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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ferrara, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DI BISCEGLIE GENNARO, Presidente e Relatore
FREGNANI LORELLA, Giudice
GHEDINI ANNA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 134/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara - Via Monsignor Luigi Maverna N. 8 44122 Ferrara FE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD02I401352 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD02I401352 IRAP 2019
proposto da
Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara - Via Monsignor Luigi Maverna N. 8 44122 Ferrara FE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01M100540 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01M100540 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01M100540 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara - Via Monsignor Luigi Maverna N. 8 44122 Ferrara FE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01M100543 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01M100543 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01M100543 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da
Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara - Via Monsignor Luigi Maverna N. 8 44122 Ferrara FE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01M100560 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01M100560 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01M100560 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 220/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Annullamento avvisi impugnati - Condanna alla spese di giudizio - In subordine, annullamento avviso accertamento società - Rideterminazione maggiore prezzo che la società avrebbe dovuto fatturare.
Resistente: Rigetto ricorso nei limiti della proposta di conciliazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 23 luglio 2025 Rappresentante_1, in qualità di legale rappresentante della società “ Ricorrente_1 s.n.c.”, Rappresentante_1 ed Nominativo_1 – in proprio ed in qualità di eredi di Nominativo_2 – venivano impugnati gli avvisi di accertamento, meglio descritti in epigrafe, emessi dalla Direzione Provinciale di Ferrara dell'Agenzia delle Entrate per IRAP, IRPEF, IVA e addizionali relative all'anno di imposta 2019.
La vicenda traeva origine da un controllo eseguito dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della società ricorrente che svolgeva l'attività di esercizio di pompe funebri e commercio al minuto di articoli per pompe funebri, fiori, piante e ad altri articoli connessi all'attività. A seguito di richiesta dell'Ufficio la società presentava la documentazione contabile. All'esito del controllo, veniva notificato uno schema d'atto col quale si contestava l'omessa registrazione di corrispettivi esenti, l'omessa registrazione di corrispettivi imponibili derivanti dal commercio di fiori e piante. La società contestava il rilievo riguardante i corrispettivi imponibili e presentava altra documentazione per provare la regolarità della propria posizione anche per quanto riguardava i corrispettivi esenti. L'Ufficio confermava i rilievi già anticipati con lo schema d'atto e notificava gli avvisi oggetto del presente contenzioso sia alla società (per maggio reddito d'impresa ai fini IRPEF per i soci e ai fini IVA e IRAP) che ai soci (ai fini IRPEF per reddito di partecipazione), che si costituivano anche quali eredi del socio Nominativo_2, deceduta nel 2022.
Col corposo ricorso veniva dettagliatamente descritta l'attività svolta dalla società e il contesto nel quale la stessa operava nel Comune di Bondeno di Ferrara. Veniva valorizzata la circostanza che la società aveva tenuto separate l'attività di commercio di fiori e piante da quella del servizio di pompe funebri e, su tale presupposto, venivano elencate e descritte le operazioni commerciali realizzate nel 2019 che avevano determinato un margine operativo lordo negativo. Veniva decisamente contestata la ricostruzione eseguita dall'Ufficio che aveva ritenuto antieconomico l'operato della società sulla scorta di una ricostruzione dell'attività economica della società in via induttiva e non aderente alla realtà. Venivano evidenziate incongruità nella motivazione degli atti impugnati che non teneva conto delle particolarità del servizio e della sua pratica esecuzione che dava origine a passaggi “interni” di fiori e piante necessari per il servizio e la loro fatturazione differita. Veniva contestato il sindacato dell'Agenzia sulla gestione dell'impresa che non poteva spingersi in valutazioni di strategia commerciali che sono riservate all'imprenditore. Veniva evidenziato che l'Ufficio non aveva indicato il valore da attribuire ai passaggi “interni” per giustificare l'antieconomicità delle operazioni. Veniva evidenziato che la contabilità della società era formalmente e sostanzialmente regolare. Seguivano approfondimenti in ordine alla questione delle medie del settore e veniva contestata la circostanza che l'Ufficio aveva valutato separatamente le due attività interconnesse e non aveva tenuto conto degli sfridi di lavorazione, degli sconti tipici dell'attività. Veniva chiarito l'aspetto riguardante l'omessa registrazione di corrispettivi esenti. Veniva evidenziata l'invalidità degli avvisi di accertamento a carico dei soci quale conseguenza dell'illegittimità di quello a carico della società.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate per confermare la legittimità degli avvisi impugnati. Veniva precisato che all'esito del controllo eseguito sulla documentazione prodotta dalla società era emerse criticità relative ad omessa registrazione di corrispettivi imponibili ed esenti che portavano l'Ufficio a ritenere che l'attività di commercio di fiori e piante risultava ingiustificatamente non redditizia, anche in ragione dei ricavi che erano risultati, di fatto, inferiori ai beni per la rivendita. L'antieconomicità rilevata per quanto riguardava l'attività di commercio dei fiori, a fronte di una significativa redditività complessiva manifestata dalla società portava a ritenere che non fossero stati contabilizzati corrispettivi e da altre anomalie interne all'attività delle pompe funebri, IVA esenti, in violazione dell'art. 36, comma 5, DPR n.633/1972. Veniva precisato che l'Ufficio non aveva contestato alcuna violazione IVA relativa ai passaggi “interni” e veniva evidenziato che il ricorso aveva affrontato altri argomenti non pertinenti alla vicenda in esame. Veniva descritto il favorevole contesto nel quale la società operava e si veniva evidenziato che non risultava poco credibile la scarsa redditività relativa alla vendita che era risultata inferiore ai costi del venduto. Veniva contestatala fondatezza delle giustificazioni fornite in ordine alla circostanza che parte delle merci erano cedute per l'attività di onoranze funebri. Si insisteva sulla antieconomicità della gestione, così come emergeva dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni trasmesse ai fini fiscali. Veniva confermata la correttezza della valutazione dello sfrido in sede di ricostruzione dei ricavi e dell'applicazione del coefficiente di redditività. Veniva riconosciuta la fondatezza di alcune doglianze evidenziate dalla ricorrente e veniva proposto un accordo conciliativo col quale veniva rideterminata la pretesa impositiva, dettagliando i vari punti e i calcoli eseguiti. Veniva, infine, riconosciuta l'infondatezza del rilievo riguardante l'omissione dei corrispettivi esenti che veniva, in via di autotutela e in sede contenziosa, annullato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutate le ragioni esposte dai ricorrenti e tenuto conto delle argomentazioni svolte dall'Agenzia delle Entrate
- che per entrambe le parti si intendono richiamate - questo Collegio ritiene il ricorso fondato.
Preso atto che l'Ufficio, già in sede accertativa, ha ridimensionato la propria pretesa impositiva a carico della società ricorrente e, successivamente, ha annullato uno dei rilievi contenuti dell'avviso di accertamento notificato alla società (relativo all'omessa registrazione di corrispettivi esenti); preso atto e considerato che lo stesso Ufficio ha manifestato la consapevolezza che qualsiasi ricostruzione di natura analitico-induttiva presenta margini di indeterminatezza e approssimazione, si osserva che per dare un corretto e realistico inquadramento alla vicenda e consentirne una adeguata valutazione non si può prescindere dal considerare la particolare attività svolta dalla società - servizio di pompe funebri e commercio di fiori e piante – e dalle modalità con le quali le stesse vengono realizzate.
Con gli avvisi di accertamento impugnati l'Agenzia delle Entrate fonda, sostanzialmente, la sua pretesa impositiva sulla considerazione che l'attività riguardante il commercio dei fiori e delle piante fosse caratterizzata da una marcata antieconomicità. Su tale presupposto veniva ipotizzata l'omessa registrazione di corrispettivi, che giustificava il ricorso a criteri di natura presuntiva per ricostruire i ricavi derivanti dalla vendita di fiori e piante. A sostegno della sua tesi, l'Ufficio fa riferimento ai dati ISA 2020 (indici sintetici di affidabilità fiscale) e ad altre presunzioni, come la comparazione con altri esercizi che commerciano fiori e piante nel territorio provinciale e al rilievo della chiusura in negativo dell'attività presa in esame.
Questo Collegio ritiene che il quadro delineato dall'Ufficio non sia condivisibile in ragione delle argomentazioni e degli elementi probatori conferiti dai ricorrenti. Innanzitutto, si osserva che nessuna contestazione ha riguardato la tenuta della contabilità e che la società aveva correttamente disposto la separazione dell'attività del commercio di fiori e piante - sulla quale l'Ufficio ha concentrato l'accertamento - da quella relativa al sevizio delle pompe funebri. Su questo secondo aspetto, si rileva che risulta normale ed incontestabile che l'apprestamento e la pratica realizzazione del servizio funebre richieda l'impiego di fiori e piante, anche se con minimo apporto, secondo una consolidata tradizione. Risulta accettabile, pertanto, la precisazione che, nel caso in esame e ai fini che qui interessano, le due attività esercitate siano connotate da una sorta di naturale ed evidente legame, che prescinde dalla singola redditività e che corrisponde ad una legittima scelta imprenditoriale finalizzata ad offrire il miglior servizio possibile, anche sotto il profilo del costo per gli utenti.
Per tale ragione, quella relativa al servizio di pompe funebri può essere considerata attività significativamente importante e redditizia tra quelle svolte dalla società e di ciò si deve tenere conto per una valutazione realistica e complessiva della posizione della società. In tale cotesto risulta conseguente che la provvista per apprestare l'apparato floreale del servizio avvenisse attraverso un passaggio interno senza ricorrere a fornitori esterni e che i passaggi interni non venissero dichiarati per essere poi successivamente fatturati insieme al servizio funebre. Individuato così il perimetro nel quale ricondurre la valutazione della vicenda, si rileva che la sussistenza di un profilo di antieconomicità rilevata dall'Ufficio per il commercio dei fiori e delle piante risulta debole in ragione dei convincenti argomenti e reali riferimenti offerti dai ricorrenti. Si ritiene, infatti, che la posizione della società non possa essere realisticamente valutata tenendo separate le due attività che, in ragione della sinergia sopra descritta, hanno concorso alla realizzazione complessiva dei ricavi, tenuto conto che quelli relativi al commercio di fiori e piante si trasferiva sul servizio delle pompe funebri. Tale aspetto è stato giustificato dai ricorrenti che, tra le altre, hanno evidenziato che un doppio ricarico non avrebbe avuto alcuna giustificazione economica e che i ricavi attesi si realizzavano con i corrispettivi liquidati a seguito del servizio funebre. In tema di antieconomicità, non si può prescindere da un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità che chiarisce che gli interventi dell'Ufficio in tema di antieconomicità non possono spingersi a valutazioni sulle strategie imprenditoriali e sulle iniziative adottate dall'imprenditore - spesso dettate da diverse opportunità che, di volta in volta, si presentano nel mercato di riferimento – che determinano la gestione della sua attività (n. 6320/2016). Ciò posto, si osserva che l'Ufficio non ha quantificato, nelle ricostruzione induttiva applicata, i reali valori ai quali fare riferimento per contestare l'antieconomicità della gestione del commercio dei fiori - segnatamente per quanto riguardava i passaggi interni - limitandosi a riferire intorno ad una comparazione con altri soggetti che praticano il commercio di fiori e piante e senza considerare che le imprese comparate osservavano una contabilità semplificata (quella della società ricorrente ordinaria) e, quindi, con costi e ricavi minimali e con servizi ben diversi da quelli praticati dalla società ricorrente. Significativa risulta, nel contesto descritto, la circostanza che il margine lordo della produzione - tenuto conto anche dell'incidenza degli sfridi tipici del commercio di fiori - si sia attestato ad euro 12.452 e, quindi, non assolutamente negativo come considerato dall'Ufficio e, comunque, non idoneo a provare una gestione antieconomica dell'impresa. Ma anche elementi significativi inducono a non ritenere fondata la valutazione dell'Ufficio: il quadro generale del commercio nel quale opera la società da tempo ha segnalato una decisa riduzione delle imprese attive e un, altrettanto, deciso ridimensionamento dei ricavi generali, ma è lo stesso Ufficio a segnalare “la capacità e l'acume imprenditoriali non comuni” dimostrato dalla società nella sua gestione imprenditoriale che, giova ricordare, aveva dichiarato un reddito di euro
340.139,00, con un significativo indice di redditività del 28% per l'anno 2019.Tale risultato appare incompatibile con l'antieconomicità nel commercio dei fiori e delle piante contesta dall'Ufficio. Su tale dato utile risulta il richiamo a giurisprudenza di legittimità secondo la quale occorre eseguire una valutazione complessiva dell'attività dell'impresa per rilevare la sicura antieconomicità (n.20859/2020), tenendo in debito conto delle strategie adottate dall'imprenditore adeguatamente motivate. Pertinenti, pertanto, risultano i richiami alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale per sostenere l'antieconomicità dell'attività imprenditoriale occorre necessariamente operare una valutazione complessiva di quelle svolte, tenuto anche conto che, come mel caso in. esame, i ricorrenti hanno fornito elementi adeguati a provare la correttezza della posizione della società. Pertinenti risultano anche i richiami dei ricorrenti a quanto previsto dall'art.36, comma 5, secondo periodo, del DPR n.633/1972 in tema di passaggi interni di beni tra attività separate e all'art.72 Direttiva n.2006/112/CE, in tema di valore normale da attribuire per le cessioni di beni, con i quali
è stato evidenziato che l'Ufficio non aveva indicato il valore dei beni da applicare nei passaggi interni.
Venendo al profilo relativo alla metodologia applicata dall'Ufficio per l'accertamento, alla luce delle evidenze già valutate, giova richiamare una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione in tema di accertamento induttivo che si conclude con la presunta antieconomicità della gestione. Con l'ordinanza n.30418, pubblicata il 18 novembre 2025 è stato chiarito che l'accertamento induttivo è ammesso anche in presenza di contabilità formalmente corretta quando si rinvengono elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti che inducono a dubitare della validità delle scritture ma trova un limite nella ragionevole spiegazione dei risultati negativi conseguiti. Ciò si è verificato nel caso in esame per il quale è mancata la valutazione complessiva della particolare attività svolta dalla società ricorrente e delle modalità attraverso le quali era stata realizzata.
Pertinente risulta, inoltre, il principio conclamato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 26182 del 25 settembre 2025 secondo il quale, in aderenza al paradigma di bilanciamento tra il potere impositivo dall'Amministrazione Finanziaria e il diritto di difesa del contribuente, impone a quest'ultimo l'onere e la possibilità di dimostrare e spiegare che l'anomalia dei ricavi non è dovuta dalla gestione antieconomica dell'attività che, come nel caso in esame, non era caratterizzata da cronica sproporzione tra costi e ricavi.
Sul punto deve anche essere ribadita e valorizzata la circostanza che i ricorrenti hanno fornito adeguata motivazione sulla scelta operativa nella realizzazione dell'attività più importante e redditizia, con le particolari modalità già descritte (sent.n.91/2022 – CTR Basilicata). Concludendo, nella vicenda in esame i ricorrenti hanno fornito adeguata motivazione per resistere alla presunta antieconomicità contestata dall'Ufficio, che si era basata su inadeguati canoni dell'economia per misurarla (ord.n.1283/219.
Per i motivi che precedono, ogni altra questione assorbita, il ricorso risulta fondato, con l'effetto che l'accertamento relativo alla posizione della società riverbera i suoi positivi effetti anche nei confronti dei soci.
Alla soccombenza consegue la condanna alle spese di giudizio, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando - ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o da ritenersi assorbita - accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio a favore dei ricorrenti che liquida in euro 4000,00 per compensi, importo da aumentare del 15 % per le spese generali oltre ad accessori di legge.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DI BISCEGLIE GENNARO, Presidente e Relatore
FREGNANI LORELLA, Giudice
GHEDINI ANNA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 134/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara - Via Monsignor Luigi Maverna N. 8 44122 Ferrara FE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD02I401352 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD02I401352 IRAP 2019
proposto da
Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara - Via Monsignor Luigi Maverna N. 8 44122 Ferrara FE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01M100540 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01M100540 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01M100540 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara - Via Monsignor Luigi Maverna N. 8 44122 Ferrara FE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01M100543 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01M100543 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01M100543 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da
Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara - Via Monsignor Luigi Maverna N. 8 44122 Ferrara FE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01M100560 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01M100560 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01M100560 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 220/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Annullamento avvisi impugnati - Condanna alla spese di giudizio - In subordine, annullamento avviso accertamento società - Rideterminazione maggiore prezzo che la società avrebbe dovuto fatturare.
Resistente: Rigetto ricorso nei limiti della proposta di conciliazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 23 luglio 2025 Rappresentante_1, in qualità di legale rappresentante della società “ Ricorrente_1 s.n.c.”, Rappresentante_1 ed Nominativo_1 – in proprio ed in qualità di eredi di Nominativo_2 – venivano impugnati gli avvisi di accertamento, meglio descritti in epigrafe, emessi dalla Direzione Provinciale di Ferrara dell'Agenzia delle Entrate per IRAP, IRPEF, IVA e addizionali relative all'anno di imposta 2019.
La vicenda traeva origine da un controllo eseguito dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della società ricorrente che svolgeva l'attività di esercizio di pompe funebri e commercio al minuto di articoli per pompe funebri, fiori, piante e ad altri articoli connessi all'attività. A seguito di richiesta dell'Ufficio la società presentava la documentazione contabile. All'esito del controllo, veniva notificato uno schema d'atto col quale si contestava l'omessa registrazione di corrispettivi esenti, l'omessa registrazione di corrispettivi imponibili derivanti dal commercio di fiori e piante. La società contestava il rilievo riguardante i corrispettivi imponibili e presentava altra documentazione per provare la regolarità della propria posizione anche per quanto riguardava i corrispettivi esenti. L'Ufficio confermava i rilievi già anticipati con lo schema d'atto e notificava gli avvisi oggetto del presente contenzioso sia alla società (per maggio reddito d'impresa ai fini IRPEF per i soci e ai fini IVA e IRAP) che ai soci (ai fini IRPEF per reddito di partecipazione), che si costituivano anche quali eredi del socio Nominativo_2, deceduta nel 2022.
Col corposo ricorso veniva dettagliatamente descritta l'attività svolta dalla società e il contesto nel quale la stessa operava nel Comune di Bondeno di Ferrara. Veniva valorizzata la circostanza che la società aveva tenuto separate l'attività di commercio di fiori e piante da quella del servizio di pompe funebri e, su tale presupposto, venivano elencate e descritte le operazioni commerciali realizzate nel 2019 che avevano determinato un margine operativo lordo negativo. Veniva decisamente contestata la ricostruzione eseguita dall'Ufficio che aveva ritenuto antieconomico l'operato della società sulla scorta di una ricostruzione dell'attività economica della società in via induttiva e non aderente alla realtà. Venivano evidenziate incongruità nella motivazione degli atti impugnati che non teneva conto delle particolarità del servizio e della sua pratica esecuzione che dava origine a passaggi “interni” di fiori e piante necessari per il servizio e la loro fatturazione differita. Veniva contestato il sindacato dell'Agenzia sulla gestione dell'impresa che non poteva spingersi in valutazioni di strategia commerciali che sono riservate all'imprenditore. Veniva evidenziato che l'Ufficio non aveva indicato il valore da attribuire ai passaggi “interni” per giustificare l'antieconomicità delle operazioni. Veniva evidenziato che la contabilità della società era formalmente e sostanzialmente regolare. Seguivano approfondimenti in ordine alla questione delle medie del settore e veniva contestata la circostanza che l'Ufficio aveva valutato separatamente le due attività interconnesse e non aveva tenuto conto degli sfridi di lavorazione, degli sconti tipici dell'attività. Veniva chiarito l'aspetto riguardante l'omessa registrazione di corrispettivi esenti. Veniva evidenziata l'invalidità degli avvisi di accertamento a carico dei soci quale conseguenza dell'illegittimità di quello a carico della società.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate per confermare la legittimità degli avvisi impugnati. Veniva precisato che all'esito del controllo eseguito sulla documentazione prodotta dalla società era emerse criticità relative ad omessa registrazione di corrispettivi imponibili ed esenti che portavano l'Ufficio a ritenere che l'attività di commercio di fiori e piante risultava ingiustificatamente non redditizia, anche in ragione dei ricavi che erano risultati, di fatto, inferiori ai beni per la rivendita. L'antieconomicità rilevata per quanto riguardava l'attività di commercio dei fiori, a fronte di una significativa redditività complessiva manifestata dalla società portava a ritenere che non fossero stati contabilizzati corrispettivi e da altre anomalie interne all'attività delle pompe funebri, IVA esenti, in violazione dell'art. 36, comma 5, DPR n.633/1972. Veniva precisato che l'Ufficio non aveva contestato alcuna violazione IVA relativa ai passaggi “interni” e veniva evidenziato che il ricorso aveva affrontato altri argomenti non pertinenti alla vicenda in esame. Veniva descritto il favorevole contesto nel quale la società operava e si veniva evidenziato che non risultava poco credibile la scarsa redditività relativa alla vendita che era risultata inferiore ai costi del venduto. Veniva contestatala fondatezza delle giustificazioni fornite in ordine alla circostanza che parte delle merci erano cedute per l'attività di onoranze funebri. Si insisteva sulla antieconomicità della gestione, così come emergeva dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni trasmesse ai fini fiscali. Veniva confermata la correttezza della valutazione dello sfrido in sede di ricostruzione dei ricavi e dell'applicazione del coefficiente di redditività. Veniva riconosciuta la fondatezza di alcune doglianze evidenziate dalla ricorrente e veniva proposto un accordo conciliativo col quale veniva rideterminata la pretesa impositiva, dettagliando i vari punti e i calcoli eseguiti. Veniva, infine, riconosciuta l'infondatezza del rilievo riguardante l'omissione dei corrispettivi esenti che veniva, in via di autotutela e in sede contenziosa, annullato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutate le ragioni esposte dai ricorrenti e tenuto conto delle argomentazioni svolte dall'Agenzia delle Entrate
- che per entrambe le parti si intendono richiamate - questo Collegio ritiene il ricorso fondato.
Preso atto che l'Ufficio, già in sede accertativa, ha ridimensionato la propria pretesa impositiva a carico della società ricorrente e, successivamente, ha annullato uno dei rilievi contenuti dell'avviso di accertamento notificato alla società (relativo all'omessa registrazione di corrispettivi esenti); preso atto e considerato che lo stesso Ufficio ha manifestato la consapevolezza che qualsiasi ricostruzione di natura analitico-induttiva presenta margini di indeterminatezza e approssimazione, si osserva che per dare un corretto e realistico inquadramento alla vicenda e consentirne una adeguata valutazione non si può prescindere dal considerare la particolare attività svolta dalla società - servizio di pompe funebri e commercio di fiori e piante – e dalle modalità con le quali le stesse vengono realizzate.
Con gli avvisi di accertamento impugnati l'Agenzia delle Entrate fonda, sostanzialmente, la sua pretesa impositiva sulla considerazione che l'attività riguardante il commercio dei fiori e delle piante fosse caratterizzata da una marcata antieconomicità. Su tale presupposto veniva ipotizzata l'omessa registrazione di corrispettivi, che giustificava il ricorso a criteri di natura presuntiva per ricostruire i ricavi derivanti dalla vendita di fiori e piante. A sostegno della sua tesi, l'Ufficio fa riferimento ai dati ISA 2020 (indici sintetici di affidabilità fiscale) e ad altre presunzioni, come la comparazione con altri esercizi che commerciano fiori e piante nel territorio provinciale e al rilievo della chiusura in negativo dell'attività presa in esame.
Questo Collegio ritiene che il quadro delineato dall'Ufficio non sia condivisibile in ragione delle argomentazioni e degli elementi probatori conferiti dai ricorrenti. Innanzitutto, si osserva che nessuna contestazione ha riguardato la tenuta della contabilità e che la società aveva correttamente disposto la separazione dell'attività del commercio di fiori e piante - sulla quale l'Ufficio ha concentrato l'accertamento - da quella relativa al sevizio delle pompe funebri. Su questo secondo aspetto, si rileva che risulta normale ed incontestabile che l'apprestamento e la pratica realizzazione del servizio funebre richieda l'impiego di fiori e piante, anche se con minimo apporto, secondo una consolidata tradizione. Risulta accettabile, pertanto, la precisazione che, nel caso in esame e ai fini che qui interessano, le due attività esercitate siano connotate da una sorta di naturale ed evidente legame, che prescinde dalla singola redditività e che corrisponde ad una legittima scelta imprenditoriale finalizzata ad offrire il miglior servizio possibile, anche sotto il profilo del costo per gli utenti.
Per tale ragione, quella relativa al servizio di pompe funebri può essere considerata attività significativamente importante e redditizia tra quelle svolte dalla società e di ciò si deve tenere conto per una valutazione realistica e complessiva della posizione della società. In tale cotesto risulta conseguente che la provvista per apprestare l'apparato floreale del servizio avvenisse attraverso un passaggio interno senza ricorrere a fornitori esterni e che i passaggi interni non venissero dichiarati per essere poi successivamente fatturati insieme al servizio funebre. Individuato così il perimetro nel quale ricondurre la valutazione della vicenda, si rileva che la sussistenza di un profilo di antieconomicità rilevata dall'Ufficio per il commercio dei fiori e delle piante risulta debole in ragione dei convincenti argomenti e reali riferimenti offerti dai ricorrenti. Si ritiene, infatti, che la posizione della società non possa essere realisticamente valutata tenendo separate le due attività che, in ragione della sinergia sopra descritta, hanno concorso alla realizzazione complessiva dei ricavi, tenuto conto che quelli relativi al commercio di fiori e piante si trasferiva sul servizio delle pompe funebri. Tale aspetto è stato giustificato dai ricorrenti che, tra le altre, hanno evidenziato che un doppio ricarico non avrebbe avuto alcuna giustificazione economica e che i ricavi attesi si realizzavano con i corrispettivi liquidati a seguito del servizio funebre. In tema di antieconomicità, non si può prescindere da un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità che chiarisce che gli interventi dell'Ufficio in tema di antieconomicità non possono spingersi a valutazioni sulle strategie imprenditoriali e sulle iniziative adottate dall'imprenditore - spesso dettate da diverse opportunità che, di volta in volta, si presentano nel mercato di riferimento – che determinano la gestione della sua attività (n. 6320/2016). Ciò posto, si osserva che l'Ufficio non ha quantificato, nelle ricostruzione induttiva applicata, i reali valori ai quali fare riferimento per contestare l'antieconomicità della gestione del commercio dei fiori - segnatamente per quanto riguardava i passaggi interni - limitandosi a riferire intorno ad una comparazione con altri soggetti che praticano il commercio di fiori e piante e senza considerare che le imprese comparate osservavano una contabilità semplificata (quella della società ricorrente ordinaria) e, quindi, con costi e ricavi minimali e con servizi ben diversi da quelli praticati dalla società ricorrente. Significativa risulta, nel contesto descritto, la circostanza che il margine lordo della produzione - tenuto conto anche dell'incidenza degli sfridi tipici del commercio di fiori - si sia attestato ad euro 12.452 e, quindi, non assolutamente negativo come considerato dall'Ufficio e, comunque, non idoneo a provare una gestione antieconomica dell'impresa. Ma anche elementi significativi inducono a non ritenere fondata la valutazione dell'Ufficio: il quadro generale del commercio nel quale opera la società da tempo ha segnalato una decisa riduzione delle imprese attive e un, altrettanto, deciso ridimensionamento dei ricavi generali, ma è lo stesso Ufficio a segnalare “la capacità e l'acume imprenditoriali non comuni” dimostrato dalla società nella sua gestione imprenditoriale che, giova ricordare, aveva dichiarato un reddito di euro
340.139,00, con un significativo indice di redditività del 28% per l'anno 2019.Tale risultato appare incompatibile con l'antieconomicità nel commercio dei fiori e delle piante contesta dall'Ufficio. Su tale dato utile risulta il richiamo a giurisprudenza di legittimità secondo la quale occorre eseguire una valutazione complessiva dell'attività dell'impresa per rilevare la sicura antieconomicità (n.20859/2020), tenendo in debito conto delle strategie adottate dall'imprenditore adeguatamente motivate. Pertinenti, pertanto, risultano i richiami alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale per sostenere l'antieconomicità dell'attività imprenditoriale occorre necessariamente operare una valutazione complessiva di quelle svolte, tenuto anche conto che, come mel caso in. esame, i ricorrenti hanno fornito elementi adeguati a provare la correttezza della posizione della società. Pertinenti risultano anche i richiami dei ricorrenti a quanto previsto dall'art.36, comma 5, secondo periodo, del DPR n.633/1972 in tema di passaggi interni di beni tra attività separate e all'art.72 Direttiva n.2006/112/CE, in tema di valore normale da attribuire per le cessioni di beni, con i quali
è stato evidenziato che l'Ufficio non aveva indicato il valore dei beni da applicare nei passaggi interni.
Venendo al profilo relativo alla metodologia applicata dall'Ufficio per l'accertamento, alla luce delle evidenze già valutate, giova richiamare una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione in tema di accertamento induttivo che si conclude con la presunta antieconomicità della gestione. Con l'ordinanza n.30418, pubblicata il 18 novembre 2025 è stato chiarito che l'accertamento induttivo è ammesso anche in presenza di contabilità formalmente corretta quando si rinvengono elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti che inducono a dubitare della validità delle scritture ma trova un limite nella ragionevole spiegazione dei risultati negativi conseguiti. Ciò si è verificato nel caso in esame per il quale è mancata la valutazione complessiva della particolare attività svolta dalla società ricorrente e delle modalità attraverso le quali era stata realizzata.
Pertinente risulta, inoltre, il principio conclamato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 26182 del 25 settembre 2025 secondo il quale, in aderenza al paradigma di bilanciamento tra il potere impositivo dall'Amministrazione Finanziaria e il diritto di difesa del contribuente, impone a quest'ultimo l'onere e la possibilità di dimostrare e spiegare che l'anomalia dei ricavi non è dovuta dalla gestione antieconomica dell'attività che, come nel caso in esame, non era caratterizzata da cronica sproporzione tra costi e ricavi.
Sul punto deve anche essere ribadita e valorizzata la circostanza che i ricorrenti hanno fornito adeguata motivazione sulla scelta operativa nella realizzazione dell'attività più importante e redditizia, con le particolari modalità già descritte (sent.n.91/2022 – CTR Basilicata). Concludendo, nella vicenda in esame i ricorrenti hanno fornito adeguata motivazione per resistere alla presunta antieconomicità contestata dall'Ufficio, che si era basata su inadeguati canoni dell'economia per misurarla (ord.n.1283/219.
Per i motivi che precedono, ogni altra questione assorbita, il ricorso risulta fondato, con l'effetto che l'accertamento relativo alla posizione della società riverbera i suoi positivi effetti anche nei confronti dei soci.
Alla soccombenza consegue la condanna alle spese di giudizio, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando - ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o da ritenersi assorbita - accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio a favore dei ricorrenti che liquida in euro 4000,00 per compensi, importo da aumentare del 15 % per le spese generali oltre ad accessori di legge.