Art. 28.
E' autorizzata l'assunzione della parte di oneri, non esperta dal contributo della Cassa per il Mezzogiorno, per la costruzione di opere e servizi di attrezzatura nelle aree di sviluppo industriale o nei nuclei di industrializzazione che saranno istituiti in Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 , e successive modificazioni ed integrazioni.
E' autorizzata l'assunzione della parte di oneri, non esperta dal contributo della Cassa per il Mezzogiorno, per la costruzione di opere e servizi di attrezzatura nelle aree di sviluppo industriale o nei nuclei di industrializzazione che saranno istituiti in Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 , e successive modificazioni ed integrazioni.