Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/05/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2033/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Maria Lucrezia Paturzi;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Controparte_1
Valentino Giordano;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso intimazione di pagamento relativa a cartelle
CP_ di pagamento e avvisi di addebito inerenti crediti vantati da lamentando vizi formali, ha eccepito, nel merito, la maturata estinzione per prescrizione dei pagamenti pretesi;
domandando, di conseguenza, la declaratoria di nullità e/o inesistenza dell'intimazione opposta per tutti i motivi di doglianza avanzati, e di insussistenza del debito per prescrizione.
Costituitasi la parte resistente ha eccepito difetto di legittimazione passiva e ha domandato il rigetto del proposto ricorso per infondatezza.
I motivi posti a base dell'opposizione concernono sia vizi formali della procedura di riscossione sia vizi di merito. L'opposizione consta dunque di due distinte domande, qualificabili rispettivamente come opposizione agli atti esecutivi e opposizione di merito all'esecuzione.
Privo di pregio si palesa il motivo di opposizione relativo alla carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati, atteso che, ad onta della prospettazione attorea, nell'atto sono analiticamente indicati i contributi dovuti, le causali, le annualità e l'ente previdenziale creditore, l'indicazione della possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria.
Ebbene, deve rilevarsi il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione rispetto al «merito» della pretesa contributiva. Parte ricorrente, infatti, ha omesso di chiamare in
1
Con la sentenza n. 7514 del 8.3.2022, la Cassazione a Sezioni Unite afferma che non sussiste litisconsorzio necessario tra la parte che impugna la cartella per contributi previdenziali arretrati, l'ente impositore e il concessionario della riscossione, essendo solo il titolare del credito legittimato a controdedurre in merito alla pretesa creditoria.
CP_ Pertanto, non essendo stato correttamente instaurato il contraddittorio con titolare della pretesa creditoria, la domanda deve essere rigettata per difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in considerazione della semplicità della questione.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore di parte resistente liquidate in
Euro 400,00 per compensi oltre accessori come per legge.
Castrovillari, 21/05/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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