lato Nord della proprietà della ricorrente, in aderenza alla recinzione che delimita i due fondi, confermando quanto riportato nelle conclusioni formulate dal CTU Geom. Persona_1 nella propria relazione depositata in data 09/03/2017 nel procedimento civile iscritto dinanzi il
Tribunale Civile de L'Aquila al n. 2403/2016 R.G., per le ragioni tutte indicate in narrativa;
6) accertare e dichiarare la responsabilità del resistente sig. anche in Controparte_1 ragione della colpevole inerzia del medesimo nel provvedere alla regolarizzazione/ripristino dello stato dei luoghi ed a provvedere ad indennizzare e/o risarcire la ricorrente dei disagi e danni subiti, stante il notevole lasso di tempo trascorso dall'accertamento dei fatti e dalla formulazione delle richieste rivolte al primo dalla ricorrente, per le ragioni tutte indicate in narrativa;
7) per l'effetto, condannare il resistente sig. alla restituzione di somme e/o Controparte_1 ad indennizzare e/o a risarcire la ricorrente dei disagi e/o danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dalla medesima ricorrente, come meglio descritti e quantificati in narrativa, per l'importo qui prudenzialmente quantificato in misura non inferiore ad € 5.000,00 (Euro cinquemila/00), oltre ad interessi e rivalutazione dalla data del danno al saldo, ovvero di quella maggiore o minore che sia ritenuta di Giustizia, da liquidarsi anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. ed all'esito della esperita attività istruttoria, sempre oltre ad interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro al saldo;
8) condannare sempre ed in ogni caso resistente sig. al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze professionali legali e di CTU, sostenute nel procedimento di istruzione preventiva celebrato dinanzi il Tribunale Civile de L'Aquila ed iscritto al n. 2403/2016 R.G., il tutto per le causali di cui in narrativa;
pag. 2/15 9) con vittoria di spese e competenze professionali nonché oneri di Legge, per il doppio grado di giudizio.
10) nella denegata ipotesi di rigetto, anche in parte, del presente appello, compensare tra le Parti integralmente, o in subordine almeno in parte, le spese del doppio grado”.
per parte appellata: conclusioni non precisate nel termine di legge assegnato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 66/2024 pubblicata in data 07.02.2024, il Tribunale di L'Aquila così ebbe a decidere:
P.Q.M.
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
a) Rigetta la domanda della ricorrente . Parte_1
b) condanna a rifondere al resistente le spese del presente giudizio che Parte_1 liquida in € 5.077,00, oltre rimborso forfetario C.A. e Iva, se dovuta, come per legge. c) condanna al pagamento del compenso liquidato al CTU dell'ATP, iscritta Parte_2 al n. RG 2403/16, come già liquidato con provvedimento del dr. ed attribuite Per_2 provvisoriamente in solido fra le parti”. I fatti e lo svolgimento del giudizio di primo grado venivano così riassunti dal giudice del circondario:
“Con ricorso ex art. 702 bis cpc, la signora ha introdotto il presente giudizio Parte_1 che successivamente ha visto il mutamento del rito in ordinario, avverso per Parte_2 contestare a quest'ultimo l'occupazione abusiva di porzione della corte, e dunque contestando che quest'ultimo usufruisse e godesse di detta porzione in danno alla proprietaria, ha chiesto il risarcimento del danno. L'azione è diretta alla condanna del resistente al risarcimento dei danni a lui attribuiti per l'occupazione lamentata, non invece il ripristino dello status quo ante al quale il aveva già provveduto all'esito del giudizio per ATP, alla luce delle risultanze Parte_2 della consulenza espletata. Infatti il resistente - che già aveva provveduto a rimuovere la staccionata ed il cancello arretrandoli ed in tal modo consentendo alla proprietà limitrofa di riespandersi in conformità allo stato di diritto opportunamente verificato dal CTU dell'ATP geom. ,- non ha contestato la difformità fra lo stato di fatto e quello di diritto ma ha Per_1 dedotto a propria difesa di aver acquistato l'immobile a corpo e non a misura ed anche che la responsabilità della difformità avrebbe dovuto essere contestata al costruttore che aveva apposto il confine in difformità allo stato di diritto. Pregiudizialmente la difesa del resistente ha eccepito l'incompetenza per materia del Tribunale a favore del giudice di pace deducendo che oggetto dell'azione fosse l'apposizione di termini e non il regolamento di confine. Ha contestato ancora l'incompetenza per valore ritenendo la domanda della ricorrente avanzata nei limiti della competenza attribuita per legge al G.d.P. Il presente giudizio ha visto prova documentale e prova orale;
precisate le conclusioni, dopo discussione orale, la scrivente ha trattenuto la causa in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc”. All'esito. Il Tribunale decideva come sopra.
pag. 3/15 Avverso tale sentenza ha proposto appello , chiedendone la integrale riforma Parte_1 con accoglimento delle domande originariamente proposte, censurando la decisione in relazione:
1) alla omessa pronuncia in merito alle domande di condanna del resistente a) alla rimessione in pristino ed al rilascio della porzione di fondo della ricorrente;
b) al pagamento anche delle spese e competenze professionali maturate dal procuratore della ricorrente nel procedimento di istruzione preventiva;
c) alla refusione delle somme indebitamente versate dalla ricorrente per oneri fiscali e simili poiché calcolati anche su una porzione immobiliare di cui la medesima non aveva potuto disporre e godere, nonché d) al pagamento di un equo indennizzo e/o risarcimento, per il mancato uso e godimento della porzione immobiliare di cui il resistente aveva indebitamente usufruito;
2) al rigetto della domanda di condanna del resistente al pagamento di somme a titolo di rimborso spese e/o equo indennizzo e/o di risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente.;
3) alla condanna al pagamento delle spese di lite nonché alla concreta regolamentazione delle medesime. Si è costituito il quale, previamente eccepita l'inesistenza della procura ad Controparte_1 litem, ha resistito al gravame del quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ex artt. 342
e 348bis c.p.c. e, in ogni caso, il rigetto nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto. Riservata la causa a decisione il 10.9.2025. si osserva quanto segue.
1.Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di inesistenza della procura sollevata da parte della difesa appellata.
Invero, l'art. 182, co. 2, c.p.c. prevede che, quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.
L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.
Nel caso in esame, risulta che la parte abbia provveduto - in ossequio a quanto disposto da questa Corte con ordinanza del 23/01/2025 - al deposito della procura rilasciata dalla appellante ai sensi dell'art. 182 c.p.c. in data 27/02/2025, dovendo pertanto Parte_1 ritenersi sanato l'originario difetto di procura.
2.Parimenti, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata da parte appellata. Infatti, i motivi di doglianza che lo sorreggono appaiono sin troppo dettagliati, sicché è possibile per questa Corte individuare le statuizioni della decisione di primo grado oggetto di impugnazione, le ragioni effettivamente poste a base di ciascuna censura e i termini in cui l'appellante intenderebbe ottenere la modifica dell'impugnata sentenza. Parte_1
3.Venendo al merito del gravame, non è oggetto di contestazione che l'esatto confine tra il fondo dell'appellante e quello dell'appellato sia quello riportato nelle conclusioni formulate dal
CTU Geom. nella propria relazione depositata in data 09/03/2017 nel Persona_1 procedimento civile per ATP iscritto dinanzi il Tribunale Civile de L'Aquila al n. 2403/2016 R.G. Il primo motivo di appello, quindi, è sostanzialmente volto a lamentare l'erroneità della decisione in quanto il primo giudice, limitandosi a statuire in relazione alla domanda risarcitoria, avrebbe completamente omesso di pronunciarsi su tutte le ulteriori domande pag. 4/15 formulate dalla ricorrente, oltre ad aver travisato i fatti di causa e le risultanze istruttorie, in primis sulla domanda volta al rilascio della porzione asseritamente ancora occupata. Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, parte appellante assume che l'occupazione posta in essere dal resistente non sarebbe stata affatto “risolta” in quanto, pur avendo egli provveduto alla rimozione del manufatto abusivo e del cancello, non avrebbe, però, rilasciato la porzione di fondo appartenente alla e, in particolare, non avrebbe ripristinato lo Pt_1 sconfinamento della p.lla 2020, di sua proprietà, sulla p.lla 2021, di proprietà della ricorrente, per una lunghezza di 3,69 ml e una distanza variabile tra 0,28 e 0,55 ml.
Il resistente non avrebbe dunque provveduto (tuttora) a consegnare alla ricorrente la porzione di fondo indebitamente occupata, né avrebbe eseguito le opere necessarie a ricostruire il recinto di confine tra i due fondi.
Il motivo è del tutto infondato, premettendosi che l'appellato non occupa da anni alcuna porzione del fondo di controparte che debba essere restituita e rilevandosi, in più, che dopo la sentenza di primo grado, come da lui ammissibilmente documentato a mezzo di 7 fotografie, la ha installato una rete sul confine accertato dal CTU dell'ATP, sicchè non si Pt_1 comprende cosa l'appellato dovrebbe ancora fare. Tanto basterebbe di per sé alla reiezione del motivo, ma si ritiene, ad ogni modo, necessario ripercorre, da un lato, le vicende sottese all'introduzione del presente giudizio così come dedotte da parte attrice e, dall'altro, le concrete richieste avanzate in tale sede. In particolare, con il proprio ricorso introduttivo, la allegava, tra l'altro: Pt_1
- di essere proprietaria di una unità immobiliare (p.lla 2021) facente parte di un più ampio complesso edilizio sito in Tornimparte (AQ) e confinante con altra unità immobiliare di proprietà del (p.lla 2020); Controparte_1
- che da rilievi tecnici eseguiti era emerso che l'estensione della propria porzione immobiliare risultava di dimensioni inferiori rispetto a quelle che dovrebbe avere in virtù dei dati riportati nelle planimetrie allegate all'atto di acquisto, rendendo incerti i confini tra il proprio fondo e quello del;
CP_1
- In particolare, la porzione di corte esterna che affaccia sulla Via Della Fiera, di proprietà della ricorrente, ove è ubicato il cancello di ingresso all'immobile della aveva una Pt_1 estensione, misurata dal muro di casa alla recinzione, pari a metri 3,36 (di larghezza), estesa per tutta la lunghezza della proprietà, e tale ultima distanza era inferiore a quella di metri 4,00 riportata nelle planimetrie;
- che, inoltre, alcune modifiche apportate dal resistente, in particolare in prossimità dei varchi di accesso alle rispettive abitazioni ed ai manufatti (cancello, recinzione) finitimi, avessero reso i confini ancor più indefiniti;
− che detta situazione aveva determinato, da un lato, una illegittima compressione dei diritti della ricorrente (la quale si trovava a godere e disporre di una porzione del bene ridotta rispetto a quella a cui avrebbe diritto, con conseguenti disagi) e, dall'altro, un indebito accrescimento della porzione di immobile del;
CP_1
- che, inoltre, il resistente aveva realizzato un manufatto (locale chiuso) sul confine tra le due unità immobiliari, posto sul lato Nord della proprietà della ricorrente, in aderenza alla recinzione che delimita i due fondi, senza rispettare alcuna minima distanza dal confine predetto, di fatto ampliando l'estensione del proprio immobile;
- che, all'esito di procedimento di ATP, la relativa relazione a cura del CTU Geom.
[...]
aveva accertato, tra l'altro, gli sconfinamenti sulla p.lla 2021 di proprietà attrice, Per_1 nonché la irregolarità urbanistica del manufatto;
pag. 5/15 - che nonostante gli esiti cui era pervenuto il nominato C.T.U., e nonostante il lungo lasso di tempo trascorso, le richieste della erano rimaste prive di riscontro, fatto salvo che il Pt_1 resistente “senza riconoscimento di responsabilità alcuna, ha provveduto a rimuovere il piccolo manufatto in legno adibito a deposito di attrezzi e ad arretrare il cancello” come da comunicazione fatta pervenire dal procuratore del in data 26/05/2017, per il resto CP_1 non essendo pervenuta alcuna ulteriore e concreta offerta ripristinatoria dello stato dei luoghi e/o indennitaria e/o risarcitoria da parte del resistente. Concludeva pertanto affinché l'adito Tribunale:
“1) accerti e dichiari l'esatto confine tra il fondo della ricorrente e quello del resistente, indicati in narrativa, e quindi accerti e dichiari l'esatta estensione del fondo della ricorrente e di quello del resistente, indicati in narrativa, nonché la rispondenza tra i dati riportati nella documentazione in atti ed in quella eventualmente acquisita, relative alla estensione delle due unità immobiliari, con l'attuale stato dei luoghi, confermando quanto riportato nelle conclusioni formulate dal CTU Geom. nella propria relazione depositata in Persona_1 data 09/03/2017 nel procedimento civile iscritto dinanzi il Tribunale Civile de L'Aquila al n.
2403/2016 R.G., per le ragioni tutte indicate in narrativa;
2) per l'effetto, condanni il resistente sig. a ripristinare l'originario stato dei Controparte_1 luoghi, come risultante dai dati riportati nella documentazione in atti depositata, e quindi a rilasciare la porzione di fondo appartenente alla ricorrente sig.ra come Parte_1 esattamente determinata nella propria estensione nella relazione depositata dal CTU Geom.
in data 09/03/2017 nel procedimento civile iscritto dinanzi il Tribunale Persona_1
Civile de L'Aquila al n. 2403/2016 R.G., quindi condannando il resistente a consegnare alla ricorrente la predetta porzione di fondo indebitamente utilizzata da esso resistente, previa esecuzione sempre da parte del resistente, a propria cura e spese, delle opere necessarie ad eventualmente abbattere e/o spostare e quindi a ricostruire il recinto di confine tra i due fondi, secondo quanto riportato nelle conclusioni formulate dal CTU Geom.
[...]
nella propria relazione depositata in data 09/03/2017 nel procedimento civile Per_1 iscritto dinanzi il Tribunale Civile de L'Aquila al n. 2403/2016 R.G., per le ragioni tutte indicate in narrativa;
3) accerti e dichiari la irregolarità ed illegittimità del manufatto indicato in narrativa (già rimosso dal resistente nel maggio 2017), precisamente il locale chiuso realizzato dal resistente sig. sulla sua proprietà, sul confine tra le due unità immobiliari, posto sul Controparte_1 lato Nord della proprietà della ricorrente, in aderenza alla recinzione che delimita i due fondi, confermando quanto riportato nelle conclusioni formulate dal CTU Geom. Persona_1 nella propria relazione depositata in data 09/03/2017 nel procedimento civile iscritto dinanzi il Tribunale Civile de L'Aquila al n. 2403/2016 R.G., per le ragioni tutte indicate in narrativa;
4) accerti e dichiari la responsabilità del resistente sig. anche in ragione Controparte_1 della colpevole inerzia del medesimo nel provvedere alla regolarizzazione/ripristino dello stato dei luoghi ed a provvedere ad indennizzare e/o risarcire la ricorrente dei disagi e danni subiti, stante il notevole lasso di tempo trascorso dall'accertamento dei fatti e dalla formulazione delle richieste rivolte al primo dalla ricorrente, per le ragioni tutte indicate in narrativa;
5) per l'effetto, condannare il resistente sig. alla restituzione di somme e/o Controparte_1 ad indennizzare e/o a risarcire la ricorrente dei disagi e/o danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dalla medesima ricorrente, come meglio descritti e quantificati in narrativa, per l'importo qui prudenzialmente quantificato in misura non inferiore ad € 5.000,00 (Euro cinquemila/00), oltre ad interessi e rivalutazione dalla data del danno al saldo, ovvero di quella maggiore o minore che sia ritenuta di Giustizia, da liquidarsi anche con valutazione equitativa pag. 6/15 ex art. 1226 c.c. ed all'esito della esperita attività istruttoria, sempre oltre ad interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro al saldo;
6) condannare sempre ed in ogni caso resistente sig. al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze professionali legali e di CTU, sostenute nel procedimento di istruzione preventiva celebrato dinanzi il Tribunale Civile de L'Aquila ed iscritto al n. 2403/2016 R.G., nonché delle spese e competenze professionali del presente giudizio, il tutto per le causali di cui in narrativa” Volgendo lo sguardo alla motivazione esplicitata in sentenza, il primo giudice, previamente qualificata l'azione intrapresa da parte della ricorrente quale azione di rivendicazione, premetteva che “L'azione è diretta alla condanna del resistente al risarcimento dei danni a lui attribuiti per l'occupazione lamentata, non invece il ripristino dello status quo ante al quale il aveva già provveduto all'esito del giudizio per ATP, alla luce delle risultanze della Parte_2 consulenza espletata.
Infatti, il resistente - che già aveva provveduto a rimuovere la staccionata ed il cancello arretrandoli ed in tal modo consentendo alla proprietà limitrofa di riespandersi in conformità allo stato di diritto opportunamente verificato dal CTU dell'ATP geom. , - non ha Per_1 contestato la difformità fra lo stato di fatto e quello di diritto…” Valorizzava, di poi, la circostanza per cui “Nel merito rileva per stessa ammissione della
[... ricorrente, che la rimozione della staccionata e del cancello che occupavano la proprietà sono precedenti all'introduzione del presente giudizio”, salvo poi rilevare che “La Pt_1 ricorrente, tuttavia, ha avanzato una generica domanda di risarcimento del danno per la risolta occupazione a cura del confinante, resistente”. Ritiene questa Corte che tale statuizione, pur laconica, ha correttamente rilevato l'avvenuto ripristino, ante causam, dello stato dei luoghi da parte del convenuto, sebbene tale circostanza fosse stata solo oggetto di parziale riconoscimento da parte dell'attrice, la quale si era viceversa limitata ad affermare l'avvenuta rimozione del manufatto in legno e l'arretramento del cancello, ma asseriva di dover ancore essere reimmessa nel possesso di una residua porzione di terreno. Nel valutare i fatti da porre a base della decisione, si rileva come il primo giudice non abbia, in
[... conseguenza di ciò, omesso di pronunciare sulla domanda ripristinatoria proposta da ma l' abbia rigettata sul rilievo, esatto, che “Nel merito rileva per stessa Parte_1 ammissione della ricorrente, che la rimozione della staccionata e del cancello che occupavano la proprietà sono precedenti all'introduzione del presente giudizio”. Pt_1
Invero, “Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto” (Cass. n. 7653/2012). Tanto premesso, si ravvisa, dunque, la necessità di procedere nella presente sede a valutare se
- ed in che misura - permanessero, all'epoca dell'instaurazione del giudizio, le condizioni fattuali concretanti l'interesse del ricorrente ad ottenere tutela giurisdizionale, salvo poi valutare la fondatezza delle relative pretese. Dette condizioni erano palesemente insussistenti.
A tal proposito, la CTU espletata in sede di procedimento di ATP faceva emergere che:
pag. 7/15 a) in relazione ai lamentati sconfinamenti, “Dalle risultanze del rilievo topografico eseguito risulta che in corrispondenza dell'accesso alla part.lla 2020 vi è uno sconfinamento sulla part.lla 2021 ed è stata occupata, sempre sulla part.lla di proprietà della ricorrente, una superficie di mq 1,23. Si rileva inoltre uno sconfinamento della part.lla 2023 (corte comune) sulla part.lla 2021 occupando, sempre sulla part.lla di proprietà della ricorrente, una superficie di mq 3,27. Fuori tolleranza catastale è anche la posizione dell'accesso alla part.lla 2020, di proprietà del resistente, costituito da un cancello in ferro;
in tale punto si ha uno sconfinamento sulla part.lla 2023 (corte comune) occupando una superficie di mq 1,39. Dalle risultanze del rilievo topografico eseguito si è quindi accertata l'esatta estensione del fondo della ricorrente e di quello del resistente nonché la difformità tra la situazione catastale e la situazione di fatto attualmente esistente sul posto”.
b) quanto al manufatto, realizzato dal resistente ed adibito a rimessa attrezzi, “non vi sono atti abilitativi o istanze di rilascio di atti abilitativi a nome di Il manufatto è stato Parte_2 realizzato a confine della proprietà della ricorrente non rispettando, in tal modo, la normativa urbanistica e civilistica e precisamente: le part.lle in questione ricadono nel P.R.G. del Comune di Tornimparte in zona residenziale di completamento di tipo 2 art.45b che prevede la realizzazione di fabbricati a ml 5,00 dal confine di proprietà […] La realizzazione del manufatto pregiudica l'aspetto architettonico e determina una diminuzione della luce già compromessa dall'esistenza di un muro in c.a. posto nel lato est della proprietà .” Pt_1
Il CTU procedeva dunque ad indicare gli interventi necessari ad eliminare le difformità tra la situazione catastale e la situazione di fatto esistente all'epoca dell'accertamento. A tal proposito, ed ai fini che qui rilevano, il perito faceva rilevare:
a) come dovesse essere ripristinato lo sconfinamento della p.lla 2020, di proprietà del resistente, sulla p.lla 2021, di proprietà della ricorrente, per una lunghezza di ml 3,69 ed una distanza che va dai ml 0,28 ai ml 0,55; b) che, in corrispondenza dell'accesso alla proprietà del resistente, il cancello dovesse essere arretrato, sulla sua proprietà, di una distanza di ml 0,57 e ml 0,55 e riposizionato quindi sull'effettivo confine catastale;
c) la necessità di rimozione del manufatto al fine di regolarizzare lo stato dei luoghi;
Orbene, seppur risulti pacifica tra le parti la circostanza che l'appellato avesse CP_1 provveduto - in epoca successiva agli accertamenti espletati in sede di ATP e precedentemente all'instaurazione del giudizio - a rimuovere il manufatto in legno adibito a deposito di attrezzi e ad arretrare il cancello, non è dato capire in che modo egli avrebbe dovuto rilasciare la residua porzione di fondo appartenente alla , evidentemente lasciata sgombra da Parte_1 cose, dato che, come premesso, dopo la sentenza di primo grado l'appellante ha apposto una rete sulla esatta linea del fatidico confine adeguando essa stessa lo stato di diritto alla situazione di fatto concernente lo stato dei luoghi cristallizzata nell'accertamento operato in sede di ATP e, dunque, eliminando lo sconfinamento della p.lla 2020, di proprietà di , CP_1 sulla p.lla 2021, di proprietà della per una lunghezza di ml 3,69 e una distanza Pt_1 variabile tra ml 0,28 e ml 0,55, corrispondenti ad un'area di mq 1,23. Questa, in concreto, ossia l'area di mq. 1,23, spalmata su lunghezza di ml 3,69 e avente larghezza variabile tra ml 0,28 e 0,55, era la superficie, invero tutt'altro che rilevante, di cui l'appellante continua pervicacemente a chiedere il rilascio senza volersi avvedere che l'appellato non la occupava e non la occupa: l'avvenuta rimozione del manufatto e del cancello che la inglobava, infatti, avevano reso libero anche il piccolo spazio in questione, né l'appellato doveva ripristinare alcunchè, volta che non esisteva in precedenza alcun termine o barriera divisoria apposti sulla esatta linea di confine da lui rimossi per avanzare sul terreno di pag. 8/15 controparte: il cancello rimosso dal , infatti, era stato apposto, sia pur in maniera CP_1 errata, non da lui ma dalla ditta che nel lontano 2011 aveva venduto ai due contendenti i rispettivi terreni, come sarà meglio specificato in seguito.
Di ciò, si ripete, dà evidenza la circostanza (dedotta e documentata in questa sede da parte appellata e volta a far rilevare l'avvenuta modifica dello stato dei luoghi proprio da parte della
, in epoca successiva alla definizione del giudizio di primo grado ed antecedente alla Pt_1 proposizione del presente giudizio di appello, con relativa produzione fotografica) relativa all'avvenuta interposizione di una rete che, finalmente, ha restituito anche mediante apposizione della barriera divisoria all'appellante, il che le era già consentito ancor prima del giudizio di primo grado e senza che l'appellato dovesse ottemperare ad ulteriori obblighi di facere, l'area di mq. 1,23, spalmata su lunghezza di ml 3,69 e avente larghezza variabile tra ml
0,28 e 0,55. Tanto premesso, deve dunque rilevarsi, sulla base della suesposta ricostruzione dei fatti di causa, la infondatezza delle domande attoree per come volte a vagheggiare un inesistente obbligo di rilascio.
Quanto alla domanda di accertamento dell'esatto confine tra il fondo della ricorrente e quello del resistente, si ribadisce come quest'ultimo non risulti oggetto di contestazione tra le parti, dovendo pertanto ritenersi che l'esatta estensione dei due fondi corrisponda integralmente alla situazione descritta in ATP e desumibile dalla documentazione in atti (cfr. N.C.E.U., fg.23 del Comune di Tornimparte, p.lla 2020 sub 2 e p.lla 2021).
Quanto alle considerazioni in merito all'avvenuto sconfinamento della p.lla 2020 sulla p.lla 2021, per una lunghezza di ml 3,69 ed una superficie di mq 1,23, tali da determinare la difformità tra la situazione di cui ai titoli e planimetrie allegate e la situazione di fatto esistente sul posto al momento dell'ATP, essa risultava dall'apposizione di recinzione inglobante tale striscia di terreno apposta da terzi, rimossa dall'appellato in modo tale da averla riconsegnata alla disponibilità di controparte. Va, peraltro, osservato come “L'azione di rivendica e quella di regolamento di confini si differenziano tra loro giacché nel primo caso - che presuppone un conflitto di titoli - l'attore non ha incertezza alcuna circa il confine (che è anzi indicato in modo certo e chiaro) e chiede la restituzione della porzione di fondo usurpata, indicandone con esattezza estensione e misura, mentre nel secondo - in cui la contestazione involge non già i titoli di proprietà, ma la delimitazione dei rispettivi fondi - l'attore non solo non è sicuro "ab initio" dei confini del proprio fondo, ma neppure è certo che questo sia stato parzialmente occupato dal convenuto. Ne consegue che, ove venga attribuito un erroneo "nomen iuris" all'azione, occorre avere riguardo all'effettiva natura della controversia, così che, ove l'attore, pur dichiarando di esercitare un'azione di regolamento di confini chieda, con espressione precisa ed univoca,
l'affermazione del suo diritto di proprietà su zone possedute dal convenuto ed il rilascio di esse, indicando come vero un determinato confine a lui più favorevole, la domanda deve essere qualificata come azione di rivendica (Cass. n. 20912/2021) Sotto tale profilo deve, dunque, essere condivisa la qualificazione dell'azione operata da parte
[... del Tribunale in termini di azione di rivendicazione, dal momento che la odierna appellante ha inteso contestare l'occupazione indebita di parte della sua proprietà per Pt_1 apposizione della recinzione in posizione difforme rispetto allo stato di diritto, al fine di conseguirne il possesso, possesso, però, già ottenuto all'esito dell'ATP, sicchè correttamente la dimanda di ripristino è stata rigettata in primo grado, non ravvisandosi condotte ulteriormente esigibili da parte del ai fini di un definitivo e totale rilascio. Parte_2
pag. 9/15 Va, peraltro, osservato come la buona fede implicitamente opposta dalla parte originariamente convenuta e rinvenibile nella circostanza che la errata delimitazione dei fondi fosse stata effettuata dal costruttore-venditore, se non assumeva giuridica rilevanza rispetto all'obbligo di restituzione del bene, potendo il proprietario rivendicare la cosa da chiunque la possieda o detenga, non toglie che, alla luce della rimozione del cancello che delimitava erroneamente il confine, non doveva e non deve essere accolta la domanda di rivendica e, conseguentemente, non può disporsi la condanna dell'appellato al rilascio Controparte_1 della porzione di fondo in favore della appellante così come esattamente Parte_1 determinata, nella propria estensione, nella relazione depositata dal CTU Geom.
[...]
in data 09.03.2017 nel procedimento civile iscritto dinanzi il Tribunale Civile de Per_1
L'Aquila al n. 2403/2016 R.G., ciò in quanto non risultava da lui ancora detenuta in relazione alla residua superficie di mq 1,23. Ciò rilevato, deve in più evidenziarsi come la buona fede opposta dal assume CP_1 rilevanza rispetto alla ulteriore domanda svolta dall'attrice con riferimento al ripristino dello stato dei luoghi (esecuzione delle opere necessarie ad abbattere e/o spostare e quindi a ricostruire il recinto di confine tra i due fondi), nonché al risarcimento del danno derivante dall'occupazione abusiva. La domanda di ripristino svolta dalla trova infatti il suo fondamento giuridico nella Pt_1 disposizione di cui all'art. 936 co. 1 e 3, c.c., secondo cui “Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle. … Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte”.
Ora, presupposto logico e giuridico per la valutazione favorevole della domanda in questione era la prova che le opere di cui l'attrice chiedeva la rimozione fossero state effettivamente eseguite da parte del convenuto e odierno appellato, circostanza questa contestata dal
[...]
, che escludeva modificazioni dei luoghi dopo il proprio acquisto (2011). CP_1
Tale prova risulta tuttavia inesistente, essendo, per contro, emerso il contrario.
L'attribuzione del manufatto costituito dalla recinzione al si fonda invero su una CP_1 presunzione fondata unicamente sull'occupazione del terreno, circostanza inidonea a costituire da sola la necessaria prova, tanto più considerando gli ulteriori elementi emersi nel corso dell'istruttoria, avendo la stessa confermato che la delimitazione delle due Pt_1 proprietà mediante posa in opera della recinzione fosse stata effettuata dal costruttore e che questa fosse precedente all'atto di acquisto del fondo avvenuta nell'anno 2011(cfr. interrogatorio formale della parte ricorrente sig. , ove quest'ultima conferma Parte_1 le circostanze di cui ai capitoli n. 2 e 3; verbale ud. del 24.02.2022, fasc. di I grado). Circostanza peraltro confermata dalle dichiarazioni del teste , direttore dei Testimone_1 lavori e progettista nella realizzazione del complesso residenziale ricomprendente, tra l'altro, i due immobili di proprietà di parte attrice e parte convenuta (cfr. “Si, è vero, avevo predisposto io i frazionamenti ed apposto la linea di confine sulla quale successivamente la ditta ha apposto la recinzione”; verbale ud. del 24.02.2022). Nè vi sono elementi che sorreggano la tesi di un successivo spostamento della recinzione, di cui l'attrice chiedeva il riposizionamento sul confine, da parte del convenuto oggi appellato. La domanda di ripristino dello stato dei luoghi va, pertanto, in ogni caso rigettata, ciò non solo in quanto la recinzione risultava rimossa, ma soprattutto in quanto rivolta ad obbligare l'appellato a ricostruire lui il recinto di confine tra i due fondi, recinto che era stato apposto sull'errato confine dalla società terza, per cui non doveva essere ripristinato da lui, casomai dal pag. 10/15 terzo costruttore e che comunque è stato ripristinato proprio dall'appellante medesima, come era suo diritto, dopo la sentenza di primo grado. Ad abundantiam, e ribadito come non sia dato comprendere quali opere debbano ancora essere rimosse, deve rilevarsi come parte convenuta avesse, in ogni caso, tempestivamente eccepito la decadenza sancita dall'ultimo comma di cui all'art. 936 c.c. (cfr. comparsa di costituzione in cui il faceva constatare che “il proprietario-ricorrente , nei CP_1 Pt_1 termini di legge, ossia nei tre mesi dall'acquisto, ( avvenuto 19-09-2011 o da quello del
[...]
avvenuto il 18- 5-2011) non fatto opposizione e mai contestato alcunchè in merito alla CP_1 avversaria asserita occupazione”; fasc. di I grado di parte appellata). Tale norma dispone invero che la rimozione non possa essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario abbia avuto notizia dell'incorporazione.
Tale deve ritenersi l'ipotesi in esame, emergendo dalla documentazione in atti che, se da un lato la aveva avuto contezza dell'occupazione della propria porzione di terreno Pt_1 quantomeno a far data dal 06.12.2014 (cfr. “Rapporto fotografico relativo al confine tra i due fondi, con indicate le distanze misurate” e “Relazione del 06/12/2014 inviata dall'Ing.
[...]
”, in cui il professionista di fiducia incaricato dalla ricorrente faceva emergere che Per_3
l'estensione della propria porzione immobiliare risultava di dimensioni inferiori rispetto a quelle che dovrebbe avere in virtù dei dati riportati nelle planimetrie allegate al;
docc. 3 Pt_3
e 4, fasc. di I grado di parte appellante), dall'altro quest'ultima aveva provveduto ad agire contro il solamente in data 09.07.2016, coincidente con il deposito del ricorso ex art. CP_1
696 bis c.p.c. dinanzi il Tribunale di L'Aquila (cfr. doc. 8; fasc. di I grado di parte appellante). Deve poi rilevarsi l'inammissibilità, per difetto di interesse, della ulteriore domanda svolta da parte attrice e tuttora pervicacemente volta ad ottenere l'accertamento della irregolarità ed illegittimità del manufatto realizzato dal resistente in aderenza alla Controparte_1 recinzione che delimita i due fondi. Invero, la circostanza che il manufatto fosse già stato rimosso dal resistente nel maggio 2017 – come anche riconosciuto da parte attrice – e, dunque, antecedentemente all'introduzione del giudizio, esclude che alcuna utilità concreta possa derivare alla parte dall'eventuale accoglimento della domanda.
Pe quanto riguarda la richiesta di condanna dell'appellato al pagamento delle spese e competenze professionali maturate dal procuratore della ricorrente nel procedimento di istruzione preventiva, si premette come sulla questione relativa alla regolamentazione delle spese nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ante causam, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel qualificare queste ultime quali spese giudiziali, escludendo che possano venire in rilievo quali componenti del danno da risarcire, con la conseguente applicazione del principio della liquidazione a carico del soccombente, salvo i casi di compensazione.
Invero, “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto (Cass. n. 15672/2005; n. 14268/2017).
In altre parole, i costi sostenuti nella fase dell'ATP, comprensive di quelle per le prove ed indagini e quelle per il pagamento dei professionisti che hanno assistito la parte come consulenti, costituiscono spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire, con la conseguente applicazione del principio della liquidazione a carico del soccombente, salvo i casi di compensazione (Cass. n. 12759/1993; n. 1690/2000)” (Cass. n. 13154/2025).
pag. 11/15 Su di esse, quindi, si deciderà in seguito, sin d'ora evidenziandosi che il è stato CP_1 condannato al pagamento delle spese di CTU con decisione non impugnata e passata in giudicato.
Destituita di ogni fondamento deve, infine, ritenersi la domanda di condanna del alla CP_1 ripetizione delle somme indebitamente versate da parte della per oneri fiscali e Pt_1 simili, i quali sarebbero stati calcolati anche su una porzione immobiliare di cui la medesima non aveva potuto disporre e godere. A tal proposito – prescindendosi da ogni eventuale indagine relativa alla riconducibilità del sostenimento di oneri di natura fiscale su proprietà immobiliare il cui mancato godimento sia riconducibile al fatto del terzo - sia sufficiente rilevare come, non solo non sia stato fornito alcun elemento comprovante gli avvenuti esborsi, ma neppure risulti che la parte abbia provveduto ad indicare l'esatta entità dei maggiori oneri che la stessa avrebbe sostenuto in ragione della differenza tra l'estensione del proprio fondo rispetto a quello oggetto di effettivo godimento.
4.Con un secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione per aver il primo giudice rigettato la domanda di condanna del resistente al pagamento di somme a titolo di rimborso spese e/o equo indennizzo e/o di risarcimento danni, avendo questi totalmente travisato i fatti di causa e le risultanze istruttorie. Viene in particolare affermato come, nonostante la relazione del CTU e le dichiarazioni dei testimoni, così come richiamate nelle note depositate in data 21.10.2022, il Tribunale avrebbe ignorato tutte le difese della ricorrente, rigettando la domanda con una motivazione laconica, di contenuto totalmente generico, oltre che illogica ed apparente, priva di qualsivoglia riferimento alle prove raccolte in giudizio. In particolare, viene sostenuto come, nel ritenere che, avendo il resistente rimosso il manufatto abusivo e spostato il cancello illegittimamente posizionato, il resistente avesse
“interamente” riparato il danno patito dalla ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che quest'ultimo non aveva rimosso l'illegittimo sconfinamento, persistendo nella illegittima occupazione della porzione di proprietà esclusiva della ricorrente, non essendo a tal fine sufficiente che il resistente avesse solamente arretrato il cancello: sotto questo profilo valga quanto già osservato circa l'inesistenza di residue occupazioni della piccola striscia di poco più di un mq. a far data dal maggio 2017 (data in cui il resistente aveva rimosso il manufatto e spostato il cancello). Quanto al periodo precedente, ossia quello che va dal 22/01/2015 (data della prima diffida inviata al resistente), al mese di maggio 2017, l'appellante assume di avere subito una palese limitazione dei propri diritti ed un altrettanto evidente danno, quale dimostrato dagli esiti dell'esperito ATP e dalle dichiarazioni dei testi.
La motivazione addotta in primo grado, in effetti priva di contenuto apprezzabile, era la seguente.
“La ricorrente, tuttavia, ha avanzato una generica domanda di risarcimento del danno per la risolta occupazione a cura del confinante, resistente. Il danno lamentato non è stato provato né nell'an né nel quantum;
i testimoni addotti hanno confermato la previa esistenza della recinzione e del cancello del che poi questi ha CP_1 rimosso ed arretrato. Il danno può essere liquidato dal giudicante secondo equità solo se provato nell'an ma l'onere della prova non è stato assolto. La domanda della ricorrente/attrice pertanto va rigettata e la stessa va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio.” pag. 12/15 Va, quindi, ancora verificato se per il manufatto ed il cancello l'appellante abbia patito un danno nel periodo dal 2015 al 2017, premettendosi che lo stato dei luoghi era tale sin dal 2011 e che solo nel 2015 la ha iniziato a lamentare danni. Pt_1
Tali danni, a suo parere, risulterebbero sicuramente provati nell'an, sulla base degli esiti dell'ATP e dalle testimonianze, che avrebbero dimostrato il fastidio ed il disagio provati dalla appellante nel subire l'illegittima realizzazione di un manufatto abusivo (che le aveva tolto aria e luce per lungo tempo, oltre a pregiudicare l'aspetto architettonico della sua unità immobiliare) nonché l'illegittima occupazione di una porzione della sua proprietà (che le aveva impedito di godere pienamente del suo immobile, di avere comodi spazi di manovra o comunque comodi spazi da sfruttare per qualsiasi altra attività di deposito beni, svago ecc.). Il motivo è infondato, essendo emerso che il manufatto individuato come fonte di danni era stato, addirittura, inizialmente assentito dall'appellante, la quale in sede di interpello ebbe a dichiarare quanto segue, confessando l'esistenza di un precedente accordo per la realizzazione di manufatti non a distanza dal confine. Sul capitolo n. 4: “Vero che la sig.ra , di comune accordo con il sig. , ha Pt_1 CP_1 costruito sulla sua proprietà e a confine con il predetto sig. un manufatto in legno CP_1 per il ricovero degli attrezzi”. Si, è vero. È vero che ho fatto costruire il manufatto in legno ed
è vera la posizione di cui mi si chiede. Non ricordo se avessi concordato la costruzione con .” CP_1
Sul capitolo n.5: “Vero che il sig. , di Comune accordo con la sig. ha CP_1 Pt_1 costruito sulla sua proprietà e a confine con la predetta sig.ra , un manufatto in legno Pt_1 per il ricovero degli attrezzi”.
“E'vero che ha costruito anche lui il ricovero di attrezzi ma non in conformità agli CP_1 accordi intervenuti fra di noi;
ha attaccato il manufatto alla recinzione tanto da essere impossibilitato anche a fare a manutenzione. Il mio manufatto invece, non è stato posizionato adiacente alla recinzione ma lontano da essa di più di un metro, lascia libero un passaggio pedonale;
è stato posizionato adiacente alle pareti di casa tanto che è costituito da sole due pareti di legno e le altre due sono quelle dell'abitazione.”
Sul capitolo n. 6: “Vero che il sig. e la sig.ra hanno rimosso i predetti due CP_1 Pt_1 manufatti in legno “.
“Si, è vero “.
Da ciò deriva che, in disparte il contestato posizionamento del manufatto come attaccato alla recinzione piuttosto che ad un metro da essa, si ha che la sua realizzazione era stata assentita dall'appellante, la quale, quindi, non può tardivamente dolersene a fini risarcitori, fermo restando che il danneggiato che chieda il risarcimento del pregiudizio causato dall'occupazione sine titulo, è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, (cfr. Cass. n. 15111/2013; Cass. n. 378/2005). Il danno risarcibile, infatti, non può dirsi esistente solo perché sia stato vulnerato un diritto. La lesione del diritto è il presupposto del danno, non il danno stesso, il quale può ritenersi sussistere unicamente ove dalla lesione del diritto sia altresì derivata una perdita, patrimoniale ovvero non patrimoniale.
Come anche recentemente precisato nella giurisprudenza di legittimità “Il danno alla proprietà consiste nella concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godere del bene in modo pieno ed esclusivo, che il danneggiato ha l'onere di allegare (sia pure facendo ricorso a pag. 13/15 nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza) e provare, anche per presunzioni”
(Cass. n. 10328/2025) Nel caso di specie, le allegazioni attoree risultano limitate alla generica enunciazione di un pregiudizio patito, peraltro sul confessato rilievo che il manufatto era stato da lei autorizzato, senza che tuttavia sia fornito alcun elemento per giungere alla quantificazione ed all'accertamento dello stesso, nemmeno facendo ricorso al meccanismo presuntivo: confessare che il manufatto era stato, sì, assentito, per poi sostenere, senza prova alcuna, che esso non dovesse essere attaccato alla recinzione, questa realizzata nel 2011 dalla ditta costruttrice e non dall'appellato, esclude in radice che l'appellante abbia diritto ad un equo indennizzo e/o risarcimento per il mancato uso e godimento della porzione immobiliare di cui il resistente aveva, non indebitamente come asserito, bensì col consenso della Pt_1 stranamente venuto meno solo nel 2015, usufruito per lungo tempo, ciò perché dallo stato di fatto non è mai derivata l'impossibilità per la ricorrente di disporre e godere pienamente e liberamente dell'immobile di sua proprietà, men che meno la compressione di “tutte le facoltà insite nell'esercizio del diritto di proprietà, tra cui quella di usufruire pienamente degli spazi compravenduti ovvero di vendere l'immobile a terzi, ai quali ultimi trasferire la proprietà del bene immobile sul presupposto che vi sia piena corrispondenza tra lo stato di fatto e quello giuridico del bene medesimo”.
Vieppiù, è appena il caso di rilevare come, in riferimento al concreto pregiudizio insito nella ridotta potenzialità di vendita dell'immobile, siano le stesse dichiarazioni rese da parte del figlio dell'attrice, , ad escludere che alla fosse stata impedita la Controparte_2 Pt_1 vendita a terzi dell'immobile (cfr. “Nessuno ha impedito a mia madre di vendere”).
Ne deriva il rigetto della relativa domanda.
5.Il terzo motivo è volto a censurare l'erroneità della condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, oltre alla erroneità in ordine alla regolamentazione delle medesime, in violazione degli artt. 91e 92 c.p.c. Viene assunto, in primo luogo, che l'appellato era risultato totalmente soccombente all'esito del procedimento di istruzione preventiva, per cui andava chiaramente condannato al pagamento delle spese di lite del procedimento di istruzione preventiva, comprensivo sia delle spese di CTU, sia delle spese legali sostenute dalla appellante, la quale ultima era stata costretta ad attivare il sopra citato accertamento tecnico preventivo.
In secondo luogo, le spese di lite del giudizio di merito di primo grado andavano integralmente poste a carico del resistente, ovvero quantomeno integralmente compensate tra le Parti. Invero, se da un lato l'accoglimento delle domande formulate dalla appellante avrebbe dovuto comportare l'integrale pagamento delle spese del giudizio di primo grado, dall'altro rileverebbe la circostanza che nel corso del giudizio di merito di primo grado, controparte aveva sollevato numerose eccezioni processuali e preliminari, che hanno impegnato il Procuratore della in una faticosa attività difensiva volta a dimostrarne la totale Pt_1 infondatezza e pretestuosità, e che sono state totalmente rigettate dal Giudice di prime cure. Il rigetto delle eccezioni sollevate dal resistente, peraltro di contenuto identico a quelle dal medesimo già formulate nel corso dell'ATP e ivi pure integralmente rigettate, avrebbe dovuto condurre il Tribunale a pronunciare condanna nei confronti del resistente per lite temeraria, come più volte richiesto dalla deducente.
Tale motivo deve ritenersi assorbito dal rigetto dei precedenti motivi di gravame, essendo questa Corte tenuta ad operare una nuova regolamentazione delle spese di lite sulla base di un criterio unitario che tenga conto dell'esito complessivo del giudizio.
pag. 14/15 In conclusione, siccome l'appellante è risultata soccombente in primo grado e l'appello è infondato, non potendosi disporre la condanna di al rilascio di alcunchè, né Controparte_1 al pagamento di danni o indennizzi di sorta, si ha che il rigetto di tutte le pretese azionate – oltre alla circostanza che il fosse estraneo alle vicende relative alla avvenuta CP_1 delimitazione del fondo mediante apposizione della recinzione (la relativa posa in opera e delimitazione dei fondi essendo avvenuta da parte del venditore-costruttore prima delle compravendite), per cui non si ravvisa una sua soccombenza nemmeno in sede di ATP – si ha che non vi è spazio per riformare la gravata sentenza in punto di spese di sorta e che anche le spese del presente appello debbano gravare sull'appellante, la cui iniziativa, a ben vedere, appare persino di carattere emulatorio. Esse vengono liquidate come sotto, tenuto conto del valore indeterminabile della lite, in favore del procuratore di parte appellata dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede: 1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla refusa delle spese del grado in favore del procuratore antistatario dell'appellato, liquidandole in euro 9.991,00, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio in data 8.10.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Alberto Iachini Bellisarii Francesco S. Filocamo
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 776/2024 La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: Francesco Filocamo Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore Silvia Rita Fabrizio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 776/2024 R.G., riservata in decisione il
10.9.2025, vertente tra
, elettivamente domiciliata in Giulianova, alla Via Bompadre n. 8/A, presso Parte_1
e nello Studio dell'avv. Costanzo D'Amelio del Foro di Teramo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellante e rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Muffato, elettivamente Controparte_1 dom.to in Frosinone, Via S. Simeone n. 1, giusta procura in atti;
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 66/2024 pubblicata in data 07.02.2024, emessa nell'ambito del giudizio iscritto al n. 146/2020 R.G. ed avente ad oggetto
“azione di rivendicazione”.
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello de L'Aquila adita, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 66/2024 pubblicata il 07/02/2024, Repert. n. 168/2024 del 07/02/2024, pronunciata dal Tribunale Civile de L'Aquila, in persona del Giudice Onorario Avv. Annarita Giuliani, a definizione del giudizio iscritto dinanzi il predetto Tribunale al n. 146/2020 R.G.: Nel merito ed in via principale:
1) accogliere integralmente tutte le conclusioni proposte dinanzi il Tribunale Civile de L'Aquila dalla sig.ra nei confronti del resistente sig. Parte_1 Controparte_1 analiticamente formulate nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 27/01/2020 nel primo grado di giudizio, che qui si intendano integralmente richiamate, trascritte e ribadite, per le circostanze e ragioni tutte riportate in narrativa del predetto atto, nonché del presente atto;
2) per l'effetto, anche in accoglimento dei motivi sub 1), sub 2) e sub 3) formulati nel presente atto, riformare l'impugnata Sentenza, e quindi accogliere integralmente le domande formulate in primo grado dalla ricorrente, per le circostanze e ragioni tutte riportate in narrativa del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 27/01/2020 nel primo grado di giudizio, nonchè delle note conclusionali del 21/10/2022 depositate nel primo grado di giudizio, nonché del presente atto;
3) per l'effetto, accertare e dichiarare l'esatto confine tra il fondo della ricorrente e quello del resistente, indicati in narrativa, e quindi accerti e dichiari l'esatta estensione del fondo della ricorrente e di quello del resistente, indicati in narrativa, nonché la rispondenza tra i dati riportati nella documentazione in atti ed in quella eventualmente acquisita, relative alla estensione delle due unità immobiliari, con l'attuale stato dei luoghi, confermando quanto riportato nelle conclusioni formulate dal CTU Geom. nella propria Persona_1 relazione depositata in data 09/03/2017 nel procedimento civile iscritto dinanzi il Tribunale Civile de L'Aquila al n. 2403/2016 R.G., per le ragioni tutte indicate in narrativa;
4) per l'effetto, condannare il resistente sig. a ripristinare l'originario stato Controparte_1 dei luoghi, come risultante dai dati riportati nella documentazione in atti depositata, e quindi a rilasciare la porzione di fondo appartenente alla ricorrente sig.ra come Parte_1 esattamente determinata nella propria estensione nella relazione depositata dal CTU Geom.
in data 09/03/2017 nel procedimento civile iscritto dinanzi il Tribunale Persona_1
Civile de L'Aquila al n. 2403/2016 R.G., quindi condannando il resistente a consegnare alla ricorrente la predetta porzione di fondo indebitamente utilizzata da esso resistente, previa esecuzione sempre da parte del resistente, a propria cura e spese, delle opere necessarie ad eventualmente abbattere e/o spostare e quindi a ricostruire il recinto di confine tra i due fondi, secondo quanto riportato nelle conclusioni formulate dal CTU Geom.
[...]
nella propria relazione depositata in data 09/03/2017 nel procedimento civile Per_1 iscritto dinanzi il Tribunale Civile de L'Aquila al n. 2403/2016 R.G., per le ragioni tutte indicate in narrativa;
5) accertare e dichiarare la irregolarità ed illegittimità del manufatto indicato in narrativa (già rimosso dal resistente nel maggio 2017), precisamente il locale chiuso realizzato dal resistente sig. sulla sua proprietà, sul confine tra le due unità immobiliari, posto sul Controparte_1 lato Nord della proprietà della ricorrente, in aderenza alla recinzione che delimita i due fondi, confermando quanto riportato nelle conclusioni formulate dal CTU Geom. Persona_1 nella propria relazione depositata in data 09/03/2017 nel procedimento civile iscritto dinanzi il
Tribunale Civile de L'Aquila al n. 2403/2016 R.G., per le ragioni tutte indicate in narrativa;
6) accertare e dichiarare la responsabilità del resistente sig. anche in Controparte_1 ragione della colpevole inerzia del medesimo nel provvedere alla regolarizzazione/ripristino dello stato dei luoghi ed a provvedere ad indennizzare e/o risarcire la ricorrente dei disagi e danni subiti, stante il notevole lasso di tempo trascorso dall'accertamento dei fatti e dalla formulazione delle richieste rivolte al primo dalla ricorrente, per le ragioni tutte indicate in narrativa;
7) per l'effetto, condannare il resistente sig. alla restituzione di somme e/o Controparte_1 ad indennizzare e/o a risarcire la ricorrente dei disagi e/o danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dalla medesima ricorrente, come meglio descritti e quantificati in narrativa, per l'importo qui prudenzialmente quantificato in misura non inferiore ad € 5.000,00 (Euro cinquemila/00), oltre ad interessi e rivalutazione dalla data del danno al saldo, ovvero di quella maggiore o minore che sia ritenuta di Giustizia, da liquidarsi anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. ed all'esito della esperita attività istruttoria, sempre oltre ad interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro al saldo;
8) condannare sempre ed in ogni caso resistente sig. al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze professionali legali e di CTU, sostenute nel procedimento di istruzione preventiva celebrato dinanzi il Tribunale Civile de L'Aquila ed iscritto al n. 2403/2016 R.G., il tutto per le causali di cui in narrativa;
pag. 2/15 9) con vittoria di spese e competenze professionali nonché oneri di Legge, per il doppio grado di giudizio.
10) nella denegata ipotesi di rigetto, anche in parte, del presente appello, compensare tra le Parti integralmente, o in subordine almeno in parte, le spese del doppio grado”.
per parte appellata: conclusioni non precisate nel termine di legge assegnato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 66/2024 pubblicata in data 07.02.2024, il Tribunale di L'Aquila così ebbe a decidere:
P.Q.M.
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
a) Rigetta la domanda della ricorrente . Parte_1
b) condanna a rifondere al resistente le spese del presente giudizio che Parte_1 liquida in € 5.077,00, oltre rimborso forfetario C.A. e Iva, se dovuta, come per legge. c) condanna al pagamento del compenso liquidato al CTU dell'ATP, iscritta Parte_2 al n. RG 2403/16, come già liquidato con provvedimento del dr. ed attribuite Per_2 provvisoriamente in solido fra le parti”. I fatti e lo svolgimento del giudizio di primo grado venivano così riassunti dal giudice del circondario:
“Con ricorso ex art. 702 bis cpc, la signora ha introdotto il presente giudizio Parte_1 che successivamente ha visto il mutamento del rito in ordinario, avverso per Parte_2 contestare a quest'ultimo l'occupazione abusiva di porzione della corte, e dunque contestando che quest'ultimo usufruisse e godesse di detta porzione in danno alla proprietaria, ha chiesto il risarcimento del danno. L'azione è diretta alla condanna del resistente al risarcimento dei danni a lui attribuiti per l'occupazione lamentata, non invece il ripristino dello status quo ante al quale il aveva già provveduto all'esito del giudizio per ATP, alla luce delle risultanze Parte_2 della consulenza espletata. Infatti il resistente - che già aveva provveduto a rimuovere la staccionata ed il cancello arretrandoli ed in tal modo consentendo alla proprietà limitrofa di riespandersi in conformità allo stato di diritto opportunamente verificato dal CTU dell'ATP geom. ,- non ha contestato la difformità fra lo stato di fatto e quello di diritto ma ha Per_1 dedotto a propria difesa di aver acquistato l'immobile a corpo e non a misura ed anche che la responsabilità della difformità avrebbe dovuto essere contestata al costruttore che aveva apposto il confine in difformità allo stato di diritto. Pregiudizialmente la difesa del resistente ha eccepito l'incompetenza per materia del Tribunale a favore del giudice di pace deducendo che oggetto dell'azione fosse l'apposizione di termini e non il regolamento di confine. Ha contestato ancora l'incompetenza per valore ritenendo la domanda della ricorrente avanzata nei limiti della competenza attribuita per legge al G.d.P. Il presente giudizio ha visto prova documentale e prova orale;
precisate le conclusioni, dopo discussione orale, la scrivente ha trattenuto la causa in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc”. All'esito. Il Tribunale decideva come sopra.
pag. 3/15 Avverso tale sentenza ha proposto appello , chiedendone la integrale riforma Parte_1 con accoglimento delle domande originariamente proposte, censurando la decisione in relazione:
1) alla omessa pronuncia in merito alle domande di condanna del resistente a) alla rimessione in pristino ed al rilascio della porzione di fondo della ricorrente;
b) al pagamento anche delle spese e competenze professionali maturate dal procuratore della ricorrente nel procedimento di istruzione preventiva;
c) alla refusione delle somme indebitamente versate dalla ricorrente per oneri fiscali e simili poiché calcolati anche su una porzione immobiliare di cui la medesima non aveva potuto disporre e godere, nonché d) al pagamento di un equo indennizzo e/o risarcimento, per il mancato uso e godimento della porzione immobiliare di cui il resistente aveva indebitamente usufruito;
2) al rigetto della domanda di condanna del resistente al pagamento di somme a titolo di rimborso spese e/o equo indennizzo e/o di risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente.;
3) alla condanna al pagamento delle spese di lite nonché alla concreta regolamentazione delle medesime. Si è costituito il quale, previamente eccepita l'inesistenza della procura ad Controparte_1 litem, ha resistito al gravame del quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ex artt. 342
e 348bis c.p.c. e, in ogni caso, il rigetto nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto. Riservata la causa a decisione il 10.9.2025. si osserva quanto segue.
1.Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di inesistenza della procura sollevata da parte della difesa appellata.
Invero, l'art. 182, co. 2, c.p.c. prevede che, quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.
L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.
Nel caso in esame, risulta che la parte abbia provveduto - in ossequio a quanto disposto da questa Corte con ordinanza del 23/01/2025 - al deposito della procura rilasciata dalla appellante ai sensi dell'art. 182 c.p.c. in data 27/02/2025, dovendo pertanto Parte_1 ritenersi sanato l'originario difetto di procura.
2.Parimenti, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata da parte appellata. Infatti, i motivi di doglianza che lo sorreggono appaiono sin troppo dettagliati, sicché è possibile per questa Corte individuare le statuizioni della decisione di primo grado oggetto di impugnazione, le ragioni effettivamente poste a base di ciascuna censura e i termini in cui l'appellante intenderebbe ottenere la modifica dell'impugnata sentenza. Parte_1
3.Venendo al merito del gravame, non è oggetto di contestazione che l'esatto confine tra il fondo dell'appellante e quello dell'appellato sia quello riportato nelle conclusioni formulate dal
CTU Geom. nella propria relazione depositata in data 09/03/2017 nel Persona_1 procedimento civile per ATP iscritto dinanzi il Tribunale Civile de L'Aquila al n. 2403/2016 R.G. Il primo motivo di appello, quindi, è sostanzialmente volto a lamentare l'erroneità della decisione in quanto il primo giudice, limitandosi a statuire in relazione alla domanda risarcitoria, avrebbe completamente omesso di pronunciarsi su tutte le ulteriori domande pag. 4/15 formulate dalla ricorrente, oltre ad aver travisato i fatti di causa e le risultanze istruttorie, in primis sulla domanda volta al rilascio della porzione asseritamente ancora occupata. Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, parte appellante assume che l'occupazione posta in essere dal resistente non sarebbe stata affatto “risolta” in quanto, pur avendo egli provveduto alla rimozione del manufatto abusivo e del cancello, non avrebbe, però, rilasciato la porzione di fondo appartenente alla e, in particolare, non avrebbe ripristinato lo Pt_1 sconfinamento della p.lla 2020, di sua proprietà, sulla p.lla 2021, di proprietà della ricorrente, per una lunghezza di 3,69 ml e una distanza variabile tra 0,28 e 0,55 ml.
Il resistente non avrebbe dunque provveduto (tuttora) a consegnare alla ricorrente la porzione di fondo indebitamente occupata, né avrebbe eseguito le opere necessarie a ricostruire il recinto di confine tra i due fondi.
Il motivo è del tutto infondato, premettendosi che l'appellato non occupa da anni alcuna porzione del fondo di controparte che debba essere restituita e rilevandosi, in più, che dopo la sentenza di primo grado, come da lui ammissibilmente documentato a mezzo di 7 fotografie, la ha installato una rete sul confine accertato dal CTU dell'ATP, sicchè non si Pt_1 comprende cosa l'appellato dovrebbe ancora fare. Tanto basterebbe di per sé alla reiezione del motivo, ma si ritiene, ad ogni modo, necessario ripercorre, da un lato, le vicende sottese all'introduzione del presente giudizio così come dedotte da parte attrice e, dall'altro, le concrete richieste avanzate in tale sede. In particolare, con il proprio ricorso introduttivo, la allegava, tra l'altro: Pt_1
- di essere proprietaria di una unità immobiliare (p.lla 2021) facente parte di un più ampio complesso edilizio sito in Tornimparte (AQ) e confinante con altra unità immobiliare di proprietà del (p.lla 2020); Controparte_1
- che da rilievi tecnici eseguiti era emerso che l'estensione della propria porzione immobiliare risultava di dimensioni inferiori rispetto a quelle che dovrebbe avere in virtù dei dati riportati nelle planimetrie allegate all'atto di acquisto, rendendo incerti i confini tra il proprio fondo e quello del;
CP_1
- In particolare, la porzione di corte esterna che affaccia sulla Via Della Fiera, di proprietà della ricorrente, ove è ubicato il cancello di ingresso all'immobile della aveva una Pt_1 estensione, misurata dal muro di casa alla recinzione, pari a metri 3,36 (di larghezza), estesa per tutta la lunghezza della proprietà, e tale ultima distanza era inferiore a quella di metri 4,00 riportata nelle planimetrie;
- che, inoltre, alcune modifiche apportate dal resistente, in particolare in prossimità dei varchi di accesso alle rispettive abitazioni ed ai manufatti (cancello, recinzione) finitimi, avessero reso i confini ancor più indefiniti;
− che detta situazione aveva determinato, da un lato, una illegittima compressione dei diritti della ricorrente (la quale si trovava a godere e disporre di una porzione del bene ridotta rispetto a quella a cui avrebbe diritto, con conseguenti disagi) e, dall'altro, un indebito accrescimento della porzione di immobile del;
CP_1
- che, inoltre, il resistente aveva realizzato un manufatto (locale chiuso) sul confine tra le due unità immobiliari, posto sul lato Nord della proprietà della ricorrente, in aderenza alla recinzione che delimita i due fondi, senza rispettare alcuna minima distanza dal confine predetto, di fatto ampliando l'estensione del proprio immobile;
- che, all'esito di procedimento di ATP, la relativa relazione a cura del CTU Geom.
[...]
aveva accertato, tra l'altro, gli sconfinamenti sulla p.lla 2021 di proprietà attrice, Per_1 nonché la irregolarità urbanistica del manufatto;
pag. 5/15 - che nonostante gli esiti cui era pervenuto il nominato C.T.U., e nonostante il lungo lasso di tempo trascorso, le richieste della erano rimaste prive di riscontro, fatto salvo che il Pt_1 resistente “senza riconoscimento di responsabilità alcuna, ha provveduto a rimuovere il piccolo manufatto in legno adibito a deposito di attrezzi e ad arretrare il cancello” come da comunicazione fatta pervenire dal procuratore del in data 26/05/2017, per il resto CP_1 non essendo pervenuta alcuna ulteriore e concreta offerta ripristinatoria dello stato dei luoghi e/o indennitaria e/o risarcitoria da parte del resistente. Concludeva pertanto affinché l'adito Tribunale:
“1) accerti e dichiari l'esatto confine tra il fondo della ricorrente e quello del resistente, indicati in narrativa, e quindi accerti e dichiari l'esatta estensione del fondo della ricorrente e di quello del resistente, indicati in narrativa, nonché la rispondenza tra i dati riportati nella documentazione in atti ed in quella eventualmente acquisita, relative alla estensione delle due unità immobiliari, con l'attuale stato dei luoghi, confermando quanto riportato nelle conclusioni formulate dal CTU Geom. nella propria relazione depositata in Persona_1 data 09/03/2017 nel procedimento civile iscritto dinanzi il Tribunale Civile de L'Aquila al n.
2403/2016 R.G., per le ragioni tutte indicate in narrativa;
2) per l'effetto, condanni il resistente sig. a ripristinare l'originario stato dei Controparte_1 luoghi, come risultante dai dati riportati nella documentazione in atti depositata, e quindi a rilasciare la porzione di fondo appartenente alla ricorrente sig.ra come Parte_1 esattamente determinata nella propria estensione nella relazione depositata dal CTU Geom.
in data 09/03/2017 nel procedimento civile iscritto dinanzi il Tribunale Persona_1
Civile de L'Aquila al n. 2403/2016 R.G., quindi condannando il resistente a consegnare alla ricorrente la predetta porzione di fondo indebitamente utilizzata da esso resistente, previa esecuzione sempre da parte del resistente, a propria cura e spese, delle opere necessarie ad eventualmente abbattere e/o spostare e quindi a ricostruire il recinto di confine tra i due fondi, secondo quanto riportato nelle conclusioni formulate dal CTU Geom.
[...]
nella propria relazione depositata in data 09/03/2017 nel procedimento civile Per_1 iscritto dinanzi il Tribunale Civile de L'Aquila al n. 2403/2016 R.G., per le ragioni tutte indicate in narrativa;
3) accerti e dichiari la irregolarità ed illegittimità del manufatto indicato in narrativa (già rimosso dal resistente nel maggio 2017), precisamente il locale chiuso realizzato dal resistente sig. sulla sua proprietà, sul confine tra le due unità immobiliari, posto sul Controparte_1 lato Nord della proprietà della ricorrente, in aderenza alla recinzione che delimita i due fondi, confermando quanto riportato nelle conclusioni formulate dal CTU Geom. Persona_1 nella propria relazione depositata in data 09/03/2017 nel procedimento civile iscritto dinanzi il Tribunale Civile de L'Aquila al n. 2403/2016 R.G., per le ragioni tutte indicate in narrativa;
4) accerti e dichiari la responsabilità del resistente sig. anche in ragione Controparte_1 della colpevole inerzia del medesimo nel provvedere alla regolarizzazione/ripristino dello stato dei luoghi ed a provvedere ad indennizzare e/o risarcire la ricorrente dei disagi e danni subiti, stante il notevole lasso di tempo trascorso dall'accertamento dei fatti e dalla formulazione delle richieste rivolte al primo dalla ricorrente, per le ragioni tutte indicate in narrativa;
5) per l'effetto, condannare il resistente sig. alla restituzione di somme e/o Controparte_1 ad indennizzare e/o a risarcire la ricorrente dei disagi e/o danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dalla medesima ricorrente, come meglio descritti e quantificati in narrativa, per l'importo qui prudenzialmente quantificato in misura non inferiore ad € 5.000,00 (Euro cinquemila/00), oltre ad interessi e rivalutazione dalla data del danno al saldo, ovvero di quella maggiore o minore che sia ritenuta di Giustizia, da liquidarsi anche con valutazione equitativa pag. 6/15 ex art. 1226 c.c. ed all'esito della esperita attività istruttoria, sempre oltre ad interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro al saldo;
6) condannare sempre ed in ogni caso resistente sig. al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze professionali legali e di CTU, sostenute nel procedimento di istruzione preventiva celebrato dinanzi il Tribunale Civile de L'Aquila ed iscritto al n. 2403/2016 R.G., nonché delle spese e competenze professionali del presente giudizio, il tutto per le causali di cui in narrativa” Volgendo lo sguardo alla motivazione esplicitata in sentenza, il primo giudice, previamente qualificata l'azione intrapresa da parte della ricorrente quale azione di rivendicazione, premetteva che “L'azione è diretta alla condanna del resistente al risarcimento dei danni a lui attribuiti per l'occupazione lamentata, non invece il ripristino dello status quo ante al quale il aveva già provveduto all'esito del giudizio per ATP, alla luce delle risultanze della Parte_2 consulenza espletata.
Infatti, il resistente - che già aveva provveduto a rimuovere la staccionata ed il cancello arretrandoli ed in tal modo consentendo alla proprietà limitrofa di riespandersi in conformità allo stato di diritto opportunamente verificato dal CTU dell'ATP geom. , - non ha Per_1 contestato la difformità fra lo stato di fatto e quello di diritto…” Valorizzava, di poi, la circostanza per cui “Nel merito rileva per stessa ammissione della
[... ricorrente, che la rimozione della staccionata e del cancello che occupavano la proprietà sono precedenti all'introduzione del presente giudizio”, salvo poi rilevare che “La Pt_1 ricorrente, tuttavia, ha avanzato una generica domanda di risarcimento del danno per la risolta occupazione a cura del confinante, resistente”. Ritiene questa Corte che tale statuizione, pur laconica, ha correttamente rilevato l'avvenuto ripristino, ante causam, dello stato dei luoghi da parte del convenuto, sebbene tale circostanza fosse stata solo oggetto di parziale riconoscimento da parte dell'attrice, la quale si era viceversa limitata ad affermare l'avvenuta rimozione del manufatto in legno e l'arretramento del cancello, ma asseriva di dover ancore essere reimmessa nel possesso di una residua porzione di terreno. Nel valutare i fatti da porre a base della decisione, si rileva come il primo giudice non abbia, in
[... conseguenza di ciò, omesso di pronunciare sulla domanda ripristinatoria proposta da ma l' abbia rigettata sul rilievo, esatto, che “Nel merito rileva per stessa Parte_1 ammissione della ricorrente, che la rimozione della staccionata e del cancello che occupavano la proprietà sono precedenti all'introduzione del presente giudizio”. Pt_1
Invero, “Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto” (Cass. n. 7653/2012). Tanto premesso, si ravvisa, dunque, la necessità di procedere nella presente sede a valutare se
- ed in che misura - permanessero, all'epoca dell'instaurazione del giudizio, le condizioni fattuali concretanti l'interesse del ricorrente ad ottenere tutela giurisdizionale, salvo poi valutare la fondatezza delle relative pretese. Dette condizioni erano palesemente insussistenti.
A tal proposito, la CTU espletata in sede di procedimento di ATP faceva emergere che:
pag. 7/15 a) in relazione ai lamentati sconfinamenti, “Dalle risultanze del rilievo topografico eseguito risulta che in corrispondenza dell'accesso alla part.lla 2020 vi è uno sconfinamento sulla part.lla 2021 ed è stata occupata, sempre sulla part.lla di proprietà della ricorrente, una superficie di mq 1,23. Si rileva inoltre uno sconfinamento della part.lla 2023 (corte comune) sulla part.lla 2021 occupando, sempre sulla part.lla di proprietà della ricorrente, una superficie di mq 3,27. Fuori tolleranza catastale è anche la posizione dell'accesso alla part.lla 2020, di proprietà del resistente, costituito da un cancello in ferro;
in tale punto si ha uno sconfinamento sulla part.lla 2023 (corte comune) occupando una superficie di mq 1,39. Dalle risultanze del rilievo topografico eseguito si è quindi accertata l'esatta estensione del fondo della ricorrente e di quello del resistente nonché la difformità tra la situazione catastale e la situazione di fatto attualmente esistente sul posto”.
b) quanto al manufatto, realizzato dal resistente ed adibito a rimessa attrezzi, “non vi sono atti abilitativi o istanze di rilascio di atti abilitativi a nome di Il manufatto è stato Parte_2 realizzato a confine della proprietà della ricorrente non rispettando, in tal modo, la normativa urbanistica e civilistica e precisamente: le part.lle in questione ricadono nel P.R.G. del Comune di Tornimparte in zona residenziale di completamento di tipo 2 art.45b che prevede la realizzazione di fabbricati a ml 5,00 dal confine di proprietà […] La realizzazione del manufatto pregiudica l'aspetto architettonico e determina una diminuzione della luce già compromessa dall'esistenza di un muro in c.a. posto nel lato est della proprietà .” Pt_1
Il CTU procedeva dunque ad indicare gli interventi necessari ad eliminare le difformità tra la situazione catastale e la situazione di fatto esistente all'epoca dell'accertamento. A tal proposito, ed ai fini che qui rilevano, il perito faceva rilevare:
a) come dovesse essere ripristinato lo sconfinamento della p.lla 2020, di proprietà del resistente, sulla p.lla 2021, di proprietà della ricorrente, per una lunghezza di ml 3,69 ed una distanza che va dai ml 0,28 ai ml 0,55; b) che, in corrispondenza dell'accesso alla proprietà del resistente, il cancello dovesse essere arretrato, sulla sua proprietà, di una distanza di ml 0,57 e ml 0,55 e riposizionato quindi sull'effettivo confine catastale;
c) la necessità di rimozione del manufatto al fine di regolarizzare lo stato dei luoghi;
Orbene, seppur risulti pacifica tra le parti la circostanza che l'appellato avesse CP_1 provveduto - in epoca successiva agli accertamenti espletati in sede di ATP e precedentemente all'instaurazione del giudizio - a rimuovere il manufatto in legno adibito a deposito di attrezzi e ad arretrare il cancello, non è dato capire in che modo egli avrebbe dovuto rilasciare la residua porzione di fondo appartenente alla , evidentemente lasciata sgombra da Parte_1 cose, dato che, come premesso, dopo la sentenza di primo grado l'appellante ha apposto una rete sulla esatta linea del fatidico confine adeguando essa stessa lo stato di diritto alla situazione di fatto concernente lo stato dei luoghi cristallizzata nell'accertamento operato in sede di ATP e, dunque, eliminando lo sconfinamento della p.lla 2020, di proprietà di , CP_1 sulla p.lla 2021, di proprietà della per una lunghezza di ml 3,69 e una distanza Pt_1 variabile tra ml 0,28 e ml 0,55, corrispondenti ad un'area di mq 1,23. Questa, in concreto, ossia l'area di mq. 1,23, spalmata su lunghezza di ml 3,69 e avente larghezza variabile tra ml 0,28 e 0,55, era la superficie, invero tutt'altro che rilevante, di cui l'appellante continua pervicacemente a chiedere il rilascio senza volersi avvedere che l'appellato non la occupava e non la occupa: l'avvenuta rimozione del manufatto e del cancello che la inglobava, infatti, avevano reso libero anche il piccolo spazio in questione, né l'appellato doveva ripristinare alcunchè, volta che non esisteva in precedenza alcun termine o barriera divisoria apposti sulla esatta linea di confine da lui rimossi per avanzare sul terreno di pag. 8/15 controparte: il cancello rimosso dal , infatti, era stato apposto, sia pur in maniera CP_1 errata, non da lui ma dalla ditta che nel lontano 2011 aveva venduto ai due contendenti i rispettivi terreni, come sarà meglio specificato in seguito.
Di ciò, si ripete, dà evidenza la circostanza (dedotta e documentata in questa sede da parte appellata e volta a far rilevare l'avvenuta modifica dello stato dei luoghi proprio da parte della
, in epoca successiva alla definizione del giudizio di primo grado ed antecedente alla Pt_1 proposizione del presente giudizio di appello, con relativa produzione fotografica) relativa all'avvenuta interposizione di una rete che, finalmente, ha restituito anche mediante apposizione della barriera divisoria all'appellante, il che le era già consentito ancor prima del giudizio di primo grado e senza che l'appellato dovesse ottemperare ad ulteriori obblighi di facere, l'area di mq. 1,23, spalmata su lunghezza di ml 3,69 e avente larghezza variabile tra ml
0,28 e 0,55. Tanto premesso, deve dunque rilevarsi, sulla base della suesposta ricostruzione dei fatti di causa, la infondatezza delle domande attoree per come volte a vagheggiare un inesistente obbligo di rilascio.
Quanto alla domanda di accertamento dell'esatto confine tra il fondo della ricorrente e quello del resistente, si ribadisce come quest'ultimo non risulti oggetto di contestazione tra le parti, dovendo pertanto ritenersi che l'esatta estensione dei due fondi corrisponda integralmente alla situazione descritta in ATP e desumibile dalla documentazione in atti (cfr. N.C.E.U., fg.23 del Comune di Tornimparte, p.lla 2020 sub 2 e p.lla 2021).
Quanto alle considerazioni in merito all'avvenuto sconfinamento della p.lla 2020 sulla p.lla 2021, per una lunghezza di ml 3,69 ed una superficie di mq 1,23, tali da determinare la difformità tra la situazione di cui ai titoli e planimetrie allegate e la situazione di fatto esistente sul posto al momento dell'ATP, essa risultava dall'apposizione di recinzione inglobante tale striscia di terreno apposta da terzi, rimossa dall'appellato in modo tale da averla riconsegnata alla disponibilità di controparte. Va, peraltro, osservato come “L'azione di rivendica e quella di regolamento di confini si differenziano tra loro giacché nel primo caso - che presuppone un conflitto di titoli - l'attore non ha incertezza alcuna circa il confine (che è anzi indicato in modo certo e chiaro) e chiede la restituzione della porzione di fondo usurpata, indicandone con esattezza estensione e misura, mentre nel secondo - in cui la contestazione involge non già i titoli di proprietà, ma la delimitazione dei rispettivi fondi - l'attore non solo non è sicuro "ab initio" dei confini del proprio fondo, ma neppure è certo che questo sia stato parzialmente occupato dal convenuto. Ne consegue che, ove venga attribuito un erroneo "nomen iuris" all'azione, occorre avere riguardo all'effettiva natura della controversia, così che, ove l'attore, pur dichiarando di esercitare un'azione di regolamento di confini chieda, con espressione precisa ed univoca,
l'affermazione del suo diritto di proprietà su zone possedute dal convenuto ed il rilascio di esse, indicando come vero un determinato confine a lui più favorevole, la domanda deve essere qualificata come azione di rivendica (Cass. n. 20912/2021) Sotto tale profilo deve, dunque, essere condivisa la qualificazione dell'azione operata da parte
[... del Tribunale in termini di azione di rivendicazione, dal momento che la odierna appellante ha inteso contestare l'occupazione indebita di parte della sua proprietà per Pt_1 apposizione della recinzione in posizione difforme rispetto allo stato di diritto, al fine di conseguirne il possesso, possesso, però, già ottenuto all'esito dell'ATP, sicchè correttamente la dimanda di ripristino è stata rigettata in primo grado, non ravvisandosi condotte ulteriormente esigibili da parte del ai fini di un definitivo e totale rilascio. Parte_2
pag. 9/15 Va, peraltro, osservato come la buona fede implicitamente opposta dalla parte originariamente convenuta e rinvenibile nella circostanza che la errata delimitazione dei fondi fosse stata effettuata dal costruttore-venditore, se non assumeva giuridica rilevanza rispetto all'obbligo di restituzione del bene, potendo il proprietario rivendicare la cosa da chiunque la possieda o detenga, non toglie che, alla luce della rimozione del cancello che delimitava erroneamente il confine, non doveva e non deve essere accolta la domanda di rivendica e, conseguentemente, non può disporsi la condanna dell'appellato al rilascio Controparte_1 della porzione di fondo in favore della appellante così come esattamente Parte_1 determinata, nella propria estensione, nella relazione depositata dal CTU Geom.
[...]
in data 09.03.2017 nel procedimento civile iscritto dinanzi il Tribunale Civile de Per_1
L'Aquila al n. 2403/2016 R.G., ciò in quanto non risultava da lui ancora detenuta in relazione alla residua superficie di mq 1,23. Ciò rilevato, deve in più evidenziarsi come la buona fede opposta dal assume CP_1 rilevanza rispetto alla ulteriore domanda svolta dall'attrice con riferimento al ripristino dello stato dei luoghi (esecuzione delle opere necessarie ad abbattere e/o spostare e quindi a ricostruire il recinto di confine tra i due fondi), nonché al risarcimento del danno derivante dall'occupazione abusiva. La domanda di ripristino svolta dalla trova infatti il suo fondamento giuridico nella Pt_1 disposizione di cui all'art. 936 co. 1 e 3, c.c., secondo cui “Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle. … Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte”.
Ora, presupposto logico e giuridico per la valutazione favorevole della domanda in questione era la prova che le opere di cui l'attrice chiedeva la rimozione fossero state effettivamente eseguite da parte del convenuto e odierno appellato, circostanza questa contestata dal
[...]
, che escludeva modificazioni dei luoghi dopo il proprio acquisto (2011). CP_1
Tale prova risulta tuttavia inesistente, essendo, per contro, emerso il contrario.
L'attribuzione del manufatto costituito dalla recinzione al si fonda invero su una CP_1 presunzione fondata unicamente sull'occupazione del terreno, circostanza inidonea a costituire da sola la necessaria prova, tanto più considerando gli ulteriori elementi emersi nel corso dell'istruttoria, avendo la stessa confermato che la delimitazione delle due Pt_1 proprietà mediante posa in opera della recinzione fosse stata effettuata dal costruttore e che questa fosse precedente all'atto di acquisto del fondo avvenuta nell'anno 2011(cfr. interrogatorio formale della parte ricorrente sig. , ove quest'ultima conferma Parte_1 le circostanze di cui ai capitoli n. 2 e 3; verbale ud. del 24.02.2022, fasc. di I grado). Circostanza peraltro confermata dalle dichiarazioni del teste , direttore dei Testimone_1 lavori e progettista nella realizzazione del complesso residenziale ricomprendente, tra l'altro, i due immobili di proprietà di parte attrice e parte convenuta (cfr. “Si, è vero, avevo predisposto io i frazionamenti ed apposto la linea di confine sulla quale successivamente la ditta ha apposto la recinzione”; verbale ud. del 24.02.2022). Nè vi sono elementi che sorreggano la tesi di un successivo spostamento della recinzione, di cui l'attrice chiedeva il riposizionamento sul confine, da parte del convenuto oggi appellato. La domanda di ripristino dello stato dei luoghi va, pertanto, in ogni caso rigettata, ciò non solo in quanto la recinzione risultava rimossa, ma soprattutto in quanto rivolta ad obbligare l'appellato a ricostruire lui il recinto di confine tra i due fondi, recinto che era stato apposto sull'errato confine dalla società terza, per cui non doveva essere ripristinato da lui, casomai dal pag. 10/15 terzo costruttore e che comunque è stato ripristinato proprio dall'appellante medesima, come era suo diritto, dopo la sentenza di primo grado. Ad abundantiam, e ribadito come non sia dato comprendere quali opere debbano ancora essere rimosse, deve rilevarsi come parte convenuta avesse, in ogni caso, tempestivamente eccepito la decadenza sancita dall'ultimo comma di cui all'art. 936 c.c. (cfr. comparsa di costituzione in cui il faceva constatare che “il proprietario-ricorrente , nei CP_1 Pt_1 termini di legge, ossia nei tre mesi dall'acquisto, ( avvenuto 19-09-2011 o da quello del
[...]
avvenuto il 18- 5-2011) non fatto opposizione e mai contestato alcunchè in merito alla CP_1 avversaria asserita occupazione”; fasc. di I grado di parte appellata). Tale norma dispone invero che la rimozione non possa essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario abbia avuto notizia dell'incorporazione.
Tale deve ritenersi l'ipotesi in esame, emergendo dalla documentazione in atti che, se da un lato la aveva avuto contezza dell'occupazione della propria porzione di terreno Pt_1 quantomeno a far data dal 06.12.2014 (cfr. “Rapporto fotografico relativo al confine tra i due fondi, con indicate le distanze misurate” e “Relazione del 06/12/2014 inviata dall'Ing.
[...]
”, in cui il professionista di fiducia incaricato dalla ricorrente faceva emergere che Per_3
l'estensione della propria porzione immobiliare risultava di dimensioni inferiori rispetto a quelle che dovrebbe avere in virtù dei dati riportati nelle planimetrie allegate al;
docc. 3 Pt_3
e 4, fasc. di I grado di parte appellante), dall'altro quest'ultima aveva provveduto ad agire contro il solamente in data 09.07.2016, coincidente con il deposito del ricorso ex art. CP_1
696 bis c.p.c. dinanzi il Tribunale di L'Aquila (cfr. doc. 8; fasc. di I grado di parte appellante). Deve poi rilevarsi l'inammissibilità, per difetto di interesse, della ulteriore domanda svolta da parte attrice e tuttora pervicacemente volta ad ottenere l'accertamento della irregolarità ed illegittimità del manufatto realizzato dal resistente in aderenza alla Controparte_1 recinzione che delimita i due fondi. Invero, la circostanza che il manufatto fosse già stato rimosso dal resistente nel maggio 2017 – come anche riconosciuto da parte attrice – e, dunque, antecedentemente all'introduzione del giudizio, esclude che alcuna utilità concreta possa derivare alla parte dall'eventuale accoglimento della domanda.
Pe quanto riguarda la richiesta di condanna dell'appellato al pagamento delle spese e competenze professionali maturate dal procuratore della ricorrente nel procedimento di istruzione preventiva, si premette come sulla questione relativa alla regolamentazione delle spese nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ante causam, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel qualificare queste ultime quali spese giudiziali, escludendo che possano venire in rilievo quali componenti del danno da risarcire, con la conseguente applicazione del principio della liquidazione a carico del soccombente, salvo i casi di compensazione.
Invero, “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto (Cass. n. 15672/2005; n. 14268/2017).
In altre parole, i costi sostenuti nella fase dell'ATP, comprensive di quelle per le prove ed indagini e quelle per il pagamento dei professionisti che hanno assistito la parte come consulenti, costituiscono spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire, con la conseguente applicazione del principio della liquidazione a carico del soccombente, salvo i casi di compensazione (Cass. n. 12759/1993; n. 1690/2000)” (Cass. n. 13154/2025).
pag. 11/15 Su di esse, quindi, si deciderà in seguito, sin d'ora evidenziandosi che il è stato CP_1 condannato al pagamento delle spese di CTU con decisione non impugnata e passata in giudicato.
Destituita di ogni fondamento deve, infine, ritenersi la domanda di condanna del alla CP_1 ripetizione delle somme indebitamente versate da parte della per oneri fiscali e Pt_1 simili, i quali sarebbero stati calcolati anche su una porzione immobiliare di cui la medesima non aveva potuto disporre e godere. A tal proposito – prescindendosi da ogni eventuale indagine relativa alla riconducibilità del sostenimento di oneri di natura fiscale su proprietà immobiliare il cui mancato godimento sia riconducibile al fatto del terzo - sia sufficiente rilevare come, non solo non sia stato fornito alcun elemento comprovante gli avvenuti esborsi, ma neppure risulti che la parte abbia provveduto ad indicare l'esatta entità dei maggiori oneri che la stessa avrebbe sostenuto in ragione della differenza tra l'estensione del proprio fondo rispetto a quello oggetto di effettivo godimento.
4.Con un secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione per aver il primo giudice rigettato la domanda di condanna del resistente al pagamento di somme a titolo di rimborso spese e/o equo indennizzo e/o di risarcimento danni, avendo questi totalmente travisato i fatti di causa e le risultanze istruttorie. Viene in particolare affermato come, nonostante la relazione del CTU e le dichiarazioni dei testimoni, così come richiamate nelle note depositate in data 21.10.2022, il Tribunale avrebbe ignorato tutte le difese della ricorrente, rigettando la domanda con una motivazione laconica, di contenuto totalmente generico, oltre che illogica ed apparente, priva di qualsivoglia riferimento alle prove raccolte in giudizio. In particolare, viene sostenuto come, nel ritenere che, avendo il resistente rimosso il manufatto abusivo e spostato il cancello illegittimamente posizionato, il resistente avesse
“interamente” riparato il danno patito dalla ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che quest'ultimo non aveva rimosso l'illegittimo sconfinamento, persistendo nella illegittima occupazione della porzione di proprietà esclusiva della ricorrente, non essendo a tal fine sufficiente che il resistente avesse solamente arretrato il cancello: sotto questo profilo valga quanto già osservato circa l'inesistenza di residue occupazioni della piccola striscia di poco più di un mq. a far data dal maggio 2017 (data in cui il resistente aveva rimosso il manufatto e spostato il cancello). Quanto al periodo precedente, ossia quello che va dal 22/01/2015 (data della prima diffida inviata al resistente), al mese di maggio 2017, l'appellante assume di avere subito una palese limitazione dei propri diritti ed un altrettanto evidente danno, quale dimostrato dagli esiti dell'esperito ATP e dalle dichiarazioni dei testi.
La motivazione addotta in primo grado, in effetti priva di contenuto apprezzabile, era la seguente.
“La ricorrente, tuttavia, ha avanzato una generica domanda di risarcimento del danno per la risolta occupazione a cura del confinante, resistente. Il danno lamentato non è stato provato né nell'an né nel quantum;
i testimoni addotti hanno confermato la previa esistenza della recinzione e del cancello del che poi questi ha CP_1 rimosso ed arretrato. Il danno può essere liquidato dal giudicante secondo equità solo se provato nell'an ma l'onere della prova non è stato assolto. La domanda della ricorrente/attrice pertanto va rigettata e la stessa va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio.” pag. 12/15 Va, quindi, ancora verificato se per il manufatto ed il cancello l'appellante abbia patito un danno nel periodo dal 2015 al 2017, premettendosi che lo stato dei luoghi era tale sin dal 2011 e che solo nel 2015 la ha iniziato a lamentare danni. Pt_1
Tali danni, a suo parere, risulterebbero sicuramente provati nell'an, sulla base degli esiti dell'ATP e dalle testimonianze, che avrebbero dimostrato il fastidio ed il disagio provati dalla appellante nel subire l'illegittima realizzazione di un manufatto abusivo (che le aveva tolto aria e luce per lungo tempo, oltre a pregiudicare l'aspetto architettonico della sua unità immobiliare) nonché l'illegittima occupazione di una porzione della sua proprietà (che le aveva impedito di godere pienamente del suo immobile, di avere comodi spazi di manovra o comunque comodi spazi da sfruttare per qualsiasi altra attività di deposito beni, svago ecc.). Il motivo è infondato, essendo emerso che il manufatto individuato come fonte di danni era stato, addirittura, inizialmente assentito dall'appellante, la quale in sede di interpello ebbe a dichiarare quanto segue, confessando l'esistenza di un precedente accordo per la realizzazione di manufatti non a distanza dal confine. Sul capitolo n. 4: “Vero che la sig.ra , di comune accordo con il sig. , ha Pt_1 CP_1 costruito sulla sua proprietà e a confine con il predetto sig. un manufatto in legno CP_1 per il ricovero degli attrezzi”. Si, è vero. È vero che ho fatto costruire il manufatto in legno ed
è vera la posizione di cui mi si chiede. Non ricordo se avessi concordato la costruzione con .” CP_1
Sul capitolo n.5: “Vero che il sig. , di Comune accordo con la sig. ha CP_1 Pt_1 costruito sulla sua proprietà e a confine con la predetta sig.ra , un manufatto in legno Pt_1 per il ricovero degli attrezzi”.
“E'vero che ha costruito anche lui il ricovero di attrezzi ma non in conformità agli CP_1 accordi intervenuti fra di noi;
ha attaccato il manufatto alla recinzione tanto da essere impossibilitato anche a fare a manutenzione. Il mio manufatto invece, non è stato posizionato adiacente alla recinzione ma lontano da essa di più di un metro, lascia libero un passaggio pedonale;
è stato posizionato adiacente alle pareti di casa tanto che è costituito da sole due pareti di legno e le altre due sono quelle dell'abitazione.”
Sul capitolo n. 6: “Vero che il sig. e la sig.ra hanno rimosso i predetti due CP_1 Pt_1 manufatti in legno “.
“Si, è vero “.
Da ciò deriva che, in disparte il contestato posizionamento del manufatto come attaccato alla recinzione piuttosto che ad un metro da essa, si ha che la sua realizzazione era stata assentita dall'appellante, la quale, quindi, non può tardivamente dolersene a fini risarcitori, fermo restando che il danneggiato che chieda il risarcimento del pregiudizio causato dall'occupazione sine titulo, è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, (cfr. Cass. n. 15111/2013; Cass. n. 378/2005). Il danno risarcibile, infatti, non può dirsi esistente solo perché sia stato vulnerato un diritto. La lesione del diritto è il presupposto del danno, non il danno stesso, il quale può ritenersi sussistere unicamente ove dalla lesione del diritto sia altresì derivata una perdita, patrimoniale ovvero non patrimoniale.
Come anche recentemente precisato nella giurisprudenza di legittimità “Il danno alla proprietà consiste nella concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godere del bene in modo pieno ed esclusivo, che il danneggiato ha l'onere di allegare (sia pure facendo ricorso a pag. 13/15 nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza) e provare, anche per presunzioni”
(Cass. n. 10328/2025) Nel caso di specie, le allegazioni attoree risultano limitate alla generica enunciazione di un pregiudizio patito, peraltro sul confessato rilievo che il manufatto era stato da lei autorizzato, senza che tuttavia sia fornito alcun elemento per giungere alla quantificazione ed all'accertamento dello stesso, nemmeno facendo ricorso al meccanismo presuntivo: confessare che il manufatto era stato, sì, assentito, per poi sostenere, senza prova alcuna, che esso non dovesse essere attaccato alla recinzione, questa realizzata nel 2011 dalla ditta costruttrice e non dall'appellato, esclude in radice che l'appellante abbia diritto ad un equo indennizzo e/o risarcimento per il mancato uso e godimento della porzione immobiliare di cui il resistente aveva, non indebitamente come asserito, bensì col consenso della Pt_1 stranamente venuto meno solo nel 2015, usufruito per lungo tempo, ciò perché dallo stato di fatto non è mai derivata l'impossibilità per la ricorrente di disporre e godere pienamente e liberamente dell'immobile di sua proprietà, men che meno la compressione di “tutte le facoltà insite nell'esercizio del diritto di proprietà, tra cui quella di usufruire pienamente degli spazi compravenduti ovvero di vendere l'immobile a terzi, ai quali ultimi trasferire la proprietà del bene immobile sul presupposto che vi sia piena corrispondenza tra lo stato di fatto e quello giuridico del bene medesimo”.
Vieppiù, è appena il caso di rilevare come, in riferimento al concreto pregiudizio insito nella ridotta potenzialità di vendita dell'immobile, siano le stesse dichiarazioni rese da parte del figlio dell'attrice, , ad escludere che alla fosse stata impedita la Controparte_2 Pt_1 vendita a terzi dell'immobile (cfr. “Nessuno ha impedito a mia madre di vendere”).
Ne deriva il rigetto della relativa domanda.
5.Il terzo motivo è volto a censurare l'erroneità della condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, oltre alla erroneità in ordine alla regolamentazione delle medesime, in violazione degli artt. 91e 92 c.p.c. Viene assunto, in primo luogo, che l'appellato era risultato totalmente soccombente all'esito del procedimento di istruzione preventiva, per cui andava chiaramente condannato al pagamento delle spese di lite del procedimento di istruzione preventiva, comprensivo sia delle spese di CTU, sia delle spese legali sostenute dalla appellante, la quale ultima era stata costretta ad attivare il sopra citato accertamento tecnico preventivo.
In secondo luogo, le spese di lite del giudizio di merito di primo grado andavano integralmente poste a carico del resistente, ovvero quantomeno integralmente compensate tra le Parti. Invero, se da un lato l'accoglimento delle domande formulate dalla appellante avrebbe dovuto comportare l'integrale pagamento delle spese del giudizio di primo grado, dall'altro rileverebbe la circostanza che nel corso del giudizio di merito di primo grado, controparte aveva sollevato numerose eccezioni processuali e preliminari, che hanno impegnato il Procuratore della in una faticosa attività difensiva volta a dimostrarne la totale Pt_1 infondatezza e pretestuosità, e che sono state totalmente rigettate dal Giudice di prime cure. Il rigetto delle eccezioni sollevate dal resistente, peraltro di contenuto identico a quelle dal medesimo già formulate nel corso dell'ATP e ivi pure integralmente rigettate, avrebbe dovuto condurre il Tribunale a pronunciare condanna nei confronti del resistente per lite temeraria, come più volte richiesto dalla deducente.
Tale motivo deve ritenersi assorbito dal rigetto dei precedenti motivi di gravame, essendo questa Corte tenuta ad operare una nuova regolamentazione delle spese di lite sulla base di un criterio unitario che tenga conto dell'esito complessivo del giudizio.
pag. 14/15 In conclusione, siccome l'appellante è risultata soccombente in primo grado e l'appello è infondato, non potendosi disporre la condanna di al rilascio di alcunchè, né Controparte_1 al pagamento di danni o indennizzi di sorta, si ha che il rigetto di tutte le pretese azionate – oltre alla circostanza che il fosse estraneo alle vicende relative alla avvenuta CP_1 delimitazione del fondo mediante apposizione della recinzione (la relativa posa in opera e delimitazione dei fondi essendo avvenuta da parte del venditore-costruttore prima delle compravendite), per cui non si ravvisa una sua soccombenza nemmeno in sede di ATP – si ha che non vi è spazio per riformare la gravata sentenza in punto di spese di sorta e che anche le spese del presente appello debbano gravare sull'appellante, la cui iniziativa, a ben vedere, appare persino di carattere emulatorio. Esse vengono liquidate come sotto, tenuto conto del valore indeterminabile della lite, in favore del procuratore di parte appellata dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede: 1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla refusa delle spese del grado in favore del procuratore antistatario dell'appellato, liquidandole in euro 9.991,00, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio in data 8.10.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Alberto Iachini Bellisarii Francesco S. Filocamo
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