Articolo 4 della Legge 22 ottobre 1981, n. 593
Articolo 3Articolo 5
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10 novembre 1981
Art. 4. Richiesta dell'amministrazione di notizie, atti, e documenti

Gli interessati sono tenuti a corrispondere ad ogni richiesta di notizie, atti e documenti occorrenti per la definizione delle denunce e delle domande presentate, entro il termine di tre mesi, decorrenti dalla data in cui tali richieste sono state ritualmente comunicate.
Il predetto termine di tre mesi e' raddoppiato per i residenti all'estero.
Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, la mancata trasmissione dei documenti richiesti determina la decadenza dai benefici relativi alle domande a suo tempo presentate.
Entrata in vigore il 10 novembre 1981