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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 04/03/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA N. 2 DELL'ANNO 2025
FRA
Parte_1
E
Controparte_1
Oggi 4.3.2025 alle ore 9.35 innanzi al giudice del lavoro dott. Laura Serra, sono comparsi: per la parte ricorrente : l'avv. SUFFIA MARTINA Parte_1
per la parte convenuta : il funzionario dott. Controparte_1
ARMENTANO ANTONELLO
I procuratori delle parti si richiamano ai rispettivi atti e alle conclusioni rassegnate.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio autorizzando i procuratori delle parti a non presenziare alla lettura della decisione.
Al termine, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, ai sensi dell'art. 429
c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Laura Serra)
1 N. R.G. 2/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Laura
Serra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 953/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv.to SUFFIA MARTINA, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dai suoi funzionari, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione accogliere il presente ricorso, e per l'effetto:
2 1. disapplicare o comunque interpretare in maniera costituzionalmente orientata l'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 e la normativa attuativa nella parte in cui dispone che il bonus carta del docente debba essere riconosciuto soltanto al personale a tempo indeterminato, per contrarietà alla clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato della Direttiva 1999/70/CE;
2. per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio economico di euro 500,00, per le annualità di servizio 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 prestate mediante contratto a tempo determinato, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale;
3. conseguentemente condannare il al Controparte_2
pagamento - o comunque alla corresponsione del beneficio - in favore di Parte_1
di una somma pari a 2.000,00 euro, oltre gli interessi dalla domanda fino al
[...]
soddisfo;
4. con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre CPA ed IVA di legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per averle anticipate”.
Per il resistente:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale respingere il ricorso e, nel caso di soccombenza del , comunque riconoscere la dazione della cd “Carta elettronica del docente” CP_1
e non, genericamente, una somma di denaro.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e accessori di legge.”.
***************
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.1.2025, ha adito il Tribunale di Parte_1
Savona, in funzione di giudice del lavoro, esponendo che: - ella è una docente di sostegno assunta a tempo determinato, attualmente in servizio presso I.C. Savona I – Don Gallo, ed ha prestato servizio alle dipendenze del , in forza di Controparte_2
plurimi contratti a tempo determinato, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024; - in quanto assunta a tempo determinato, non le è stata riconosciuta dal la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione, per CP_1
3 l'importo di euro 500 annui, prevista dall'art. 1 comma 121 l. 107/2015, perché riservata dalla legge ai soli docenti immessi in ruolo.
La ricorrente, sulla base di tali premesse di fatto:
- ha lamentato l'illegittimità dell'esclusione, in quanto contraria al principio di non discriminazione, di matrice europea, sancito dall'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70. Premettendo che il beneficio costituisce componente della retribuzione, ella ha rilevato di aver sempre svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo e di essere stata sottoposta ai medesimi obblighi formativi gravanti indistintamente su tutti i docenti;
- ha chiesto, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1 co. 121, 122, 124 della l
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20
e 21 della CDFUE, accertarsi e dichiararsi il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, e conseguentemente condannarsi il all'assegnazione della Carta, quale contributo alla Controparte_2
formazione professionale.
Si è costituito in giudizio il , tramite i suoi Controparte_2
funzionari ex art. 417 bis c.p.c. contestando la fondatezza della domanda e chiedendone la reiezione. L'amministrazione, in particolare, ha affermato la coerenza della normativa interna rispetto a quella europea, ha sostenuto la non comparabilità delle esigenze formative del personale di ruolo con quelle dei docenti assunti solo per brevi supplenze o comunque non per l'intero anno scolastico;
ha rilevato che, nella denegata ipotesi di affermazione del diritto fatto valere dalla controparte, parte ricorrente non avrebbe potuto ottenere la condanna dell'amministrazione alla consegna di una generica somma di denaro, ma solo di una “Carta elettronica del docente” da utilizzarsi per gli scopi previsti dalla L.
107/15.
Alla prima udienza, i procuratori delle parti si sono richiamati ai rispettivi atti ed hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
4 Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
*****************
La domanda della ricorrente è fondata e merita accoglimento.
È pacifico e documentato dallo stato matricolare che , Parte_1 attualmente assunta a tempo determinato dal quale Controparte_2 docente di scuola dell'infanzia presso l'I.C. Savona I – Don Gallo con contratto sino al
30.6.2025, ha prestato servizio con le medesime mansioni e sempre alle dipendenze del in forza di contratti a tempo determinato: - fino al termine delle attività CP_1 scolastiche nell'anno 2020/2021; - annuale nell'anno scolastico 2021/2022; - per supplenze brevi o saltuarie perdurate per tutto l'anno scolastico presso il medesimo istituto nell'anno scolastico 2022/2023; - fino al termine delle attività scolastiche nell'anno scolastico 2023/2024.
La ricorrente lamenta di non aver ricevuto per tali annualità la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” istituita dalla L. 107/15 e il
[...]
ha affermato la legittimità di tale esclusione. Controparte_2
Va dunque considerato che, sulla base della l. 107/2015, istitutiva della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, il beneficio è stato riconosciuto solo in favore di tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestano servizio in forza di contratti a tempo determinato (DPCM 3212/15 e nota 15219/15). CP_3
Infatti, l'art. 1 comma 121 di tale legge dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
[..
[...] , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.”
Il successivo comma 124 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
La “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” viene corrisposta a tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestano servizio in forza di contratti a tempo determinato (DPCM 3212/15 e nota CP_3
15219/15).
L'esclusione dei docenti assunti a tempo determinato dall'accesso al beneficio è stata scrutinata di recente dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ne ha statuito l'illegittimità, per contrasto con la Clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
In particolare, nell'ordinanza resa in data 18 maggio 2022, nella causa C-450/2021, la Corte ha affermato che:
- la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto della temporaneità dell'attività, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
- la direttiva 1999/70 e l'accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (ordinanza del 22 marzo 2018,
C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 38 e giurisprudenza Persona_1
ivi citata);
6 - le prescrizioni enunciate nell'accordo quadro sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, non Persona_1
pubblicata, EU:C:2018:207, punto 39 e giurisprudenza ivi citata);
- il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nella nozione di
“condizioni di impiego” ai sensi di tale clausola 4, punto 1, è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro
(sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata);
- la Carta del docente deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” in quanto “tale indennità, infatti, è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_1
competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n.
22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1
compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”;
- una differenza di trattamento nella sua erogazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato può, dunque, trovare ragione solo in quanto oggettivamente giustificata. In particolare, “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime
o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno
Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura
7 temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori
a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-
72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
- nel caso di specie, non sussiste una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro, giustifichi tale differenza di trattamento, in quanto i docenti, siano essi assunti a tempo determinato o a tempo indeterminato rivestono ruoli
“comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste”.
Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Giustizia è pervenuta al principio di diritto secondo cui “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_2
docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
8 l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. VI, 18/05/2022, n.
450).
Va osservato che, con la finalità di rendere conforme l'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dagli atti dell'Unione Europea, è stato emanato il decreto-legge n.
69/2023 convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, che all'art. 15 dispone “1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Inoltre, la legge di bilancio 2025, n. 207 del 30 dicembre 2024, entrata in vigore il
1° gennaio 2025, all'art. 1 co. 572 ha disposto la modifica dell'art. 1 co. 121 l. 107/2015, prevedendo l'estensione della prestazione non solo ai docenti di ruolo, ma anche a quelli assunti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Nel caso di specie, tali norme non trovano applicazione poiché, per le annualità
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la pretesa è relativa ad epoca anteriore alla relativa entrata in vigore, mentre per l'anno scolastico 2023/2024, la situazione della ricorrente non rientra tra quelle comprese nell'alveo applicativo della disposizione, essendo ella assunta con contratto fino al termine delle attività didattiche, mentre l'anno 2024/2025 non
è oggetto di domanda.
Resta tuttavia fermo che, per le annualità oggetto di domanda, occorre disapplicare la norma nazionale della quale sia stato affermato il contrasto al diritto dell'Unione
Europea da parte della Corte di Giustizia, con pronuncia avente pacificamente valore vincolante per il giudice nazionale.
In particolare, considerato che la decisione ha portata interpretativa, la stessa deve essere applicata a tutti i rapporti sorti nella vigenza della l. 107/2015, in virtù dell'obbligo di interpretazione conforme, corollario del principio di leale cooperazione.
Al riguardo, occorre allora rilevare che, proprio al fine di dirimere i contrasti interpretativi delineatesi nella giurisprudenza di merito in relazione all'estensione e al contenuto del diritto dei docenti assunti a tempo determinato ad ottenere la Carta Docenti, si è di recente pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, con decisione resa in sede pregiudiziale da intendersi integralmente richiamata, affermando che: “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda,
9 anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione” (Cass. 29961/2023).
In ossequio al principio di non discriminazione, il Controparte_2
avrebbe dovuto, quindi, riconoscere il beneficio della Carta elettronica del docente
[...]
a tutto il personale che abbia lavorato per periodi di tempo equiparabili all'annualità, come la ricorrente.
Ne discende che la domanda attorea deve essere accolta, tenuto conto che
: - ha agito per l'esatto adempimento di una prestazione di natura Parte_1
contrattuale, da parte del datore di lavoro;
- ha allegato specificamente l'inadempimento dell'amministrazione, consistente nel mancato riconoscimento della carta durante l'assunzione a tempo determinato;
- risulta dallo stato matricolare che sia negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024 (ove la ricorrente è stata assunta con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche), sia nell'anno scolastico 2022/2023 (in cui pur essendo le supplenze qualificate come brevi e saltuarie, costituiscono di fatto un unico rapporto perdurato dal 20.9.2022 al 30.6.2023, presso il medesimo istituto scolastico e con orario completo) la ricorrente è stata dipendente del in modo stabile e CP_1
continuativo, con la conseguente comparabilità delle sue esigenze formative rispetto a quelle dei docenti immessi in ruolo.
Il deve pertanto essere condannato a riconoscere alla ricorrente la carta CP_1
docenti e ad accreditarvi la somma di euro 500 annui per le annualità oggetto di ricorso.
Il valore corrispondente alle citate annualità dovrà essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. La Suprema Corte, in proposito, ha evidenziato come la rivalutazione dei crediti da lavoro rappresenti una proprietà intrinseca ed indissolubile di tali crediti e, in quanto tale, deve essere riconosciuta anche d'ufficio e in assenza di domanda specifica della parte (Cass. n. 29961/23).
10 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte resistente.
Le spese vengono liquidate direttamente in dispositivo, in base ai parametri indicati dal DM 55/2014, aggiornati al tempo della decisione dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta, della modesta complessità delle questioni trattate, della serialità dei procedimenti e dunque facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione di riferimento per le fasi di esame, introduttiva e decisionale, ridotti del 50%. Le spese vengono poste direttamente in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara il diritto della parte ricorrente alla Parte_1 assegnazione del beneficio previsto dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente alle annualità oggetto di ricorso (aa.ss. 2020/2021, 2021/22,
2022/2023 e 2023/2024), per l'effetto;
2) Condanna il a rilasciare alla ricorrente la Controparte_2
Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione e ad accreditarvi la somma di euro 500,00 annui per gli anni scolastici oggetto di ricorso, nei limiti e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Condanna il resistente a pagare in favore della ricorrente le spese di lite, CP_1
che liquida in euro 49 per esborsi ed in euro 1.030,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, somma da versare direttamente in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Savona, 4.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Laura Serra
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