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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/03/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1864/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. SA Dania Mori Presidente
Dott.SA Giulia Conte Consigliere
Dott.SA Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1864/2021 promoSA da:
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. MARCO TALINI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
BASTELLI FEDERICO, elettivamente domiciliati come da procura in atti
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
Controparte_2
PARTE APPELLATA-contumace
avverso la sentenza n. 260/2021 pubblicata il 6.4.2021 del Tribunale di Livorno;
trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 12 ter c.p.c del 11.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione in parziale riforma della sentenza impugnata per le motivazioni espresse nella narrativa dell'atto di appello:
In via principale ritenuta la insussistenza dei presupposti per la ammissione della CTU della
D.SA e/o la inammissibilità / inattendibilità / erroneità delle valutazioni nella Per_1
medesima contenute ricalcolare l'ammontare del risarcimento dovuto all'appellato CP_1
in conseguenza del sinistro dedotto in giudizio da porre a carico della società
[...]
nella misura di € 4.184,25 o nella diversa maggiore o minor somma ritenuta Parte_1
di giustizia in ragione del minor danno accertato e per l'effetto condannare l'appellato a restituire alla la somma di € 94.048,80 o la diversa somma Controparte_3
ritenuta di giustizia,
In via subordinata, ritenuta la erroneità della sentenza impugnata sia nel calcolo relativo al danno biologico di natura permanente sia per l'errato riconoscimento della personalizzazione ricalcolare
l'ammontare del risarcimento dovuto all'appellato in conseguenza del sinistro CP_1
dedotto in giudizio da porre a carico della nella misura di Controparte_3
€ 60.782,94 o nella diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia in ragione del minor danno accertato e per l'effetto condannare l'appellato a restituire alla Controparte_3
la somma di 37.450,11 o la diversa domma ritenuta di giustizia.
[...]
In ogni caso, in conseguenza e per effetto della rideterminazione dell'importo dovuto a titolo di risarcimento rideterminare l'importo delle spese legali liquidate in favore dell'appellato
[...]
all'esito del giudizio di primo grado. In ogni caso: rigettare in quanto inammissibile e/o CP_1
infondato l'appello incidentale proposto dall'appellato CP_1 In ogni caso: con vittoria di spese, competenze professionali spese generali 15% iva e cpa relative al presente giudizio di appello”
Per parte appellata-appellante incidentale: “Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla rigettandone nel merito il gravame perchè Controparte_3
infondato in fatto e in diritto e disattesa ogni contrari istanza ed eccezione;
-In parziale riforma della sentenza impugnata con appello incidentale per le motivazioni espresse nella comparsa di costituzione: Riformare la Sentenza di primo grado n. CP_4
260/2021 del Tribunale di Livorno nella parte in cui statuisce che la somma da detrarre all'importo finale è pari ad €uro 12.700,00 a fronte degli effettivi €uro
11.500,00 (oltre naturalmente quanto versato dall pari ad €uro 1.944,97); CP_5
Secondo Motivo- Riformare la Sentenza di primo grado n. 260/2021 del Tribunale di
Livorno nella parte in cui statuisce che le spese legali ammontano ad €uro 4835,00 oltre accessori di legge a fronte di €uro 13.430,00 oltre spese non imponibili per contributo unificato €uro
759,00 e marca repertorio €uro 27,00, oltre accessori di legge. Con vittoria di spese, competenze e accessori di legge del presente giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio CP_1
davanti al Tribunale di Livorno, e la Controparte_2 Controparte_3
( di seguito solo ) nelle rispettive qualità di proprietaria
[...] CP_3 CP_3
- conducente e di assicuratore per la RCA del veicolo NiSAn IC targato
EF316EZ , per sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni alla persona e patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in
Livorno in data 23.12.2015.
L'attore a sostegno delle proprie pretese allegava che mentre si trovava fermo in coda sulla via Mastacchi in sella al proprio motociclo mod. Suzuki Sixteen targato
DP69403, era stato tamponato da tergo dal veicolo condotto da CP_6
andando a sbattere a sua volta contro l'autovettura Fiat 500 targata DW522WB che lo precedeva. In conseguenza dell'urto, cadeva a terra riportando una lesione in regione inguinale (ferita lacera dello scroto) in relazione alla quale era stato sottoposto ad intervento chirurgico presso l'Ospedale di Livorno oltre a vari politraumatismi minori (distorsione del rachide cervicale, infrazioni costali), lesioni dalle quali erano derivate ripercussioni anche a carattere psicologico, residuando, come da valutazioni espresse dai propri medici di parte, una invalidità permanente del 10% oltre ad un periodo di invalidità temporanea di 155 giorni, a cui doveva aggiungersi una adeguata personalizzazione (quantificata in misura pari al 45%) in ragione dei disagi conseguenti all'intervento e soprattutto dei disturbi alla
“funzionalità sessuale” derivati, oltre al danno patrimoniale per spese mediche sostenute pari ad € 6.586,00.
Il dava atto di essere stato integralmente risarcito per i danni materiali al CP_1
motociclo di sua proprietà e di aver ricevuto dalla la somma di € CP_3
12.700,00 di cui euro 1.200 per spese stragiudiziali legali, trattenuta in acconto del maggior avere, quantificando il danno alla persona e patrimoniale residuo, al netto delle somme percepite, in € 199.105,00 o nella diversa maggiore o minore somma che sarebbe risultata di giustizia, oltre accessori.
Si costituiva in giudizio la compagnia convenuta, la quale non contestava la dinamica dell'incidente né la responsabilità esclusiva della propria assicurata
[...]
difendendosi in punto di quantum dall'avversa pretesa risarcitoria, CP_6
deducendo in particolare che il sinistro era stato riconosciuto dall come CP_5
infortunio sul lavoro, pertanto gli importi percepiti dal danneggiato sia dall'ente previdenziale che dalla medesima nel corso della fase stragiudiziale, dovevano ritenersi congrui in relazione al danno effettivamente patito.
Restava invece contumace pur ritualmente evocata in giudizio. CP_6
La causa, istruita attraverso produzioni documentali, prove testimoniali, ctu medico-legale e psicologica, era definita con sentenza n° 260/2021 con cui il
Tribunale di Livorno, dichiarata la esclusiva responsabilità della convenuta CP_2 nella verificazione del sinistro, condannava la steSA e la ,
[...] Controparte_3
in solido tra loro , al pagamento in favore dell'attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale della somma di € 94.085,38 oltre € 1.941,67 per rimborso spese mediche, spese di lite e di CCTTU.
Avverso siffatta decisione la compagnia assicurativa convenuta interponeva appello per i seguenti motivi:
a)vizio della sentenza impugnata per avere il giudice di primo grado disposto CTU specialistica psichiatrica nella totale insussistenza di qualsiasi presupposto giustificativo;
inattendibilità ed erroneità delle valutazioni espresse nella relazione de qua dalla Dott.SA Per_1
L'appellante censurava la decisione del giudice di prime cure di disporre una CTU specialistica psichiatrica sulla persona del in aggiunta a quella medico – CP_1
legale precedentemente espletata, nell'ambito del medesimo giudizio, dal Dott. che aveva già quantificato sia il danno di natura fisica che il danno di natura Per_2
psichica riconducibile al sinistro patito dal danneggiato;
osservava poi che sarebbe stato più corretto prevedere un coordinamento del medico-legale con la specialista psichiatra, le cui conclusioni venivano contestate;
b) errata quantificazione del danno alla salute di natura permanente subito dal per aver il primo giudice liquidato due volte il danno biologico nella sua CP_1
componente psichica;
c) errato riconoscimento ed errata quantificazione del danno di natura extrapatrimoniale diverso dal biologico per avere il Tribunale proceduto alla personalizzazione del danno non patrimoniale in assenza di specifiche allegazioni attoree, valutando a tale titolo elementi già considerati nella quantificazione dell'invalidità permanente.
L'appellante dava atto di aver provveduto a corrispondere al l'importo CP_1
complessivo di € 98.233,05 oltre al rimborso delle spese legali relative al giudizio di primo grado pari ad € 9.214,60, in esecuzione della sentenza impugnata, pertanto chiedeva la condanna del danneggiato alla restituzione delle somme non dovute, previa rideterminazione del danno non patrimoniale da parte della Corte, in accoglimento del gravame spiegato.
Si costituiva l'appellato il quale contestava la fondatezza CP_7
dell'impugnazione principale di cui chiedeva il rigetto e a sua volta proponeva appello incidentale per i seguenti motivi:
-errata detrazione della somma pagata dall'istituto assicurativo prima della causa, lamentando che il giudice di prime cure non aveva considerato che nell'importo di euro 12.700 corrisposta dalla compagnia, era ricompreso il compenso per attività stragiudiziale pari ad € 1200,00, pertanto dalla liquidazione del danno non patrimoniale riconosciuto in suo favore avrebbe dovuto essere detratta la minor somma di € 11.500;
- errata quantificazione delle spese legali, per averne il Tribunale determinato l'ammontare in relazione allo scaglione di valore minore, ricompreso fra € 5200,00 ed € 26.000, pur avendo determinato il credito risarcitorio in favore dell'attore in complessivi euro 96.072,05.
Non si costituiva pertanto ne veniva dichiarata la contumacia;
su CP_6
disposizione della Corte l'impugnazione incidentale veniva ritualmente notificata alla medesima.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa era trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.12.2024 e decisa nella camera di consiglio del 4 marzio 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe trascritte, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Il perimetro della decisione
Deve darsi atto del paSAggio in giudicato della sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato la responsabilità esclusiva di nella causazione del CP_6
sinistro oggetto di causa, in quanto siffatta statuizione non è stata investita di impugnazione principale, la quale attiene soltanto al quantum del danno non patrimoniale liquidato dal Tribunale di Livorno. Medesime considerazioni valgono con riferimento al danno emergente per spese mediche ( per euro 1.941,67).
3. L'appello principale
3.1 Con primo motivo l'appellante censura la decisione del Tribunale di disporre, dopo l'espletamento di ctu medico-legale, un ulteriore accertamento peritale con nomina di specialista psichiatra, per accertare se i disturbi sessuali manifestati dal potessero essere riconducibili a problematiche psicologiche causalmente CP_1
connesse al sinistro. Sostiene in particolare la compagnia assicurativa che tale aspetto fosse già stato indagato sia dai ctp dell'attore, in particolare dalla dottoreSA
, che dal medico legale dott. nominato dal Tribunale, i quali avevano, Per_3 Per_2
con valutazioni sostanzialmente sovrapponibili, quantificato nel 2-3% la componente psichica del danno biologico riscontrato sul periziando ed eziologicamente derivante dell'evento lesivo, pertanto le diverse conclusioni a cui invece è pervenuta la dottoreSA fatta proprie dal primo giudice- Per_4
sarebbero erronee ed in insanabile contraddizione con le altre relazioni peritali dimesse nel giudizio.
Le doglianze sono infondate.
Si osserva come il Tribunale, nel quesito formulato al ctu medico-legale dott.
non avesse specificamente richiesto di indagare l'eziologia e natura delle Per_2
problematiche alla sfera sessuale allegate dall'attore sin dall'atto di citazione, inoltre nella relazione redatta dal perito d'ufficio veniva escluso che la disfunzione erettile riscontrata derivasse da una lesione organica e ritenuta non provata l'esclusiva correlazione della componente psicologica di siffatto disturbo al sinistro ( cfr pag. 9
e 12 ctu dottor ). Correttamente dunque, il primo giudice, dopo aver Per_2
successivamente assunto la testimonianza della moglie del la quale CP_1
confermava che prima del sinistro la coppia aveva una normale vita intima, mentre dopo il coniuge non era più stato in grado di avere rapporti sessuali ( cfr verbale di udienza del 30.10.2019), ha ritenuto provato il nesso eziologico fra il disturbo alla funzione erettile di derivazione non strettamente biologica (peraltro già documentato in atti) e l'incidente, quindi ammesso la ctu richiesta dall'attore ( cfr istanze istruttorie in atto di citazione;
memoria n. 2 ex art. 183 comma VI c.p.c), tesa ad indagare “ se in conseguenza del sinistro di cui è causa abbia riportato CP_1
conseguenze di carattere psicologico psichiatrico che abbiano inciso sulla capacità sessuale o comunque che abbiano peggiorato lo stato di salute preesistente, quantificando eventualmente la lesione alla salute conseguente” ( cfr ordinanza del 5.11.2019) . Del resto il primo giudice nella sentenza impugnata ha estrinsecato il ragionamento probatorio che lo ha indotto a disporre una seconda perizia con cui l'appellante non si è assolutamente confrontato ( cfr pag. 7 sentenza “Il CTU ha escluso che le lesioni fisiche riportate poSAno avere avuto un'influenza sulla capacità sessuale del paziente. Nel corso dell'istruttoria orale è stata però sentita sul punto la moglie del la CP_1 Testimone_1
quale ha riferito che, a fronte di una cadenza di due o tre volte la settimana, i rapporti sessuali con il marito si sono del tutto azzerati dopo il sinistro. L'uomo lamenta infatti dolore durante i rapporti, ai quali pertanto rinuncia, e non si sono rivelati utili neppure gli interventi attraverso la somministrazione di farmaci specialistici. E' stata pertanto disposta una nuova perizia per verificare se tali conseguenze, che non sono attribuibili a esiti fisici, siano imputabili ad aspetti di tipo psicologico.”).
Per quanto attiene poi alle risultanze di siffatta perizia, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, si ribadisce che la valutazione del danno biologico operata dal ctu medico-legale dott. in misura pari all'8% di cui 2–4% per Per_2
esito cicatriziale allo scroto, 2% per le infrazioni costali e 2-3% per le ripercussioni del sinistro a carattere psichico per “disturbo dell'adattamento non complicato” , con riferimento a quest'ultima componente non si riferisce alla menomazione della sfera sessuale, avendo il perito escluso ( come in precedenza evidenziato) che vi fosse la prova del nesso causale fra la comparsa di siffatto disturbo di natura psico- somatica e il sinistro, pertanto alcun contrasto sussiste fra tali conclusioni e quelle diverse e specifiche sul punto a cui è pervenuta la dott. SA specialista in Per_1 psichiatria nominata dal Tribunale, la quale dopo indagine accurata, ha accertato quanto segue: “dal colloquio e dall'esame della documentazione clinica il sig. presenta CP_1
una sintomatologia psicopatologica riconducibile all'evento traumatico subìto.
Il disturbo attualmente presentato dal sig soddisfa i criteri per la diagnosi di Disturbo CP_1
post traumatico da Stress, è da considerarsi ad esordio precoce, ad andamento cronico e causa di disagio clinicamente significativo e di menomazione nel funzionamento familiare e sociale. Il quadro psicofisico si mostra compromesso, con un riferito dolore acuto a livello genitale e conseguenti difficoltà erettili vissute come estremamente invalidanti. Durante il periodo trascorso dall'incidente è stato costantemente presente, a quanto riferito dal periziando, uno stato umorale di tipo depressivo, caratterizzato da sentimenti di insufficienza e inadeguatezza, e accompagnato da intensi sintomi d'ansia., con contenuto del pensiero polarizzato sull'evento traumatico e sulle sue conseguenze, sulla perdita della funzione sessuale ,oltre che sull'inevitabile cambiamento di vita e di ruolo. Il trauma subìto ha costituito per il sig. un evento vitale di significato emotivo in CP_1
grado di sconvolgere completamente e irreversibilmente la percezione del sé, il funzionamento familiare e sociale e la capacità progettuale.
Il danno psichico, che il sig. ha evidenziato come disturbo post-traumatico da CP_1
Stress ad espressione cronica, consiste nella riduzione di funzioni psichiche costitutive della personalità che impedisce all'intereSAto di attendere in tutto o in parte alle ordinarie occupazioni della vita. In una ottica medico-legale è in atto quindi un complesso sintomatologico ad espressione cronica di natura psichica che configura un danno biologico nell'intereSAto. La lesione permanente, che si esprime come Disturbo Post Traumatico da Stress cronico lieve/ moderato è valutabile dal 15 al 17%. “
L'appellante lamenta ancora che la dott. SA non avrebbe tenuto conto, Per_1
nella propria valutazione, dell'incidenza del disturbo da personalità anancastica, di cui il soffriva già prima del sinistro, senza confrontarsi, tuttavia, con la CP_1
specifica risposta sul punto alle osservazione del ctp della , fornite dalla CP_3
ctu, la quale , citando specifica letteratura scientifica, ha evidenziato in primis come
“Il danno psichico si sviluppa secondo una modalità causale diversa da quella che caratterizza i danni alla persona di natura fisica…. Nella genesi dei disturbi psichici la sequenza causale è di tipo circolare e sconta una unanimamente accettata concatenazione concausale, fortemente condizionata dalla soggettività, per cui la reazione ad eventi esterni che suscitano l'attivazione di meccanismi di coping è di norma estremamente variabile, non solo sul pano qualitativo, ma anche sul piano quantitativo…nella genesi del Danno Psichico vi è sempre un nesso di causalità indiretto, nel senso che è la mediazione della struttura di personalità del soggetto che media la reazione” ( pag. 10 relazione) per poi escludere che “i peculiari aspetti personologici del paziente abbiano fatto venir meno il rapporto causa-effetto dell'evento traumatico, ma eventualmente improntino la fenomenica psicopatologica.”
Del resto il prima dell'incidente non presentava alcun disturbo erettile, CP_1
nonostante i suoi tratti personologici, godendo di una vita intima ed affettiva del tutto ordinaria, e la patologia insorta manifesta la propria derivazione eziologica dall'evento lesivo non soltanto valorizzando il dato temporale, ma anche la natura delle lesioni fisiche riportate dal danneggiato all'area genitale, quali l'ampia ferita allo scroto che ha necessitato di 36 punti di sutura e il dolore acuto persistente, pertanto condivisibilmente il Tribunale ha aderito alle conclusioni della dott. ss in precedenza riportate. Per_1
3.2 Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe liquidato due volte il danno biologico nella sua componente psichica: “In particolare, come emerge dalla lettura dell'elaborato in atti, su un danno biologico complessivamente quantificato in misura pari all'8%, il danno di natura psichica (qualificato genericamente quale
“ripercussione negativa psicorelazionale”) era stato quantificato dal Dott. in misura pari Per_2
al 3% (si veda relazione in atti pag. 12).
Quello stesso danno di natura psichica (perché dello stesso danno trattasi) è stato quindi successivamente quantificato dalla D.SA in misura pari al 15 – 17%. Per_1
E' dunque evidente che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto preliminarmente scomputare dalla quantificazione del Dott. la percentuale di invalidità dal medesimo attribuita al Per_2
danno di natura psichica (assorbito nella maggior valutazione contenuta nelle relazione della D.SA . Detraendo la percentuale di danno psichico dalla quantificazione del Datt. Per_1
il danno biologico di natura fisica risulterebbe pari al 5% mentre quello di natura psichica Per_2
risulterebbe pari al 15 - 17%. Il Giudice di primo grado, tuttavia, non ha tenuto conto del fatto che la quantificazione del danno contenuta nella relazione del Dott. includeva anche la Per_2
componente di danno psichico pari al 3% ed ha calcolato il danno complessivo di natura fisica nell'8%. … Dunque, anche prendendo per buone le errate valutazione contenute nella relazione della D.SA si otterrebbe al più una invalidità complessiva in termini di danno permanente CP_8
pari al 20% e non al 23 come erroneamente calcolato nella sentenza impugnata.” ( pagg. 15-16 atto di citazione in appello).
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Invero nella relazione del ctu dott. le menomazioni permanenti riscontrate Per_2
sulla persona del sono state : “esito cicatriziale dello scroto (orientativamente 3- CP_1
4%), infrazione di tre elementi costali (orientativamente 2%) e sulla base di tali danni fisici ha quantificato la ripercussione negativa psicorelazionale (orientativamente 2-3%)” quest'ultima componente si riferisce evidentemente alle ripercussioni dei danni fisici strictu sensu intesi sugli aspetti dinamico relazionali della vita del paziente ( come espreSAmente chiarito dal Dottor a pag. 12 della relazione) ma alcuna indagine vi è stata da Per_2
parte del perito d'ufficio sul danno psichico afferente in particolare la lesione alla salute con riferimento alla disfunzione erettile, come chiaramente evidenziato dal
Tribunale nella sentenza impugnata nella parte in cui, esaminando le risultanze della relazione della dott.SA ha precisato :” Il CTU ha quindi riscontrato la presenza Per_1
di un ulteriore danno rispetto a quello accertato dal medico legale, danno di carattere psicologico, che viene indicato come la causa del disturbo erettile riferito dalla testimone. Non si tratta, quindi, delle mere conseguenze psicologiche del sinistro, ma di una vera e propria patologia, che determina un danno alla salute.” ( pag.
9-10 sentenza).
L'errore in cui semmai è incorso il ctu sta nell'aver calcolato in una percentuale a parte la componente dinamico-relazionale del danno biologico da IP, la quale invece, avrebbe dovuto essere ricompresa in quella individuata in relazione agli esiti cicatriziali ed alla infrazione dei tre elementi costali, proprio perché ne rappresenta un elemento caratterizzante e non suscettibile di autonoma valutazione. Tuttavia il motivo di appello in esame non ha investito questa modalità di calcolo operata dal dott. in quanto l'appellante ha manifestato chiaramente di condividere i Per_2
criteri e le conclusioni cui è pervenuto il medico-legale.
Alcuna duplicazione risarcitoria, dunque, si rinviene nella liquidazione operata dal
Tribunale del danno biologico da invalidità permanente nella misura complessiva del 23% risultante della sommatoria dell'8% quale danno alla salute derivante dalle menomazioni fisiche conseguenti al sinistro riportate dal danneggiato, stimate dal ctu dottor e del 15% quale danno psichico cui è ricollegabile la lesione della Per_2
sfera sessuale del quale ulteriore conseguenza dell'evento lesivo. CP_1
3.3 Con il terzo motivo la compagnia assicurativa appellante censura la personalizzazione del danno biologico nella misura del 20% accordata dal giudice di prime cure, in considerazione delle conseguenze sul lavoro comprovate dalle dichiarazioni testimoniali di due colleghi del impiegato presso la CaSA di CP_1
Spedizioni CDC spa, i quali hanno riferito come questi, dopo l'incidente, non riesca a stare seduto per più di 20/30 minuti consecutivi alla scrivania, lamentando quando si alza dolori e formicolio alle gambe, oltre ad aver manifestato il tic nervoso di toccarsi dietro la nuca ( cfr verbale di udienza del 30.10.2019).
Il primo giudice, facendo applicazione delle tabelle milanesi aggiornate al momento della decisione (2021), ha valorizzato le conseguenze del danno biologico da invalidità permanente sulla vita privata, soprattutto nella sfera sessuale, per riconoscere al danneggiato l'incremento previsto nelle medesime tabelle per il danno morale soggettivo, procedendo poi ad una personalizzazione del 20% del danno biologico per l'incapacità di rimanere a lungo seduto.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non si tratta di una duplicazione di voci risarcitorie, ma di una corretta applicazione dei principi elaborati dal giudice della nomofilachia in materia di danno non patrimoniale, in base ai quali il danno morale ha una sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, perciò meritevole di un compenso aggiuntivo (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n.
28989/2019), ed infatti le tabelle milanesi applicate dal Tribunale ,fondate sul cosiddetto sistema “a punti” per la liquidazione standardizzata del danno non patrimoniale alla persona, prevedono sia il valore base del punto che è calcolato, in funzione dell'entità della lesione e dell'età del danneggiato, in relazione alla pura lesione biologica vista anche nei suoi risvolti dinamico-relazionali, che un aumento standardizzato (che cresce con il crescere dell'invalidità) per risarcire la sofferenza soggettiva provata dal danneggiato in conseguenza della lesione biologica. La personalizzazione del danno biologico, invece, è legittima in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della steSA età e condizione di salute. ( cfr ex plurimis Cass. ord. 2018/27482,
28988/2019; 5865/2021), fra cui rientra pacificamente la lesione della “cenestesi lavorativa” di natura non patrimoniale, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di pregiudizio, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidata onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto, oppure ad una personalizzazione percentuale ( Cass. 16628/2023; Cass. 17411/2019; Cass.
12572/2018).
E' evidente dunque, al di là della terminologia utilizzata, che il Tribunale a fronte dell'allegazione e prova da parte del danneggiato, del maggiore affaticamento e usura nello svolgimento delle sue mansioni lavorative, che si esplicano prevalentemente stando seduto alla scrivania, quale ulteriore conseguenza delle lesioni causategli dal sinistro, ha inteso ristorare, attraverso la personalizzazione accordata, questa precipua e peculiare menomazione della sua efficienza psico- fisica, con argomentazione condivisibile e conforme ai richiamati principi affermati dal giudice di legittimità.
Anche questo motivo dunque non è meritevole di accoglimento, con la conseguenza che l'appello deve essere interamente respinto.
4. L'appello incidentale
4.1 Con il primo motivo il si duole che il Tribunale abbia detratto CP_1
interamente dal danno non patrimoniale liquidato in suo favore l'acconto di euro
12.700 ricevuto tramite assegno circolare dalla in data 24.4.2017, senza CP_3
considerare che di tale importo, € 1.200 costituivano pagamento di onorari, come espreSAmente dichiarato dalla steSA compagnia nella missiva di accompagnamento
( doc. 102-103 atto di citazione di primo grado), pertanto la somma da scomputare sarebbe di 11.500,00.
Questa allegazione è stata formulata dall'attore in primo grado sia in atto di citazione ( cfr pag. 5) che nella memoria n.1 ex art. 183 comma VI c.p.c( vedasi in particolare le conclusioni) nonché provata per tabulas sin dalla costituzione in giudizio, tuttavia effettivamente il primo giudice non si è avveduto che euro
1200,00 corrisposti ante causam dalla compagnia convenuta, costituissero pagamento di spese legali, e il residuo invece ristoro del danno biologico, accettato dal n acconto del maggior avere, pertanto la doglianza è fondata. CP_1
Occorre tuttavia rilevare come con l'appello incidentale non sia stata impugnata la decisione del tribunale di scomputare sia l'indennizzo erogato dall pari ad € CP_5
1.913,98 che la somma versata dall'assicurazione quale responsabile civile per RCA dal credito risarcitorio per danno non patrimoniale liquidato all'attualità anziché, come avrebbe dovuto avvenire, dall'ammontare del debito comprensivo degli accessori al momento - precedente - dei pagamenti, con computo poi degli accessori solo sul debito residuo, di talché si deve ritenere che il criterio di scomputo dell'acconto sia ormai incontrovertibile, pertanto nella detrazione del minor importo di euro 11.500 la Corte dovrà attenersi al medesimo, in quanto coperto da giudicato.
La liquidazione del danno non patrimoniale come operata in sentenza in €
92741,47 va dunque rideterminata in € 93.941,47; trattandosi di credito di valore esso dev'essere incrementato degli interessi compensativi, da calcolare sulla somma devalutata al momento del sinistro (23.12.2015) e rivalutata anno per anno fino al
16.4.2021 data del pagamento effettuato in esecuzione della sentenza di primo grado dalla , pervenendosi alla somma di € 95.294,82 . Detratto l'importo CP_3
di euro 94.085,38 corrisposto dalla compagnia responsabile civile , residua un credito in favore del di € 1.209,44 oltre interessi compensativi e CP_1
rivalutazione monetaria dal 16.4.2021 alla data di pubblicazione della presente sentenza ( cfr Cass. civ., sez. VI civ. - 3, ord. 24 gennaio 2020 n. 1637), pari ad €
1534,22; da tale momento decorrono gli interessi moratori al tasso legale fino all'effettivo soddisfo.
4.2 Il secondo motivo di impugnazione incidentale concernente il criterio di liquidazione delle spese di lite è assorbito dalla regolamentazione complessiva delle medesime di cui al paragrafo seguente.
5. Sulle spese di lite
La riforma, ancorché parziale, della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della CaSAzione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014,
Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n.
18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009,
Rv. 611189 - 01).
Ciò posto, considerato che l'esito finale della lite ha visto l'attore-appellante incidentale vittorioso, le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico di e e si liquidano ex D.M. 55/2014 CP_6 Controparte_3
come modificato dal D.M. 147/2022 come segue : per il primo grado, in € 759,00 per spese , in complessivi € 11.403 per compenso professionale oltre accessori di legge, considerato il valore della controversia determinato in base al decisum ( scaglione ricompreso fra € 56.001 ed € 260.000) e un impegno difensivo medio;
per il presente grado in complessivi € 8433,00 per compenso professionale oltre accessori di legge, considerato un impegno difensivo medio, e con esclusione della fase di trattazione e istruttoria in quanto non espletata. Va infine confermata la statuizione della sentenza impugnata sulle spese di CCTTU e CTP e di negoziazione assistita.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1
sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. CP_9
260/2021 del Tribunale di Livorno, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna e la in Controparte_2 Controparte_3
solido fra loro, al pagamento in favore di a titolo di CP_1
risarcimento del danno non patrimoniale, dell'ulteriore importo di € 1.534,22 in aggiunta a quanto per il medesimo titolo liquidato dal Tribunale di
Livorno e già corrisposto dalla , oltre Controparte_3
interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo;
3) condanna e la a Controparte_2 Controparte_3
rimborsare a le spese di lite, che si liquidano per il primo CP_1
grado in € 759,00 per esborsi, in € 11.403 per compenso professionale e per il secondo grado in € 8.433,00 per compenso professionale, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
conferma per il resto la sentenza impugnata;
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 4 marzo 2025 .
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Dania Mori Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. SA Dania Mori Presidente
Dott.SA Giulia Conte Consigliere
Dott.SA Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1864/2021 promoSA da:
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. MARCO TALINI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
BASTELLI FEDERICO, elettivamente domiciliati come da procura in atti
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
Controparte_2
PARTE APPELLATA-contumace
avverso la sentenza n. 260/2021 pubblicata il 6.4.2021 del Tribunale di Livorno;
trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 12 ter c.p.c del 11.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione in parziale riforma della sentenza impugnata per le motivazioni espresse nella narrativa dell'atto di appello:
In via principale ritenuta la insussistenza dei presupposti per la ammissione della CTU della
D.SA e/o la inammissibilità / inattendibilità / erroneità delle valutazioni nella Per_1
medesima contenute ricalcolare l'ammontare del risarcimento dovuto all'appellato CP_1
in conseguenza del sinistro dedotto in giudizio da porre a carico della società
[...]
nella misura di € 4.184,25 o nella diversa maggiore o minor somma ritenuta Parte_1
di giustizia in ragione del minor danno accertato e per l'effetto condannare l'appellato a restituire alla la somma di € 94.048,80 o la diversa somma Controparte_3
ritenuta di giustizia,
In via subordinata, ritenuta la erroneità della sentenza impugnata sia nel calcolo relativo al danno biologico di natura permanente sia per l'errato riconoscimento della personalizzazione ricalcolare
l'ammontare del risarcimento dovuto all'appellato in conseguenza del sinistro CP_1
dedotto in giudizio da porre a carico della nella misura di Controparte_3
€ 60.782,94 o nella diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia in ragione del minor danno accertato e per l'effetto condannare l'appellato a restituire alla Controparte_3
la somma di 37.450,11 o la diversa domma ritenuta di giustizia.
[...]
In ogni caso, in conseguenza e per effetto della rideterminazione dell'importo dovuto a titolo di risarcimento rideterminare l'importo delle spese legali liquidate in favore dell'appellato
[...]
all'esito del giudizio di primo grado. In ogni caso: rigettare in quanto inammissibile e/o CP_1
infondato l'appello incidentale proposto dall'appellato CP_1 In ogni caso: con vittoria di spese, competenze professionali spese generali 15% iva e cpa relative al presente giudizio di appello”
Per parte appellata-appellante incidentale: “Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla rigettandone nel merito il gravame perchè Controparte_3
infondato in fatto e in diritto e disattesa ogni contrari istanza ed eccezione;
-In parziale riforma della sentenza impugnata con appello incidentale per le motivazioni espresse nella comparsa di costituzione: Riformare la Sentenza di primo grado n. CP_4
260/2021 del Tribunale di Livorno nella parte in cui statuisce che la somma da detrarre all'importo finale è pari ad €uro 12.700,00 a fronte degli effettivi €uro
11.500,00 (oltre naturalmente quanto versato dall pari ad €uro 1.944,97); CP_5
Secondo Motivo- Riformare la Sentenza di primo grado n. 260/2021 del Tribunale di
Livorno nella parte in cui statuisce che le spese legali ammontano ad €uro 4835,00 oltre accessori di legge a fronte di €uro 13.430,00 oltre spese non imponibili per contributo unificato €uro
759,00 e marca repertorio €uro 27,00, oltre accessori di legge. Con vittoria di spese, competenze e accessori di legge del presente giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio CP_1
davanti al Tribunale di Livorno, e la Controparte_2 Controparte_3
( di seguito solo ) nelle rispettive qualità di proprietaria
[...] CP_3 CP_3
- conducente e di assicuratore per la RCA del veicolo NiSAn IC targato
EF316EZ , per sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni alla persona e patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in
Livorno in data 23.12.2015.
L'attore a sostegno delle proprie pretese allegava che mentre si trovava fermo in coda sulla via Mastacchi in sella al proprio motociclo mod. Suzuki Sixteen targato
DP69403, era stato tamponato da tergo dal veicolo condotto da CP_6
andando a sbattere a sua volta contro l'autovettura Fiat 500 targata DW522WB che lo precedeva. In conseguenza dell'urto, cadeva a terra riportando una lesione in regione inguinale (ferita lacera dello scroto) in relazione alla quale era stato sottoposto ad intervento chirurgico presso l'Ospedale di Livorno oltre a vari politraumatismi minori (distorsione del rachide cervicale, infrazioni costali), lesioni dalle quali erano derivate ripercussioni anche a carattere psicologico, residuando, come da valutazioni espresse dai propri medici di parte, una invalidità permanente del 10% oltre ad un periodo di invalidità temporanea di 155 giorni, a cui doveva aggiungersi una adeguata personalizzazione (quantificata in misura pari al 45%) in ragione dei disagi conseguenti all'intervento e soprattutto dei disturbi alla
“funzionalità sessuale” derivati, oltre al danno patrimoniale per spese mediche sostenute pari ad € 6.586,00.
Il dava atto di essere stato integralmente risarcito per i danni materiali al CP_1
motociclo di sua proprietà e di aver ricevuto dalla la somma di € CP_3
12.700,00 di cui euro 1.200 per spese stragiudiziali legali, trattenuta in acconto del maggior avere, quantificando il danno alla persona e patrimoniale residuo, al netto delle somme percepite, in € 199.105,00 o nella diversa maggiore o minore somma che sarebbe risultata di giustizia, oltre accessori.
Si costituiva in giudizio la compagnia convenuta, la quale non contestava la dinamica dell'incidente né la responsabilità esclusiva della propria assicurata
[...]
difendendosi in punto di quantum dall'avversa pretesa risarcitoria, CP_6
deducendo in particolare che il sinistro era stato riconosciuto dall come CP_5
infortunio sul lavoro, pertanto gli importi percepiti dal danneggiato sia dall'ente previdenziale che dalla medesima nel corso della fase stragiudiziale, dovevano ritenersi congrui in relazione al danno effettivamente patito.
Restava invece contumace pur ritualmente evocata in giudizio. CP_6
La causa, istruita attraverso produzioni documentali, prove testimoniali, ctu medico-legale e psicologica, era definita con sentenza n° 260/2021 con cui il
Tribunale di Livorno, dichiarata la esclusiva responsabilità della convenuta CP_2 nella verificazione del sinistro, condannava la steSA e la ,
[...] Controparte_3
in solido tra loro , al pagamento in favore dell'attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale della somma di € 94.085,38 oltre € 1.941,67 per rimborso spese mediche, spese di lite e di CCTTU.
Avverso siffatta decisione la compagnia assicurativa convenuta interponeva appello per i seguenti motivi:
a)vizio della sentenza impugnata per avere il giudice di primo grado disposto CTU specialistica psichiatrica nella totale insussistenza di qualsiasi presupposto giustificativo;
inattendibilità ed erroneità delle valutazioni espresse nella relazione de qua dalla Dott.SA Per_1
L'appellante censurava la decisione del giudice di prime cure di disporre una CTU specialistica psichiatrica sulla persona del in aggiunta a quella medico – CP_1
legale precedentemente espletata, nell'ambito del medesimo giudizio, dal Dott. che aveva già quantificato sia il danno di natura fisica che il danno di natura Per_2
psichica riconducibile al sinistro patito dal danneggiato;
osservava poi che sarebbe stato più corretto prevedere un coordinamento del medico-legale con la specialista psichiatra, le cui conclusioni venivano contestate;
b) errata quantificazione del danno alla salute di natura permanente subito dal per aver il primo giudice liquidato due volte il danno biologico nella sua CP_1
componente psichica;
c) errato riconoscimento ed errata quantificazione del danno di natura extrapatrimoniale diverso dal biologico per avere il Tribunale proceduto alla personalizzazione del danno non patrimoniale in assenza di specifiche allegazioni attoree, valutando a tale titolo elementi già considerati nella quantificazione dell'invalidità permanente.
L'appellante dava atto di aver provveduto a corrispondere al l'importo CP_1
complessivo di € 98.233,05 oltre al rimborso delle spese legali relative al giudizio di primo grado pari ad € 9.214,60, in esecuzione della sentenza impugnata, pertanto chiedeva la condanna del danneggiato alla restituzione delle somme non dovute, previa rideterminazione del danno non patrimoniale da parte della Corte, in accoglimento del gravame spiegato.
Si costituiva l'appellato il quale contestava la fondatezza CP_7
dell'impugnazione principale di cui chiedeva il rigetto e a sua volta proponeva appello incidentale per i seguenti motivi:
-errata detrazione della somma pagata dall'istituto assicurativo prima della causa, lamentando che il giudice di prime cure non aveva considerato che nell'importo di euro 12.700 corrisposta dalla compagnia, era ricompreso il compenso per attività stragiudiziale pari ad € 1200,00, pertanto dalla liquidazione del danno non patrimoniale riconosciuto in suo favore avrebbe dovuto essere detratta la minor somma di € 11.500;
- errata quantificazione delle spese legali, per averne il Tribunale determinato l'ammontare in relazione allo scaglione di valore minore, ricompreso fra € 5200,00 ed € 26.000, pur avendo determinato il credito risarcitorio in favore dell'attore in complessivi euro 96.072,05.
Non si costituiva pertanto ne veniva dichiarata la contumacia;
su CP_6
disposizione della Corte l'impugnazione incidentale veniva ritualmente notificata alla medesima.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa era trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.12.2024 e decisa nella camera di consiglio del 4 marzio 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe trascritte, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Il perimetro della decisione
Deve darsi atto del paSAggio in giudicato della sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato la responsabilità esclusiva di nella causazione del CP_6
sinistro oggetto di causa, in quanto siffatta statuizione non è stata investita di impugnazione principale, la quale attiene soltanto al quantum del danno non patrimoniale liquidato dal Tribunale di Livorno. Medesime considerazioni valgono con riferimento al danno emergente per spese mediche ( per euro 1.941,67).
3. L'appello principale
3.1 Con primo motivo l'appellante censura la decisione del Tribunale di disporre, dopo l'espletamento di ctu medico-legale, un ulteriore accertamento peritale con nomina di specialista psichiatra, per accertare se i disturbi sessuali manifestati dal potessero essere riconducibili a problematiche psicologiche causalmente CP_1
connesse al sinistro. Sostiene in particolare la compagnia assicurativa che tale aspetto fosse già stato indagato sia dai ctp dell'attore, in particolare dalla dottoreSA
, che dal medico legale dott. nominato dal Tribunale, i quali avevano, Per_3 Per_2
con valutazioni sostanzialmente sovrapponibili, quantificato nel 2-3% la componente psichica del danno biologico riscontrato sul periziando ed eziologicamente derivante dell'evento lesivo, pertanto le diverse conclusioni a cui invece è pervenuta la dottoreSA fatta proprie dal primo giudice- Per_4
sarebbero erronee ed in insanabile contraddizione con le altre relazioni peritali dimesse nel giudizio.
Le doglianze sono infondate.
Si osserva come il Tribunale, nel quesito formulato al ctu medico-legale dott.
non avesse specificamente richiesto di indagare l'eziologia e natura delle Per_2
problematiche alla sfera sessuale allegate dall'attore sin dall'atto di citazione, inoltre nella relazione redatta dal perito d'ufficio veniva escluso che la disfunzione erettile riscontrata derivasse da una lesione organica e ritenuta non provata l'esclusiva correlazione della componente psicologica di siffatto disturbo al sinistro ( cfr pag. 9
e 12 ctu dottor ). Correttamente dunque, il primo giudice, dopo aver Per_2
successivamente assunto la testimonianza della moglie del la quale CP_1
confermava che prima del sinistro la coppia aveva una normale vita intima, mentre dopo il coniuge non era più stato in grado di avere rapporti sessuali ( cfr verbale di udienza del 30.10.2019), ha ritenuto provato il nesso eziologico fra il disturbo alla funzione erettile di derivazione non strettamente biologica (peraltro già documentato in atti) e l'incidente, quindi ammesso la ctu richiesta dall'attore ( cfr istanze istruttorie in atto di citazione;
memoria n. 2 ex art. 183 comma VI c.p.c), tesa ad indagare “ se in conseguenza del sinistro di cui è causa abbia riportato CP_1
conseguenze di carattere psicologico psichiatrico che abbiano inciso sulla capacità sessuale o comunque che abbiano peggiorato lo stato di salute preesistente, quantificando eventualmente la lesione alla salute conseguente” ( cfr ordinanza del 5.11.2019) . Del resto il primo giudice nella sentenza impugnata ha estrinsecato il ragionamento probatorio che lo ha indotto a disporre una seconda perizia con cui l'appellante non si è assolutamente confrontato ( cfr pag. 7 sentenza “Il CTU ha escluso che le lesioni fisiche riportate poSAno avere avuto un'influenza sulla capacità sessuale del paziente. Nel corso dell'istruttoria orale è stata però sentita sul punto la moglie del la CP_1 Testimone_1
quale ha riferito che, a fronte di una cadenza di due o tre volte la settimana, i rapporti sessuali con il marito si sono del tutto azzerati dopo il sinistro. L'uomo lamenta infatti dolore durante i rapporti, ai quali pertanto rinuncia, e non si sono rivelati utili neppure gli interventi attraverso la somministrazione di farmaci specialistici. E' stata pertanto disposta una nuova perizia per verificare se tali conseguenze, che non sono attribuibili a esiti fisici, siano imputabili ad aspetti di tipo psicologico.”).
Per quanto attiene poi alle risultanze di siffatta perizia, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, si ribadisce che la valutazione del danno biologico operata dal ctu medico-legale dott. in misura pari all'8% di cui 2–4% per Per_2
esito cicatriziale allo scroto, 2% per le infrazioni costali e 2-3% per le ripercussioni del sinistro a carattere psichico per “disturbo dell'adattamento non complicato” , con riferimento a quest'ultima componente non si riferisce alla menomazione della sfera sessuale, avendo il perito escluso ( come in precedenza evidenziato) che vi fosse la prova del nesso causale fra la comparsa di siffatto disturbo di natura psico- somatica e il sinistro, pertanto alcun contrasto sussiste fra tali conclusioni e quelle diverse e specifiche sul punto a cui è pervenuta la dott. SA specialista in Per_1 psichiatria nominata dal Tribunale, la quale dopo indagine accurata, ha accertato quanto segue: “dal colloquio e dall'esame della documentazione clinica il sig. presenta CP_1
una sintomatologia psicopatologica riconducibile all'evento traumatico subìto.
Il disturbo attualmente presentato dal sig soddisfa i criteri per la diagnosi di Disturbo CP_1
post traumatico da Stress, è da considerarsi ad esordio precoce, ad andamento cronico e causa di disagio clinicamente significativo e di menomazione nel funzionamento familiare e sociale. Il quadro psicofisico si mostra compromesso, con un riferito dolore acuto a livello genitale e conseguenti difficoltà erettili vissute come estremamente invalidanti. Durante il periodo trascorso dall'incidente è stato costantemente presente, a quanto riferito dal periziando, uno stato umorale di tipo depressivo, caratterizzato da sentimenti di insufficienza e inadeguatezza, e accompagnato da intensi sintomi d'ansia., con contenuto del pensiero polarizzato sull'evento traumatico e sulle sue conseguenze, sulla perdita della funzione sessuale ,oltre che sull'inevitabile cambiamento di vita e di ruolo. Il trauma subìto ha costituito per il sig. un evento vitale di significato emotivo in CP_1
grado di sconvolgere completamente e irreversibilmente la percezione del sé, il funzionamento familiare e sociale e la capacità progettuale.
Il danno psichico, che il sig. ha evidenziato come disturbo post-traumatico da CP_1
Stress ad espressione cronica, consiste nella riduzione di funzioni psichiche costitutive della personalità che impedisce all'intereSAto di attendere in tutto o in parte alle ordinarie occupazioni della vita. In una ottica medico-legale è in atto quindi un complesso sintomatologico ad espressione cronica di natura psichica che configura un danno biologico nell'intereSAto. La lesione permanente, che si esprime come Disturbo Post Traumatico da Stress cronico lieve/ moderato è valutabile dal 15 al 17%. “
L'appellante lamenta ancora che la dott. SA non avrebbe tenuto conto, Per_1
nella propria valutazione, dell'incidenza del disturbo da personalità anancastica, di cui il soffriva già prima del sinistro, senza confrontarsi, tuttavia, con la CP_1
specifica risposta sul punto alle osservazione del ctp della , fornite dalla CP_3
ctu, la quale , citando specifica letteratura scientifica, ha evidenziato in primis come
“Il danno psichico si sviluppa secondo una modalità causale diversa da quella che caratterizza i danni alla persona di natura fisica…. Nella genesi dei disturbi psichici la sequenza causale è di tipo circolare e sconta una unanimamente accettata concatenazione concausale, fortemente condizionata dalla soggettività, per cui la reazione ad eventi esterni che suscitano l'attivazione di meccanismi di coping è di norma estremamente variabile, non solo sul pano qualitativo, ma anche sul piano quantitativo…nella genesi del Danno Psichico vi è sempre un nesso di causalità indiretto, nel senso che è la mediazione della struttura di personalità del soggetto che media la reazione” ( pag. 10 relazione) per poi escludere che “i peculiari aspetti personologici del paziente abbiano fatto venir meno il rapporto causa-effetto dell'evento traumatico, ma eventualmente improntino la fenomenica psicopatologica.”
Del resto il prima dell'incidente non presentava alcun disturbo erettile, CP_1
nonostante i suoi tratti personologici, godendo di una vita intima ed affettiva del tutto ordinaria, e la patologia insorta manifesta la propria derivazione eziologica dall'evento lesivo non soltanto valorizzando il dato temporale, ma anche la natura delle lesioni fisiche riportate dal danneggiato all'area genitale, quali l'ampia ferita allo scroto che ha necessitato di 36 punti di sutura e il dolore acuto persistente, pertanto condivisibilmente il Tribunale ha aderito alle conclusioni della dott. ss in precedenza riportate. Per_1
3.2 Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe liquidato due volte il danno biologico nella sua componente psichica: “In particolare, come emerge dalla lettura dell'elaborato in atti, su un danno biologico complessivamente quantificato in misura pari all'8%, il danno di natura psichica (qualificato genericamente quale
“ripercussione negativa psicorelazionale”) era stato quantificato dal Dott. in misura pari Per_2
al 3% (si veda relazione in atti pag. 12).
Quello stesso danno di natura psichica (perché dello stesso danno trattasi) è stato quindi successivamente quantificato dalla D.SA in misura pari al 15 – 17%. Per_1
E' dunque evidente che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto preliminarmente scomputare dalla quantificazione del Dott. la percentuale di invalidità dal medesimo attribuita al Per_2
danno di natura psichica (assorbito nella maggior valutazione contenuta nelle relazione della D.SA . Detraendo la percentuale di danno psichico dalla quantificazione del Datt. Per_1
il danno biologico di natura fisica risulterebbe pari al 5% mentre quello di natura psichica Per_2
risulterebbe pari al 15 - 17%. Il Giudice di primo grado, tuttavia, non ha tenuto conto del fatto che la quantificazione del danno contenuta nella relazione del Dott. includeva anche la Per_2
componente di danno psichico pari al 3% ed ha calcolato il danno complessivo di natura fisica nell'8%. … Dunque, anche prendendo per buone le errate valutazione contenute nella relazione della D.SA si otterrebbe al più una invalidità complessiva in termini di danno permanente CP_8
pari al 20% e non al 23 come erroneamente calcolato nella sentenza impugnata.” ( pagg. 15-16 atto di citazione in appello).
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Invero nella relazione del ctu dott. le menomazioni permanenti riscontrate Per_2
sulla persona del sono state : “esito cicatriziale dello scroto (orientativamente 3- CP_1
4%), infrazione di tre elementi costali (orientativamente 2%) e sulla base di tali danni fisici ha quantificato la ripercussione negativa psicorelazionale (orientativamente 2-3%)” quest'ultima componente si riferisce evidentemente alle ripercussioni dei danni fisici strictu sensu intesi sugli aspetti dinamico relazionali della vita del paziente ( come espreSAmente chiarito dal Dottor a pag. 12 della relazione) ma alcuna indagine vi è stata da Per_2
parte del perito d'ufficio sul danno psichico afferente in particolare la lesione alla salute con riferimento alla disfunzione erettile, come chiaramente evidenziato dal
Tribunale nella sentenza impugnata nella parte in cui, esaminando le risultanze della relazione della dott.SA ha precisato :” Il CTU ha quindi riscontrato la presenza Per_1
di un ulteriore danno rispetto a quello accertato dal medico legale, danno di carattere psicologico, che viene indicato come la causa del disturbo erettile riferito dalla testimone. Non si tratta, quindi, delle mere conseguenze psicologiche del sinistro, ma di una vera e propria patologia, che determina un danno alla salute.” ( pag.
9-10 sentenza).
L'errore in cui semmai è incorso il ctu sta nell'aver calcolato in una percentuale a parte la componente dinamico-relazionale del danno biologico da IP, la quale invece, avrebbe dovuto essere ricompresa in quella individuata in relazione agli esiti cicatriziali ed alla infrazione dei tre elementi costali, proprio perché ne rappresenta un elemento caratterizzante e non suscettibile di autonoma valutazione. Tuttavia il motivo di appello in esame non ha investito questa modalità di calcolo operata dal dott. in quanto l'appellante ha manifestato chiaramente di condividere i Per_2
criteri e le conclusioni cui è pervenuto il medico-legale.
Alcuna duplicazione risarcitoria, dunque, si rinviene nella liquidazione operata dal
Tribunale del danno biologico da invalidità permanente nella misura complessiva del 23% risultante della sommatoria dell'8% quale danno alla salute derivante dalle menomazioni fisiche conseguenti al sinistro riportate dal danneggiato, stimate dal ctu dottor e del 15% quale danno psichico cui è ricollegabile la lesione della Per_2
sfera sessuale del quale ulteriore conseguenza dell'evento lesivo. CP_1
3.3 Con il terzo motivo la compagnia assicurativa appellante censura la personalizzazione del danno biologico nella misura del 20% accordata dal giudice di prime cure, in considerazione delle conseguenze sul lavoro comprovate dalle dichiarazioni testimoniali di due colleghi del impiegato presso la CaSA di CP_1
Spedizioni CDC spa, i quali hanno riferito come questi, dopo l'incidente, non riesca a stare seduto per più di 20/30 minuti consecutivi alla scrivania, lamentando quando si alza dolori e formicolio alle gambe, oltre ad aver manifestato il tic nervoso di toccarsi dietro la nuca ( cfr verbale di udienza del 30.10.2019).
Il primo giudice, facendo applicazione delle tabelle milanesi aggiornate al momento della decisione (2021), ha valorizzato le conseguenze del danno biologico da invalidità permanente sulla vita privata, soprattutto nella sfera sessuale, per riconoscere al danneggiato l'incremento previsto nelle medesime tabelle per il danno morale soggettivo, procedendo poi ad una personalizzazione del 20% del danno biologico per l'incapacità di rimanere a lungo seduto.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non si tratta di una duplicazione di voci risarcitorie, ma di una corretta applicazione dei principi elaborati dal giudice della nomofilachia in materia di danno non patrimoniale, in base ai quali il danno morale ha una sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, perciò meritevole di un compenso aggiuntivo (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n.
28989/2019), ed infatti le tabelle milanesi applicate dal Tribunale ,fondate sul cosiddetto sistema “a punti” per la liquidazione standardizzata del danno non patrimoniale alla persona, prevedono sia il valore base del punto che è calcolato, in funzione dell'entità della lesione e dell'età del danneggiato, in relazione alla pura lesione biologica vista anche nei suoi risvolti dinamico-relazionali, che un aumento standardizzato (che cresce con il crescere dell'invalidità) per risarcire la sofferenza soggettiva provata dal danneggiato in conseguenza della lesione biologica. La personalizzazione del danno biologico, invece, è legittima in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della steSA età e condizione di salute. ( cfr ex plurimis Cass. ord. 2018/27482,
28988/2019; 5865/2021), fra cui rientra pacificamente la lesione della “cenestesi lavorativa” di natura non patrimoniale, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di pregiudizio, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidata onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto, oppure ad una personalizzazione percentuale ( Cass. 16628/2023; Cass. 17411/2019; Cass.
12572/2018).
E' evidente dunque, al di là della terminologia utilizzata, che il Tribunale a fronte dell'allegazione e prova da parte del danneggiato, del maggiore affaticamento e usura nello svolgimento delle sue mansioni lavorative, che si esplicano prevalentemente stando seduto alla scrivania, quale ulteriore conseguenza delle lesioni causategli dal sinistro, ha inteso ristorare, attraverso la personalizzazione accordata, questa precipua e peculiare menomazione della sua efficienza psico- fisica, con argomentazione condivisibile e conforme ai richiamati principi affermati dal giudice di legittimità.
Anche questo motivo dunque non è meritevole di accoglimento, con la conseguenza che l'appello deve essere interamente respinto.
4. L'appello incidentale
4.1 Con il primo motivo il si duole che il Tribunale abbia detratto CP_1
interamente dal danno non patrimoniale liquidato in suo favore l'acconto di euro
12.700 ricevuto tramite assegno circolare dalla in data 24.4.2017, senza CP_3
considerare che di tale importo, € 1.200 costituivano pagamento di onorari, come espreSAmente dichiarato dalla steSA compagnia nella missiva di accompagnamento
( doc. 102-103 atto di citazione di primo grado), pertanto la somma da scomputare sarebbe di 11.500,00.
Questa allegazione è stata formulata dall'attore in primo grado sia in atto di citazione ( cfr pag. 5) che nella memoria n.1 ex art. 183 comma VI c.p.c( vedasi in particolare le conclusioni) nonché provata per tabulas sin dalla costituzione in giudizio, tuttavia effettivamente il primo giudice non si è avveduto che euro
1200,00 corrisposti ante causam dalla compagnia convenuta, costituissero pagamento di spese legali, e il residuo invece ristoro del danno biologico, accettato dal n acconto del maggior avere, pertanto la doglianza è fondata. CP_1
Occorre tuttavia rilevare come con l'appello incidentale non sia stata impugnata la decisione del tribunale di scomputare sia l'indennizzo erogato dall pari ad € CP_5
1.913,98 che la somma versata dall'assicurazione quale responsabile civile per RCA dal credito risarcitorio per danno non patrimoniale liquidato all'attualità anziché, come avrebbe dovuto avvenire, dall'ammontare del debito comprensivo degli accessori al momento - precedente - dei pagamenti, con computo poi degli accessori solo sul debito residuo, di talché si deve ritenere che il criterio di scomputo dell'acconto sia ormai incontrovertibile, pertanto nella detrazione del minor importo di euro 11.500 la Corte dovrà attenersi al medesimo, in quanto coperto da giudicato.
La liquidazione del danno non patrimoniale come operata in sentenza in €
92741,47 va dunque rideterminata in € 93.941,47; trattandosi di credito di valore esso dev'essere incrementato degli interessi compensativi, da calcolare sulla somma devalutata al momento del sinistro (23.12.2015) e rivalutata anno per anno fino al
16.4.2021 data del pagamento effettuato in esecuzione della sentenza di primo grado dalla , pervenendosi alla somma di € 95.294,82 . Detratto l'importo CP_3
di euro 94.085,38 corrisposto dalla compagnia responsabile civile , residua un credito in favore del di € 1.209,44 oltre interessi compensativi e CP_1
rivalutazione monetaria dal 16.4.2021 alla data di pubblicazione della presente sentenza ( cfr Cass. civ., sez. VI civ. - 3, ord. 24 gennaio 2020 n. 1637), pari ad €
1534,22; da tale momento decorrono gli interessi moratori al tasso legale fino all'effettivo soddisfo.
4.2 Il secondo motivo di impugnazione incidentale concernente il criterio di liquidazione delle spese di lite è assorbito dalla regolamentazione complessiva delle medesime di cui al paragrafo seguente.
5. Sulle spese di lite
La riforma, ancorché parziale, della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della CaSAzione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014,
Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n.
18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009,
Rv. 611189 - 01).
Ciò posto, considerato che l'esito finale della lite ha visto l'attore-appellante incidentale vittorioso, le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico di e e si liquidano ex D.M. 55/2014 CP_6 Controparte_3
come modificato dal D.M. 147/2022 come segue : per il primo grado, in € 759,00 per spese , in complessivi € 11.403 per compenso professionale oltre accessori di legge, considerato il valore della controversia determinato in base al decisum ( scaglione ricompreso fra € 56.001 ed € 260.000) e un impegno difensivo medio;
per il presente grado in complessivi € 8433,00 per compenso professionale oltre accessori di legge, considerato un impegno difensivo medio, e con esclusione della fase di trattazione e istruttoria in quanto non espletata. Va infine confermata la statuizione della sentenza impugnata sulle spese di CCTTU e CTP e di negoziazione assistita.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1
sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. CP_9
260/2021 del Tribunale di Livorno, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna e la in Controparte_2 Controparte_3
solido fra loro, al pagamento in favore di a titolo di CP_1
risarcimento del danno non patrimoniale, dell'ulteriore importo di € 1.534,22 in aggiunta a quanto per il medesimo titolo liquidato dal Tribunale di
Livorno e già corrisposto dalla , oltre Controparte_3
interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo;
3) condanna e la a Controparte_2 Controparte_3
rimborsare a le spese di lite, che si liquidano per il primo CP_1
grado in € 759,00 per esborsi, in € 11.403 per compenso professionale e per il secondo grado in € 8.433,00 per compenso professionale, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
conferma per il resto la sentenza impugnata;
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 4 marzo 2025 .
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Dania Mori Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.