Articolo 4 della Legge 9 febbraio 1982, n. 33
Articolo 3
Versione
27 febbraio 1982
Art. 4.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1982 in lire 17.000 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente utilizzo di una quota dei maggiori introiti derivanti dall'applicazione della legge 4 novembre 1981, n. 626 .
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 27 febbraio 1982
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