CA
Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/10/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2095/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2095/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Carmine Simonetti;
appellante principale-appellato incidentale
e
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Rabia;
appellato principale-appellante incidentale
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli CP_2 C.F._3
Avv.ti Stefano Giove e Marco Ferraro;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1220/2018 del Tribunale di ON, pubblicata il 05.10.2018, avente ad oggetto azione di nullità contrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per l'appellante principale: “precisa definitivamente le conclusioni riportandosi integralmente all'atto introduttivo del giudizio, a tutti i documenti allegati, chiedendo all'Ecc.ma Corte di Appello di accogliere l'appello e, per l'effetto, IN VIA
PRINCIPALE:
1. dichiarare la nullità ex art. 1419 comma 2 c.c. della sola clausola negoziale contenente il prezzo difforme e, per l'effetto, riconoscere il diritto dell'acquirente Sig. ad ottenere la restituzione del maggior prezzo Parte_1 versato rispetto a quello massimo di cessione determinato in forza della Convenzione tra il Comune di ON e la Cooperativa Edilizia Scintilla S.R.L. (rep.
137061/25752 del 17.01.1995 a rogito del Notaio e con successivo atto Persona_1 modificativo di convenzione urbanistica (repertorio n°. 43029/13520 del 02.03.1998
a rogito del Notaio tra il Comune di ON e il Persona_2 [...] attuativa dell'art. 35 Controparte_3
Legge 865/1971; 2. condannare il Sig. a restituire al Sig. Controparte_1
la somma di €. 129.456,00 (quale differenza tra i 2 prezzi di Parte_1 compravendita €. 225.000,00 ed €. 95.544,00), oltre la somma di €. 6.688,00 (quale coefficiente vetustà pari all'1% * anni 7) oltre agli interessi legali dal 26.03.2008 ad oggi pari ad €. 18.816,00 e la rivalutazione monetaria come per legge pari ad €.
14.014,00, e così complessivamente la somma di €. 168.974,00
(centosessantottomilanovecentosettantaquattro/00)” o, in caso di contestazione delle somme sopra indicate, in quella che sarà determinata dal Consulente Tecnico
d'Ufficio, cui se ne chiede l'ammissione, reiterando le richieste di cui al punto n. 4 del ricorso introduttivo del giudizio;
3. accertare che all'atto di consegna dell'immobile non erano presenti i miglioramenti indicati a pagina 19 della memoria di costituzione del convenuto del 20.05.2016; IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi che l'Ecc.ma Corte di Appello dovesse ritenere applicabile, l'art. 25-undecies, comma 2, d.l. 23.10.2018, n°. 119, convertito con modificazioni, dalla legge
17.12.2018, n°. 136 con declaratoria di cessazione della materia del contendere, si chiede la condanna alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, in osservanza del c.d. principio della soccombenza virtuale” .
Per l'appellante incidentale: “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello 1) in via principale, rigettare la domanda restitutoria formulata da , perché infondata in Parte_1 fatto e in diritto con conseguente condanna di al pagamento delle Parte_1 spese e competenze del doppio grado di giudizio;
2) in via subordinata, dichiarare estinta la pretesa restitutoria proposta da , attesa la rimozione dei Parte_1
2 vincoli del prezzo massimo di cessione per atto pubblico del 21/05/2021 (già depositato in atti), con vittoria di spese del doppio grado di giudizio;
3) rigettare, in ogni caso, la domanda dell'appellante di accertamento dell'inesistenza delle migliorie, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio;
4) In riforma della impugnata sentenza e in accoglimento dell'appello incidentale, accertare la responsabilità professionale del dott. per aver proceduto alla stipula del CP_2 contratto del 26/03/2008 in violazione della norma imperativa richiamata nella convenzione urbanistica del 17/1/1995 e, in caso di accoglimento tutt'al più parziale della domanda attorea, dichiarata la compensazione del credito preteso con le migliorie apportate agli immobili dal sig. -previa Controparte_1 quantificazione delle medesime mediante disponenda c.t.u. (cosi come articolata nella memoria 183, VI comma c.p.c., secondo termine)- condanni al CP_2 risarcimento dei danni patiti dal sig. in misura Controparte_1 corrispondente alle somme che quest'ultimo sarà eventualmente condannato a restituire al sig. , nella non ritenuta ipotesi di accoglimento Parte_1 dell'appello principale, con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio;
5) In riforma della impugnata sentenza e in via ulteriormente subordinata, dichiarare compensate tra il sig. e il dott. le spese del Controparte_1 CP_2 doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, CP_2 previa ogni opportuna declaratoria del caso: a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale e di quello incidentale per sopravvenuta carenza di interesse ad agire e ad impugnare determinato dalla cessazione della materia del contendere in ragione delle novità normative introdotte in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 ed avendo il sig. CP_1 rimosso il vincolo del prezzo massimo di cessione degli immobili per atto pubblico del 21/05/2021, depositato in atti;
b) nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. , nonché quello incidentale proposto dal Sig. Parte_1
perché infondati in fatto e diritto, per le causali dedotte Controparte_1 nella superiore narrativa, confermando per l'effetto ed integralmente, ovvero nel capo relativo all'accertata insussistenza di responsabilità professionale del notaio, la sentenza n. 1220/2018 emessa inter partes dal Tribunale di ON;
c) ex art. 346
c.p.c., in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale e/o dell'appello incidentale, accertare la responsabilità del Sig. CP_1
3 nella causazione dell'evento per cui è causa e, per l'effetto, Controparte_1 escludere e/o ridurre il risarcimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c., ovvero escludere e/o ridurre le pretese da ricollegare all'inadempimento che venisse dimostrato (e che comunque si nega) alle sole conseguenze immediate e dirette, con
l'esclusione di tutto quanto ex art. 1227 c.c. evitabile con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza da parte del Sig. d) in ogni caso, con conseguente vittoria di CP_1 spese, competenze e oneri come per legge del presente grado”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. agiva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di ON nei confronti di al fine di ottenere la Controparte_1 nullità parziale del contratto di compravendita per notar del 26.03.2008, CP_2 avente ad oggetto la vendita a prezzi di mercato (€225.000,00) della proprietà superficiaria di un appartamento in ON realizzato in regime di edilizia convenzionata, in quanto avvenuta ad un prezzo superiore a quello massimo e la sostituzione della clausola convenzionale relativa al prezzo con quella corrispondente alle previsioni della convenzione urbanistica del 17 gennaio 1995 tra il Comune di
ON e la cooperativa costruttrice (pari ad €95.544,00). L'attore chiedeva, quindi, la condanna del Sig. alla restituzione dell'importo di €129.456,00 pagato in CP_1 eccedenza rispetto al prezzo dell'alloggio così come determinato in base ai criteri ed ai parametri stabiliti nella convenzione del 17.01.1995, oltre alla somma di €6.688,00
(quale coefficiente vetustà pari all'1% * anni 7) e agli interessi legali dal 26.03.2008 pari ad €18.816,00 e alla rivalutazione monetaria come per legge pari ad €14.014,00,
e così complessivamente alla restituzione della somma di €168.974,00.
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva in via Controparte_1 preliminare l'autorizzazione a chiamare in causa il Notaio con richiesta di CP_2 differimento dell'udienza; chiedeva inoltre il mutamento del rito e in via principale il rigetto del ricorso, in via subordinata la compensazione con le migliorie apportate agli immobili nonché l'accertamento della responsabilità professionale del Notaio CP_2 per non avere avvertito le parti circa le conseguenze pregiudizievoli derivanti
[...] dalla determinazione di un prezzo superiore a quello massimo di cessione.
Il G.I., previo mutamento del rito, autorizzava la chiamata del terzo Notaio CP_2 il quale si costituiva chiedendo il rigetto sia della domanda avanzata nei suoi
[...] confronti che di quella svolta dall'attore.
4 Istruita la causa documentalmente e mediante prova orale, con sentenza n.
1220/2018 il Tribunale così statuiva: “a) DICHIARA LA NULLITA' del prezzo indicato nell'atto di vendita del 26.03.2008 oggetto di causa, e per l'effetto accerta che lo stesso deve essere determinato secondo il valore indicato dal Comune di
ON ai sensi dell'art. 31 comma 48 legge 23.12.1998 n. 448; b) RIGETTA LA
DOMANDA RESTITUTORIA avanzata dall'attore; c) RIGETTA LA DOMANDA DI
GARANZIA IMPROPRIA avanzata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato;
d) ACCERTA che al momento della consegna dell'immobile di causa erano presenti
i miglioramenti indicati a pagina 19 della memoria di costituzione del convenuto del
20.05.2016; e) COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra l'attore e il convenuto;
f) CONDANNA al pagamento in Controparte_1 favore di delle spese processuali che liquida in complessivi euro CP_2
12.969,00 oltre spese generali, iva e cpa”.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva nullo il prezzo indicato nell'atto di vendita facendo applicazione dell'orientamento fatto proprio da Cass. S.U. n.
18135/2015 secondo cui sussiste il vincolo del prezzo massimo di cessione dell'immobile costruito in regime di edilizia agevolata non soltanto per il primo trasferimento ma anche per tutti quelli successivi al primo, salva la possibilità di rimuoverlo, trascorsi 5 anni dall'acquisto, con il procedimento amministrativo previsto dall'art. 31 della l. 448/1998, al comma 49 bis. Precisamente rilevava che
“qualora non venga seguita tale procedura di svincolo tutti i trasferimenti aventi ad oggetto tali immobili soggiacciono al vincolo in esame il quale diviene un onere reale che segue tutti i passaggi dominicali. Ne deriva, ancora, che essendo tale onere cogente, il prezzo stipulato in difformità da tali parametri è tamquam non esset, con sostituzione automatica del prezzo imposto, senza riflessi invalidanti per il negozio traslativo”, aggiungendo che nessun rilievo può attribuirsi alla volontà negoziale, in forza del disposto dell'art. 1419 comma 2 del c.c.
considerato che
la integrazione cogente del prezzo di vendita, nel caso di specie, risponde a un interesse generale, indisponibile alle parti, proprio del welfare state e diretto a garantire il diritto alla casa ai ceti meno abbienti, ragion per cui chi ha beneficiato di tale diritto e, ciononostante, decida di trasferirlo, deve farlo senza indebita locupletazione. Di contrario avviso non potrebbe sostenersi che senza il prezzo di libero mercato il non avrebbe alienato, in quanto se ha alienato lo ha fatto perchè non aveva CP_1 più interesse a fruire della misura sociale anzidetta, cha va quindi garantita
5 all'avente causa, nel caso di specie lo Zito, sempre secondo l'interesse generale anzidetto.”
Il Tribunale rigettava invece la domanda di restituzione della differenza avanzata dall'attore ritenendo non provata la determinazione del prezzo massimo di cessione.
Osservava al riguardo che la determinazione operata dall'attore non solo non era stata effettuata dal Comune, come previsto dall'art. 31 comma 48 della legge n. 448/1998, ma appariva dubbia anche in relazione al percorso logico, non potendosi apprezzare il rispetto di tutte le variabili richieste dall'art. 13 della convenzione urbanistica del
17.01.1995 e la conformità con l'art. 31 comma 4 citato della legge citata.
Il giudice di prime cure rigettava la domanda di manleva introdotta in via riconvenzionale dal nei confronti del Notaio ritenendo insussistente la CP_1 CP_2 dedotta negligenza professionale del predetto.
Infine, quanto alla domanda del di compensazione del prezzo da restituire CP_1 con i miglioramenti presenti al momento della consegna dell'appartamento all'attore, stante la mancata determinazione del prezzo eccedente il prezzo massimo di cessione, si limitava ad accertare la sussistenza di detti miglioramenti.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
19.11.2018, denunciandone l'illegittimità nella parte in cui era stata Parte_1 rigettata la domanda restitutoria. Deduceva l'appellante che il giudice di prime cure era incorso in errore di diritto avendo confuso il prezzo massimo di cessione (art. 35
L. 865/1971) con la legge 23.12.1998 n. 448; che il prezzo massimo di cessione era quello stabilito dalla convenzione urbanistica del 17.01.1995 Rep. n°. 137.061/25752, stipulata ai sensi dell'art. 35 L. 865/1971, mentre la L. 23 dicembre 1998, n. 448 dettava le norme in tema di modificazione delle convenzioni P.E.E.P. mediante stipulazione di nuova convenzione, nonché di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà. L'appellante lamentava poi che il giudice di primo grado aveva errato nella valutazione delle prove acquisite, poiché le presunte migliorie all'unità immobiliare mai erano state realizzate dal prima della cessione. CP_1
Si costituiva in data 23.11.2018 il quale chiedeva il Controparte_1 rigetto dell'appello e, in via incidentale, chiedeva la modifica dei capi c) ed f) della sentenza impugnata per vizio di motivazione ed errata applicazione della legge. In particolare chiedeva che nella improbabile ipotesi di accoglimento tutt'al più parziale della domanda attorea, dichiarata la compensazione del credito preteso con le migliorie da lui stesso apportate agli immobili, previa quantificazione delle medesime
6 mediante disponenda c.t.u., si accertasse la responsabilità professionale del Notaio per aver proceduto alla stipula del contratto del 26/03/2008 in violazione CP_2 della norma imperativa richiamata nella convenzione urbanistica del 17/1/1995, con condanna dello stesso al risarcimento dei danni patiti dal sig. Controparte_1 in misura corrispondente alle somme che quest'ultimo fosse stato
[...] eventualmente condannato a restituire al sig. , con vittoria di spese e Parte_1 competenze di causa. Chiedeva, inoltre, in riforma del capo f) della sentenza, in via principale, la condanna delle controparti al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio o, in via subordinata, la compensazione delle spese di lite.
In data 22.03.2019 si costituiva anche il notaio il quale in via preliminare CP_2 eccepiva l'inammissibilità dell'appello principale e di quello incidentale per sopravvenuta carenza di interesse ad agire e ad impugnare, determinato dalla cessazione della materia del contendere in ragione delle novità normative intervenute nelle more del giudizio. Evidenziava al riguardo che l'art. 25-undecies del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (in G.U. n. 247 del 23.10.2018), inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (in G.U. n. 293 del 18.12.2018), in vigore dal
19 dicembre 2018, aveva modificato la disciplina relativa all'affrancazione dei vincoli di prezzo massimo nell'edilizia convenzionata, già contenuta nell'art. 31, commi 49- bis e 49-ter della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (disciplina introdotta dall'art. 5, comma 3-bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n.
106, e successivamente modificata dall'art. 29, comma 16-undecies, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14), mediante la
“riformulazione” del comma 49-bis e l'introduzione di un nuovo comma 49-quater e precisamente consentendo la stipula della convenzione di affrancazione alle “persone fisiche che vi hanno interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile” e con riferimento agli immobili oggetto di contratti stipulati prima della entrata in vigore del nuovo testo legislativo, e prevedendo l'estinzione della pretesa di rimborso con la rimozione dei vincoli, disposizione, quest'ultima, da ritenersi applicabile in qualunque grado di giudizio. Nel merito il Notaio deduceva CP_2
l'infondatezza tanto dell'appello principale quanto di quello incidentale e ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 29.04.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione del 26.03.2019, la Corte rigettava l'istanza di
7 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dal CP_1
e fissava l'udienza del 09.11.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Con le note del 04.11.2021, in sostituzione dell'udienza del 09.11.2021, la difesa del depositava atto pubblico per notar del 21/5/2021 n. 88335 CP_1 Per_2
Rep. (racc. 32438) stipulato dal con il Comune di ON per la rimozione CP_1 del vincolo del prezzo massimo di cessione di cui al comma 49-bis, art. 31, legge
448/1998 (nel testo modificato dall'art. 25-undecies d.l. 119/2018 convertito con legge 136/2018). Chiedeva, quindi, il rigetto delle avverse domande per infondatezza o, in via subordinata, per avvenuta estinzione della pretesa di rimborso dell'originario attore.
La causa subiva rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 13.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 14.10.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Appare opportuno prendere le mosse dall'analisi delle modifiche normative sopravvenute alla stessa notifica dell'atto di appello.
L'art. 25 undecies del d.l. n. 119 del 2018, inserito nella legge di conversione
17.12.2018. n. 136, ha modificato l'art. 31 della l. 23 dicembre 1988, n. 448.
Con il primo comma è stato sostituito il comma 49 - bis dell'art. 31 con il seguente testo: "49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonchè del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'art. 35 della l. 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali
8 sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n.
179, ricadenti nei piani di zona convenzionati." Dopo il comma 49 - ter è stato inserito il seguente: "49 - quater. In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49
- bis e 49 - ter, il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalità di cui ai commi 49 - bis e 49 - ter.
La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva.". Con il secondo comma dell'art. 25 undecies è stato previsto che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Con il terzo comma è stato previsto che il decreto di cui al comma 49 - bis dell'art. 31 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, come sostituito, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata) è stato emanato il 28 settembre 2020, con numero 151 ed entrato in vigore il 25 novembre 2020. All'art. 1, comma 4, il decreto stabilisce il momento in cui il vincolo è da considerare rimosso: "Il vincolo è rimosso, anche ai fini dell'estinzione delle pretese di rimborso di cui all'articolo 31, comma 49 - quater, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per effetto della stipula della convenzione tra le parti".
9 Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 21348 del 2022, hanno precisato che "La procedura di affrancazione finalizzata all'eliminazione del vincolo di prezzo per i successivi acquirenti degli immobili di edilizia residenziale pubblica, che l'art. 25 - undecies del d.l. n. 119 del 2018 ha esteso in favore di tutti gli interessati,
è consentita, secondo la previsione del comma 2 della citata disposizione, anche in relazione agli atti di cessione avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 5, comma 3 - bis, del d.l. n. 70 del 2011 (13 luglio 2011); la pendenza della procedura di rimozione dei vincoli determina la limitazione degli effetti dei relativi contratti di trasferimento degli immobili, nei termini di cui all'art. 31, comma 49 - quater, della l. n. 448 del 1998.".
Le Sezioni Unite hanno altresì evidenziato che "In materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito degli interventi legislativi di cui all'art. 5, comma 3 - bis, del d.l.
n. 70 del 2011, introdotto in sede di conversione dalla l. n. 106 del 2011, e all'art. 25
- undecies del d.l. n. 119 del 2018, introdotto in sede di conversione dalla l. n. 136 del
2018, il vincolo del prezzo massimo di cessione degli immobili permane fino a quando lo stesso non venga eliminato con la procedura di affrancazione di cui all'art. 31, comma 49 - bis, della l. n. 448 del 1998; tale vincolo sussiste, in virtù della sostanziale equiparazione disposta dall'art. 3, comma 63, della l. n. 662 del 1996 e dall'art. 31, comma 46, della l. n. 448 del 1998, sia per le convenzioni di cui all'art. 35 della l. n. 865 del 1971 (c.d. convenzioni P.E.E.P.) sia per quelle di cui agli artt. 7 e 8 della l. n. 10 del 1977 (c.d. convenzioni Bucalossi), poi trasferiti, senza significative modifiche, negli artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 380 del 2001".
Le Sezioni Unite, infine, nel cassare con rinvio la decisione oggetto del loro sindacato, hanno ritenuto "doveroso chiarire, peraltro, proprio ai fini del giudizio di rinvio che si andrà a celebrare, che l'odierno controricorrente ... potrà utilmente attivare, qualora lo ritenga opportuno, la procedura di affrancazione dell'immobile in questione allo scopo di estinguere la pretesa di rimborso della differenza di prezzo avanzata nei suoi confronti dall'odierna ricorrente;
e tale domanda, ove esercitata, avrà l'effetto sospensivo di cui all'art. 31, comma 49 - quater, della legge n.
448 del 1998".
La disciplina introdotta dall'art. 25 undecies si applica, dunque, retroattivamente anche ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore e ai procedimenti pendenti, senza che ciò configuri violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24, 77,
10 101, 102, 104, 107, 111 e 117 Cost., né dell'art. 6 CEDU e dell'art. 1 del Protocollo n.
1 CEDU, come confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 210/2021.
Nel caso di specie, a seguito della presentazione della domanda di affrancazione da parte del è stato stipulato in data 21.05.2021, davanti al Notaio CP_1 [...]
l'atto pubblico di rimozione dei vincoli di cui alla legge 865/1971. Tale Per_2 circostanza determina, ai sensi dell'art. 31 comma 49-quater della legge 448/1998,
l'inesigibilità della domanda di rimborso avanzata dall'appellante attore in primo grado, sicchè va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente assorbimento della domanda avanzata nei confronti del Notaio, oggetto di appello incidentale.
3. Le spese processuali
3.1. Alla luce della sopravvenienza normativa che ha avuto portata dirimente nella questione controversa, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
, con citazione notificata il 19 novembre 2018, nei confronti di Parte_1 [...]
e di , e sull'appello incidentale proposto da Controparte_1 CP_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di ON n. 1220/2018 Controparte_1 pubblicata in data 19.11.2018, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere sull'appello principale;
b) dichiara assorbito l'appello incidentale;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali relative al presente giudizio di secondo grado.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
11
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2095/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Carmine Simonetti;
appellante principale-appellato incidentale
e
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Rabia;
appellato principale-appellante incidentale
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli CP_2 C.F._3
Avv.ti Stefano Giove e Marco Ferraro;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1220/2018 del Tribunale di ON, pubblicata il 05.10.2018, avente ad oggetto azione di nullità contrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per l'appellante principale: “precisa definitivamente le conclusioni riportandosi integralmente all'atto introduttivo del giudizio, a tutti i documenti allegati, chiedendo all'Ecc.ma Corte di Appello di accogliere l'appello e, per l'effetto, IN VIA
PRINCIPALE:
1. dichiarare la nullità ex art. 1419 comma 2 c.c. della sola clausola negoziale contenente il prezzo difforme e, per l'effetto, riconoscere il diritto dell'acquirente Sig. ad ottenere la restituzione del maggior prezzo Parte_1 versato rispetto a quello massimo di cessione determinato in forza della Convenzione tra il Comune di ON e la Cooperativa Edilizia Scintilla S.R.L. (rep.
137061/25752 del 17.01.1995 a rogito del Notaio e con successivo atto Persona_1 modificativo di convenzione urbanistica (repertorio n°. 43029/13520 del 02.03.1998
a rogito del Notaio tra il Comune di ON e il Persona_2 [...] attuativa dell'art. 35 Controparte_3
Legge 865/1971; 2. condannare il Sig. a restituire al Sig. Controparte_1
la somma di €. 129.456,00 (quale differenza tra i 2 prezzi di Parte_1 compravendita €. 225.000,00 ed €. 95.544,00), oltre la somma di €. 6.688,00 (quale coefficiente vetustà pari all'1% * anni 7) oltre agli interessi legali dal 26.03.2008 ad oggi pari ad €. 18.816,00 e la rivalutazione monetaria come per legge pari ad €.
14.014,00, e così complessivamente la somma di €. 168.974,00
(centosessantottomilanovecentosettantaquattro/00)” o, in caso di contestazione delle somme sopra indicate, in quella che sarà determinata dal Consulente Tecnico
d'Ufficio, cui se ne chiede l'ammissione, reiterando le richieste di cui al punto n. 4 del ricorso introduttivo del giudizio;
3. accertare che all'atto di consegna dell'immobile non erano presenti i miglioramenti indicati a pagina 19 della memoria di costituzione del convenuto del 20.05.2016; IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi che l'Ecc.ma Corte di Appello dovesse ritenere applicabile, l'art. 25-undecies, comma 2, d.l. 23.10.2018, n°. 119, convertito con modificazioni, dalla legge
17.12.2018, n°. 136 con declaratoria di cessazione della materia del contendere, si chiede la condanna alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, in osservanza del c.d. principio della soccombenza virtuale” .
Per l'appellante incidentale: “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello 1) in via principale, rigettare la domanda restitutoria formulata da , perché infondata in Parte_1 fatto e in diritto con conseguente condanna di al pagamento delle Parte_1 spese e competenze del doppio grado di giudizio;
2) in via subordinata, dichiarare estinta la pretesa restitutoria proposta da , attesa la rimozione dei Parte_1
2 vincoli del prezzo massimo di cessione per atto pubblico del 21/05/2021 (già depositato in atti), con vittoria di spese del doppio grado di giudizio;
3) rigettare, in ogni caso, la domanda dell'appellante di accertamento dell'inesistenza delle migliorie, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio;
4) In riforma della impugnata sentenza e in accoglimento dell'appello incidentale, accertare la responsabilità professionale del dott. per aver proceduto alla stipula del CP_2 contratto del 26/03/2008 in violazione della norma imperativa richiamata nella convenzione urbanistica del 17/1/1995 e, in caso di accoglimento tutt'al più parziale della domanda attorea, dichiarata la compensazione del credito preteso con le migliorie apportate agli immobili dal sig. -previa Controparte_1 quantificazione delle medesime mediante disponenda c.t.u. (cosi come articolata nella memoria 183, VI comma c.p.c., secondo termine)- condanni al CP_2 risarcimento dei danni patiti dal sig. in misura Controparte_1 corrispondente alle somme che quest'ultimo sarà eventualmente condannato a restituire al sig. , nella non ritenuta ipotesi di accoglimento Parte_1 dell'appello principale, con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio;
5) In riforma della impugnata sentenza e in via ulteriormente subordinata, dichiarare compensate tra il sig. e il dott. le spese del Controparte_1 CP_2 doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, CP_2 previa ogni opportuna declaratoria del caso: a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale e di quello incidentale per sopravvenuta carenza di interesse ad agire e ad impugnare determinato dalla cessazione della materia del contendere in ragione delle novità normative introdotte in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 ed avendo il sig. CP_1 rimosso il vincolo del prezzo massimo di cessione degli immobili per atto pubblico del 21/05/2021, depositato in atti;
b) nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. , nonché quello incidentale proposto dal Sig. Parte_1
perché infondati in fatto e diritto, per le causali dedotte Controparte_1 nella superiore narrativa, confermando per l'effetto ed integralmente, ovvero nel capo relativo all'accertata insussistenza di responsabilità professionale del notaio, la sentenza n. 1220/2018 emessa inter partes dal Tribunale di ON;
c) ex art. 346
c.p.c., in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale e/o dell'appello incidentale, accertare la responsabilità del Sig. CP_1
3 nella causazione dell'evento per cui è causa e, per l'effetto, Controparte_1 escludere e/o ridurre il risarcimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c., ovvero escludere e/o ridurre le pretese da ricollegare all'inadempimento che venisse dimostrato (e che comunque si nega) alle sole conseguenze immediate e dirette, con
l'esclusione di tutto quanto ex art. 1227 c.c. evitabile con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza da parte del Sig. d) in ogni caso, con conseguente vittoria di CP_1 spese, competenze e oneri come per legge del presente grado”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. agiva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di ON nei confronti di al fine di ottenere la Controparte_1 nullità parziale del contratto di compravendita per notar del 26.03.2008, CP_2 avente ad oggetto la vendita a prezzi di mercato (€225.000,00) della proprietà superficiaria di un appartamento in ON realizzato in regime di edilizia convenzionata, in quanto avvenuta ad un prezzo superiore a quello massimo e la sostituzione della clausola convenzionale relativa al prezzo con quella corrispondente alle previsioni della convenzione urbanistica del 17 gennaio 1995 tra il Comune di
ON e la cooperativa costruttrice (pari ad €95.544,00). L'attore chiedeva, quindi, la condanna del Sig. alla restituzione dell'importo di €129.456,00 pagato in CP_1 eccedenza rispetto al prezzo dell'alloggio così come determinato in base ai criteri ed ai parametri stabiliti nella convenzione del 17.01.1995, oltre alla somma di €6.688,00
(quale coefficiente vetustà pari all'1% * anni 7) e agli interessi legali dal 26.03.2008 pari ad €18.816,00 e alla rivalutazione monetaria come per legge pari ad €14.014,00,
e così complessivamente alla restituzione della somma di €168.974,00.
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva in via Controparte_1 preliminare l'autorizzazione a chiamare in causa il Notaio con richiesta di CP_2 differimento dell'udienza; chiedeva inoltre il mutamento del rito e in via principale il rigetto del ricorso, in via subordinata la compensazione con le migliorie apportate agli immobili nonché l'accertamento della responsabilità professionale del Notaio CP_2 per non avere avvertito le parti circa le conseguenze pregiudizievoli derivanti
[...] dalla determinazione di un prezzo superiore a quello massimo di cessione.
Il G.I., previo mutamento del rito, autorizzava la chiamata del terzo Notaio CP_2 il quale si costituiva chiedendo il rigetto sia della domanda avanzata nei suoi
[...] confronti che di quella svolta dall'attore.
4 Istruita la causa documentalmente e mediante prova orale, con sentenza n.
1220/2018 il Tribunale così statuiva: “a) DICHIARA LA NULLITA' del prezzo indicato nell'atto di vendita del 26.03.2008 oggetto di causa, e per l'effetto accerta che lo stesso deve essere determinato secondo il valore indicato dal Comune di
ON ai sensi dell'art. 31 comma 48 legge 23.12.1998 n. 448; b) RIGETTA LA
DOMANDA RESTITUTORIA avanzata dall'attore; c) RIGETTA LA DOMANDA DI
GARANZIA IMPROPRIA avanzata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato;
d) ACCERTA che al momento della consegna dell'immobile di causa erano presenti
i miglioramenti indicati a pagina 19 della memoria di costituzione del convenuto del
20.05.2016; e) COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra l'attore e il convenuto;
f) CONDANNA al pagamento in Controparte_1 favore di delle spese processuali che liquida in complessivi euro CP_2
12.969,00 oltre spese generali, iva e cpa”.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva nullo il prezzo indicato nell'atto di vendita facendo applicazione dell'orientamento fatto proprio da Cass. S.U. n.
18135/2015 secondo cui sussiste il vincolo del prezzo massimo di cessione dell'immobile costruito in regime di edilizia agevolata non soltanto per il primo trasferimento ma anche per tutti quelli successivi al primo, salva la possibilità di rimuoverlo, trascorsi 5 anni dall'acquisto, con il procedimento amministrativo previsto dall'art. 31 della l. 448/1998, al comma 49 bis. Precisamente rilevava che
“qualora non venga seguita tale procedura di svincolo tutti i trasferimenti aventi ad oggetto tali immobili soggiacciono al vincolo in esame il quale diviene un onere reale che segue tutti i passaggi dominicali. Ne deriva, ancora, che essendo tale onere cogente, il prezzo stipulato in difformità da tali parametri è tamquam non esset, con sostituzione automatica del prezzo imposto, senza riflessi invalidanti per il negozio traslativo”, aggiungendo che nessun rilievo può attribuirsi alla volontà negoziale, in forza del disposto dell'art. 1419 comma 2 del c.c.
considerato che
la integrazione cogente del prezzo di vendita, nel caso di specie, risponde a un interesse generale, indisponibile alle parti, proprio del welfare state e diretto a garantire il diritto alla casa ai ceti meno abbienti, ragion per cui chi ha beneficiato di tale diritto e, ciononostante, decida di trasferirlo, deve farlo senza indebita locupletazione. Di contrario avviso non potrebbe sostenersi che senza il prezzo di libero mercato il non avrebbe alienato, in quanto se ha alienato lo ha fatto perchè non aveva CP_1 più interesse a fruire della misura sociale anzidetta, cha va quindi garantita
5 all'avente causa, nel caso di specie lo Zito, sempre secondo l'interesse generale anzidetto.”
Il Tribunale rigettava invece la domanda di restituzione della differenza avanzata dall'attore ritenendo non provata la determinazione del prezzo massimo di cessione.
Osservava al riguardo che la determinazione operata dall'attore non solo non era stata effettuata dal Comune, come previsto dall'art. 31 comma 48 della legge n. 448/1998, ma appariva dubbia anche in relazione al percorso logico, non potendosi apprezzare il rispetto di tutte le variabili richieste dall'art. 13 della convenzione urbanistica del
17.01.1995 e la conformità con l'art. 31 comma 4 citato della legge citata.
Il giudice di prime cure rigettava la domanda di manleva introdotta in via riconvenzionale dal nei confronti del Notaio ritenendo insussistente la CP_1 CP_2 dedotta negligenza professionale del predetto.
Infine, quanto alla domanda del di compensazione del prezzo da restituire CP_1 con i miglioramenti presenti al momento della consegna dell'appartamento all'attore, stante la mancata determinazione del prezzo eccedente il prezzo massimo di cessione, si limitava ad accertare la sussistenza di detti miglioramenti.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
19.11.2018, denunciandone l'illegittimità nella parte in cui era stata Parte_1 rigettata la domanda restitutoria. Deduceva l'appellante che il giudice di prime cure era incorso in errore di diritto avendo confuso il prezzo massimo di cessione (art. 35
L. 865/1971) con la legge 23.12.1998 n. 448; che il prezzo massimo di cessione era quello stabilito dalla convenzione urbanistica del 17.01.1995 Rep. n°. 137.061/25752, stipulata ai sensi dell'art. 35 L. 865/1971, mentre la L. 23 dicembre 1998, n. 448 dettava le norme in tema di modificazione delle convenzioni P.E.E.P. mediante stipulazione di nuova convenzione, nonché di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà. L'appellante lamentava poi che il giudice di primo grado aveva errato nella valutazione delle prove acquisite, poiché le presunte migliorie all'unità immobiliare mai erano state realizzate dal prima della cessione. CP_1
Si costituiva in data 23.11.2018 il quale chiedeva il Controparte_1 rigetto dell'appello e, in via incidentale, chiedeva la modifica dei capi c) ed f) della sentenza impugnata per vizio di motivazione ed errata applicazione della legge. In particolare chiedeva che nella improbabile ipotesi di accoglimento tutt'al più parziale della domanda attorea, dichiarata la compensazione del credito preteso con le migliorie da lui stesso apportate agli immobili, previa quantificazione delle medesime
6 mediante disponenda c.t.u., si accertasse la responsabilità professionale del Notaio per aver proceduto alla stipula del contratto del 26/03/2008 in violazione CP_2 della norma imperativa richiamata nella convenzione urbanistica del 17/1/1995, con condanna dello stesso al risarcimento dei danni patiti dal sig. Controparte_1 in misura corrispondente alle somme che quest'ultimo fosse stato
[...] eventualmente condannato a restituire al sig. , con vittoria di spese e Parte_1 competenze di causa. Chiedeva, inoltre, in riforma del capo f) della sentenza, in via principale, la condanna delle controparti al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio o, in via subordinata, la compensazione delle spese di lite.
In data 22.03.2019 si costituiva anche il notaio il quale in via preliminare CP_2 eccepiva l'inammissibilità dell'appello principale e di quello incidentale per sopravvenuta carenza di interesse ad agire e ad impugnare, determinato dalla cessazione della materia del contendere in ragione delle novità normative intervenute nelle more del giudizio. Evidenziava al riguardo che l'art. 25-undecies del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (in G.U. n. 247 del 23.10.2018), inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (in G.U. n. 293 del 18.12.2018), in vigore dal
19 dicembre 2018, aveva modificato la disciplina relativa all'affrancazione dei vincoli di prezzo massimo nell'edilizia convenzionata, già contenuta nell'art. 31, commi 49- bis e 49-ter della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (disciplina introdotta dall'art. 5, comma 3-bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n.
106, e successivamente modificata dall'art. 29, comma 16-undecies, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14), mediante la
“riformulazione” del comma 49-bis e l'introduzione di un nuovo comma 49-quater e precisamente consentendo la stipula della convenzione di affrancazione alle “persone fisiche che vi hanno interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile” e con riferimento agli immobili oggetto di contratti stipulati prima della entrata in vigore del nuovo testo legislativo, e prevedendo l'estinzione della pretesa di rimborso con la rimozione dei vincoli, disposizione, quest'ultima, da ritenersi applicabile in qualunque grado di giudizio. Nel merito il Notaio deduceva CP_2
l'infondatezza tanto dell'appello principale quanto di quello incidentale e ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 29.04.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione del 26.03.2019, la Corte rigettava l'istanza di
7 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dal CP_1
e fissava l'udienza del 09.11.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Con le note del 04.11.2021, in sostituzione dell'udienza del 09.11.2021, la difesa del depositava atto pubblico per notar del 21/5/2021 n. 88335 CP_1 Per_2
Rep. (racc. 32438) stipulato dal con il Comune di ON per la rimozione CP_1 del vincolo del prezzo massimo di cessione di cui al comma 49-bis, art. 31, legge
448/1998 (nel testo modificato dall'art. 25-undecies d.l. 119/2018 convertito con legge 136/2018). Chiedeva, quindi, il rigetto delle avverse domande per infondatezza o, in via subordinata, per avvenuta estinzione della pretesa di rimborso dell'originario attore.
La causa subiva rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 13.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 14.10.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Appare opportuno prendere le mosse dall'analisi delle modifiche normative sopravvenute alla stessa notifica dell'atto di appello.
L'art. 25 undecies del d.l. n. 119 del 2018, inserito nella legge di conversione
17.12.2018. n. 136, ha modificato l'art. 31 della l. 23 dicembre 1988, n. 448.
Con il primo comma è stato sostituito il comma 49 - bis dell'art. 31 con il seguente testo: "49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonchè del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'art. 35 della l. 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali
8 sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n.
179, ricadenti nei piani di zona convenzionati." Dopo il comma 49 - ter è stato inserito il seguente: "49 - quater. In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49
- bis e 49 - ter, il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalità di cui ai commi 49 - bis e 49 - ter.
La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva.". Con il secondo comma dell'art. 25 undecies è stato previsto che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Con il terzo comma è stato previsto che il decreto di cui al comma 49 - bis dell'art. 31 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, come sostituito, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata) è stato emanato il 28 settembre 2020, con numero 151 ed entrato in vigore il 25 novembre 2020. All'art. 1, comma 4, il decreto stabilisce il momento in cui il vincolo è da considerare rimosso: "Il vincolo è rimosso, anche ai fini dell'estinzione delle pretese di rimborso di cui all'articolo 31, comma 49 - quater, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per effetto della stipula della convenzione tra le parti".
9 Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 21348 del 2022, hanno precisato che "La procedura di affrancazione finalizzata all'eliminazione del vincolo di prezzo per i successivi acquirenti degli immobili di edilizia residenziale pubblica, che l'art. 25 - undecies del d.l. n. 119 del 2018 ha esteso in favore di tutti gli interessati,
è consentita, secondo la previsione del comma 2 della citata disposizione, anche in relazione agli atti di cessione avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 5, comma 3 - bis, del d.l. n. 70 del 2011 (13 luglio 2011); la pendenza della procedura di rimozione dei vincoli determina la limitazione degli effetti dei relativi contratti di trasferimento degli immobili, nei termini di cui all'art. 31, comma 49 - quater, della l. n. 448 del 1998.".
Le Sezioni Unite hanno altresì evidenziato che "In materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito degli interventi legislativi di cui all'art. 5, comma 3 - bis, del d.l.
n. 70 del 2011, introdotto in sede di conversione dalla l. n. 106 del 2011, e all'art. 25
- undecies del d.l. n. 119 del 2018, introdotto in sede di conversione dalla l. n. 136 del
2018, il vincolo del prezzo massimo di cessione degli immobili permane fino a quando lo stesso non venga eliminato con la procedura di affrancazione di cui all'art. 31, comma 49 - bis, della l. n. 448 del 1998; tale vincolo sussiste, in virtù della sostanziale equiparazione disposta dall'art. 3, comma 63, della l. n. 662 del 1996 e dall'art. 31, comma 46, della l. n. 448 del 1998, sia per le convenzioni di cui all'art. 35 della l. n. 865 del 1971 (c.d. convenzioni P.E.E.P.) sia per quelle di cui agli artt. 7 e 8 della l. n. 10 del 1977 (c.d. convenzioni Bucalossi), poi trasferiti, senza significative modifiche, negli artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 380 del 2001".
Le Sezioni Unite, infine, nel cassare con rinvio la decisione oggetto del loro sindacato, hanno ritenuto "doveroso chiarire, peraltro, proprio ai fini del giudizio di rinvio che si andrà a celebrare, che l'odierno controricorrente ... potrà utilmente attivare, qualora lo ritenga opportuno, la procedura di affrancazione dell'immobile in questione allo scopo di estinguere la pretesa di rimborso della differenza di prezzo avanzata nei suoi confronti dall'odierna ricorrente;
e tale domanda, ove esercitata, avrà l'effetto sospensivo di cui all'art. 31, comma 49 - quater, della legge n.
448 del 1998".
La disciplina introdotta dall'art. 25 undecies si applica, dunque, retroattivamente anche ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore e ai procedimenti pendenti, senza che ciò configuri violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24, 77,
10 101, 102, 104, 107, 111 e 117 Cost., né dell'art. 6 CEDU e dell'art. 1 del Protocollo n.
1 CEDU, come confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 210/2021.
Nel caso di specie, a seguito della presentazione della domanda di affrancazione da parte del è stato stipulato in data 21.05.2021, davanti al Notaio CP_1 [...]
l'atto pubblico di rimozione dei vincoli di cui alla legge 865/1971. Tale Per_2 circostanza determina, ai sensi dell'art. 31 comma 49-quater della legge 448/1998,
l'inesigibilità della domanda di rimborso avanzata dall'appellante attore in primo grado, sicchè va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente assorbimento della domanda avanzata nei confronti del Notaio, oggetto di appello incidentale.
3. Le spese processuali
3.1. Alla luce della sopravvenienza normativa che ha avuto portata dirimente nella questione controversa, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
, con citazione notificata il 19 novembre 2018, nei confronti di Parte_1 [...]
e di , e sull'appello incidentale proposto da Controparte_1 CP_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di ON n. 1220/2018 Controparte_1 pubblicata in data 19.11.2018, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere sull'appello principale;
b) dichiara assorbito l'appello incidentale;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali relative al presente giudizio di secondo grado.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
11
12