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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/02/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 27 febbraio 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile iscritta al n. 3781/2022 R.G. e vertente
TRA
nato/a il 31/05/1976 a LA (NA) , difeso/a dall'avv. Parte_1
CASABURO LUCIA
RICORRENTE
E
, in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva
RESISTENTE
Oggetto: invalidità civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto alla pensione di inabilità civile, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 18.04.2018, oltre al pagamento dei ratei maturati, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni CP_1 giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
Disposta l'integrazione della CTU eseguita nella fase di ATPO alla luce della nuova documentazione medica depositata, all'odierna udienza, la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall' . CP_1
***
2 Nel merito la domanda è infondata. L'istante, infatti, è risultata assente alle indagini peritali, impedendo, in tal modo, l'accertamento dell'esistenza o meno del requisito sanitario richiesto ai fini della concessione delle provvidenze richieste in ricorso.
Né può avere rilevo quanto dedotto da parte ricorrente in corso di causa, secondo cui la parte non avrebbe avuto intenzione di essere sottoposta a visita da parte del CTU nominato, stante i pregressi ritardi e difficoltà creati in altre procedure giudiziarie.
Del resto, la parte resistente non ha inteso accettare la rinuncia agli atti del giudizio formulata dalla parte ricorrente in corso di causa.
Pertanto, la domanda non può che essere rigettata in quanto, non sottoponendosi a visita la parte non ha adempiuto all'onere probatorio su di lei incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c.. Per mera completezza motivazionale, va detto che priva di rilievo risulta la valutazione medico legale eseguita dal CTU nel corso della presente fase, in quanto eseguita in assenza della visita della ricorrente, così come prescritto nell'ordinanza di conferimento dell'incarico, ma sulla base della sola documentazione medica agli atti.
Visto l'art. 152 disp. att. C.p.c., dichiara irripetibili le spese.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Rigetta la domanda;
b) dichiara irripetibili le spese.
Così deciso in Nola il 27/02/2025 Il Giudice
dott.ssa Carmen Maria Pigrini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 27 febbraio 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile iscritta al n. 3781/2022 R.G. e vertente
TRA
nato/a il 31/05/1976 a LA (NA) , difeso/a dall'avv. Parte_1
CASABURO LUCIA
RICORRENTE
E
, in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva
RESISTENTE
Oggetto: invalidità civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto alla pensione di inabilità civile, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 18.04.2018, oltre al pagamento dei ratei maturati, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni CP_1 giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
Disposta l'integrazione della CTU eseguita nella fase di ATPO alla luce della nuova documentazione medica depositata, all'odierna udienza, la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall' . CP_1
***
2 Nel merito la domanda è infondata. L'istante, infatti, è risultata assente alle indagini peritali, impedendo, in tal modo, l'accertamento dell'esistenza o meno del requisito sanitario richiesto ai fini della concessione delle provvidenze richieste in ricorso.
Né può avere rilevo quanto dedotto da parte ricorrente in corso di causa, secondo cui la parte non avrebbe avuto intenzione di essere sottoposta a visita da parte del CTU nominato, stante i pregressi ritardi e difficoltà creati in altre procedure giudiziarie.
Del resto, la parte resistente non ha inteso accettare la rinuncia agli atti del giudizio formulata dalla parte ricorrente in corso di causa.
Pertanto, la domanda non può che essere rigettata in quanto, non sottoponendosi a visita la parte non ha adempiuto all'onere probatorio su di lei incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c.. Per mera completezza motivazionale, va detto che priva di rilievo risulta la valutazione medico legale eseguita dal CTU nel corso della presente fase, in quanto eseguita in assenza della visita della ricorrente, così come prescritto nell'ordinanza di conferimento dell'incarico, ma sulla base della sola documentazione medica agli atti.
Visto l'art. 152 disp. att. C.p.c., dichiara irripetibili le spese.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Rigetta la domanda;
b) dichiara irripetibili le spese.
Così deciso in Nola il 27/02/2025 Il Giudice
dott.ssa Carmen Maria Pigrini
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