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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 13/02/2026, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 914/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
LORETO RITA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5264/2023 depositato il 31/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF-ricorrente1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Soriano Nel Cimino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 145/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 2
e pubblicata il 22/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 435 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
preliminarmente il difensore di parte appellante chiede che non si tenga conto della documentazione dopositata dal Comune di Soriano del Cimino perchè tardiva si riporta agli atti allegando dispositivi della sezione 15 favorevoli alla parte.
La rappresentante dell'Ufficio si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Soriano nel Cimino, nello svolgimento della propria attività di accertamento e controllo, verificava irregolarità nel versamento dell'IMU per l'annualità 2016 da parte dellRicorrente_1, pertanto provvedeva ad emettere e notificare apposito avviso di accertamento n. 435 prot. 21952 del 27/12/2021.
L'ATER proponeva ricorso avverso il predetto avviso, e chiedeva alla Corte di primo grado di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per la sussistenza del diritto all'esenzione IMU degli immobili sociali
Il Comune si costituiva in giudizio ed evidenziava che il Legislatore nazionale ha previsto espressamente e testualmente esclusivamente una detrazione di € 200,00 e non anche la totale esenzione con preciso, chiaro e testuale riferimento agli immobili ex I.A.C.P.
La Corte adita rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza l'ADER proponeva appello per cui è causa, per i motivi come in atti.
Si costituiva nel presente giudizio il Comune di Soriano nel Cimino, contestando tutto quanto argomentato e dedotto dalla appellante, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La causa era trattata all'udienza del 20.09.2025 ed ivi trattenuta per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
Si rileva che dal 2014 il legislatore tributario, con riguardo a detta categoria di immobili, c.d. immobili sociali, ha introdotto con l'art. 13, commi 2 e 10, D.L. 201/2011 un trattamento fiscale di favore, distinguendo però tra alloggi regolarmente assegnati, posseduti dagli enti per l'edilizia residenziale pubblica e alloggi “sociali” aventi determinate e specifiche caratteristiche (ovvero quelle tassativamente elencate nel D.M. del
22/04/2008). Per i primi è prevista la detrazione mentre per i secondi l'esclusione della tassazione.
Dalla disposizione in esame emerge in maniera chiara ed inequivoca che dal 2014, il legislatore tributario, con riguardo a detta categoria di immobili, introduce con l'art.13, commi 2 e 10, D.L. 201/2011, un trattamento fiscale di favore, distinguendo, però (ed è questo il punto fondamentale di cui parte ricorrente sembra non tenere conto) tra alloggi “sociali” aventi determinate e specifiche caratteristiche (ovvero quelle tassativamente elencate nel D.M. del 22/04/2008) ed immobili, comunque destinati ad uso abitativo, ma privi di tali specifiche caratteristiche. Per i primi è prevista l'esclusione dalla tassazione (art. 13, co. 2), per i secondi, invece, è prevista la soggezione a tassazione, con diritto (ma solo se di proprietà di enti per l'edilizia pubblica), alla detrazione di 200 euro (art. 13, co. 10).
E' di tutta evidenza, quindi, che (contrariamente all'assunto di parte ricorrente) il legislatore non ha introdotto un'esenzione/esclusione dall'imu generalizzata per tutti gli immobili destinati “…a rispondere al bisogno abitativo dei cittadini residenti…” perché se così fosse non si spiegherebbe la disposizione dell'art.13, co.10,
D.L. 201/2011 (peraltro, riproposta anche nella nuova imu) che prevede espressamente, per gli alloggi regolarmente assegnati degli enti per l'edilizia residenziale pubblica (ex IACP), l'assoggettamento a tassazione con diritto alla sola detrazione di 200 euro.
E' chiaro, quindi, che dal combinato disposto di cui ai commi 2 e 10 dell'art.13 cit. consegue che l'esclusione dal tributo spetta esclusivamente agli immobili, adibiti ad abitazione principale (dimora e residenza dell'assegnatario) che rispondono ai requisiti di “alloggio sociale” previsti dagli artt.1 e 2 del D.M. del
22/04/2008
Come ben chiarito dal Mef nella circolare 1/df del 18/03/2020, infatti, per gli immobili destinati all'housing sociale, al fine del riconoscimento dell'esenzione “…assume rilievo determinante la corrispondenza dell'alloggio alle caratteristiche del D.M. 22 aprile 2008 e che lo stesso sia adibito ad abitazione principale”.
Per alloggio sociale deve intendersi, a norma dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto ministeriale “l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie”.
L'AT IT nel primo grado di giudizio non ha fornito nessuna prova per l'anno d'imposta:
- non vi è prova precisa e specifica dell'uso residenziale;
- non vi è prova precisa e specifica della locazione permanente;
- non vi è prova precisa e specifica che gli alloggi realizzati da ATER siano stati realizzati con ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche;
- non vi è prova precisa e specifica che gli immobili siano realizzati secondo le specifiche tecniche riguardanti gli art. 16 e 43 della L. 457/1978;
- non vi è prova che attesti il rispetto, nella costruzione e ristrutturazione degli alloggi, di quei requisiti di salubrità, sicurezza, sostenibilità ambientale e risparmio energetico, prescritti dall'art. 2, del D.M. del
22/04/2008.
Per valutare se gli immobili di AT IT hanno le caratteristiche richieste dal D.M. del 2008 è necessario verificare le caratteristiche peculiari degli alloggi sociali, che vengono evidenziate nella relazione dell'Ufficio
Tecnico comunale.
Indipendetemente dalla utilizzabilità o meno della suddetta relazione tecnica offerta dall'Ente impositore, ciò che rileva, in definitiva, è che non è stata fornita da AT IT -su cui gravava l'onere della prova - la sussistenza dei requisiti di cui al D.M. citato ossia il rispetto nella costruzione degli alloggi di quei requisiti di salubrità, sicurezza, sostenibilità ambientale e risparmio energetico prescritti dal D.M. del 22/04/2008, né
è stata data la possibilità di verificare il requisito dell'abitazione principale attraverso i contratti di locazione e la corrispondenza del canone di locazione praticato. Ciò anche per la ragione che, in considerazione del carattere eccezionale della deroga alla norma impositiva - e conseguentemente al principio di eguaglianza contributiva - operata dalla norma di esenzione, è il soggetto che intende avvalersi dello speciale regime derogatorio che deve adempiere all'onere di allegazione e dimostrazione dei relativi fatti che fondano il diritto alla esenzione od agevolazione (ex plurimis, Cass.ord. 4219 del 13/02/2019; Cass.ord. 26431 del
08/11/2017).
In considerazione di quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigettato. In ragione della complessità della materia e della giurisprudenza contrastante in merito a quanto dedotto dalle parti, le spese del presente grado di giudizio possono compensarsi.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello; compensa le spese del grado.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
LORETO RITA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5264/2023 depositato il 31/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF-ricorrente1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Soriano Nel Cimino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 145/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 2
e pubblicata il 22/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 435 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
preliminarmente il difensore di parte appellante chiede che non si tenga conto della documentazione dopositata dal Comune di Soriano del Cimino perchè tardiva si riporta agli atti allegando dispositivi della sezione 15 favorevoli alla parte.
La rappresentante dell'Ufficio si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Soriano nel Cimino, nello svolgimento della propria attività di accertamento e controllo, verificava irregolarità nel versamento dell'IMU per l'annualità 2016 da parte dellRicorrente_1, pertanto provvedeva ad emettere e notificare apposito avviso di accertamento n. 435 prot. 21952 del 27/12/2021.
L'ATER proponeva ricorso avverso il predetto avviso, e chiedeva alla Corte di primo grado di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per la sussistenza del diritto all'esenzione IMU degli immobili sociali
Il Comune si costituiva in giudizio ed evidenziava che il Legislatore nazionale ha previsto espressamente e testualmente esclusivamente una detrazione di € 200,00 e non anche la totale esenzione con preciso, chiaro e testuale riferimento agli immobili ex I.A.C.P.
La Corte adita rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza l'ADER proponeva appello per cui è causa, per i motivi come in atti.
Si costituiva nel presente giudizio il Comune di Soriano nel Cimino, contestando tutto quanto argomentato e dedotto dalla appellante, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La causa era trattata all'udienza del 20.09.2025 ed ivi trattenuta per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
Si rileva che dal 2014 il legislatore tributario, con riguardo a detta categoria di immobili, c.d. immobili sociali, ha introdotto con l'art. 13, commi 2 e 10, D.L. 201/2011 un trattamento fiscale di favore, distinguendo però tra alloggi regolarmente assegnati, posseduti dagli enti per l'edilizia residenziale pubblica e alloggi “sociali” aventi determinate e specifiche caratteristiche (ovvero quelle tassativamente elencate nel D.M. del
22/04/2008). Per i primi è prevista la detrazione mentre per i secondi l'esclusione della tassazione.
Dalla disposizione in esame emerge in maniera chiara ed inequivoca che dal 2014, il legislatore tributario, con riguardo a detta categoria di immobili, introduce con l'art.13, commi 2 e 10, D.L. 201/2011, un trattamento fiscale di favore, distinguendo, però (ed è questo il punto fondamentale di cui parte ricorrente sembra non tenere conto) tra alloggi “sociali” aventi determinate e specifiche caratteristiche (ovvero quelle tassativamente elencate nel D.M. del 22/04/2008) ed immobili, comunque destinati ad uso abitativo, ma privi di tali specifiche caratteristiche. Per i primi è prevista l'esclusione dalla tassazione (art. 13, co. 2), per i secondi, invece, è prevista la soggezione a tassazione, con diritto (ma solo se di proprietà di enti per l'edilizia pubblica), alla detrazione di 200 euro (art. 13, co. 10).
E' di tutta evidenza, quindi, che (contrariamente all'assunto di parte ricorrente) il legislatore non ha introdotto un'esenzione/esclusione dall'imu generalizzata per tutti gli immobili destinati “…a rispondere al bisogno abitativo dei cittadini residenti…” perché se così fosse non si spiegherebbe la disposizione dell'art.13, co.10,
D.L. 201/2011 (peraltro, riproposta anche nella nuova imu) che prevede espressamente, per gli alloggi regolarmente assegnati degli enti per l'edilizia residenziale pubblica (ex IACP), l'assoggettamento a tassazione con diritto alla sola detrazione di 200 euro.
E' chiaro, quindi, che dal combinato disposto di cui ai commi 2 e 10 dell'art.13 cit. consegue che l'esclusione dal tributo spetta esclusivamente agli immobili, adibiti ad abitazione principale (dimora e residenza dell'assegnatario) che rispondono ai requisiti di “alloggio sociale” previsti dagli artt.1 e 2 del D.M. del
22/04/2008
Come ben chiarito dal Mef nella circolare 1/df del 18/03/2020, infatti, per gli immobili destinati all'housing sociale, al fine del riconoscimento dell'esenzione “…assume rilievo determinante la corrispondenza dell'alloggio alle caratteristiche del D.M. 22 aprile 2008 e che lo stesso sia adibito ad abitazione principale”.
Per alloggio sociale deve intendersi, a norma dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto ministeriale “l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie”.
L'AT IT nel primo grado di giudizio non ha fornito nessuna prova per l'anno d'imposta:
- non vi è prova precisa e specifica dell'uso residenziale;
- non vi è prova precisa e specifica della locazione permanente;
- non vi è prova precisa e specifica che gli alloggi realizzati da ATER siano stati realizzati con ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche;
- non vi è prova precisa e specifica che gli immobili siano realizzati secondo le specifiche tecniche riguardanti gli art. 16 e 43 della L. 457/1978;
- non vi è prova che attesti il rispetto, nella costruzione e ristrutturazione degli alloggi, di quei requisiti di salubrità, sicurezza, sostenibilità ambientale e risparmio energetico, prescritti dall'art. 2, del D.M. del
22/04/2008.
Per valutare se gli immobili di AT IT hanno le caratteristiche richieste dal D.M. del 2008 è necessario verificare le caratteristiche peculiari degli alloggi sociali, che vengono evidenziate nella relazione dell'Ufficio
Tecnico comunale.
Indipendetemente dalla utilizzabilità o meno della suddetta relazione tecnica offerta dall'Ente impositore, ciò che rileva, in definitiva, è che non è stata fornita da AT IT -su cui gravava l'onere della prova - la sussistenza dei requisiti di cui al D.M. citato ossia il rispetto nella costruzione degli alloggi di quei requisiti di salubrità, sicurezza, sostenibilità ambientale e risparmio energetico prescritti dal D.M. del 22/04/2008, né
è stata data la possibilità di verificare il requisito dell'abitazione principale attraverso i contratti di locazione e la corrispondenza del canone di locazione praticato. Ciò anche per la ragione che, in considerazione del carattere eccezionale della deroga alla norma impositiva - e conseguentemente al principio di eguaglianza contributiva - operata dalla norma di esenzione, è il soggetto che intende avvalersi dello speciale regime derogatorio che deve adempiere all'onere di allegazione e dimostrazione dei relativi fatti che fondano il diritto alla esenzione od agevolazione (ex plurimis, Cass.ord. 4219 del 13/02/2019; Cass.ord. 26431 del
08/11/2017).
In considerazione di quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigettato. In ragione della complessità della materia e della giurisprudenza contrastante in merito a quanto dedotto dalle parti, le spese del presente grado di giudizio possono compensarsi.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello; compensa le spese del grado.