Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/06/2025, n. 2246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2246 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N r.g.12974 2021
REPUBBLICA IT ALIANA
I N NOME DEL POPOL O ITAL IANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Prima Civile, nella persona del Giudice Onorario, Avv. Gaetano
Grillo, ha pronunciato - ex art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 l. n. 69 del 18.6.2009 - la seguente definitiva
SENT ENZA
nell a causa civil e i scritt a nel Ruolo General e degli affari ci vil i cont enziosi sotto il numero d'ordine 12974 dell'anno 2021
T RA
e el ettivam ent e domicili at i i n Parte_1 Parte_2
Bari Cegli e del Cam po presso l o studio de ll'avv. , che li rappresent a e Parte_3
difend e in virtù di m andat i allegati all 'at t o di cit azione
- ATTORI -
E
el etti vamente domi cili at a i n Noi cattaro presso lo st udi o Parte_4
dell'avv. che l a rappresent a e difend e in vi rt ù di mandat o all egato all a Parte_5
com parsa di cost ituzione e rispost a elet tivam ent e domicili at a i n B ari presso lo studi o Controparte_1
dell'avv. Arcangelo Gaetano Cataldo, che la rappresenta e difend e in virtù di mandat o a m argine dell a com pars a di cost ituzi one e rispost a el ettivam ent e domiciliat o i n Bari presso l o studio dell ' avv. CP_2
Olimpi a Zavoianni , c he lo rappresent a e di fend e in vi rtù di mandat o all egat o all a com parsa di cost ituzione e rispost a
Oggetto: p rop ri età
Ragi oni in fatto e in diri tto d ella deci si one
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
proprietari di un'unità immobiliari in Bari alla strada vicinale Lamberti s.c., con annesso antistante e retrostante cortile, riportata in catasto al foglio 56, particella 471 sub 2, assumendo che una porzione del detto cortile fosse stata erroneamente trasferita a ed alla stessa catastalmente Controparte_1
intestata, la convenivano in giudizio, unitamente alla sua dante causa, ed al Parte_4
procuratore speciale della stessa, geom. , al fine di ottenere declaratoria di proprietà, CP_2
in loro favore, dell'intero cortile pertinenziale antistante la casa, condannando la Controparte_1
a rilasciare immediatamente il detto cortile, nonché a rettificare sia l'atto pubblico di compravendita del 19.2.2013, nella parte in cui attribuiva ad essa la proprietà “del pertinenziale Controparte_1
antistante terrazzo a livello”, sia la relativa planimetria catastale.
Premettevano gli attori:
- che avevano acquistato l'immobile con atto del 19.2.2013, a ministero del notaio da Persona_1
Bari, nel quale era precisato che l'identificativo catastale del bene “è scaturito a seguito di denuncia
di variazione presentata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Bari Territorio - e
protocollata in data 8 febbraio 2013 al numero BA0044720”, per effetto della quale le particelle 575
e 579 del foglio 56 venivano fuse ed accorpate alla particella 471”, e che il bene era pervenuto alla venditrice, “quanto al cortile pertinenziale, nella originaria rappresentazione catastale, in parte in
virtù di successione legittima alla madre . ed in parte in virtù di successione legittima Persona_2
al padre, e successivamente alla stessa venditrice assegnato in proprietà Persona_3
esclusiva con atto di divisione a mio rogito del 5 maggio 2011”;
- che, a seguito della fusione delle particelle 575 e 579, il geom. provvedeva a redigere CP_3
nuova planimetria catastale, errata nella grafica, in quanto recante una dicitura che escludeva la proprietà esclusiva della su una porzione del cortile pertinenziale;
Parte_6 - che tale planimetria errata veniva allegata all'atto di compravendita di essi attori e, solo successivamente, il geom. si avvedeva dell'errore, provvedendo a notiziare essi attori, al CP_3
fine della modifica dell'atto pubblico di compravendita;
- nelle more, gli stessi rilevavano l'avvenuto deposito, presso il catasto, di dichiarazione a firma del geom. del 6.8.2013, con la quale veniva accatastata la particella 471 sub 3, di CP_2
proprietà di , attribuendola alla stessa;
Parte_4
- con atto di compravendita del 21.10.2013, a ministero del notaio , con il quale Per_4 [...]
rappresentata dal suo procuratore speciale, , vendeva a Parte_4 CP_2 CP_1
l'unità immobiliare costituita da vano-cucina e bagno al piano terra con soppalco, cui si
[...]
accede tramite scala interna a chiocciola, con pertinenziale antistante terrazzo a livello, atto al quale veniva allegata la planimetria scaturita dall'accatastamento del 6.8.2013;
- che, in realtà, il “pertinenziale terrazzo a livello” antistante la casa della e da questa Parte_4
trasferito a non era, in realtà, di proprietà della stessa. Controparte_1
Precisavano, inoltre, che la non aveva inteso addivenire ad una soluzione Controparte_1
bonaria della controversia, neppure in sede di mediazione.
Costituitasi in giudizio, contestava la domanda, concludendo per il suo Controparte_1
rigetto, e precisava di aver avuto da il possesso del vano con la piccola area Parte_4
antistante sin dal 1992, di aver trasformato il forno in muratura annesso al vano in un piccolo bagno e di aver realizzato, a seguito di scrittura privata del 19.7.2006, sottoscritta da lei e da Parte_6
il muro divisorio tra l'area antistante la sua proprietà e quella retrostante la proprietà di essa
[...]
spiegava pure domanda riconvenzionale al fine di ottenere il riconoscimento della Parte_6
servitù di passaggio, quantomeno pedonale, determinando un'equa indennità in favore degli attori, al fine di accedere alla sua abitazione dalla via pubblica.
Anche la convenuta si costituiva in giudizio, eccependo la sua estraneità al Parte_4
rapporto dedotto in giudizio e concludendo per il rigetto di ogni domanda formulata nei suoi confronti. Il convenuto Schino, invece, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
In corso di istruttoria veniva espletato l'interrogatorio formale dei convenuti , Parte_4
e . CP_1 CP_2
Con comparsa depositata il 16.2.2023, si costituiva in giudizio , il quale, “fatte CP_2
salve le dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio formale all'udienza del 6.12.2022”, concludeva per il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti, ritenendo non poterglisi addebitare alcuna responsabilità per l'attività espletata in favore di e di Parte_4 Controparte_1
Con ordinanza del 10 aprile 2023, rigettata la richiesta di prova testimoniale formulata dalle parti,
veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio a mezzo dell'ing. e, Persona_5
successivamente, eseguita ispezione giudiziale dei luoghi.
Nell'udienza del 19 novembre 2024, precisate le conclusioni, la causa è stata introitata per la decisione.
In via preliminare, in rito, il giudicante, nel confermare le ordinanze istruttorie rese in corso di causa, rigetta l'istanza di rinnovazione della C.T.U. formulata da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni - istanza, peraltro, contraddetta nella “replica conclusionale”, dove si mostra adesione alle risultanze della C.T.U. - ritenendola esaustiva e rispondente ai quesiti posti.
Sempre in rito, ritiene di condividere l'eccezione, sollevata dalla convenuta Controparte_1
di deposito, da parte degli attori, della sola memoria di replica, senza aver depositato la memoria conclusionale.
Al riguardo, osserva che, sebbene non vi sia una norma di diritto processuale positivo che condizioni il diritto alla replica all'avvenuto deposito della conclusionale, nella fattispecie, come lamentato dalla convenuta, risulta violato il diritto di difesa della stessa per l'utilizzo delle memoria di replica in funzione surrogatoria della comparsa conclusionale.
E' noto, infatti, che con le memorie di replica “le parti possono solo replicare alle deduzioni
avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice
non può e non deve pronunciarsi” (Cass., n. 2976/2020).
Nella fattispecie, gli attori, senza aver depositato alcuna comparsa conclusionale entro il termine perentorio del 18 gennaio 2025, hanno depositato, il 30 gennaio 2025 e, quindi, nel termine all'uopo deputato, soltanto la memoria di replica che, piuttosto che contenere la replica alle difese svolte da controparte, rappresenta una effettiva comparsa conclusionale - non depositata nei termini - per cui vìola le garanzie di difesa e contraddittorio delle controparti.
Peraltro, la detta replica - come eccepito dalla ridetta convenuta - introduce addirittura CP_1
conclusioni nuove, contraddistinte dai capi 3) e d), che, in quanto tardive, poiché formulate per la prima volta in quella sede e, quindi, al di fuori di ogni termine processuale, producono una violazione del principio del contraddittorio, per cui tali conclusioni non possono essere oggetto di disamina.
Quanto al merito, il giudicante ritiene fondata la domanda attrice di declaratoria di proprietà
esclusiva dell'area oggetto del giudizio, come emerge dalla disamina della documentazione versata in atti dagli attori.
Ed invero, già con l'atto pubblico di divisione del 19 settembre 1951, a ministero del notaio da , intervenuto tra e Persona_6 Per_7 CP_4 Controparte_5 Per_8
coniuge di veniva assegnato a tra l'altro, “parte del
[...] CP_4 CP_4
fabbricato rurale esistente sulla predetta zona e precisamente: la terrazzina contraddistinta con la
lettera A nella pianta planimetrica allegata sub 7 al citato rogito divisionale;
la cucinetta Per_6
lettera B;
la suppigna lettera C;
il vano lettera D;
coi corrispondenti lastrici solari e con la
comunione della cisterna;
specificandosi che la zona di terreno predescritto rimane gravato di servitù
di passaggio a piedi e con animali da soma, esercitabile a mezzo di sentiero della larghezza di metri
1 e centimetri 60 lungo il confine di levante Tatone, a favore della zona residuale”, a Per_8
veniva assegnato, tra l'altro, “il vano distinto in pianta con la lettera E col corrispondente
[...]
lastrico solare (parte del caseggiato rurale esistente nella zona di e confina con la CP_4
porzione di terreno e fabbricato della stessa ad est ovest e nord e alla rimanente CP_4 consistenza del caseggiato a sud”, a veniva assegnato, tra l'altro, “la residuale Controparte_5
consistenza del fabbricato rurale, cioè: il vano distinto in pianta con la lettera F col corrispondente
lastrico solare e la comunione della cisterna… la zona di terreno predescritto vanterà la servitù di
passaggio a piedi e con animali da soma a mezzo di viottolo che attraverserà le due zone anteposte
al lato est (Tatone), viottolo che avrà la larghezza costante di metri 1 e centimetri 60”, come si rileva dalla nota di trascrizione dell'atto di divisione.
Considerato che e sono i danti causa di a CP_4 Persona_8 Parte_6
sua volta dante causa degli odierni attori, e che è la dante causa di , Controparte_5 Controparte_6
a sua volta dante causa della convenuta , è evidente come la precisa descrizione Parte_4
dei beni di cui all'atto di divisione non lasci spazio ad alcuna “interpretazione” circa la proprietà dei beni stessi, posto che, da tale atto, di epoca assolutamente remota rispetto all'acquisto della proprietà
da parte degli odierni contendenti, si rileva chiaramente come la porzione a suo tempo assegnata a non avesse alcuna area pertinenziale esterna. Controparte_5
Detto bene all'epoca assegnato a veniva da questa trasferito, con atto pubblico Controparte_5
del 3 marzo 1963, a ministero del notaio da , a che, a sua Persona_9 Per_7 Controparte_6
volta, lo vendeva a con altro atto del 27 agosto 1966, a ministero del notaio Parte_4
da Bari. Persona_10
Con l'atto del 3 marzo 1963, veniva venduta a , tra l'altro, “la proprietà di Controparte_6
porzione del fabbricato rurale sito nel fondo di (ubicato il fondo della CP_4 CP_4
a nord di quello di e precisamente a) la proprietà del vano ubicato a sud-est Persona_8
del fabbricato;
b) la proprietà della piccola zona adiacente a sud del vano stesso. La zona ha il lato
nord-sud di metri uno, il lato est-ovest di centimetri ottanta”, bene descritto, nell'atto del 27 agosto
1966, come “Porzione del fabbricato rurale, sito nel fondo di , che è ubicato a nord di CP_4
quello di in agro di Bari, contrada Lamberti e distintamente: il vano a sud est, Persona_8
non accatastato per ruralità, con ogni pertinenza, comunione, servitù”. La , infine, vendeva il bene alla con atto per notaio Parte_4 Controparte_1 Per_4
da Bari del 21 ottobre 2013, atto nel quale il bene stesso veniva descritto come “unità immobiliare
costituita da vano-cucina e bagno al piano terra con soppalco, cui si accede tramite scala interna a
chiocciola, con pertinenziale antistante terrazzo a livello”.
Orbene, è evidente come tale descrizione non corrisponda al reale stato dei luoghi, né ai rispettivi titoli di provenienza.
Tanto è confermato, del resto, sia dalla svolta C.T.U., sia dall'istruttoria, sia, infine, dalla documentazione versata in atti dagli attori e dalla stessa . Parte_4
Il C.T.U., infatti, con una relazione le cui risultanze questo Giudicante ritiene di condividere, anche nelle risposte alle osservazioni delle parti, in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in aderenza ai documenti in atti ed allo stato di fatto analizzato -
sebbene inutilizzabile quanto all'accertamento degli abusi edilizi posti in essere dalle parti sulle rispettive proprietà, la cui indagine esula dall'oggetto del presente giudizio - ha confermato che, con l'atto di divisione del 19 settembre 1951, “alla signora fu attribuito il vano Controparte_5
evidenziato in azzurro nell'allegato n. 10” ed “anche la proprietà di una zona del terreno adiacente
alla sua porzione di fabbricato e cioè al lato Sud della stessa avente le dimensioni di m. 1,00 (lato
Sud-Nord) e m. 0,80 (lato Est-Ovest) per la costruzione di un focolare” (cfr. pag. 21 della relazione),
mentre, con atto del 3 marzo 1963, veniva a “sia il fondo rustico Controparte_5 Controparte_6
sia la porzione di fabbricato rurale in contrada Lamberti, interessati dal precitato atto di divisione
del 19 settembre 1951” e, con atto del 27 agosto 1966, vendeva alla nipote Controparte_6 [...]
“la porzione del fabbricato rurale ubicato a Sud-Est dell'immobile descritto nei Parte_4
precedenti atti del 1951 e del 1963”, nei quali “non è descritto l'accesso al predetto vano né se
risultavano rispettate le condizioni poste all'art. 1 del predetto atto di divisione del 1951 che
prevedevano la chiusura della porta posta a Sud e l'apertura di una porta ad Est del vano stesso.
Successivamente alla data del 27.8.1966 e fino alla presentazione della Domanda di Condono
Edilizio, pervenuta al Comune di Bari il 30.03.2004, non esistono pratiche catastali, pratiche edilizie e relative Autorizzazioni Comunali giustificative dei lavori eseguiti per l'immobile attualmente di
proprietà della signora ”, precisando - dopo aver descritto le irregolarità edilizie Controparte_1
del bene che, come detto, non rilevano in questo giudizio - che “la zona dell'immobile sulla quale
era prevista… la realizzazione di un focolare delle dimensioni di m. 0,80x1,00 (superficie mq. 0,80)
era stata successivamente utilizzata per la realizzazione di un bagno a forma di trapezio rettangolare
avente, in pianta, la base minore di m. 1,30 e altezza di m. 1,35” (cfr. pag. 22 della relazione).
Il C.T.U. ha pure accertato che, dopo la “richiesta di condono del 30/03/2004, in data 06/08/2013,
la predetta unità immobiliare, considerata fino a tale data fabbricato rurale, è stata accatastata
presso il Catasto Fabbricati del Comune di Bari con pratica BA 0261912 del 06/08/2013 e ha assunto
l'identificativo catastale Fg. 56 particella n. 471 sub 3. Sulla corrispondente planimetria catastale…
risulta riportata un'area di pertinenza, a forma irregolare, la cui acquisizione non trova
giustificazione negli atti pubblici che si sono succeduti dal 1951 al 2013” (cfr. pag. 24 della relazione).
Ciò posto, è evidente che la detta area pertinenziale non è di proprietà della convenuta CP_1
non essendo mai stata di proprietà della sua dante causa.
[...]
Quanto all'istruttoria, la stessa , in sede di interrogatorio formale, dopo aver Parte_4
precisato “che l'immobile è stato da me venduto al signor padre della signora Persona_11
altra convenuta… con una scrittura privata, compromesso, nel 1992 ho venduto Controparte_1
al l'immobile al prezzo di 9.000.000 di lire che mi sono stati contestualmente Persona_11
pagati alla sottoscrizione del compromesso e contestualmente ho dato al il Persona_11
possesso dell'immobile stesso”, ha dichiarato: “Quello che ho venduto al signor Per_11
nel 1992 era un immobile costituito da una stanza e un focolare fuori la stanza e
[...]
nient'altro”, in tal modo smentendo quanto dedotto dall'altra convenuta, Controparte_1
Tali dichiarazioni sono confermate dal “Contratto di vendita” del 18 maggio 1992, con il quale cedeva a , padre di “un vano sito in Parte_4 Persona_11 Controparte_1
agro di Bari, Contrada Lamberti, pervenuto a lei da atto di acquisto per nota Persona_10 il 27.8.66… Detto vano non risulta accatastato ed è porzione del fabbricato rurale sito nel
[...]
fondo di la cui parte restante di fabbricato rurale è di proprietà degli eredi di CP_4
Il prezzo convenuto ed accettato per il trasferimento del suddetto vano è di Persona_3
lire 9.000.000 (novemilioni) che il sig. versa all'atto del presente contratto e Persona_11
la cui firma ad esso apposta dalla venditrice signora ha valore di quietanza Parte_4
liberatoria. La signora immette nel possesso del bene il sig. Parte_4 Per_11
all'atto della firma del presente atto e pertanto da questo momento si spoglia da ogni e
[...]
qualsiasi diritto sullo stesso”, atto dal quale si rileva sia la precisa descrizione del bene oggetto di vendita, stante l'espresso richiamo al titolo di provenienza, sia il trasferimento del suo possesso, sia,
infine, il versamento del prezzo.
Infine, la procura speciale a vendere conferita dalla al geom. il 26 marzo 2004, Parte_4 CP_2
ed allegata sotto la lettera A all'atto pubblico del 21 ottobre 2013, riporta, quanto alla “Descrizione
dell'immobile”: “Porzione del fabbricato rurale sito in agro di Bari, alla contrada Lamberti, ubicato
a nord di quello di o suoi aventi causa, della superficie catastale di circa metri Persona_8
quadrati ottocentocinque (mq. 805), confiante con stradella vicinale, con proprietà CP_4
per due lati e comproprietà eredi o loro aventi causa, salvo altri;
riportato in Persona_8
catasto, il terreno su cui insiste detto fabbricato rurale in maggior consistenza, al foglio 56, particella
56, seminativo di 3^, a. 08.05, R.D. Euro 3,53, R.A. Euro 1,66”.
Risulta evidente come, alla detta data del 26.3.2004, la “porzione del fabbricato rurale” non risultasse accatastata autonomamente, essendo mera pertinenza del terreno sul quale insisteva, come esattamente precisato nella ridetta procura speciale, posto che, a quella data, i fabbricati rurali erano censiti esclusivamente nel catasto terreni, in quanto considerati, appunto, pertinenze dei terreni agricoli sui quali sorgevano ed erano, quindi, privi di autonomia reddituale, mentre, soltanto con D.L.
n. 262/2006, convertito in legge n. 286/2006, è stato introdotto l'obbligo di procedere all'accatastamento dei fabbricati rurali, “per i quali siano venuti meno i requisiti per il
riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto”, al catasto fabbricati con conseguente attribuzione di rendita catastale, ma ciò non toglie che la Pt_4
non potesse trasferire alla la proprietà di un bene non suo.
[...] Controparte_1
Peraltro, con nota del 13 novembre 2014, la comunicava al geom. che “la Parte_4 CP_2
procura a Lei rilasciata, su indicazione dello stesso promittente acquirente , Controparte_1
quale erede del defunto , sottoscrittore della promessa di vendita del 1992 non Persona_11
è stata rispettata nei contenuti in quanto, in qualità di procuratore, avrebbe dovuto mantenere
inalterati sia il valore del compromesso dell'epoca (visto he la sottoscritta non ha ricevuto nessun
altro valore rispetto a quello pattuito), sia di rispettare le particelle e le relative porzioni
dell'immobile rivenienti dal titolo di proprietà del 27 Agosto 1966, documenti a Lei ben noti e già in
Suo possesso”, chiedendogli di “voler rettificare l'atto da Lei sottoscritto riportando i dati effettivi
per cui le è stata data procura speciale a vendere”.
Non può, invece, attribuirsi alcun valore alla dichiarazione del 19.7.2006, sottoscritta da
[...]
e in quanto non contiene gli elementi prescritti dall'art. 2702 c.c. Parte_6 Controparte_1
per rivestire efficacia.
Come pure alcuna efficacia riveste la pratica di accatastamento depositata al catasto fabbricati dalla e la allegata planimetria catastale del 6.8.2013, allegata poi al successivo Controparte_1
atto pubblico di compravendita del 21 ottobre 2013, dal momento che la eseguita intestazione catastale, da parte della dell'area pertinenziale - erroneamente trasferita con il Controparte_1
titolo di proprietà - non può assurgere a prova circa la proprietà del bene de quo, posto che, “poiché
il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, di conseguenza il diritto di proprietà, al pari
degli altri diritti reali, non può - in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in considerazione
del rigore formale prescritto per tali diritti - essere provato in base alla mera annotazione di dati nei
registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi” (Cass., n.
22339/2019).
Nei limiti che precedono, quindi, la domanda attrice può essere accolta. Non può, invece, essere accolta la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta CP_1
posto che l'immobile di sua proprietà “ha accesso dalla traversa n. 67 di via Alfredo
[...]
Giovine s.n.c. (ex strada Lamberti)” (cfr. pag. 9 della relazione peritale), per cui non sussistono i requisiti previsti fall'art.1051 c.c. per il riconoscimento di altra servitù di passaggio per accedere dalla porta a sud dell'immobile stesso.
Quanto alle spese, per effetto della soccombenza, vanno poste a carico della convenuta CP_1
in favore degli attori ed a carico degli attori nei confronti di e di
[...] Parte_4 CP_2
, in quanto evocati in giudizio senza che sussistesse, in capo ad essi attori, un effettivo
[...]
interesse ad agire diretto nei confronti dei medesimi, e vengono liquidate come da dispositivo, con riferimento al valore della controversia ed all'attività effettivamente svolta, secondo i parametri del
D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
il Giudice Onorario del Tribunale di Bari - Sezione Prima Civile, Avv. Gaetano Grillo,
definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l'effetto:
1. Dichiara nato a [...] l'[...] (C.F.: Parte_1
) e nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), proprietari esclusivi dell'intera area pertinenziale antistante e C.F._2
retrostante l'immobile in agro di Bari alla strada vicinale Lamberti, piano terra, riportato in catasto fabbricati al foglio 56, particella 471 sub 2, categoria A/4, rendita € 360,23, e, quindi,
comprensiva dell'area di pertinenza di forma irregolare graficizzata nella planimetria depositata a corredo della denuncia di accatastamento al catasto fabbricati del Comune di Bari,
avvenuta con pratica BA 0261912 del 6.8.2013, di fabbricato rurale che, allo stato, ha assunto l'identificativo catastale foglio 56, particella 471 sub 3.
2. Autorizza gli attori a depositare, presso i competenti Uffici dell' Controparte_7
, la rettifica dell'intestazione dell'area di forma irregolare graficizzata nella
[...]
planimetria depositata a corredo della denuncia di accatastamento al catasto fabbricati del Comune di Bari, avvenuta con pratica BA 0261912 del 6.8.2013, di fabbricato rurale che, allo stato, ha assunto l'identificativo catastale foglio 56, particella 471 sub 3.
3. Ordina a di rilasciare nel pieno possesso di e di Controparte_1 Parte_1
l'area oggetto di trasferimento in capo agli stessi, provvedendo a liberarla Parte_2
da eventuali oggetti sulla stessa depositati.
4. Condanna al pagamento, in favore dell'avv. , ex art. 93 c.p.c., Controparte_1 Parte_3
delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.619,30, dei quali € 119,30 per esborsi,
oltre rimborso forfettario ed oneri accessori come per legge,
5. Condanna e al pagamento, in favore di ciascuno Parte_1 Parte_2
dei convenuti, e , delle spese del giudizio, che liquida, per Parte_4 CP_2
ciascuna parte, in complessivi € 2.500,00, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori come per legge.
6. Pone definitivamente a carico della parte attrice - e Parte_1 Parte_2
- e della convenuta per la quota del 50% per ciascuna parte, il costo della Controparte_1
C.T.U., come liquidato con decreto del 27 marzo 2024, integrato da altro decreto del 14
maggio 2024.
7. Ordina al Conservatore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Bari - Territorio -
Servizio di Pubblicità Immobiliare, di trascrivere la presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
Bari, lì 9 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Gaetano Grillo