Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ferrara, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 22
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Antieconomicità dell'attività di commercio di fiori e piante

    Il Collegio ha ritenuto non condivisibile la tesi dell'Ufficio, evidenziando la sinergia tra l'attività di pompe funebri e quella di commercio di fiori e piante, la correttezza della contabilità, la mancanza di una valutazione complessiva dell'attività d'impresa e l'inadeguatezza dei criteri di comparazione utilizzati dall'Ufficio. Inoltre, è stata valorizzata la redditività complessiva della società e la capacità imprenditoriale dimostrata.

  • Accolto
    Omessa registrazione di corrispettivi esenti

    L'Ufficio, in sede di autotutela e contenziosa, ha annullato il rilievo relativo all'omessa registrazione di corrispettivi esenti.

  • Accolto
    Illegittimità derivata dall'accertamento sulla società

    Poiché il ricorso della società è stato accolto, l'accertamento relativo alla posizione della società riverbera i suoi positivi effetti anche nei confronti dei soci.

  • Accolto
    Valutazione dei passaggi interni di beni

    Il Collegio ha ritenuto che l'Ufficio non avesse indicato il valore da attribuire ai passaggi interni per giustificare l'antieconomicità delle operazioni e che la valutazione complessiva dell'attività non supportasse la tesi dell'antieconomicità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ferrara, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 22
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara
    Numero : 22
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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