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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/01/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 335 R. G. A. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Daniele Biagini ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale del difensore
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-Appellanti -
CONTRO in persona del suo procuratore speciale Dott. Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti CP_2
Gaetano Granozzi e Gaetana Allegra, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonino Colomba, sito in Palermo, Viale Regina Margherita n. 21.
-Appellata -
All'udienza di discussione del 19 dicembre 2024 le parti hanno concluso come nei rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi depositati innanzi al G.L. del Tribunale Civile di Palermo - successivamente riuniti per ragioni di connessione- e Parte_1
premettendo di aver lavorato alle dipendenze di Parte_2 [...] presso ufficio C.P.D. di Bagheria- con contratto di lavoro a tempo Controparte_3 determinato ex art. 19 comma1 D.lgs 81/2015, dal 02.10.2018 al 31.01.2019, hanno chiesto dichiararsi la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro con costituzione ex tunc di un rapporto di lavoro subordinato e contestuale riammissione in servizio
1 nonché il diritto al risarcimento del danno ex art. 28 d.lgs n. 81/2015 e la condanna al pagamento dell'importo relativo ai buoni pasto ai sensi dell'art. 85 del CCNL di settore.
A tal fine i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell'art. 20 Dlgs 81/15 norma che vieta “…l'assunzione a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, “ L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa.................d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.”; 6 che il datore di lavoro deve, ex art. 28 e 29 Dlgs 81/08, non solo porre in essere le valutazioni richieste dalle caratteristiche delle lavorazioni, ma tali valutazioni debbono essere aggiornate e conservate in un documento (D.V.R.), che abbia datazione certa;
..”; precisando all'uopo che “…la parte ricorrente è stata applicata a mansioni di portalettere ed autista, con esposizione ad un rischio specifico, quale le vibrazioni meccaniche, determinate dalla conduzione sia di motomezzi che di autovetture…”. Hanno affermato di aver utilizzato per il servizio prestato veicoli presi a noleggio dal datore di lavoro non omologati per il recapito, privi della scatola nera cosiddetta “ Black Box” avente funzione di valutare e monitorare la dinamica di eventuali sinistri e finanche privi “…di qualsivoglia dotazione tecnica per il contenimento dei pacchi al fine di impedire un rischio per la sicurezza del conducente…”, nonché di essere stati esposti a rischi non valutati relativamente alla movimentazione di carichi presso la “Linea Mercato”, precisando -limitatamente alla posizione della l'assenza della preventiva ed obbligatoria visita medica da Pt_1 parte del medico aziendale.
Hanno eccepito, inoltre, la violazione dell'art. 19 d.lgs n. 81/2015 quale conseguenza di una condotta di frode ex art. 1344 c.c. stante l'utilizzo dei contratti a termini in spregio al divieto posto dalla norma nel caso in cui le assunzioni siano volte a sopperire esigenze stabili e durevoli per carenza in organico di personale a tempo indeterminato.
Costituitasi in giudizio ha chiesto il rigetto delle domande CP_1 promosse deducendone l'infondatezza, sostenendo, all'uopo, la legittimità del proprio operato.
Con sentenza n. 3349/2022 del 20.10.2022 il G.L. accertata l'insussistenza, nei casi in esame, delle condizioni in presenza delle quali la normativa vigente nella subiecta materia prevede la nullità del termine apposto ai contratti, ha rigettato le domande promosse dai ricorrenti con contestuale condanna alla refusione delle spese processuali in favore di . CP_1
2 Avverso la superiore pronuncia e Parte_1 Parte_2 hanno promosso appello riproponendo sotto forma di doglianza le difese di cui al grado precedente chiedendo, a tal fine, la riforma della sentenza impugnata.
Ha resistito al giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia CP_1 del contendere relativamente alla posizione di in virtù di un Parte_2 accordo intercorso tra le parti, nonché il rigetto del gravame pendente con la , Pt_1 poiché infondato.
All'udienza del 19.12.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
*****
In via preliminare va dato atto della cessata materia del contendere tra
[...]
e . CP_1 Parte_2
Per costante esegesi giurisprudenziale “…La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessita della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (Cass. n. 16891/2021;
n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009)…(Cass. Ordinanza n. 1257/2023). Di talché stante la documentata sussistenza di un accordo intercorso tra le parti siglato in sede protetta con il quale il al punto 2) dichiara espressamente Pt_2
“…di rinunciare agli atti, al diritto e all'azione di cui al ricorso ex art. 414 c.p.c. citato alla lettera a) delle premesse ed al ricorso alla Corte di Appello di Palermo di cui alla lettera c) delle premesse…”, va dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti.
Va, altresì, precisato che non stati censurati i capi della sentenza relativi alla richiesta di risarcimento del danno ex art. 28 D.Lgs 81/2015, nonché al pagamento dei buoni pasto nella misura di un ticket per ogni giornata lavorativa.
Di talché è preclusa alla Corte ogni ulteriore valutazione sulle statuizioni di cui sopra, coperte da giudicato.
L'appello non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono. Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità in cui sarebbe Pt_1 incorso il Tribunale laddove non ha ritenuto vi fosse nella fattispecie in esame la violazione dell'art. 20 D.lgs n. 81/2015 avuto riguardo al dedotto utilizzo di mezzi non omologati che l'avrebbe esposta a rischi non valutati nonché alla necessaria e preventiva visita medica per i lavoratori che operano sulla linea mercato.
3 La censura va disattesa.
L'art. 3 del D.lgs. n. 368/2001 dispone che “L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa omissis
d)da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 5266, e successive modificazioni”. La norma, quindi, collega il divieto di apposizione del termine alla mancata adozione (in senso assoluto) del documento di valutazione dei rischi e non ad ogni eventuale irregolarità del documento stesso comunque predisposto dal datore di lavoro, ovvero al suo mancato aggiornamento.
In termini generali l'art. 29, comma 3, del Dlgs. 81/2008 prevede che “… in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità…”. Va condiviso l'argomento del giudice di prima istanza, secondo cui le generiche deduzioni relative all'utilizzo di mezzi a noleggio non omologati “…non appaiono idonee a rilevare la maggiore e/o diversa esposizione a rischio per la quale sarebbe stata necessaria un'integrazione del DVR, tenuto altresì conto della assenza di specifiche allegazioni di parte ricorrente…”. Invero, l'appellante non ha mai contestato la sussistenza di una Pt_1 valutazione dei rischi a mezzo DVR in data antecedente la stipula del contratto e non ha fornito prova -ex art. 2697 c.c.- di come l'organizzazione del lavoro abbia subito modifiche tali da incidere sulla sua salute e sulla sua sicurezza.
In proposito non costituiscono prova di simile diversa organizzazione i rilievi fotografici allegati dalla lavoratrice che riproducono un'autovettura con all'interno alcuni “pacchi” di , atteso che non è dato sapere se tale mezzo sia stato CP_1 effettivamente utilizzato dalla ricorrente, ed in quale misura potesse, in ogni caso, esporla ad un maggiore rischio nello svolgimento dell'attività cui era adibita. L'asserito utilizzo di mezzi non omologati è stato, peraltro, puntualmente contestato da laddove ha affermato “…parte ricorrente -la quale non CP_1 contestava l'effettuata valutazione del rischio presso il CPD Bagheria in data antecedente la stipula del contratto e l'esistenza, ad essa data, del DVR- ha dedotto esclusivamente l'asserita inadeguatezza del documento in ragione dell'asserito impiego di mezzi a noleggio non omologati senza tuttavia in alcun modo allegare
4 come tale circostanza avrebbe inciso sul grado e livello di esposizione al rischio e specificatamente in ragione delle mansioni espletate dalla ricorrente…” Né tale carenza istruttoria poteva essere colmata con la richiesta di prova orale dedotta con il ricorso di primo grado, e non reiterata in questa sede, perché genericamente formulata in ragione della mancata elaborazione di precisi ed articolati capitoli.
In definitiva non è stata provata la sussistenza delle condizioni per le quali la legge in commento fa sorgere l'obbligo datoriale di aggiornare il DVR, sicché deve escludersi che nel caso in esame si sia verificata un'ipotesi di mancato aggiornamento del DVR rilevante ai sensi dell'art. 3 D. Lgs 368/2001. E', peraltro, documentata la formazione della lavoratrice, in tema di prevenzione e sicurezza nonché di esposizione al rischio.
Parimenti priva di fondamento e non corroborata da prova è la circostanza relativa alla mancata sottoposizione della alla visita medica aziendale Pt_1 correlata all'asserita applicazione alla “Linea Mercato” che l'avrebbe esposta ad un maggiore rischio dovuto alla movimentazione di carichi.
Risulta, difatti, per tabulas che la ricorrente è stata assunta “…nella categoria di impiegata con appartenenza al livello inquadramentale “E” per lo svolgimento di Portalettere Junior…” (cfr. contratto di assunzione); mansione per la quale non è richiesta -in termini di obbligatorietà- la preventiva visita medica aziendale.
A fronte di quanto sopra non è stata fornita prova contraria -ex art. 2697 c.c.- sull'asserita assegnazione alla “Linea Mercato”.
Sul punto appaiono, dunque, inconferenti le dissertazioni dell'appellante relative alla circostanza che il collega effettivamente assegnato alla Pt_2
“Linea Mercato” era stato sottoposto alla prevista visita medica aziendale. Peraltro, ha contestato la circostanza dell'applicazione della lavoratrice CP_1 alla “Linea Mercato “…Come invero dedotto in atti – e non contestato da controparte – per la ricorrente non era non era necessaria alcuna visita Pt_1 preventiva da parte del medico competente in ragione delle mansioni svolte avendo la ricorrente espletato solo servizio di recapito di base per la quale non è prevista alcuna attività di sorveglianza sanitaria riguardante solo attività comportanti movimentazione manuale di carichi. Né controparte ha puntualmente dedotto come la pretesa applicazione sulla linea mercato avrebbe inciso sulla completezza ed esaustività della procedura di valutazione dei rischi di cui al documento n. 2 della produzione di ”. Controparte_4
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza laddove il G.L. non ha ravvisato la violazione dell'art. 19 D.lgs n. 81/2015 in conseguenza di una condotta di frode ex art. 1344 c.c. per avere utilizzato la forma del contratto CP_1
5 a termine per sopperire esigenze stabili e durevoli determinate dalla carenza di organico, avuto riguardo anche alla normativa comunitaria in materia per cui “ le misure di cui alla clausola 5 sono misure minime secondarie, alternative tra loro, ma non alternative alla misura primaria, quale è l'oggetto, lo scopo e l'efficacia pratica dell'accordo quadro europeo…”. Di talché, prosegue l'appellante, l'aver introdotto la possibilità di stipulare un primo ed unico contratto a termine “acausale” della durata massima di 12 mesi (art.1, comma 1-bis d.lgs. n. 368: “Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”), violerebbe la direttiva comunitaria n. 1999/70, e segnatamente la clausola di non regresso di cui all'art. 8, comma 3, dell'accordo quadro Ces, Unice e CEE del 1/3/1999, secondo cui l'attuazione dell'accordo medesimo da parte degli Stati membri o delle parti sociali non può costituire «un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori» nell'ambito coperto dall'accordo stesso. Indi, sostiene che, non è possibile consentire “…con una norma generale ed applicata a tutte le categorie di lavoratori, il soddisfacimento di esigenze permanenti
e durevoli di cui al contratto a causale (lett. a) clausola 5), ove il datore di lavoro abbia l'accortezza/frode di rispettare la durata massima dei contratti (lett. b) clausola 5), od il numero massimo di rinnovi (lett. c) clausola 5). Permane, infatti, la violazione primaria, di cui alla causa illecita. Le circostanze autorizzatorie, in cui il contratto a tempo determinato può soddisfare le esigenze del datore di lavoro e del lavoratore, sono, infatti, solo quelle di carattere non stabile e non durevole (causa lecita). Altrimenti la regola e beneficio della stabilità del rapporto, perseguita dalla
Direttiva ed accordo quadro, viene meno, anche se la prestazione è limitata a n. 12 mesi…”.
La questione è stata già affrontata, in senso sfavorevole alla lavoratrice, con precedenti decisioni di questa Corte, le cui argomentazioni vanno qui riproposte.
La è stata assunta con un singolo contratto di lavoro a tempo Pt_1 determinato a far data dal 03.10.2018 sino al 31.01.2019 - mai prorogato - ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 81/2015 che, nella formulazione vigente al momento della sottoscrizione del contratto tra le parti prevedeva che : “È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e
6 un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione…”.
La norma in parola non richiede, dunque, alcuna ragione oggettiva o soggettiva legittimante l'apposizione del termine con riguardo al primo contratto. A parere di questa Corte, (come già affermato nelle precedenti pronunce) la disposizione in esame non viola la clausola di non regresso contenuta nell'accordo quadro.
Si perviene a tale conclusione, invero, dovendosi accogliere anzitutto una nozione ristretta dell'ambito oggettivo di applicazione della clausola medesima, la quale opera, giova ripetere, nell'ambito coperto dall'accordo stesso, vale a dire circoscritto ai soli contenuti della norma europea.
E siccome quest'ultima è volta a migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il divieto di non discriminazione e a prevenire l'abuso derivante dalla reiterazione di contratti a termine, resta escluso dal suo raggio di azione il regime di disciplina del primo contratto a tempo determinato.
Una modifica della legislazione interna come quella in discussione, quindi, avendo ad oggetto le condizioni per la stipulazione del primo contratto, non è riconducibile alla disciplina contenuta nella direttiva, ben potendo perciò comportare un «peggioramento» nel regime di tutela del lavoratore.
Indi, l'aver introdotto il contratto a termine acausale limitatamente al primo rapporto e per la durata massima di 12 mesi, non realizza una riduzione di tutele dei lavoratori a termine in favore della controparte datoriale in sede di attuazione
“manutentiva” dell'accordo quadro, rappresentando questo, piuttosto, uno degli strumenti per perseguire finalità di preminente interesse generale nelle quali ricadono anche quelle della forza lavoro a reperire maggiori occasioni di impiego.
Sotto altro profilo seppur connesso al primo, poi, l'appellante eccepisce la frode alla legge ex art. 1344 cc.,
La tesi, già in precedenza sottoposta all'esame della Corte, è stata risolta in senso negativo per il lavoratore con argomentazione cui si intende dare seguito.
Il comma 1-bis dell'art. 1 del D.Lgs. n. 368 del 2001, aggiunto dalla lettera b) del comma 9 dell'art. 1, L. 28 giugno 2012, n. 92, come già si è visto, dispone che:
“Il requisito di cui al comma 1 [È consentita l'apposizione di un termine alla durata
7 del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro;
nde] non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro
o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276…”.
La norma, quindi, per il primo rapporto di durata non superiore a 12 mesi ha escluso dalla causa del contratto a termine la necessità della sussistenza di qualsivoglia ragione organizzativa datoriale, comprese quelle connesse ad eventuali carenze di organico.
In altri termini, per tale primo contratto e per non più di 12 mesi, la temporaneità dell'esigenza datoriale non rileva e non è più richiesta: il datore può, senza alcuna giustificazione, utilizzare a termine il lavoratore per ogni propria necessità, in quanto il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, con le eccezioni, tuttavia, che la legge stessa ha individuato, compresa quella posta dal comma 1 bis.
Se è vera, quindi, la premessa circa la forma comune del contratto a tempo indeterminato - forma che in ogni caso non è da intendersi come esclusiva o tale da elidere la legittimità di modelli diversi, come pare potersi desumere anche dalla lettera del testo previgente che utilizzava la formula “di regola” - è altresì vero che, nei limiti che si sono detti, la legge stessa ha svincolato il rapporto di lavoro a termine, giova ribadire per la durata massima di 12 mesi, da ogni giustificazione causale, di fatto liberalizzandolo.
Anche a ritenere dimostrato che abbia utilizzato l'appellante per coprire CP_1 esigenze ordinarie di carenze di organico, dunque, non sussiste la dedotta frode alla legge e il motivo di censura va respinto.
In proposito non è conducente la pronuncia della Cassazione, richiamata dall'appellante a sostegno della propria tesi, laddove la Corte censura l'uso deviato e fraudolento del contratto a termine, per prevenire “…abusi nel susseguirsi di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, affidando al giudice del merito il compito di desumere da "elementi quali il numero dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, l'arco temporale complessivo in cui si sono succeduti e ogni altra circostanza fattuale che emerga dagli atti, l'uso deviato e fraudolento del contratto a termine"; indi, “…Il fatto che il D.Lgs. n. 81 del 2015, e prima ancora il D.Lgs. n. 276 del 2003, non contenga alcuna previsione esplicita sulla durata
8 temporanea del lavoro tramite agenzia interinale non impedisce di considerare tale requisito come implicito ed immanente, in conformità agli obblighi imposti dal diritto dell'Unione, non comportando una simile lettura una interpretazione contra legem.
4.18. E' compito del giudice di merito stabilire caso per caso, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso
l'impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione delle norme imperative ai sensi dell'art. 1344 c.c., e, specificamente, degli obblighi e delle finalità imposti dalla direttiva, da cui discende, secondo l'ordinamento interno, la nullità dei contratti….” (Cass. n. 29570/2022). Si evince, piuttosto, da detta pronuncia che la norma in contestazione non è contra legem e che la condotta “abusiva” ed elusiva dell'art. 1344 c.c. va valutata concretamente -caso per caso- dal giudice di merito in presenza di reiterazione di contratti di lavoro a termine, anche tenuto conto dell'eventuale superamento del limite temporale imposto dal dettato normativo, circostanze queste estranee alla fattispecie concreta in cui la lavoratrice ha sottoscritto un unico contratto di lavoro con apposizione del termine la cui durata è di poco più di 3 mesi (02.10.2018-
21.01.2019).
Indi, nel caso in esame non sussistono i requisiti integranti la pretesa condotta fraudolenta.
Va respinto, infine, anche il motivo di gravame relativo al regolamento delle spese processuali, avendo il Tribunale fatto corretto uso del principio della soccombenza e non sussistendo altre gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle fissate dall'art. 92, comma 2 cpc quali l'assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, non sussistenti nel caso in esame, atteso che tutti gli argomenti su esposti sono stati già stati affrontati e dibattuti con reiterate decisione della Corte di legittimità e dei giudici di merito, in senso sfavorevole ai lavoratori.
In conclusione, quindi, la sentenza impugnata va confermata.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere tra la e Parte_2 Controparte_1
e compensa fra le parti le spese di questo grado.
[...]
Conferma nel resto la sentenza n. 3349/2022 resa il 20.10.2022 dal Tribunale
G.L. di Palermo.
9 Condanna al rimborso delle spese di questo grado del Parte_1 giudizio in favore di che liquida in € 3.483,00, a titolo di Controparte_1 compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Palermo, il 19 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore
Cinzia Alcamo
Il Presidente
Maria G. Di Marco
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