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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 65/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr.Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 65/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n.
5059/2023 pubblicata il 7.12.2023
TRA
(avv.to Virgilio Pasquale, ) Parte_1 Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
(avv.to ) Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2
APPELLATI
All'udienza del 4.02.2025 la causa è stata riservata per la decisione .
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
e convenivano in giudizio la sorella Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
proponendo querela di falso avverso il testamento olografo del 14.02.2020 della defunta madre,
, che aveva nominato la figlia quale erede universale. Controparte_3
Instavano, altresì, per declaratoria di indegnità a succedere della convenuta, con vittoria di spese.
Si costituiva contestando la fondatezza delle domande ed instando per il rigetto. Parte_1
Istruita la causa con nomina di CTU, il Tribunale, con la sentenza n. 5059/2023 pubblicata il
7.12.2023, accertava la falsità del testamento olografo e poneva le spese di CTU e di lite a carico della convenuta soccombente. pagina 1 di 3 Dichiarava preliminarmente l'inammissibilità della domanda di sequestro proposta dagli attori in sede di udienza di precisazione delle conclusioni nonché della domanda di accertamento dell'indegnità a succedere della convenuta attesa la fase incidentale del giudizio.
Nel merito condivideva le conclusioni del CTU secondo cui il testamento olografo di
[...]
non era autentico. CP_3
Regolava le spese in base al principio della soccombenza.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando unicamente le statuizioni di Parte_1
condanna al pagamento delle spese di CTU e di lite.
Deduceva che il Tribunale aveva erroneamente omesso di:
- pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità della produzione documentale depositata da parte attrice sollevata con memorie di replica del 13.11.2023;
- valutare la non opposizione di essa appellante alla nomina di CTU alle cui conclusioni, senza sollevare alcuna osservazione, aveva aderito instando per la declaratoria di nullità del testamento olografo con compensazione delle spese;
- valutare la declaratoria di inammissibilità della domanda di sequestro e di indegnità a succedere proposte dagli attori.
Instava per la totale compensazione delle spese del giudizio di primo grado e perché quelle di CTU fossero poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido, con vittoria delle spese del grado.
Si costituivano e contestando la fondatezza dell'avverso Controparte_1 Controparte_2
gravame ed instando per il rigetto.
L'appello è parzialmente fondato.
Il Tribunale, nella regolamentazione delle spese di lite, ha applicato il principio della soccombenza senza, tuttavia, considerare il ridimensionamento delle domande attoree a seguito della dichiarazione di inammissibilità della domanda di sequestro e di indegnità proposte nel giudizio incidentale di querela di falso.
Né si può trascurare l'omessa formulazione di osservazioni e/o rilievi avverso la CTU da parte di
(cui, peraltro, la grafologa nominata dal Tribunale ha escluso la riconducibilità Parte_1
della redazione del testamento apocrifo) che, in sede di conclusioni, ha chiesto la declaratoria di nullità del testamento olografo con compensazione delle spese aderendo, sia pure in via postuma, alla domanda attorea.
Tali documentali emergenze giustificano una compensazione parziale in misura di un terzo delle spese del giudizio di primo grado, ponendo la residua parte a carico della convenuta.
pagina 2 di 3 Il quantum della liquidazione non è oggetto di censure ed appare condivisibile avendo il primo giudice opportunamente operato una riduzione del 50% per tutte le fasi proprio in considerazione della peculiarità della vicenda.
Va confermata, invece, la statuizione della sentenza che pone le spese di CTU a carico della convenuta odierna appellante che comunque ha dato adito all'apertura della procedimento incidentale di querela di falso.
Una valutazione complessiva della vicenda in esame giustifica la compensazione integrale delle spese del presente grado.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 5059/2023 pubblicata il 7.12.2023, così Parte_1
decide:
- accoglie per quanto di ragione l'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata compensa per un terzo le spese di lite ponendo, a carico di , la parte residua di Parte_1 dette spese liquidate per l'intero in € 3.809,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA con distrazione in favore dell'avv.to dichiaratosi antistatario;
Controparte_2
- conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
4.02.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr.Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 65/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n.
5059/2023 pubblicata il 7.12.2023
TRA
(avv.to Virgilio Pasquale, ) Parte_1 Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
(avv.to ) Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2
APPELLATI
All'udienza del 4.02.2025 la causa è stata riservata per la decisione .
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
e convenivano in giudizio la sorella Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
proponendo querela di falso avverso il testamento olografo del 14.02.2020 della defunta madre,
, che aveva nominato la figlia quale erede universale. Controparte_3
Instavano, altresì, per declaratoria di indegnità a succedere della convenuta, con vittoria di spese.
Si costituiva contestando la fondatezza delle domande ed instando per il rigetto. Parte_1
Istruita la causa con nomina di CTU, il Tribunale, con la sentenza n. 5059/2023 pubblicata il
7.12.2023, accertava la falsità del testamento olografo e poneva le spese di CTU e di lite a carico della convenuta soccombente. pagina 1 di 3 Dichiarava preliminarmente l'inammissibilità della domanda di sequestro proposta dagli attori in sede di udienza di precisazione delle conclusioni nonché della domanda di accertamento dell'indegnità a succedere della convenuta attesa la fase incidentale del giudizio.
Nel merito condivideva le conclusioni del CTU secondo cui il testamento olografo di
[...]
non era autentico. CP_3
Regolava le spese in base al principio della soccombenza.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando unicamente le statuizioni di Parte_1
condanna al pagamento delle spese di CTU e di lite.
Deduceva che il Tribunale aveva erroneamente omesso di:
- pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità della produzione documentale depositata da parte attrice sollevata con memorie di replica del 13.11.2023;
- valutare la non opposizione di essa appellante alla nomina di CTU alle cui conclusioni, senza sollevare alcuna osservazione, aveva aderito instando per la declaratoria di nullità del testamento olografo con compensazione delle spese;
- valutare la declaratoria di inammissibilità della domanda di sequestro e di indegnità a succedere proposte dagli attori.
Instava per la totale compensazione delle spese del giudizio di primo grado e perché quelle di CTU fossero poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido, con vittoria delle spese del grado.
Si costituivano e contestando la fondatezza dell'avverso Controparte_1 Controparte_2
gravame ed instando per il rigetto.
L'appello è parzialmente fondato.
Il Tribunale, nella regolamentazione delle spese di lite, ha applicato il principio della soccombenza senza, tuttavia, considerare il ridimensionamento delle domande attoree a seguito della dichiarazione di inammissibilità della domanda di sequestro e di indegnità proposte nel giudizio incidentale di querela di falso.
Né si può trascurare l'omessa formulazione di osservazioni e/o rilievi avverso la CTU da parte di
(cui, peraltro, la grafologa nominata dal Tribunale ha escluso la riconducibilità Parte_1
della redazione del testamento apocrifo) che, in sede di conclusioni, ha chiesto la declaratoria di nullità del testamento olografo con compensazione delle spese aderendo, sia pure in via postuma, alla domanda attorea.
Tali documentali emergenze giustificano una compensazione parziale in misura di un terzo delle spese del giudizio di primo grado, ponendo la residua parte a carico della convenuta.
pagina 2 di 3 Il quantum della liquidazione non è oggetto di censure ed appare condivisibile avendo il primo giudice opportunamente operato una riduzione del 50% per tutte le fasi proprio in considerazione della peculiarità della vicenda.
Va confermata, invece, la statuizione della sentenza che pone le spese di CTU a carico della convenuta odierna appellante che comunque ha dato adito all'apertura della procedimento incidentale di querela di falso.
Una valutazione complessiva della vicenda in esame giustifica la compensazione integrale delle spese del presente grado.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 5059/2023 pubblicata il 7.12.2023, così Parte_1
decide:
- accoglie per quanto di ragione l'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata compensa per un terzo le spese di lite ponendo, a carico di , la parte residua di Parte_1 dette spese liquidate per l'intero in € 3.809,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA con distrazione in favore dell'avv.to dichiaratosi antistatario;
Controparte_2
- conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
4.02.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
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