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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/01/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 646 del 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 646 del 2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Pietro Parte_1 C.F._1
Verdesca Zain, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina, in Via Duca del Mare n.63, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Sara Mascitti ed Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina, in Via Mascitti n. 5, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente all'udienza di p.c.: “…precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo”; conclusioni rassegnate in sede di ricorso “CHIEDE / che l'On.le Tribunale adito voglia fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi e, verificate le condizioni di legge:/ - dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 3 aprile 2015 tra il ricorrente e la signora nata a [...] il [...] ( ), residente in [...], Controparte_1 C.F._2
via Don Morosini, 173, iscritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Latina al
Pagina 1 n. 17 P. I anno 2015, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
/ - confermare le condizioni tutte stabilite in sede di separazione giudiziale. Con condanna delle controparte alla rifusione delle spese di giudizio in caso di resistenza oopposizione anche a una sola delle richieste sopra formulate”; conclusioni rassegnate in sede di memoria integrativa: - dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 3 aprile 2015 tra il ricorrente e la signora nata a [...] il [...] Controparte_1
( ), residente in [...], iscritto presso il Registro C.F._2
degli atti di matrimonio del Comune di Latina al n. 17 P. I anno 2015, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Latina di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, e ciò anche con sentenza parziale alla prima udienza istruttoria utile, ai sensi dell'art. 4, comma 9, legge
n. 898/1970, attesa anche l'incondizionata adesione alla domanda di scioglimento espressamente manifestata da controparte in sede di comparsa di costituzione e risposta del 12.06.2021; / - confermare le condizioni tutte stabilite in sede di separazione giudiziale. / Con condanna delle controparte alla rifusione delle spese di giudizio, attesa la resistenza e opposizione manifestata in sede di comparsa di costituzione e risposta alla richiesta di confermare le condizioni personali e patrimoniali vigenti nonché lo svolgimento, sempre da parte resistente, di inammissibili domande risarcitorie e di una improponibile richiesta di "addebito" del divorzio.”. conclusioni di parte resistente all'udienza di p.c.: “…precisa le conclusioni come da conclusioni rassegnate in atti.”; conclusioni rassegnate in sede di memoria di costituzione: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis: / 1. In via preliminare, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 03.04.2015 tra la Sig.ra C.F. Controparte_1
, nata a [...], il [...] ed ivi residente in [...]
173 (CAP: 04100) ed il Sig. , C.F. , nato a [...], Parte_1 C.F._1
il 31.08.1939 e residente in [...] con addebito nei confronti di quest'ultimo per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto;
/ 2. In via principale, nel merito, respingere tutte le domande formulate da controparte in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
/ 3. In via riconvenzionale, nel merito, accertati tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi dalla Sig.ra C.F. Controparte_1
, in conseguenza della vicenda in atti, condannare il Sig. , C.F._3 Parte_1
C.F. , al pagamento in favore della Sig.ra C.F. C.F._1 Controparte_1
, a titolo di assegno di mantenimento, della somma di Euro 550,00 mensili o C.F._3
della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa;
/ 4. Sempre in via riconvenzionale, accertati tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi dalla Sig.ra C.F. Controparte_1
Pagina 2 , in conseguenza della vicenda in atti, condannare il Sig. , C.F._3 Parte_1
C.F. , al pagamento in favore della Sig.ra C.F. C.F._1 Controparte_1
, a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, della C.F._3
somma complessiva di Euro 20.000,00 o della maggiore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto;
/ 5. In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
/ 6. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Si dà atto che con sentenza parziale n. 932/2022 pubblicata il 6 maggio 2022 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e che con separata contestuale ordinanza la causa
è stata rimessa sul ruolo per l'istruzione delle domande ulteriori.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe indicato e il G.I. ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
***
Preliminarmente ritiene il Collegio, che condivide l'ordinanza del G.I. emessa il 10 febbraio 2023, che la causa sia matura per la decisione senza alcuna necessità di rimessione in istruttoria.
Parte resistente ha depositato della documentazione in allegato alla comparsa conclusionale, documentazione inammissibile e inutilizzabile in quanto tardiva, tenuto conto delle note preclusioni istruttorie e di allegazione derivanti dal mancato rispetto dei termini perentori di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. Peraltro la resistente nemmeno ha allegato e documentato circostanze sopravvenute rispetto all'udienza di precisazione delle conclusioni, avvenuta il 18 giugno 2024, sicché parte resistente ben avrebbe potuto documentare in quella sede il sopravvenuto ricovero fino all'11 giugno 2024 cui fa riferimento il dott. nella relazione non datata prodotta e Persona_1 indirizzata al Presidio Nord dell'Asl Latina;
del tutto tardivo è anche il deposito della lettera di licenziamento per superamento del periodo di comporto datata 4 ottobre 2023 e del verbale della
Pagina 3 Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile del 18 settembre 2023, documentazione tutta inutilizzabile ai fini della decisione.
1. SULLA DOMANDA DI ASSEGNO DIVORZILE FORMULATA DA PARTE
RESISTENTE.
Come noto le Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 del 2018 hanno rivisitato funditus l'istituto, elaborando una soluzione difforme da quella seguita dai due precedenti orientamenti contrapposti della giurisprudenza di legittimità, quello seguito per decenni e inaugurato dalla sentenza a S.U.
11490 del 1990, teso a valorizzare la funzione assistenziale dell'assegno e che poneva, quale parametro di adeguatezza dei mezzi, il tenore di vita goduto in costanza di vita matrimoniale, che l'assegno di mantenimento era teso a preservare, pur con i correttivi poi elaborati dalla giurisprudenza (v. Cass. 7295 del 2013, 6164 del 2015 sulla durata del rapporto matrimoniale;
v.
Cass. 6455 del 2015 sulla costituzione di un nuovo nucleo familiare), e quello recentemente affermato con la sentenza n. 11504 del 2017, che, nella valorizzazione dei principi di auto- responsabilità e autodeterminazione, utilizzava quale parametro di adeguatezza l'autosufficienza economica.
In particolare, il carattere innovativo della sentenza n. 18287 del 2018 sta nell'aver superato la tradizionale distinzione tra criteri attributivi (la mancanza di mezzi adeguati o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) e criteri meramente determinativi dell'assegno (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, indicati nella prima parte del comma 6 dell'art. 5 l. 898 del 1970), ritenendo, alla luce della ricostruzione della ratio dell'istituto conforme ai principi costituzionali di solidarietà e di pari dignità dei coniugi espressi dagli artt. 2, 3, 29 Cost. nonché coerente con il quadro della legislazione dei paesi europei, che il Giudice, nel valutare l'an dell'assegno, utilizzi un criterio composito,
“assistenziale-perequativo”, che faccia riferimento in maniera paritetica a tutti i criteri indicati dall'art. 5 co.
6. l. 898 del 1970, declinatori dei suindicati principi costituzionali e ove venga valutata, nel parametro dell'adeguatezza, il contenuto prevalentemente perequativo-compensativo, che tenga conto dell'apporto fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio comune e al profilo professionale ed economico acquisito nel corso del matrimonio dall'altro coniuge.
La Cassazione con la sentenza n. 11178 del 2019, sezione Prima civile, ha chiarito che “le Sezioni
Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconosciuto l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per
Pagina 4 ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla
L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.
Recentemente, con ordinanza n. 5395 del 2023, la Cassazione ha rilevato che "la valutazione del contributo fornito alla conduzione della vita familiare e in questo senso alla formazione del patrimonio comune non può andar disgiunta dalla considerazione del patrimonio (oltre che del reddito) personale di ciascuno degli ex coniugi, della durata del matrimonio e dell'età del coniuge economicamente più debole. La funzione perequativo-compensativa resta identificabile anche in rapporto alla condizione economica del coniuge più debole siccome conseguente alle scelte familiari".
Ciò premesso, ritiene il Collegio di aderire alla ricostruzione dell'istituto resa dall'organo nomofilattico, coerente con una lettura del dato normativo interpretato in massima aderenza ai principi costituzionali, e che, valorizzando l'elemento perequativo- compensativo, pare aver trovato un giusto punto di equilibrio tra i due orientamenti contrapposti sopra citati.
Ebbene, ritiene il Collegio che la domanda di parte resistente non sia meritevole di accoglimento.
Pagina 5 Per quanto riguarda le condizioni economiche delle parti, il ricorrente ha prodotto il modello 730 del 2018 da cui risulta che nel 2017 ha dichiarato un reddito imponibile di € 37.813,00 con imposta netta pari a € 9.171,00, il modello 730 del 2019 da cui risulta che nel 2018 ha dichiarato un reddito imponibile di € 37.969,00 con imposta netta di € 9.131,00 e il modello 730 del 2020 da cui risulta che nel 2019 ha dichiarato un reddito imponibile di € 38.168,00 con imposta netta di € 9.122,00 (v. allegati al ricorso introduttivo). Successivamente, su ordine di esibizione del Presidente f.f., ha depositato una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà datata 23 giugno 2021 con cui ha dichiarato di non percepire altri redditi oltre a quelli di pensione;
di essere titolare del conto corrente n. 38496/60 acceso presso SA AN (di cui ha documentato i riepiloghi trimestrali dell'estratto, con saldo al 31 dicembre 2020 pari a € 3.545,67) Ha prodotto, infine, comunicazione
INPS del 21 giugno 2021 da cui risulta che l'importo mensile della pensione VO n. 10073586 è gravato da una trattenuta per assegno alimentare all'ex coniuge, con importo netto di € 1.660,19 del pagamento. Il ricorrente ha prodotto il certificato di stato di famiglia da cui risulta convivere con il figlio (figlio nato da un precedente matrimonio del ricorrente) e che quest'ultimo è Persona_2 affetto da schizofrenia paranoide cronica, ma non ha documentato l'importo della pensione percepita da quest'ultimo. Pers La resistente, invece, nella memoria di costituzione ha dedotto di svolgere “l'impiego di
Operatore socio-assistenziale, con un reddito annuo di circa 9.000,00, in attuale decremento in quanto -a causa dell'aggravamento delle sue condizioni di salute- non è in grado di lavorare”.
In sede presidenziale, ha dichiarato “Non lavoro a causa dell'esaurimento nervoso cagionatomi dalla condotta di mio marito. Sono assunta alle dipendenze dell'Astrolabio come o.s.a. ma sono oltre sei mesi che non posso lavorare per le mie condizioni di salute e quindi percepisco uno stipendio ridotto.”.
La resistente ha prodotto le buste paga relative ai mesi di Novembre 2020, Gennaio 2021 e Febbraio
2021 da cui risulta un netto in busta di € 480,00, di € 452,00 e di € 429,00 e gli estratti relativi agli anni 2018, 2019 e 2020 del conto di corrispondenza n. 107180 acceso presso Banca Carige dalla cui lettura risultano, oltre agli accrediti degli stipendi da parte dell'Astrolabio, a decorrere da aprile
2019 entrate costanti, di importo variabile, per “Accredito per incasso ST … (v. CP_2
allegati alla memoria di costituzione per la fase presidenziale).
La resistente ha contestato di lavorare come segretaria presso lo studio medico del dott. , Per_4
circostanza dedotta dal ricorrente, rappresentando di aiutarlo saltuariamente e a puro titolo di amicizia (v. già quanto dichiarato dal difensore di parte resistente in allegato al verbale di udienza presidenziale).
Pagina 6 La resistente non ha prodotto alcuna dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, non ottemperando all'ordine di esibizione del Presidente f.f., circostanza senz'altro valutabile ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c., tenuto conto anche di quanto emerso dagli estratti conto e di quanto dichiarato dalla resistente in sede presidenziale.
Ciò premesso, nel caso di specie, si deve ritenere che la ricorrente, che non ha nemmeno formulato capitoli di prova testimoniali ammissibili, avendo articolato capitoli correttamente ritenuti inammissibili dal G.I. in quanto non inerenti a fatti specificatamente circostanziati e/o valutativi (v. ordinanza del 10 febbraio 2023), non ha provato la sussistenza dei presupposti per ottenere l'assegno divorzile: da un lato non ha nemmeno adeguatamente documentato le proprie condizioni economiche, dall'altro non ha in alcun modo provato che le sue attuali condizioni economiche siano conseguenza del contributo da lei fornito in costanza di matrimonio al patrimonio personale del ricorrente o al patrimonio comune e che abbia sacrificato la vita professionale a causa di scelte condivise con il marito operate in costanza di matrimonio.
Anzi va detto che, nel caso in esame, il Tribunale di Latina, con la sentenza che ha definito il giudizio di separazione, passata in giudicato (sent. n. 718 del 2020), ha rigettato le reciproche domande di addebito in quella sede formulate dalle parti, ritenendo che “nessuno dei comportamenti dedotti può ritenersi la causa del fallimento del matrimonio, che invece presumibilmente trova origine in un'incompatibilità caratteriale, che aveva reso turbolento il rapporto già negli anni del fidanzamento, caratterizzati – come dedotto dalle parti – da” un
“alternarsi di periodi allontanamento e periodi di avvicinamento, sfociati in un matrimonio lampo”.
Pure in detta sentenza, è stato rilevato, in parte motiva, che “all'udienza presidenziale la resistente ha dichiarato che la convivenza dopo il matrimonio è durata 5 mesi;
ha inoltre dedotto di non essersi mai del tutto stabilizzata a casa del marito, non avendo portato i suoi effetti personali…”, sicché in quella sede è stato rilevato dal Tribunale che “non si è realizzata, al momento della separazione, alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Non vi è stata alcuna condivisione di vita e instaurazione di un rapporto qualificabile come “affectio coniugalis”, fonte di obblighi di tipo solidaristico”, ragione per cui la suddetta sentenza ha rigettato la domanda di assegno di mantenimento formulata in quella sede dalla CP_1
Pagina 7 Ebbene, per usare le condivise parole della Suprema Corte, “la cosa giudicata - è noto - si forma non soltanto sulle statuizioni espresse nel dispositivo della sentenza, ma anche sulle affermazioni contenute nella motivazione, le quali costituiscono il fondamento logico-giuridico della decisione
(Cass., Sez. III, 18 marzo 1977, n. 1074). Ciò premesso, il giudicato sostanziale (art. 2909 cod. civ.)
- che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 cod. proc. civ.), fa stato ad ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso - si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronunzia. Il giudicato sostanziale, dunque, spiega la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma si estende necessariamente anche agli accertamenti, che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico giuridico della pronunzia. Pertanto,
l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente preclude il riesame della questione anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo (Cass.,
Sez. II, 30 marzo 1984, n. 2101), (così Cass. S.U. sent. n. 6689 del 1995).
Ebbene è palese che nel caso di specie non può essere rimesso in discussione quanto accertato con efficacia di giudicato dal Tribunale di Latina con la sentenza n. 718 del 2020, in merito alla mancata realizzazione, anche dopo il matrimonio intervenuto tra le parti, di una comunione materiale e spirituale tra le suddette e di una effettiva condivisione di vita e di un rapporto qualificabile come
“affectio coniugalis”, circostanza che corrobora la convinzione del Tribunale circa l'insussistenza dei presupposti di legge per riconoscere alla resistente l'assegno divorzile.
Per il principio della ragione più liquida, essendo emersa l'infondatezza della domanda alla luce di quanto esposto, non si entrerà nel merito del rapporto tra la ricorrente e tale che Persona_5
secondo quanto dedotto da parte ricorrente intratterrebbe una stabile relazione sentimentale con la resistente, circostanza contestata da quest'ultima.
2. SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO FORMULATA DA PARTE
RESISTENTE.
La domanda è inammissibile, ritenendo il Collegio di aderire al costante insegnamento della
Suprema Corte per cui non è possibile la trattazione congiunta della domanda di separazione o divorzio, e delle domande risarcitorie e restitutorie, in mancanza di ipotesi qualificata di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), essendo la domanda risarcitoria formulata dalla resistente del tutto autonoma rispetto a quella di separazione, e certo non accessoria. (cfr. tra le molte Cass. sent.
11828 del 2009).
Pagina 8
3. SULLE SPESE DI LITE.
Stante la soccombenza di parte resistente, la resistente va condannata a rifondere le spese di lite del ricorrente come liquidato in dispositivo, con applicazione dei valori minimi, tenuto conto della natura del giudizio e dell'attività difensiva espletata.
4. SULLE RICHIESTA DI CONDANNA EX ART. 96 C.P.C.
La domanda è inammissibile in quanto formulata solo in sede di memoria di replica. Ad ogni modo si ritiene che la mera infondatezza delle domande di parte di resistente giustifichino che le spese di lite di parte ricorrente siano poste a carico della resistente, mentre non si ravvisano i presupposti per ulteriori statuizioni, anche ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 646 del 2021, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
“ 1. Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente.
2. Rileva l'inammissibilità della domanda risarcitoria formulata dalla resistente.
3. Rileva l'inammissibilità della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal ricorrente.
4. Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 3.809,00, oltre a rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'art. 2 del d.m. 55 del 2014 ed Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
Pagina 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 646 del 2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Pietro Parte_1 C.F._1
Verdesca Zain, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina, in Via Duca del Mare n.63, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Sara Mascitti ed Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina, in Via Mascitti n. 5, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente all'udienza di p.c.: “…precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo”; conclusioni rassegnate in sede di ricorso “CHIEDE / che l'On.le Tribunale adito voglia fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi e, verificate le condizioni di legge:/ - dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 3 aprile 2015 tra il ricorrente e la signora nata a [...] il [...] ( ), residente in [...], Controparte_1 C.F._2
via Don Morosini, 173, iscritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Latina al
Pagina 1 n. 17 P. I anno 2015, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
/ - confermare le condizioni tutte stabilite in sede di separazione giudiziale. Con condanna delle controparte alla rifusione delle spese di giudizio in caso di resistenza oopposizione anche a una sola delle richieste sopra formulate”; conclusioni rassegnate in sede di memoria integrativa: - dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 3 aprile 2015 tra il ricorrente e la signora nata a [...] il [...] Controparte_1
( ), residente in [...], iscritto presso il Registro C.F._2
degli atti di matrimonio del Comune di Latina al n. 17 P. I anno 2015, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Latina di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, e ciò anche con sentenza parziale alla prima udienza istruttoria utile, ai sensi dell'art. 4, comma 9, legge
n. 898/1970, attesa anche l'incondizionata adesione alla domanda di scioglimento espressamente manifestata da controparte in sede di comparsa di costituzione e risposta del 12.06.2021; / - confermare le condizioni tutte stabilite in sede di separazione giudiziale. / Con condanna delle controparte alla rifusione delle spese di giudizio, attesa la resistenza e opposizione manifestata in sede di comparsa di costituzione e risposta alla richiesta di confermare le condizioni personali e patrimoniali vigenti nonché lo svolgimento, sempre da parte resistente, di inammissibili domande risarcitorie e di una improponibile richiesta di "addebito" del divorzio.”. conclusioni di parte resistente all'udienza di p.c.: “…precisa le conclusioni come da conclusioni rassegnate in atti.”; conclusioni rassegnate in sede di memoria di costituzione: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis: / 1. In via preliminare, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 03.04.2015 tra la Sig.ra C.F. Controparte_1
, nata a [...], il [...] ed ivi residente in [...]
173 (CAP: 04100) ed il Sig. , C.F. , nato a [...], Parte_1 C.F._1
il 31.08.1939 e residente in [...] con addebito nei confronti di quest'ultimo per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto;
/ 2. In via principale, nel merito, respingere tutte le domande formulate da controparte in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
/ 3. In via riconvenzionale, nel merito, accertati tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi dalla Sig.ra C.F. Controparte_1
, in conseguenza della vicenda in atti, condannare il Sig. , C.F._3 Parte_1
C.F. , al pagamento in favore della Sig.ra C.F. C.F._1 Controparte_1
, a titolo di assegno di mantenimento, della somma di Euro 550,00 mensili o C.F._3
della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa;
/ 4. Sempre in via riconvenzionale, accertati tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi dalla Sig.ra C.F. Controparte_1
Pagina 2 , in conseguenza della vicenda in atti, condannare il Sig. , C.F._3 Parte_1
C.F. , al pagamento in favore della Sig.ra C.F. C.F._1 Controparte_1
, a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, della C.F._3
somma complessiva di Euro 20.000,00 o della maggiore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto;
/ 5. In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
/ 6. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Si dà atto che con sentenza parziale n. 932/2022 pubblicata il 6 maggio 2022 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e che con separata contestuale ordinanza la causa
è stata rimessa sul ruolo per l'istruzione delle domande ulteriori.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe indicato e il G.I. ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
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Preliminarmente ritiene il Collegio, che condivide l'ordinanza del G.I. emessa il 10 febbraio 2023, che la causa sia matura per la decisione senza alcuna necessità di rimessione in istruttoria.
Parte resistente ha depositato della documentazione in allegato alla comparsa conclusionale, documentazione inammissibile e inutilizzabile in quanto tardiva, tenuto conto delle note preclusioni istruttorie e di allegazione derivanti dal mancato rispetto dei termini perentori di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. Peraltro la resistente nemmeno ha allegato e documentato circostanze sopravvenute rispetto all'udienza di precisazione delle conclusioni, avvenuta il 18 giugno 2024, sicché parte resistente ben avrebbe potuto documentare in quella sede il sopravvenuto ricovero fino all'11 giugno 2024 cui fa riferimento il dott. nella relazione non datata prodotta e Persona_1 indirizzata al Presidio Nord dell'Asl Latina;
del tutto tardivo è anche il deposito della lettera di licenziamento per superamento del periodo di comporto datata 4 ottobre 2023 e del verbale della
Pagina 3 Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile del 18 settembre 2023, documentazione tutta inutilizzabile ai fini della decisione.
1. SULLA DOMANDA DI ASSEGNO DIVORZILE FORMULATA DA PARTE
RESISTENTE.
Come noto le Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 del 2018 hanno rivisitato funditus l'istituto, elaborando una soluzione difforme da quella seguita dai due precedenti orientamenti contrapposti della giurisprudenza di legittimità, quello seguito per decenni e inaugurato dalla sentenza a S.U.
11490 del 1990, teso a valorizzare la funzione assistenziale dell'assegno e che poneva, quale parametro di adeguatezza dei mezzi, il tenore di vita goduto in costanza di vita matrimoniale, che l'assegno di mantenimento era teso a preservare, pur con i correttivi poi elaborati dalla giurisprudenza (v. Cass. 7295 del 2013, 6164 del 2015 sulla durata del rapporto matrimoniale;
v.
Cass. 6455 del 2015 sulla costituzione di un nuovo nucleo familiare), e quello recentemente affermato con la sentenza n. 11504 del 2017, che, nella valorizzazione dei principi di auto- responsabilità e autodeterminazione, utilizzava quale parametro di adeguatezza l'autosufficienza economica.
In particolare, il carattere innovativo della sentenza n. 18287 del 2018 sta nell'aver superato la tradizionale distinzione tra criteri attributivi (la mancanza di mezzi adeguati o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) e criteri meramente determinativi dell'assegno (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, indicati nella prima parte del comma 6 dell'art. 5 l. 898 del 1970), ritenendo, alla luce della ricostruzione della ratio dell'istituto conforme ai principi costituzionali di solidarietà e di pari dignità dei coniugi espressi dagli artt. 2, 3, 29 Cost. nonché coerente con il quadro della legislazione dei paesi europei, che il Giudice, nel valutare l'an dell'assegno, utilizzi un criterio composito,
“assistenziale-perequativo”, che faccia riferimento in maniera paritetica a tutti i criteri indicati dall'art. 5 co.
6. l. 898 del 1970, declinatori dei suindicati principi costituzionali e ove venga valutata, nel parametro dell'adeguatezza, il contenuto prevalentemente perequativo-compensativo, che tenga conto dell'apporto fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio comune e al profilo professionale ed economico acquisito nel corso del matrimonio dall'altro coniuge.
La Cassazione con la sentenza n. 11178 del 2019, sezione Prima civile, ha chiarito che “le Sezioni
Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconosciuto l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per
Pagina 4 ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla
L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.
Recentemente, con ordinanza n. 5395 del 2023, la Cassazione ha rilevato che "la valutazione del contributo fornito alla conduzione della vita familiare e in questo senso alla formazione del patrimonio comune non può andar disgiunta dalla considerazione del patrimonio (oltre che del reddito) personale di ciascuno degli ex coniugi, della durata del matrimonio e dell'età del coniuge economicamente più debole. La funzione perequativo-compensativa resta identificabile anche in rapporto alla condizione economica del coniuge più debole siccome conseguente alle scelte familiari".
Ciò premesso, ritiene il Collegio di aderire alla ricostruzione dell'istituto resa dall'organo nomofilattico, coerente con una lettura del dato normativo interpretato in massima aderenza ai principi costituzionali, e che, valorizzando l'elemento perequativo- compensativo, pare aver trovato un giusto punto di equilibrio tra i due orientamenti contrapposti sopra citati.
Ebbene, ritiene il Collegio che la domanda di parte resistente non sia meritevole di accoglimento.
Pagina 5 Per quanto riguarda le condizioni economiche delle parti, il ricorrente ha prodotto il modello 730 del 2018 da cui risulta che nel 2017 ha dichiarato un reddito imponibile di € 37.813,00 con imposta netta pari a € 9.171,00, il modello 730 del 2019 da cui risulta che nel 2018 ha dichiarato un reddito imponibile di € 37.969,00 con imposta netta di € 9.131,00 e il modello 730 del 2020 da cui risulta che nel 2019 ha dichiarato un reddito imponibile di € 38.168,00 con imposta netta di € 9.122,00 (v. allegati al ricorso introduttivo). Successivamente, su ordine di esibizione del Presidente f.f., ha depositato una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà datata 23 giugno 2021 con cui ha dichiarato di non percepire altri redditi oltre a quelli di pensione;
di essere titolare del conto corrente n. 38496/60 acceso presso SA AN (di cui ha documentato i riepiloghi trimestrali dell'estratto, con saldo al 31 dicembre 2020 pari a € 3.545,67) Ha prodotto, infine, comunicazione
INPS del 21 giugno 2021 da cui risulta che l'importo mensile della pensione VO n. 10073586 è gravato da una trattenuta per assegno alimentare all'ex coniuge, con importo netto di € 1.660,19 del pagamento. Il ricorrente ha prodotto il certificato di stato di famiglia da cui risulta convivere con il figlio (figlio nato da un precedente matrimonio del ricorrente) e che quest'ultimo è Persona_2 affetto da schizofrenia paranoide cronica, ma non ha documentato l'importo della pensione percepita da quest'ultimo. Pers La resistente, invece, nella memoria di costituzione ha dedotto di svolgere “l'impiego di
Operatore socio-assistenziale, con un reddito annuo di circa 9.000,00, in attuale decremento in quanto -a causa dell'aggravamento delle sue condizioni di salute- non è in grado di lavorare”.
In sede presidenziale, ha dichiarato “Non lavoro a causa dell'esaurimento nervoso cagionatomi dalla condotta di mio marito. Sono assunta alle dipendenze dell'Astrolabio come o.s.a. ma sono oltre sei mesi che non posso lavorare per le mie condizioni di salute e quindi percepisco uno stipendio ridotto.”.
La resistente ha prodotto le buste paga relative ai mesi di Novembre 2020, Gennaio 2021 e Febbraio
2021 da cui risulta un netto in busta di € 480,00, di € 452,00 e di € 429,00 e gli estratti relativi agli anni 2018, 2019 e 2020 del conto di corrispondenza n. 107180 acceso presso Banca Carige dalla cui lettura risultano, oltre agli accrediti degli stipendi da parte dell'Astrolabio, a decorrere da aprile
2019 entrate costanti, di importo variabile, per “Accredito per incasso ST … (v. CP_2
allegati alla memoria di costituzione per la fase presidenziale).
La resistente ha contestato di lavorare come segretaria presso lo studio medico del dott. , Per_4
circostanza dedotta dal ricorrente, rappresentando di aiutarlo saltuariamente e a puro titolo di amicizia (v. già quanto dichiarato dal difensore di parte resistente in allegato al verbale di udienza presidenziale).
Pagina 6 La resistente non ha prodotto alcuna dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, non ottemperando all'ordine di esibizione del Presidente f.f., circostanza senz'altro valutabile ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c., tenuto conto anche di quanto emerso dagli estratti conto e di quanto dichiarato dalla resistente in sede presidenziale.
Ciò premesso, nel caso di specie, si deve ritenere che la ricorrente, che non ha nemmeno formulato capitoli di prova testimoniali ammissibili, avendo articolato capitoli correttamente ritenuti inammissibili dal G.I. in quanto non inerenti a fatti specificatamente circostanziati e/o valutativi (v. ordinanza del 10 febbraio 2023), non ha provato la sussistenza dei presupposti per ottenere l'assegno divorzile: da un lato non ha nemmeno adeguatamente documentato le proprie condizioni economiche, dall'altro non ha in alcun modo provato che le sue attuali condizioni economiche siano conseguenza del contributo da lei fornito in costanza di matrimonio al patrimonio personale del ricorrente o al patrimonio comune e che abbia sacrificato la vita professionale a causa di scelte condivise con il marito operate in costanza di matrimonio.
Anzi va detto che, nel caso in esame, il Tribunale di Latina, con la sentenza che ha definito il giudizio di separazione, passata in giudicato (sent. n. 718 del 2020), ha rigettato le reciproche domande di addebito in quella sede formulate dalle parti, ritenendo che “nessuno dei comportamenti dedotti può ritenersi la causa del fallimento del matrimonio, che invece presumibilmente trova origine in un'incompatibilità caratteriale, che aveva reso turbolento il rapporto già negli anni del fidanzamento, caratterizzati – come dedotto dalle parti – da” un
“alternarsi di periodi allontanamento e periodi di avvicinamento, sfociati in un matrimonio lampo”.
Pure in detta sentenza, è stato rilevato, in parte motiva, che “all'udienza presidenziale la resistente ha dichiarato che la convivenza dopo il matrimonio è durata 5 mesi;
ha inoltre dedotto di non essersi mai del tutto stabilizzata a casa del marito, non avendo portato i suoi effetti personali…”, sicché in quella sede è stato rilevato dal Tribunale che “non si è realizzata, al momento della separazione, alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Non vi è stata alcuna condivisione di vita e instaurazione di un rapporto qualificabile come “affectio coniugalis”, fonte di obblighi di tipo solidaristico”, ragione per cui la suddetta sentenza ha rigettato la domanda di assegno di mantenimento formulata in quella sede dalla CP_1
Pagina 7 Ebbene, per usare le condivise parole della Suprema Corte, “la cosa giudicata - è noto - si forma non soltanto sulle statuizioni espresse nel dispositivo della sentenza, ma anche sulle affermazioni contenute nella motivazione, le quali costituiscono il fondamento logico-giuridico della decisione
(Cass., Sez. III, 18 marzo 1977, n. 1074). Ciò premesso, il giudicato sostanziale (art. 2909 cod. civ.)
- che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 cod. proc. civ.), fa stato ad ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso - si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronunzia. Il giudicato sostanziale, dunque, spiega la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma si estende necessariamente anche agli accertamenti, che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico giuridico della pronunzia. Pertanto,
l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente preclude il riesame della questione anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo (Cass.,
Sez. II, 30 marzo 1984, n. 2101), (così Cass. S.U. sent. n. 6689 del 1995).
Ebbene è palese che nel caso di specie non può essere rimesso in discussione quanto accertato con efficacia di giudicato dal Tribunale di Latina con la sentenza n. 718 del 2020, in merito alla mancata realizzazione, anche dopo il matrimonio intervenuto tra le parti, di una comunione materiale e spirituale tra le suddette e di una effettiva condivisione di vita e di un rapporto qualificabile come
“affectio coniugalis”, circostanza che corrobora la convinzione del Tribunale circa l'insussistenza dei presupposti di legge per riconoscere alla resistente l'assegno divorzile.
Per il principio della ragione più liquida, essendo emersa l'infondatezza della domanda alla luce di quanto esposto, non si entrerà nel merito del rapporto tra la ricorrente e tale che Persona_5
secondo quanto dedotto da parte ricorrente intratterrebbe una stabile relazione sentimentale con la resistente, circostanza contestata da quest'ultima.
2. SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO FORMULATA DA PARTE
RESISTENTE.
La domanda è inammissibile, ritenendo il Collegio di aderire al costante insegnamento della
Suprema Corte per cui non è possibile la trattazione congiunta della domanda di separazione o divorzio, e delle domande risarcitorie e restitutorie, in mancanza di ipotesi qualificata di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), essendo la domanda risarcitoria formulata dalla resistente del tutto autonoma rispetto a quella di separazione, e certo non accessoria. (cfr. tra le molte Cass. sent.
11828 del 2009).
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3. SULLE SPESE DI LITE.
Stante la soccombenza di parte resistente, la resistente va condannata a rifondere le spese di lite del ricorrente come liquidato in dispositivo, con applicazione dei valori minimi, tenuto conto della natura del giudizio e dell'attività difensiva espletata.
4. SULLE RICHIESTA DI CONDANNA EX ART. 96 C.P.C.
La domanda è inammissibile in quanto formulata solo in sede di memoria di replica. Ad ogni modo si ritiene che la mera infondatezza delle domande di parte di resistente giustifichino che le spese di lite di parte ricorrente siano poste a carico della resistente, mentre non si ravvisano i presupposti per ulteriori statuizioni, anche ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 646 del 2021, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
“ 1. Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente.
2. Rileva l'inammissibilità della domanda risarcitoria formulata dalla resistente.
3. Rileva l'inammissibilità della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal ricorrente.
4. Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 3.809,00, oltre a rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'art. 2 del d.m. 55 del 2014 ed Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
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