Art. 1. Articolo unico.
Sono abrogate le "Disposizioni per la prevenzione e la estinzione degli incendi a bordo delle navi mercantili" contenute nel regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1971 , ed in loro sostituzione sono richiamate in vigore le disposizioni sulla stessa materia contenute nel "Regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare", approvato con regio decreto 23 maggio 1932, n. 719 .
Sono abrogate le "Disposizioni per la prevenzione e la estinzione degli incendi a bordo delle navi mercantili" contenute nel regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1971 , ed in loro sostituzione sono richiamate in vigore le disposizioni sulla stessa materia contenute nel "Regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare", approvato con regio decreto 23 maggio 1932, n. 719 .