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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/11/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. 743/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 743/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria – Accesso al
Fondo di garanzia per il TFR e dei crediti di lavoro” e vertente
TRA
( - avv. PEPE ENRICO Parte_1 C.F._1
( ) e AVV. ANTONELLO MATRONE C.F._2
( C.F._3
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ; C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 7 r.g. 743/2025
Con ricorso depositato in data 13.2.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva all'adito Tribunale di accertare e dichiarare l'inadempienza dell'istituto adito - quale titolare del Fondo di Garanzia - per il pagamento delle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre
2019 e del tfr maturate nei confronti del datore di lavoro e di condannare CP_ l al pagamento di € 4.080,26, con vittoria di spese. Assumeva di essere stato alle dipendenze della società ICS s.r.l. dal 09.09.2019 al
17.12.2019, data in cui aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa a seguito del mancato pagamento delle suddette mensilità e che aveva provveduto ad azionare le vie legali per il recupero delle spettanze.
Evidenziava che, a tal fine, con verbale diffida accertativa per crediti patrimoniali dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno era stato intimato alla società il pagamento di € 4.080,26, netti;
che tale verbale veniva reso esecutivo dall'Ispettorato Territoriale del lavoro di Salerno prot.
N. 1344 del 15.3.2022; che, successivamente, in data 31.5.2022, aveva provveduto a notificare alla società datrice di lavoro atto di precetto, senza mai aver avuto riscontro;
che aveva altresì provveduto ad effettuare pignoramento mobiliare presso la sede della società, ricevendo verbale negativo;
che non sussistevano le condizioni per promuovere l'apertura di una procedura concorsuale.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 15.04.2025, concludendo per il rigetto del ricorso. Assumeva l resistente che il ricorrente non CP_2 aveva completato la procedura di recupero nei confronti della società condizione per l'accesso al Fondo e che pertanto l aveva richiesto CP_2
l'integrazione documentale.
Va preliminarmente ricordato in diritto che, ai sensi dell'art. 2, comma
1 della l. n. 297 del 1982, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è stato istituito il Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento della spettanza di cui all'art. 2120 c.c.
La giurisprudenza di legittimità condivisa dal Tribunale ha ritenuto, mutando il precedente indirizzo, che il diritto del lavoratore di ottenere CP_ dall' , in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del tfr
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a carico dello speciale Fondo di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n.
297, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale); diritto che si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna CP_ domanda di pagamento può essere rivolta all e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (cfr. Cass. 12971/14; conforme Cass. 20547/15).
Più in particolare, la l. n. 297 del 1982, all'art. 2, ha previsto il CP_ pagamento del tfr da parte dell' quando l'impresa sia assoggettata a fallimento, ovvero quando (comma 5, per la parte che qui interessa) il datore di lavoro, non soggetto alla legge fallimentare, venga sottoposto senza esito ad esecuzione forzata. La Corte di legittimità ha poi ritenuto che una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n. 987 del 1980 consenta, secondo una ragionevole interpretazione, l'ingresso ad un'azione nei confronti del Fondo di Garanzia, quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa (cfr. Cass. 6452/17; nello stesso senso, Cass. 7585/11; Cass. 15662/10; Cass. 1178/08; Cass. 7466/07).
L'espressione "non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942" va quindi interpretata nel senso che l'azione della citata l. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettabile a fallimento o procedure similari, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo.
Ciò detto, va osservato, da un lato, che, qualora il datore di lavoro sia un imprenditore commerciale, il lavoratore, per potere ottenere l'immediato pagamento (nel rispetto del termine di sessanta giorni dalla domanda) del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia istituito presso CP_ l' , deve provare, oltre alla cessazione del rapporto di lavoro e all'inadempimento, in tutto o in parte, posto in essere dal debitore, anche lo
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stato di insolvenza in cui versa quest'ultimo, utilizzando, a tal fine, la presunzione legale prevista dalla legge (l'apertura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa o del concordato preventivo nei confronti del medesimo debitore); viceversa, qualora non sia possibile l'applicazione della legge fallimentare perché non ricorre la condizione soggettiva di cui all'art. 1 del regio decreto n. 267 del 1942, il lavoratore, allo scopo sopra indicato, oltre alla prova dell'avvenuta conclusione del rapporto di lavoro e all'inadempimento, in tutto o in parte, posto in essere dal datore di lavoro, deve fornire anche l'ulteriore prova che quest'ultimo non è soggetto alle procedure esecutive concorsuali e deve, inoltre, dimostrare, in base alla diversa presunzione legale pure prevista dalla legge (l'esperimento di una procedura esecutiva individuale, senza che ne sia necessario il compimento), che mancano o sono insufficienti le garanzie patrimoniali del debitore (cfr. Cass. 3511/01; conf. Cass. 1136/02).
Dall'altro lato, se l'azione del lavoratore nei confronti del Fondo è legittima ove “l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e
l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa”, appare oltremodo antieconomica e CP_ contraria al principio di causalità processuale la pretesa dell a che il lavoratore, pur avendo un credito inferiore alla soglia, spieghi comunque una domanda giudiziale per la declaratoria di fallimento, pur sapendo che la stessa - salvo poco probabili interventi di terzi in assenza di pubblicità legale - non potrà trovare accoglimento e, anzi, esporrebbe il lavoratore al paradosso di una sua condanna alle spese processuali oltre che all'anticipo delle proprie. In altri termini, appare un mero formalismo non sorretto da alcuna giustificazione e anzi contrario al principio di non dispersione dei mezzi dell'apparato del sistema Giustizia chiedere al lavoratore che intenda accedere al Fondo di intraprendere sempre e comunque una causa per la declaratoria di fallimento, molto probabilmente destinata al rigetto, anche quando il suo credito sia inferiore alla soglia prevista dalla legge fallimentare/liquidazione giudiziale.
In tali casi, ritiene il decidente che possa ritenersi bastevole il serio e adeguato tentativo di esecuzione forzata avverso i beni del debitore ovvero il lavoratore deve dimostrare di aver cercato di ottenere il proprio credito ricercando con la normale diligenza i beni nei luoghi ricollegabili alla
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persona del debitore. La Corte Regolatrice, sul punto, ha condivisibilmente affermato che, in caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, CP_ istituito presso l ex art. 2 della l. n. 297 del 1982, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata, comportante, in particolare, secondo l'uso della normale diligenza, la ricerca di beni presso i luoghi ricollegabili "de jure" alla persona del debitore, come ad esempio quelli della nascita, della residenza, del domicilio o della sede dell'impresa (cfr. Cass. n. 17593/16, ove la S.C. ha confermato la sentenza di merito fondata sul rilievo che il ricorrente si era limitato all'infruttuosa esecuzione mobiliare senza nulla documentare in ordine alla consistenza del patrimonio immobiliare del debitore).
Tanto necessariamente premesso in diritto e rilevato che il credito dell'attore è comunque sotto-soglia, tale da non dover giustificare la richiesta di apertura di procedura concorsuale, la domanda attorea sul tfr merita accoglimento proprio in quanto il lavoratore, alla luce della documentazione offerta in comunicazione, ha dimostrato di aver tentato con adeguata diligenza di ottenere il credito anche attraverso l'utilizzo della esecuzione forzata. Invero, dalla visura camerale in atti emerge che la CP_ datrice non possiede beni immobili (né l , quale parte diligente, ha provato il contrario) e non ha depositato bilanci dopo il 2020. Inoltre, il lavoratore ha finanche tentato un pignoramento mobiliare in 17.07.2022, che non ha avuto successo per ragioni indipendenti dalla sua volontà. Sotto CP_ quest'ultimo aspetto, non si condivide l'asserzione dell secondo cui un pignoramento “mancato” per assenza/irreperibilità dell'esecutato sarebbe privo di effetti per i fini di cui è causa, atteso che non si può pretendere che il lavoratore tenti ulteriori accessi - di più che probabile esito negativo - aggravando le spese e aumentando i tempi di riscossione delle sue spettanze verso il Fondo. Appare, pertanto, secondo il decidente, bastevole e indice di seria e adeguata diligenza constatare la mancata fruttuosità del tentativo di pignoramento per poter richiedere l'intervento del Fondo.
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CP_ L sarà, pertanto, tenuto all'anticipo del tfr che, sulla base del titolo esecutivo in atti, è pari alla somma di € 535,26.
Quanto alle ultime tre mensilità (settembre, ottobre e novembre 2019) di cui al d.lgs. 80/92, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il
Fondo di Garanzia si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono (alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C -
373\95), non la data d'apertura della procedura concorsuale, ma la data di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa procedura, ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione d'apertura della procedura concorsuale (cfr. Cass. 1885/05 ove la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda del lavoratore, essendo trascorsi oltre due anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e l'apertura della procedura concorsuale, senza considerare che il lavoratore si era attivato a richiedere, entro l'anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, un decreto d'ingiunzione; conf. Cass. 12634/08). Per la Corte Regolatrice, quindi, l'applicazione del principio enunciato dalla Corte di giustizia delle
CO OP (nella sentenza 10 luglio 1997, causa C-373/95) non può non prescindere dalla domanda di apertura della procedura concorsuale, che deve essere, di conseguenza, necessariamente surrogata da qualsiasi altra iniziativa, parimenti volta ad ottenere tutela giurisdizionale per i "diritti (.....) garantiti dalla direttiva". La stessa applicazione del principio enunciato dalla Corte di giustizia (nella sentenza
10 luglio 1997, causa C-373/95, cit., appunto) che è stata prospettata per il caso di datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali, risulta quindi coerente, da un lato, con il principio medesimo - come si legge, (anche) alla luce della ratio decidendi ad esso sottesa - e garantisce, dall'altro, parità di trattamento - quanto a tutela dei diritti, in caso di insolvenza del datore di lavoro - ai lavoratori subordinati, a prescindere dalla soggezione, o meno, dello stesso datore di lavoro a procedure concorsuali. In definitiva, il Fondo CP_ di garanzia (istituito presso l e dal medesimo gestito, ai sensi dell'art. 2
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della legge n. 297 del 1982 e dell'art. 2 del decreto legislativo n. 80 del
1992) "si sostituisce" ai datore di lavoro nel pagamento dei "crediti di lavoro…inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono" qualsiasi iniziativa del lavoratore, che - come la domanda di apertura della procedura concorsuale - sia parimenti volta a far valere in giudizio quei diritti, fermo restando, tuttavia, che la garanzia del
Fondo non può essere concessa prima della decisione di apertura di tale procedura (Cass. n. 1885/05, in motivazione).
Fatta questa ricostruzione in diritto e precisati i termini e le modalità per la richiesta del credito previdenziale azionabile nei confronti dell'istituto, nel caso di specie va, in primo luogo, osservato che, dagli atti offerti in comunicazione, si rinviene che il primo atto intrapreso dal lavoratore per l'ottenimento di tali crediti è il verbale di diffida accertativa del 28.09.2021, a cui è seguito il precetto notificato il 31.05.2022. Entrambi gli atti sono, tuttavia, successivi ai dodici mesi prescritti dalla legge rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro (occorsa in data 16.12.2019) e non CP_ possono, quindi, essere erogati dall . CP_ In definitiva, in accoglimento parziale del ricorso, l va condannato al pagamento, in favore della parte ricorrente, della sola somma di € 535,26 a titolo di tfr, a cui vanno aggiunti gli accessori di legge.
Spese compensate per reciproca soccombenza.
P. Q. M.
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, respingendo ogni altra CP_ domanda attorea, condanna l - quale titolare del Fondo di Garanzia - al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 535,26, oltre accessori di legge, a titolo di tfr dovuto da ICS s.r.l.;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 743/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria – Accesso al
Fondo di garanzia per il TFR e dei crediti di lavoro” e vertente
TRA
( - avv. PEPE ENRICO Parte_1 C.F._1
( ) e AVV. ANTONELLO MATRONE C.F._2
( C.F._3
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ; C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 13.2.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva all'adito Tribunale di accertare e dichiarare l'inadempienza dell'istituto adito - quale titolare del Fondo di Garanzia - per il pagamento delle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre
2019 e del tfr maturate nei confronti del datore di lavoro e di condannare CP_ l al pagamento di € 4.080,26, con vittoria di spese. Assumeva di essere stato alle dipendenze della società ICS s.r.l. dal 09.09.2019 al
17.12.2019, data in cui aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa a seguito del mancato pagamento delle suddette mensilità e che aveva provveduto ad azionare le vie legali per il recupero delle spettanze.
Evidenziava che, a tal fine, con verbale diffida accertativa per crediti patrimoniali dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno era stato intimato alla società il pagamento di € 4.080,26, netti;
che tale verbale veniva reso esecutivo dall'Ispettorato Territoriale del lavoro di Salerno prot.
N. 1344 del 15.3.2022; che, successivamente, in data 31.5.2022, aveva provveduto a notificare alla società datrice di lavoro atto di precetto, senza mai aver avuto riscontro;
che aveva altresì provveduto ad effettuare pignoramento mobiliare presso la sede della società, ricevendo verbale negativo;
che non sussistevano le condizioni per promuovere l'apertura di una procedura concorsuale.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 15.04.2025, concludendo per il rigetto del ricorso. Assumeva l resistente che il ricorrente non CP_2 aveva completato la procedura di recupero nei confronti della società condizione per l'accesso al Fondo e che pertanto l aveva richiesto CP_2
l'integrazione documentale.
Va preliminarmente ricordato in diritto che, ai sensi dell'art. 2, comma
1 della l. n. 297 del 1982, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è stato istituito il Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento della spettanza di cui all'art. 2120 c.c.
La giurisprudenza di legittimità condivisa dal Tribunale ha ritenuto, mutando il precedente indirizzo, che il diritto del lavoratore di ottenere CP_ dall' , in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del tfr
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a carico dello speciale Fondo di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n.
297, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale); diritto che si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna CP_ domanda di pagamento può essere rivolta all e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (cfr. Cass. 12971/14; conforme Cass. 20547/15).
Più in particolare, la l. n. 297 del 1982, all'art. 2, ha previsto il CP_ pagamento del tfr da parte dell' quando l'impresa sia assoggettata a fallimento, ovvero quando (comma 5, per la parte che qui interessa) il datore di lavoro, non soggetto alla legge fallimentare, venga sottoposto senza esito ad esecuzione forzata. La Corte di legittimità ha poi ritenuto che una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n. 987 del 1980 consenta, secondo una ragionevole interpretazione, l'ingresso ad un'azione nei confronti del Fondo di Garanzia, quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa (cfr. Cass. 6452/17; nello stesso senso, Cass. 7585/11; Cass. 15662/10; Cass. 1178/08; Cass. 7466/07).
L'espressione "non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942" va quindi interpretata nel senso che l'azione della citata l. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettabile a fallimento o procedure similari, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo.
Ciò detto, va osservato, da un lato, che, qualora il datore di lavoro sia un imprenditore commerciale, il lavoratore, per potere ottenere l'immediato pagamento (nel rispetto del termine di sessanta giorni dalla domanda) del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia istituito presso CP_ l' , deve provare, oltre alla cessazione del rapporto di lavoro e all'inadempimento, in tutto o in parte, posto in essere dal debitore, anche lo
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stato di insolvenza in cui versa quest'ultimo, utilizzando, a tal fine, la presunzione legale prevista dalla legge (l'apertura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa o del concordato preventivo nei confronti del medesimo debitore); viceversa, qualora non sia possibile l'applicazione della legge fallimentare perché non ricorre la condizione soggettiva di cui all'art. 1 del regio decreto n. 267 del 1942, il lavoratore, allo scopo sopra indicato, oltre alla prova dell'avvenuta conclusione del rapporto di lavoro e all'inadempimento, in tutto o in parte, posto in essere dal datore di lavoro, deve fornire anche l'ulteriore prova che quest'ultimo non è soggetto alle procedure esecutive concorsuali e deve, inoltre, dimostrare, in base alla diversa presunzione legale pure prevista dalla legge (l'esperimento di una procedura esecutiva individuale, senza che ne sia necessario il compimento), che mancano o sono insufficienti le garanzie patrimoniali del debitore (cfr. Cass. 3511/01; conf. Cass. 1136/02).
Dall'altro lato, se l'azione del lavoratore nei confronti del Fondo è legittima ove “l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e
l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa”, appare oltremodo antieconomica e CP_ contraria al principio di causalità processuale la pretesa dell a che il lavoratore, pur avendo un credito inferiore alla soglia, spieghi comunque una domanda giudiziale per la declaratoria di fallimento, pur sapendo che la stessa - salvo poco probabili interventi di terzi in assenza di pubblicità legale - non potrà trovare accoglimento e, anzi, esporrebbe il lavoratore al paradosso di una sua condanna alle spese processuali oltre che all'anticipo delle proprie. In altri termini, appare un mero formalismo non sorretto da alcuna giustificazione e anzi contrario al principio di non dispersione dei mezzi dell'apparato del sistema Giustizia chiedere al lavoratore che intenda accedere al Fondo di intraprendere sempre e comunque una causa per la declaratoria di fallimento, molto probabilmente destinata al rigetto, anche quando il suo credito sia inferiore alla soglia prevista dalla legge fallimentare/liquidazione giudiziale.
In tali casi, ritiene il decidente che possa ritenersi bastevole il serio e adeguato tentativo di esecuzione forzata avverso i beni del debitore ovvero il lavoratore deve dimostrare di aver cercato di ottenere il proprio credito ricercando con la normale diligenza i beni nei luoghi ricollegabili alla
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persona del debitore. La Corte Regolatrice, sul punto, ha condivisibilmente affermato che, in caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, CP_ istituito presso l ex art. 2 della l. n. 297 del 1982, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata, comportante, in particolare, secondo l'uso della normale diligenza, la ricerca di beni presso i luoghi ricollegabili "de jure" alla persona del debitore, come ad esempio quelli della nascita, della residenza, del domicilio o della sede dell'impresa (cfr. Cass. n. 17593/16, ove la S.C. ha confermato la sentenza di merito fondata sul rilievo che il ricorrente si era limitato all'infruttuosa esecuzione mobiliare senza nulla documentare in ordine alla consistenza del patrimonio immobiliare del debitore).
Tanto necessariamente premesso in diritto e rilevato che il credito dell'attore è comunque sotto-soglia, tale da non dover giustificare la richiesta di apertura di procedura concorsuale, la domanda attorea sul tfr merita accoglimento proprio in quanto il lavoratore, alla luce della documentazione offerta in comunicazione, ha dimostrato di aver tentato con adeguata diligenza di ottenere il credito anche attraverso l'utilizzo della esecuzione forzata. Invero, dalla visura camerale in atti emerge che la CP_ datrice non possiede beni immobili (né l , quale parte diligente, ha provato il contrario) e non ha depositato bilanci dopo il 2020. Inoltre, il lavoratore ha finanche tentato un pignoramento mobiliare in 17.07.2022, che non ha avuto successo per ragioni indipendenti dalla sua volontà. Sotto CP_ quest'ultimo aspetto, non si condivide l'asserzione dell secondo cui un pignoramento “mancato” per assenza/irreperibilità dell'esecutato sarebbe privo di effetti per i fini di cui è causa, atteso che non si può pretendere che il lavoratore tenti ulteriori accessi - di più che probabile esito negativo - aggravando le spese e aumentando i tempi di riscossione delle sue spettanze verso il Fondo. Appare, pertanto, secondo il decidente, bastevole e indice di seria e adeguata diligenza constatare la mancata fruttuosità del tentativo di pignoramento per poter richiedere l'intervento del Fondo.
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CP_ L sarà, pertanto, tenuto all'anticipo del tfr che, sulla base del titolo esecutivo in atti, è pari alla somma di € 535,26.
Quanto alle ultime tre mensilità (settembre, ottobre e novembre 2019) di cui al d.lgs. 80/92, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il
Fondo di Garanzia si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono (alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C -
373\95), non la data d'apertura della procedura concorsuale, ma la data di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa procedura, ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione d'apertura della procedura concorsuale (cfr. Cass. 1885/05 ove la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda del lavoratore, essendo trascorsi oltre due anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e l'apertura della procedura concorsuale, senza considerare che il lavoratore si era attivato a richiedere, entro l'anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, un decreto d'ingiunzione; conf. Cass. 12634/08). Per la Corte Regolatrice, quindi, l'applicazione del principio enunciato dalla Corte di giustizia delle
CO OP (nella sentenza 10 luglio 1997, causa C-373/95) non può non prescindere dalla domanda di apertura della procedura concorsuale, che deve essere, di conseguenza, necessariamente surrogata da qualsiasi altra iniziativa, parimenti volta ad ottenere tutela giurisdizionale per i "diritti (.....) garantiti dalla direttiva". La stessa applicazione del principio enunciato dalla Corte di giustizia (nella sentenza
10 luglio 1997, causa C-373/95, cit., appunto) che è stata prospettata per il caso di datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali, risulta quindi coerente, da un lato, con il principio medesimo - come si legge, (anche) alla luce della ratio decidendi ad esso sottesa - e garantisce, dall'altro, parità di trattamento - quanto a tutela dei diritti, in caso di insolvenza del datore di lavoro - ai lavoratori subordinati, a prescindere dalla soggezione, o meno, dello stesso datore di lavoro a procedure concorsuali. In definitiva, il Fondo CP_ di garanzia (istituito presso l e dal medesimo gestito, ai sensi dell'art. 2
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della legge n. 297 del 1982 e dell'art. 2 del decreto legislativo n. 80 del
1992) "si sostituisce" ai datore di lavoro nel pagamento dei "crediti di lavoro…inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono" qualsiasi iniziativa del lavoratore, che - come la domanda di apertura della procedura concorsuale - sia parimenti volta a far valere in giudizio quei diritti, fermo restando, tuttavia, che la garanzia del
Fondo non può essere concessa prima della decisione di apertura di tale procedura (Cass. n. 1885/05, in motivazione).
Fatta questa ricostruzione in diritto e precisati i termini e le modalità per la richiesta del credito previdenziale azionabile nei confronti dell'istituto, nel caso di specie va, in primo luogo, osservato che, dagli atti offerti in comunicazione, si rinviene che il primo atto intrapreso dal lavoratore per l'ottenimento di tali crediti è il verbale di diffida accertativa del 28.09.2021, a cui è seguito il precetto notificato il 31.05.2022. Entrambi gli atti sono, tuttavia, successivi ai dodici mesi prescritti dalla legge rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro (occorsa in data 16.12.2019) e non CP_ possono, quindi, essere erogati dall . CP_ In definitiva, in accoglimento parziale del ricorso, l va condannato al pagamento, in favore della parte ricorrente, della sola somma di € 535,26 a titolo di tfr, a cui vanno aggiunti gli accessori di legge.
Spese compensate per reciproca soccombenza.
P. Q. M.
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, respingendo ogni altra CP_ domanda attorea, condanna l - quale titolare del Fondo di Garanzia - al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 535,26, oltre accessori di legge, a titolo di tfr dovuto da ICS s.r.l.;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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