Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 10/03/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.103/2024
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- Dr. ssa Rita Carosella Presidente rel.
- Dr. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere
- Avv. Domenico Maria Spinelli Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di rinvio n.103/2024 R.G. disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
138/2024 pubblicata il 3.01.2024, avente ad oggetto: “risarcimento danni da sinistro stradale”,
vertente tra
, c.f. , rappresentato e difeso, per mandato in calce Parte_1 CodiceFiscale_1
all'atto di citazione in riassunzione, dagli avv.ti Costantino Carugno e Giovanni Petrarca ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Isernia, v. Occidentale n. 148.
ATTORE IN RIASSUNZIONE - APPELLANTE
e
rappresentata e difesa, per procura generale alle liti in atti, dall'avv. Renato Magaldi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli, P.zza Carità n. 32.
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE - APPELLATA
e
, c.f. ; c.f. CP_2 CodiceFiscale_2 Controparte_3 CodiceFiscale_3
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE – APPELLATI non costituiti
CONCLUSIONI: come da note depositate telematicamente dalle parti costituite in sostituzione dell'udienza dell'11.09.204 entro i termini perentori assegnati per la trattazione scritta del procedimento, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 12.09.2024 assegnati i termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Con istanza del 7.10.2024, i difensori del hanno chiesto di “rimettere la causa in Parte_1
istruttoria ad una prossima udienza per la precisazione delle conclusioni”.
FATTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Isernia, e nonché già CP_2 Controparte_3 CO Controparte_4
, per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni patiti e patiendi a seguito di un
[...]
sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto.
In particolare, lamentava che il 30 dicembre 2012, verso le ore2.30, si trovava nel centro di Isernia e aveva chiesto un passaggio a che stava transitando alla guida di un auto di proprietà Controparte_3
di . Dopo qualche centinaio di metri, però, a causa dell'elevata velocità, il conducente CP_2
perdeva il controllo del veicolo e finiva contro un muro.
Il ricorrente riportava gravissime lesioni fisiche, tra cui un'invalidità permanente dovuta alla riduzione di 7 centimetri di un arto. Ciò incideva sulla sua capacità lavorativa, generica e specifica,
futura legata alla professione di attore. Quanto al danno biologico, all'esito di a.t.p., il consulente tecnico d'ufficio lo aveva quantificato nel 47%, precisando che, in futuro, gli sarebbe stata prelusa qualunque attività nello spettacolo.
Si costitutiva in giudizio l'Assicurazione, contestando la fondatezza della pretesa attorea e deducendo la colposa e negligente condotta del , da valutarsi ex art. 1227 c.c., avendo accettato il Parte_1
passaggio da persona in evidente stato di ebbrezza.
Il Tribunale di Isernia, dichiarata la contumacia degli altri resistenti e disattese tutte le richieste istruttorie, con ordinanza del 7.11.2015 – n. 1062/2014 R.G., accoglieva la domanda risarcitoria del
, ravvisando però nella sua condotta un concorso colposo, quantificato nella misura del Parte_1
20%; secondo il primo giudice, infatti il tasso alcolemico del conducente erta talmente elevato da rendere evidenti le sue condizioni psico – fisiche alterate al . Parte_1
Quindi, dopo aver quantificato in € 791.285,94 il danno del ricorrente, condannava solidalmente i resistenti al pagamento di : i) € 633.028,752, a titolo risarcitorio, oltre interessi legali, compensativi e rivalutazione;
ii) € 21.092,62, a titolo di spese legali (comprese quelle dell'a.t.p.), oltre accessori.
Il proponeva appello, chiedendo di escludere il concorso colposo del danneggiato per Parte_1
mancanza di prova e di rivalutare il quantum risarcitorio.
La Compagnia assicurativa contestava la fondatezza dell'impugnativa e proponeva appello incidentale, per avere l'ordinanza erroneamente riconosciuto al il danno da perdita da Parte_1
capacità lavorativa generica e specifica;
in subordine si opponeva alla sua quantificazione.
La Corte di Appello di Campobasso, con sentenza n. 10/2021, pubblicata il 19.01.2021 nel procedimento n. 335/2015 R.G., accoglieva il ricorso principale, condannando gli appellati, in solido,
al pagamento di € 750.132,10 oltre interessi legali, spese di lite, dell'a.t.p. e del doppio grado del giudizio.
Il Collegio escludeva la responsabilità concorsuale del;
quindi, quantificava i danni: € Parte_1
476.688,75 per invalidità permanente, pari al 47% stabilito dal c.t.u. e avuto riguardo all'età del ragazzo al momento del sinistro (20 anni), comprensivo del danno non patrimoniale, della sua personalizzazione al 25%; € 22.601,25 per inabilità temporanea, € 23.183,81 per le spese sostenute, documentate in atti. Quindi, devalutate le prime due voci di danno, applicando, perchè debito di valore, gli interessi compensativi e la rivalutazione, stabiliva che l'inabilità temporanea e l'invalidità
permanente ammontavano ad € 590.506,70; riconosceva al il danno patrimoniale futuro Parte_1
da perdita della capacità lavorativa specifica, quantificandolo in € 136.441,59.
Respingeva, invece, l'appello incidentale.
Con ricorso notificato in data 27-30/04/2021, il impugnava in Cassazione la suddetta Parte_1
sentenza, sulla base di nove motivi;
proponeva ricorso incidentale. CO
Con ordinanza n. 138/2024 pubblicata il 3.01.2024 la Corte di Cassazione ha accolto il primo,
secondo, terzo e sesto motivo di ricorso principale promosso dal , dichiarando assorbiti, Parte_1
il quarto, quinto, settimo, ottavo e nono motivo, cassando in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata con rinvio (anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità) alla Corte di
Appello di Campobasso in diversa composizione, nonché rigettato il ricorso incidentale proposto da
CO
.Più segnatamente, la Corte di cassazione ha statuito come di seguito:
1. Con riferimento ai primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente in quanto entrambi denunciavano l'erroneo computo dell'età del nella liquidazione del danno, nel Parte_1
ritenerli fondati, la Cassazione ha dichiarato la sentenza di secondo grado nulla ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per error in iudicando nella parte relativa alla liquidazione del danno poiché nel caso di specie il giudice dell'appello “… nel calcolare il danno biologico
permanente spettante al , ha commesso un grave errore in quanto, pur applicando Parte_1
correttamente i valori tabellari milanesi del 2018, in relazione alla sua età, ha effettivamente
utilizzato come parametro il valore <<20>>, anziché <<19>>, reale età del ragazzo al
momento del sinistro (30 dicembre 2012)….L'errore di calcolo, nella fattispecie, ha
determinato una liquidazione del danno errata, inferiore a quella spettante al Parte_1
applicando il parametro anagrafico corretto”; 2. Con riferimento al sesto motivo di ricorso, nel ritenerlo fondato, la Cassazione ha dapprima evidenziato come la Corte di Appello di Campobasso avesse disatteso “… il principio di
diritto enunciato da questa Corte secondo cui il danno permanente da incapacità di guadagno
non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403
del 1922, i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento
dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno e con esso il rispetto
ella regola di cui all'art. 1223 c.c. … Sul punto la giurisprudenza, per scongiurare
l'applicazione dei suddetti coefficienti, ne ha indicati altri, tra cui il giudice di merito resta
ovviamente libero di scegliere, purchè siano aggiornati e scientificamente corretti. Ebbene,
tra i più diffusi vi sono quelli indicati dal CSM, allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i
magistrati svoltosi a Trevi il 30 giugno – 1° luglio 1989, Tabella B (in Nuovi orientamenti e
nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp.127 e ss.)
(cfr.da ultimo Cass. civ. Sez. III, 25.10.2022, n. 31574; Cass. civ., Sez. III, 31.05.2019, n.
14891; Cass. n. 20615/2015 cit.)”, statuendo di conseguenza che “La sentenza impugnata
deve quindi essere cassata sul punto e rinviata alla Corte d'Appello di Campobasso che, nel
riesaminare il caso, applicherà il citato principio di diritto, individuando pertanto come
coefficiente di capitalizzazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica
quello riportato nei Quaderni del CSM, Tabella B, ovvero altro criterio ritenuto parimenti
congruo, sulla base delle indicazioni che precedono, con ogni conseguente effetto in ordine
alle eventuali ulteriori componenti di determinazione del quantum risarcitorio”.
Con atto di citazione del 14.03.2024, notificato in pari data, ha riassunto il Parte_1
giudizio ex art. 392 c.p.c., rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte, quale
Giudice di rinvio designato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 138 del 3.01.2024, respinta
ogni contraria istanza ed eccezione e in applicazione di quanto enunciato dall'Ecc.ma Corte della
predetta ordinanza (a parziale riforma della sentenza n. 10 emessa in data 19 gennaio 2021 dalla
Corte di Appello di Campobasso), previa sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente procedimento fino alla conclusione del separato procedimento ai fini della correzione dell'errore materiale
occorso nella sentenza di codesta Ecc.ma Corte di Appello n. n. 10/2021 del 19.01.2021,
condannare gli odierni convenuti in solido tra loro al pagamento di tutti i danni subiti dal sig.
[...]
così quantificati: Parte_1
1) quanto al danno biologico:
€ 2.633,75 quale differenza tra il danno biologico liquidato dalla Corte di Appello nella
sentenza cassata e quanto riconosciuto dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n.
138/2024, oltre la rivalutazione monetaria con gli interessi compensativi (secondo quanto
statuito da Cass., ss.uu., n. 1712/1995 e successive) dalla data di diffusione delle Tabelle di
Milano del 14.03.2018 fino all'effettiva liquidazione della somma in sentenza, alla quale
ultima vanno altresì aggiunti gli ulteriori interessi legali dal giorno della decisione fino a
quello dell'effettivo soddisfo;
2) quanto al danno da incapacità lavorativa specifica:
- in via principale:
€ 834.458,34 (oltre interessi legali dalla data della decisione e fino all'effettivo soddisfo), ove venga
accolta l'istanza di correzione dell'errore materiale;
€ 319.881,37 (oltre interessi legali dalla data della decisione e fino all'effettivo soddisfo), ove non
venga accolta l'istanza di correzione dell'errore materiale;
- solo in via meramente subordinata:
€ 356.412,51 (oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi secondo quanto statuito
da Cass., ss.uu., n. 1712/1995 e successive dalla data del sinistro ossia dal 30.12.2012 fino
alla decisione, ed oltre gli ulteriori interessi legali dalla data della decisione e fino
all'effettivo soddisfo), ove venga accolta l'istanza di correzione dell'errore materiale;
€ 95.199,83 (oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi secondo quanto statuito
da Cass., ss.uu., n. 1712/1995 e successive dalla data del sinistro ossia dal 30.12.2012 fino alla decisione, ed oltre gli ulteriori interessi legali dalla data della decisione e fino
all'effettivo soddisfo), ove non venga accolta l'istanza di correzione dell'errore materiale.
O comunque la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, anche relativamente al giudizio già celebrato
avanti alla Suprema Corte di Cassazione”.
Si è costituita in giudizio la , nella sua comparsa, dopo avere Controparte_5
preliminarmente eccepito l'inammissibilità del proposto atto di riassunzione, ha concluso per il rigetto delle avverse conclusioni, con vittoria di spese di lite.
Gli altri convenuti non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, non essendosi provveduto in precedenza, va dichiarata la contumacia dei convenuti in riassunzione e i quali, nonostante la ritualità e tempestività della CP_2 Controparte_3
notifica dell'atto di citazione in riassunzione, non si sono costituiti in giudizio.
Sempre in limine litis, va rilevato che, con la declaratoria di inammissibilità, giusta ordinanza n. cron. 905 del 27.09.2024, della separata istanza del , tesa ad ottenere dalla Corte Parte_1
la correzione dell'asserito errore materiale contenuto nella sentenza cassata, laddove,
nell'esporre la formula con la quale calcolare e liquidare il danno da perdita della capacità
lavorativa specifica è stata inserita la percentuale del 47% (ovvero quella della riconosciuta invalidità permanente) anziché la percentuale del 100% (ovvero quella relativa alla totale preclusione allo svolgimento di attività lavorativa futura nello spettacolo da parte del
[...]
, è stata superata la preliminare istanza dell'attore di sospendere, ai sensi dell'art. Pt_1
295 c.p.c., il presente giudizio in attesa della pronuncia sulla richiesta di correzione di errore materiale. D'altra parte l'ordinanza della Corte di Cassazione, a pag. 9, ha rigettato i motivi dal terzo al quinto, con cui è stata affrontata la problematica della percentuale (47% o 100%),
con la quale calcolare e liquidare il danno da perdita della capacità lavorativa specifica,
cosicchè tale questione è da intendersi definitivamente risolta e non più discutibile. Ancora in premessa, va esaminata l' istanza dei difensori del del 7.10.2024, di rimessione Parte_1
della causa in istruttoria per la fissazione di altra udienza per la precisazione delle conclusioni. Al
riguardo, va anzitutto rilevato che il presente giudizio, benchè instaurato successivamente al
28.02.2023, e precisamente in data 14.03.2024, è tuttavia un mero giudizio di riassunzione conseguente all'ordinanza n. 138 del 3.01.2024 (ordinanza di cassazione con rinvio per motivi di merito) e, dunque, si è in presenza di un procedimento già pendente alla data del 28.02.2023, al quale perciò si applicano, ai sensi dell'art. 35, co.1 D.Lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), come modif. dalla L. n. 197/2022, le disposizioni anteriormente vigenti. Del resto anche la S.C. statuisce che il giudizio di rinvio “integra una nuova ed autonoma fase, pur soggetta, per ragioni di rito, alla
disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado” (cfr. es. Cass., nn.
24372/2022, 15143/2021, 1824/2005).
Ciò premesso, come già esposto in intestazione, entrambe le parti costituite, nelle rispettive note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza dell'11.09.2024, hanno precisato, ognuna, le proprie conclusioni;
testualmente, per il “In conclusione, sulla base di tutte le specifiche Parte_1
argomentazioni contenute nella parte motiva dell'atto di appello in riassunzione, si chiede
l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate (oltre alla testè citata condanna di CO
per lite temeraria) di cui all'atto di riassunzione del da intendersi qui
[...] Parte_1
integralmente ripetute e trascritte”; testualmente per “La scrivente difesa si CO
riporta al contenuto della propria comparsa di costituzione e risposta, insistendo per l'accoglimento
delle eccezioni e deduzioni ivi sollevate chiedendone l'accoglimento. Si impugna e contesta, ancora
una volta, ogni avversa pretesa e se ne chiede il rigetto perchè infondate in fatto ed in diritto.”
Stando così le cose, fissare altra udienza per la precisazione delle conclusioni sarebbe stato ultroneo
(anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost., a maggior ragione valido per un processo iniziato il 1.09.2014) poiché, per l'appunto, all'udienza dell'11.09.2024 celebrata in forma scritta, ognuna delle parti costituite ha rassegnato le proprie e, sulla base delle rassegnate conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini per le memorie conclusionali e le repliche che ciascuna parte ha provveduto a depositare.
Sempre in via pregiudiziale, va scrutinata l'eccezione in rito sollevata dalla Compagnia assicurativa,
di inammissibilità del proposto atto di citazione in riassunzione, “in quanto oltremodo generico ed
in alcun modo autosufficiente… è di tutta evidenza come un atto tanto lacunoso non può certamente
integrare una valida citazione in appello in riassunzione, che il codice di procedura civile impone
effettuarsi a norma dell'art. 137 e seguenti (cfr.art. 392 c.p.c.) stabilendo, altresì, che, in sede di
rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al quale la Corte ha rinviato la
causa (art. 394 c.p.c.). Dovendosi intendere, nel precipuo caso, anche le forme ed i requisiti di
sostanza di cui all'art. 342 c.p.c.”.
In sostanza la Compagnia si duole della non rispondenza dell'atto introduttivo ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.; a tal proposito va osservato che l'onere di specificità dei motivi di cui alla predetta disposizione, come modificata dal d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012,
non implica l'uso di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella impugnata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (così Cass. sez. unite 2017/n. 27199, nonché Cass. sez II, 27/03/2015, n. 76294;
Cass. 2015/ n. 2143; Cass. sez. III sent. n. 22502 del 2014).
Benchè pertanto non si richiede che l'appellante svolga necessariamente argomentazioni diverse da quelle contenute negli atti di primo grado, occorre “una chiara individuazione delle questioni e
dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”,
elementi nel caso ravvisabili nell'atto di citazione in riassunzione, ragion per cui l'eccezione in esame va disattesa, in quanto l'atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c. del si presenta rispettoso Parte_1
del dettato normativo. Nel merito, propriamente, l'ordinanza della Corte di Cassazione è vincolante per il giudice del rinvio quanto al principio di diritto enunciato ed alle statuizioni nella stessa contenute, ai sensi dell'art. 384,
comma 2, c.p.c.
Ai sensi di quest'ultima disposizione, questa Corte di Appello, quale giudice del rinvio, deve uniformarsi alla statuizione contenuta a pag. 8 dell'ordinanza della Cassazione che, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, come si è visto, ha stabilito che, ai fini del risarcimento del danno biologico permanente, vada applicato il parametro anagrafico corretto, pari a 19 anni, anziché 20 anni.
Va altresì evidenziato che la presente sentenza va a riformare la pronuncia di primo grado,
sostituendola integralmente;
per conseguenza va liquidato l'intero importo per danno patrimoniale e per danno non patrimoniale, e non la differenza rispetto alla sentenza cassata.
Va ancora rilevato che nel calcolo si prenderanno a base le ultime Tabelle del Tribunale di Milano,
aggiornate al 2024, e diffuse il 5.06.2024, stante la necessità di tenere presenti le ultime tabelle aggiornate da parte del giudice di appello (cfr, in tal senso, Cassazione civile sez. III, 11/05/2012, n.
7272; Cass., n.25485/2016; Cass., n. 22265/2018).
Dunque, per il danno deve essere così quantificato: Parte_1
- € 527.154,00 per il danno da invalidità permanente nella misura del 47% a carico di persona di 19 anni al momento del sinistro (30.12.2012), comprensivo della componente di danno non patrimoniale anatomo - funzionale e di quella da sofferenza soggettiva, oltre che della personalizzazione del danno, pari al 25%, giustificata dalla giovane età del danneggiato e dalla gravissima e irreversibile compromissione delle future condizioni di vita anche sociale del
[...]
Pt_1
- € 26.598,75 per il danno da inabilità temporanea, considerando 90 giorni di inabilità
temporanea totale, 45 giorni di inabilità temporanea parziale al 75% e 60 giorni di inabilità
temporanea parziale al 50%, per l'importo massimo di € 173,00 al giorno;
- € 23.183,81 per spese mediche documentate.
Qui di seguito per comodità la tabella riepilogativa: Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 19 anni
Percentuale di invalidità permanente 47%
Punto danno biologico € 7.073,03
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 3.521,52
Punto danno non patrimoniale € 10.564,55
Punto base I.T.T. € 173,00
Giorni di invalidità temporanea totale 90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 301.230,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 451.846,00
Con personalizzazione massima (max 25% del danno biologico) € 527.154,00
Invalidità temporanea totale € 15.570,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 5.838,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.190,00
Totale danno biologico temporaneo € 26.598,75
Spese mediche € 23.183,81
RIEPILOGO GENERALE
Totale permanente + aumenti: € 527.154,00 Totale temporanea: € 26.598,75
Esborsi: € 23.183,81
TOTALE: € 576.936,56
Orbene, l'importo riconosciuto al per l'inabilità temporanea e quello maturato Parte_1
successivamente per l'invalidità permanente (cfr. Cass, sez, un.17.02.1975 n. 1712; conf. Cass, civ.
22171998; Cass. civ. 11502/1997; Cass. civ. 338/1996; Cass. n. 57584/2011; Cass. 5680/1996),
devono essere rispettivamente devalutati:
- dal 5.06.2024 (data di diffusione delle Tabelle di Milano 2024) alla data del sinistro (30.12.2012),
di tal che l'inabilità temporanea devalutata ascende, appunto, al 30.12.2012, a € 22.128,74;
- dal 5.06.2024 (data di diffusione delle Tabelle di Milano 2024) al momento di cessazione dell'inabilità temporanea (13.07.2013), cioè 195 giorni dopo il 30.12.2012, di tal che l'invalidità
permanente devalutata, appunto, al 13.07.2013, ascende a € 441.502,51.
Orbene, trattandosi di debiti di valore, su entrambi devono essere calcolati:
- la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dalle rispettive date di inizio del calcolo
(30.12.2012 e 13.07.2013), di cui innanzi, sino alla data del deposito della sentenza;
- gli interessi compensativi per il ritardato pagamento, nella misura del 2,5%, stabilita dal
Tribunale e dalla Corte di Appello, non oggetto peraltro di specifica doglianza da parte di entrambi gli antagonisti e ritenuta equa anche da questo giudice, maturati anno per anno al
30/12, sulle somme via via rivalutate;
di tal che l'inabilità temporanea rivalutata annualmente, dal 13.07.2013 al 30.02.2025,
ascende a € 30.003,63 e l'invalidità permanente, rivalutata annualmente dal 30.12.2012 al
30.02.2025, ascende a € 608.533,76, per un totale di € 638.537,39
Sempre ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c. questa Corte, quale giudice del rinvio, deve uniformarsi alla statuizione contenuta alle pagg.
9-10 dell'ordinanza di rinvio che, in accoglimento del sesto motivo del ricorso (in detto accoglimento assorbendo il settimo, ottavo e nono motivo), come si è
visto, ha stabilito che il danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica va liquidato non in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. n. 1403 del 1922, bensì individuando come coefficiente di capitalizzazione quello riportato nei Quaderni del CSM, Tabella B, ovvero altro criterio ritenuto parimenti congruo, con ogni conseguente effetto in ordine alle eventuali ulteriori componenti di determinazione del quantum risarcitorio.
Orbene, in detto sesto motivo del proprio ricorso per cassazione, il aveva fatto espresso Parte_1
riferimento proprio alla Tabella B riportata ni Quaderni del CSM del 1990 (pubblicati a seguito dell'Incontro di studio per i magistrati svoltosi a Trevi nel 1989), espressamente invocandone l'applicazione ai fini della corretta integrale liquidazione del danno da incapacità lavorativa specifica.
Infatti, all'epoca della stesura del ricorso per cassazione del datato 15.04.2021, Parte_1
notificato tra il 27.04.2021 ed il 30.04.2021 ed iscritto a ruolo il 3.05.2021, detta Tabella B riportata nei Quaderni del CSM del 1989/1990 costituiva l'unico e più aggiornato criterio disponibile, al fine di sostituire i non più utilizzabili coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. n. 1403 del 1922.
Tuttavia, successivamente all'epoca di iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione del 2021 e,
precisamente, nel maggio 2023, sono state pubblicate per la prima volta dall'Osservatorio per la
Giustizia civile del Tribunale di Milano le apposite e specifiche “Tabelle di capitalizzazione del
mancato guadagno futuro”, ai fini appunto della liquidazione del danno patrimoniale da incapacità
lavorativa specifica, ossia del danno permanente da incapacità di guadagno. Tabelle, queste ultime,
che permettono di calcolare la capitalizzazione per qualsiasi arco di tempo scelto e che integrano allo
stato attuale il criterio più congruo, aggiornato e scientificamente corretto al fine di garantire, più
che ogni altro criterio, l'integrale ristoro del danno e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c. (tenuto conto anche dell'innalzamento della durata della vita e dell'aumento dell'età
pensionabile verificatisi tra il 1989/1990 ed il 2023, ossia nell'arco di oltre 30 anni).
Non a caso, l'ordinanza del 3.01.2024 della Corte di Cassazione, nell'accogliere il sesto motivo di ricorso del del 2021 che, come esposto, invocava espressamente l'applicazione della Parte_1
Tabella B riportata nei Quaderni del CSM, ha testualmente demandato al giudice del rinvio di applicare detto criterio “ovvero altro criterio ritenuto parimenti congruo”, con ciò evidentemente facendo implicito riferimento proprio alle innanzi citate Tabelle di capitalizzazione del mancato
guadagno futuro del Tribunale di Milano del 2023.
Basti considerare, al riguardo, che la Tabella B riportata nei Quaderni del CSM risale, come detto, al lontano 1989/1990 ossia ad oltre 30 anni or sono, essendo stata pubblicata a seguito dell'Incontro di studio per i magistrati svoltosi a Trevi il 30 giugno – 1° luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi
criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.).
D'altra parte, considerato che il risarcimento del danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica si correla al periodo per il quale va calcolato il danno, ossia alla vita lavorativa del danneggiato, non vi è dubbio alcuno che le Tabelle di Milano 2023 si presentano assolutamente più corrette dal punto di vista scientifico rispetto a quelle di Trevi/Quaderni CSM del 1989/1990, posto che queste ultime applicano un parametro meramente equitativo/convenzionale riguardo al coefficiente dello scarto tra la vita fisica e quella lavorativa, pari sempre e comunque al 10%, ossia il medesimo parametro cui si faceva riferimento applicando il R.D. n. 1403 del 1922, sicchè, come leggesi proprio nella Relazione
illustrativa delle Tabelle di Milano 2023 (pag. 6),
molto approssimativo e grossolano, senza effettuare precise valutazioni tra l'età del danneggiato e il
rapporto tra l'arco di tempo lavorativo (fino all'età pensionabile) e quello residuo della vita fisica
presunta>>. Le Tabelle di Milano 2023, invece, in maniera appunto assolutamente più corretta dal punto di vista scientifico, computano in anni la durata del periodo per il quale calcolare la capitalizzazione (a queto punto variabile, a seconda dei singoli casi concreti, in funzione della differente età dei singoli danneggiati e quindi della residua vita lavorativa) e ciò nella stretta osservanza dei criteri di liquidazione dettati dalla S.C.
Inoltre, come si legge sempre nella Relazione illustrativa delle Tabelle di Milano 2023 (pag. 4) con riferimento sia alle Tabelle di cui al R.D. n. 1403 del 1922 e sia alle Tabelle di Trevi/Quaderni CSM
del 1989/1990
tavole di mortalità (“attesa della vita”) della popolazione italiana e sull'andamento dei tassi di interesse legali ricollegati temporalmente al momento storico in cui sono state elaborate>>, per cui entrambe si presentano a questo punto superate e inattuali.
Basti considerare, al riguardo, che il danno patrimoniale da incapacità specifica futura liquidato sulla base della vecchissime Tabelle di cui al R.D. n. 1403 del 1922 risultava risarcibile in misura inferiore ad 1/3 rispetto alle aggiornate previsioni delle Tabelle milanesi del 2023; che il medesimo danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica futura liquidato sulla base della comunque vetuste
Tabelle di cui all'Incontro di Trevi/Quaderni del CSM 1989/1990, risulta risarcibile in misura all'incirca pari solo alla metà rispetto alle aggiornate previsioni delle Tabelle milanesi del 2023.
Il che di per sé conferma, all'evidenza, la inattualità di entrambe le precedenti Tabelle, ossia di quelle di cui al R.D. n. 1403/1922 e di quelle di cui all'Incontro di Trevi/Quaderni del CSM
1989/1990.
Al riguardo, la stessa relazione illustrativa delle Tabelle di Milano 2023 (pag. 10) specifica e conferma a sua volta che <<la tabella realizzata con elementi scientificamente validati>sostituisce
le vetuste tabelle del 1922 e le inattuali tabelle del 1989 (c.d. del CSM, di “Trevi”). La CP_6
richiesta di tabelle scientificamente aggiornate è stata sollecitata da numerose e recenti pronunzie
della Corte di Cassazione (vedi i dettagli nella relazione illustrativa). La tabella si fonda su una nota
formula finanziaria, corretta con l'età e il sesso della vittima, con le tavole di mortalità, con i tassi
di interesse dinamici (rapportato ai diversi archi temporali) e con l'inflazione attesa>>.
Alla luce di quanto sopra, risulta conforme a giustizia applicare le più aggiornate e scientificamente corrette Tabelle di capitalizzazione del mancato guadagno futuro elaborate dall'Osservatorio per la
Giustizia civile del Tribunale di Milano del 2023, sulla scorta delle indicazioni della Suprema Corte
emanate ai fini della piena attuazione del principio dell'integralità del ristoro del danno. Il quale principio, nel caso di specie, può essere rispettato solo applicandosi il criterio più recente, più
aggiornato e più scientificamente corretto, data anche l'estrema gravità delle lesioni, dei plurimi interventi chirurgici, dei gravi patimenti e sofferenze e delle parimenti gravi conseguenze dannose riportate dal (all'epoca diciannovenne) come richiamate anche dalla stessa Corte di Parte_1 Appello di Campobasso alle pagg. 5 e 13-14 della sentenza impugnata per cassazione, oltre che dal
Tribunale di Isernia alle pagg. 7-8 (ed alle pagg. 9-11, quanto all'incapacità lavorativa specifica)
dell'ordinanza ex art. 702 - ter cpc, che a sua volta richiama le conformi risultanze dell'A.T.P.
Sul punto va evidenziato che non risulta fondata la deduzione della Compagnia assicuratrice secondo cui “Le nuove Tabelle di capitalizzazione del danno, elaborate successivamente alla sentenza di
appello impugnata, non possono … essere applicate retroattivamente”.
Infatti, è la stessa Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio n. 138/2024 a statuire (pagg.9-10), sulla scorta di numerosissimi precedenti giurisprudenziali ivi richiamati, che i coefficienti individuati dalla giurisprudenza (per scongiurare l'applicazione di quelli obsoleti approvati con r.d. n. 1403 del 1922)
sono applicabili “purchè siano aggiornati e scientificamente corretti”. Ed i coefficienti di cui alla nuove Tabelle di Milano di capitalizzazione del mancato guadagno futuro pubblicate nel maggio 2023
sono per l'appunto quelli più aggiornati in materia: diversamente da quanto asserisce l'appellata,
l'applicazione di detti coefficienti (come contenuti nelle Tabelle di Milano del 2023) non si configura dunque come un'applicazione retroattiva, bensì come l'applicazione più aggiornata ai fini dell'integrale ristoro del danno (e con esso del rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c.), cui fa costantemente riferimento la Corte di Cassazione nelle sue decisioni.
Per quanto sin qui esposto, si passa al calcolo delle somme effettivamente dovute applicandosi le
Tabelle di capitalizzazione del mancato guadagno futuro elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia
civile del Tribunale di Milano nel 2023 e, precisamente, la Tabella di capitalizzazione relativa ai
”Maschi”, secondo la seguente formula: “Reddito annuo x coefficiente moltiplicativo x percentuale
di perdita di capacità lavorativa specifica”, con la precisazione: che il reddito annuo è pari, nella specie, (come già ritenuto anche dalla Corte di Appello a pag. 24 della sentenza impugnata in
Cassazione) al triplo della pensione sociale e quindi ad € 16.731,00; che il coefficiente moltiplicativo
è determinato dalle Tabelle di Milano 2023 incrociando l'età del danneggiato (nella specie 19 anni)
col numero degli anni per i quali viene persa la capacità lavorativa (nella specie 46 anni) posto che l'attuale età pensionabile per i lavoratori dello spettacolo è di anni 65, per cui 65 – 19 = 46, sicchè detto coefficiente moltiplicativo risulta pari a “55,61”, come da Tabelle in questione;
e che la
percentuale di perdita di capacità lavorativa specifica risulta pari nella specie al 47%.
Dal che il calcolo è pari a € 16.731,00 x 55,61 x 47% = € 437.293,12.
Orbene, sommando tutte le voci di danno innanzi indicate:
- danno non patrimoniale (o biologico) da invalidità permanente, per € 608.533,76;
- danno non patrimoniale da inabilità temporanea, per € 30.003,63;
- danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, per € 437.293,12;
- esborsi documentati per € 23.183,81;
deve esser riconosciuto, in capo a , l'importo risarcitorio complessivo di Parte_1
€ 1.099.014,32, oltre interessi legali su tale somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
L'esito complessivo ed unitario del giudizio, registra l'integrale vittoria dell'attore in riassunzione,
ragione per la quale, in forza del principio della soccombenza, tutti i convenuti in riassunzione, in solido tra loro, vanno condannati a rifondere al le spese e compensi di lite dell'espletato Parte_1
A.T.P., del giudizio di primo grado, del primo appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, come indicati e liquidati in dispositivo, per i primi quattro, in base al D.M. n.
55/2014 e succ. modif., e per il presente, in base al D.M. n. 147/2022, valore del “decisum”: €
1.099.014,32,
Alla luce del complessivo incarto processuale, non ricorrono i presupposti di legge per la condanna della Compagnia assicuratrice per lite temeraria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - definitivamente decidendo nel giudizio civile di rinvio n. 103/2024 R.G. disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 138/2024 pubblicata il 3.01.2024, sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 CO
e di avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata il CP_7 Controparte_3
7.11.2015 dal Tribunale di Isernia, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così
decide:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza appellata, condanna tutti i convenuti in riassunzione, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , Parte_1
della complessiva somma di € 1.099.014,32, oltre interessi di legge a fare data dalla di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna altresì tutti i convenuti in riassunzione, sempre con il vincolo solidale, alla rifusione,
in favore dell'attore in riassunzione- appellante , delle spese e compensi di lite Parte_1
della fase di istruzione preventiva, del giudizio di primo grado, del primo appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, che liquida, nei sensi di cui in motivazione:
- per l'accertamento tecnico preventivo n. 674/2013 RG, in € 9.525,00 per compenso, fermi gli esborsi e le spese generali nella misura del 15%, oltre gli accessori di legge, già liquidati nell'ordinanza appellata;
- per il giudizio di primo grado, in € 36.145,00 per compenso, fermi gli esborsi e le spese generali nella misura del 15%, oltre gli accessori di legge, già liquidati nell'ordinanza appellata;
- per il primo appello, in € 32.381,00 per compenso, fermi gli esborsi e le spese generali nella misura del 15%, oltre gli accessori di legge, già liquidati nella sentenza cassata;
- per il giudizio di legittimità, in € 17.341,00 per compenso, € 1.686,00 per esborsi e le spese generali nella misura del 15%, oltre gli accessori di legge;
- per il presente giudizio di rinvio, in € 34.001,00 per compenso, € 840,00 per esborsi e le spese generali nella misura del 15%, oltre gli accessori di legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Corte di Appello del 13.02.2025
IL PRESIDENTE est.
- DR.SSA Rita Carosella-