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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/04/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1324/2022
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 10/4/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Daniele Rocchi, presso il cui studio sito in Pisa, Piazza Donati, n. 15, elettivamente domicilia
RICORRENTE contro
(C.F./P.I.: Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli Avv.ti Alessandro Funari e Katya Lea Napoletano, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza
Guerrazzi n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10.4.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 23.2.2024, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'AVA n. 38720230001464732000 per l'importo complessivo di € 6.864,69 per omesso versamento dei contributi commercianti nel periodo dal 01/2017 al 12/2017.
Più in particolare, dedusse come le somme di cui all'AVA impugnato erano relative ad irregolarità dei pagamenti relativa alla dichiarazione Modello Redditi 2018 rif. anno
Pag. 1 di 3 imposta 2017, in relazione alle quali era stata ottenuta una dilazione nel pagamento con prima rata scadente il 19.07.2021 ed ultima rata scadente il 30.04.2026. Le rate risultavano regolarmente pagate entro le scadenze del piano di dilazione “con prima rata scadente il 19.07.2021 ed ultima rata scadente il 30.04.2026. Le rate risultano regolarmente pagate entro le scadenze del piano di dilazione”.
1.1. Con memoria depositata in data 31.3.2025 si è costituita l' in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore, la quale si è opposta all'accoglimento delle domande ex adverso spiegate, evidenziando tuttavia come “Per quanto sopra, si fa presente che il debito contributivo riguardante la contribuzione a percentuale anno 2017 risulta effettivamente in dilazione con Agenzia delle entrate, con pagamenti regolari, sia per il titolare che per il collaboratore. In estratto debitorio della posizione commerciante, di conseguenza, tale debito diminuirà nel tempo in corrispondenza del pagamento regolare delle rate di dilazione da parte del ricorrente, i cui flussi verranno man mano contabilizzati sulla posizione, fino all'eventuale estinzione totale… L'Ufficio rileva che
è possibile mantenere la sospensione dell'avviso di addebito in questione e procedere man mano allo sgravio dei contributi che verranno accreditati sulla posizione a seguito degli ulteriori versamenti delle rate della dilazione oppure è possibile effettuare uno sgravio totale dell'avviso di addebito e, qualora, nel tempo il contribuente non dovesse mantenere la regolarità nei versamenti della dilazione con Agenzia delle entrate, provvedere a trasmettere nuovamente a ruolo il residuo”.
2. Il ricorso è fondato
2.1. Per quanto è dato desumere dalle allegazioni delle parti, l'AVA impugnata è relativo a contribuzione già ammessa al beneficio della dilazione nei pagamenti con adempimenti, peraltro, regolari da parte del ricorrente.
Di conseguenza, esso deve essere annullato pena un'inammissibile duplicazione di contribuzione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) annulla l'AVA impugnato n. 38720230001464732000;
Pag. 2 di 3 2) condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1
processuali, liquidate in euro 43,00 per esborsi ed euro 2.697,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1324/2022
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 10/4/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Daniele Rocchi, presso il cui studio sito in Pisa, Piazza Donati, n. 15, elettivamente domicilia
RICORRENTE contro
(C.F./P.I.: Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli Avv.ti Alessandro Funari e Katya Lea Napoletano, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza
Guerrazzi n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10.4.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 23.2.2024, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'AVA n. 38720230001464732000 per l'importo complessivo di € 6.864,69 per omesso versamento dei contributi commercianti nel periodo dal 01/2017 al 12/2017.
Più in particolare, dedusse come le somme di cui all'AVA impugnato erano relative ad irregolarità dei pagamenti relativa alla dichiarazione Modello Redditi 2018 rif. anno
Pag. 1 di 3 imposta 2017, in relazione alle quali era stata ottenuta una dilazione nel pagamento con prima rata scadente il 19.07.2021 ed ultima rata scadente il 30.04.2026. Le rate risultavano regolarmente pagate entro le scadenze del piano di dilazione “con prima rata scadente il 19.07.2021 ed ultima rata scadente il 30.04.2026. Le rate risultano regolarmente pagate entro le scadenze del piano di dilazione”.
1.1. Con memoria depositata in data 31.3.2025 si è costituita l' in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore, la quale si è opposta all'accoglimento delle domande ex adverso spiegate, evidenziando tuttavia come “Per quanto sopra, si fa presente che il debito contributivo riguardante la contribuzione a percentuale anno 2017 risulta effettivamente in dilazione con Agenzia delle entrate, con pagamenti regolari, sia per il titolare che per il collaboratore. In estratto debitorio della posizione commerciante, di conseguenza, tale debito diminuirà nel tempo in corrispondenza del pagamento regolare delle rate di dilazione da parte del ricorrente, i cui flussi verranno man mano contabilizzati sulla posizione, fino all'eventuale estinzione totale… L'Ufficio rileva che
è possibile mantenere la sospensione dell'avviso di addebito in questione e procedere man mano allo sgravio dei contributi che verranno accreditati sulla posizione a seguito degli ulteriori versamenti delle rate della dilazione oppure è possibile effettuare uno sgravio totale dell'avviso di addebito e, qualora, nel tempo il contribuente non dovesse mantenere la regolarità nei versamenti della dilazione con Agenzia delle entrate, provvedere a trasmettere nuovamente a ruolo il residuo”.
2. Il ricorso è fondato
2.1. Per quanto è dato desumere dalle allegazioni delle parti, l'AVA impugnata è relativo a contribuzione già ammessa al beneficio della dilazione nei pagamenti con adempimenti, peraltro, regolari da parte del ricorrente.
Di conseguenza, esso deve essere annullato pena un'inammissibile duplicazione di contribuzione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) annulla l'AVA impugnato n. 38720230001464732000;
Pag. 2 di 3 2) condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1
processuali, liquidate in euro 43,00 per esborsi ed euro 2.697,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 3 di 3