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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 04/06/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 566/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 4 giugno 2025 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc a seguito di ordinanze assunte all'udienza del 26 settembre 2024 e in data 9 aprile 2025 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 566/2024 promossa da:
(C.F. ) quale procuratrice di (C.F.: Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. DERI PIETRO P.IVA_2
Ricorrente contro
(C.F.: , Controparte_1 C.F._1
Resistente - contumace
Compare la ricorrente con l'avv. Piero Deri, che precisa le conclusioni come da Parte_1 nota depositata in data 30 maggio 2025: “conclude, quindi, in via istruttoria, affinché sia disposta l'acquisizione del fascicolo, in parte cartaceo e, in parte, telematico, della procedura esecutiva immobiliare n. 148/2012 RGE del Tribunale di Livorno e nel merito - accertare e dichiarare che il Rag.
nella sua qualità di Professionista Delegato alle operazioni di vendita nell'esecuzione Controparte_1 immobiliare rubricata al n. 148/12 R.G.E. Tribunale di Livorno, si è indebitamente appropriato della somma di €. 12.816,12= giacente sul conto corrente della procedura;
- accertare e dichiarare che, come può evincersi dai piani di riparto predisposti e depositati dal convenuto medesimo nella spiegata sua qualità, detto importo avrebbe dovuto essere assegnato e versato a nella sua qualità Parte_2 di cessionaria della creditrice procedente Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia Spa;
- condannare, quindi, il Rag. a pagare all'attrice la somma di €. 12.816,12= o quella Controparte_1 diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata come dovuta e/o ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi legali calcolati ai sensi dell'art. 1284 C.C. dalla domanda fino al saldo;
- condannare ex art. 2059 C.C. il Rag. al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti Controparte_1 dalla ricorrente da quantificarsi nella somma di €. 5.000,00= o in quella diversa maggiore e/o maggiore pagina 1 di 4 somma che l' riterrà equa e dovuta, maggiorata degli interessi legali calcolati ai sensi dell'art. CP_2
1284 C.C. dalla domanda fino al saldo;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”;
Il Giudice pronuncia sentenza che segue:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO
I. Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2024, la ricorrente , quale Parte_1 procuratrice di , domandava la condanna di a pagare la Parte_2 Controparte_1 somma di euro 12.816,12, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 cc e la condanna del predetto al risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 cc, sempre con gli interessi ai sensi dell'art. 1284 cc, nella misura di euro 5.000,00.
A sostegno della domanda, la ricorrente deduceva che: la creditrice CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA SPA interveniva nel processo esecutivo immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Livorno al n.148/2012 R.G. ES. Imm.
Iniziato a seguito del pignoramento immobiliare promosso dal creditore procedente
[...]
nei confronti della Parte_3 debitrice esecutata;
Controparte_3 con contratto in data 20 aprile 2018 la acquistava il credito da CASSA DI Parte_2
RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA SPA nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n.130/1999 con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n.52/2018; con atto in data 14 febbraio 2019 interveniva, a sua volta, nella menzionata Parte_2 procedura esecutiva immobiliare sostituendosi ex art. 111 cpc alla cedente Cassa di Risparmio di
Pistoia e della Lucchesia;
in data 10 maggio 2019 il convenuto quale delegato alla vendita dei beni Controparte_1 immobili pignorati, predisponeva il primo piano di riparto nel quale, a conclusione delle operazioni di vendita delegategli dall'Ufficio, assegnava a Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia Spa, al netto del versamento in acconto di €. 194.411,54= effettuato in suo favore ex art. 41 TUB, la somma di
€. 14.354,25; il convenuto non provvedeva al pagamento e con provvedimento del 12 novembre Controparte_1
2020 il Giudice dell'esecuzione sostituiva il delegato con il Notaio Controparte_1 Per_1
, il quale accertava che sul conto corrente della procedura non era presente la somma di
[...] euro 50.085,41, ma la minor somma di euro 6.708,83; pagina 2 di 4 alla veniva assegnata la minor somma di euro 1.538,13 e non quella prevista dal Parte_2 piano di riparto di euro 14.354,2 in quanto la differenza di euro 12.816,12 era stata prelevata indebitamente dal delegato Controparte_1 doveva essere condannato al risarcimento del danno per il comportamento illecito Controparte_1 di appropriazione della somma dovuto alla società attrice ai sensi dell'art. 2043 cc e al risarcimento del danno conseguente al comportamento illecito.
II. Il ricorso ed il pedissequo decreto venivano notificati a in data 10 luglio 2024 a Controparte_1 mezzo posta certificata indicato nel registro pubblico INIPEC e all'udienza del 26 settembre 2024 il convenuto veniva dichiarato contumace.
III. La domanda viene accolta. quale delegato alla vendita immobiliare ai sensi dell'art. 591 bis cpc nel processo Controparte_1 esecutivo immobiliare iscritto al n. 148/2012, si è indebitamente appropriato della somma di euro
43.376,58, che, a seguito dell'approvazione del progetto di riparto, era destinata agli aventi diritto ai sensi dell'art. 598 cpc.
La minor somma di euro 12.816,12 era destinata al creditore intervenuto Parte_2
Il comportamento illecito del ha arrecato un danno patrimoniale alla società Controparte_1 attrice, che deve essere risarcito ai sensi dell'art. 2043 cc.
La società attrice chiede anche il risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 cc per il comportamento penalmente illecito di appropriazione indebita, danno che viene equitativamente determinato ai sensi dell'art. 1226 cc all'attualità, tenuto conto del grave comportamento tenuto come pubblico ufficiale, tanto da ricondurre la condotta al delitto di peculato, nella misura di euro 5.000,00.
Il danno può essere accordato nella misura predetta in quanto il comportamento penalmente illecito ha generato un danno non patrimoniale alla creditrice, la quale faceva affidamento sul corretto comportamento del pubblico ufficiale.
In conclusione, viene condannato a pagare a la somma di Controparte_1 Parte_1 euro 17.816,12, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dal 10 luglio 2024 al saldo effettivo, come richiesto dalla società attrice. soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese Controparte_1 di lite a favore di (C.F. ) quale procuratrice di Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
spese che vengono liquidate nella misura di euro 237,00 per spese ed euro 3.380,00 per onorari di
[...] avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (C.F. Parte_1
) quale procuratrice di contro ogni diversa P.IVA_1 Parte_2 Controparte_1 domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: condanna a pagare a a titolo di risarcimento del danno la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 17.816,12, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dal 10 luglio 2024 al saldo effettivo;
condanna a pagare a a titolo di rimborso delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali la somma di euro 237,00 per spese ed euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 4 giugno 2025 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc a seguito di ordinanze assunte all'udienza del 26 settembre 2024 e in data 9 aprile 2025 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 566/2024 promossa da:
(C.F. ) quale procuratrice di (C.F.: Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. DERI PIETRO P.IVA_2
Ricorrente contro
(C.F.: , Controparte_1 C.F._1
Resistente - contumace
Compare la ricorrente con l'avv. Piero Deri, che precisa le conclusioni come da Parte_1 nota depositata in data 30 maggio 2025: “conclude, quindi, in via istruttoria, affinché sia disposta l'acquisizione del fascicolo, in parte cartaceo e, in parte, telematico, della procedura esecutiva immobiliare n. 148/2012 RGE del Tribunale di Livorno e nel merito - accertare e dichiarare che il Rag.
nella sua qualità di Professionista Delegato alle operazioni di vendita nell'esecuzione Controparte_1 immobiliare rubricata al n. 148/12 R.G.E. Tribunale di Livorno, si è indebitamente appropriato della somma di €. 12.816,12= giacente sul conto corrente della procedura;
- accertare e dichiarare che, come può evincersi dai piani di riparto predisposti e depositati dal convenuto medesimo nella spiegata sua qualità, detto importo avrebbe dovuto essere assegnato e versato a nella sua qualità Parte_2 di cessionaria della creditrice procedente Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia Spa;
- condannare, quindi, il Rag. a pagare all'attrice la somma di €. 12.816,12= o quella Controparte_1 diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata come dovuta e/o ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi legali calcolati ai sensi dell'art. 1284 C.C. dalla domanda fino al saldo;
- condannare ex art. 2059 C.C. il Rag. al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti Controparte_1 dalla ricorrente da quantificarsi nella somma di €. 5.000,00= o in quella diversa maggiore e/o maggiore pagina 1 di 4 somma che l' riterrà equa e dovuta, maggiorata degli interessi legali calcolati ai sensi dell'art. CP_2
1284 C.C. dalla domanda fino al saldo;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”;
Il Giudice pronuncia sentenza che segue:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO
I. Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2024, la ricorrente , quale Parte_1 procuratrice di , domandava la condanna di a pagare la Parte_2 Controparte_1 somma di euro 12.816,12, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 cc e la condanna del predetto al risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 cc, sempre con gli interessi ai sensi dell'art. 1284 cc, nella misura di euro 5.000,00.
A sostegno della domanda, la ricorrente deduceva che: la creditrice CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA SPA interveniva nel processo esecutivo immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Livorno al n.148/2012 R.G. ES. Imm.
Iniziato a seguito del pignoramento immobiliare promosso dal creditore procedente
[...]
nei confronti della Parte_3 debitrice esecutata;
Controparte_3 con contratto in data 20 aprile 2018 la acquistava il credito da CASSA DI Parte_2
RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA SPA nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n.130/1999 con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n.52/2018; con atto in data 14 febbraio 2019 interveniva, a sua volta, nella menzionata Parte_2 procedura esecutiva immobiliare sostituendosi ex art. 111 cpc alla cedente Cassa di Risparmio di
Pistoia e della Lucchesia;
in data 10 maggio 2019 il convenuto quale delegato alla vendita dei beni Controparte_1 immobili pignorati, predisponeva il primo piano di riparto nel quale, a conclusione delle operazioni di vendita delegategli dall'Ufficio, assegnava a Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia Spa, al netto del versamento in acconto di €. 194.411,54= effettuato in suo favore ex art. 41 TUB, la somma di
€. 14.354,25; il convenuto non provvedeva al pagamento e con provvedimento del 12 novembre Controparte_1
2020 il Giudice dell'esecuzione sostituiva il delegato con il Notaio Controparte_1 Per_1
, il quale accertava che sul conto corrente della procedura non era presente la somma di
[...] euro 50.085,41, ma la minor somma di euro 6.708,83; pagina 2 di 4 alla veniva assegnata la minor somma di euro 1.538,13 e non quella prevista dal Parte_2 piano di riparto di euro 14.354,2 in quanto la differenza di euro 12.816,12 era stata prelevata indebitamente dal delegato Controparte_1 doveva essere condannato al risarcimento del danno per il comportamento illecito Controparte_1 di appropriazione della somma dovuto alla società attrice ai sensi dell'art. 2043 cc e al risarcimento del danno conseguente al comportamento illecito.
II. Il ricorso ed il pedissequo decreto venivano notificati a in data 10 luglio 2024 a Controparte_1 mezzo posta certificata indicato nel registro pubblico INIPEC e all'udienza del 26 settembre 2024 il convenuto veniva dichiarato contumace.
III. La domanda viene accolta. quale delegato alla vendita immobiliare ai sensi dell'art. 591 bis cpc nel processo Controparte_1 esecutivo immobiliare iscritto al n. 148/2012, si è indebitamente appropriato della somma di euro
43.376,58, che, a seguito dell'approvazione del progetto di riparto, era destinata agli aventi diritto ai sensi dell'art. 598 cpc.
La minor somma di euro 12.816,12 era destinata al creditore intervenuto Parte_2
Il comportamento illecito del ha arrecato un danno patrimoniale alla società Controparte_1 attrice, che deve essere risarcito ai sensi dell'art. 2043 cc.
La società attrice chiede anche il risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 cc per il comportamento penalmente illecito di appropriazione indebita, danno che viene equitativamente determinato ai sensi dell'art. 1226 cc all'attualità, tenuto conto del grave comportamento tenuto come pubblico ufficiale, tanto da ricondurre la condotta al delitto di peculato, nella misura di euro 5.000,00.
Il danno può essere accordato nella misura predetta in quanto il comportamento penalmente illecito ha generato un danno non patrimoniale alla creditrice, la quale faceva affidamento sul corretto comportamento del pubblico ufficiale.
In conclusione, viene condannato a pagare a la somma di Controparte_1 Parte_1 euro 17.816,12, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dal 10 luglio 2024 al saldo effettivo, come richiesto dalla società attrice. soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese Controparte_1 di lite a favore di (C.F. ) quale procuratrice di Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
spese che vengono liquidate nella misura di euro 237,00 per spese ed euro 3.380,00 per onorari di
[...] avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (C.F. Parte_1
) quale procuratrice di contro ogni diversa P.IVA_1 Parte_2 Controparte_1 domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: condanna a pagare a a titolo di risarcimento del danno la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 17.816,12, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dal 10 luglio 2024 al saldo effettivo;
condanna a pagare a a titolo di rimborso delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali la somma di euro 237,00 per spese ed euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
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