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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/04/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di PO OR
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 351/2025
Il Tribunale di PO OR , Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di ConSIlio nelle persone dei Magistrati:
IA Zampogna President e
Eugenio Troisi Giudice
Veronica RN Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 351 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 202 5, riservata in decisione il 24 marzo 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
nato a [...] il Parte_1
04/08/1972 (C.F.: ) residente in [...]C.F._1
CE (CE) alla Via Velletri n. 1 , Piano II ed elettivamente dom.to in San CE (CE ) alla via Ischia, 25, presso lo studio dell'Avv. AN Fabozzi che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
E
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) residente in [...] alla C.F._2
Via Velletri n. 1 Piano II ed elettivamente domiciliat a in Grumo
Nevano (Na) alla Via Principe di Piemonte n. 71 presso lo studio dell'Avv. Loredana Cantone che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di PO OR
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 29 gennaio
2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il
08/07/2007 in San CE (CE) dal quale sono nati due figli:
AN (nato a [...] il [...]); Persona_1
(nata a [...] il [...]) hanno chiesto
Pag. 2 di 7 pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano :
-I coniugi vivranno separatamente, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
-La casa coniugale viene assegnata alla SInora Parte_2
con i beni e gli arredi ivi contenuti, che la coabiterà con
[...]
i figli suindicati.
- i SI.ri e stabiliscono Parte_1 Parte_2
che a far data dal deposito della sentenza che decreta l'omologa della presente separazione , i contratti di fornitura di energia elettrica, acqua, gas ed utenze telefoniche verranno volturati a carico ed a spese della SI.ra , la quale sarà Parte_2
gravata del 50% delle spese per la pulizia scale e quant'altro attiene al fabbricato, nonché del 50% del pagamento che attiene al servizio di vigilanza.
-Il SI. si allontanerà dalla casa coniugale entro e Parte_1
non oltre il decimo giorno dalla data di omologa della presente separazione;
lo stesso, entro trenta giorni dall'allontanamento dalla casa coniugale, provveder à a comunicare alla SInora
la nuova residenza che viene fissata alla Via Velletri Pt_2
n.1 III Piano Int 3 e comunque ogni altro cambio di residenza sarà comunicato alla SInora;
Pt_2
-I coniugi optano per l'affido condiviso dei figli minori
AN e , con domicilio preferenziale di questi Persona_1
ultimi presso la madre .
Pag. 3 di 7 I coniugi stabiliscono sin d'ora due pomeriggi a settimana in cui il SI. terrà con sé i figli ovvero nelle Parte_1
giornate di Martedì e Giovedì dalle ore 15:00 alle 22:00; allo stesso modo, a settimane alterne i figli trascorreranno con il padre il giorno di sabato dalle 13:30 fino alla domenica alle
21:30, compatibilmente alle eSIenze scolastiche. Fermo restando quanto innanzi, i coniugi, decidono di comune accordo
, che il padre potrà incontrare i figli anche in altri giorni della settimana, e tenerli con se anche di notte, diversi da quelli sopra stabiliti, presso la propria abitazione o in altro luogo scelto dallo stesso, di intesa con i figli e compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi, previa comunicazione alla SInora , che acconsente sin d'ora, all'eventuale Pt_2
pernottamento dei ragazzi presso l'abitazione del padre anche in giorni diversi da quelli sopra fissati .
I figli potranno frequentare ed incontrare parenti ed affini dell'altro coniuge senza alcun tipo di impedimento da parte dell'altro coniuge.
-Durante le festività natalizie i minori trascorreranno alternativamente con i genitori i giorni del 24 e 25 Dicembre e i giorni del 31.12 e dell'1.1. La festività dell'Epifania sarà gestita ad anni alterni. Sempre ad anni alterni saranno gestite le vacanze pasquali: il giorno di Pasqua con un genitore e il
Lunedi in Albis con l'altro; nel mese di Agosto, per le vacanze estive, i minori trascorreranno con ciascuno dei due genitori due
Pag. 4 di 7 settimane da stabilirsi concordemente entro il 30 giugno di ogni anno.
Con riguardo ai festeggiamenti per il compleanno e l'onomastico dei figli, i coniugi acconsentono sin d'ora a trascorrere le feste unitamente ai figli ed all'altro coniuge , anche presso le rispettive abitazioni. Per ogni altra festività non menzionata si seguirà il criterio dell'alternanza annuale .
- Il SI. corrisponderà alla SInora Parte_1
, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di Parte_2
euro 600,00 (seicento/00) mensili, rivalutabil i e secondo l'indice Istat, per il mantenimento dei figli minori AN e
. Persona_1
-La SInora dichiara di essere economicamente Parte_2
autosufficiente e di rinunciare, pertanto, all'assegno di mantenimento in suo favore .
-Le spese straordinarie per i figli minori, previamente concordate (mediche non mutuabili, scolastiche, sportive, etc.) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% .
-L'assegno Unico ed Universale è diviso, di comune accordo, al
50% tra i coniugi.
Con note il depositate il 05/02/2025 e il 25/02/2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
Pag. 5 di 7 La Giudice delegata, con provvedimento del 24/03/2025, preso atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del
PM.
Il PM ha apposto il Visto in data 31/3/2025
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso .
Per il resto, non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di Parte_1
(nato a [...] il [...]) e
[...]
(nata a [...] ) il 05.12.1976 ), Parte_2
alle condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
Pag. 6 di 7 b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San
CE (Atto n.6 P. I Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
2007) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di conSIlio del 9/4/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica RN IA Zampogna
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di PO OR
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 351/2025
Il Tribunale di PO OR , Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di ConSIlio nelle persone dei Magistrati:
IA Zampogna President e
Eugenio Troisi Giudice
Veronica RN Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 351 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 202 5, riservata in decisione il 24 marzo 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
nato a [...] il Parte_1
04/08/1972 (C.F.: ) residente in [...]C.F._1
CE (CE) alla Via Velletri n. 1 , Piano II ed elettivamente dom.to in San CE (CE ) alla via Ischia, 25, presso lo studio dell'Avv. AN Fabozzi che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
E
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) residente in [...] alla C.F._2
Via Velletri n. 1 Piano II ed elettivamente domiciliat a in Grumo
Nevano (Na) alla Via Principe di Piemonte n. 71 presso lo studio dell'Avv. Loredana Cantone che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di PO OR
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 29 gennaio
2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il
08/07/2007 in San CE (CE) dal quale sono nati due figli:
AN (nato a [...] il [...]); Persona_1
(nata a [...] il [...]) hanno chiesto
Pag. 2 di 7 pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano :
-I coniugi vivranno separatamente, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
-La casa coniugale viene assegnata alla SInora Parte_2
con i beni e gli arredi ivi contenuti, che la coabiterà con
[...]
i figli suindicati.
- i SI.ri e stabiliscono Parte_1 Parte_2
che a far data dal deposito della sentenza che decreta l'omologa della presente separazione , i contratti di fornitura di energia elettrica, acqua, gas ed utenze telefoniche verranno volturati a carico ed a spese della SI.ra , la quale sarà Parte_2
gravata del 50% delle spese per la pulizia scale e quant'altro attiene al fabbricato, nonché del 50% del pagamento che attiene al servizio di vigilanza.
-Il SI. si allontanerà dalla casa coniugale entro e Parte_1
non oltre il decimo giorno dalla data di omologa della presente separazione;
lo stesso, entro trenta giorni dall'allontanamento dalla casa coniugale, provveder à a comunicare alla SInora
la nuova residenza che viene fissata alla Via Velletri Pt_2
n.1 III Piano Int 3 e comunque ogni altro cambio di residenza sarà comunicato alla SInora;
Pt_2
-I coniugi optano per l'affido condiviso dei figli minori
AN e , con domicilio preferenziale di questi Persona_1
ultimi presso la madre .
Pag. 3 di 7 I coniugi stabiliscono sin d'ora due pomeriggi a settimana in cui il SI. terrà con sé i figli ovvero nelle Parte_1
giornate di Martedì e Giovedì dalle ore 15:00 alle 22:00; allo stesso modo, a settimane alterne i figli trascorreranno con il padre il giorno di sabato dalle 13:30 fino alla domenica alle
21:30, compatibilmente alle eSIenze scolastiche. Fermo restando quanto innanzi, i coniugi, decidono di comune accordo
, che il padre potrà incontrare i figli anche in altri giorni della settimana, e tenerli con se anche di notte, diversi da quelli sopra stabiliti, presso la propria abitazione o in altro luogo scelto dallo stesso, di intesa con i figli e compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi, previa comunicazione alla SInora , che acconsente sin d'ora, all'eventuale Pt_2
pernottamento dei ragazzi presso l'abitazione del padre anche in giorni diversi da quelli sopra fissati .
I figli potranno frequentare ed incontrare parenti ed affini dell'altro coniuge senza alcun tipo di impedimento da parte dell'altro coniuge.
-Durante le festività natalizie i minori trascorreranno alternativamente con i genitori i giorni del 24 e 25 Dicembre e i giorni del 31.12 e dell'1.1. La festività dell'Epifania sarà gestita ad anni alterni. Sempre ad anni alterni saranno gestite le vacanze pasquali: il giorno di Pasqua con un genitore e il
Lunedi in Albis con l'altro; nel mese di Agosto, per le vacanze estive, i minori trascorreranno con ciascuno dei due genitori due
Pag. 4 di 7 settimane da stabilirsi concordemente entro il 30 giugno di ogni anno.
Con riguardo ai festeggiamenti per il compleanno e l'onomastico dei figli, i coniugi acconsentono sin d'ora a trascorrere le feste unitamente ai figli ed all'altro coniuge , anche presso le rispettive abitazioni. Per ogni altra festività non menzionata si seguirà il criterio dell'alternanza annuale .
- Il SI. corrisponderà alla SInora Parte_1
, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di Parte_2
euro 600,00 (seicento/00) mensili, rivalutabil i e secondo l'indice Istat, per il mantenimento dei figli minori AN e
. Persona_1
-La SInora dichiara di essere economicamente Parte_2
autosufficiente e di rinunciare, pertanto, all'assegno di mantenimento in suo favore .
-Le spese straordinarie per i figli minori, previamente concordate (mediche non mutuabili, scolastiche, sportive, etc.) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% .
-L'assegno Unico ed Universale è diviso, di comune accordo, al
50% tra i coniugi.
Con note il depositate il 05/02/2025 e il 25/02/2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
Pag. 5 di 7 La Giudice delegata, con provvedimento del 24/03/2025, preso atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del
PM.
Il PM ha apposto il Visto in data 31/3/2025
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso .
Per il resto, non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di Parte_1
(nato a [...] il [...]) e
[...]
(nata a [...] ) il 05.12.1976 ), Parte_2
alle condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
Pag. 6 di 7 b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San
CE (Atto n.6 P. I Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
2007) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di conSIlio del 9/4/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica RN IA Zampogna
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