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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 04/06/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1550 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio
Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1550 /2024 R.G., vertente tra
Parte_1
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso dall'avv. BIASIN
[...] P.IVA_1
ELENA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in CORSO
DEL POPOLO 268 ROVIGO
- ricorrente -
contro
(C.F./P.Iva e Controparte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F./P.Iva , (C.F./P.Iva C.F._2 Parte_3
), (C.F./P.Iva ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
rappresentate e difese dall'avv. AMANTEA ALESSANDRA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in VIALE DEGLI ALIMENA N. 56/A
COSENZA
- resistente –
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE/RICORRENTE:
1 -In via principale, accertare e dichiarare la simulazione assoluta e la conseguente inefficacia nei confronti della ricorrente, dell'atto di compravendita rep. 28659 racc.
25072 del 27/3/2024 del Notaio Dott. di Rovigo , a mezzo del quale Persona_1
le sigg. re e : Controparte_1 Parte_2
a. per i diritti vantati in ragione di ½ ciascuna e insieme per l'intero, hanno venduto al sig. , nato a [...] il [...] (c.f. ), ivi Parte_4 CodiceFiscale_5
residente in [...], il diritto di piena proprietà di quanto segue sito in Rovigo, Via Gorizia, facente parte del fabbricato gravante su parte dell'area rilevata in catasto terreni del Comune di Rovigo sez. A-Rovigo fg 18part. 51, ente urbano senza redditi di ha.
0.03.16 e precisamente: porzione immobiliare a uso abitazione, al piano primo, della consistenza catastale di sei vani, composta da ingresso, atrio, cucina, disimpegno, bagno, pranzo-soggiorno, due stanze da letto e due terrazzi;
locale ad uso garage pertinenziale, al piano terra, della consistenza catastale di trenta metri quadri.
Il tutto rilevato in catasto fabbricati Comune di Rovigo, in ditta concordante, sezione
RO, fg 18, part.:
51 sub 5 via Gorizia n. 26 piani T-1 Z.C. 1 cat. A/2 cl. 2 vani 6 sup. cat. Mq 141, R.C. euro 542,28 (correttamente al piano primo);
-51 sub 4 Via Gorizia n. 26 piano T Z.C. C. 1 cat. c/6 cl. 3 mq 30 sup cat. Mq 30, R.C. euro 102,26
L'abitazione confina con affaccio su corte comune e con ragioni private mentre il garage confina con corte e con parti comuni a più lati, salvo più precisi;
b.per i diritti vantati in ragione di ½ ciascuna, con precisazione che la sig. ra
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_5
), residente a [...], rappresentata dal C.F._6
procuratore speciale giusta procura speciale a rogito Notaio Dott. Controparte_1
di Rovigo in data 18/3/2024 rep. 28.542, rinuncia puramente e Persona_1
semplicemente al diritto di abitazione da essa vantato, e insieme per l'intero, hanno
2 venduto alla sig. ra nata a [...] il [...] (c.f. Parte_3
), ivi residente in [...], il diritto di piena C.F._7
proprietà di quanto segue sito in Rovigo, Via Gorizia, facente parte del fabbricato gravante su parte dell' area rilevata in Catasto Terreni del Comune di Rovigo sez. A-
Rovigo fg 18 part. 51 ente urbano senza redditi di ha 0.03.16, e precisamente: porzione immobiliare ad uso abitazione, al piano secondo, con locale studio al piano sottotetto, della consistenza catastale di sei vani, composta da due corridoio, disimpegno, cucina, pranzo-soggiorno, bagno, due stanze da letto e due terrazze.
Il tutto rilevato in catasto fabbricati Comune di Rovigo, in ditta concordante, sezione
RO, fg 18, part. 51 sub 6, Via Gorizia 26, Piani T-1-2-3 z.c. 1 cat. A/2 cl. 2 vani 6 sup. cat. Mq 145 R.C. euro 542,28 (correttamente al piano secondo e sottotetto).
L'abitazione confinante con affaccio su corte comune e con ragioni private mentre il locale studio confina con muro perimetrale più lati e con sottotetto non praticabile, salvo più precisi.
E' compresa in ciascuna vendita la proporzionale quota di comproprietà su tutte le parti del fabbricato comuni per legge o per destinazione, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1117 ss. cc. Tra le quali:
-gli accessori al piano terra ed ingresso rilevati in catasto fabbricati del Comune di
Rovigo sez. RO fg 18 part. 51 sub 7 Via Gorizia n. 26 piano T bene non censibile comune ai sub 5 e 6; la corte rilevata in catasto fabbricati del comune di Rovigo sez. Ro fg. 18 part. 51 sub
8 Via Gorizia n. 26 piano T bene non censibile comune ai sub 4, 5 e 6;
l'area coperta e scoperta di pertinenza del fabbricato rilevata in catasto terreni del
Comune di Rovigo sez. A-Rovigo fg 18 part. 51 ente urbano senza redditi di ha 0.03.16;
2-In subordine : ai sensi dell'art. 2901 c.c. dichiarare l'inefficacia nei confronti di dell'atto di Parte_1
compravendita rep. 28659 racc. 25072 del 27/3/2024 del Notaio Dott. Per_1
di Rovigo
[...]
3-In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio.
3 PER PARTE CONVENUTA/RESISTENTE:
Si chiede venga disposta CTU volta alla valorizzazione dei beni immobili già oggetto di causa e che controparte, quanto al prezzo di vendita indicato nell'atto notarile del
27/03/24, assume - quale prova indiziaria della ritenuta simulazione assoluta degli atti impugnati - “non essere congruo rispetto al reale valore degli immobili”, secondo i dati OMI.
Nel merito, salvo dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversa in assenza di legittimazione attiva effettiva della ricorrente - quantomeno per la proposizione della domanda principale - s'insiste nel rigetto delle domande tutte dalla stessa avanzate, in quanto infondate e non provate;
altresì considerata la piena capacità economica della
, quale titolare principale dei rapporti bancari di cui riferisce controparte. CP_2
Tutto con la condanna della ricorrente alla integrale rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto Parte_ Con ricorso ex art. 281 decies e ss c.p.c., citava in giudizio e Controparte_1
, nonché e , onde sentir accertare la simulazione Parte_2 Parte_4 Parte_3
e, quindi, la nullità, o, in subordine l'inefficacia ex art. 2901 c.c., dell'alienazione di immobili intervenuta tra le e i in data 27.03.2024, a rogito Notaio CP Pt_4
Dott.ssa rep. 28659, racc. 25072. Persona_1
La ricorrente allegava di essere creditrice nei confronti della società
[...]
nonché delle socie illimitatamente responsabili e Parte_6 Controparte_1
queste ultime costituitesi anche garanti, giusta fideiussione omnibus del Pt_2
19.01.2012, della somma di euro 32.213,36 per scoperto di c/c, nonché euro 279.401,03 per mutuo chirografario, con garanzia Mediocredito Centrale, avendo già anzi proposto nei confronti della debitrice principale e delle socie-garanti ricorso per ingiunzione di pagamento per la complessiva somma di euro 311.614,39.
Riferiva quindi che, malgrado l'ingente debito maturato, e Parte_2 CP
, giusto rogito 27.03.2024 del Notaio Dott.ssa avevano alienato ai
[...] Per_2
4 sig.ri e figli di , una serie di immobili già ad esse Parte_3 Pt_4 Parte_2
intestati. Parte_ Ritenendo tale atto simulato o comunque posto in essere in frode ai creditori, proponeva quindi le domande di cui in premessa.
Si costituivano i resistenti, tutti con unico difensore, contestando in fatto e in diritto le Parte_ avverse pretese, eccependo inesistenza dei crediti accampati da l'effettività della compravendita, essendo le circostanze addotte dalla controparte per dimostrarne il carattere simulato delle mere illazioni;
insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia relativa ex art. 2901 c.c.
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del
12.02.2025.
Essa viene quindi oggi decisa come segue.
In diritto
La domanda è fondata e va accolta, limitatamente alla richiesta di dichiarazione di inefficacia della compravendita, ex art. 2901 c.c.
Con riferimento alla domanda di accertamento del carattere simulato della compravendita, la parte ricorrente invoca, a sostegno della propria richiesta, il fatto che il pagamento sarebbe stato effettuato mediante assegni bancari e non circolari, il fatto che il valore a cui sarebbero stati venduti gi immobili sarebbe inferiore al reale valore di mercato, il fatto che le sorelle , dopo la vendita, sarebbero in realtà rimaste a CP
vivere negli immobili alienati.
In realtà nessuna di queste circostanze appare dirimente.
Circa l'effettuazione del pagamento a mezzo assegni bancari, trattasi senza dubbio di uno strumento atipico, che tuttavia si può giustificare con il fatto che la compravendita
è avvenuta all'interno del nucleo familiare, sicchè può da questo punto di vista giustificarsi l'accettazione di mezzi di pagamento diversi da quelli consueti (assegno circolare, bonifico).
5 Circa la non corrispondenza del prezzo ai valori di mercato, che la parte ricorrente ricava dalle quotazioni OMI, non serve ricordare che queste ultime esprimono valori di larga massima, non affidabili ai fini di una stima puntuale.
Si veda il seguente arresto: “Nell'ipotesi di contestazione di maggiori ricavi derivanti dalla cessione di beni immobili, la reintroduzione, con effetto retroattivo, della presunzione semplice, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della l. n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), che ha modificato l'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 54 del
d.P.R. n. 633 del 1972, sopprimendo la presunzione legale (relativa) di corrispondenza del prezzo della compravendita al valore normale del bene, introdotta dall'art. 35 del
d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, non impedisce al giudice tributario di fondare il proprio convincimento su di un unico elemento, purché dotato dei requisiti di precisione e di gravità, elemento che non può, tuttavia, essere costituito dai soli valori OMI, che devono essere corroborati da ulteriori indizi, onde non incorrere nel divieto di "presumptio de presumpto” (cfr Cass. 2155/2019).
E ancora: “In tema di imposta di registro su cessioni immobiliari, l'avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta non è sufficientemente motivato se ha rettificato il valore dell'immobile facendo esclusivo riferimento alle quotazioni OMI, poiché queste, in difetto di ulteriori elementi, non indicano congruamente il valore venale in comune commercio del bene - che può variare in funzione di molteplici parametri, quali l'ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico e lo stato delle opere di urbanizzazione - ed integrano un elemento privo dei requisiti di precisione e gravità” (cfr Cass. 22804/2024).
D'altro canto, i resistenti, nel costituirsi in giudizio, hanno prodotto due perizie di parte, redatte da professionista valutatore, che anche sulla scorta di una più approfondita analisi di mercato delle zone di riferimento, condotta tramite i c.d. asking prices, conducono a valori assai diversi e in linea col prezzo di vedita.
Infine, quanto alla circostanza che, malgrado la vendita, le sorelle sarebbero CP
rimaste a vivere negli immobili alienati, sicchè nella sostanza la situazione di fatto non
6 sarebbe cambiata, trattasi di mero indizio, che però di per sé solo non può fondare una presunzione di simulazione della compravendita.
In realtà, a confutare la tesi di un carattere simulato dell'atto, vi è da osservare che, come riportato dalla stessa parte ricorrente, la sorelle non hanno solamente CP
alienato ai figli di gli immobili di cui erano titolari, ma hanno anche provveduto Pt_2
ad alienare immobili già in titolarità della società e a Parte_6
concedere in affitto l'azienda, atti dei quali in questa causa non è mai stato predicato o allegato il carattere simulato.
Si intende con ciò rilevare che l'alienazione degli immobili personali non appare che una parte di un'operazione più ampia, nell'ambito della quale sono stati venduti anche gli immobili aziendali e ceduta in affitto l'azienda, il che porta a ritenere che la cessione oggi in contestazione sia effettiva e reale, al pari delle cessioni operate nell'ambito della società.
Ciò posto in ordine alla domanda di accertamento della simulazione, non resta che affrontare il tema della revocatoria.
L'art. 2901 c.c. prevede che il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, a condizione che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato al creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio.
Le condizioni dell'azione revocatoria ordinaria sono dunque: la qualità di creditore;
l'eventus damni;
il consilium fraudis (limitatamente agli atti a titolo oneroso).
Ciò premesso, per quanto riguarda la qualità di creditore, i resistenti negano la Parte_ legittimazione di in quanto i crediti dalla stessa allegati sarebbero insussistenti: quanto al mutuo chirografario, per via della garanzia prestata da Mediocredito
Centrale; quanto allo scoperto di c/c, per richiamo alle eccezioni già formulate nell'opposizione al decreto ingiuntivo, già chiesto dalla banca.
7 Ebbene, il fatto che il credito derivante dal mutuo chirografario sia già garantito dal
Fondo di Garanzia MCC, che non esclude che l'istituto erogante si cauteli con altre garanzie di tipo personale, come nella specie, non priva BVR della legittimazione ad agire nel presente giudizio, né in simulazione, né in revocatoria, atteso che, innanzitutto, la garanzia di MCC notoriamente non copre l'intero importo, in secondo luogo l'esistenza di una garanzia, finchè non escussa, non estingue il credito.
In ogni caso, e in modo dirimente, a legittimare l'esercizio dell'azione è sufficiente una mera pretesa, come autorevolmente e tralatiziamente più volte ribadito dalla Suprema
Corte.
Si veda infatti il seguente arresto: “Poiché l'azione revocatoria può essere proposta anche a tutela di una legittima aspettativa di credito, che non si rilevi "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, per quanto non definitivamente accertata, è ammissibile l'esperimento del rimedio ex art. 2901 c.c. in caso di contratto di cessione di cubatura, non già a fini restitutori o risarcitori in forma specifica, bensì per ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., se la consistenza di esso, per effetto dell'atto di disposizione, si sia ridotta al punto da pregiudicare l'azione per la realizzazione del credito” (cfr
Cass. 18291/2020).
E ancora: “In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori” (cfr Cass. 4212/2020).
8 Parte_ Nella specie non solo si vanta creditrice per il mutuo chirografario, garantito da
MCC, ma ha già proposto contro la debitrice principale e le socie-garanti ricorso per ingiunzione di pagamento, relativamente anche allo scoperto di c/c.
Parimenti, per quanto riguarda il pregiudizio (eventus damni), anche qui è noto che, per fondare la domanda, è sufficiente una modifica anche solo qualitativa del patrimonio del debitore, tale da rendere più difficoltoso per il creditore recuperare il proprio credito.
La compravendita di un immobile è il caso più emblematico, atteso che con essa un bene materiale, facilmente aggredibile, viene trasformato in liquidità, che al contrario può essere facilmente dispersa.
Sul pregiudizio, si rinvia alla seguente pronuncia: “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel dichiarare
l'inefficacia della donazione posta in essere dal debitore convenuto in revocatoria, aveva ritenuto irrilevanti, al fine di escludere l'"eventus damni", l'offerta, da parte dello stesso debitore, di pagamenti rateali in favore della creditrice, e la concessione, da parte della beneficiaria dell'atto dispositivo, di ipoteca sui beni oggetto di controversia)” (cfr Cass. 19207/2018).
Nel caso di specie, quindi, è pacifico essere intervenuta una compravendita di beni immobili dalle sorelle ai sig.ri e rispettivamente figli di CP Parte_4 Pt_3
e nipoti di , sicchè il pregiudizio è concretizzato. Pt_2 CP
9 Il debitore potrebbe contrastare la sussistenza del pregiudizio, come visto, solo fornendo la prova, che su di lui grava, che il suo patrimonio è comunque adeguato e sufficiente a garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore, ma una tale prova nel caso di specie non è stata fornita.
Venendo infine al terzo elemento, costituito dalla consapevolezza del carattere pregiudizievole dell'atto, anche qui va preliminarmente richiamato il costante insegnamento giurisprudenziale, per il quale la prova del consilium fraudis può essere data con ogni mezzo, anche con presunzioni.
Si veda in particolare il seguente arresto: “In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (cfr Cass. 16221/2019).
E ancora: “In tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, la prova del requisito della consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori può essere fornita anche mediante presunzioni. (Nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto gravi precise e concordanti presunzioni quali la sproporzione esistente tra il prezzo di vendita di beni immobili e il loro valore accertato, la pluralità e contestualità degli atti di disposizione e il grado di parentela fra il debitore e gli acquirenti)” (cfr Cass. 2745/2005).
Ebbene, da questo punto di vista non può non rilevarsi come l'alienazione sia avvenuta da parte delle sorelle in favore dei figli di , e CP Parte_2 Pt_4 Parte_3
sicchè è del tutto ragionevole assumere che, dato il grado di stretta parentela, questi ultimi fossero perfettamente consapevoli dell'esistenza del credito o, quanto meno, Parte_ delle pretese di
10 Non solo, si è ricordato che l'alienazione degli immobili personali non era l'unica operazione di disposizione posta in essere dalle sorelle , atteso che, sempre nel CP
2024, esse ponevano in essere altre due operazioni relative alla loro società, la Cont
da un lato detta società a febbraio 2024 alienava alla Parte_6
ove si ritrovano nuovamente come soci e l'immobile-negozio
[...] Pt_4 Parte_3
di proprietà della prima;
dall'altro la affittava alla stessa Parte_6
la propria azienda. CP_3
Vi è quindi una pluralità di atti di disposizione in favore di e e/o di Pt_4 Parte_3
società di cui questi sono soci, atti di disposizione che, tra l'altro, vengono giustificati dai convenuti proprio con la necessità di procurarsi la liquidità necessaria a far fronte ai debiti della (cfr comparsa di costituzione pag. 6 Parte_6
penultimo cpv).
Ciò vieppiù rafforza il convincimento che i predetti e non potessero Pt_4 Parte_3
non sapere della situazione debitoria della e, per Parte_6
conseguenza, delle due socie e garanti, rispettivamente madre e zia.
Si rammenta, da questo punto di vista, che il debito conseguente ad un mutuo si considera immediatamente scaduto, la rateizzazione attenendo solamente alle modalità del rimborso. Peraltro, proprio a febbraio-marzo 2024 la Parte_6
iniziava a non onorare più le rate del piano di ammortamento concordato.
La domanda di revoca va quindi accolta, col favore delle spese, che si liquidano in euro
7.200,00 (scaglione indeterminato complessità media, valori medi fasi 1-2, minimi fasi
3-4), oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi, accoglie la domanda proposta in via subordinata e per l'effetto dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti dell'attrice della compravendita posta in essere da e in favore di e a rogito Parte_2 CP Parte_4 Pt_3
Notaio Dott.ssa in data 27.03.2024, rep. 28659 racc. 25072, avente ad Per_1
oggetto i seguenti beni immobili:
11 a. per i diritti vantati in ragione di ½ ciascuna e insieme per l'intero, hanno venduto al sig. , nato a [...] il [...] (c.f. ), ivi Parte_4 CodiceFiscale_5
residente in [...], il diritto di piena proprietà di quanto segue sito in Rovigo, Via Gorizia, facente parte del fabbricato gravante su parte dell'area rilevata in catasto terreni del Comune di Rovigo sez. A-Rovigo fg 18part. 51, ente urbano senza redditi di ha.
0.03.16 e precisamente: porzione immobiliare a uso abitazione, al piano primo, della consistenza catastale di sei vani, composta da ingresso, atrio, cucina, disimpegno, bagno, pranzo-soggiorno, due stanze da letto e due terrazzi;
locale ad uso garage pertinenziale, al piano terra, della consistenza catastale di trenta metri quadri.
Il tutto rilevato in catasto fabbricati Comune di Rovigo, in ditta concordante, sezione
RO, fg 18, part.:
51 sub 5 via Gorizia n. 26 piani T-1 Z.C. 1 cat. A/2 cl. 2 vani 6 sup. cat. Mq 141, R.C. euro 542,28 (correttamente al piano primo);
-51 sub 4 Via Gorizia n. 26 piano T Z.C. C. 1 cat. c/6 cl. 3 mq 30 sup cat. Mq 30, R.C. euro 102,26
L'abitazione confina con affaccio su corte comune e con ragioni private mentre il garage confina con corte e con parti comuni a più lati, salvo più precisi;
b.per i diritti vantati in ragione di ½ ciascuna, con precisazione che la sig. ra
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_5
), residente a [...], rappresentata dal C.F._6
procuratore speciale giusta procura speciale a rogito Notaio Dott. Controparte_1
di Rovigo in data 18/3/2024 rep. 28.542, rinuncia puramente e Persona_1
semplicemente al diritto di abitazione da essa vantato, e insieme per l'intero, hanno venduto alla sig. ra nata a [...] il [...] (c.f. Parte_3
), ivi residente in [...], il diritto di piena C.F._7
proprietà di quanto segue sito in Rovigo, Via Gorizia, facente parte del fabbricato
12 gravante su parte dell' area rilevata in Catasto Terreni del Comune di Rovigo sez. A-
Rovigo fg 18 part. 51 ente urbano senza redditi di ha 0.03.16, e precisamente: porzione immobiliare ad uso abitazione, al piano secondo, con locale studio al piano sottotetto, della consistenza catastale di sei vani, composta da due corridoio, disimpegno, cucina, pranzo-soggiorno, bagno, due stanze da letto e due terrazze.
Il tutto rilevato in catasto fabbricati Comune di Rovigo, in ditta concordante, sezione
RO, fg 18, part. 51 sub 6, Via Gorizia 26, Piani T-1-2-3 z.c. 1 cat. A/2 cl. 2 vani 6 sup. cat. Mq 145 R.C. euro 542,28 (correttamente al piano secondo e sottotetto).
L'abitazione confinante con affaccio su corte comune e con ragioni private mentre il locale studio confina con muro perimetrale più lati e con sottotetto non praticabile, salvo più precisi.
E' compresa in ciascuna vendita la proporzionale quota di comproprietà su tutte le parti del fabbricato comuni per legge o per destinazione, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1117 ss. cc. Tra le quali:
-gli accessori al piano terra ed ingresso rilevati in catasto fabbricati del Comune di
Rovigo sez. RO fg 18 part. 51 sub 7 Via Gorizia n. 26 piano T bene non censibile comune ai sub 5 e 6; la corte rilevata in catasto fabbricati del comune di Rovigo sez. Ro fg. 18 part. 51 sub
8 Via Gorizia n. 26 piano T bene non censibile comune ai sub 4, 5 e 6;
l'area coperta e scoperta di pertinenza del fabbricato rilevata in catasto terreni del
Comune di Rovigo sez. A-Rovigo fg 18 part. 51 ente urbano senza redditi di ha 0.03.16;
Condanna i convenuti tutti, in solido tra loro, alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che si liquidano come da motivazione.
Rovigo, 03/06/2025
Il Giudice
Giulio Borella
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio
Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1550 /2024 R.G., vertente tra
Parte_1
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso dall'avv. BIASIN
[...] P.IVA_1
ELENA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in CORSO
DEL POPOLO 268 ROVIGO
- ricorrente -
contro
(C.F./P.Iva e Controparte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F./P.Iva , (C.F./P.Iva C.F._2 Parte_3
), (C.F./P.Iva ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
rappresentate e difese dall'avv. AMANTEA ALESSANDRA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in VIALE DEGLI ALIMENA N. 56/A
COSENZA
- resistente –
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE/RICORRENTE:
1 -In via principale, accertare e dichiarare la simulazione assoluta e la conseguente inefficacia nei confronti della ricorrente, dell'atto di compravendita rep. 28659 racc.
25072 del 27/3/2024 del Notaio Dott. di Rovigo , a mezzo del quale Persona_1
le sigg. re e : Controparte_1 Parte_2
a. per i diritti vantati in ragione di ½ ciascuna e insieme per l'intero, hanno venduto al sig. , nato a [...] il [...] (c.f. ), ivi Parte_4 CodiceFiscale_5
residente in [...], il diritto di piena proprietà di quanto segue sito in Rovigo, Via Gorizia, facente parte del fabbricato gravante su parte dell'area rilevata in catasto terreni del Comune di Rovigo sez. A-Rovigo fg 18part. 51, ente urbano senza redditi di ha.
0.03.16 e precisamente: porzione immobiliare a uso abitazione, al piano primo, della consistenza catastale di sei vani, composta da ingresso, atrio, cucina, disimpegno, bagno, pranzo-soggiorno, due stanze da letto e due terrazzi;
locale ad uso garage pertinenziale, al piano terra, della consistenza catastale di trenta metri quadri.
Il tutto rilevato in catasto fabbricati Comune di Rovigo, in ditta concordante, sezione
RO, fg 18, part.:
51 sub 5 via Gorizia n. 26 piani T-1 Z.C. 1 cat. A/2 cl. 2 vani 6 sup. cat. Mq 141, R.C. euro 542,28 (correttamente al piano primo);
-51 sub 4 Via Gorizia n. 26 piano T Z.C. C. 1 cat. c/6 cl. 3 mq 30 sup cat. Mq 30, R.C. euro 102,26
L'abitazione confina con affaccio su corte comune e con ragioni private mentre il garage confina con corte e con parti comuni a più lati, salvo più precisi;
b.per i diritti vantati in ragione di ½ ciascuna, con precisazione che la sig. ra
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_5
), residente a [...], rappresentata dal C.F._6
procuratore speciale giusta procura speciale a rogito Notaio Dott. Controparte_1
di Rovigo in data 18/3/2024 rep. 28.542, rinuncia puramente e Persona_1
semplicemente al diritto di abitazione da essa vantato, e insieme per l'intero, hanno
2 venduto alla sig. ra nata a [...] il [...] (c.f. Parte_3
), ivi residente in [...], il diritto di piena C.F._7
proprietà di quanto segue sito in Rovigo, Via Gorizia, facente parte del fabbricato gravante su parte dell' area rilevata in Catasto Terreni del Comune di Rovigo sez. A-
Rovigo fg 18 part. 51 ente urbano senza redditi di ha 0.03.16, e precisamente: porzione immobiliare ad uso abitazione, al piano secondo, con locale studio al piano sottotetto, della consistenza catastale di sei vani, composta da due corridoio, disimpegno, cucina, pranzo-soggiorno, bagno, due stanze da letto e due terrazze.
Il tutto rilevato in catasto fabbricati Comune di Rovigo, in ditta concordante, sezione
RO, fg 18, part. 51 sub 6, Via Gorizia 26, Piani T-1-2-3 z.c. 1 cat. A/2 cl. 2 vani 6 sup. cat. Mq 145 R.C. euro 542,28 (correttamente al piano secondo e sottotetto).
L'abitazione confinante con affaccio su corte comune e con ragioni private mentre il locale studio confina con muro perimetrale più lati e con sottotetto non praticabile, salvo più precisi.
E' compresa in ciascuna vendita la proporzionale quota di comproprietà su tutte le parti del fabbricato comuni per legge o per destinazione, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1117 ss. cc. Tra le quali:
-gli accessori al piano terra ed ingresso rilevati in catasto fabbricati del Comune di
Rovigo sez. RO fg 18 part. 51 sub 7 Via Gorizia n. 26 piano T bene non censibile comune ai sub 5 e 6; la corte rilevata in catasto fabbricati del comune di Rovigo sez. Ro fg. 18 part. 51 sub
8 Via Gorizia n. 26 piano T bene non censibile comune ai sub 4, 5 e 6;
l'area coperta e scoperta di pertinenza del fabbricato rilevata in catasto terreni del
Comune di Rovigo sez. A-Rovigo fg 18 part. 51 ente urbano senza redditi di ha 0.03.16;
2-In subordine : ai sensi dell'art. 2901 c.c. dichiarare l'inefficacia nei confronti di dell'atto di Parte_1
compravendita rep. 28659 racc. 25072 del 27/3/2024 del Notaio Dott. Per_1
di Rovigo
[...]
3-In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio.
3 PER PARTE CONVENUTA/RESISTENTE:
Si chiede venga disposta CTU volta alla valorizzazione dei beni immobili già oggetto di causa e che controparte, quanto al prezzo di vendita indicato nell'atto notarile del
27/03/24, assume - quale prova indiziaria della ritenuta simulazione assoluta degli atti impugnati - “non essere congruo rispetto al reale valore degli immobili”, secondo i dati OMI.
Nel merito, salvo dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversa in assenza di legittimazione attiva effettiva della ricorrente - quantomeno per la proposizione della domanda principale - s'insiste nel rigetto delle domande tutte dalla stessa avanzate, in quanto infondate e non provate;
altresì considerata la piena capacità economica della
, quale titolare principale dei rapporti bancari di cui riferisce controparte. CP_2
Tutto con la condanna della ricorrente alla integrale rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto Parte_ Con ricorso ex art. 281 decies e ss c.p.c., citava in giudizio e Controparte_1
, nonché e , onde sentir accertare la simulazione Parte_2 Parte_4 Parte_3
e, quindi, la nullità, o, in subordine l'inefficacia ex art. 2901 c.c., dell'alienazione di immobili intervenuta tra le e i in data 27.03.2024, a rogito Notaio CP Pt_4
Dott.ssa rep. 28659, racc. 25072. Persona_1
La ricorrente allegava di essere creditrice nei confronti della società
[...]
nonché delle socie illimitatamente responsabili e Parte_6 Controparte_1
queste ultime costituitesi anche garanti, giusta fideiussione omnibus del Pt_2
19.01.2012, della somma di euro 32.213,36 per scoperto di c/c, nonché euro 279.401,03 per mutuo chirografario, con garanzia Mediocredito Centrale, avendo già anzi proposto nei confronti della debitrice principale e delle socie-garanti ricorso per ingiunzione di pagamento per la complessiva somma di euro 311.614,39.
Riferiva quindi che, malgrado l'ingente debito maturato, e Parte_2 CP
, giusto rogito 27.03.2024 del Notaio Dott.ssa avevano alienato ai
[...] Per_2
4 sig.ri e figli di , una serie di immobili già ad esse Parte_3 Pt_4 Parte_2
intestati. Parte_ Ritenendo tale atto simulato o comunque posto in essere in frode ai creditori, proponeva quindi le domande di cui in premessa.
Si costituivano i resistenti, tutti con unico difensore, contestando in fatto e in diritto le Parte_ avverse pretese, eccependo inesistenza dei crediti accampati da l'effettività della compravendita, essendo le circostanze addotte dalla controparte per dimostrarne il carattere simulato delle mere illazioni;
insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia relativa ex art. 2901 c.c.
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del
12.02.2025.
Essa viene quindi oggi decisa come segue.
In diritto
La domanda è fondata e va accolta, limitatamente alla richiesta di dichiarazione di inefficacia della compravendita, ex art. 2901 c.c.
Con riferimento alla domanda di accertamento del carattere simulato della compravendita, la parte ricorrente invoca, a sostegno della propria richiesta, il fatto che il pagamento sarebbe stato effettuato mediante assegni bancari e non circolari, il fatto che il valore a cui sarebbero stati venduti gi immobili sarebbe inferiore al reale valore di mercato, il fatto che le sorelle , dopo la vendita, sarebbero in realtà rimaste a CP
vivere negli immobili alienati.
In realtà nessuna di queste circostanze appare dirimente.
Circa l'effettuazione del pagamento a mezzo assegni bancari, trattasi senza dubbio di uno strumento atipico, che tuttavia si può giustificare con il fatto che la compravendita
è avvenuta all'interno del nucleo familiare, sicchè può da questo punto di vista giustificarsi l'accettazione di mezzi di pagamento diversi da quelli consueti (assegno circolare, bonifico).
5 Circa la non corrispondenza del prezzo ai valori di mercato, che la parte ricorrente ricava dalle quotazioni OMI, non serve ricordare che queste ultime esprimono valori di larga massima, non affidabili ai fini di una stima puntuale.
Si veda il seguente arresto: “Nell'ipotesi di contestazione di maggiori ricavi derivanti dalla cessione di beni immobili, la reintroduzione, con effetto retroattivo, della presunzione semplice, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della l. n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), che ha modificato l'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 54 del
d.P.R. n. 633 del 1972, sopprimendo la presunzione legale (relativa) di corrispondenza del prezzo della compravendita al valore normale del bene, introdotta dall'art. 35 del
d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, non impedisce al giudice tributario di fondare il proprio convincimento su di un unico elemento, purché dotato dei requisiti di precisione e di gravità, elemento che non può, tuttavia, essere costituito dai soli valori OMI, che devono essere corroborati da ulteriori indizi, onde non incorrere nel divieto di "presumptio de presumpto” (cfr Cass. 2155/2019).
E ancora: “In tema di imposta di registro su cessioni immobiliari, l'avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta non è sufficientemente motivato se ha rettificato il valore dell'immobile facendo esclusivo riferimento alle quotazioni OMI, poiché queste, in difetto di ulteriori elementi, non indicano congruamente il valore venale in comune commercio del bene - che può variare in funzione di molteplici parametri, quali l'ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico e lo stato delle opere di urbanizzazione - ed integrano un elemento privo dei requisiti di precisione e gravità” (cfr Cass. 22804/2024).
D'altro canto, i resistenti, nel costituirsi in giudizio, hanno prodotto due perizie di parte, redatte da professionista valutatore, che anche sulla scorta di una più approfondita analisi di mercato delle zone di riferimento, condotta tramite i c.d. asking prices, conducono a valori assai diversi e in linea col prezzo di vedita.
Infine, quanto alla circostanza che, malgrado la vendita, le sorelle sarebbero CP
rimaste a vivere negli immobili alienati, sicchè nella sostanza la situazione di fatto non
6 sarebbe cambiata, trattasi di mero indizio, che però di per sé solo non può fondare una presunzione di simulazione della compravendita.
In realtà, a confutare la tesi di un carattere simulato dell'atto, vi è da osservare che, come riportato dalla stessa parte ricorrente, la sorelle non hanno solamente CP
alienato ai figli di gli immobili di cui erano titolari, ma hanno anche provveduto Pt_2
ad alienare immobili già in titolarità della società e a Parte_6
concedere in affitto l'azienda, atti dei quali in questa causa non è mai stato predicato o allegato il carattere simulato.
Si intende con ciò rilevare che l'alienazione degli immobili personali non appare che una parte di un'operazione più ampia, nell'ambito della quale sono stati venduti anche gli immobili aziendali e ceduta in affitto l'azienda, il che porta a ritenere che la cessione oggi in contestazione sia effettiva e reale, al pari delle cessioni operate nell'ambito della società.
Ciò posto in ordine alla domanda di accertamento della simulazione, non resta che affrontare il tema della revocatoria.
L'art. 2901 c.c. prevede che il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, a condizione che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato al creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio.
Le condizioni dell'azione revocatoria ordinaria sono dunque: la qualità di creditore;
l'eventus damni;
il consilium fraudis (limitatamente agli atti a titolo oneroso).
Ciò premesso, per quanto riguarda la qualità di creditore, i resistenti negano la Parte_ legittimazione di in quanto i crediti dalla stessa allegati sarebbero insussistenti: quanto al mutuo chirografario, per via della garanzia prestata da Mediocredito
Centrale; quanto allo scoperto di c/c, per richiamo alle eccezioni già formulate nell'opposizione al decreto ingiuntivo, già chiesto dalla banca.
7 Ebbene, il fatto che il credito derivante dal mutuo chirografario sia già garantito dal
Fondo di Garanzia MCC, che non esclude che l'istituto erogante si cauteli con altre garanzie di tipo personale, come nella specie, non priva BVR della legittimazione ad agire nel presente giudizio, né in simulazione, né in revocatoria, atteso che, innanzitutto, la garanzia di MCC notoriamente non copre l'intero importo, in secondo luogo l'esistenza di una garanzia, finchè non escussa, non estingue il credito.
In ogni caso, e in modo dirimente, a legittimare l'esercizio dell'azione è sufficiente una mera pretesa, come autorevolmente e tralatiziamente più volte ribadito dalla Suprema
Corte.
Si veda infatti il seguente arresto: “Poiché l'azione revocatoria può essere proposta anche a tutela di una legittima aspettativa di credito, che non si rilevi "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, per quanto non definitivamente accertata, è ammissibile l'esperimento del rimedio ex art. 2901 c.c. in caso di contratto di cessione di cubatura, non già a fini restitutori o risarcitori in forma specifica, bensì per ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., se la consistenza di esso, per effetto dell'atto di disposizione, si sia ridotta al punto da pregiudicare l'azione per la realizzazione del credito” (cfr
Cass. 18291/2020).
E ancora: “In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori” (cfr Cass. 4212/2020).
8 Parte_ Nella specie non solo si vanta creditrice per il mutuo chirografario, garantito da
MCC, ma ha già proposto contro la debitrice principale e le socie-garanti ricorso per ingiunzione di pagamento, relativamente anche allo scoperto di c/c.
Parimenti, per quanto riguarda il pregiudizio (eventus damni), anche qui è noto che, per fondare la domanda, è sufficiente una modifica anche solo qualitativa del patrimonio del debitore, tale da rendere più difficoltoso per il creditore recuperare il proprio credito.
La compravendita di un immobile è il caso più emblematico, atteso che con essa un bene materiale, facilmente aggredibile, viene trasformato in liquidità, che al contrario può essere facilmente dispersa.
Sul pregiudizio, si rinvia alla seguente pronuncia: “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel dichiarare
l'inefficacia della donazione posta in essere dal debitore convenuto in revocatoria, aveva ritenuto irrilevanti, al fine di escludere l'"eventus damni", l'offerta, da parte dello stesso debitore, di pagamenti rateali in favore della creditrice, e la concessione, da parte della beneficiaria dell'atto dispositivo, di ipoteca sui beni oggetto di controversia)” (cfr Cass. 19207/2018).
Nel caso di specie, quindi, è pacifico essere intervenuta una compravendita di beni immobili dalle sorelle ai sig.ri e rispettivamente figli di CP Parte_4 Pt_3
e nipoti di , sicchè il pregiudizio è concretizzato. Pt_2 CP
9 Il debitore potrebbe contrastare la sussistenza del pregiudizio, come visto, solo fornendo la prova, che su di lui grava, che il suo patrimonio è comunque adeguato e sufficiente a garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore, ma una tale prova nel caso di specie non è stata fornita.
Venendo infine al terzo elemento, costituito dalla consapevolezza del carattere pregiudizievole dell'atto, anche qui va preliminarmente richiamato il costante insegnamento giurisprudenziale, per il quale la prova del consilium fraudis può essere data con ogni mezzo, anche con presunzioni.
Si veda in particolare il seguente arresto: “In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (cfr Cass. 16221/2019).
E ancora: “In tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, la prova del requisito della consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori può essere fornita anche mediante presunzioni. (Nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto gravi precise e concordanti presunzioni quali la sproporzione esistente tra il prezzo di vendita di beni immobili e il loro valore accertato, la pluralità e contestualità degli atti di disposizione e il grado di parentela fra il debitore e gli acquirenti)” (cfr Cass. 2745/2005).
Ebbene, da questo punto di vista non può non rilevarsi come l'alienazione sia avvenuta da parte delle sorelle in favore dei figli di , e CP Parte_2 Pt_4 Parte_3
sicchè è del tutto ragionevole assumere che, dato il grado di stretta parentela, questi ultimi fossero perfettamente consapevoli dell'esistenza del credito o, quanto meno, Parte_ delle pretese di
10 Non solo, si è ricordato che l'alienazione degli immobili personali non era l'unica operazione di disposizione posta in essere dalle sorelle , atteso che, sempre nel CP
2024, esse ponevano in essere altre due operazioni relative alla loro società, la Cont
da un lato detta società a febbraio 2024 alienava alla Parte_6
ove si ritrovano nuovamente come soci e l'immobile-negozio
[...] Pt_4 Parte_3
di proprietà della prima;
dall'altro la affittava alla stessa Parte_6
la propria azienda. CP_3
Vi è quindi una pluralità di atti di disposizione in favore di e e/o di Pt_4 Parte_3
società di cui questi sono soci, atti di disposizione che, tra l'altro, vengono giustificati dai convenuti proprio con la necessità di procurarsi la liquidità necessaria a far fronte ai debiti della (cfr comparsa di costituzione pag. 6 Parte_6
penultimo cpv).
Ciò vieppiù rafforza il convincimento che i predetti e non potessero Pt_4 Parte_3
non sapere della situazione debitoria della e, per Parte_6
conseguenza, delle due socie e garanti, rispettivamente madre e zia.
Si rammenta, da questo punto di vista, che il debito conseguente ad un mutuo si considera immediatamente scaduto, la rateizzazione attenendo solamente alle modalità del rimborso. Peraltro, proprio a febbraio-marzo 2024 la Parte_6
iniziava a non onorare più le rate del piano di ammortamento concordato.
La domanda di revoca va quindi accolta, col favore delle spese, che si liquidano in euro
7.200,00 (scaglione indeterminato complessità media, valori medi fasi 1-2, minimi fasi
3-4), oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi, accoglie la domanda proposta in via subordinata e per l'effetto dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti dell'attrice della compravendita posta in essere da e in favore di e a rogito Parte_2 CP Parte_4 Pt_3
Notaio Dott.ssa in data 27.03.2024, rep. 28659 racc. 25072, avente ad Per_1
oggetto i seguenti beni immobili:
11 a. per i diritti vantati in ragione di ½ ciascuna e insieme per l'intero, hanno venduto al sig. , nato a [...] il [...] (c.f. ), ivi Parte_4 CodiceFiscale_5
residente in [...], il diritto di piena proprietà di quanto segue sito in Rovigo, Via Gorizia, facente parte del fabbricato gravante su parte dell'area rilevata in catasto terreni del Comune di Rovigo sez. A-Rovigo fg 18part. 51, ente urbano senza redditi di ha.
0.03.16 e precisamente: porzione immobiliare a uso abitazione, al piano primo, della consistenza catastale di sei vani, composta da ingresso, atrio, cucina, disimpegno, bagno, pranzo-soggiorno, due stanze da letto e due terrazzi;
locale ad uso garage pertinenziale, al piano terra, della consistenza catastale di trenta metri quadri.
Il tutto rilevato in catasto fabbricati Comune di Rovigo, in ditta concordante, sezione
RO, fg 18, part.:
51 sub 5 via Gorizia n. 26 piani T-1 Z.C. 1 cat. A/2 cl. 2 vani 6 sup. cat. Mq 141, R.C. euro 542,28 (correttamente al piano primo);
-51 sub 4 Via Gorizia n. 26 piano T Z.C. C. 1 cat. c/6 cl. 3 mq 30 sup cat. Mq 30, R.C. euro 102,26
L'abitazione confina con affaccio su corte comune e con ragioni private mentre il garage confina con corte e con parti comuni a più lati, salvo più precisi;
b.per i diritti vantati in ragione di ½ ciascuna, con precisazione che la sig. ra
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_5
), residente a [...], rappresentata dal C.F._6
procuratore speciale giusta procura speciale a rogito Notaio Dott. Controparte_1
di Rovigo in data 18/3/2024 rep. 28.542, rinuncia puramente e Persona_1
semplicemente al diritto di abitazione da essa vantato, e insieme per l'intero, hanno venduto alla sig. ra nata a [...] il [...] (c.f. Parte_3
), ivi residente in [...], il diritto di piena C.F._7
proprietà di quanto segue sito in Rovigo, Via Gorizia, facente parte del fabbricato
12 gravante su parte dell' area rilevata in Catasto Terreni del Comune di Rovigo sez. A-
Rovigo fg 18 part. 51 ente urbano senza redditi di ha 0.03.16, e precisamente: porzione immobiliare ad uso abitazione, al piano secondo, con locale studio al piano sottotetto, della consistenza catastale di sei vani, composta da due corridoio, disimpegno, cucina, pranzo-soggiorno, bagno, due stanze da letto e due terrazze.
Il tutto rilevato in catasto fabbricati Comune di Rovigo, in ditta concordante, sezione
RO, fg 18, part. 51 sub 6, Via Gorizia 26, Piani T-1-2-3 z.c. 1 cat. A/2 cl. 2 vani 6 sup. cat. Mq 145 R.C. euro 542,28 (correttamente al piano secondo e sottotetto).
L'abitazione confinante con affaccio su corte comune e con ragioni private mentre il locale studio confina con muro perimetrale più lati e con sottotetto non praticabile, salvo più precisi.
E' compresa in ciascuna vendita la proporzionale quota di comproprietà su tutte le parti del fabbricato comuni per legge o per destinazione, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1117 ss. cc. Tra le quali:
-gli accessori al piano terra ed ingresso rilevati in catasto fabbricati del Comune di
Rovigo sez. RO fg 18 part. 51 sub 7 Via Gorizia n. 26 piano T bene non censibile comune ai sub 5 e 6; la corte rilevata in catasto fabbricati del comune di Rovigo sez. Ro fg. 18 part. 51 sub
8 Via Gorizia n. 26 piano T bene non censibile comune ai sub 4, 5 e 6;
l'area coperta e scoperta di pertinenza del fabbricato rilevata in catasto terreni del
Comune di Rovigo sez. A-Rovigo fg 18 part. 51 ente urbano senza redditi di ha 0.03.16;
Condanna i convenuti tutti, in solido tra loro, alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che si liquidano come da motivazione.
Rovigo, 03/06/2025
Il Giudice
Giulio Borella
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