Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Corte di Appello di Catanzaro Sezione prima civile
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 827/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente tra:
Avv. Salvatore VETERE del Foro di Cosenza (C.F. CodiceFiscale_1 fax n. 0984.793583), il quale agisce in nome e per i legge;
- ricorrente e
TRA. in p.l.r.p.t. sig.ra (P.I. ), con CP_1 CP_2 P.IVA_1 sede in Fagnano alla Via Mafalda di Savoia 94, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Giglio e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Fagnano Castello (CS), via Cavalieri di Vittorio Veneto
- resistente
Il ricorrente insiste nell'accoglimento del ricorso introduttivo con pronuncia di ordinanza ex art. 702-ter perché la pretesa creditoria è ampiamente dimostrata e provata per tabulas.
il resistente si riporta alla comparsa di costituzione e risposta e ne chiede l'integrale accoglimento. Impugna tutto quanto ex adverso dedotto prodotto ed eccepito e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Principali fatti di causa e ragioni della decisione
1. L'avv. Salvatore Vetere, con ricorso datato 6.5.2021 ex art. 28 l. 794/1942, 14 d. lgs. n. 150/2011 e 702bis c.p.c., agisce contro CP_3
(di seguito, o ) per il pagamento dei compen CP_3 in relazion e giudizi in cui svolgeva attività difensiva sia in primo che in secondo grado, in difesa della società convenuta. Specificava di aver emesso parcelle, e di aver richiesto il pagamento con raccomandata, e-mail e fax oltre che verbalmente, e di aver anche invitato la parte alla negoziazione assistita, senza alcun esito.
Di contro, ha eccepito la prescrizione breve, ai sensi degli artt. CP_3
2956 e 2957 comma 2 c.c., e di aver comunque corrisposto giusta fatture> la somma di euro 1896,20 di cui non si farebbe alcuna menzione nel ricorso introduttivo. La causa perviene alla diretta attenzione del collegio, secondo le norme del rito speciale.
2. L'avv.to Vetere ha esposto di aver svolto attività difensiva per in cinque diverse vicende processuali, tutte caratterizzate dal doppio CP_3 grado di giudizio, nell'arco temporale 2015/2020. La parte ha eccepito la prescrizione breve, prevista dagli artt. 2956 e 2957 c.c. Com'è noto, per la conclusione della prestazione, l'art. 2957, comma 2, c.c. individua quale "dies a quo" del decorso del termine triennale di prescrizione delle competenze dovute agli avvocati, l'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo [Cass., Ordinanza n. 21943 del 02/09/2019 (Rv. 654913 - 01)].
pag. 2/4 Le prime due attività dedotte in giudizio vedono quale momento conclusivo la pubblicazione delle sentenze della Corte d'appello di Catanzaro n. 835 e 834, entrambe in data 16.6.2015. Una terza attività riguarda il contenzioso definito con sentenza della medesima Corte d'appello, n. 524 del 15.5.2015. La quarta attività riguarda la sentenza n. 1111 del 28.8.2015, pubblicata l'8.9.2015. L'ultima attività concerne la sentenza n. 514 del 28.4.2020, pubblicata il 28.5.2020. Dalla documentazione prodotto dal difensore, si ricava che per la sola sentenza n. 834/2015, vi è sollecito di pagamento inviato alla società e consegnato per pec il 21.9.2017. Tutto il rimanente carteggio reca data anteriore, ad eccezione di una missiva trasmessa il 31.1.2020 relativa al pagamento delle spese per la sentenza 1627/16 del 25.7.2016. Vi è però una lettera riassuntiva di sollecito al pagamento notificata a in data 30.3.2018, che interrompe la prescrizione. In quest'ultimo CP_3
si fa riferimento ad una serie di contenziosi, con indicazione del solo nome delle parti. Qui risulta una parziale corrispondenza con il contenzioso esposto in ricorso, ed infatti:
a) la vicenda relativa alla sentenza m. 835/2015 esposta in ricorso riguarda il giudizio promosso nei confronti di , ed è Controparte_4 la prima causa in elenco portata dalla citata mis b) la seconda vicenda relativa alla sentenza n. 834/2015 che riguarda il giudizio promosso nei confronti di , ed è la Parte_1 seconda causa in elenco portata dalla citata missiva.
Pertanto, la missiva inoltrata per posta e ricevuta da controparte il 30.3.2018 interrompe il decorso della prescrizione, in quanto rientra nel triennio decorrente dal 16.6.2015, termine a quo identico per le prime due vicende portate in giudizio.
Rientra pacificamente altresì la vicenda del contenzioso Per_1
conclusosi il 28.5.2020.
[...]
Le altre vicende portate in ricorso devono invece considerarsi coperte da prescrizione presuntiva.
pag. 3/4 Quanto all'eccezione di parziale pagamento da parte di , la CP_3 visura della documentazione allegata permette di accertare l'esist una sola parcella recante la dicitura PAGATA> con firma dell'avv.to Vetere, che attiene però alla pratica Cerrone Legnami/sentenza 525/2015, per la quale ricorre prescrizione del relativo diritto.
Le parcelle per le quali si attesta il mancato pagamento sono pertanto:
la n. 50 per euro 4.838,90 (pratica ) Controparte_4 la n. 42 per euro 4.538,79 (pratica ) Parte_1 le nn. 19 e 20 relative al giudizio rispettivamente per euro Per_1
9.188,18 ed euro 6.833,18
il cui totale è ricompreso nella somma complessiva richiesta con il ricorso dall'avv.to Vetere. Spese vive, rimborso forfettario spese generali ed accessori sono voci già riportate in parcella.
3. La società convenuta è tenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, quantificate ai minimi, per il non particolare impegno di causa, ed espresse direttamente in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato dall'avv.to Salvatore Vetere per rimborsi professionali, condanna TRA.COM. al pagamento in favore del legale istante della somma onnicomprensi ari ad euro 25.417,96 oltre che delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 2.906,00 più rimborso forfettario 15%, iva e cassa in misura di legge.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza. Catanzaro, 11.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Fabrizio Cosentino dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 4/4