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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 918/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7405/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di San Giorgio Albanese - Ufficio Tributi 87060 San Giorgio Albanese CS
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011694381000 VARIE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di San Giorgio Albanese - Ufficio Tributi 87060 San Giorgio Albanese CS
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210011148473000 IMU 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di San Giorgio Albanese - Ufficio Tributi 87060 San Giorgio Albanese CS
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210018643768000 TARI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210018643768000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200019167926000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di San Giorgio Albanese - Ufficio Tributi 87060 San Giorgio Albanese CS
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200029042607000 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 spiegava opposizione avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 0342024 9011694381, notificato il 25.9.2024,aventi ad oggetto quattro cartelle esattoriali meglio indicate in epigrafe emesse per tasse automobilistiche per l'anno 2015 dovute alla Regione Calabria;
IMU per gli anni 2014 e 2015 e TARI per l'anno 2020 dovuti al Comune di San Giorgio Albanese.
A supporto della spiegata opposizione, la ricorrente deduceva la omessa notifica degli atti presupposti all'avviso impugnato e in ogni caso la intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto.
La Regione Calabria ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.
AER ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso sul presupposto dell'avvenuta notifica delle cartelle.
Il Comune di San Giorgio Albanese ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso. All'udienza del 5.2.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agenzia delle Entrate Riscossioni costituendosi ha provato l'avvenuta notifica delle cartelle e su detta produzione nulla ha eccepito parte ricorrente.
La mancanza dell'impugnativa della cartella preclude al ricorrente di sollevare eccezioni rispetto alle quali non può recuperare una tutela giudiziale: il ricorrente ha ricevuto l'atto esattivo e non lo ha impugnato. Tale circostanza ha determinato la cristallizzazione della pretesa creditoria e la preclusione delle eccezioni non proposte nei termini di legge che oggi sono tardive, precluse ed inammissibili.
Il ricorso va dunque rigettato e parte ricorrente condannato al pagamento delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 233,00 oltre accessori per ciascuna delle parti costitute con distrazione ove richiesta.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7405/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di San Giorgio Albanese - Ufficio Tributi 87060 San Giorgio Albanese CS
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011694381000 VARIE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di San Giorgio Albanese - Ufficio Tributi 87060 San Giorgio Albanese CS
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210011148473000 IMU 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di San Giorgio Albanese - Ufficio Tributi 87060 San Giorgio Albanese CS
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210018643768000 TARI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210018643768000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200019167926000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di San Giorgio Albanese - Ufficio Tributi 87060 San Giorgio Albanese CS
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200029042607000 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 spiegava opposizione avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 0342024 9011694381, notificato il 25.9.2024,aventi ad oggetto quattro cartelle esattoriali meglio indicate in epigrafe emesse per tasse automobilistiche per l'anno 2015 dovute alla Regione Calabria;
IMU per gli anni 2014 e 2015 e TARI per l'anno 2020 dovuti al Comune di San Giorgio Albanese.
A supporto della spiegata opposizione, la ricorrente deduceva la omessa notifica degli atti presupposti all'avviso impugnato e in ogni caso la intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto.
La Regione Calabria ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.
AER ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso sul presupposto dell'avvenuta notifica delle cartelle.
Il Comune di San Giorgio Albanese ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso. All'udienza del 5.2.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agenzia delle Entrate Riscossioni costituendosi ha provato l'avvenuta notifica delle cartelle e su detta produzione nulla ha eccepito parte ricorrente.
La mancanza dell'impugnativa della cartella preclude al ricorrente di sollevare eccezioni rispetto alle quali non può recuperare una tutela giudiziale: il ricorrente ha ricevuto l'atto esattivo e non lo ha impugnato. Tale circostanza ha determinato la cristallizzazione della pretesa creditoria e la preclusione delle eccezioni non proposte nei termini di legge che oggi sono tardive, precluse ed inammissibili.
Il ricorso va dunque rigettato e parte ricorrente condannato al pagamento delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 233,00 oltre accessori per ciascuna delle parti costitute con distrazione ove richiesta.