Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/05/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 11972/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
La giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa iscritta al n.
11972/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA SANTO STEFA- Parte_1 P.IVA_1
NO 30 40125 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. CHINNI FRANCESCO (c.f.:
) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura allegata al ricorso C.F._1
- RICORRENTE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA Controparte_1 C.F._2
VIA GIUSEPPE BOZZI 9 BARI presso lo studio dell'Avv. AMODIO GUIDO (c.f.:
[...]
) e dell'Avv. Antonella Nerina Scalone (c.f. - pec: C.F._3 CodiceFiscale_4 [...]
, dai quali è rappr.to e difeso in virtù di procura allegata alla comparsa di co- Email_1
stituzione e risposta
- RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale l'Ill.mo di Bologna, ogni contraria e diversa istanza disattesa e reietta e previa ogni più opportuna declaratoria di ragione e di legge:
A) Nel merito
1) Accertare e dichiarare l'inadempimento del Sig. all'obbligo di ri- Controparte_1
consegna dei beni di proprietà della società ricorrente derivante dal rapporto intercorso fra le par- ti e, per l'effetto,
2) condannare il resistente Sig. alla riconsegna di tutti i beni di pro- Controparte_1
prietà della società ricorrente in atti meglio indicati;
1
4) condannare il resistente Sig. al risarcimento del danno subito dalla Controparte_1
per effetto del menzionato inadempimento per un ammontare pari ad € Parte_1
137.478,00=, oltre che quanto risultante per i titoli dedotti in atti in riferimento a danni difficilmen- te quantificabili in mancanza di criteri univoci, ovvero pari alla maggiore o minore somma come risultante all'esito della fase istruttoria o comunque ritenuta di giustizia, anche per effetto di valu- tazione equitativa ex art 1226 c.c.;
C) In ogni caso
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Parte convenuta:
“Tutto quanto sopra premesso, i sottoscritti Avvocati, nella qualità, insistono per l'integrale rigetto dell'avverso ricorso e di tutte le domande in esso formulate, con la condanna della Parte_1
in personale del legale rapp.te pro-tempore, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
[...]
Con la condanna della ricorrente al pagamento di spese e competenze di causa”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso ex art. 218 decies c.p.c. la società conveniva in giudizio Parte_1
, rappresentando di aver intrattenuto con quest'ultimo, dal mese di Controparte_1
maggio 2021 a quello di settembre 2022, un rapporto di collaborazione professionale in regime di autonomia in base al quale il resistente si era obbligato ad eseguire in favore della ricorrente, e die- tro corrispettivo, le attività di istruttore di yoga, disegnatore grafico e pubblicitario, copywriter e so- cial media manager.
Più in particolare, la ricorrente esponeva di aver dato accesso a quest'ultimo, al fine di consentirgli l'espletamento delle attività contrattuali, al suo sistema di Google drive e di avergli consegnato n. 2 hard disk esterni WD 5 (doc. 4), n. 1 tablet marca , modello TAB Controparte_2 CP_3
M10, n. 1 macchina fotografica Canon EOS 110 con n. 2 obiettivi e un teleobiettivo, e una serie di libri di testo.
Evidenziava che, tuttavia, al termine del rapporto contrattuale, il resistente decideva arbitrariamente di non restituire detti beni e, altresì, di archiviare sui propri profili di Google drive, nel mese di gen-
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naio 2023, un'ampia serie di documenti e files della ricorrente, meglio descritti in atti, al fine di ap- propriarsene e impedire, così, ai collaboratori della società l'acceso a tale documentazione.
Esponeva che simile condotta inadempiente degli obblighi di riconsegna dei beni aziendali, sia ma- teriali, sia immateriali, le aveva causato un ingente pregiudizio patrimoniale in termini di danno emergente, pari al valore dei beni materiali sottratti (€ 885,68) e del compenso corrisposto ai pro- fessionisti (€ 2.592,83) che avevano collaborato nella redazione dei documenti illegittimamente ar- chiviati, e altresì in termini di lucro cessante, corrispondente al guadagno (quantificato dall'incaricato dottore commercialista e revisore dei conti in € 134.000,00) che la Persona_1
società avrebbe conseguito dall'imminente lancio nel mercato internazionale dei suoi corsi di yoga
(sia in presenza che online).
1.1.
La ricorrente, pertanto, concludeva chiedendo la condanna di alla resti- Controparte_1
tuzione dei beni consegnatigli in esecuzione del rapporto contrattuale, con condanna dello stesso al pagamento, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., di € 2.000,00, o di quella diversa somma ritenuta di giu- stizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna alla restituzione;
chiedeva, altresì, la condanna del resistente al risarcimento del danno pari a € 137.478,00, ovvero a quella diversa somma risultante ad esito dell'istruttoria o comunque ritenuta di giustizia, anche per effetto di valutazione equitativa.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il Controparte_1
quale si opponeva alle avverse deduzioni.
In particolare, contestava che la natura del rapporto di collaborazione intercorso con la ricorrente fosse in regime di autonomia, dovendosi piuttosto inquadrare nell'ambio di un rapporto di lavoro a carattere subordinato.
Rappresentava, inoltre, di non aver utilizzato, per l'espletamento delle sue attività, il Google drive della ricorrente, bensì il proprio, e ciò con l'approvazione e nella piena consapevolezza della stessa ricorrente;
deduceva, pertanto, di aver, per tutta la durata del rapporto, regolarmente e diligentemen- te condiviso con quest'ultima e gli altri suoi collaboratori, proprio tramite il suo Google drive,
l'attività lavorativa svolta, sempre consegnando la relativa documentazione, motivo per cui alcuna appropriazione di files o di altri documenti poteva ritenersi configurabile.
Deduceva che ciò trovava conferma nel fatto che anche a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, i collaboratori della società avevano continuato a lavorare su tutto il materiale condiviso, e precisava che il fatto di aver cancellato dal suo drive i file, nel gennaio 2023 e quindi a distanza di circa cinque mesi dall'interruzione del rapporto, non poteva assumere rilievo in quanto, essendo
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quei file nel possesso della controparte, ben avrebbero potuto i collaboratori di quest'ultima salvarli sui propri devices per poi eventualmente caricarli ed archiviarli sul drive della . Parte_1
Rispetto ai beni aziendali materiali, rappresentava di aver ricevuto esclusivamente un hard disk esterno mai utilizzato e di cui sosteneva di ignorare la collocazione in quanto inadatto allo svolgi- mento delle sue attività.
Contestava la richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla ricorrente, sia rispetto all'an, in quanto fondata su una serie di ipotesi, quelle relative all'espansione dei corsi della società al merca- to estero, del tutto astratte e prive di riscontri fattuali, sia rispetto al quantum poiché basato su meri calcoli probabilistici effettuati dal consulente incaricato dalla Parte_1
Da ultimo, deduceva che la condotta della ricorrente, la quale aveva instaurato il giudizio nella pie- na consapevolezza della infondatezza delle sue pretese, era idonea a integrare gli estremi della re- sponsabilità di cui all'art. 96 c.p.c.
2.1.
Il resistente concludeva quindi chiedendo l'integrale rigetto delle domande formulate dalla ricorren- te.
3.
La causa, istruita documentalmente e attraverso l'assunzione di prova orale, veniva rinviata per la precisione delle conclusioni e discussione orale ex artt. 281 terdecies e 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c. all'udienza dell' 8.4.2025, con concessione alle parti di termine fino a 10 giorni prima della stessa per il deposito di note conclusive.
***
4.
È pacifico che tra le parti è intercorso un rapporto contrattuale di collaborazione professionale tra il maggio 2021 e il settembre 2022; infatti, pur non essendovi riscontri documentali, non assumendo alcun valore probatorio il contratto di cui al doc. 4 di parte ricorrente poiché privo di sottoscrizione
(circostanza che, peraltro, ha occasionato la comminazione di sanzioni alla società da parte dell'Ispettorato d'area metropolitana di Bologna, come risulta dal verbale depositato dalla ricorrente in data 11.11.2024), detta circostanza è stata oggetto di specifica allegazione di entrambe le parti.
Con riguardo, poi, alle effettive modalità di espletamento dell'attività lavorativa, la società ha af- fermato di aver dato accesso al resistente al proprio sistema di Google drive al fine di permettergli la condivisione dei file e di tutta la documentazione da lui elaborata;
il resistente, al contrario, ha al- legato di aver sempre utilizzato, in accordo con il legale rappresentante della società, il suo account
Google drive in quanto maggiormente capiente rispetto a quello della ricorrente. A sostegno di que- sta allegazione, ha prodotto una serie di documenti da cui, effettivamente, emerge che la condivi-
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sione del materiale elaborato in esecuzione delle sue mansioni avveniva attraverso il suo account di
Google drive e non attraverso quella della società (si v., a titolo esemplificativo le mail del
24.12.2021 (doc. 37), del 5.1.2022 (doc. 44), del 10.1.2022 (doc. 46), del 31.8.2022 (doc. 6) inviate dal resistente al legale rappresentante con le quali venivano inoltrati plurimi collega- CP_4
menti a file Google drive).
A fronte di queste evidenze documentali, la ricorrente si è limitata a contestare di aver acconsentito all'utilizzo dell'account Google drive del resistente, ma non ha confutato che, nella sostanza, il rap- porto fosse stato eseguito nei termini allegati dal resistente. Se da un lato, infatti, la corrispondenza presente in atti svela, come si è detto, che il resistente condivideva il materiale lavorativo con la so- cietà attraverso il suo profilo Google drive, dall'altro, non emerge esserci stata mai alcuna contesta- zione da parte della società in ordine a tale modalità esecutiva, né, comunque, risulta da altri docu- menti che il resistente, così operando, stesse violando specifiche disposizioni operative impartite dalla società al riguardo.
Da questo quadro, pertanto, deve desumersi che la società fosse consapevole del modus operandi del resistente e che, non avendo mai sollevato rimostranze, lo avesse accettato, quanto meno impli- citamente.
La circostanza, peraltro, è stata confermata anche in sede di prova orale: nel corso dell'interrogatorio formale richiesto dalla ricorrente, , in risposta al ca- Controparte_1
pitolo n. 8, ha dichiarato di aver sempre operato sul suo “drive personale con nome utente persona- le creando e condividendo i file con la società tramite link di condivisione”; analogamente, la teste di parte resistente (sulla cui attendibilità, contestata dalla ricorrente, si dirà infra), Testimone_1 rispondendo al capitolo n. 1 di cui alla memoria di costituzione (“vero che nel corso dell'attività la- vorativa prestata per la precisamente nel periodo da Maggio 2021 a Set- Parte_1
tembre 2022, il sig. ha sempre condiviso con la società ed i collaboratori tutti i fi- Controparte_1 les dei lavori in corso di svolgimento, attraverso l'invio di link di condivisione tramite mail e/o messaggi di whatsapp”) ha dichiarato: “sì è vero posso confermare perché quando io lavoravo lì i file li condivideva anche con me e anche io lavoravo nella stessa maniera, quando facevo una gra- fica la condividevo con gli atri collaboratori”. Ad ogni modo, effetto assorbente assume il ricono- scimento effettuato dal legale rappresentante della società in sede di prima udienza, il quale ha di- chiarato che lui e i suoi collaboratori hanno continuato ad accedere al “drive del convenuto” anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale (si v. verbale del 8.2.2024).
5.
Tanto premesso, occorre ora valutare il merito delle due domande avanzate dalla società ricorrente.
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Con la prima, ha chiesto la condanna di alla restituzione Parte_1 Controparte_1
di tutti i beni materiali che sostiene avergli consegnato per l'espletamento delle sue attività, nonché dei beni immateriali (files e documentazione informatica) elaborati nel corso del rapporto e che il resistente avrebbe illegittimamente archiviato.
Con la seconda, invece, ha domandato la condanna di al risarcimento Controparte_1 di € 137.478,00, di cui € 3.478,00 dovuti a titolo di danno emergente e corrispondente al valore dei beni materiali sottratti (€ 885,68) e del compenso corrisposto a professionisti (€ 2.592,83) che ave- vano collaborato alla redazione dei documenti illegittimamente archiviati, ed € 134.000,00 dovuti a titolo di lucro cessante e relativi, in particolare, al guadagno che, in assenza della illegittima condot- ta del resistente, la società avrebbe conseguito dall'imminente lancio nel mercato internazionale dei suoi corsi di yoga.
5.1.
La domanda di restituzione è fondata in minima parte.
5.1.1.
Rispetto ai beni materiali, la società ricorrente ha allegato di aver consegnato al resistente n. 2 hard disk esterni e n. 1 tablet marca (dei quali ha depositato le relative fatture di acquisto, cfr. CP_3
doc. 4 e 5), oltre che n. 1 macchina fotografica Canon EOS 110 con n. 2 obiettivi e un teleobiettivo e una serie di libri di testo.
, dal canto suo, ha contestato di aver ricevuto detta strumentazione, ec- Controparte_1
cezion fatta per l'hard disk esterno di cui alla fattura prodotta al citato doc. 4 di parte ricorrente, che ha riconosciuto essergli stato consegnato direttamente dallo spedizioniere nel suo domicilio in Bari.
Tale hard disk dovrà, pertanto essere restituito.
Per il resto, considerata la contestazione del resistente, non ha raggiunto la prova Parte_1
dell'avvenuta consegna degli altri beni aziendali e, dunque, dell'esistenza di un diritto restitutorio.
Le fatture di cui ai suoi doc. 4 e 5, infatti, possono essere valutate come documenti idonei a provare l'avvenuto acquisto dei beni ivi indicati (peraltro, la fattura di cui al doc. 4 ha ad oggetto un solo hard disk – che, come detto, il resistente ha riconosciuto di aver ricevuto – e non due, come invece allegato dalla ricorrente) ma non anche della loro consegna al resistente.
Del pari inidonea a raggiungere tale scopo è la prova orale assunta sul capitolo n. 10 di cui al ricor- so: da un lato, infatti, la testimonianza di , citata dalla ricorrente, appare del tutto ge- Testimone_2
nerica, avendo essa dichiarato di ricordare con precisione solo la consegna della macchina fotogra- fica, e di non ricordare nulla, invece, dei due hard disk, né della modalità di consegna del tablet, né del numero dei libri asseritamente trattenuti dal resistente;
dall'altro, invece, la teste Testimone_3
, citata dal resistente, ha dichiarato di aver essa ricevuto il tablet e la macchina fotografica
[...]
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nell'ambito di un incontro di insegnanti della scuola al fine di svolgere le sue mansioni di social media ed eseguire le foto agli eventi della ricorrente e, con riguardo ai libri, ha affermato che questi erano a disposizioni di tutti gli inseganti sia in versione online sia, alcuni, in versione fisica, i quali venivano scambiati tra gli insegnanti stessi.
A ben vedere, tali circostanze hanno trovato conferma nell'interrogatorio formale del resistente (“A me è stato consegnato, tramite corriere, solo un hard disk vuoto. Il tablet e la macchina fotografica sono stati consegnati ad un'altra collaboratrice della società che si chiama per- Testimone_1
ché erano funzionali nello specifico alla sua attività. La sig.ra infatti, svolgeva attività di Tes_1
fotografia, pubblicazione sui social e grafica pubblicitaria. Circa i libri preciso che questi erano a disposizione di tutto il personale sia in formato cartaceo che PDF e potevamo prenderli e restituirli
a nostro piacimento. Non ricordo in particolare se li ho presi oppure no ma se li ho presi li ho cer- tamente restituiti”), mentre l'altra teste di parte ricorrente, ha dichiarato di nulla Testimone_4
sapere al riguardo.
In proposito, priva di pregio è la doglianza con cui la ricorrente contesta l'attendibilità della dichia- razione della teste in quanto presunta compagna convivente del resistente. Testimone_1
In disparte la considerazione relativa al fatto che la ricorrente non ha fornito prova di tale condizio- ne, occorre ad ogni buon conto rammentare l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui
“In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del te- stimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti [...], l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (così Cass. nr. 25358 del
2015 con i richiami ivi effettuati)” (Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 2295 del 2.2.2021).
Se è vero che non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vin- coli di parentela o coniugali con una delle parti, non si rinvengono ragioni per non ritenere ugual- mente inesistente simile principio rispetto alla situazione del convivente, in quanto ciò che deve in- volgere la valutazione in ordine all'attendibilità di un testimone (che è circostanza diversa da quella dell'incapacità ex art. 246 c.p.c., non eccepita dalla ricorrente e, comunque, estranea al caso di spe- cie, non potendosi far discendere automaticamente un interesse alla causa dalla qualità di convivete)
è esclusivamente il contenuto della dichiarazione rilasciata dal teste secondo il generale criterio fondato sul prudente apprezzamento del giudice.
Tanto chiarito, dall'applicazione di tale criterio non emergono ulteriori elementi dai quali poter de- sumere la perdita di credibilità della teste non assumendo pregio l'argomentazione Testimone_1
con cui la ricorrente sostiene la completa inverosimiglianza della consegna di beni di “rilevante va- lore” ad una collaboratrice ( appunto) parte di un rapporto durato solo quattro me- Testimone_1
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si: la più o meno breve durata del rapporto, infatti, non può condurre, da sola, a ritenere inverosimi- le la consegna di determinati beni (la cui rilevanza di valore, peraltro, in assenza di contestualizza- zione, rimane un concetto del tutto generico), e ciò a maggior ragione se si considera che questi erano necessari per il corretto espletamento della mansione lavorativa, ciò che la ricorrente non ha contestato.
Rispetto ai beni aziendali materiali, pertanto, esposito dovrà essere condannato CP_1 CP_1
alla restituzione dell'hard disk ricevuto e meglio indicato nella fattura di cui al doc. 4 di parte ricor- rente.
Considerata l'estrema esiguità del valore del bene, non si ritiene consona a questa sede l'applicazione dell'art. 614 bis c.p.c.
5.1.2.
Con riferimento ai beni immateriali, invece, ha affermato che il resistente avrebbe ar- Parte_1
chiviato, così realizzando un indebito impossessamento, una serie di file e altra documentazione meglio indicata in atti, di rilevanza centrale per la società, nonché di aver successivamente negato l'accesso alla stessa (documentazione), così impedendone la visualizzazione ai collaboratori e altre- sì la possibilità di apportarvi modifiche funzionali al perseguimento degli obiettivi aziendali.
Sul punto deve osservarsi quanto segue.
Si è già detto che le parti erano d'accordo affinché la trasmissione e la condivisione della documen- tazione elaborata dal resistente in esecuzione delle sue obbligazioni contrattuali avvenisse attraverso l'account Google drive di quest'ultimo e non attraverso quello della società. Ciò consente di esclu- dere che , a seguito dell'interruzione del rapporto accedesse abusiva- Controparte_1
mente al sistema informatico della ricorrente.
Ciò che allora occorre comprendere è se la condotta del resistente di eliminazione dei file dal suo profilo Google drive, pacificamente avvenuta nel gennaio 2023, e che ha determinato, da quel mo- mento, l'impossibilità per i collaboratori della società di visualizzare la documentazione informati- ca, integri o meno inadempimento della obbligazione di restituzione della documentazione stessa.
Orbene, in disparte la considerazione sul fatto che da alcun documento emerge l'esistenza di una specifica obbligazione restitutoria in capo al resistente, deve comunque evidenziarsi che tra l'interruzione del rapporto contrattuale, avvenuta nel settembre 2022, e l'eliminazione dei file, av- venuta nel gennaio 2023, sono trascorsi circa cinque mesi, nel corso dei quali la ricorrente ed i suoi collaboratori hanno continuato ad accedere e a modificare i file ivi condivisi dal resistente.
La circostanza è stata esplicitamente confermata dal legale rappresentante della in se- Parte_1
de di prima udienza (si v. verbale di udienza del 8.2.2024: “Interviene il sig. dichiarando CP_4
che lui e i suoi collaboratori hanno continuato ad accedere al google drive del convenuto anche
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dopo la cessazione del rapporto tra loro esistente proprio perché non si erano accorti del fatto di lavorare sul drive del convenuto e di essere esposti al rischio che lui ne impedisse l'accesso”), ed è altresì direttamente desumibile dalla dichiarazione della teste citata da parte ricorren- Testimone_2
te (si v. verbale di udienza del 19.7.2024: “i file non erano più utilizzabili, cioè non erano più ac- cessibili, da circa gennaio 2023”), nonché da quella dell'altra teste della ricorrente, Testimone_4
(si v. verbale di udienza del 21.11.2024: “posso dire che all'inizio del gennaio 2023 mi era impedi- to l'accesso su alcuni file di google drive. Erano file che mi servivano per espletare il mio lavoro ed erano sempre stati ad accesso libero. […] ADR: “i file a cui io prima accedevo liberamente mi erano stati trasmessi, inviati dal sig. tramite la modalità di condivisione del link”). Controparte_1
quindi, è stata regolarmente in possesso della documentazione non solo nel corso del Parte_1
rapporto contrattuale, ma pure dopo la sua interruzione, per ben cinque mesi circa.
In questo periodo, in cui non essendo più sussistente alcun rapporto contrattuale, non era, peraltro, nemmeno più dovuto l'accesso da parte della ricorrente all'account drive del resistente (nondimeno, la consistenza del lasso temporale permette di escludere che la condotta di eliminazione dei file po- sta in essere dal resistente fosse connotata da mala fede), un modello di condotta ispirato a diligenza avrebbe imposto alla società di scaricare sui propri dispositivi i file di interesse e di Parte_1
ricaricarli sul suo drive al fine di mantenerli condivisi solamente con i propri collaboratori;
il che è tanto più vero se si considera che, come già argomentato, la ricorrente sapeva che la condivisione dei file da parte del resistente era avvenuta attraverso il profilo di Google drive di quest'ultimo (ciò che, a ben vedere, priva di pregio la giustificazione addotta dal legale rappresentante in sede di pri- ma udienza con cui ha affermato che gli accessi successivi alla interruzione del rapporto, effettuati da lui e dai suoi collaboratori, erano avvenuti senza essersi accorti di lavorare sul drive del conve- nuto).
La ricorrente, invece, ha lasciato trascorrere tempo e, solo una volta avvenuta, del tutto legittima- mente, l'eliminazione dei file da parte del resistente dal proprio Google drive, ha deciso di muover- gli contestazioni.
Alcun inadempimento, dunque, risulta essere stato posto in essere da . Controparte_1
5.2.
Dall'analisi appena svolta discende logicamente il rigetto della seconda domanda avanzata da parte ricorrente, ovverosia quella risarcitoria.
Come noto, infatti, in ambito contrattuale, vige una presunzione di inadempimento che alloca in ca- po al debitore, una volta che il creditore abbia dato prova dell'esistenza di un valido titolo fonte del suo diritto, l'onere di dimostrare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa. Tale presunzione, differentemente dalle regole che governano la responsabilità aquiliana, porta con sé
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una presunzione di colpa che determina la coincidenza dell'inadempimento contrattuale con il dan- no evento (an respondeatur), fonte di responsabilità. L'inadempimento, infatti, è lesione dell'interesse del creditore all'adempimento, ovverosia lesione dell'interesse al corretto consegui- mento del bene della vita sotteso alla stipulazione dell'accordo che, quindi, costituisce l'evento dannoso in grado di condurre al risarcimento qualora sia dimostrato il nesso di causalità giuridica che lo lega ad un determinato danno conseguenza (quantum respondeatur).
Ciò significa che, qualora il debitore, come avvenuto nel caso di specie, fornisca prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, ovverosia dell'adempimento, viene meno la presunzione di sussistenza del danno evento e, dunque, dell'an respondeatur, in quanto, in assenza di inadempimento, alcuna lesione dell'interesse del creditore può dirsi verificato.
Ad ogni buon conto, anche qualora si volesse qualificare la condotta di eliminazione dei file come una forma di inadempimento dell'obbligazione restitutoria gravante sul resistente, l'an della re- sponsabilità andrebbe comunque escluso in ragione dell'art. 1227 comma 2 c.c.
A ben vedere, infatti, come già argomentato, il rilevante lasso di tempo intercorso tra l'interruzione del rapporto contrattuale e la cancellazione dei file da parte del resistente, consentiva a CP_5
[... di scaricare sui propri dispositivi i file di interesse e di ricaricarli sui propri profili di Google dri- ve. Essa, pertanto, avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza, in quanto, come più volte sottolineato, era a conoscenza del fatto che la condivisione di detta documentazione era sem- pre avvenuta per mezzo del profilo drive del resistente e che, pertanto, una volta terminato il rappor- to contrattuale, quest'ultimo avrebbe potuto modificare le sue credenziali, non spettando più, in ca- po alla ricorrente, alcun diritto di accesso al sistema informatico del resistente (in ogni caso – occor- re ribadirlo – la consistenza del lasso temporale permette di escludere che la condotta di eliminazio- ne dei file posta in essere da fosse connotata da mala fede). Controparte_1
Ad abundantiam, occorre evidenziare che non ha comunque adeguatamente provato Parte_1
quello che assume essere il danno conseguenza, ovverosia il guadagno che avrebbe conseguito dall'imminente lancio nel mercato internazionale dei suoi corsi di yoga.
Infatti, alcun documento è stato depositato (a titolo esemplificativo: corrispondenza con i presunti collabori esterni della società (menzionati dalla ricorrente a p. 17 del suo ricorso); contratti o bozze di contratti funzionali all'avvio delle citate attività; preventivi per i corsi internazionali che la socie- tà intendeva proporre), né alcun capitolo di prova orale specifico e adeguatamente circostanziato è stato richiesto al riguardo. Dall' istruttoria orale, infatti, è emerso genericamente che la società ri- corrente aveva come obiettivo quello di espandere i propri corsi all'estero (si v. in generale le rispo- ste date dai testimoni e dal resistente nel corso dell'interrogatorio formale al capitolo n. 15 della ri- corrente) senza che sia, però, possibile desumere alcuna circostanza idonea a far ritenere che, se-
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condo un criterio di oggettiva probabilità fondato sull'id quod plerumque accidit, detti corsi fossero così prossimi all'avvio da ingenerare nella ricorrente un affidamento circa il conseguimento di un determinato guadagno.
A tale scopo non è funzionale né la traduzione in lingua inglese del manuale di yoga della scuola, la quale pur potendo rappresentare una attività prodromica e funzionale all'espansione all'estero dei corsi della società, si colloca in una fase troppo embrionale affinché possa assumersi quale elemen- to in grado di dimostrare la perdita di un guadagno;
né la relazione del dott. (doc. 16 Persona_1
parte ricorrente), la quale opera una stima di potenziali introiti, ma non fornisce alcun elemento cir- ca la prossimità dell'effettivo avvio delle lezioni di yoga in favore delle sedi estere.
6.
Con riferimento alle spese di lite deve osservarsi che la portata della condanna del resistente alla ri- consegna di un hard disk è talmente esigua rispetto al contenuto delle domande avanzate dalla so- cietà ricorrente da ritenere quest'ultima, nella sostanza, interamente soccombente.
Nonostante ciò, non si ritiene sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., in quan- to nell'agire in giudizio della ricorrente non è stata accertata alcuna mala fede o colpa grave volta ad arrecare danno al resistente (ciò che rileva ai fini dell'applicabilità primo comma), né appare ri- scontrabile un comportamento pretestuoso idoneo a integrare un abuso del processo (ciò che rileva ai fini dell'applicabilità del terzo comma); infatti, pur essendo risultate le domande infondate, lo strumento processuale non è stato abusivamente attivato dalla medesima, ovvero distorto rispetto alla sua finalità propria. Diversamente argomentando, a ben vedere, si giungerebbe a ritenere confi- gurabili i presupposti ex art. 96 c.p.c. ogni qual volta si pervenga ad una pronuncia di rigetto o di accoglimento totale della domanda.
7.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione per tutte le fasi del processo delle ta- riffe medie previste per lo scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- condanna a restituire alla società l'hard Controparte_1 Parte_1
disk descritto nella fattura di cui al doc. 4 di quest'ultima;
- rigetta le altre domande avanzate dalla società Parte_1
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- condanna società al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2
, delle spese di lite, che liquida in € 14.103,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
[...]
CPA come per legge.
Bologna, 21 maggio 2025
La Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
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