TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 04/06/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'udienza del 04/06/2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2023, al n. 4350, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Frosinone Parte_1 C.F._1
Via Adige n. 41, presso lo studio dell'Avv. Francesco Mei, che lo rappresenta e difende in forza di delega a margine del ricorso
ricorrente contro
- in Controparte_1 persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Bontempo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31,
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo da malattie professionali
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04/12/2023, ha dedotto che dal 1988 al 1997 Parte_1
aveva lavorato presso diverse ditte con varie mansioni e dal 1997 aveva iniziato a svolgere l'attività lavorativa di autista di autotreno, con compito di carico e scarico merci. Tali mansioni avevano comportato l'esecuzione di movimenti ciclici ripetitivi dovuti all'attività di carico e scarico merci, sia manuale che con transpallet, l'impegno funzionale degli arti superiori, nonché vibrazioni e microtraumi dovuti all'uso prolungato dell'automezzo per i viaggi di consegna. Da tale attività gli era derivata una “tendinopatia spalle bilaterale del svp con deficit funzionale di circa 1/3 dei fisiologici movimenti articolari, in soggetto già operato alla spalla destra”, per la quale aveva presentato denuncia di malattia professionale all' ma senza esito. Ha anche precisato di CP_1
essere affetto da altra patologia per la quale gli era già stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 6%.
Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalla tendinopatia delle spalle, in misura del 7%, da unificare al già riconosciuto danno del 6%, l'attore ha chiesto al Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' in persona del Direttore p.t. della sede di Frosinone, a liquidare le relative CP_1
prestazioni, con vittoria di spese.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' instando CP_1
per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della C.T.U. medico legale redatta dalla
Dott.ssa Persona_1
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che il ricorrente presenta sì una tendinopatia delle spalle bilaterale del SVP, ma che la stessa non ha eziologia professionale.
Va evidenziato che, poiché si tratta di patologia a eziologia multifattoriale, il riconoscimento dell'origine professionale della citata infermità può essere considerato credibile solo qualora siano chiaramente dimostrati alcuni specifici requisiti. In particolare: a) l'anamnesi lavorativa deve evidenziare l'esistenza di un rischio professionale di natura, entità, durata e intensità tali da far ragionevolmente considerare la sua influenza di grado superiore, o quanto meno uguale, a quella esercitata da fattori extra-professionali e/o individuali;
b) il quadro clinico, anatomo-funzionale e radiologico deve presentare caratteristiche specifiche, per intensità, precocità e localizzazione del fenomeno morboso, rispetto alla normalità della popolazione;
c) infine, i dati statistico epidemiologici devono mostrare una significativa ed univoca maggiore incidenza della patologia presso quella determinata categoria professionale.
Nel caso di specie, il C.T.U. ha osservato che non è stata evidenziata, nella storia lavorativa del ricorrente, l'adozione di posizioni incongrue degli arti superiori, sia nella frequenza, sia nell'entità di forza tali da giustificare, sia come causa , sia come concausa, l'insorgenza della malattia denunciata a carico delle spalle. Non risulta cioè che vi sia stata una esposizione media tale da corrispondere al valore minimo di soglia, affinché il rischio possa essere considerato idoneo ed efficace. Tra l'altro, il predetto giudizio è stato confermato anche a seguito del supplemento di perizia, svolto dal C.T.U., il quale ha quindi concluso che i fattori extralavorativi (degenerativi-artrosici) sono i soli dotati di efficacia causale adeguata nel determinare la patologia denunciata.
Per quanto sopra esposto, il perito ha condivisibilmente ritenuto che non fosse stata sufficientemente dimostrata l'origine professionale della patologia sopra descritta.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso
- non forniti dalla difesa di parte ricorrente che nulla ha osservato in ordine alle conclusioni peritali - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacché lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati.
L'attore non è tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, ai sensi dell'art.152 disp. att.
c.p.c..
A carico dell'Istituto restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attore non tenuto a rifondere all' le spese di lite;
CP_1
3) pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Frosinone, 04/06/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'udienza del 04/06/2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2023, al n. 4350, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Frosinone Parte_1 C.F._1
Via Adige n. 41, presso lo studio dell'Avv. Francesco Mei, che lo rappresenta e difende in forza di delega a margine del ricorso
ricorrente contro
- in Controparte_1 persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Bontempo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31,
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo da malattie professionali
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04/12/2023, ha dedotto che dal 1988 al 1997 Parte_1
aveva lavorato presso diverse ditte con varie mansioni e dal 1997 aveva iniziato a svolgere l'attività lavorativa di autista di autotreno, con compito di carico e scarico merci. Tali mansioni avevano comportato l'esecuzione di movimenti ciclici ripetitivi dovuti all'attività di carico e scarico merci, sia manuale che con transpallet, l'impegno funzionale degli arti superiori, nonché vibrazioni e microtraumi dovuti all'uso prolungato dell'automezzo per i viaggi di consegna. Da tale attività gli era derivata una “tendinopatia spalle bilaterale del svp con deficit funzionale di circa 1/3 dei fisiologici movimenti articolari, in soggetto già operato alla spalla destra”, per la quale aveva presentato denuncia di malattia professionale all' ma senza esito. Ha anche precisato di CP_1
essere affetto da altra patologia per la quale gli era già stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 6%.
Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalla tendinopatia delle spalle, in misura del 7%, da unificare al già riconosciuto danno del 6%, l'attore ha chiesto al Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' in persona del Direttore p.t. della sede di Frosinone, a liquidare le relative CP_1
prestazioni, con vittoria di spese.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' instando CP_1
per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della C.T.U. medico legale redatta dalla
Dott.ssa Persona_1
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che il ricorrente presenta sì una tendinopatia delle spalle bilaterale del SVP, ma che la stessa non ha eziologia professionale.
Va evidenziato che, poiché si tratta di patologia a eziologia multifattoriale, il riconoscimento dell'origine professionale della citata infermità può essere considerato credibile solo qualora siano chiaramente dimostrati alcuni specifici requisiti. In particolare: a) l'anamnesi lavorativa deve evidenziare l'esistenza di un rischio professionale di natura, entità, durata e intensità tali da far ragionevolmente considerare la sua influenza di grado superiore, o quanto meno uguale, a quella esercitata da fattori extra-professionali e/o individuali;
b) il quadro clinico, anatomo-funzionale e radiologico deve presentare caratteristiche specifiche, per intensità, precocità e localizzazione del fenomeno morboso, rispetto alla normalità della popolazione;
c) infine, i dati statistico epidemiologici devono mostrare una significativa ed univoca maggiore incidenza della patologia presso quella determinata categoria professionale.
Nel caso di specie, il C.T.U. ha osservato che non è stata evidenziata, nella storia lavorativa del ricorrente, l'adozione di posizioni incongrue degli arti superiori, sia nella frequenza, sia nell'entità di forza tali da giustificare, sia come causa , sia come concausa, l'insorgenza della malattia denunciata a carico delle spalle. Non risulta cioè che vi sia stata una esposizione media tale da corrispondere al valore minimo di soglia, affinché il rischio possa essere considerato idoneo ed efficace. Tra l'altro, il predetto giudizio è stato confermato anche a seguito del supplemento di perizia, svolto dal C.T.U., il quale ha quindi concluso che i fattori extralavorativi (degenerativi-artrosici) sono i soli dotati di efficacia causale adeguata nel determinare la patologia denunciata.
Per quanto sopra esposto, il perito ha condivisibilmente ritenuto che non fosse stata sufficientemente dimostrata l'origine professionale della patologia sopra descritta.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso
- non forniti dalla difesa di parte ricorrente che nulla ha osservato in ordine alle conclusioni peritali - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacché lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati.
L'attore non è tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, ai sensi dell'art.152 disp. att.
c.p.c..
A carico dell'Istituto restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attore non tenuto a rifondere all' le spese di lite;
CP_1
3) pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Frosinone, 04/06/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi