Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 918
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione delle cartelle esattoriali presupposte all'avviso di intimazione ha determinato la cristallizzazione della pretesa creditoria e la preclusione delle eccezioni non proposte nei termini di legge, rendendole tardive, precluse ed inammissibili.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione delle cartelle esattoriali presupposte all'avviso di intimazione ha determinato la cristallizzazione della pretesa creditoria e la preclusione delle eccezioni non proposte nei termini di legge, rendendole tardive, precluse ed inammissibili.

  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella

    L'Agenzia delle Entrate Riscossioni ha provato l'avvenuta notifica delle cartelle e su detta produzione nulla ha eccepito parte ricorrente. La mancanza dell'impugnativa della cartella preclude al ricorrente di sollevare eccezioni rispetto alle quali non può recuperare una tutela giudiziale.

  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella

    L'Agenzia delle Entrate Riscossioni ha provato l'avvenuta notifica delle cartelle e su detta produzione nulla ha eccepito parte ricorrente. La mancanza dell'impugnativa della cartella preclude al ricorrente di sollevare eccezioni rispetto alle quali non può recuperare una tutela giudiziale.

  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella

    L'Agenzia delle Entrate Riscossioni ha provato l'avvenuta notifica delle cartelle e su detta produzione nulla ha eccepito parte ricorrente. La mancanza dell'impugnativa della cartella preclude al ricorrente di sollevare eccezioni rispetto alle quali non può recuperare una tutela giudiziale.

  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella

    L'Agenzia delle Entrate Riscossioni ha provato l'avvenuta notifica delle cartelle e su detta produzione nulla ha eccepito parte ricorrente. La mancanza dell'impugnativa della cartella preclude al ricorrente di sollevare eccezioni rispetto alle quali non può recuperare una tutela giudiziale.

  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella

    L'Agenzia delle Entrate Riscossioni ha provato l'avvenuta notifica delle cartelle e su detta produzione nulla ha eccepito parte ricorrente. La mancanza dell'impugnativa della cartella preclude al ricorrente di sollevare eccezioni rispetto alle quali non può recuperare una tutela giudiziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 918
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 918
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo