Ordinanza presidenziale 11 maggio 2021
Decreto presidenziale 10 novembre 2021
Decreto decisorio 1 agosto 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza presidenziale 11/05/2021, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/05/2021
N. 02018/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2018 del 2008, proposto da
Temar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Luppi e Gianluca Masotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Gianluca Masotti in Venezia, San Marco, 3911;
contro
la Provincia di Verona - (Vr), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Borelli, Giorgio Pinello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;
il Comune di Peschiera del Garda - (Vr), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento dell’Area Manutenzione e Gestione del Patrimonio della Provincia di Verona, prot.n. 0083540, del 22.8.200/- pratica n.303/08, di diniego di autorizzazione all’apertura di accesso carraio lungo la strada provinciale SP 28;
nonché di ogni atto preliminare consequenziale o connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione della Provincia di Verona;
Ritenuto opportuno accertare se persista tutt’ora l’interesse alla decisione di merito del ricorso;
P.Q.M.
Invita
le parti costituite a depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, una memoria sulla persistenza dell’interesse alla decisione di merito e in tal caso di voler comunicare eventuali atti sopravvenuti.
L’inerzia potrà essere valutata come contegno concludente, anche ai fini di una pronuncia decisoria sulla sopravvenuta carenza di interesse.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Venezia il giorno 11 maggio 2021
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO