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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/06/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1764/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. r.v. 1764/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI Parte_1 C.F._1
DANIELA, con domicilio eletto presso il difensore e
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
BARDELLI CHIARA, con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 4
I ricorrenti hanno esposto che con sentenza n. 906/2022 del 06/07/2022, pubblicata in data
12/07/2022, resa dal Tribunale di Modena nell'ambito del procedimento per divorzio congiunto iscritto al n. 2063/2022 R.G., è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio su conclusioni congiunte delle parti, in forza della quale, tra le altre condizioni, è stato previsto, al punto 5) quanto segue: “il sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al CP_1
mantenimento ordinario per i figli, la somma di Euro 600,00 mensili (300,00 per ciascun figlio)
sino a che gli stessi non saranno economicamente autosufficienti, in via anticipata entro il primo di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2020, somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT della Provincia di Modena, a decorrere dal mese di giugno 2021, prendendo ogni anno quale indice di riferimento quello intercorso da Gennaio a Gennaio dell'anno precedente. Dagli importi sopra indicati sono escluse le spese straordinarie da intendersi come di seguito precisate. (…)”.
Con ricorso depositato in data 05/05/2025, le parti hanno rappresentato di essere genitori di
, nato in data [...], maggiorenne, convivente con la madre e non Per_1
economicamente autosufficiente e di , nato in data [...], maggiorenne, Per_2
convivente con la madre, il quale ha reperito una occupazione, sia pure a tempo determinato, al momento sufficiente al proprio mantenimento. I ricorrenti, pertanto, hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
“1) il sig. corrisponderà alla sig.ra quale contributo al mantenimento del CP_1 Parte_1
figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente la somma mensile di Euro Per_1
347, 00 (pari ai precedenti 300 Euro rivalutati Istat) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese pagina 2 di 4 mediante bonifico bancario a decorrere dal mese di Gennaio 2025, annualmente rivalutata in base agli indici Istat nazionali;
2) le parti dichiarano di nulla avere a che pretendere l'una nei confronti dell'altra per il pregresso, avendo le parti diversamente già regolato con esito soddisfacente i precedenti rapporti patrimoniali personali e relativi alla prole. In particolare le parti dichiarano di nulla avere a che pretendere relativamente all'adeguamento Istat dell'assegno di mantenimento ed all'assegno unico percepito sino ad oggi;
3) invariate le ulteriori statuizioni previste con la sentenza n. 906/2022;
- COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite”.
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 906/2022 del 06/07/2022, pubblicata in data 12/07/2022, resa dal Tribunale di Modena nell'ambito del procedimento per divorzio congiunto iscritto al n. 2063/2022 R.G., recepisce le conclusioni congiunte trascritte in parte motiva;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
pagina 3 di 4 Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 27/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Riccardo Di Pasquale
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