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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 07/10/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2828/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 17/9/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 20/6/2025 da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avvocato NICOLETTA BASSINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Montecarlo (LU), via Lorenzini n. 2, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato DEBORAH Parte_2 C.F._2
PISTORESI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Capannori (LU), via di Ghello n. 1, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. I figli sono affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e continueranno ad abitare, in via prevalente, con la madre presso la quale continueranno ad avere la residenza anagrafica. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore dovrà educare i figli nel rispetto e nell'affetto dell'altro, ciascuno promuovendo in
1 loro buoni e significativi rapporti con l'altro e con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. Ciascun genitore dovrà tenere informato l'altro di ogni aspetto relativo alla vita dei figli, ivi compreso il loro andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti, le iniziative della scuola, la loro salute e la loro vita sociale.
2. La casa familiare sita in Montecarlo (LU), Via San Martino, 47 è assegnata alla madre con tutti gli arredi. Per_ Per
3. Salvo diversi accordi tra i genitori, il padre avrà il diritto/dovere di tenere con sé e secondo i seguenti tempi e modalità: Settimana in cui il fine settimana è di spettanza della madre:
- Il mercoledì, nel periodo scolastico, il padre incontrerà i bambini dall'uscita della scuola (ore 13:30) fino alle ore 21:00;
- Nel periodo non scolastico, l'incontro avverrà dalle ore 10:00 alle ore 21:00;
- A decorrere dal mese di settembre 2025, i bambini pernotteranno presso il padre anche il mercoledì. Il padre provvederà ad accompagnarli il giovedì mattina direttamente alla scuola materna oppure, in caso di assenza di attività scolastiche, presso l'abitazione materna entro le ore 10:00;
- Il venerdì, nel periodo scolastico, il padre terrà con sé i bambini dalle ore 17:00 fino al sabato mattina alle ore 10:00, salvo che i minori abbiano impegni precedentemente concordati con la madre. In tal caso il padre terrà con sé i figli dal giovedì ore 17:00 fino al venerdì mattina che li riaccompagnerà a scuola;
- Durante le vacanze scolastiche, l'incontro del venerdì si svolgerà dalle ore 9:00 del venerdì alle ore 9:00 del sabato, salvo impegni preesistenti con la madre. In tal caso il padre terrà con sé i figli dal giovedì ore 17:30 al venerdì che riaccompagnerà a casa dalla madre alle ore 9:00. Settimana in cui il fine settimana è di spettanza del padre:
- Il mercoledì, nel periodo scolastico, il padre incontrerà i bambini dall'uscita della scuola (ore 13:30) fino alle ore 21:00;
- Nel periodo non scolastico, l'incontro si svolgerà dalle ore 10:00 alle ore 21:00;
- Anche in questo caso, a decorrere dal mese di settembre 2025, i bambini pernotteranno presso il padre il mercoledì, che provvederà a riaccompagnarli il giovedì mattina direttamente alla scuola materna o, in assenza di scuola, presso l'abitazione della madre entro le ore 10:00;
- Il venerdì, nel periodo scolastico, i bambini staranno con il padre dalle ore 17:00 fino alle ore 21:00 della domenica;
- Durante le vacanze scolastiche, l'incontro si svolgerà dalle ore 10:00 del venerdì fino alle ore 21:00 della domenica. Vacanze scolastiche natalizie: Per le vacanze scolastiche natalizie i bimbi trascorreranno ogni anno la vigilia di Natale con la mamma e il giorno di Natale con il padre. Il padre infatti andrà a prendere i figli la mattina di Natale alle ore 10:00 e li terrà con sé fino al giorno 29 che li riaccompagnerà dalla madre alle ore 21:00. Il giorno di Pasqua, come tutte le altre festività dell'anno, seguiranno il criterio dell'alternanza. Vacanze estive: Per_ Per
e trascorreranno tre settimane non consecutive con il padre. Al fine di consentire ad entrambi i genitori di programmare con adeguato anticipo le proprie vacanze con i figli, le parti si obbligano a comunicare i rispettivi periodi entro il giorno 15 maggio di ogni anno. Prima della partenza entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi le località e l'indirizzo del
2 luogo in cui trascorreranno le vacanze con i figli. Per quanto qui non espressamente previsto, gli accordi tra i genitori relativi alla frequentazione con i figli ed alla loro attuazione dovranno essere ispirati al pieno rispetto sia del diritto dei minori ad un ordinato e sereno programma di vita confacente alla loro età, sia dei loro impegni scolastici e parascolastici, ludici, sportivi sia ai loro ritmi ed abitudini esistenziali.
4. Il sig. si obbliga a corrispondere mensilmente alla sig.ra a titolo di concorso Parte_2 Pt_1 Per_ Per al mantenimento ordinari di e , la somma mensile di € 500/00 (cinquecento/00) a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 10 di ogni mese. Tale somma mensile dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici ISTAT. Le spese straordinarie faranno carico ad entrambi i genitori nella percentuale del 50% ciascuno. Devono intendersi spese straordinarie tutte quelle disciplinate nel Protocollo con il Tribunale di Lucca da intendersi qui per integralmente riportate.
5. L'Assegno Unico Universale per i figli e/o ogni altro analogo pubblico beneficio e/o sostegno sarà richiesto e percepito in toto in via esclusiva dalla sig.ra ed a tal fine il sig. si Pt_1 Parte_2 obbliga a prestare la necessaria collaborazione, a consegnare tutta la documentazione richiesta, a sottoscrivere eventuali moduli ed a svolgere qualsiasi attività si rendesse all'uopo necessaria.
6. I genitori fin da ora e con la firma del presente atto prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed a iscrivere i figli e comunque entrambi i genitori danno l'assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio. Per_ Per
7. I genitori concordano di aggiungere ai figli e al cognome paterno anche quello Parte_2 materno di modo che i figli assumeranno il cognome di entrambi i genitori. A tal fine Pt_1 entrambi i genitori si obbligano a presentare istanza congiunta alla Prefettura di per Pt_2
l'aggiunta del cognome materno.
8. Spese compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di e Per_1 Pers di nati fuori dal matrimonio (rispettivamente il 9/3/2020 e il 9/10/2022) - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la loro volontà. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 17/9/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 17/9/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 20/6/2025 da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avvocato NICOLETTA BASSINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Montecarlo (LU), via Lorenzini n. 2, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato DEBORAH Parte_2 C.F._2
PISTORESI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Capannori (LU), via di Ghello n. 1, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. I figli sono affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e continueranno ad abitare, in via prevalente, con la madre presso la quale continueranno ad avere la residenza anagrafica. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore dovrà educare i figli nel rispetto e nell'affetto dell'altro, ciascuno promuovendo in
1 loro buoni e significativi rapporti con l'altro e con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. Ciascun genitore dovrà tenere informato l'altro di ogni aspetto relativo alla vita dei figli, ivi compreso il loro andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti, le iniziative della scuola, la loro salute e la loro vita sociale.
2. La casa familiare sita in Montecarlo (LU), Via San Martino, 47 è assegnata alla madre con tutti gli arredi. Per_ Per
3. Salvo diversi accordi tra i genitori, il padre avrà il diritto/dovere di tenere con sé e secondo i seguenti tempi e modalità: Settimana in cui il fine settimana è di spettanza della madre:
- Il mercoledì, nel periodo scolastico, il padre incontrerà i bambini dall'uscita della scuola (ore 13:30) fino alle ore 21:00;
- Nel periodo non scolastico, l'incontro avverrà dalle ore 10:00 alle ore 21:00;
- A decorrere dal mese di settembre 2025, i bambini pernotteranno presso il padre anche il mercoledì. Il padre provvederà ad accompagnarli il giovedì mattina direttamente alla scuola materna oppure, in caso di assenza di attività scolastiche, presso l'abitazione materna entro le ore 10:00;
- Il venerdì, nel periodo scolastico, il padre terrà con sé i bambini dalle ore 17:00 fino al sabato mattina alle ore 10:00, salvo che i minori abbiano impegni precedentemente concordati con la madre. In tal caso il padre terrà con sé i figli dal giovedì ore 17:00 fino al venerdì mattina che li riaccompagnerà a scuola;
- Durante le vacanze scolastiche, l'incontro del venerdì si svolgerà dalle ore 9:00 del venerdì alle ore 9:00 del sabato, salvo impegni preesistenti con la madre. In tal caso il padre terrà con sé i figli dal giovedì ore 17:30 al venerdì che riaccompagnerà a casa dalla madre alle ore 9:00. Settimana in cui il fine settimana è di spettanza del padre:
- Il mercoledì, nel periodo scolastico, il padre incontrerà i bambini dall'uscita della scuola (ore 13:30) fino alle ore 21:00;
- Nel periodo non scolastico, l'incontro si svolgerà dalle ore 10:00 alle ore 21:00;
- Anche in questo caso, a decorrere dal mese di settembre 2025, i bambini pernotteranno presso il padre il mercoledì, che provvederà a riaccompagnarli il giovedì mattina direttamente alla scuola materna o, in assenza di scuola, presso l'abitazione della madre entro le ore 10:00;
- Il venerdì, nel periodo scolastico, i bambini staranno con il padre dalle ore 17:00 fino alle ore 21:00 della domenica;
- Durante le vacanze scolastiche, l'incontro si svolgerà dalle ore 10:00 del venerdì fino alle ore 21:00 della domenica. Vacanze scolastiche natalizie: Per le vacanze scolastiche natalizie i bimbi trascorreranno ogni anno la vigilia di Natale con la mamma e il giorno di Natale con il padre. Il padre infatti andrà a prendere i figli la mattina di Natale alle ore 10:00 e li terrà con sé fino al giorno 29 che li riaccompagnerà dalla madre alle ore 21:00. Il giorno di Pasqua, come tutte le altre festività dell'anno, seguiranno il criterio dell'alternanza. Vacanze estive: Per_ Per
e trascorreranno tre settimane non consecutive con il padre. Al fine di consentire ad entrambi i genitori di programmare con adeguato anticipo le proprie vacanze con i figli, le parti si obbligano a comunicare i rispettivi periodi entro il giorno 15 maggio di ogni anno. Prima della partenza entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi le località e l'indirizzo del
2 luogo in cui trascorreranno le vacanze con i figli. Per quanto qui non espressamente previsto, gli accordi tra i genitori relativi alla frequentazione con i figli ed alla loro attuazione dovranno essere ispirati al pieno rispetto sia del diritto dei minori ad un ordinato e sereno programma di vita confacente alla loro età, sia dei loro impegni scolastici e parascolastici, ludici, sportivi sia ai loro ritmi ed abitudini esistenziali.
4. Il sig. si obbliga a corrispondere mensilmente alla sig.ra a titolo di concorso Parte_2 Pt_1 Per_ Per al mantenimento ordinari di e , la somma mensile di € 500/00 (cinquecento/00) a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 10 di ogni mese. Tale somma mensile dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici ISTAT. Le spese straordinarie faranno carico ad entrambi i genitori nella percentuale del 50% ciascuno. Devono intendersi spese straordinarie tutte quelle disciplinate nel Protocollo con il Tribunale di Lucca da intendersi qui per integralmente riportate.
5. L'Assegno Unico Universale per i figli e/o ogni altro analogo pubblico beneficio e/o sostegno sarà richiesto e percepito in toto in via esclusiva dalla sig.ra ed a tal fine il sig. si Pt_1 Parte_2 obbliga a prestare la necessaria collaborazione, a consegnare tutta la documentazione richiesta, a sottoscrivere eventuali moduli ed a svolgere qualsiasi attività si rendesse all'uopo necessaria.
6. I genitori fin da ora e con la firma del presente atto prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed a iscrivere i figli e comunque entrambi i genitori danno l'assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio. Per_ Per
7. I genitori concordano di aggiungere ai figli e al cognome paterno anche quello Parte_2 materno di modo che i figli assumeranno il cognome di entrambi i genitori. A tal fine Pt_1 entrambi i genitori si obbligano a presentare istanza congiunta alla Prefettura di per Pt_2
l'aggiunta del cognome materno.
8. Spese compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di e Per_1 Pers di nati fuori dal matrimonio (rispettivamente il 9/3/2020 e il 9/10/2022) - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la loro volontà. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 17/9/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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