Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/04/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 789/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 28.10.2022 da
Parte_1
, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura regionale
[...]
dell' , rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Paiola e Pt_1
Pasquale Schiavulli per procura generale alle liti;
-appellante- contro
(quale erede dell'originario Controparte_1
ricorrente in primo grado elettivamente CP_2
domiciliata presso gli avv.ti Eleonora Mingati e Giovanni Tecchio che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente;
- appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 265/22 del Tribunale di Padova
In punto: infortunio in itinere – costituzione rendita
Causa trattata all'udienza del 3.04.2025
Conclusioni per parte appellante: “NEL MERITO ED IN VIA
PRINCIPALE 1) In accoglimento dell'appello proposto dall' Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Padova Sezione Lavoro
n.265/2022 depositata in data 03.05.2022, resa inter partes e non notificata, riformarsi in toto la detta sentenza e, per l'effetto, respingersi la domanda proposta dal ricorrente nei CP_2
confronti dell' o valutando di giustizia e comunque in termini Pt_1
diversi e minori il grado di inabilità. 2) Spese dei due gradi come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA Per le ragioni indicate nella parte narrativa oltre che per quanto già evidenziato nelle osservazioni del
CTP allegate alla CTU, si chiede il rinnovo della CTU medica, Pt_1
chiedendo che a tal fine venga nominato un CTU di altra Regione che possa avvalersi di un ausiliario neurologo esperto di malattie neurodegenerative. Si nomina sin da ora quale CTP il dr. Per_1
e come ausiliario la Specialista in neurologia dott.
[...] [...]
”. Per_2
Conclusioni per parte appellata: “in via principale: rigettarsi l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali ex art. 2, co. 2 D.M. n.
55/2014, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
In via istruttoria, senza inversione alcuna dell'onere probatorio a carico di e per quanto necessario, si richiamano e ribadiscono le Pt_1
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istanze istruttorie tutte formulate negli atti del giudizio di primo grado
e nei verbali d'udienza.
Si chiede fin d'ora il rigetto di ogni istanza anche istruttoria e/o di rinnovazione o integrazione della CTU siccome svolta dalla parte appellante”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 28.10.2022, l' ha Pt_1
impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui è stata accolta la domanda dell'originario ricorrente (poi deceduto in data CP_2
24.11.2022) volta ad ottenere il riconoscimento di un maggior grado di inabilità – e la conseguente costituzione della rendita in luogo dell'indennizzo in capitale erogato dall' sulla base di un grado Pt_1
di inabilità del 12% – in relazione ai postumi permanenti derivanti da un infortunio in itinere avvenuto in data 11.07.2017.
Il Giudice di prime cure, all'esito di CTU medico legale e sulla base delle valutazioni mediche in essa riportate, ha riconosciuto un grado di inabilità pari al 55% e ha condannato l' alla costituzione della Pt_1
corrispondente rendita ex art. 13, d.lgs. n. 38/2000.
L' ha proposto appello sulla base di un unico articolato motivo in Pt_1
cui si contestano le conclusioni cui sono giunti il CTU e il suo ausiliario (poi recepite dalla sentenza) riproponendo, in larga parte, quanto già oggetto di osservazioni da parte del CTP dell . Pt_1
Nello specifico, l'appellante rileva come il lavoratore, già affetto da demenza semantica, avesse riportato un trauma cranico con recupero iniziale evidenziato dalla documentazione sanitaria in atti, ove emergeva alla data del 11.12.2017 la ripresa della deambulazione con una descritta “normale mobilità” associata al permanere di deficit cognitivi. Il recupero motorio era confermato anche nelle successive
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visite del febbraio 2018 (presso la commissione medica per l'accertamento dell'Handicap della ASL di Cittadella), del 24.05.2018
e del dicembre 2018. Il successivo peggioramento delle condizioni, nella prospettazione dell'appellante, non doveva ritenersi in rapporto causale con l'evento infortunistico, dovendo piuttosto essere ascritto alla naturale evoluzione in peius della patologia neurodegenerativa preesistente.
Si è costituita in giudizio quale erede di Controparte_1
medio tempore deceduto dopo il deposito del ricorso in CP_2
appello, sostenendo l'infondatezza dell'appello ed evidenziando come le doglianze dell'Istituto consistessero in una mera non condivisione della valutazione medica del CTU, cui veniva contrapposta quella del
CTP Ribadisce la correttezza e la puntualità degli argomenti Pt_1
spesi dall'ausiliario officiato in primo grado che aveva tenuto conto della condizione preesistente e di quella successiva al sinistro al fine di quantificare la percentuale di inabilità da ritenersi causalmente legata all'evento infortunistico.
La causa, dopo due rinvii d'ufficio, uno dei quali motivato dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 3.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
1.1 – Secondo la prospettazione dell la grave condizione Pt_1
patologica dell'originario ricorrente non poteva ricondursi causalmente all'infortunio in itinere denunciato, quanto meno con riferimento al sensibile peggioramento riscontrato a diversi mesi di distanza dal sinistro. La documentazione in atti attesterebbe un recupero della mobilità, da considerarsi consolidato, già nel dicembre
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2017, mentre il successivo decadimento sarebbe ascrivibile al progredire della malattia neurodegenerativa preesistente.
1.2 – E' ben vero che nella lettera di trasferimento dal reparto di Cont Anestesia e Rianimazione dell di Padova al reparto di
Rianimazione dell'OC di Cittadella, avvenuto in data 02.10.17 si parla di “paziente stabilizzato” e nella lettera di trasferimento dell'11.12.2017 si fa riferimento ad una ripresa dell'alimentazione per bocca e alla ripresa di una normale mobilità, tuttavia nel medesimo documento si attesta “permane un grave deficit cognitivo che impedisce al paziente di rimanere da solo senza contenzione”.
Il solo dato di una ripresa della mobilità, peraltro limitata nel tempo come chiarito nella CTU di primo grado, non può distogliere l'attenzione dalla sostanziale e profonda, repentina differenza tra le condizioni patologiche del de cuius precedenti al sinistro e quelle successive.
Sul punto risulta del tutto esaustiva, coerente con la documentazione medica in atti e priva di vizi logici, la valutazione espressa dall'autorevole ausiliario del CTU, il prof. già Persona_3
direttore del dipartimento di neuroscienze dell' Parte_2
che, nel descrivere la condizione patologica pregressa,
[...]
afferma: “La demenza frontotemporale è una malattia neurodegenerativa dell'encefalo, che insorge a causa del progressivo deterioramento dei neuroni situati nei lobi frontali e temporali del cervello. L'afasia progressiva primaria costituisce uno dei sottotipi di demenza FT, caratterizzata da esordio tipico attorno ai 40-50 anni e dalla progressione sintomatologica lenta e graduale. Il nostro presenta esordio dei disturbi del linguaggio all'età di 53 anni, coerente con la dimostrazione alla PET del 2014 di ipometabolismo fronto-temporale sinistro, evoluti fino al conclamarsi di una disfasia
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di tipo fluente riconosciuta in occasione della valutazione neuropsicologica del 05.11.15. In tale circostanza venne rilevato come il paziente vivesse solo e non fossero riferite difficoltà né nella gestione delle proprie autonomie né in altri campi. Alla valutazione obiettiva si presentava vigile, lucido, perfettamente orientato nel tempo e nello spazio. La valutazione neurocognitiva dimostrava un quadro cognitivo in compenso per età e scolarità secondo i test di valutazione globale”. Quanto alla condizione successiva all'infortunio riferisce: “Il grave trauma cranico con politrauma subito dal Sig.
in data 11.09.2017 ha determinato la formazione di multipli CP_2
focolai contusivo-emorragici in sede fronto-basale e temporale di destra, associati a ematoma sottodurale e emorragia subaracnoidea omolaterale. Il trattamento intensivo cui è stato sottoposto ha avuto esito positivo quoad vitam, mentre, quoad valetudinem, a distanza di circa 3 mesi dal trauma permaneva un grave deficit cognitivo che impediva al paziente di rimanere da solo senza contenzione. Sul piano dell'imaging strutturale e funzionale si dimostrava ipofunzionalità dei lobi frontale e temporale bilateralmente nonché gli esiti gliotico- malacici in sede fronto-basale e temporale dx e a livello di entrambi i giri frontali superiori, più evidenti a sinistra. Sul piano clinico, alla valutazione neuropsicologica del 25.01.18 il paziente mancava delle competenze necessarie per una vita autonoma e si raccomandava supervisione ed assistenza continuativa”. L'ausiliario ha quindi concluso affermando: “L'afasia progressiva primaria accertata nel sig. già nel 2014 è caratterizzata da un decorso lentamente CP_2
progressivo nel tempo. Il drammatico peggioramento delle funzioni cognitive realizzatosi dopo il trauma del 2017 non può essere attribuito unicamente ad una improvvisa autonoma evoluzione della malattia preesistente. In effetti il trauma cranico ha invece
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verosimilmente espletato il proprio ruolo fisiopatologico attraverso un duplice meccanismo concausale:
1. Determinando multipli focolai contusivo-emorragici evoluti in esiti gliotico-malacici in sede fronto- basale e temporale di destra, di per sé con severo impatto diretto sulle funzioni cognitive e comportamentali 2. Determinando al contempo perdita delle funzioni vicarianti che l'encefalo precedentemente sano svolgeva nel supplire al deficit preesistente dei circuiti neuronali fronto-temporali controlaterali. In effetti in quadro attuale è dominato da evidenze cliniche e di imaging funzionale di grave disfunzione della corteccia frontale e temporale di ambo i lati, congruo con la perdita delle competenze necessarie per ogni, anche minimo, livello di indipendenza”.
D'altro canto, come puntualmente rilevato dal CTU, la PET, espletata antecedentemente all'evento per cui è causa, evidenziava un marcato ipometabolismo glucidico solo all'area di Broca di sinistra, che sovraintende al linguaggio. Viceversa, la PET cerebrale del
27.12.2017 ha evidenziato “marcato e diffuso ipometabolismo glucidico a livello della corteccia frontale e temporale di ambo i lati, nonché di quella parietale pure bilateralmente (con relativo risparmio delle aree motorie). Diffusamente e marcatamente ipometabolica risulta anche la corteccia cerebellare con relativa attivazione del verme. Moderatamente ridotta appare, infine, l'attività metabolica a livello del caudato del putamen, nonché dello striato di ambo i lati
…”: il quadro di ipometabolismo cerebrale post-trauma è, evidentemente, molto più impegnativo di quello antecedente.
Anche la RMN post-trauma (il 29.12.17) aveva evidenziato “esiti gliotico-malacici con componente emosiderinica sono presenti in sede fronto-basale e temporale dx e a livello di entrambi i giri frontali superiori, più evidenti a sinistra. Esiti emosiderinici si apprezzano a
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livello dei solchi delle circonvoluzioni parietale a dx e fronto-mesiali
a sn”. Si tratta di evidenze attestanti un repentino decadimento della condizione di salute del lavoratore manifestatesi dopo il sinistro e che non risultano coerenti con un fisiologico e progressivo evolversi tipico della patologia preesistente.
L'ausiliario prof. ha anche fornito puntuale e argomentata Per_3
replica al CTP dell' affermando che “Il punto chiave della Pt_1
vicenda è che il grave trauma cranico con politrauma subito dal Sig.
in data 11.09.2017 ha determinato la formazione di multipli CP_2
focolai contusivo-emorragici in sede fronto-basale e temporale di destra, associati a ematoma sottodurale e emorragia subaracnoidea omolaterale. La RM cerebrale (29.12.2017) ha dimostrato che “… esiti gliotico-malacici con componente emosiderinica sono presenti in sede fronto-basale e temporale dx e a livello di entrambi i giri frontali superiori, più evidenti a sn. Esiti emosiderinici si apprezzano a livello dei solchi delle circonvoluzioni parietale a dx e fronto-mesiali a sn …
Sistema ventricolare e spazi liquorali periencefalici di ampiezza aumentata …”. E' chiaro che la lettura della Bozza di CTU da parte del Dott. è stata influenzata dalla errata indicazione del suo Per_1
Ausiliario, specialista in Neurologia e non esperta di neurotraumatologia cranica. La presenza di esiti emosiderinici in sede fronto-basale e temporale destra, a livello di entrambi i giri frontali superiori, più evidenti a sinistra, a livello dei solchi delle circonvoluzioni parietale destra e fronto-mesiali a sinistra, documenta l'estensione bilaterale e la molteplicità dei focolai di contusione emorragica”.
1.3 – Naturalmente è del tutto pacifico in causa che la condizione patologica finale sia in parte riconducibile alla patologia preesistente e in parte alle conseguenze del sinistro che hanno repentinamente
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determinato un sensibile peggioramento. Di ciò viene tenuto conto nella CTU svolta in primo grado laddove si afferma che “la compenetrazione tra la menomazione pregressa e la menomazione conseguente all'evento per cui è causa (in quanto le menomazioni interessano ambedue l'encefalo), non consente di discriminare con correttezza quanto vi fosse di preesistente rispetto a quanto vi sia di riconducibile all'evento in esame, anche se le menomazioni conseguenti all'evento in esame risultano di gran lunga prevalenti su quelle pregresse.
Per tale motivo anche l'utilizzo di formule di valutazione matematica medico-legali non si presta esaustivamente al caso in esame.
Sulla scorta di quanto sovrariportato, quindi, con criterio di massima possibile oggettività, tenuto conto delle menomazioni pregresse
(minoritarie) rispetto a quelle presenti successivamente all'evento per cu è causa (nettamente prevalenti), ritengo che possa essere riconosciuta una riduzione dell'integrità psico-fisica (danno biologico permanente) valutabile nella misura del 55 (cinquantacinque) %, con riferimento ai parametri tabellari ”. Pt_1
La valutazione del CTU risulta coerente con le drammatiche evidenze emergenti dalla documentazione medica in atti, attestanti la gravità della condizione del lavoratore dopo il sinistro, nettamente peggiorata rispetto a prima. Gli esiti della consulenza tecnica risultano supportati dal contributo specialistico dell'ausiliario e gli argomenti spesi sono privi di vizi logici o metodologici e, questo Collegio, al pari del giudice di primo grado, li ritiene pienamente condivisibili. Di contro, le doglianze dell' non si confrontano con il puntuale esame Pt_1
delle PET e della richiamate nell'elaborato peritale, di cui si è Parte_3
dato conto e, invero, appaiono sostenute da una mera non condivisione degli esiti sfavorevoli della CTU.
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2 – Per le ragioni esposte l'appello va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori minimi di scaglione non venendo in rilievo questioni di diritto di particolare momento.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite del grado che Pt_1
si liquidano in Euro 3.473 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
- Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 3.04.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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