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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
ORDINANZA EX ART. 700 C.P.C.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Sciogliendo la riserva nel procedimento n.897\2025 R.G.; letto il ricorso ex art.700 c.p.c. proposto da Parte_1
c/ ,
[...] Controparte_1 esaminati gli atti e i documenti di causa;
visti gli artt.700, 669 bis e segg.;
osserva quanto segue.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in cancelleria il 27.02.2025, parte ricorrente premesso di essere dipendente di dal Controparte_1
22.1.2007 presso il CPD di Brindisi, con mansione di alle Per_1 lavorazioni interne, ha dedotto: - che con verbale del 28.7.2015 la
Commissione Medica per l'accertamento dell'Invalidità Civile lo riconosceva invalido con una riduzione della capacità lavorativa del 35%; - che la Commissione Medica di Bari, a seguito di intervento chirurgico, limitava l'attività lavorativa, escludendo quella svolta all'esterno e la movimentazione dei carichi, prescrizione confermata con il Giudizio di
Idoneità alla mansione rilasciato in data 9.4.2024; - di avere inoltrato diverse istanze di trasferimento per la sede di di Lecce, perché più CP_1 vicina alla sua abitazione sita in San Cesario di Lecce (LE), nonché richieste di modifica dell'orario lavorativo al fine di limitare gli spostamenti e non arrecare disagi nella gestione delle sue responsabilità familiari e lavorative, tutte rimaste senza riscontro;
- che solo in data 11.1.2021, nell'ambito di una specifica politica aziendale, il rapporto di lavoro veniva trasformato da full- time in part-time verticale con 15 giorni lavorativi al mese, per poi essere revocato con decorrenza dall'1.3.2025; - che, con ulteriore istanza rappresentava la possibilità di valutare un trasferimento per compensazione con altra dipendente, che a sua volta aveva promosso un giudizio cautelare presso il Tribunale di Lecce per ottenere il trasferimento dalla sede di Lecce alla sede di Brindisi;
- che il contegno assunto da aveva CP_1 aggravato il proprio stato di salute e che la trasformazione del rapporto da
1 part-time a full-time avrebbe pregiudicato l'assistenza familiare degli anziani genitori ed in particolare della propria madre, riconosciuta invalida civile al
100%.
Tutto ciò premesso, parte istante ha censurato, sotto il profilo del fumus boni iuris, l'inerzia di parte datoriale nel valutare le richieste di trasferimento anche in compensazione, essendosi classificato tra i primi in graduatoria nelle procedure di mobilità, eccependo l'abuso della posizione datoriale, stante l'assenza di una motivazione oggettiva per la revoca dell'orario part-time, alla luce del suo stato di salute precario e la sua condizione di caregiver familiare.
Ha, altresì, dedotto, sotto il profilo del periculum in mora, di versare in condizioni disagiate, atteso che l'orario full-time e la distanza dalla sua abitazione alla sede di Brindisi comporterebbe un deterioramento del suo stato di salute e un pregiudizio alla salute dei genitori, sprovvisti di alcuna alternativa familiare o assistenziale immediata, nonché il rischio concreto e immediato di perdere l'unica opportunità di trasferimento.
Ciò detto, parte istante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ Con provvedimento emesso anche inaudita altera parte, emettere provvedimento di sospensione della nota a mezzo della quale “disdice” il CP_1 cambio regime orario da part-time a full time imposto al sig. Parte_1
a partire dal 01/03/2025; 2) Accerti e dichiari l'illegittimità del
[...] comportamento di per omesso riscontro alle ripetute Controparte_1 domande di trasferimento e di proroga del part-time del ricorrente e per la violazione dei principi di correttezza e buona fede nella gestione del rapporto di lavoro (artt. 1175 e 1375 c.c.), nonché dell'art. 44 del CCNL
. 3) Accerti e dichiari che la mancata considerazione della CP_1 possibilità di trasferimento per compensazione costituisce una violazione delle norme contrattuali e di legge, con conseguente immediata applicazione della stessa. 4) Per gli effetti ordini a in via principale, Controparte_1 di trasferire il ricorrente presso la sede di Lecce o altra sede più vicina alla propria residenza, anche a mezzo del trasferimento per compensazione con la sig.ra , che ha già espresso la propria Persona_2 disponibilità; in subordine, di concedere la proroga del regime di part-time verticale per ulteriori 4 anni presso la sede di Brindisi, qualora non fosse possibile il trasferimento”.
Costituitasi in giudizio, ha concluso per il Controparte_1 rigetto del ricorso, evidenziando preliminarmente che l'accordo di trasformazione del rapporto full-time in part-time era stato siglato tra le parti limitatamente al periodo 1.3.2021- 28.2.2025 e di avere rappresentato al
2 ricorrente che entro il 31.12.2024 avrebbe potuto esprimere la volontà di tornare full-time o di rimodulare la richiesta di conversione in part-time secondo i cluster indicati da parte datoriale. All'udienza del 14.05.2025, parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, producendo ordinanza cautelare del Tribunale di Lecce con la quale è stato disposto il trasferimento presso il Centro di
Logistica di Brindisi della dipendente - nei Persona_2 confronti della quale l'istante rivendicava il proprio diritto di trasferimento per compensazione -, nonché documentazione attestante la convocazione di
Inps a visita medica a seguito di domanda di legge 104/92. ha CP_1 impugnato la predetta documentazione, concludendo per il rigetto delle avverse domande. All'esito il Giudice si è riservato per la decisione.
Il ricorso non merita accoglimento per difetto del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Giova rammentare che nei procedimenti ex art. 700 c.p.c., costituisce onere del ricorrente allegare e provare non solo la probabile fondatezza del ricorso (fumus boni iuris), ma anche il requisito del pregiudizio imminente ed irreparabile (periculum in mora), indicando e provando quelle circostanze specifiche, circa le proprie condizioni economiche, familiari e sociali, che giustifichino l'utilizzazione della misura cautelare in luogo dello speciale rito del lavoro.
Ciò premesso quanto al fumus boni iuris parte ricorrente eccepisce in primis la condotta discriminatoria indiretta posta in essere da CP_1 in violazione dell'art. 2 d.lgs. 216/2003, dell'art. 25 d.lgs. 198/2006, nonché dell'art. 44 del CCNL per avere il datore di lavoro trasformato CP_1 unilateralmente il rapporto di lavoro da part-time in full-time, senza tenere conto del proprio precario stato di salute e della posizione di careviger familiare per assistenza ai propri genitori anziani.
Detta doglianza non coglie nel segno. E' opportuno preliminarmente rilevare che ai sensi dell'art. 8, commi
2 e ss. del d. lgs. 81/2015 :
“2. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
3. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto
3 di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
4. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge
((la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 o il convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge)), i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.”
Nella fattispecie in esame è intervenuto un accordo tra parte ricorrente e ai sensi del sopra riportato comma 2 (all.8 fascicolo parte CP_1 resistente), nel quale le parti hanno statuito la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale con le modalità ivi indicate e con decorrenza dal 01/03/2021 fino al 28/02/2025.
In prossimità della scadenza del part time misto concesso,
[...]
, ritenuto che la tipologia accordata in precedenza (i primi 15 giorni CP_1 lavorativi di ogni mese) allo stato non ricadesse nei cluster previsti, rappresentava al ricorrente che entro il 31.12.2024 avrebbe potuto esprimere la volontà di tornare full-time o rimodulare la richiesta di conversione in part-time (nessun part-time misto, nessun part-time verticale con presenza limitata ad alcuni giorni della settimana/mese). Tuttavia, l'istante reiterava la domanda di conferma del part-time concesso nei medesimi termini, cui seguiva la disdetta da parte di , con conseguente riconversione del CP_1 rapporto di lavoro a tempo pieno con decorrenza dall'1.3.2025 (all. 12 e 13 fascicolo parte resistente).
Sempre con riferimento al mancato rinnovo del part-time, come si evince dalle e-mail allegate, il responsabile in carica del CL Brindisi,
spiegava chiaramente al ricorrente che non avrebbe Persona_3 potuto più continuare con il part-time di 15 giorni mensili ma che avrebbe dovuto scegliere una nuova formula di part-time entro e non oltre il
31.12.2024 (all. n. 14 fascicolo parte resistente).
Precisato ciò, alcuna condotta discriminatoria è stata posta in essere da , atteso che quest'ultima alla scadenza della durata CP_1 dell'accordo stipulato tra le parti ha disposto legittimamente la conversione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno, non trovandosi il ricorrente in nessuna delle condizioni previste per il riconoscimento del proprio diritto al
4 mantenimento della medesima tipologia di part-time riconosciuta sino al
28.2.2025.
Difatti, a prescindere dalla considerazione che non esiste nel nostro ordinamento il riconoscimento di un diritto incondizionato del lavoratore al part-time - al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge sopra richiamate non configurabili nella fattispecie in esame -, contrariamente a quanto eccepito da parte istante, lo stesso non può essere considerato caregiver familiare, non godendo egli dei benefici della L. n. 104/1992 né per sè stesso, né per nessuno dei genitori.
Pertanto, appare inconferente sia il riferimento all'art. 44 del CCNL di in merito alla tutela dell'handicap (non sussistente nel caso di CP_1 specie), sia il richiamo alla disciplina della discriminazione, avendo il datore di lavoro agito legittimamente nel rispetto della legge, invitando il ricorrente a formulare una domanda di part-time compatibile con le esigenze datoriali ed in mancanza a convertire il rapporto di lavoro a tempo pieno, stante la scadenza dell'accordo siglato tra le parti. Né può ritenersi, contrariamente a quanto argomentato dall'istante sulla base di principi giurisprudenziali non conferenti alla fattispecie in esame, che sia maturato un diritto acquisito al part-time per comportamenti concludenti, avendo comunicato formale disdetta in data CP_1 anteriore alla scadenza dell'accordo di trasformazione del rapporto di lavoro da full time in part time.
Del pari non può essere accolta la richiesta del trasferimento per compensazione con altra dipendente interessata al trasferimento dal CL di
Lecce al CL di Brindisi, atteso che come correttamente argomentato e documentato da i trasferimenti tra Province diverse sono CP_1 disciplinati da accordi di mobilità regionale che non prevedono la possibilità di scambio/compensazione tra le risorse, prescrivendo delle precise indicazioni in merito ai requisiti di partecipazione e punteggi da attribuire per carichi familiari ed anzianità di servizio, anche al fine di garantire uguali opportunità per tutti gli interessati all. n. 15).
D'altra parte autorizzare dei trasferimenti per compensazione su accordo delle parti significherebbe pregiudicare l'eventuale diritto al trasferimento di altri lavoratori.
Peraltro, come documentato da , per l'anno 2024 il CP_1 ricorrente è risultato terzo nella graduatoria di mobilità regionale (all. 16), ma tale graduatoria non è stata attivata. Non sono stati, infatti, effettuati trasferimenti per mobilità degli addetti produzione né nella provincia di
Lecce, né nella provincia di Brindisi, sussistendo già una copertura in
5 sovrannumero, come da report Forza lavoro degli addetti alla produzione prodotta in atti (all. 17). Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla base dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Lecce e prodotta da parte ricorrente, la quale, a prescindere dalla condivisibilità o meno delle determinazioni ivi assunte, riguarda una fattispecie non sovrapponibile a quella in esame essendo la ricorrente beneficiaria dei permessi ex art.33, comma 5, legge
104/92 e non rivenendosi nella stessa pronuncia alcun principio relativo ad un presunto diritto delle parti ad un trasferimento per compensazione.
Peraltro, dalla motivazione della predetta ordinanza emerge, altresì, una argomentazione che corrobora il rigetto dell'istanza presentata in questo giudizio, avendo il Tribunale di Lecce accordato il trasferimento della ricorrente sulla base della comparazione delle esigenze produttive del datore di lavoro, in base alle quali il trasferimento della dipendente comporterebbe una allocazione più razionale delle risorse, essendoci nel profilo professionale ricoperto una copertura pari al 234% presso il CL di Lecce a fronte di una copertura minore del 131% presso l'anelato CL di Brindisi.
Situazione totalmente contrapposta al caso in esame, in cui il ricorrente chiede il trasferimento dal CL di Brindisi, con minore copertura, al CL di
Lecce con maggiore copertura.
Pur essendo sufficiente per il rigetto del ricorso il difetto del fumus boni iuris, rileva il giudicante anche l'assenza del paventato periculum in mora.
Sul punto, poiché indefettibile presupposto per l'accesso alla tutela cautelare è il pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile, compete al ricorrente l'allegazione di una lesione insuscettibile di riparazione nelle forme della tutela risarcitoria e la conseguente richiesta al giudice di adottare i provvedimenti d'urgenza che appaiono secondo le circostanze più idonei ad assicurare gli effetti della decisione sul merito. Detta allegazione deve essere specifica cioè relativa alla concreta vicenda personale dell'interessato, ciò che risulta ancor più vero nel rito del lavoro, la cui struttura è funzionale ad una solerte tutela delle posizioni giuridiche soggettive che si assumono lese.
In sostanza non è sufficiente la qualità di lavoratore o l'asserita violazione di un diritto del lavoratore per giustificare l'adozione di un provvedimento di urgenza, ma rilevano le condizioni personali e la fattispecie nella sua contingenza e concretezza.
Diversamente opinando si arriverebbe alla inaccettabile conclusione che ogni causa di trasferimento, demansionamento e licenziamento legittimerebbe ex se la tutela cautelare.
6 Difatti, nel caso di specie, deve escludersi un pregiudizio imminente e irreparabile, attesa l'esigua distanza (circa 46 Km) intercorrente tra la sede lavorativa (Brindisi) e la propria abitazione (San Cesario di Lecce), talchè non si ritiene che lo svolgimento dell'attività lavorativa presso la sede di
Brindisi possa in qualche modo pregiudicare né il diritto alla propria salute, né il diritto all'assistenza dei genitori anziani.
A ciò deve aggiungersi che le paventate esigenze potrebbero soddisfarsi anche con una diversa articolazione del part time secondo i cluster previsti, che il ricorrente potrebbe sempre richiedere.
Non risulta, altresì, depositata documentazione sanitaria attestante la compromissione dello stato di salute ad eseguire presso la sede di Brindisi un orario full-time, né a percorrere la strada per espletare l'attività lavorativa.
Infatti, parte ricorrente si limita a produrre un certificato medico di un ambulatorio di ortopedia che “consiglia” l'uso di bastoni con appoggio antibrachiale per aiutarsi nella deambulazione ed un certificato di un neurologo che attesta un “disturbo ansioso-depressivo da stress, con terapia farmacologica da eseguire” (all. 25 e 26); tutti elementi insufficienti per evincere un effettivo aggravamento delle condizioni cliniche del ricorrente determinato dalla distanza del luogo di lavoro rispetto alla propria residenza.
Peraltro, le stesse asserzioni di parte ricorrente inducono a ritenere insussistente un pregiudizio imminente ed irreparabile, laddove lo stesso si dichiara disponibile a rimanere a Brindisi, a condizione della proroga del part-time goduto secondo le stesse modalità in precedenza accordate.
Difatti, se si ritiene la distanza della sede lavorativa dalla propria residenza incompatibile con il proprio stato di salute, anche la prestazione lavorativa effettuata per 15 giorni al mese dovrebbe ritersi idonea ad aggravare il proprio stato fisico e psicologico.
Né si ritiene, infine, sufficiente ai fini della sussistenza del periculum in mora il documento attestante la domanda di parte ricorrente per l'aggravamento del proprio stato di salute, allo stata non certificato, la cui riconducibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa non è dimostrata.
Parimenti indimostrata la sussistenza di un rischio concreto ed immediato di perdere l'unica possibilità di trasferimento, stante l'insussistenza di un diritto al trasferimento per compensazione, come sopra già esposto, e stante l'intervenuto accoglimento della domanda cautelare della dipendente nei confronti della quale è stato invocato lo scambio.
Per detti motivi il ricorso va rigettato e le spese legali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
7 il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, visti gli artt.
669 bis e ss. e 700 c.p.c., così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 900,00, oltre IVA, CAP e rimborso spese come per legge.
Brindisi 5.6.2025
Il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
8
ORDINANZA EX ART. 700 C.P.C.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Sciogliendo la riserva nel procedimento n.897\2025 R.G.; letto il ricorso ex art.700 c.p.c. proposto da Parte_1
c/ ,
[...] Controparte_1 esaminati gli atti e i documenti di causa;
visti gli artt.700, 669 bis e segg.;
osserva quanto segue.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in cancelleria il 27.02.2025, parte ricorrente premesso di essere dipendente di dal Controparte_1
22.1.2007 presso il CPD di Brindisi, con mansione di alle Per_1 lavorazioni interne, ha dedotto: - che con verbale del 28.7.2015 la
Commissione Medica per l'accertamento dell'Invalidità Civile lo riconosceva invalido con una riduzione della capacità lavorativa del 35%; - che la Commissione Medica di Bari, a seguito di intervento chirurgico, limitava l'attività lavorativa, escludendo quella svolta all'esterno e la movimentazione dei carichi, prescrizione confermata con il Giudizio di
Idoneità alla mansione rilasciato in data 9.4.2024; - di avere inoltrato diverse istanze di trasferimento per la sede di di Lecce, perché più CP_1 vicina alla sua abitazione sita in San Cesario di Lecce (LE), nonché richieste di modifica dell'orario lavorativo al fine di limitare gli spostamenti e non arrecare disagi nella gestione delle sue responsabilità familiari e lavorative, tutte rimaste senza riscontro;
- che solo in data 11.1.2021, nell'ambito di una specifica politica aziendale, il rapporto di lavoro veniva trasformato da full- time in part-time verticale con 15 giorni lavorativi al mese, per poi essere revocato con decorrenza dall'1.3.2025; - che, con ulteriore istanza rappresentava la possibilità di valutare un trasferimento per compensazione con altra dipendente, che a sua volta aveva promosso un giudizio cautelare presso il Tribunale di Lecce per ottenere il trasferimento dalla sede di Lecce alla sede di Brindisi;
- che il contegno assunto da aveva CP_1 aggravato il proprio stato di salute e che la trasformazione del rapporto da
1 part-time a full-time avrebbe pregiudicato l'assistenza familiare degli anziani genitori ed in particolare della propria madre, riconosciuta invalida civile al
100%.
Tutto ciò premesso, parte istante ha censurato, sotto il profilo del fumus boni iuris, l'inerzia di parte datoriale nel valutare le richieste di trasferimento anche in compensazione, essendosi classificato tra i primi in graduatoria nelle procedure di mobilità, eccependo l'abuso della posizione datoriale, stante l'assenza di una motivazione oggettiva per la revoca dell'orario part-time, alla luce del suo stato di salute precario e la sua condizione di caregiver familiare.
Ha, altresì, dedotto, sotto il profilo del periculum in mora, di versare in condizioni disagiate, atteso che l'orario full-time e la distanza dalla sua abitazione alla sede di Brindisi comporterebbe un deterioramento del suo stato di salute e un pregiudizio alla salute dei genitori, sprovvisti di alcuna alternativa familiare o assistenziale immediata, nonché il rischio concreto e immediato di perdere l'unica opportunità di trasferimento.
Ciò detto, parte istante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ Con provvedimento emesso anche inaudita altera parte, emettere provvedimento di sospensione della nota a mezzo della quale “disdice” il CP_1 cambio regime orario da part-time a full time imposto al sig. Parte_1
a partire dal 01/03/2025; 2) Accerti e dichiari l'illegittimità del
[...] comportamento di per omesso riscontro alle ripetute Controparte_1 domande di trasferimento e di proroga del part-time del ricorrente e per la violazione dei principi di correttezza e buona fede nella gestione del rapporto di lavoro (artt. 1175 e 1375 c.c.), nonché dell'art. 44 del CCNL
. 3) Accerti e dichiari che la mancata considerazione della CP_1 possibilità di trasferimento per compensazione costituisce una violazione delle norme contrattuali e di legge, con conseguente immediata applicazione della stessa. 4) Per gli effetti ordini a in via principale, Controparte_1 di trasferire il ricorrente presso la sede di Lecce o altra sede più vicina alla propria residenza, anche a mezzo del trasferimento per compensazione con la sig.ra , che ha già espresso la propria Persona_2 disponibilità; in subordine, di concedere la proroga del regime di part-time verticale per ulteriori 4 anni presso la sede di Brindisi, qualora non fosse possibile il trasferimento”.
Costituitasi in giudizio, ha concluso per il Controparte_1 rigetto del ricorso, evidenziando preliminarmente che l'accordo di trasformazione del rapporto full-time in part-time era stato siglato tra le parti limitatamente al periodo 1.3.2021- 28.2.2025 e di avere rappresentato al
2 ricorrente che entro il 31.12.2024 avrebbe potuto esprimere la volontà di tornare full-time o di rimodulare la richiesta di conversione in part-time secondo i cluster indicati da parte datoriale. All'udienza del 14.05.2025, parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, producendo ordinanza cautelare del Tribunale di Lecce con la quale è stato disposto il trasferimento presso il Centro di
Logistica di Brindisi della dipendente - nei Persona_2 confronti della quale l'istante rivendicava il proprio diritto di trasferimento per compensazione -, nonché documentazione attestante la convocazione di
Inps a visita medica a seguito di domanda di legge 104/92. ha CP_1 impugnato la predetta documentazione, concludendo per il rigetto delle avverse domande. All'esito il Giudice si è riservato per la decisione.
Il ricorso non merita accoglimento per difetto del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Giova rammentare che nei procedimenti ex art. 700 c.p.c., costituisce onere del ricorrente allegare e provare non solo la probabile fondatezza del ricorso (fumus boni iuris), ma anche il requisito del pregiudizio imminente ed irreparabile (periculum in mora), indicando e provando quelle circostanze specifiche, circa le proprie condizioni economiche, familiari e sociali, che giustifichino l'utilizzazione della misura cautelare in luogo dello speciale rito del lavoro.
Ciò premesso quanto al fumus boni iuris parte ricorrente eccepisce in primis la condotta discriminatoria indiretta posta in essere da CP_1 in violazione dell'art. 2 d.lgs. 216/2003, dell'art. 25 d.lgs. 198/2006, nonché dell'art. 44 del CCNL per avere il datore di lavoro trasformato CP_1 unilateralmente il rapporto di lavoro da part-time in full-time, senza tenere conto del proprio precario stato di salute e della posizione di careviger familiare per assistenza ai propri genitori anziani.
Detta doglianza non coglie nel segno. E' opportuno preliminarmente rilevare che ai sensi dell'art. 8, commi
2 e ss. del d. lgs. 81/2015 :
“2. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
3. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto
3 di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
4. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge
((la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 o il convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge)), i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.”
Nella fattispecie in esame è intervenuto un accordo tra parte ricorrente e ai sensi del sopra riportato comma 2 (all.8 fascicolo parte CP_1 resistente), nel quale le parti hanno statuito la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale con le modalità ivi indicate e con decorrenza dal 01/03/2021 fino al 28/02/2025.
In prossimità della scadenza del part time misto concesso,
[...]
, ritenuto che la tipologia accordata in precedenza (i primi 15 giorni CP_1 lavorativi di ogni mese) allo stato non ricadesse nei cluster previsti, rappresentava al ricorrente che entro il 31.12.2024 avrebbe potuto esprimere la volontà di tornare full-time o rimodulare la richiesta di conversione in part-time (nessun part-time misto, nessun part-time verticale con presenza limitata ad alcuni giorni della settimana/mese). Tuttavia, l'istante reiterava la domanda di conferma del part-time concesso nei medesimi termini, cui seguiva la disdetta da parte di , con conseguente riconversione del CP_1 rapporto di lavoro a tempo pieno con decorrenza dall'1.3.2025 (all. 12 e 13 fascicolo parte resistente).
Sempre con riferimento al mancato rinnovo del part-time, come si evince dalle e-mail allegate, il responsabile in carica del CL Brindisi,
spiegava chiaramente al ricorrente che non avrebbe Persona_3 potuto più continuare con il part-time di 15 giorni mensili ma che avrebbe dovuto scegliere una nuova formula di part-time entro e non oltre il
31.12.2024 (all. n. 14 fascicolo parte resistente).
Precisato ciò, alcuna condotta discriminatoria è stata posta in essere da , atteso che quest'ultima alla scadenza della durata CP_1 dell'accordo stipulato tra le parti ha disposto legittimamente la conversione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno, non trovandosi il ricorrente in nessuna delle condizioni previste per il riconoscimento del proprio diritto al
4 mantenimento della medesima tipologia di part-time riconosciuta sino al
28.2.2025.
Difatti, a prescindere dalla considerazione che non esiste nel nostro ordinamento il riconoscimento di un diritto incondizionato del lavoratore al part-time - al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge sopra richiamate non configurabili nella fattispecie in esame -, contrariamente a quanto eccepito da parte istante, lo stesso non può essere considerato caregiver familiare, non godendo egli dei benefici della L. n. 104/1992 né per sè stesso, né per nessuno dei genitori.
Pertanto, appare inconferente sia il riferimento all'art. 44 del CCNL di in merito alla tutela dell'handicap (non sussistente nel caso di CP_1 specie), sia il richiamo alla disciplina della discriminazione, avendo il datore di lavoro agito legittimamente nel rispetto della legge, invitando il ricorrente a formulare una domanda di part-time compatibile con le esigenze datoriali ed in mancanza a convertire il rapporto di lavoro a tempo pieno, stante la scadenza dell'accordo siglato tra le parti. Né può ritenersi, contrariamente a quanto argomentato dall'istante sulla base di principi giurisprudenziali non conferenti alla fattispecie in esame, che sia maturato un diritto acquisito al part-time per comportamenti concludenti, avendo comunicato formale disdetta in data CP_1 anteriore alla scadenza dell'accordo di trasformazione del rapporto di lavoro da full time in part time.
Del pari non può essere accolta la richiesta del trasferimento per compensazione con altra dipendente interessata al trasferimento dal CL di
Lecce al CL di Brindisi, atteso che come correttamente argomentato e documentato da i trasferimenti tra Province diverse sono CP_1 disciplinati da accordi di mobilità regionale che non prevedono la possibilità di scambio/compensazione tra le risorse, prescrivendo delle precise indicazioni in merito ai requisiti di partecipazione e punteggi da attribuire per carichi familiari ed anzianità di servizio, anche al fine di garantire uguali opportunità per tutti gli interessati all. n. 15).
D'altra parte autorizzare dei trasferimenti per compensazione su accordo delle parti significherebbe pregiudicare l'eventuale diritto al trasferimento di altri lavoratori.
Peraltro, come documentato da , per l'anno 2024 il CP_1 ricorrente è risultato terzo nella graduatoria di mobilità regionale (all. 16), ma tale graduatoria non è stata attivata. Non sono stati, infatti, effettuati trasferimenti per mobilità degli addetti produzione né nella provincia di
Lecce, né nella provincia di Brindisi, sussistendo già una copertura in
5 sovrannumero, come da report Forza lavoro degli addetti alla produzione prodotta in atti (all. 17). Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla base dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Lecce e prodotta da parte ricorrente, la quale, a prescindere dalla condivisibilità o meno delle determinazioni ivi assunte, riguarda una fattispecie non sovrapponibile a quella in esame essendo la ricorrente beneficiaria dei permessi ex art.33, comma 5, legge
104/92 e non rivenendosi nella stessa pronuncia alcun principio relativo ad un presunto diritto delle parti ad un trasferimento per compensazione.
Peraltro, dalla motivazione della predetta ordinanza emerge, altresì, una argomentazione che corrobora il rigetto dell'istanza presentata in questo giudizio, avendo il Tribunale di Lecce accordato il trasferimento della ricorrente sulla base della comparazione delle esigenze produttive del datore di lavoro, in base alle quali il trasferimento della dipendente comporterebbe una allocazione più razionale delle risorse, essendoci nel profilo professionale ricoperto una copertura pari al 234% presso il CL di Lecce a fronte di una copertura minore del 131% presso l'anelato CL di Brindisi.
Situazione totalmente contrapposta al caso in esame, in cui il ricorrente chiede il trasferimento dal CL di Brindisi, con minore copertura, al CL di
Lecce con maggiore copertura.
Pur essendo sufficiente per il rigetto del ricorso il difetto del fumus boni iuris, rileva il giudicante anche l'assenza del paventato periculum in mora.
Sul punto, poiché indefettibile presupposto per l'accesso alla tutela cautelare è il pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile, compete al ricorrente l'allegazione di una lesione insuscettibile di riparazione nelle forme della tutela risarcitoria e la conseguente richiesta al giudice di adottare i provvedimenti d'urgenza che appaiono secondo le circostanze più idonei ad assicurare gli effetti della decisione sul merito. Detta allegazione deve essere specifica cioè relativa alla concreta vicenda personale dell'interessato, ciò che risulta ancor più vero nel rito del lavoro, la cui struttura è funzionale ad una solerte tutela delle posizioni giuridiche soggettive che si assumono lese.
In sostanza non è sufficiente la qualità di lavoratore o l'asserita violazione di un diritto del lavoratore per giustificare l'adozione di un provvedimento di urgenza, ma rilevano le condizioni personali e la fattispecie nella sua contingenza e concretezza.
Diversamente opinando si arriverebbe alla inaccettabile conclusione che ogni causa di trasferimento, demansionamento e licenziamento legittimerebbe ex se la tutela cautelare.
6 Difatti, nel caso di specie, deve escludersi un pregiudizio imminente e irreparabile, attesa l'esigua distanza (circa 46 Km) intercorrente tra la sede lavorativa (Brindisi) e la propria abitazione (San Cesario di Lecce), talchè non si ritiene che lo svolgimento dell'attività lavorativa presso la sede di
Brindisi possa in qualche modo pregiudicare né il diritto alla propria salute, né il diritto all'assistenza dei genitori anziani.
A ciò deve aggiungersi che le paventate esigenze potrebbero soddisfarsi anche con una diversa articolazione del part time secondo i cluster previsti, che il ricorrente potrebbe sempre richiedere.
Non risulta, altresì, depositata documentazione sanitaria attestante la compromissione dello stato di salute ad eseguire presso la sede di Brindisi un orario full-time, né a percorrere la strada per espletare l'attività lavorativa.
Infatti, parte ricorrente si limita a produrre un certificato medico di un ambulatorio di ortopedia che “consiglia” l'uso di bastoni con appoggio antibrachiale per aiutarsi nella deambulazione ed un certificato di un neurologo che attesta un “disturbo ansioso-depressivo da stress, con terapia farmacologica da eseguire” (all. 25 e 26); tutti elementi insufficienti per evincere un effettivo aggravamento delle condizioni cliniche del ricorrente determinato dalla distanza del luogo di lavoro rispetto alla propria residenza.
Peraltro, le stesse asserzioni di parte ricorrente inducono a ritenere insussistente un pregiudizio imminente ed irreparabile, laddove lo stesso si dichiara disponibile a rimanere a Brindisi, a condizione della proroga del part-time goduto secondo le stesse modalità in precedenza accordate.
Difatti, se si ritiene la distanza della sede lavorativa dalla propria residenza incompatibile con il proprio stato di salute, anche la prestazione lavorativa effettuata per 15 giorni al mese dovrebbe ritersi idonea ad aggravare il proprio stato fisico e psicologico.
Né si ritiene, infine, sufficiente ai fini della sussistenza del periculum in mora il documento attestante la domanda di parte ricorrente per l'aggravamento del proprio stato di salute, allo stata non certificato, la cui riconducibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa non è dimostrata.
Parimenti indimostrata la sussistenza di un rischio concreto ed immediato di perdere l'unica possibilità di trasferimento, stante l'insussistenza di un diritto al trasferimento per compensazione, come sopra già esposto, e stante l'intervenuto accoglimento della domanda cautelare della dipendente nei confronti della quale è stato invocato lo scambio.
Per detti motivi il ricorso va rigettato e le spese legali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
7 il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, visti gli artt.
669 bis e ss. e 700 c.p.c., così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 900,00, oltre IVA, CAP e rimborso spese come per legge.
Brindisi 5.6.2025
Il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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