TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/12/2025, n. 2308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2308 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5503/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Luisa Berti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5503/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv. ti Roberta Parte_1 C.F._1
UA e RI SO, elettivamente domiciliata in Milano, via Bartolini n. 9, presso il difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE – CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, ritualmente notificato, la Sig. ra ha convenuto in giudizio il Sig. Parte_1
pagina 1 di 4 per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di consulenza concluso fra le parti, Controparte_1
nonché per sentire condannare quest'ultimo alla restituzione dell'importo pari ad € 20.000,00, pagato a titolo di acconto sul compenso per le prestazioni professionali future.
Il convenuto non si è costituito nel presente giudizio, restando contumace.
Dalla documentazione acquisita agli atti (avviso di verifica della Guardia di Finanza di Monza del
14.10.2024, contabile di bonifico, in favore del Sig. , del 4.11.2024, fattura del Controparte_1
7.11.2024, biglietto del treno Milano – Napoli, corrispondenza intercorsa fra le parti) e dall'istruttoria esperita in corso di causa (testimone, Sig. ) è emerso quanto segue. Testimone_1
In data 14.10 2024 la ricorrente ha ricevuto, dalla Guardia di Finanza di Monza, un avviso di accertamento sull'imposta sui redditi.
In seguito alla predetta segnalazione, la ricorrente ha conferito incarico al resistente affinchè
l'assistesse in ordine alla posizione fiscale evidenziata dalla Guardia di Finanza e, a tal fine, su richiesta di quest'ultimo, ha effettuato, in suo favore, il pagamento di € 20.000,00, a titolo di acconto sul compenso.
In data 21.11.2024, la ricorrente ed il Sig. , in qualità di commercialista, si sono recati Testimone_1
da Milano a Napoli al fine di incontrare il Sig. per organizzare l'attività difensiva, Controparte_1
che sarebbe stata svolta dal predetto unitamente ad un team di altri professionisti, nonché al fine di predisporre il passaggio di consegne della documentazione contabile e fiscale.
Il resistente, tuttavia, ha omesso successivamente di porre in essere alcuna, ulteriore, attività
professionale, rendendosi di fatto irreperibile.
Stante quanto sopra, risulta accertato il grave inadempimento posto in essere dal resistente, in relazione al contratto di consulenza concluso fra le parti;
per tale motivo deve essere accolta la domanda avanzata dalla ricorrente volta alla risoluzione del predetto contratto, con conseguente condanna del Sig. alla restituzione, in favore della Sig.ra Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 20.000,00, pagati a titolo di acconto sul compenso. pagina 2 di 4 Si osserva che la Suprema Corte, in tema di prova dell'inadempimento, ha statuito quanto segue: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. 2001, n. 13533).
Nel caso di specie, la ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio, anche mediante la produzione documentale, mentre il resistente non ha fornito la prova del fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa.
Si osserva, altresì, che deve accolta la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla ricorrente,
con riferimento alla spesa relativa al biglietto del treno, da Milano a Napoli, dell'importo di € 399,66;
per tale motivo il resistente deve essere condannato a pagare alla ricorrente la somma di € 399,66, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo;
per il resto, la ricorrente non ha dimostrato di aver subito danni ulteriori.
Si rileva, infine, che non può essere accolta la domanda avanzata dalla ricorrente, relativa alla rivalutazione monetaria dell'importo capitale di € 20.000,00, in quanto non ha dimostrato di aver subito un maggior danno, derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali (Cass. 2020, 14158).
Le spese del presente giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate, a carico del resistente, nel dispositivo che segue.
Tenuto conto del mancato riscontro all'invito di negoziazione assistita, deve essere accolta la domanda della ricorrente di condanna del resistente al pagamento della somma di € 800,00,
equitativamente determinata, ex art. 96, c.p.c. (Trib. Torino sez. III, del 18.01.2017; Trib. Torino, sez.
III, del 21.09.2021, n. 4302).
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- dichiara risolto il contratto concluso fra le parti;
- condanna il Sig. al pagamento, in favore della Sig.ra , Controparte_1 Parte_1
della somma di € 20.000,00, oltre agli interessi legali dal 4.11.2024 al pagamento effettivo;
- condanna il Sig. al pagamento, in favore della Sig.ra , Controparte_1 Parte_1
della somma di € 399, 66, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al pagamento effettivo;
- condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio,
liquidate in complessivi € 5.341,00 (di cui € 264,00, per spese esenti ed € 5.077,00 per compensi professionali), oltre alle spese generali, alla CPA e all'IVA.
- condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, dell'ulteriore somma di €
800,00, ex art. 96 c.p.c., oltre interessi dalla data della sentenza al saldo effettivo.
Monza, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott. ssa Luisa Berti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Luisa Berti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5503/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv. ti Roberta Parte_1 C.F._1
UA e RI SO, elettivamente domiciliata in Milano, via Bartolini n. 9, presso il difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE – CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, ritualmente notificato, la Sig. ra ha convenuto in giudizio il Sig. Parte_1
pagina 1 di 4 per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di consulenza concluso fra le parti, Controparte_1
nonché per sentire condannare quest'ultimo alla restituzione dell'importo pari ad € 20.000,00, pagato a titolo di acconto sul compenso per le prestazioni professionali future.
Il convenuto non si è costituito nel presente giudizio, restando contumace.
Dalla documentazione acquisita agli atti (avviso di verifica della Guardia di Finanza di Monza del
14.10.2024, contabile di bonifico, in favore del Sig. , del 4.11.2024, fattura del Controparte_1
7.11.2024, biglietto del treno Milano – Napoli, corrispondenza intercorsa fra le parti) e dall'istruttoria esperita in corso di causa (testimone, Sig. ) è emerso quanto segue. Testimone_1
In data 14.10 2024 la ricorrente ha ricevuto, dalla Guardia di Finanza di Monza, un avviso di accertamento sull'imposta sui redditi.
In seguito alla predetta segnalazione, la ricorrente ha conferito incarico al resistente affinchè
l'assistesse in ordine alla posizione fiscale evidenziata dalla Guardia di Finanza e, a tal fine, su richiesta di quest'ultimo, ha effettuato, in suo favore, il pagamento di € 20.000,00, a titolo di acconto sul compenso.
In data 21.11.2024, la ricorrente ed il Sig. , in qualità di commercialista, si sono recati Testimone_1
da Milano a Napoli al fine di incontrare il Sig. per organizzare l'attività difensiva, Controparte_1
che sarebbe stata svolta dal predetto unitamente ad un team di altri professionisti, nonché al fine di predisporre il passaggio di consegne della documentazione contabile e fiscale.
Il resistente, tuttavia, ha omesso successivamente di porre in essere alcuna, ulteriore, attività
professionale, rendendosi di fatto irreperibile.
Stante quanto sopra, risulta accertato il grave inadempimento posto in essere dal resistente, in relazione al contratto di consulenza concluso fra le parti;
per tale motivo deve essere accolta la domanda avanzata dalla ricorrente volta alla risoluzione del predetto contratto, con conseguente condanna del Sig. alla restituzione, in favore della Sig.ra Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 20.000,00, pagati a titolo di acconto sul compenso. pagina 2 di 4 Si osserva che la Suprema Corte, in tema di prova dell'inadempimento, ha statuito quanto segue: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. 2001, n. 13533).
Nel caso di specie, la ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio, anche mediante la produzione documentale, mentre il resistente non ha fornito la prova del fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa.
Si osserva, altresì, che deve accolta la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla ricorrente,
con riferimento alla spesa relativa al biglietto del treno, da Milano a Napoli, dell'importo di € 399,66;
per tale motivo il resistente deve essere condannato a pagare alla ricorrente la somma di € 399,66, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo;
per il resto, la ricorrente non ha dimostrato di aver subito danni ulteriori.
Si rileva, infine, che non può essere accolta la domanda avanzata dalla ricorrente, relativa alla rivalutazione monetaria dell'importo capitale di € 20.000,00, in quanto non ha dimostrato di aver subito un maggior danno, derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali (Cass. 2020, 14158).
Le spese del presente giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate, a carico del resistente, nel dispositivo che segue.
Tenuto conto del mancato riscontro all'invito di negoziazione assistita, deve essere accolta la domanda della ricorrente di condanna del resistente al pagamento della somma di € 800,00,
equitativamente determinata, ex art. 96, c.p.c. (Trib. Torino sez. III, del 18.01.2017; Trib. Torino, sez.
III, del 21.09.2021, n. 4302).
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- dichiara risolto il contratto concluso fra le parti;
- condanna il Sig. al pagamento, in favore della Sig.ra , Controparte_1 Parte_1
della somma di € 20.000,00, oltre agli interessi legali dal 4.11.2024 al pagamento effettivo;
- condanna il Sig. al pagamento, in favore della Sig.ra , Controparte_1 Parte_1
della somma di € 399, 66, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al pagamento effettivo;
- condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio,
liquidate in complessivi € 5.341,00 (di cui € 264,00, per spese esenti ed € 5.077,00 per compensi professionali), oltre alle spese generali, alla CPA e all'IVA.
- condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, dell'ulteriore somma di €
800,00, ex art. 96 c.p.c., oltre interessi dalla data della sentenza al saldo effettivo.
Monza, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott. ssa Luisa Berti
pagina 4 di 4