Parere definitivo 27 maggio 2024
Accoglimento
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 30/09/2025, n. 7642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7642 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07642/2025REG.PROV.COLL.
N. 00764/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 764 del 2023, proposto dai sigg.ri
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Fabrizio Perla e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via Sistina, n. 121;
contro
Comune di Marano di Napoli (NA), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Marciano e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Nicola Bultrini, in Roma, via Germanico, n. 172;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Seconda, n. -OMISSIS-/2022 del 6 giugno 2022, con cui è stato respinto il ricorso R.G. n. -OMISSIS-/2017.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’istanza degli appellanti di passaggio della causa in decisione;
Preso atto del deposito di una memoria di costituzione e difensiva da parte del Comune di Marano di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 settembre 2025 il Cons. Pietro De Berardinis e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe i sigg.ri -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, agendo quali eredi del sig. -OMISSIS-, impugnano la sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, n. -OMISSIS-/2022 del 6 giugno 2022 e ne chiedono la riforma.
1.1. La sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto dal de cuius contro l’ordinanza del Comune di Marano di Napoli (NA) del 10 aprile 2017, recante accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione di opere abusive n. -OMISSIS- del 16 novembre 2016 e conseguente acquisizione del bene al patrimonio comunale, nonché contro la stessa ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- e contro il verbale di sopralluogo degli agenti della Polizia Municipale del 31 marzo 2017.
2. In sintesi, il T.A.R. ha innanzitutto disatteso la censura di incompetenza del dirigente responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune intimato ad adottare le ordinanze di demolizione e di accertamento dell’inottemperanza, attesa l’implicita abrogazione di ogni disposizione che stabiliva la competenza del Sindaco in materia.
2.1. Il primo giudice ha poi ritenuto smentita per tabulas la doglianza del ricorrente avente a oggetto la mancata notifica nei suoi confronti dell’ordinanza di demolizione, per avere il Comune prodotto in giudizio la suddetta ordinanza con la prova della restituzione per compiuta giacenza, ricavandone il corollario dell’acquisita definitività dell’ordinanza stessa: il contenuto dispositivo di questa e i relativi presupposti non avrebbero potuto perciò essere più contestati dal ricorrente. In ogni caso, l’ordine di demolizione reca una corretta rappresentazione in motivazione dei propri presupposti, attraverso la descrizione delle caratteristiche dei manufatti abusivi e il richiamo al vincolo paesaggistico gravante sulla zona.
2.2. Per le ragioni ora esposte, la sentenza ha altresì dichiarato irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 sollevata nel ricorso.
2.3. Da ultimo, la sentenza ha disatteso la censura di violazione del contraddittorio procedimentale, sia per la mera efficacia dichiarativa dell’atto di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale, che si limita a formalizzare l’effetto acquisitivo già verificatosi ex lege alla scadenza del termine assegnato con l’ingiunzione a demolire, sia per la natura vincolata del verbale di sopralluogo e della relazione di servizio e, ancor prima, della stessa ordinanza di demolizione.
3. Nel gravame gli appellanti censurano l’ iter logico-giuridico e le statuizioni della sentenza di prime cure, deducendo i seguenti motivi:
I) error in iudicando , incompetenza, violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, della l. 15 maggio 1997, n. 127, nonché degli artt. 107 e 109 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, eccesso di potere, violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e segg. del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché degli artt. 3 e 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241, violazione del giusto procedimento, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto, per illogicità e contraddittorietà;
II) error in iudicando , violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché degli artt. 24, 42 e 113 Cost., difetto di motivazione, eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta.
3.1. In sintesi, con il primo motivo si lamenta la carenza dei presupposti per l’adozione dell’ordine di demolizione, dal momento che l’opera realizzata consisterebbe in una struttura in muratura e lamiera grecale, posta a copertura di aree destinate ad animali da cortile, che perciò non sarebbe una “ nuova costruzione ”, ma avrebbe natura pertinenziale e come tale non richiederebbe il previo rilascio del permesso di costruire. Analogamente, le ordinanze gravate si riferiscono al capanno in ferro e lamiera grecale ed un altro manufatto ad esso affine, ma gli interventi relativi a tali manufatti costituirebbero interventi di mera manutenzione o risanamento conservativo, realizzati su un immobile preesistente al solo fine di far fronte al deterioramento dello stesso cagionato dal decorso del tempo: ad essi, per conseguenza, non potrebbe applicarsi la sanzione demolitoria. In sostanza, l’ordine di demolizione sarebbe viziato da difetto di istruttoria perché non distinguerebbe gli interventi pretesamente abusivi rispetto alla struttura preesistente, già ultimata da anni.
3.2. Con il secondo motivo gli appellanti deducono poi l’illegittimità dell’interpretazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 che non consideri la sanzione dell’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale come subordinata ai presupposti della volontarietà dell’inottemperanza protrattasi oltre il termine di legge e della mancanza di validi impedimenti alla demolizione in tale periodo di tempo. Al riguardo ripresentano la questione di legittimità costituzionale dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, ove interpretato in tal senso, sotto i profili: A) della violazione dell’art. 42 Cost., poiché l’acquisizione gratuita sarebbe provvedimento sanzionatorio che, in difetto dei citati presupposti, si muterebbe in una vera e propria misura ablatoria lesiva del diritto dell’espropriato a percepire un equo indennizzo; B) della violazione del diritto di difesa e di tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti della P.A., garantiti dagli artt. 24 e 113 Cost., in quanto con la sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale risulterebbe irrimediabilmente pregiudicato il soggetto titolare del diritto di proprietà sui beni acquisiti.
3.3. In vista della discussione dell’appello gli appellanti hanno depositato istanza di passaggio della causa in decisione sulla base degli scritti difensivi.
3.4. Il Comune di Marano di Napoli ha depositato in data 12 settembre 2025 memoria di costituzione e difensiva che, stante la violazione dei termini per gli scritti difensivi previsti dall’art. 73 c.p.a., può valere solo per la costituzione in giudizio e non anche per la difesa (v. infra ).
3.5. All’udienza pubblica del 16 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. In via preliminare, il Collegio rileva la tardività del deposito da parte del Comune di Marano di Napoli (NA) della memoria di costituzione e difensiva, siccome intervenuto il 12 settembre 2025 in violazione dei termini ex art. 73 c.p.a. senza alcuna giustificazione di detta tardività ai sensi dell’art. 54, comma 1, c.p.a.: come già accennato, pertanto, tale deposito può valere unicamente ai fini della costituzione in giudizio del Comune, ma non anche delle difese di questo, dovendo la parte di detta memoria che contiene le argomentazioni difensive dell’Amministrazione comunale essere stralciata per la sua ingiustificata tardività (cfr., ex plurimis , C.d.S., Sez. VII, 12 agosto 2025, n. 7029; id., 26 febbraio 2025, n. 1688).
5. Nel merito, il Collegio osserva quanto segue.
5.1. In via pregiudiziale deve rilevarsi che il T.A.R. ha ritenuto perfezionata la notifica per compiuta giacenza dell’ordinanza di demolizione nei confronti del privato, nonostante si legga all’esterno della busta utilizzata per la sua spedizione postale (allegata dal Comune alla copia dell’ordinanza depositata nel giudizio di primo grado in data 2 luglio 2018 come doc. 2) che la stessa è inviata al sig. -OMISSIS- all’indirizzo di Marano di Napoli, “ -OMISSIS- ”: senonché, in base a quanto si legge nel testo del provvedimento demolitorio, le opere abusive risultano realizzate in Marano di Napoli alla “ -OMISSIS- ” e quest’ultimo è l’indirizzo indicato come residenza dallo stesso sig. -OMISSIS-nel ricorso di primo grado. Le mappe del Comune di Marano di Napoli reperibili on line confermano che i recapiti ora citati – -OMISSIS- e-OMISSIS- – sono ben distinti, pur essendo le due vie adiacenti: se ne evince che, diversamente da quanto ritenuto dal T.A.R., la censura di carenza dei presupposti dell’acquisizione gratuita, dedotta dal ricorrente con il secondo motivo del ricorso di primo grado in ragione della mancata notificazione e/o comunicazione nei suoi confronti dell’ordine di demolizione, è fondata.
5.2. Il punto necessita di una precisazione.
5.3. Nel gravame gli appellanti si limitano a ricordare nella parte in fatto la circostanza dell’omessa notificazione/comunicazione nei confronti del loro dante causa dell’ordinanza di demolizione, senza farne un esplicito motivo di erroneità della sentenza appellata. Nondimeno, si è appena visto che tale circostanza era stata dedotta nel ricorso introduttivo del giudizio a supporto del secondo motivo, per dimostrare il difetto dei presupposti dell’acquisizione gratuita del bene, consistenti nella volontarietà dell’inottemperanza all’ordine demolitorio e nel contegno del proprietario, che, una volta venuto a conoscenza dell’abuso, non si adoperi per la sua cessazione e, come si è sopra evidenziato, la censura avente a oggetto la mancanza dei suindicati presupposti per l’acquisizione gratuita è esplicitamente riproposta nell’appello, con la critica alla sentenza appellata per averla disattesa: per l’effetto, detta censura deve ritenersi ammissibile. Essa, inoltre, è fondata nel merito.
5.4. Invero, premessa la ricostruzione in fatto sopra delineata, da cui emerge l’assenza della prova di un’effettiva conoscenza dell’ordinanza di demolizione in capo al sig. -OMISSIS- per l’errore del recapito in cui è incorso il Comune nello spedirgliela mediante posta, e premesso che le ricadute sul piano giuridico di siffatta ricostruzione portano alla necessità di dare priorità all’esame del secondo motivo di gravame, deve ritenersi in diritto:
A) che sia destituita di fondamento la questione di legittimità costituzionale dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 ripresentata dagli appellanti con il secondo motivo, perché tale disposizione si interpreta nel senso che per l’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale debbono sussistere i presupposti richiamati dai medesimi appellanti. Ha osservato, infatti, l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio nella recente decisione n. 13 dell’11 ottobre 2023 che l’atto di acquisizione al patrimonio comunale ha natura afflittiva e costituisce sanzione distinta da quella demolitoria, come già chiarito dalla Corte costituzionale (sentenze n. 140 del 2018, n. 427 del 1995 e n. 345 del 1991), così come ha natura afflittiva la correlata sanzione pecuniaria. In ragione di tale natura, l’illecito omissivo della mancata ottemperanza, che costituisce il presupposto dell’acquisizione, deve essere imputabile, di tal ché l’atto di acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale non può essere emesso quando risulti la non imputabilità dell’inottemperanza all’ordine di demolizione da parte del destinatario dello stesso, debitamente dimostrata da quest’ultimo, in base al principio della vicinanza alla fonte di prova (cfr. paragg. 19.5 e 19.6 della Plenaria);
B) che nel caso di specie sia, nondimeno, fondata la doglianza di illegittimità dell’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale emanato dal Comune di Marano di Napoli, per carenza dei relativi presupposti. Infatti, alla luce di quanto prima visto circa la mancata prova dell’avvenuta notificazione e/o comunicazione al privato dell’ordine di demolizione ed anzi circa la prova dell’errore compiuto dal Comune nella notifica di detto ordine al destinatario, deve concludersi per la mancanza in capo a quest’ultimo dell’imputabilità della condotta di mancata ottemperanza alla sanzione demolitoria, non essendovi la prova che egli ne avesse avuto effettiva conoscenza.
6. La mancata prova dell’avvenuta notifica al privato dell’ordine di demolizione, ed anzi la prova di un errore nella notifica, costituiscono elementi che, oltre a comportare l’accoglimento della censura di illegittimità dell’ordinanza del 10 aprile 2017 (di accertamento dell’inottemperanza) e del verbale di sopralluogo del 31 marzo 2017, sul quale la precedente si fonda, rendono, altresì, privo di valore il ragionamento svolto dal T.A.R. in ordine all’acquisita definitività dell’ordinanza di demolizione e pertanto all’impossibilità di dedurre in sede giudiziale profili di illegittimità della stessa. All’opposto, deve ritenersi che i suddetti profili fossero e siano deducibili e che quindi il primo motivo dell’appello, con cui si censurano i (pretesi) vizi dell’ordinanza di demolizione, debba essere esaminato nel merito, non potendocisi limitare a constatarne l’inammissibilità, siccome volto – nell’ipotesi qui respinta – a contestare un provvedimento divenuto inoppugnabile.
6.1. Nondimeno, il motivo in discorso è palesemente infondato nel merito, poiché gli appellanti non offrono nessuna prova del fatto che le opere per cui è causa, puntualmente descritte nell’ordinanza di demolizione e documentate con fotografie eloquenti allegate al verbale di sopralluogo del 28 ottobre 2016 (sul quale v. infra ), fossero ab origine assistite da titolo edilizio e che, perciò, l’abuso abbia ad oggetto solo gli interventi manutentivi di dette opere (i quali, tuttavia, per loro natura non potrebbero essere sanzionati con la demolizione).
6.2. In altre parole, la tesi degli appellanti secondo cui il Comune sarebbe incorso nel vizio di difetto di istruttoria nel non distinguere tra le opere originarie, presenti in loco da molto tempo, e l’intervento manutentivo/risanatore, avente sì carattere abusivo ma non sanzionabile con la demolizione, è priva di qualunque fondamento. Infatti, l’ordinanza n. -OMISSIS- elenca una serie di opere abusive da rimuovere (lungo la traversa diverse strutture esistenti realizzate in muratura e lamiera grecate, a copertura di aree destinate ad animali da cortile e per ricovero cavalli, in particolare un capanno in ferro e lamiera grecate di circa mq. 90 e un altro adiacente in muratura e copertura in lamiera grecate di circa mq. 280; infine due altri manufatti simili posti l’uno lungo la strada e l’altro in fondo alla traversa, aventi rispettivamente superficie di circa mq. 70 e di circa mq. 200): si tratta di opere di cui è stata accertata l’esistenza sul posto dal verbale di sopralluogo del 28 ottobre 2016 (prodotto quale doc. 1 dal Comune di Marano di Napoli il 2 luglio 2018) e che sono abusive, perché, come afferma il predetto verbale, “ dalle verifiche cartografiche […] nelle tavole del PRG (08/1981), non risultano individuabili tali manufatti. Gli stessi appaiono in aereofotogrammetria solo nei rilievi aerei successivi 05/1998 (per i primi due manufatti descritti) e 2003 per i successivi, e per gli stessi non sussistono titoli edilizi ”. La circostanza che si tratti dei manufatti originari presenti in loco da tempo è del tutto irrilevante, in quanto gli appellanti – va ribadito – non forniscono alcuna prova che gli stessi siano assistiti da titolo edilizio e che esclusivamente l’intervento di manutenzione/ristrutturazione/risanamento di essi non sarebbe munito di titolo.
6.3. In aggiunta, si sottolinea che la semplice lettura dell’elenco dei manufatti da rimuovere contenuto nell’ordinanza n. -OMISSIS- dimostra che si tratta di opere che, per le loro dimensioni e per i materiali in cui sono realizzate, determinano una trasformazione del territorio e che ad esse non può riconoscersi natura pertinenziale, vista la loro consistenza: ed invero, per costante giurisprudenza la nozione di pertinenza urbanistica è più ristretta di quella di pertinenza civilistica ed è riferibile solo ad opere di modeste dimensioni, quali i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili (cfr., ex plurimis , C.d.S., Sez. VII, 15 maggio 2025, n. 4182; id., 3 aprile 2023, n. 3422; Sez. II, 3 gennaio 2025, n. 807; Sez. VI, 20 novembre 2024, n. 9332; id., 19 maggio 2023, n. 5004; id., 4 gennaio 2016, n. 19; Sez. V, 12 febbraio 2013, n. 817; Sez. IV, 2 febbraio 2012, n. 615). Se ne evince che, per la loro realizzazione, sarebbe occorso il previo rilascio del permesso di costruire: di qui la legittimità dell’adozione, da parte della P.A., dell’ordine di demolizione di dette opere.
7. In conclusione, il secondo motivo di appello è fondato nei termini sopra visti, con il corollario che l’accoglimento in parte qua del gravame conduce alla riforma della sentenza appellata nella parte in cui essa ha respinto la domanda di annullamento dell’ordinanza di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e di acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale (nonché di irrogazione della sanzione di € 20.000,00), trattandosi di atto che deve invece essere annullato: del pari, per le stesse ragioni deve essere annullato anche il verbale di sopralluogo del 31 marzo 2017, che a sua volta ha accertato un’inottemperanza all’ordine di demolizione di cui difetta il presupposto dell’imputabilità.
7.1. Deve essere invece respinto il primo motivo dell’appello, in quanto integralmente infondato nel merito.
8. La fondatezza solo parziale del ricorso determina la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, come da motivazione, e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie in parte il ricorso di primo grado, secondo quanto specificato in motivazione.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ed agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a consentire l’identificazione delle persone fisiche menzionate in sentenza, ad eccezione dei difensori delle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro De Berardinis | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.